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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/07/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4075 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 15.04.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche, vertente
TRA con sede legale in contrada Pianura Vomano – Zona Parte_1
Industriale, Notaresco (TE), partita IVA in persona del Presidente P.IVA_1
del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca con studio in Teramo (TE), Via
Stazio n.22, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
Attrice
E
(P. Iva ), con sede in Corteolona e Genzone, Controparte_1 P.IVA_2
via Don Bosco 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Boiocchi del Foro di Pavia e dall'Avv. Nadia
Barbetta del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso la prima, giusta procura in atti;
Convenuta
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Giuseppe Foglia, giusta procura in atti;
Terzo chiamato in causa
Controparte_3
Terza chiamata in causa contumace
Oggetto: contratti e obbligazioni.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127- ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo nell'anno 2017 (24.11.2017) e ritualmente notificato, la società (d'ora innanzi, semplicemente, ha Parte_1 Pt_1
convenuto in giudizio la società (d'ora innanzi, semplicemente, Controparte_1
) al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, A. accertare e dichiarare che i beni di cui al contratto del 24.01.2017, come modificato in data 09.03.2017, meglio descritti nella superiore narrativa, presentano gravi vizi e difetti che ne diminuiscono grandemente il valore e li rendono in parte inidonei all'uso per cui erano stati acquistati;
B. alla luce degli accertati vizi, determinare il reale valore dei beni di cui al contratto del 24.01.2017, come modificato in data 09.03.2017, meglio descritti nella superiore narrativa, riconducendo al giusto e all'equo il prezzo della compravendita, ovvero €15.000,00 (o di quella minore e/o maggiore che risulterà in giustizia) e, per l'effetto, condannare la a restituire Controparte_1
alla la somma di € 29.400,00 (somma così riveniente sottraendo Parte_1 all'importo di € 39.600,00 ed € 4.800,00 pagati a titolo di caparra confirmatoria la somma di € 15.000,00 quale minor valore della fornitura), o di quella minore
e/o maggiore che risulterà in giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dall'esborso sino all'effettivo soddisfo;
C. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla in forza delle Parte_1 Controparte_1
fatture nr. 112 del 07.08.2017, nr. 113 del 07.08.2017, nr. 114 del 07.08.2017, nr.
119 del 10.08.2017, nr. 137 del 22.09.2017; D. condannare, in ogni caso, la
[...]
al risarcimento a favore della delle voci di danno di cui in CP_1 Parte_1
Pag. 2 di 15 narrativa, quantificate complessivamente ed in via prudenziale nella somma
€.96.240,98 o di quella maggiore e/o minore che verrà specificata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria o che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento lesivo sino al soddisfo;
E. sempre ed in ogni caso condannare la al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA”.
A sostegno della domanda, la società attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che, in data 24.01.2017, le parti avevano concluso il contratto avente ad oggetto: - la modifica funzionale del cuocitore multistadio già di proprietà di essa attrice al prezzo di €87.000,00 oltre IVA e le opere di carpenteria, meglio descritte in contratto, ai prezzi analiticamente indicati in esso e da versare nelle modalità ivi indicate (cfr. doc. n. 1);
b) che il termine essenziale di consegna era stato stabilito entro e non oltre il
15.02.2017;
c) che, in data 24.01.2017, essa attrice aveva corrisposto a la somma CP_1
di €.39.600,00 (corrispondente al 30% del prezzo dell'intera fornitura), regolarmente ricevuta dalla convenuta e che, con successiva scrittura del
9.03.2017, il contratto era stato integrato dalle parti, aggiungendo la fornitura di una valvola modulante, due bocchette di ispezione e un posizionatore al prezzo di €.4.800,00, versato in data 29.03.2017, rimanendo invariate le altre condizioni contrattuali;
d) che, già in fase di montaggio e comunque, in occasione delle prime produzioni, erano emersi gravi ed evidenti difetti che pregiudicavano l'uso dell'impianto secondo le capacità quantitative contrattualmente previste;
e) che la fornitura non era stata completata da entro il termine CP_1
essenziale pattuito e, nello specifico: 1) la linea del vapore, dimensionata in base alla valutazione del tecnico della convenuta, ing. non riusciva CP_2
a garantire il corretto funzionamento del cuocitore multistadio per
Pag. 3 di 15 mantenere le temperature di scottatura del prodotto impostate sul cuocitore fino a una produzione massima di 6.000 kg/h di fogliame (spinaci, bieta, cicoria, ecc.); 2) i miscelatori di vapore non erano stati correttamente dimensionati per raggiungere le temperature richieste e concordate, producendo un suono assordante;
3) il consumo di vapore era eccessivo;
4) non erano stati installati i tronchetti flangiati muniti di valvole a sfera per il controllo manuale della temperatura in sicurezza per l'operatore senza fermo del processo;
5) era mancante la coibentazione della linea vapore;
6) non era stato fornito lo schema funzionale completo e commentato (in formato dwg) indicato al punto 9 delle condizioni generali del contratto del 24.01.2017; 7) non erano stati forniti i disegni e i manuali di uso e manutenzione;
8) non era stata fornita la certificazione CE di tutta la linea fogliame originariamente fornita da CP_4
f) che, con pec del 20.06.2017, a fronte delle richieste proveniente della convenuta, l'attrice aveva fissato un nuovo termine essenziale per l'ultimazione della fornitura per il 10.07.2017;
g) la società convenuta, di contro, aveva chiesto un incontro volto a definire le problematiche ancora in corso per il 7.07.2017 o il 14.07.2017, ma che nel sopralluogo, poi effettivamente svolto il 17.07.2017, la convenuta si era recata presso la sede dell'azienda al solo fine di intimare il pagamento della fornitura;
h) che alcun pagamento era dovuto a , stante l'inadempimento della CP_1
stessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 cod. civ.;
i) che, a causa dei difetti e malfunzionamenti dell'impianto, imputabili, per l'appunto, all'inadempimento contrattuale della , l'attrice aveva CP_1
subito ingenti danni e, nello specifico: 1) per la produzione di fogliame: si erano registrati consumi di vapore pari a 0,45 kg di vapore/kg di prodotto lavorato;
la produzione oraria massima raggiunta era stata pari a 3.500 kg/h; pertanto, per la produzione di fogliame dal 16.02.2017 al 24.10.2017 erano stati utilizzati 63.275 mc di metano in più rispetto a quanto progettualmente
Pag. 4 di 15 previsto, generando un maggior costo pari a €.16.834,95; inoltre, per la produzione di 2.590.236 kg di fogliame lavorati nel periodo di interesse, erano state utilizzate 4.004 ore lavoro in più rispetto ai dati di progetto: tale maggior utilizzo di mano d'opera aveva generato un maggior costo pari a €.
