Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG NI Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5824 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 24/11/1951, elettivamente domiciliata in Palermo Parte_1
Via Borrelli n. 4, presso lo studio dell'avv. Scimè Maria Gabriella che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 08/05/1952, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo via M. Stabile n.139, presso lo studio dell'avv. Cadelo Alberto che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 17/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 1 aprile ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il IG. , entro sette giorni da quello di scioglimento della comunione legale, a mezzo di CP_1 contratto redatto per iscritto e registrato entro 20 giorni dalla data della sua sottoscrizione, si obbliga a concedere in comodato gratuito alla moglie, IG.ra , per tutta la vita della Parte_1 stessa ossia con termine finale la morte della medesima IG.ra – la quale accetta – Parte_1 le seguenti quote 500/1000 di comproprietà dei seguenti beni immobili, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano: la propria quota di ½ della casa coniugale, sita in Palermo alla via Corrado Giaquinto n. 14, piano quarto – da cui lo stesso si è già allontanato asportando i propri effetti personali – con i beni e gli arredi e corredi ivi contenuti, unitamente alla di lui quota di ½ del box auto, sito in Palermo via Corrado Giaquinto n. 46, piano terra, già adibito al servizio dell'abitazione coniugale;
resteranno a totale carico della comodataria, IG.ra , tutti i costi per le utenze (luce, Parte_1 gas e telefono), della e degli oneri condominiali ordinari, mentre sarà a carico di entrambi CP_2
i coniugi il pagamento degli oneri condominiali straordinari a decorrere dal 01.01.2023;
3) L'autovettura Toyota Aygo X, Tg. GN 647 DM, intestata al IG. , resterà nella Controparte_1 disponibilità e titolarità del predetto;
ugualmente, l'autovettura OPEL AGILA, Tg. EA 041 WZ, intestata alla IG.ra , resterà nella disponibilità e titolarità della stessa;
Parte_1
4) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
5) i ricorrenti, n.q. di genitori, dichiarano di non assumere alcun obbligo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente , nata a [...] il Persona_1
25.11.1989, c.f.: , stante che la stessa – pur avendo conseguito, in data 15 C.F._1 luglio 2014, il diploma di laurea triennale in “Fashion Styling” presso l'Istituto Marangoni di Parigi (doc. 08. “copia diploma di laurea triennale Castagna Floriana.pdf”), e, dunque, acquisito una capacità lavorativa spendibile nel mercato del lavoro, utile a rendersi autosufficiente – ha già compiuto 35 anni, versa in una situazione di “assoluta inerzia” nella ricerca di un'occupazione e altresì ha lasciato la casa familiare e convive con il di lei attuale compagno;
6) I coniugi danno atto di avere già regolato tra di loro i rapporti relativi a depositi a risparmio e/o a conti correnti bancari e/o postali, sicché rinunciano a qualsivoglia pretesa ed azione legale con riferimento esclusivo a somme liquide esistenti fino alla data della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, rectius, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., alla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
a titolo esemplificativo quelle già presenti su conti correnti, conti titoli e somme contanti, cointestati o intestati individualmente a
2 ciascuno di essi. ; il IG. si obbliga a rimborsare alla IG.ra Controparte_1 Parte_1 l'importo delle rate dei lavori condominiali straordinari, decorrenti dal 01.01.2023, il cui importo è stato anticipato dalla medesima IG.ra anche per la quota del 50% a di lui carico;
Pt_1
7) I IGg.ri e dichiarano accettare gli obblighi, così come sopra Controparte_1 Parte_1 descritti e di esserne pienamente consapevoli”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 17/12/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 18/02/1989 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 40 - P. II - serie A - Anno 1989).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 7 Aprile 2025.
Il Presidente
RG NI
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