CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/10/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 162/2024 R.G. promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliata presso il difensore rappresentato e difeso dall'Avv.
TAMAGNO AT
appellante nei confronti di
nato in GENOVA (GE) il 01/03/1978 Controparte_1
1 elettivamente domiciliato presso il difensore rappresentato e difeso dall'Avv. FORTE
SIMONE
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia alla Parte_1
Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta,
PREVII i provvedimenti di Legge e quelli meglio visti e ritenuti, in integrale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Genova num. 1985/2023, pubblicata in data
09/08/2023, R.G. 9110/2020, non notificata, DICHIARARE la legittimità e la validità della costituzione nel primo grado di giudizio dell' , Controparte_2
DICHIARARE l'efficacia la legittimità e la validità degli atti opposti nel primo grado di giudizio e, per effetto di ciò, RIGETTARE integralmente ogni domanda proposta in primo grado dal sig. nei confronti di , CP_1 Controparte_2
siccome inammissibile, illegittima, infondata e non provata. Con ogni consequenziale pronuncia. VINTE le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le competenze professionali di avvocato”
Per l'appellato : “C H I E D E a codesta CORTE DI APPELLO, disattesa CP_1
e rigettata ogni eventuale tardiva ed inammissibile difesa e deduzione ex adverso formulata,
- NEL MERITO rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi suesposti;
- dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Come da sentenza impugnata “Con atto di citazione ritualmente notificato CP_1
ha convenuto in giudizio l' per sentire
[...] Controparte_2
accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e la conseguente cancellazione delle iscrizioni ipotecarie n. rep. 4803/4817 del 22/08/2017, Registro Particolare 1158 -
Registro Generale 8264 e n. rep. 4803/4817 del 22/08/2017, Registro Particolare 4741
- Registro Generale 27572, sugli immobili di sua proprietà, di cui avrebbe avuto conoscenza in data 29/09/2020 tramite le ispezioni ipotecarie nn. T327292 e T330380
e in data 30/09/2020 tramite le ispezioni ipotecarie nn. T117241, T118240 e T119048
(cfr. produzioni attore con atto di citazione - ispezioni ipotecarie). L'attore ha premesso osservazioni sulla giurisdizione del Giudice Ordinario, evidenziando che la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca legale, avendo natura di diritto reale di garanzia, segue le regole sulla giurisdizione e sulla competenza del Tribunale, individuato in relazione al luogo in cui è situato l'immobile sottoposto a iscrizione pregiudizievole ex art. 21 c.p.c. Nel merito, ha denunciato l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca legale per vizi della procedura impositiva (ex artt. 50 e 77 D.p.r. n.
602/1973), stante l'omessa notifica dei necessari atti prodromici all'esecuzione forzata, asserendo di aver avuto contezza delle iscrizioni ipotecarie, come già evidenziato, solo tramite le ispezioni ipotecarie. Sempre nel merito parte attrice ha eccepito la nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione, attesa l'omessa indicazione delle cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito per i quali si procede all'esecuzione.
Infine l'attore ha sostenuto che siano ravvisabili nella condotta dell'Agente della
Riscossione gli estremi dell'abuso dei mezzi di espropriazione ex art. 483 c.p.c., avendo sottoposto a vincolo gli immobili di proprietà della debitrice in base a titoli non allegati e mai comunicati prima. Con comparsa di costituzione e risposta del 3.3.2021
l' , evidenziando la natura eterogenea dei crediti Parte_1
sottesi alle numerose cartelle esattoriali di pagamento, ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in luogo delle
Commissioni Tributarie, competenti per i crediti aventi natura tributaria, nonché
l'incompetenza per materia dei crediti aventi natura previdenziale, attratti alla
3 cognizione del Tribunale in veste di giudice del lavoro, nonché l'incompetenza per materia per i crediti il cui titolo deriva da violazione del codice della strada, attratti alla cognizione dell'Ufficio del Giudice di Pace competente per territorio. Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità delle eccezioni e domande della parte attrice per tardività e/o per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Nel merito la convenuta ha prodotto documentazione attestante la notificazione al debitore di cartelle, avvisi e comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria, ritenendo non necessaria la notifica dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50, co. 2 D.P.R. n.