77.358,70; 2) per la produzione di fagioli borlotti, invece, il cuocitore non era stato in grado di mantenere le temperature di scottatura impostate, rendendosi necessario il ricorso alla “vecchia linea”, avente un consumo di vapore superiore a quella oggetto di contratto;
pertanto, per la produzione di fagioli borlotti dal 16.02.2017 al 24.10.2017 erano stati utilizzati 7.695 mc di metano in più rispetto a quanto progettualmente previsto, generante un maggior costo pari a €.2.047,33;
j) che, in definitiva, essa attrice aveva sostenuto, per il periodo intercorrente tra il 16.02.2017 ed il 24.10.2017, un importo per maggiori costi pari ad
€.96.240,98 per la quale chiedeva di essere ristorata.
Con la comparsa di costituzione e risposta, si è costituta in giudizio la , CP_1
deducendo sostanzialmente:
- di aver eseguito i lavori commissionati da parte attrice “basandosi sui calcoli effettuati dall'ing. (consulente della )”, come CP_2 CP_1
peraltro contrattualmente previsto al punto 8 delle “Condizioni generali di contratto” ove veniva stabilito che “Il punto di riferimento del presente contratto sarà lo schema funzionale inviato a mezzo e-mail dall'ing.
; CP_2
- che l'Ing. in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, era CP_2
da ritenersi unico responsabile dei danni in tesi subiti da parte attrice;
- che tra le parti era intercorso un contratto mediante il quale alla convenuta veniva richiesta la “modifica funzionale del cuocitore multistadio” già in uso di parte attrice e la realizzazione di opere di carpenteria idonee allo scopo secondo un'analitica e dettagliata descrizione della tipologia di lavori da eseguire;
Pag. 5 di 15 - che il compenso per dette prestazioni era stato differenziato a seconda delle singole opere e preventivato in €.87.000,00 per la modifica del cuocitore, €.5.000,00 per le attività di carpenteria ed €.40.000,00 per le attività conclusive di collaudo e quant'altro necessario.
La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, previa autorizzazione a chiamare in causa il terzo Ing. per essere da costui CP_2
manlevata.
Autorizzata la chiamata del terzo, l'Ing. si è costituito in CP_2
giudizio, eccependo a sua volta:
- l'intervenuta decadenza di da ogni garanzia contrattuale, stante CP_1
l'omessa tempestiva denuncia di qualsivoglia vizio o difetto e/o difformità dalle regole tecniche che presiedono allo svolgimento dell'attività consulenziale espletata a favore della stessa, comunque rimasta impagata per la somma di €.8.323,70;
- l'inammissibilità della chiamata di terzo, in quanto la chiamante non aveva addebitato alcun errore di calcolo o di altra natura nei confronti del professionista, limitandosi a sostenere di aver operato basandosi sui calcoli e sullo schema funzionale dell'intervento di “revamping” redatto dal CP_2
- che le richieste risarcitorie avanzate da parte attrice non erano riconducibili ad alcun errore professionale a lui imputabile.
Il terzo chiamato ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-In via preliminare e in via pregiudiziale, differire ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183
c.p.c., così da consentire, nell'osservanza dello spatium deliberandi di cui all'art. 163-bis c.p.c. la chiamata in causa di con la Controparte_3
quale il conchiudente ha stipulato contratto di Assicurazione in ordine alla responsabilità professionale di cui in premessa. - Nel merito, dichiarare del tutto nullo ovvero inammissibile per le ragioni tutte esposte in premessa, ovvero in subordine rigettare tutte le domande svolte da , nei confronti del CP_1
Pag. 6 di 15 conchiudente, per il titolo di chiamata in causa dello stesso, da quest'ultima azionato ovvero per qualsivoglia altro titolo o ragione. - In subordine, nell'ipotesi non creduta di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di manleva proposta con l'atto di chiamata da parte di nei confronti del CP_1 conchiudente, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare Controparte_3
a tenere del tutto indenne ed a manlevare il Sig. da
[...] CP_2
qualsiasi onere o costo fosse posto a suo carico in esito a detto accoglimento delle domande avversarie ivi inclusi spese legali ovvero costi di CTU e CTP. - In ogni caso, con vittoria di compenso professionale di causa, maggiorazione del
15% spese generali. IVA e CPA come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa di questa, sebbene Controparte_3
ritualmente citata in giudizio, ha scelto di rimanere contumace.
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove orali.
La causa è stata assegnata alla scrivente giudice in data 5.10.2021 durante la fase istruttoria, al termine della quale essa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15.04.2024, nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito di tale udienza, la stessa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Delimitazione del thema decidendum.
L'attrice ha instaurato il giudizio per ottenere l'accertamento e la declaratoria dei vizi delle opere di rifacimento eseguite da sul proprio cuocitore CP_1
multistadio, oltre al risarcimento dei danni conseguenti.
La convenuta, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda, asserendo di essersi affidata, nell'esecuzione delle opere al proprio consulente, Ing. CP_2
il quale, a sua volta, ha declinato ogni responsabilità in ordine ai danni lamentati dall'attrice.
Ritiene il decidente che la domanda dell'attrice sia fondata per i motivi che seguono.
Pag. 7 di 15
2. Qualificazione giuridica del contratto.
È prioritario, ai fini della risoluzione della controversia, qualificare giuridicamente il contratto concluso tra le parti. Queste ultime hanno stipulato un contratto qualificabile come appalto d'opera, in forza del quale si è CP_1
impegna ad effettuare il rifacimento del cuocitore multistadio di proprietà di
(azienda operante nel settore dei surgelati); in particolare, l'oggetto del Pt_1 contratto prevedeva espressamente il “rifacimento funzionale del tratto di linea vapore da valle separatore di condensa a tutte le 12 stazioni di pompaggio” (3 per la scottatura e 9 per il preriscaldamento e il raffreddamento degli alimenti, cfr. doc. n. 1 fascicolo attoreo).
3. I vizi denunziati dalla parte attrice. ha dedotto che non avrebbe correttamente eseguito i lavori e le Pt_1 CP_1
opere sopra indicate, in quanto il suo cuocitore multistadio presentava i seguenti vizi:
A) linea del vapore non sufficientemente dimensionata: essa avrebbe dovuto essere dimensionata in base al consumo di vapore che il cuocitore utilizza per mantenere le temperature di scottatura del prodotto impostate sul cuocitore fino a una produzione massima di 6.000 kg/h di fogliame (spinaci, bieta, cicoria, ecc.).
Ad avviso dell'attrice, l'ha sottodimensionata, causando problemi alla CP_1
produzione. Detto problema era in effetti stato preso in considerazione dalla convenuta, come si evince dalla e.mail del 1° marzo 2017, in cui Parte_2
(per ) mette a conoscenza i tecnici dei dubbi manifestati da CP_1 Pt_1
tramite il proprio legale rappresentante invitandoli a verificare Controparte_5
la correttezza del dimensionamento, per evitare di dover ripetere il lavoro (cfr. doc. n. 7 fascicolo attoreo). Le perplessità di sono state ribadite anche CP_1 nella e.mail di del 21.04.2017ove si legge “ (tecnico di Parte_2 Per_1
) in mia presenza ha detto che il collettore potrebbe non essere CP_1 sufficiente” (cfr. doc. n. 13 fascicolo attoreo).
Pag. 8 di 15 Inoltre, la stessa , con p.e.c. del 16.06.2017 ore 6:52 (cfr. doc. 16), al CP_1 punto “Certificazione” ha ammesso di non avere la certezza che il lavoro eseguito fosse corretto.
B) i miscelatori di vapore non correttamente dimensionati per raggiungere le temperature richieste e concordate
Secondo le deduzioni di parte attrice, si era obbligata a fornire ad CP_1
Pt_1
- 3 miscelatori con le caratteristiche idonee alla scottatura a una temperatura di 98°C di 6.000 kg/h di prodotto a foglia;
- 9 miscelatori con le caratteristiche idonee alla scottatura a una temperatura di 98°C di 3.000 kg/h di . Parte_3
La parte attrice ha lamentato che, durante l'avviamento della linea, era apparso subito evidente che i miscelatori non fossero idonei all'utilizzo alle condizioni sopra richiamate, circostanza questa che gli stessi dipendenti della , CP_1
presenti durante l'avvio linea, i vari tecnici intervenuti durante le prove di produzione e lo stesso Sig. avevano potuto riscontrare Parte_2
personalmente.
Di fronte a tale malfunzionamento, con e-mail del 09.02.2017 (cfr. doc. 25 fascicolo attoreo) la comunicava la propria intenzione di sostituire tutti CP_1
i 12 miscelatori forniti entro il 20.02.2017.
Tuttavia, non procedeva alla sostituzione, ma decideva di effettuare CP_1
dei test di funzionamento su quelli già presenti e, così facendo, provocava improvvisi fermi di produzione, con conseguente emissioni di prodotti alimentari non scottati. Evidenza dell'inidoneità dei miscelatori forniti era data anche dal fatto che in data 27.02.2017, dopo solo poche ore di lavoro, si verificava la rottura di ben 2 miscelatori su 3, provocando la fuoriuscita di vapore: a tal proposito, sono state versate in atti le p.e.c. di richiesta intervento inviate in data
27.02.2017 (doc. 29) e in data 27.07.2017 (doc. 30) e la risposta della CP_1
che, con e-mail del 27.02.2017, intendeva procedere alle riparazioni necessarie
(doc. 31).
Pag. 9 di 15 C) produzione da parte dei miscelatori di vapore di un suono assordante e difetto di conformità di essi alla normativa vigente.
La parte attrice ha inoltre denunziato l'inidoneità dei miscelatori sotto altro profilo e cioè: la produzione di un rumore assordante, riscontrato anche dalla stessa;
cfr. doc. 36 contenente la e-mail del 28.02.2017 inviata dalla CP_1
alla in cui è stata la stessa a sostenere che il CP_1 CP_6 CP_1
rumore che i miscelatori producono già al 50% di lavoro era assordante e comunque oltre il limite stabilito per legge.
D) Eccessivo consumo di vapore.
Con comunicazione anticipata a mezzo e-mail il 02.03.2017, ha Pt_1
denunziato inoltre che con i nuovi miscelatori, con una produzione di 3.500 kg/h di spinaci, era stato riscontrato un consumo di 0,45 kg di vapore per kg di prodotto a fronte dei 0,16 kg di vapore per kg di prodotto previsti come da progetto (cfr. doc. 46 e 47).
Con pec del 22.03.2017 (doc. 49) la comunicava l'intenzione di CP_1
sostituire due miscelatori grandi e, dopo la verifica di produzione con i fagioli borlotti, di provvedere alla sostituzione anche dei nove miscelatori più piccoli chiedendo il collaudo della linea contestualmente alla sostituzione dei 2 miscelatori. Tuttavia, trascorso un mese, la sostituiva solo i 3 CP_1
miscelatori grandi, ragion per cui con pec del 20.04.2017 ore 12:09 (doc. 51) la intimava il completamento del montaggio della linea e la sostituzione dei Pt_1
9 miscelatori piccoli entro il termine essenziale del 23.04.2017.
E) mancata installazione dei tronchetti flangiati;
F) mancanza della coibentazione della linea vapore: a causa dei gravi difetti sopra dettagliati, la non ha mai provveduto alla coibentazione della CP_1
linea vapore, operazione da effettuarsi a fine lavori, mai però ultimati dalla CP_1
.
[...]
G) Mancata fornitura dello schema funzionale (indicato al punto 9 delle condizioni generali del contratto), dei disegni e dei manuali di uso e
Pag. 10 di 15 manutenzione, nonché della certificazione CE di tutta la linea fogliame originariamente fornita da Movinox
Ora, a fronte di ciò, come rilevato dalla difesa dell'attrice sia nella prima memoria istruttoria sia nella comparsa conclusionale, la convenuta si è limitata ad una contestazione assolutamente generica. Ed infatti, nella comparsa di costituzione e risposta, , in 4 pagine, nega genericamente gli addebiti CP_1
mossi a suo carico da Pt_1
Non muta i termini della questione nemmeno la prima memoria istruttoria che si risolve, anch'essa, in una pagina di generiche impugnazione e contestazioni.
Quindi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tali fatti possono essere posti a base della decisione, in quanto non specificatamente contestati dalla parte convenuta.
È certamente noto, infatti, che il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI,
23/03/2022, n. 9439 in cui la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione).
