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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, all'udienza del 24 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato dandone lettura in udienza la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 3491 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
avv. Davide Arturo Calì
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede P.IVA_1
legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, e con elezione di domicilio in c/o
Ufficio Legale Sede Provinciale Via Picone, 16 Agrigento CP_1
avv. CARLISI VIVIANA.
RESISTENTE
1
OGGETTO: Prestazione pensione ordinaria di inabilità L.222/84
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di
Agrigento, l'accertamento in capo allo stesso della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità di cui alla L.222/84 nella gestione Lavoratori Dipendenti e nel fondo FPLD, ex art. 2 della Legge n. 222/1984 non riconosciutogli dapprima dalla Commissione Medica Invalidi Civile e poi dal Consulente Tecnico di ufficio della fase dell'Accertamento Tecnico Preventivo fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 25 settembre 2018 e per l'effetto, chiedeva la condanna dell' Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
in favore del ricorrente della prestazione richiesta, dalla domanda amministrativa (25.09.2018) o dalla diversa data che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Asseriva a sostegno della propria tesi che il C.T.U. della fase dell'A.T.P. aveva sottovaluto le patologie in atto possedute della parte ricorrente (sessantenne, di bassa scolarità e che ha svolto esclusivamente mansioni lavorative non
2 sedentarie) doveva , necessariamente, essere riconosciuta la sussistenza della condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa, con conseguente diritto alla concessione ed erogazione della Pensione Ordinaria di Inabilità, ex art. 2 L. 222/1984. Chiedeva, pertanto, disporsi C.T.U. nuova medico-legale o il richiamo del ctu della fase dell' ATP nonché l'acquisizione integrale del fascicolo (d'ufficio e delle parti) relativo al procedimento recante R.G. n. 2637/2021 (Accertamento Tecnico
Preventivo. Con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa Gerardi la quale fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
Si costitutiva in giudizio l'istituto il quale contestava la pretesa del ricorrente chiedendo il rigetto della domanda per quanto meglio argomentato nel suo scritto difensivo. Con vittoria di spese di lite del presente giudizio.
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P., le prove documentali versate agli atti di causa e con il rinnovo della TU medico-legale.
Nelle more del giudizio cambiava la persona fisica del giudice con il sottoscritto estensore che con provvedimento del 5 novembre 2024 fissava l'udienza del 24 marzo 2024 per la prosecuzione decisione del presente giudizio.
All'odierna udienza del 24 marzo 2025 la causa veniva discussa dalle parti come da verbale di udienza e decisa dal G.L. con sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza in assenza delle parti.
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per quanto sotto meglio dedotto.
L'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 prevede, infatti, che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo, mentre l'art. 2 della stessa legge richiede per la pensione di invalidità che l'assicurato si trovi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Entrambe le prestazioni sono subordinate alla esistenza in favore del richiedente di versamenti contributivi non inferiori a quanto stabilito dall'art.
4. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello diverso e successivo in cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti.
Nel caso di specie non risulta soddisfatto il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma.
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio dr.
a seguito di visita e accurata disamina della documentazione Persona_1
sanitaria in atti, alla luce di un analitico e completo esame di tutte le patologie da cui è affetto la parte ricorrente alla luce di considerazioni di natura scientifica puntuali e precise– ha accertato in capo alla parte ricorrente che “
(…) LA sua capacità lavorativa non è completamente abolita e lo stesso non ha diritto alla Pensione ordinaria di inabilità (...)” .
4 Tale giudizio inoltre è rimasto invariato anche a seguito della contestazioni mosse alla bozza della ctu da parte del ctp dott.Dr. il quale aveva Per_2
sostenuto che per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, la valutazione della capacità lavorativa debba essere considerata relativamente alle occupazioni confacenti, e sul punto il nominato ctu della fase di merito, così si è espresso ” In realtà la legge 222/84 all'art 2 comma 1 recita: “Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicuratore il titolare di assegno di Controparte_2
invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente
Per_ impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Quanto asserito dal dr. non trova giustificazione nel testo di legge e pertanto si conferma il giudizio precedentemente espresso”
Alla luce delle superiori considerazioni del tutto incomprensibili sono le eccezioni di contraddittorietà della relazione periziale del TU d'ufficio mosse dal consulente della parte ricorrente. Ed invero, emerge dalla relazione in atti che la situazione sanitaria del , per quanto grave, non è tale per Pt_1
cui egli si trovi nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, infatti permane in capo allo stesso una – seppur ridotta- capacità di lavoro “ in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Sul punto il TU non fa altro che precisare che “ Valutando la capacità residua del soggetto, si può evidenziare che allo stato lo stesso può eseguire compiti di tipo impiegatizio che non prevedano l'uso di computer, o altre attività quali quella di custode e di usciere.
5 La gamma di attività lavorative in cui il soggetto potrebbe essere impiegato è ampia e non di tipo residuale per cui la sua capacità lavorativa non può considerarsi completamente abolita per cui il periziato non ha diritto alla pensione ordinaria di inabilità…”
Al riguardo, va ribadito il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1,
I. n. 222/1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata con riferimento non solo ad attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, costituiscano una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute, come del resto correttamente rilevato dal nominato TU .
Le risultanze della consulenza medico - legale appaiono condivisibili in quanto congruamente motivate (e, in verità, non confutate da obiezioni di pregio medico-legale) . Infine si osserva che concordando il consulente di ufficio del presente giudizio, con quanto deciso dalla Commissione dell' nella visita collegiale prima e con il TU della fase di Controparte_1
ATP poi, ciò vale a diradare ogni dubbio sulla infondatezza della domanda, che va di conseguenza disattesa.
La perizia redatta dal Consulente tecnico d'ufficio, dalla quale questo giudice
6 non ha ragione di discostarsi, è chiara ed esaustiva, per questo non è stata accolta la richiesta di parte ricorrente, volta a disporre un rinnovo e/o un richiamo del C.T.U. .
Conclusivamente, non avendo parte ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini dell'ottenimento della pensione ordinaria di inabilità di cui all'art 2 della L.
222/1984, la sua domanda deve essere respinta ed il ricorso deve essere rigettato.
Spese di lite.
Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, devono essere dichiarate irripetibili avendo l'istante reso la dichiarazione 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica come sono poste definitivamente a carico dell' persona del suo legale rappresentante pro-tempore. CP_3
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari indispensabili per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità (art. 2, L. 222/1984); spese del giudizio irripetibili.
Le spese di consulenza tecnica come separatamente liquidate sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale rappresentante CP_1
7 pro-tempore.
Così deciso in Agrigento, il 24 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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