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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1091/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gianfranco Solazzi ed Email_1 elettivamente domiciliato nel suo studio sito a Fano (PU) in Via Della
Costituzione n. 10
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. e P.IVA: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore corrente in 67100 L'Aquila (AQ), Via Alcide De Gasperi, 30
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo .
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio l'ex datrice di lavoro Controparte_1 per il pagamento di differenze retributive .
[...]
Deduceva la parte ricorrente di avere svolto nel periodo 02\05\2024-31\07\2024 attività lavorativa di natura subordinata in favore della Controparte_1 [
in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e part time
[...] al 92,30% a far data dal 02.05.2024 con scadenza prevista al 31.05.2024 successivamente prorogato fino al 31.08.2024 con qualifica di “Autista” inquadrato al 5^ Livello del CCNL AUTOTRASPORTI MERCI E LOGISTICA senza percepire il dovuto compenso relativo all'attività lavorativa effettivamente prestata con l'osservanza di un orario di lavoro dal lunedì al sabato pari a 54 ore (anziché il minor orario part time di 36 ore settimanali indicato nel contratto) comportante un credito per differenze retributive pari a € 4.165,67 al lordo delle ritenute di legge risultante dal conteggio sindacale prodotto in atti .
Si legge a tale riguardo nell'atto introduttivo del giudizio : “…In particolare, il ricorrente conduceva un furgone aziendale a lui assegnato e si occupava di effettuare il trasporto e le consegne di merci (quali, in particolare, medicinali e pezzi di ricambio) per conto della società datrice nel territorio della Provincia di Rimini. A tal proposito si producono le “Distinte commissioni”, a titolo esemplificativo (doc. n.ri 7 e 8), che elencano i clienti destinatari delle consegne con i relativi indirizzi, i quali appunto dimostrano che il luogo abituale di svolgimento della prestazione lavorativa era la provincia di Rimini e in particolare comprendeva, tra gli altri, i Comuni di: Rimini, Viserbella, Riccione,
San Vito, Gabicce Mare, San UR CO, Cattolica, Sant'Arcangelo di
Romagna. Ogni mattino, dal lunedì al sabato, alle ore 5:00, il si recava con Pt_1 il mezzo a lui assegnato dal datore nel parcheggio nei pressi del casello autostradale di Fano dove aspettava l'arrivo di una “navetta” con le merci destinate alle consegne;
da qui, dopo aver caricato il furgone a lui assegnato con le merci da consegnare, partiva per il giro di consegne del mattino, il quale si svolgeva nel territorio della Provincia di Rimini, fino a raggiungere San UR CO (il Comune più lontano rispetto a quello di partenza del ricorrente); giro, quest'ultimo, dal quale il ricorrente rientrava a Fano (Comune di partenza) alle ore 10:00. Il pomeriggio, invece, il ricorrente abitualmente partiva da Fano alle ore 14:30, sempre con il mezzo assegnatogli, per recarsi al casello autostradale di Ancona Nord, dove aspettava l'arrivo di una “navetta” (che abitualmente arrivava alle ore 15.00/15.30 circa) con la merce destinata alle consegne pomeridiane;
da qui, dopo aver caricato il furgone a lui assegnato, partiva per il secondo giro di consegne della giornata, che si svolgeva sempre in provincia di
Rimini, comprendendo in particolare come tappe intermedie i Comuni di
Riccione e Gabicce Mare e come ultima destinazione Saludecio;
quindi, una volta terminato il giro, il ricorrente rientrava a Fano alle ore 18:30. Quindi, riassumento, gli orari di lavoro osservati dal ricorrente erano dal lunedì al sabato, il mattino dalle ore 5:00 alle ore 10:00 ed il pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Se ne deduce che nonostante il contratto riportasse l'orario di lavoro part time (di 36 ore settimanali) dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 14:00, in realtà il ricorrente per l'intero periodo del rapporto di lavoro, dal 02.05.2024 al 31.07.2024, osservava l'orario di lavoro a tempo pieno di 39 ore settimanali + 15 ore di lavoro straordinario diurno settimanali, e così complessivamente 54 ore settimanali. In tal modo, l'orario effettivo di lavoro osservato dal ricorrente era oltremodo superiore rispetto a quello delle previsioni contrattuali e rispetto a quanto riportato e retribuito nelle buste paga. Sull'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente potranno riferire i testi indicati nel prosieguo. Per il periodo di lavoro dal 02.05.2024 al 31.07.2024, il ricorrente riceveva dal datore di lavoro la consegna dei prospetti paga dei mesi di Maggio, Giugno e Luglio
2024 (doc. 4), dalla lettura dei quali emergono illegittime discrepanze retributive rispetto alle prestazioni di lavoro (a tempo pieno di 39 ore settimanali, oltre allo straordinario diurno di 15 ore settimanali) effettivamente svolte dal lavoratore nei predetti mesi…Alla cessazione del rapporto di lavoro de quo, stante il superiore orario di lavoro svolto dal ricorrente (di 54 ore settimanali effettive) nel periodo di lavoro dal 02.05.2024 al 31.07.2024, la società convenuta ometteva di corrispondere al Sig. le competenze/differenze salariali Pt_1 spettanti in relazione all'effettivo orario di lavoro da lui svolto, a titolo di: lavoro ordinario ore, Straordinario 30%, Festività non goduta, Rateo Tredicesima mensilità, Rateo Quattordicesima mensilità, Anticipo T.F.R. (mese), Ferie residue, Rol residui, Ex Festività residue;
e così un credito complessivo di € 4.165,67 al lordo delle ritenute di legge c/lavoratore, oltre rivalutazione monetaria e interessi, così come risultante dal conteggio sindacale CISL Marche
AST di Fano, ivi allegato in atti (doc. 1), da considerarsi parte integrante del presente atto…” .