In ogni caso – ma ciò lo si rileva solo ad abundantiam – la maggior parte dei difetti lamentati trova anche riscontro documentale nelle e.mail inviate da CP_1
e, inoltre, l'istruttoria orale svolta ha confermato, sotto il profilo fattuale, i
[...]
difetti lamentati dalla parte attrice (rottura dei miscelatori, eccessivo consumo di vapore, rumore assordante dei miscelatori, assenza di coibentazione, assenza dei tronchetti flangiati nel cucitore, dimensioni inidonee della linea vapore, malfunzionamento del cuocitore, cfr. deposizioni testimoniali in atti).
Di qui la non necessarietà di espletare la CTU sia perché, come rilevato dal
Tribunale all'udienza del 27.06.2024, il macchinario è stato sostituito, sicché nessun accertamento tecnico potrebbe eseguirsi, ma soprattutto perché la prova
Pag. 11 di 15 della sussistenza dei vizi lamentati emerge chiaramente dalle risultanze processuali (fatti non contestati tra le parti), documentali (e.mail sopra richiamate) e orali (deposizioni testimoniali che confermano i malfunzionamenti).
Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per la quantificazione dei danni dei quali ha chiesto il risarcimento, come meglio si dirà nel Pt_1
paragrafo che segue.
4. Il danno risarcibile.
La parte attrice ha dedotto che l'inadempimento da parte di in ordine CP_1
alla corretta esecuzione delle opere di rifacimento hanno determinato e determinano maggiori costi di produzione, unitamente alla dilatazione dei procedimenti di lavorazione industriale. Nello specifico, ha documentato Pt_1
il danno-conseguenza in termini di maggior consumo di vapore, riportato all'unità di prodotto lavorato e di maggior consumo di metano necessario per la produzione di vapore, concludendo che:
a) per la produzione di fagioli borlotti dal 16.02.2017 al 24.10.2017 sono stati utilizzati 7.695 mc di metano in più rispetto a quanto progettualmente previsto. Tale maggior consumo di metano ha generato un maggior costo pari a € 2.047,33;
b) per la produzione di fogliame dal 16.02.2017 al 24.10.2017 sono stati utilizzati 63.275 mc di metano in più rispetto a quanto progettualmente previsto. Tale maggior consumo di metano ha generato un maggior costo pari a €16.834,95;
c) per la produzione di 2.590.236 kg di fogliame lavorati dal 16.02.2017 al
24.10.2017 sono state utilizzate 4.004 ore lavoro in più rispetto ai dati di progetto. Tale maggior utilizzo di mano d'opera ha generato un maggior costo pari a €77.358,70.
Conclusivamente, la ha chiesto il risarcimento dei danni pari all'importo Pt_1
dei maggiori costi sostenuti per il periodo intercorrente tra il 16.02.2017 ed il
24.10.2017, pari ad €.96.240,98 (cfr. doc. 68 e ss.).
Pag. 12 di 15 A fronte di ciò, nulla ha dedotto sul punto la convenuta né in sede di costituzione in giudizio né nella prima memoria istruttoria.
Anche con riferimento a questa domanda, quindi, i relativi fatti costitutivi debbono ritenersi non contestati tra le parti e possono essere posti a base della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
5. La domanda di manleva.
La parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto di essere manlevata dall'Ing. proprio consulente, sul presupposto di aver eseguiti i CP_2
lavori di rifacimento basandosi sui calcoli effettuati dal medesimo.
La domanda è infondata.
Anzitutto, anch'essa è estremamente generica (cfr. comparsa di costituzione), in quanto la convenuta, pur dichiarandosi mera esecutrice delle indicazioni ricevute dal non specifica per quali motivi i vizi denunziati da sarebbero CP_2 Pt_1
ascrivibili ad un difetto di progettazione (imputabile al e non anche ad CP_2
un difetto di esecuzione (che graverebbe invece in capo alla convenuta stessa).
Tanto basterebbe a rigettare la domanda.
In ogni caso, la convenuta stessa nel richiamare la clausola di cui al punto 8 delle
“Condizioni generali di contratto” secondo cui “Il punto di riferimento del presente contratto sarà lo schema funzionale inviato a mezzo e-mail dall'ing.
.”, omette di citare il resto dell'articolo pattizio che così dispone: Per_2
“mancante dello schema dell'acqua di alimentazione del cuocitore e di raffreddamento della vasca di preriscaldo con la relativa strumentazione di controllo (contatore dell'acqua, sonde, valvole regolatrice modulanti etc.). La si impegna a fornire lo schema funzionale completo e Controparte_1
CP_ commentato entro il termine essenziale dell'1.02.2017 alla e alla ”. Pt_1
Lo schema funzionale, quindi, non era completo al momento della stipula del contratto né è stato mai consegnato da Controparte_1
Ne deriva quindi che non v'è la prova che tutti i lavori siano stati eseguiti dalla convenuta sulla base dello schema dell'Ing. CP_2
Pag. 13 di 15
6. Risultanze finali e spese di lite.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento della domanda di parte attrice, nonché al rigetto della domanda di manleva proposta dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m.147/2022.
Le spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, devono CP_2
essere poste a carico della chiamante alla stregua i parametri di Controparte_1
cui al d.m. 55/2014 e s.m.i., nei limiti del valore della domanda svolte da
[...]
È noto infatti che “in forza del principio di causazione - che, CP_1
unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”. (Cassazione civile sez. III,
06/12/2019, n. 31889).
Nel caso di specie, l'iniziativa della chiamante si è rivelata Controparte_1
manifestamente infondata per le ragioni esposte nel quinto paragrafo della sentenza. Pertanto, le spese vanno poste a carico della chiamante.
Infine, nulla deve disporsi per le spese nei confronti di Controparte_3
attesa la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza o eccezione, disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto: Parte_1
Pag. 14 di 15 a) accerta e dichiara la responsabilità della convenuta per CP_1
inadempimento del contratto concluso inter partes per i gravi difetti delle opere di rifacimento;
b) condanna la convenuta, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento della somma di €.96.240,98 in favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale dalla data domanda all'integrale soddisfo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in Controparte_1
favore della parte attrice che liquida in €.9.887,00, oltre oneri di legge;
3) rigetta la domanda di manleva proposta da Controparte_1
4) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del terzo Controparte_1
chiamato in causa, che liquida in €.7.052,00 oltre oneri di CP_2 legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Foglia, dichiaratosi antistatario;
5) nulla per le spese nei confronti di rimasta Controparte_3
contumace.
Teramo, 10 luglio 2025.
