TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 19/02/2026, n. 57
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Sentenza breve 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990

    L'avviso del procedimento può essere omesso solo in caso di assoluta urgenza di prevenire una condotta pericolosa o la sua reiterazione. Nel caso di specie, la manifestazione era conclusa e non erano previste altre manifestazioni simili nell'immediato, pertanto non sussisteva tale urgenza. Il mancato avviso costituisce un vizio insanabile del provvedimento, rendendolo insufficientemente motivato ed istruito.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 1 e 2 del D.ls. 6 settembre 2011, n.159 ed eccesso di potere per difetto di motivazione

    Dal provvedimento non emerge con chiarezza la ragione fattuale e giuridica su cui si fonda il giudizio prognostico di probabilità di reiterazione della condotta o di pericolosità sociale del ricorrente. Il giudizio di pericolosità non può essere sganciato dall'esame della condotta generale di vita. Inoltre, non è provato che il ricorrente appartenga a categorie di soggetti tendenzialmente proclivi a condotte pericolose.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 19/02/2026, n. 57
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 57
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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