602/1973. Inoltre ha escluso che sia ravvisabile la violazione dell'art. 7 della L.
212/2000 (Statuto del Contribuente) posto che la “motivazione per relationem” degli atti di imposizione tributaria non riguarda gli atti per i quali il contribuente ha avuto già integrale legale conoscenza per effetto di precedenti notificazioni. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 20.09.2022 fissata per la precisazione delle conclusioni il Giudice ha concesso termini ex art. 190 c.p.c. allo spirare dei quali la causa è stata trattenuta in decisione. Parte convenuta ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in atti, mentre parte attrice ha depositato la sola memoria di replica con cui ha sollevato per la prima volta l'eccezione relativa al difetto di legittimatio ad processum della resistente, nonché eccezione di nullità della sua costituzione per violazione dell'art. 11 D.Lgs. 546/92, così come modificato dall'art. 9, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 156/2015 secondo cui l'
[...]
deve costituirsi in giudizio solo tramite personale interno o facente Controparte_2
parte della sovrastruttura, non essendo più valida la rappresentanza concessa ad avvocati esterni. In ragione del difetto di legitimatio ad processum sollevato dall'attore, il Giudice con ordinanza del 23 gennaio 2023 ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, concedendo alla parte convenuta termine sino al 7.2.2023 per il deposito della procura speciale, nonché fissando l'udienza del 9.2.2023, ore 11, onde consentire l'instaurazione del contraddittorio sulla questione relativa all'assenza di motivazione dell'incarico dato al difensore esterno, anche alla luce della recente giurisprudenza di
4 legittimità citata dalla parte attrice All'udienza del 9.02.2023, all'esito della discussione sulle questioni sollevate da parte attrice il Giudice ha nuovamente concesso i termini ex art. 190 c.p.c. allo spirare dei quali la causa è stata trattenuta in decisione”.
Con sentenza definitiva n. 1985/2023 del 9/08/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la nullità del mandato alle liti e il difetto dello ius postulandi del difensore dell' e, per l'effetto, dichiara l'inammissibilità Controparte_2
della comparsa di costituzione e risposta e l'inutilizzabilità della documentazione ad essa allegata;
- Dichiara l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie n. rep. 4803/4817 del 22/08/2017,
Registro Particolare 1158 - Registro Generale 8264 e n. rep. 4803/4817 del 22/08/2017,
Registro Particolare 4741 - Registro Generale 27572, sugli immobili di proprietà dell'attore, siti nei Comuni di Genova e Tiglieto (GE)
- Dichiara tenuta e condanna a rimborsare le Controparte_2
spese processuali alla parte attrice che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa in favore del legale antistatario.”
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
, con atto notificato in data 8.02.2024. Parte_1
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello, richiamando integralmente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le difese svolte in primo grado.
Con ordinanza in data 28.06.2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del
7.5.2025 per rimessione della causa in decisione assegnano alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito della quale udienza, visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
5 Con successiva ordinanza in data 23.06.2025, la Corte, rilevato che le parti avevano già precisato le conclusioni, visto l'art. 350 bis c.p.c. assegnava alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al 15.10.2025.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui motivi di appello.
MOTIVO UNICO: “Con il primo ed unico motivo di censura, l'appellante provvede ad impugnare la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Genova num. 1985/2023, pubblicata in data 09/08/23 e non notificata, nella specifica parte in cui ha ritenuto “la nullità del mandato rilasciato dall' in data 11/02/2021 all'avv.to Luigi Marotti e l'invalidità Controparte_2
della costituzione in giudizio dell' convenuto, nonché l'inutilizzabilità delle CP_3
deduzioni contenute nelle memorie difensive di parte, nonché delle relative produzioni documentali”.
Per parte appellante la pronuncia di primo grado sarebbe meritevole di riforma laddove ha ritenuto che: a) per la validità del mandato difensivo fosse necessaria una preventiva delibera dell'ente; b) la presente causa rientri nelle materie riservate dalla Convenzione stipulata tra l'avvocatura dello Stato ed (PROTOCOLLO D'INTESA TRA CP_4
Parte_2 Parte_1
stipulato il 22 giugno 2017) essendo afferente all'attività di riscossione ai sensi del punto 3.4.1. della predetta Convenzione.