Il Giudice
Silvia Codispoti
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4075 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 15.04.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche, vertente
TRA con sede legale in contrada Pianura Vomano – Zona Parte_1
Industriale, Notaresco (TE), partita IVA in persona del Presidente P.IVA_1
del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca con studio in Teramo (TE), Via
Stazio n.22, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
Attrice
E
(P. Iva ), con sede in Corteolona e Genzone, Controparte_1 P.IVA_2
via Don Bosco 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Boiocchi del Foro di Pavia e dall'Avv. Nadia
Barbetta del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso la prima, giusta procura in atti;
Convenuta
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Giuseppe Foglia, giusta procura in atti;
Terzo chiamato in causa
Controparte_3
Terza chiamata in causa contumace
Oggetto: contratti e obbligazioni.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.04.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127- ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo nell'anno 2017 (24.11.2017) e ritualmente notificato, la società (d'ora innanzi, semplicemente, ha Parte_1 Pt_1
convenuto in giudizio la società (d'ora innanzi, semplicemente, Controparte_1
) al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. CP_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, A. accertare e dichiarare che i beni di cui al contratto del 24.01.2017, come modificato in data 09.03.2017, meglio descritti nella superiore narrativa, presentano gravi vizi e difetti che ne diminuiscono grandemente il valore e li rendono in parte inidonei all'uso per cui erano stati acquistati;
B. alla luce degli accertati vizi, determinare il reale valore dei beni di cui al contratto del 24.01.2017, come modificato in data 09.03.2017, meglio descritti nella superiore narrativa, riconducendo al giusto e all'equo il prezzo della compravendita, ovvero €15.000,00 (o di quella minore e/o maggiore che risulterà in giustizia) e, per l'effetto, condannare la a restituire Controparte_1
alla la somma di € 29.400,00 (somma così riveniente sottraendo Parte_1 all'importo di € 39.600,00 ed € 4.800,00 pagati a titolo di caparra confirmatoria la somma di € 15.000,00 quale minor valore della fornitura), o di quella minore
e/o maggiore che risulterà in giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dall'esborso sino all'effettivo soddisfo;
C. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla in forza delle Parte_1 Controparte_1
fatture nr. 112 del 07.08.2017, nr. 113 del 07.08.2017, nr. 114 del 07.08.2017, nr.
119 del 10.08.2017, nr. 137 del 22.09.2017; D. condannare, in ogni caso, la
[...]
al risarcimento a favore della delle voci di danno di cui in CP_1 Parte_1
Pag. 2 di 15 narrativa, quantificate complessivamente ed in via prudenziale nella somma
€.96.240,98 o di quella maggiore e/o minore che verrà specificata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria o che risulterà di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento lesivo sino al soddisfo;
E. sempre ed in ogni caso condannare la al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA”.
A sostegno della domanda, la società attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
a) che, in data 24.01.2017, le parti avevano concluso il contratto avente ad oggetto: - la modifica funzionale del cuocitore multistadio già di proprietà di essa attrice al prezzo di €87.000,00 oltre IVA e le opere di carpenteria, meglio descritte in contratto, ai prezzi analiticamente indicati in esso e da versare nelle modalità ivi indicate (cfr. doc. n. 1);
b) che il termine essenziale di consegna era stato stabilito entro e non oltre il
15.02.2017;
c) che, in data 24.01.2017, essa attrice aveva corrisposto a la somma CP_1
di €.39.600,00 (corrispondente al 30% del prezzo dell'intera fornitura), regolarmente ricevuta dalla convenuta e che, con successiva scrittura del
9.03.2017, il contratto era stato integrato dalle parti, aggiungendo la fornitura di una valvola modulante, due bocchette di ispezione e un posizionatore al prezzo di €.4.800,00, versato in data 29.03.2017, rimanendo invariate le altre condizioni contrattuali;
d) che, già in fase di montaggio e comunque, in occasione delle prime produzioni, erano emersi gravi ed evidenti difetti che pregiudicavano l'uso dell'impianto secondo le capacità quantitative contrattualmente previste;
e) che la fornitura non era stata completata da entro il termine CP_1
essenziale pattuito e, nello specifico: 1) la linea del vapore, dimensionata in base alla valutazione del tecnico della convenuta, ing. non riusciva CP_2
a garantire il corretto funzionamento del cuocitore multistadio per
Pag. 3 di 15 mantenere le temperature di scottatura del prodotto impostate sul cuocitore fino a una produzione massima di 6.000 kg/h di fogliame (spinaci, bieta, cicoria, ecc.); 2) i miscelatori di vapore non erano stati correttamente dimensionati per raggiungere le temperature richieste e concordate, producendo un suono assordante;
3) il consumo di vapore era eccessivo;
4) non erano stati installati i tronchetti flangiati muniti di valvole a sfera per il controllo manuale della temperatura in sicurezza per l'operatore senza fermo del processo;
5) era mancante la coibentazione della linea vapore;
6) non era stato fornito lo schema funzionale completo e commentato (in formato dwg) indicato al punto 9 delle condizioni generali del contratto del 24.01.2017; 7) non erano stati forniti i disegni e i manuali di uso e manutenzione;
8) non era stata fornita la certificazione CE di tutta la linea fogliame originariamente fornita da CP_4
f) che, con pec del 20.06.2017, a fronte delle richieste proveniente della convenuta, l'attrice aveva fissato un nuovo termine essenziale per l'ultimazione della fornitura per il 10.07.2017;
g) la società convenuta, di contro, aveva chiesto un incontro volto a definire le problematiche ancora in corso per il 7.07.2017 o il 14.07.2017, ma che nel sopralluogo, poi effettivamente svolto il 17.07.2017, la convenuta si era recata presso la sede dell'azienda al solo fine di intimare il pagamento della fornitura;
h) che alcun pagamento era dovuto a , stante l'inadempimento della CP_1
stessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 cod. civ.;
i) che, a causa dei difetti e malfunzionamenti dell'impianto, imputabili, per l'appunto, all'inadempimento contrattuale della , l'attrice aveva CP_1
subito ingenti danni e, nello specifico: 1) per la produzione di fogliame: si erano registrati consumi di vapore pari a 0,45 kg di vapore/kg di prodotto lavorato;
la produzione oraria massima raggiunta era stata pari a 3.500 kg/h; pertanto, per la produzione di fogliame dal 16.02.2017 al 24.10.2017 erano stati utilizzati 63.275 mc di metano in più rispetto a quanto progettualmente
Pag. 4 di 15 previsto, generando un maggior costo pari a €.16.834,95; inoltre, per la produzione di 2.590.236 kg di fogliame lavorati nel periodo di interesse, erano state utilizzate 4.004 ore lavoro in più rispetto ai dati di progetto: tale maggior utilizzo di mano d'opera aveva generato un maggior costo pari a €.