La società convenuta, ritualmente citata , non si costituiva in giudizio, e pertanto era dichiarata contumace.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , la domanda è risultata fondata e merita accoglimento.
La parte ricorrente, gravata dal relativo onere ex art. 2697 comma 1 cod. civ., attraverso la completa produzione documentale allegata al ricorso ( ed in particolare :
1. Conteggio sindacale CISL;
2.Contratto di lavoro del 30.04.2024; 3.Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav per l''Assunzione';
4. Buste paga dei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2024; 5. Controparte_2
per la 'Proroga'; 6.
[...] Controparte_2 per la 'Cessazione';
7. Distinta commissioni del 26.07.2024 (n. 15530);
8.Distinta commissioni del 30.07.2024 (n. 15865);
9. p.e.c. inviata in data
02.08.2024 da CISL Marche Ast di Fano alla Controparte_1
; 10. p.e.c. inviata in data 07.08.2024 da
[...] CP_1 [...]
a CISL Marche Ast di Fano;
11. p.e.c. inviata in data Controparte_1
27.08.2024 da CISL Marche Ast di Fano alla Controparte_1 [
; 12. CCNL Trasporto – Autotrasporto Merci e Logistica del 18.05.2021;
[...]
13. Visura CCIAA società del Controparte_1
09.09.2024 − ha provato l'esecuzione e la effettività del rapporto di lavoro in sostanziale conformità alla posizione esposta in narrativa .
Le circostanze di cui in narrativa si devono in ogni caso ritenere ammesse tenuto conto della ingiustificata mancata comparizione della convenuta all'udienza fissata per l'interrogatorio formale ( ordinanza ritualmente notificata ) : argomento di prova che valutato alla luce delle emergenze documentali è idoneo alla integrazione probatoria in forza della disposizione di cui all'art.232 comma 1 c.p.c., in relazione all'art. 116 c.p.c., considerato altresì l'onere di specifica contestazione gravante sul convenuto nel rito del lavoro – art. 416 comma 3
c.p.c. – nonché la mancata allegazione di eventuali circostanze di fatto contrarie, deducibili anche dal contumace e, nel caso in esame, non dedotte .
Sulla base di questi criteri, tenuto conto dell'inquadramento della parte ricorrente e del lavoro svolto nonché della mancata allegazione, da parte del datore di lavoro di fatti estintivi, vanno riconosciute le differenze e le spettanze retributive specificate nelle conclusioni, come da conteggio analitico offerto in comunicazione con il deposito del ricorso introduttivo.
Pertanto residua il credito da lavoro di cui al dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a norma della disposizione di cui all'art. 429 c.p.c..
Le somme indicate sono al lordo delle ritenute fiscali in quanto, anche in caso di pagamento tardivo, il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, resta comunque obbligato alla ritenute erariali, come si desume per tabulas dall'art. 49, comma 2, lettera b) del DPR n. 917 del 1986 secondo cui costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente le somme di cui all'art. 429, ultimo comma c.p.c..
Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico della convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 14\10\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contumacia della Controparte_1
[...] 1) Accertato che nel periodo 02\05\2024-31\07\2024 ha prestato Parte_1 attività lavorativa di natura subordinata in favore della Controparte_1 in forza di contratto a tempo determinato e part time al
[...]
92,30%, a far data dal 02.05.2024 con scadenza prevista al 31.05.2024 successivamente prorogato fino al 31.08.2024 con qualifica di “Autista” inquadrato al 5^ Livello del CCNL AUTOTRASPORTI MERCI E LOGISTICA
, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva di euro 4.165,67 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria come per legge dal maturato al saldo.
2) Condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in € 2.295,00 oltre al rimborso delle spese generali e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 17\04\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'