Parte appellante, dopo aver ricostruito la normativa vigente anche alla luce dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali, deduce invece che la presente controversia non 6 rientrerebbe tra le materie riservate al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato essendo la locuzione “attività di riscossione” non riferibile alla attività prestata nella causa in esame. A tal fine evidenzia come lo stesso protocollo enfatizzi il diverso ruolo assunto da ovvero di ricorrente o di parte convenuta. Al fine di comprovare tali Pt_1
circostanze allega all'atto di appello la scheda autorizzativa del libero foro per il presente grado di giudizio e “parere” reso dall'avvocatura dello Stato n. 47628/18
(all.2).
Il motivo non è fondato.
La Corte osserva quanto segue.
a) Il Tribunale al fine, di scrutinare l'accezione sollevata dalla parte attrice relativa al difetto di rappresentanza di per essersi costituita in giudizio con un avvocato CP_4
del libero foro anziché con l'avvocatura di Stato, ha ricostruito con dovizia di particolari (da pagina 5 a 10 della sentenza) la normativa vigente e la Giurisprudenza intervenuta nella predetta materia.
Il giudice di prime cure, alla luce della costante interpretazione giurisprudenziale, ha ritenuto che “Ai sensi del paragrafo 3.4 del Protocollo, l deve avvalersi CP_4
dell'Avvocatura di Stato per la difesa delle liti concernenti "l'attività di riscossione", quale è la presente, dove si discute di validità della notifica di cartelle di pagamento e conseguente prescrizione del diritto di credito. Secondo la sentenza di questa Corte a sezioni unite, n. 30008/19, nelle materie oggetto della convenzione tra e CP_4
Avvocatura dello Stato, la possibilità di avvalersi di un avvocato del libero foro è subordinata ad una specifica e motivata deliberazione dell'ente. In mancanza, il mandato alle liti è nullo, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass.26531/20).
Nel caso di specie, la procura è stata conferita senza alcuna menzione delle ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale, né la procura fa riferimento ad una delibera assunta dagli organi deliberativi dell'ente che abbia motivato la difesa conferita a un avvocato del libero foro. Ne segue l'inammissibilità del ricorso principale”. (sentenza pag. 9), osservando che nella specie
7 l'attività difensiva prestata fosse “afferente l'attività di Riscossione” e rientrasse, pertanto, nelle cause che prevedono il patrocinio dell'avvocatura.
b) Il paragrafo 3.4. del PROTOCOLLO D'INTESA TRA AVVOCATURA DELLO
STATO E del 5.07.2017 (che dispone Parte_1
quanto al “ afferente l'attività di Riscossione” che 3.4.1 L'Avvocatura Controparte_5
assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:- azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
- altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di
Cassazione Civile e Tributaria”.
c) Al fine di comprovare la regolarità del mandato difensivo conferito ad avvocato del libero foro, l'odierno appellante si limita in primis a fornire una propria interpretazione restrittiva della convenzione, producendo a conforto di detta interpretazione nel presente grado di giudizio, e pertanto tardivamente e inammissibilmente ai sensi dell'art. 345 c.p.c., un “parere” del 2018 reso dall'Avvocatura Generale dello Stato ad
(cfr. doc. 2 appellante, precedentemente all'intervento delle Sezioni Unite, nel CP_4
quale l'Avvocatura contesta l'interpretazione giurisprudenziale in allora fornita dalla sezione Tributaria della Suprema Corte dell'art. 1 comma 8 D.L. n. 193/2016 e art. 43
R.D. n. 1611/1933.