77.358,70; 2) per la produzione di fagioli borlotti, invece, il cuocitore non era stato in grado di mantenere le temperature di scottatura impostate, rendendosi necessario il ricorso alla “vecchia linea”, avente un consumo di vapore superiore a quella oggetto di contratto;
pertanto, per la produzione di fagioli borlotti dal 16.02.2017 al 24.10.2017 erano stati utilizzati 7.695 mc di metano in più rispetto a quanto progettualmente previsto, generante un maggior costo pari a €.2.047,33;
j) che, in definitiva, essa attrice aveva sostenuto, per il periodo intercorrente tra il 16.02.2017 ed il 24.10.2017, un importo per maggiori costi pari ad
€.96.240,98 per la quale chiedeva di essere ristorata.
Con la comparsa di costituzione e risposta, si è costituta in giudizio la , CP_1
deducendo sostanzialmente:
- di aver eseguito i lavori commissionati da parte attrice “basandosi sui calcoli effettuati dall'ing. (consulente della )”, come CP_2 CP_1
peraltro contrattualmente previsto al punto 8 delle “Condizioni generali di contratto” ove veniva stabilito che “Il punto di riferimento del presente contratto sarà lo schema funzionale inviato a mezzo e-mail dall'ing.
; CP_2
- che l'Ing. in ipotesi di accoglimento della domanda attrice, era CP_2
da ritenersi unico responsabile dei danni in tesi subiti da parte attrice;
- che tra le parti era intercorso un contratto mediante il quale alla convenuta veniva richiesta la “modifica funzionale del cuocitore multistadio” già in uso di parte attrice e la realizzazione di opere di carpenteria idonee allo scopo secondo un'analitica e dettagliata descrizione della tipologia di lavori da eseguire;
Pag. 5 di 15 - che il compenso per dette prestazioni era stato differenziato a seconda delle singole opere e preventivato in €.87.000,00 per la modifica del cuocitore, €.5.000,00 per le attività di carpenteria ed €.40.000,00 per le attività conclusive di collaudo e quant'altro necessario.
La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, previa autorizzazione a chiamare in causa il terzo Ing. per essere da costui CP_2
manlevata.
Autorizzata la chiamata del terzo, l'Ing. si è costituito in CP_2
giudizio, eccependo a sua volta:
- l'intervenuta decadenza di da ogni garanzia contrattuale, stante CP_1
l'omessa tempestiva denuncia di qualsivoglia vizio o difetto e/o difformità dalle regole tecniche che presiedono allo svolgimento dell'attività consulenziale espletata a favore della stessa, comunque rimasta impagata per la somma di €.8.323,70;
- l'inammissibilità della chiamata di terzo, in quanto la chiamante non aveva addebitato alcun errore di calcolo o di altra natura nei confronti del professionista, limitandosi a sostenere di aver operato basandosi sui calcoli e sullo schema funzionale dell'intervento di “revamping” redatto dal CP_2
- che le richieste risarcitorie avanzate da parte attrice non erano riconducibili ad alcun errore professionale a lui imputabile.
Il terzo chiamato ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-In via preliminare e in via pregiudiziale, differire ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183
c.p.c., così da consentire, nell'osservanza dello spatium deliberandi di cui all'art. 163-bis c.p.c. la chiamata in causa di con la Controparte_3
quale il conchiudente ha stipulato contratto di Assicurazione in ordine alla responsabilità professionale di cui in premessa. - Nel merito, dichiarare del tutto nullo ovvero inammissibile per le ragioni tutte esposte in premessa, ovvero in subordine rigettare tutte le domande svolte da , nei confronti del CP_1
Pag. 6 di 15 conchiudente, per il titolo di chiamata in causa dello stesso, da quest'ultima azionato ovvero per qualsivoglia altro titolo o ragione. - In subordine, nell'ipotesi non creduta di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di manleva proposta con l'atto di chiamata da parte di nei confronti del CP_1 conchiudente, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare Controparte_3
a tenere del tutto indenne ed a manlevare il Sig. da
[...] CP_2
qualsiasi onere o costo fosse posto a suo carico in esito a detto accoglimento delle domande avversarie ivi inclusi spese legali ovvero costi di CTU e CTP. - In ogni caso, con vittoria di compenso professionale di causa, maggiorazione del
15% spese generali. IVA e CPA come per legge”.
Autorizzata la chiamata in causa di questa, sebbene Controparte_3
ritualmente citata in giudizio, ha scelto di rimanere contumace.
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e le prove orali.
La causa è stata assegnata alla scrivente giudice in data 5.10.2021 durante la fase istruttoria, al termine della quale essa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 15.04.2024, nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito di tale udienza, la stessa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Delimitazione del thema decidendum.
L'attrice ha instaurato il giudizio per ottenere l'accertamento e la declaratoria dei vizi delle opere di rifacimento eseguite da sul proprio cuocitore CP_1
multistadio, oltre al risarcimento dei danni conseguenti.
La convenuta, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda, asserendo di essersi affidata, nell'esecuzione delle opere al proprio consulente, Ing. CP_2
il quale, a sua volta, ha declinato ogni responsabilità in ordine ai danni lamentati dall'attrice.
Ritiene il decidente che la domanda dell'attrice sia fondata per i motivi che seguono.
Pag. 7 di 15
2. Qualificazione giuridica del contratto.
È prioritario, ai fini della risoluzione della controversia, qualificare giuridicamente il contratto concluso tra le parti. Queste ultime hanno stipulato un contratto qualificabile come appalto d'opera, in forza del quale si è CP_1
impegna ad effettuare il rifacimento del cuocitore multistadio di proprietà di
(azienda operante nel settore dei surgelati); in particolare, l'oggetto del Pt_1 contratto prevedeva espressamente il “rifacimento funzionale del tratto di linea vapore da valle separatore di condensa a tutte le 12 stazioni di pompaggio” (3 per la scottatura e 9 per il preriscaldamento e il raffreddamento degli alimenti, cfr. doc. n. 1 fascicolo attoreo).
3. I vizi denunziati dalla parte attrice. ha dedotto che non avrebbe correttamente eseguito i lavori e le Pt_1 CP_1
opere sopra indicate, in quanto il suo cuocitore multistadio presentava i seguenti vizi:
A) linea del vapore non sufficientemente dimensionata: essa avrebbe dovuto essere dimensionata in base al consumo di vapore che il cuocitore utilizza per mantenere le temperature di scottatura del prodotto impostate sul cuocitore fino a una produzione massima di 6.000 kg/h di fogliame (spinaci, bieta, cicoria, ecc.).
Ad avviso dell'attrice, l'ha sottodimensionata, causando problemi alla CP_1
produzione. Detto problema era in effetti stato preso in considerazione dalla convenuta, come si evince dalla e.mail del 1° marzo 2017, in cui Parte_2
(per ) mette a conoscenza i tecnici dei dubbi manifestati da CP_1 Pt_1
tramite il proprio legale rappresentante invitandoli a verificare Controparte_5
la correttezza del dimensionamento, per evitare di dover ripetere il lavoro (cfr. doc. n. 7 fascicolo attoreo). Le perplessità di sono state ribadite anche CP_1 nella e.mail di del 21.04.2017ove si legge “ (tecnico di Parte_2 Per_1
) in mia presenza ha detto che il collettore potrebbe non essere CP_1 sufficiente” (cfr. doc. n. 13 fascicolo attoreo).
Pag. 8 di 15 Inoltre, la stessa , con p.e.c. del 16.06.2017 ore 6:52 (cfr. doc. 16), al CP_1 punto “Certificazione” ha ammesso di non avere la certezza che il lavoro eseguito fosse corretto.
B) i miscelatori di vapore non correttamente dimensionati per raggiungere le temperature richieste e concordate
Secondo le deduzioni di parte attrice, si era obbligata a fornire ad CP_1
Pt_1
- 3 miscelatori con le caratteristiche idonee alla scottatura a una temperatura di 98°C di 6.000 kg/h di prodotto a foglia;
- 9 miscelatori con le caratteristiche idonee alla scottatura a una temperatura di 98°C di 3.000 kg/h di . Parte_3
La parte attrice ha lamentato che, durante l'avviamento della linea, era apparso subito evidente che i miscelatori non fossero idonei all'utilizzo alle condizioni sopra richiamate, circostanza questa che gli stessi dipendenti della , CP_1
presenti durante l'avvio linea, i vari tecnici intervenuti durante le prove di produzione e lo stesso Sig. avevano potuto riscontrare Parte_2
personalmente.
Di fronte a tale malfunzionamento, con e-mail del 09.02.2017 (cfr. doc. 25 fascicolo attoreo) la comunicava la propria intenzione di sostituire tutti CP_1
i 12 miscelatori forniti entro il 20.02.2017.
Tuttavia, non procedeva alla sostituzione, ma decideva di effettuare CP_1
dei test di funzionamento su quelli già presenti e, così facendo, provocava improvvisi fermi di produzione, con conseguente emissioni di prodotti alimentari non scottati. Evidenza dell'inidoneità dei miscelatori forniti era data anche dal fatto che in data 27.02.2017, dopo solo poche ore di lavoro, si verificava la rottura di ben 2 miscelatori su 3, provocando la fuoriuscita di vapore: a tal proposito, sono state versate in atti le p.e.c. di richiesta intervento inviate in data
27.02.2017 (doc. 29) e in data 27.07.2017 (doc. 30) e la risposta della CP_1
che, con e-mail del 27.02.2017, intendeva procedere alle riparazioni necessarie
(doc. 31).
Pag. 9 di 15 C) produzione da parte dei miscelatori di vapore di un suono assordante e difetto di conformità di essi alla normativa vigente.
La parte attrice ha inoltre denunziato l'inidoneità dei miscelatori sotto altro profilo e cioè: la produzione di un rumore assordante, riscontrato anche dalla stessa;
cfr. doc. 36 contenente la e-mail del 28.02.2017 inviata dalla CP_1
alla in cui è stata la stessa a sostenere che il CP_1 CP_6 CP_1
rumore che i miscelatori producono già al 50% di lavoro era assordante e comunque oltre il limite stabilito per legge.
D) Eccessivo consumo di vapore.
Con comunicazione anticipata a mezzo e-mail il 02.03.2017, ha Pt_1
denunziato inoltre che con i nuovi miscelatori, con una produzione di 3.500 kg/h di spinaci, era stato riscontrato un consumo di 0,45 kg di vapore per kg di prodotto a fronte dei 0,16 kg di vapore per kg di prodotto previsti come da progetto (cfr. doc. 46 e 47).
Con pec del 22.03.2017 (doc. 49) la comunicava l'intenzione di CP_1
sostituire due miscelatori grandi e, dopo la verifica di produzione con i fagioli borlotti, di provvedere alla sostituzione anche dei nove miscelatori più piccoli chiedendo il collaudo della linea contestualmente alla sostituzione dei 2 miscelatori. Tuttavia, trascorso un mese, la sostituiva solo i 3 CP_1
miscelatori grandi, ragion per cui con pec del 20.04.2017 ore 12:09 (doc. 51) la intimava il completamento del montaggio della linea e la sostituzione dei Pt_1
9 miscelatori piccoli entro il termine essenziale del 23.04.2017.
E) mancata installazione dei tronchetti flangiati;
F) mancanza della coibentazione della linea vapore: a causa dei gravi difetti sopra dettagliati, la non ha mai provveduto alla coibentazione della CP_1
linea vapore, operazione da effettuarsi a fine lavori, mai però ultimati dalla CP_1
.
[...]
G) Mancata fornitura dello schema funzionale (indicato al punto 9 delle condizioni generali del contratto), dei disegni e dei manuali di uso e
Pag. 10 di 15 manutenzione, nonché della certificazione CE di tutta la linea fogliame originariamente fornita da Movinox
Ora, a fronte di ciò, come rilevato dalla difesa dell'attrice sia nella prima memoria istruttoria sia nella comparsa conclusionale, la convenuta si è limitata ad una contestazione assolutamente generica. Ed infatti, nella comparsa di costituzione e risposta, , in 4 pagine, nega genericamente gli addebiti CP_1
mossi a suo carico da Pt_1
Non muta i termini della questione nemmeno la prima memoria istruttoria che si risolve, anch'essa, in una pagina di generiche impugnazione e contestazioni.
Quindi, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tali fatti possono essere posti a base della decisione, in quanto non specificatamente contestati dalla parte convenuta.
È certamente noto, infatti, che il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI,
23/03/2022, n. 9439 in cui la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione).
