Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare 4.3.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3791/2024 R.G.L. promossa
D A
, Parte_1
rappresentata e difesa per mandato in atti dagli avv.ti Ciro
Palumbo e Stefano Palumbo
- opponente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti
- opposto –
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.6.2024, , già Parte_1
amministratrice della R.G. Srl per il periodo 3 marzo 2011 – 24 agosto 2023, conveniva in giudizio l' proponendo CP_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001495465 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
3.298,94 per sanzioni amministrative relative all'omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali relativamente all'annualità 2017 .
Deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata notifica dell'atto di accertamento prodromico, l'insussistenza del dolo nella commissione dell'illecito dovuto a mancanza di
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Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'opposizione della CP_1
quale deduceva variamente l'infondatezza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Innanzitutto, è infondata la doglianza circa l'insussistenza della notifica dell'atto di accertamento che, al contrario, risulta ritualmente notificato all'opponente a mezzo posta quale atto giudiziario con le modalità di cui alla Legge n. 890/1982 con raccomandata AG n. 786028489389 restituita per compiuta giacenza il 10.12.2018, preceduta dalla comunicazione al destinatario della mancata consegna al destinatario e del deposito del plico presso l'Ufficio Postale con la raccomandata informativa n. 666028489384 spedita il 26.11.2018. (cfr relata nella produzione dell' CP_1
Né rileva il disconoscimento della conformità all'originale della copia della ricevuta AR, attesa la genericità della contestazione.
Ed invero, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che esso differisca dall'originale.
In mancanza di tali requisiti, come nella fattispecie che ci occupa, la contestazione è priva di effetti (cfr. Cass. n. 40750 del 2021).
Da tanto deriva anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione .
2 Infatti, alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione del
28.5.2024 il termine quinquennale di prescrizione non era decorso, tenuto conto dell'atto di accertamento notificato il
10.12.2018, interruttivo della prescrizione, e del periodo di sospensione dei termini procedimentali corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, del D.L. n. 463/1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 del 1983, secondo cui “1- quater. Durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”, e poi dal 23 febbraio al 31 maggio
2020, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 24 aprile
2020, n. 27 in sede di conversione, secondo cui “
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Parimenti, priva di riscontro è la allegazione circa la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito.
Ed invero, proprio la Cassazione n. 20725 del 2018 richiamata al riguardo dal ricorrente recita: “ Il dolo generico del reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983
n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che
3 punisce l'omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, può essere escluso dal giudice in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze riscontrate.
Inoltre, l'imputato può fondatamente invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, ove provveda ad assolvere specifici oneri si allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto dell'impossibilità di fronteggiare la crisi economica tramite il ricorso a misure idonee, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, da valutarsi in concreto.”
Nella specie, è mancante qualsiasi allegazione circa la non imputabilità alla ricorrente della crisi economica dell'azienda ovvero circa le misure adottate per fronteggiarla.
Infine, va rilevato che la sanzione risulta conforme alla legge riguardo all'ammontare e che l'atto impugnato è conforme nel contenuto legale.
Da quanto sopra deriva, previa revoca della sospensiva disposta in corso di causa, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
previa revoca della sospensiva disposta in corso di causa, rigetta l'opposizione;
4 condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dell' che liquida in complessivi euro 1350,00, oltre CP_1
rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 7.4.2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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