TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8605 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Esposito, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Esposito, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/09/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione tra le odierne parti ed autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegnare la casa Familiare, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Sant'Antioco, Via Norma Cossetto n. 5, Foglio 15, Particella 1238, sub. 3 e Foglio 15 particella 1231, sub. 5, alla signora già Parte_1 comproprietà del bene al 50%.
3) Dichiarare che le parti sono entrambi autonome economicamente, in quanto percettori di redditi propri adeguati.
4) Prendere atto che gli stessi coniugi, hanno dichiarato di non avere più nulla da pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o causa, salvo che per gli impegni assunti col presente atto.
5) Prendere atto che il sig. si è impegnato a cedere in favore dei figli, CP_1
e la sua quota di proprietà - pari al 50% - della Parte_2 CP_2 casa coniugale, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Sant'Antioco, Via Norma Cossetto n. 5, Foglio 15, Particella 1238, sub. 3 e Foglio 15 particella 1231, sub. 5, senza corrispettivo, entro un anno dal deposito del provvedimento di omologa della separazione. Pag. 2 di 3 6) Prendere atto che il sig. si è impegnato a corrispondere in favore dei CP_1 figli, AN e la sua quota - pari al 50% - del prezzo che sarà CP_2 ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Comune di Calasetta, Località Sotto Torre, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 1, Particella 4167, sub. 1, al fine di consentire loro di realizzare un B&B nella casa di Sant'Antioco, via Norma Cossetto n. 5, assieme alla madre, . Parte_1
7) Prendere atto che la sig.ra si è impegnata a trasferirsi Parte_1 nell'appartamento di sua proprietà esclusiva sito in Sant'Antioco, via Perret n. 79, appena le sue condizioni economiche consentiranno la ristrutturazione di detto immobile.
8) Dichiarare che nessun contributo di mantenimento è dovuto dai genitori in favore dei figli, in quanto maggiorenni ed autonomi economicamente, anche in forza delle disposizioni economiche stabilite in loro favore col presente atto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8605 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Esposito, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Esposito, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
IL AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/09/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione tra le odierne parti ed autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegnare la casa Familiare, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Sant'Antioco, Via Norma Cossetto n. 5, Foglio 15, Particella 1238, sub. 3 e Foglio 15 particella 1231, sub. 5, alla signora già Parte_1 comproprietà del bene al 50%.
3) Dichiarare che le parti sono entrambi autonome economicamente, in quanto percettori di redditi propri adeguati.
4) Prendere atto che gli stessi coniugi, hanno dichiarato di non avere più nulla da pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o causa, salvo che per gli impegni assunti col presente atto.
5) Prendere atto che il sig. si è impegnato a cedere in favore dei figli, CP_1
e la sua quota di proprietà - pari al 50% - della Parte_2 CP_2 casa coniugale, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Sant'Antioco, Via Norma Cossetto n. 5, Foglio 15, Particella 1238, sub. 3 e Foglio 15 particella 1231, sub. 5, senza corrispettivo, entro un anno dal deposito del provvedimento di omologa della separazione. Pag. 2 di 3 6) Prendere atto che il sig. si è impegnato a corrispondere in favore dei CP_1 figli, AN e la sua quota - pari al 50% - del prezzo che sarà CP_2 ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Comune di Calasetta, Località Sotto Torre, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 1, Particella 4167, sub. 1, al fine di consentire loro di realizzare un B&B nella casa di Sant'Antioco, via Norma Cossetto n. 5, assieme alla madre, . Parte_1
7) Prendere atto che la sig.ra si è impegnata a trasferirsi Parte_1 nell'appartamento di sua proprietà esclusiva sito in Sant'Antioco, via Perret n. 79, appena le sue condizioni economiche consentiranno la ristrutturazione di detto immobile.
8) Dichiarare che nessun contributo di mantenimento è dovuto dai genitori in favore dei figli, in quanto maggiorenni ed autonomi economicamente, anche in forza delle disposizioni economiche stabilite in loro favore col presente atto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3