In ogni caso – ma ciò lo si rileva solo ad abundantiam – la maggior parte dei difetti lamentati trova anche riscontro documentale nelle e.mail inviate da CP_1
e, inoltre, l'istruttoria orale svolta ha confermato, sotto il profilo fattuale, i
[...]
difetti lamentati dalla parte attrice (rottura dei miscelatori, eccessivo consumo di vapore, rumore assordante dei miscelatori, assenza di coibentazione, assenza dei tronchetti flangiati nel cucitore, dimensioni inidonee della linea vapore, malfunzionamento del cuocitore, cfr. deposizioni testimoniali in atti).
Di qui la non necessarietà di espletare la CTU sia perché, come rilevato dal
Tribunale all'udienza del 27.06.2024, il macchinario è stato sostituito, sicché nessun accertamento tecnico potrebbe eseguirsi, ma soprattutto perché la prova
Pag. 11 di 15 della sussistenza dei vizi lamentati emerge chiaramente dalle risultanze processuali (fatti non contestati tra le parti), documentali (e.mail sopra richiamate) e orali (deposizioni testimoniali che confermano i malfunzionamenti).
Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per la quantificazione dei danni dei quali ha chiesto il risarcimento, come meglio si dirà nel Pt_1
paragrafo che segue.
4. Il danno risarcibile.
La parte attrice ha dedotto che l'inadempimento da parte di in ordine CP_1
alla corretta esecuzione delle opere di rifacimento hanno determinato e determinano maggiori costi di produzione, unitamente alla dilatazione dei procedimenti di lavorazione industriale. Nello specifico, ha documentato Pt_1
il danno-conseguenza in termini di maggior consumo di vapore, riportato all'unità di prodotto lavorato e di maggior consumo di metano necessario per la produzione di vapore, concludendo che:
a) per la produzione di fagioli borlotti dal 16.02.2017 al 24.10.2017 sono stati utilizzati 7.695 mc di metano in più rispetto a quanto progettualmente previsto. Tale maggior consumo di metano ha generato un maggior costo pari a € 2.047,33;
b) per la produzione di fogliame dal 16.02.2017 al 24.10.2017 sono stati utilizzati 63.275 mc di metano in più rispetto a quanto progettualmente previsto. Tale maggior consumo di metano ha generato un maggior costo pari a €16.834,95;
c) per la produzione di 2.590.236 kg di fogliame lavorati dal 16.02.2017 al
24.10.2017 sono state utilizzate 4.004 ore lavoro in più rispetto ai dati di progetto. Tale maggior utilizzo di mano d'opera ha generato un maggior costo pari a €77.358,70.
Conclusivamente, la ha chiesto il risarcimento dei danni pari all'importo Pt_1
dei maggiori costi sostenuti per il periodo intercorrente tra il 16.02.2017 ed il
24.10.2017, pari ad €.96.240,98 (cfr. doc. 68 e ss.).
Pag. 12 di 15 A fronte di ciò, nulla ha dedotto sul punto la convenuta né in sede di costituzione in giudizio né nella prima memoria istruttoria.
Anche con riferimento a questa domanda, quindi, i relativi fatti costitutivi debbono ritenersi non contestati tra le parti e possono essere posti a base della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
5. La domanda di manleva.
La parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto di essere manlevata dall'Ing. proprio consulente, sul presupposto di aver eseguiti i CP_2
lavori di rifacimento basandosi sui calcoli effettuati dal medesimo.
La domanda è infondata.
Anzitutto, anch'essa è estremamente generica (cfr. comparsa di costituzione), in quanto la convenuta, pur dichiarandosi mera esecutrice delle indicazioni ricevute dal non specifica per quali motivi i vizi denunziati da sarebbero CP_2 Pt_1
ascrivibili ad un difetto di progettazione (imputabile al e non anche ad CP_2
un difetto di esecuzione (che graverebbe invece in capo alla convenuta stessa).
Tanto basterebbe a rigettare la domanda.
In ogni caso, la convenuta stessa nel richiamare la clausola di cui al punto 8 delle
“Condizioni generali di contratto” secondo cui “Il punto di riferimento del presente contratto sarà lo schema funzionale inviato a mezzo e-mail dall'ing.
.”, omette di citare il resto dell'articolo pattizio che così dispone: Per_2
“mancante dello schema dell'acqua di alimentazione del cuocitore e di raffreddamento della vasca di preriscaldo con la relativa strumentazione di controllo (contatore dell'acqua, sonde, valvole regolatrice modulanti etc.). La si impegna a fornire lo schema funzionale completo e Controparte_1
CP_ commentato entro il termine essenziale dell'1.02.2017 alla e alla ”. Pt_1
Lo schema funzionale, quindi, non era completo al momento della stipula del contratto né è stato mai consegnato da Controparte_1
Ne deriva quindi che non v'è la prova che tutti i lavori siano stati eseguiti dalla convenuta sulla base dello schema dell'Ing. CP_2
Pag. 13 di 15
6. Risultanze finali e spese di lite.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento della domanda di parte attrice, nonché al rigetto della domanda di manleva proposta dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come modificato dal d.m.147/2022.
Le spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, devono CP_2
essere poste a carico della chiamante alla stregua i parametri di Controparte_1
cui al d.m. 55/2014 e s.m.i., nei limiti del valore della domanda svolte da
[...]
È noto infatti che “in forza del principio di causazione - che, CP_1
unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”. (Cassazione civile sez. III,
06/12/2019, n. 31889).
Nel caso di specie, l'iniziativa della chiamante si è rivelata Controparte_1
manifestamente infondata per le ragioni esposte nel quinto paragrafo della sentenza. Pertanto, le spese vanno poste a carico della chiamante.
Infine, nulla deve disporsi per le spese nei confronti di Controparte_3
attesa la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, istanza o eccezione, disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto: Parte_1
Pag. 14 di 15 a) accerta e dichiara la responsabilità della convenuta per CP_1
inadempimento del contratto concluso inter partes per i gravi difetti delle opere di rifacimento;
b) condanna la convenuta, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento della somma di €.96.240,98 in favore dell'attrice, oltre interessi al tasso legale dalla data domanda all'integrale soddisfo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in Controparte_1
favore della parte attrice che liquida in €.9.887,00, oltre oneri di legge;
3) rigetta la domanda di manleva proposta da Controparte_1
4) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del terzo Controparte_1
chiamato in causa, che liquida in €.7.052,00 oltre oneri di CP_2 legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Foglia, dichiaratosi antistatario;
5) nulla per le spese nei confronti di rimasta Controparte_3
contumace.
Teramo, 10 luglio 2025.
Il Giudice
Silvia Codispoti
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