Articolo 19 del Codice del turismo
Articolo 18Articolo 20
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21 giugno 2011
ART. 19


(Obbligo di assicurazione)


Per lo svolgimento della loro attivita', le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.
Entrata in vigore il 21 giugno 2011
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