d) L'appellante deduce inoltre alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale (anche della sezione tributaria), pur in presenza di cause riservate convenzionalmente al patrocinio dell'Avvocatura, non sarebbe necessaria alcuna delibera o dichiarazione di indisponibilità dell'ente essendo comunque sufficiente al fine di provare la regolarità del mandato conferito la mera costituzione in giudizio alternativamente dell'avvocatura o dell'avvocato del libero foro. Tale interpretazione non risulta conforme a quanto statuito dalla copiosa Giurisprudenza della Suprema Corte, cui questa Corte intende aderire, a mente delle quali “In tema di ricorso per cassazione, ai
8 fini della rappresentanza e difesa in giudizio dell' , Controparte_6
essa, ai sensi del Protocollo d'intesa tra e Avvocatura generale dello Stato del 22 CP_4
giugno 2017, può legittimamente avvalersi di libero professionista abilitato ove, tra l'altro, l'Avvocatura dello Stato (in epoca precedente alla notifica del ricorso, non trovando applicazione nel giudizio di legittimità l'art. 182 c.p.c.), abbia manifestato la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio (nella specie, espressa mediante scambio di mail depositato telematicamente entro il termine per le memorie ex art. 380- bis.1 c.p.c.)”. (Cass. Sez. 3, 22/12/2021, n. 41205, Rv. 663494 - 02). Si legge in motivazione che “Si ricade, dunque, nella prima delle ipotesi sopra enunciate: casi riservati al patrocinio autorizzato dell'Avvocatura secondo convenzione. In tal caso, stando alle condivisibili precisazioni delle Sezioni Unite, resta comunque la possibilità per l' di affidare il proprio patrocinio ad un libero professionista abilitato, ove CP_4
ricorra uno dei seguenti alternativi presupposti: a) adozione di apposita delibera ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933; b) allegazione e dimostrazione che l'Avvocatura dello Stato (ovviamente, in epoca precedente alla notifica del ricorso, non trovando applicazione nel giudizio di legittimità il disposto dell'art. 182 c.p.c.) abbia manifestato la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio;
c) sussistenza di un possibile conflitto d'interessi (in tali ultime due ipotesi essendo anche esentata CP_4
dall'adottare una delibera ex art. 43, comma 4, r.d. cit.: v. Cass. Sez. U. n. 30008 del
2019, par. 26, lett. a). 5 Ebbene, nella specie, di tali presupposti ricorre il secondo (sub b). ha infatti depositato in via telematica in data 22 settembre 2021 — e quindi CP_4
tempestivamente rispetto al termine per il deposito delle memorie ex art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. — copia in formato digitale «.pdf» di uno scambio di mail intervenuto in data 14 settembre 2018 (…) Non pare dubitabile che con tale comunicazione l'Avvocatura Generale abbia univocamente espresso la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio rendendo pertanto perfettamente legittimo l'avvalimento da parte dell'ente del patrocinio di avvocato del libero foro.” (Cass. n. 41205 cit.).
c) l'appellante deduce infine che, “l' (..) si è limitata a Controparte_7
costituirsi in giudizio senza porre in essere alcuna azione, sia essa stata “risarcitoria,
9 revocatoria o qualunque altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione”, sottolineando come la norma ponga “particolare accento alla differenza tra i termini “azione” e “altre liti”, stante ad evidenziare come in questo Protocollo sia stato enfatizzato il diverso ruolo che l'Agente della Riscossione può assumere nei procedimenti dinnanzi al Tribunale adito, differenziando la sua eventuale funzione di parte attrice o ricorrente e quella di parte convenuta, che non pone in essere alcuna azione propositiva” (appello pag. 15) producendo altresì, a conforto di detta interpretazione, la “scheda di valutazione per il conferimento di incarico di patrocinio a professionista del libero foro” con la quale l'Ente propone di conferire mandato ad un difensore esterno “visto che la causa sopra evidenziata non rientra nel perimetro definito dal protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato”. Sul punto si rileva che si tratta di documento proveniente dalla stessa parte appellante e che comunque in ogni caso “Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.”
(Cass. Sez. 3, 27/07/2024, n. 21080, Rv. 671832 - 01). In ogni caso l'interpretazione proposta non appare conforme alla ampia formulazione della convenzione che precisa come siano riservate al patrocinio dell'avvocatura “ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione”.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato
2. SULLE SPESE DI GIUDIZIO
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui Parte_1
al d.m. 55/2014 e precisamente
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
10 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
e così complessivamente € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello proposto da , Parte_1
confermando integralmente la sentenza appellata.
2. condanna a rifondere le spese Pt_1 Parte_1
del presente grado di giudizio liquidate in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte
[...]
da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. CP_1
4. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 15/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
11