Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Rilasciata spedizione in forma
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in esecutiva all'Avv.
persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta ______________________
al n° 3838 R.G.L. 2024, promossa Per ___________________
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Giuseppe CARBONARO, giusta procura in calce al ricorso ed
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, Il Cancelliere all'indirizzo telematico indicato in ricorso;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. LOREDANA DI CP_1
SALVO, giusta procura generale richiamata in memoria di
costituzione ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Regionale dell'Istituto, in Palermo, Viale del Fante 58/B;
Resistente
avente per OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO
DA MALATTIA PROFESSIONALE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/03/2024, convenne in Parte_1
giudizio, innanzi a questo Tribunale, l' e premesso di aver lavorato CP_1
presso varie imprese con mansioni di “fresista specializzato” e/o “conduttore di
macchine TBM” (tunnel boring machine) con funzioni di capo turno e imbocco per la
costruzione di gallerie, lamentò di essere stato esposto a continue vibrazioni, dovute sia alla natura dei mezzi impiegati che dell'ambiente di lavoro, per le quali aveva contratto un composito quadro patologico, tale da giustificare il riconoscimento di un grado di menomazione pari al 22%.
Chiese, pertanto, la condanna dell' convenuto in giudizio, a CP_1
corrispondergli la relativa rendita o in subordine il relativo indennizzo, con gli accessori e le spese di lite.
L' ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, CP_1
invocandone il rigetto.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
19/03/2025 , sulle conclusioni delle parti, di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ed, invero, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie
professionali, la presunzione legale circa l'eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le
relative specificate cause morbigene pure tabellate;
pertanto se da una parte il lavoratore assicurato
è esonerato dalla prova della diretta dipendenza della malattia dalla sua attività professionale, deve
però provare, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., sia che la malattia rientri tra le
specifiche tecnopatie previste dalle tabelle delle malattie professionali, sia l'avvenuta esposizione a
rischio, sia infine che la malattia stessa abbia in sè quelle caratteristiche peculiari che la
distinguono, per la sua eziologia, da altre di natura comune dello stesso genere, legate all'azione di
quei particolari fattori morbigeni presi in considerazione ai fini assicurativi ( Cass. 22/01/1987 n°
617).
Ed ancora: In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore
deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica,
dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione
legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della
malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della
correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole
CP_ probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull' l'onere di fornire una
prova idonea a vincere tale presunzione ( Cass. 4/02/2020 n° 2523).
Nel caso in esame il lavoratore non ha chiesto in ricorso alcun mezzo di prova diretto a dimostrare le mansioni effettivamente svolte, non essendo sufficienti a tal fine i contratti di assunzione, la loro prevalenza, nonchè l'esposizione qualificata al rischio morbigeno ed in particolare il verificarsi di violente e continue vibrazioni sul posto di lavoro, nonché
il rispettivo grado d'intensità.
Si è infatti limitato a depositare agli atti la domanda, con i relativi certificati medici e la c.t.p, nonché i contratti di lavoro, chiedendo l'espletamento di una c.t.u. medico- legale.,
con conseguente decadenza ai sensi degli artt. 414 e 416 u.c. cod. proc. civ. dai mezzi di prova non proposti con il ricorso.
Alla luce di ciò, non avendo adempiuto il all'onere probatorio su di lui Pt_1
gravante di dimostrare le suindicate circostanze, il ricorso va respinto.
Avuto riguardo al complessivo atteggiarsi della vicenda, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 19/04/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta,
in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti