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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Ada Meterangelis consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1181/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 600/2019,
pubblicata in data 4.3.2019,
TRA
, cf. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv. Giuseppe Gallo, cf. e . cf. C.F._2 Parte_2
, giusta procura stesa a margine dell'atto d'appello ed C.F._3
elett.nte dom.to presso il loro studio in Villa di Briano alla via R. Calderisi n. 3
Appellante
E
Controparte_1
, cf. in persona del commissario liquidatore ,
[...] P.IVA_1 CP_2
come indicato in atti, con sede in Sessa Aurunca alla Via delle Terme n. 8,
rappresentato e difeso giusta delibera commissariale n. 3/2020 e procura in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Luigi Ricciardelli, cf. , ed C.F._4
1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Martucci n. 48 presso l'avv. Luciana
Verde
Appellato
Conclusioni
All'udienza del 27.3.2025, fissata ex art. 352 c.p.c., le parti, dopo discussione,
hanno concluso come da verbale.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio il Parte_1 Controparte_1
innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere il risarcimento dei danni occorsi al proprio fondo sito nel comune di Sessa Aurunca, individuato al catasto al foglio 64, p.lle 22, 107, 115, 120 e 93, conseguenti a numerosi allegamenti verificatisi nel corso degli anni a causa della cattiva manutenzione del canale
Ausente, delimitante uno dei lati del fondo.
A.b.) Il tribunale adito, all'esito dell'istruzione, in cui veniva disposta c.t.u diretta all'accertamento delle cause degli allagamenti e alla quantificazione dei danni, 1)
rigettava la domanda;
2) compensava le spese di lite, 3) ponendo a carico di parte attrice le spese di c.t.u.., già liquidate in separato decreto.
Il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva alla luce delle questioni rimaste sub iudice, 1) dopo avere qualificato l'azione proposta ex art. 2051 c.c., 2)
ed aver ritenuto provato, tramite le deposizioni dei testi, confermate dalle risultanze della c.t.u., che gli allagamenti si verificavano a causa della non corretta manutenzione del canale Ausente, 3) relativamente alla dimostrazione dei danni patiti, osservava testualmente:
4) “In primo luogo, va esaminata la domanda di risarcimento del danno causato alle
2 coltivazioni orticole e dovuto al mancato guadagno per il periodo compreso tra la distruzione del pescheto e l'effettiva riattivazione dello stesso.
Orbene, va detto che le domande in questione non sono fondate e pertanto devono essere rigettate, in quanto, con riferimento alle predette due richieste di risarcimento, non è stato allegato in maniera adeguata, né è stato provato in maniera certa e tranquillizzante, quale sia la natura e l'entità del danno riconducibile, sotto il profilo causale, all'allagamento posto a fondamento della domanda.
Sotto il profilo dell'allegazione, infatti, va evidenziato che, nell'atto introduttivo,
l'attore si è limitato ad affermare che le coltivazioni orticole sono state compromesse dai ripetuti allagamenti manifestatisi nel corso di ciascuna annata e fino al dicembre del
2004.
Nulla è stato dedotto né con riferimento agli specifici danni subiti dalle coltivazioni orticole (tipologia e quantità di prodotti danneggiati ogni anno) e nulla è stato dedotto con riferimento al danno per il quale si chiede il risarcimento relativo alle coltivazioni orticole (danno emergente o lucro cessante).
In ogni caso, la mancata indicazione della natura e della quantità delle coltivazioni orticole impedirebbe di determinare sia il danno emergente che il lucro cessante, riconducibile alla compromissione delle stesse o alla distruzione delle stesse.”.
5) Analoghi deficit di allegazione e prova riscontrava anche in relazione ai danni asseritamente subiti al pescheto, così, tra l'altro, argomentando:
“Va altresì evidenziato che nulla è stato dedotto in merito al danno subito per il mancato guadagno fino alla completa riattivazione del pescheto.
In particolare, non è stato allegato quale sia il ricavo annuale medio del frutteto e se effettivamente vi fosse un guadagno annuale legato dall'attività del frutteto.
Inoltre, nulla è stato dedotto in merito alla specifica attività svolta.
Le variabili nella materia in questione tra l'atro sono considerevoli ed hanno carattere assorbente nella determinazione del danno.
Pertanto, la genericità delle allegazioni in merito al mancato guadagno non consente di dare contenuto al risarcimento richiesto con rifermento a tale voce di danno.
Tale difetto di allegazione non è stato colmato neppure con gli atti di parte successivi all'atto di integrazione della citazione originaria.”.
Aggiungeva che neppure i capi di prova testimoniale, dal contenuto generico, sul
3 punto erano idonei allo scopo, come desumibile poi anche dai risultati di prova offerti dalle testimoniane raccolte, sia riguardo alle coltivazioni orticole, che a quelle del pescheto, evidenziando:
“In ogni caso, non è stato neppure provato, in maniera certa e tranquillizzante che effettivamente il pescheto fosse completamente attivo e produttivo.
Va aggiunto che non è stata prodotta dall'attore adeguata documentazione che possa offrire prova certa e sufficiente delle voci di danno in esame.
Per quanto riguarda gli alberi distrutti a causa dell'allagamento, va detto quanto segue.
In merito all'allegazione del danno, l'attore i è limitato a dedurre che l'allagamento ha distrutto il pescheto prima esistente e costituito da 4000 alberi e che detto pescheto è stato interamente ricostruito nel 2000.
Orbene, alla luce della predetta allegazione, non si comprende quale sia il danno richiesto dall'attore con riferimento alla distruzione del pescheto e, più precisamente, non si comprende se l'attore abbia chiesto il risarcimento riconducibile al valore del pescheto distrutto o se abbia chiesto il risarcimento per le spese sostenute per la ricostruzione.
In ogni caso, le testimonianze relative a tale profilo della domanda sono state estremamente generiche.
Infatti, i testimoni escussi hanno dichiarato genericamente che è stato distrutto il precedente pescheto e che lo stesso è stato ricostruito dall'attore.
Nulla è precisato in merito alle caratteristiche del precedente pescheto, alle condizioni ed allo stato dello stesso, alla tipologia ed alla natura dei frutti prodotti, alle dimensioni dello stesso.
Inoltre, non risulta credibile che i testimoni ricordino esattamente il numero di alberi che costituivano il vecchio pescheto ed il numero di alberi che costituiscono il nuovo pescheto.
Tra l'altro, non è allegata documentazione idonea a provare le spese sostenute per la costruzione del nuovo pescheto né in altro modo è stata offerta prova degli esborsi sopportati dall'attore per ricostruire il pescheto.
In definitiva, anche tale voce di danno è contraddistinta da estrema genericità in punto di allegazione e da carenza di adeguata prova in merito all'effettiva entità del danno.
4 Ciò impedisce di individuare in maniera specifica quale sia l'effettivo danno subito dall'attore a causa della distruzione del pescheto e quali siano le spese sopportate dallo stesso per la ricostruzione.”.
6) Rimarcava successivamente che era onere della parte attrice, ex art. 2697 c.c.,
dare la prova del danno subito e che, in difetto, non poteva porvi rimedio tramite una c.t.u. se non quando l'accertamento di determinate situazione possa avvenire soltanto tramite l'ausilio di specifiche cognizioni tecniche e non quando rientrino nel governo della parte che ha proposto la domanda, evidenziando, altresì, 7) che neppure sussistevano i presupposti per una liquidazione del danno in via equitativa,
per la quale, in ogni caso, è sempre necessario che la parte provveda alle indispensabili allegazioni, fornendo gli elementi occorrenti per determinare l'entità e la natura del danno, cosa mancante nel caso di specie, di tal che
“…in relazione al danno per il quale si chiede il risarcimento vi è una carenza sia sotto il profilo dell'allegazione, sia sotto il profilo probatorio, sia sotto l'aspetto della quantificazione.
Ebbene, a fronte di tale quadro probatorio, la domanda deve essere rigettata sia con riferimento al danno subito dalle coltivazioni orticole, sia con riferimento al danno per il mancato guadagno nel tempo necessario per riattivare il pescheto, sia con riferimento, infine, al danno per la distruzione e la ricostruzione del pescheto.”,
compensando le spese di lite in ragione del fatto che provata era la responsabilità
del per gli allagamenti, con le sole spese di c.t.u. da porre a carico CP_1
dell'attore.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , gravame da Pt_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa
della presente decisione, sulla base dei seguenti motivi:
“I – Violazione di norme di diritto – Illogica, errata e contraddittoria
5 motivazione – Erroneità ed ingiustizia della pronuncia sulla domanda risarcitoria”,
con cui lamenta, in estrema sintesi, che il giudice non aveva preso in esame le compiute e analitiche deduzioni proposte, tra cui il contenuto dell'atto di integrazione della domanda, corroborate anche da due ctp, in particolare da quella del perito GR , mai richiamata in sentenza, e dalle prove Persona_1
testimoniali, ignorando l'espletata c.t.u. a firma del dott. agronomo Parte_3
“II. Errata valutazione dei fatti di causa e delle prove acquisite agli atti”, con cui nuovamente sostiene che era risultato provato che lo straripamento era stato determinato senza dubbio dalla mancanza assoluta di manutenzione del canale, come desumibile dalle deposizioni testimoniali, che riferivano anche dei danni, dati tutti confermati pure dalla c.t.u. e dai c.t.p. e;
Per_2 Per_1
“III. Omessa ed errata valutazione delle perizie stragiudiziali giurate depositate
dall'attore ed in particolare di quella del p.a. contenente la Persona_1
quantificazione dei danni subiti dalle coltivazioni dell'attore. Contraddittorietà
della motivazione su un punto decisivo della controversia. – illegittimità della
decisione.”, con cui nuovamente censura la decisione per non avere considerato la c.t.p., cui collega ancora il successivo motivo “IV – Richiesta di riesame dei mezzi di
prova articolati con la memoria istruttoria e dei capitoli di prova testimoniale non
ammessi dal Giudice di prime cure. Rilevanza della perizia stragiudiziale giurata
contenente una compiuta e dettagliata valutazione dei danni subiti dall'attore”;
“V – Violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova. Mancato
esame dei documenti depositati”, tra i quali “1) il titolo di proprietà (atto di
compravendita) con nota di trascrizione;
2) la perizia stragiudiziale giurata
asseverata dal dr. ; 3) la perizia stragiudiziale giurata ed Persona_3
asseverata del p.a. ; 4) il certificato di mappa catastale;
5) le Persona_1
6 numerose fotografie;
6) denuncia-querela relativa agli eventi dannosi favoriti dalla
totale assenza di manutenzione ordinaria del canale di scolo Ausente posto a
confine con la proprietà attorea”, cui si aggiungono le testimonianze raccolte;
“VI – Irrilevanza dei documenti e prove che controparte ha depositato in
giudizio”, nulla avendo provato il convenuto circa fatti estintivi o modificativi o il caso fortuito, sottraendosi anche all'interrogatorio formale e limitandosi ad eccepire il carattere esplorativo della c.t.u.;
“VII – Richiesta di conclusioni della prova orale già ammessa in primo grado”,
con cui chiede, ove ritenuto necessario, di ultimare la prova interrotta in primo grado.
L'appellante, pertanto, concludeva come da pagg. 29 e 30 da intendersi qui
nuovamente ed integralmente trascritte.
B.b.) Si costituiva la Gestione Liquidatoria del appellato la quale, CP_1
resistendo all'impugnazione, chiedeva “respingersi il gravame e condannarsi
l'appellante alle spese di giudizio.”.
B.c.) All'udienza del 28.11.2024, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20 e, avendo regolarmente l'appellante reiterato la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nel testo applicabile ratione
temporis, fissata l'udienza del 27.3.2025, in epigrafe indicata, dopo discussione, è
stata nuovamente assegnata a sentenza.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Occorre nuovamente ribadire che in base alla formulazione dell'art. 342
c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la
7 quale costituisce, evidentemente, l'imprescindibile punto di partenza nella
costruzione dei motivi di appello – esponendo in maniera organica ed intelligibile
gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini l'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione, in particolare, all'organicità dell'impugnazione e, soprattutto, alla coerenza tra
obiettivi e risultato richiesto.
Non è superfluo ricordare la ratio della modifica dell'art. 342 c.p.c., che, nelle chiare intenzioni del legislatore, si poneva in diretta correlazione con l'art. 348 bis c.p.c., in modo da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura.
Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema
Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole
censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è
assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il
fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della
8 decisione assunta dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del
2013, di recente nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021), affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle Sezioni Unite (Cass. n.4835 del 2023),
sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano, comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta
compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai
fini della riforma della sentenza di primo grado.
Onere di specificità che quanto più è articolata la motivazione svolta nella sentenza gravata, tanto più impone la correlativa confutazione delle singole argomentazioni e dei singoli elementi valorizzati dal giudice di primo grado.
C.b.) Partendo da tali coordinate, ritiene la corte che l'appello, formulato in maniera in gran parte ripetitiva, ai limiti dell'ammissibilità non rivolgendo critiche puntuali alla decisione di primo grado, è certamente da disattendere.
C..b.i.) Infatti, occorre nuovamente focalizzare l'attenzione su alcuni passaggi della sentenza gravata, che per questo è stata in parte richiamata per esteso, giacché,
9 a ben vedere, l'appellante finisce per non contrapporre effettive critiche a quanto affermato dal tribunale con motivazione puntuale.
Il primo giudice ha, invero, evidenziato, in premessa, che la domanda attrice,
relativamente ai danni subiti, era scarsamente supportata già dal punto di vista assertivo, tanto che, si può aggiungere, l'attore era stato pure chiamato ad integrarla.
Di particolare rilevanza è l'osservazione del tribunale contenuta al centro della sesta pagina secondo cui non vi erano riferimenti specifici “al danno subito dalle
coltivazioni orticole né con riferimento alla produttività dell'attività del pescheto ed
al guadagno annuale ricavato dallo stesso mediamente”, neppure essendo stato
“provato, in maniera certa e tranquillizzante che effettivamente il pescheto fosse
completamente attivo e produttivo”.
A ciò ha “aggiunto che non è stata prodotta dall'attore adeguata documentazione
che possa offrire prova certa e sufficiente delle voci di danno in esame”, tanto che il si era “limitato a dedurre che l'allagamento ha distrutto il pescheto prima Pt_1
esistente...costituito da 4000 alberi e che detto pescheto è stato interamente
ricostruito nel 2000”, ma non era dato comprendere “se l'attore abbia chiesto il
risarcimento riconducibile al valore del pescheto distrutto o se abbia chiesto il
risarcimento per le spese sostenute per la ricostruzione”, rimarcando immediatamente, soprattutto, che “Nulla è stato precisato in merito alle
caratteristiche del precedente pescheto, alle condizioni ed allo stato dello stesso,
alla tipologia ed alla natura dei frutti prodotti, alle dimensioni dello stesso” e che
“non è allegata documentazione idonea a provare le spese sostenute per la
costruzione del nuovo pescheto né in altro modo è stata offerta prova degli esborsi
sopportati dall'attore per ricostruire il pescheto”.
10 Tutte le superiori considerazioni lo hanno portato ad affermare che “Ciò
impedisce di individuare in maniera specifica quale sia l'effettivo danno subito
dall'attore a causa della distruzione del pescheto e quali siano le spese sopportate
dallo stesso per la ricostruzione.”.
Le medesime considerazioni erano state svolte anche in merito alle piante orticole relativamente alla loro “tipologia e quantità di prodotti danneggiati ogni anno” sia per “danno emergente o lucro cessante” e già precedentemente (quinta pagina),
riguardo al frutteto, era stato posto in risalto che “nulla è stato dedotto in merito al
danno subito per il mancato guadagno fino alla completa riattivazione del
pescheto”, non essendo “stato allegato quale sia il ricavato annuo medio … e se
effettivamente vi fosse un guadagno legato all'attività del frutteto”, deficit tutti che non consentivano “di dare contenuto al risarcimento richiesto con riferimento a tale
voce di danno”.
In altri termine, partendo dal presupposto che le poste risarcitorie si dividono nelle voci di danno emergente e di lucro cessante, il tribunale ha evidenziato chiaramente che sia dal punto di vista delle allegazioni che dal punto di vista della prova non erano stati offerti elementi, innanzi tutto – cosa, in verità decisiva –
relativi alla situazione dell'orto e del frutteto ante allegamenti e loro sostituzione,
tantomeno, 'in derivazione', rispetto ai ricavi che il otteneva attraverso gli Pt_1
stessi; né elementi rispetto alle spese sostenute per reimpiantare sia le piante orticole, che il pescheto, ciò neppure attraverso le testimonianze, avendo avuto cura pure di rimarcare come “in merito alla valenza probatoria delle perizia di parte …
la stessa costituisce allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo
valore probatorio”.
11 C.b.ii.) Queste erano le argomentazioni con cui l'appellante avrebbe dovuto confrontarsi.
Invece, nonostante i numerosi paragrafi di cui si compone l'impugnazione, il ha costruito tutto l'atto di appello, oltre ad inserire argomenti riferiti all'an Pt_1
che non hanno più alcuna rilevanza, posto che il primo giudice non lo aveva escluso,
imputando al tribunale di non aver valutato in particolare le perizie di parte e le testimonianze raccolte o i documenti.
A parte il fatto che il tribunale ha chiaramente esaminato le perizie prodotte dall'attore, prendendole per quelle che sono, cioè allegazioni difensive dal contenuto tecnico, deve evidenziarsi, in aggiunta, che esse possono essere sicuramente fonte di convincimento, ma sempre che siano basate su e supportate da elementi di fatto capaci di dare una giustificazione alle valutazioni compiute.
Nel caso in esame, il primo dato è che i ccttpp fondano il loro parere su
'elementi' che sono forniti dallo stesso – per es. “il committente della Pt_1
presente mi ha dichiarato che il frutteto in questione è stato piantato in sostituzione
di uno precedente di anni cinque” (ctp ), mentre quella Per_1 Per_2
sostanzialmente si riferisce più alle cause degli allagamenti e, comunque, circa il reimpianto “sempre a detta del proprietario” – formulando (il ) poi una Per_1
stima su quella che è la ipotetica produttività di un pescheto di 4000 piante o di piante orticole quali pomodori, melanzane etc., per queste ultime in via, per giunta,
forfettaria.
Ma, come si è preavvertito, ciò che manca è il primo, essenziale, dato di partenza:
il numero sicuro di alberi impiantati in precedenza, non fornito dal proprietario o da testi che “non risulta credibile ricordino il numero esatto di alberi che costituivano
il vecchio pescheto”, per usare le parole del tribunale, tantomeno dalle poche
12 rappresentazioni fotografiche, peraltro, riguardanti il nuovo frutteto, così come manca – i ccttpp parlano di azienda – ogni dato contabile che possa permettere di valutare la redditività del frutteto preesistente da cui costruire ogni verosimile stima del mancato guadagno nel tempo intercorrente tra la sua estirpazione e la fruttificazione del nuovo (di cui parimenti mancano riferimenti certi).
Deficit che condivisibilmente hanno portato il tribunale ad affermare che non era possibile quantificare il mancato guadagno, essendo la stima del ctp, come quella del
ctu, sempre fondate su dati mancanti, mere 'ipotesi' non suffragate da elementi concreti basati su dati reali e preesistenti, si potrebbe aggiungere, deficit che non sarebbero stati colmabili neppure ove l'attore avesse provveduto a richiedere un accertamento tecnico preventivo;
ma neppure parte del danno emergente riferibile alla perdita delle vecchie piante;
mentre, sempre riguardo a tale voce di danno,
mancano, analogamente, elementi documentali riferiti alle spese per il nuovo impianto (per orto e per pescheto), visto che alla consulenza sono acclusi Per_2
due documenti per una spesa di circa 700 euro che neppure è possibile mettere in correlazione con gli eventi per i quali è causa, rendendo quanto esposto dal ctp circa le voci di spesa “estirpazione pescheto preesistente”, “acquisto nuove Per_1
piantine”, “lavori preparatori”, “concimazione”, “messa a dimora”, del tutto incontrollabile.
Riguardo, infine, alla richiesta di “proseguire” l'istruzione “interrotta”, si osserva,
seguendo sempre le coordinate tracciate sub C.a.), che non sono in alcun modo esposte le finalità e quale mezzo istruttorio dovrebbe completarsi.
Quanto esposto ovviamente impedisce anche di provvedere ad una liquidazione equitativa del danno dovendo ricordarsi che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'art.1226 c.c., laddove non sia stato possibile
13 offrire la prova del quantum, ovvero quando questa si presenti particolarmente difficoltosa, gravando comunque sul danneggiato l'onere di fornire tutti gli elementi
probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di una quantificazione quanto più
rispondente al danno effettivamente subito.
Ciò, soprattutto perché va limitata la possibilità che venga adottata una
pronuncia basata su criteri arbitrari, sottratta, perciò, a qualsiasi controllo,
dovendo il giudice, almeno sommariamente, indicare i criteri da lui seguiti per
determinate l'entità del danno che si ritiene realmente sussistente.
Sicché, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e, successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati.
In definitiva, la sentenza gravata merita di essere integralmente confermata.
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese del grado, esse vanno regolate secondo soccombenza, in base al valore della domanda su cui ha insistito l'appellante, in misura, rispetto a quanto chiesto con la nota spese, maggiormente prossima ai minimi, tenuto conto del tenore delle difese svolte, della non particolare complessità delle questioni trattate e dei rilievi officiosi compiuti dalla corte,
sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
14 La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile e rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore dell'appellata,
con distrazione al suo procuratore, che liquida in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Ada Meterangelis consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1181/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 600/2019,
pubblicata in data 4.3.2019,
TRA
, cf. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv. Giuseppe Gallo, cf. e . cf. C.F._2 Parte_2
, giusta procura stesa a margine dell'atto d'appello ed C.F._3
elett.nte dom.to presso il loro studio in Villa di Briano alla via R. Calderisi n. 3
Appellante
E
Controparte_1
, cf. in persona del commissario liquidatore ,
[...] P.IVA_1 CP_2
come indicato in atti, con sede in Sessa Aurunca alla Via delle Terme n. 8,
rappresentato e difeso giusta delibera commissariale n. 3/2020 e procura in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Luigi Ricciardelli, cf. , ed C.F._4
1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Martucci n. 48 presso l'avv. Luciana
Verde
Appellato
Conclusioni
All'udienza del 27.3.2025, fissata ex art. 352 c.p.c., le parti, dopo discussione,
hanno concluso come da verbale.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio il Parte_1 Controparte_1
innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere il risarcimento dei danni occorsi al proprio fondo sito nel comune di Sessa Aurunca, individuato al catasto al foglio 64, p.lle 22, 107, 115, 120 e 93, conseguenti a numerosi allegamenti verificatisi nel corso degli anni a causa della cattiva manutenzione del canale
Ausente, delimitante uno dei lati del fondo.
A.b.) Il tribunale adito, all'esito dell'istruzione, in cui veniva disposta c.t.u diretta all'accertamento delle cause degli allagamenti e alla quantificazione dei danni, 1)
rigettava la domanda;
2) compensava le spese di lite, 3) ponendo a carico di parte attrice le spese di c.t.u.., già liquidate in separato decreto.
Il giudice di primo grado, per quel che ancora rileva alla luce delle questioni rimaste sub iudice, 1) dopo avere qualificato l'azione proposta ex art. 2051 c.c., 2)
ed aver ritenuto provato, tramite le deposizioni dei testi, confermate dalle risultanze della c.t.u., che gli allagamenti si verificavano a causa della non corretta manutenzione del canale Ausente, 3) relativamente alla dimostrazione dei danni patiti, osservava testualmente:
4) “In primo luogo, va esaminata la domanda di risarcimento del danno causato alle
2 coltivazioni orticole e dovuto al mancato guadagno per il periodo compreso tra la distruzione del pescheto e l'effettiva riattivazione dello stesso.
Orbene, va detto che le domande in questione non sono fondate e pertanto devono essere rigettate, in quanto, con riferimento alle predette due richieste di risarcimento, non è stato allegato in maniera adeguata, né è stato provato in maniera certa e tranquillizzante, quale sia la natura e l'entità del danno riconducibile, sotto il profilo causale, all'allagamento posto a fondamento della domanda.
Sotto il profilo dell'allegazione, infatti, va evidenziato che, nell'atto introduttivo,
l'attore si è limitato ad affermare che le coltivazioni orticole sono state compromesse dai ripetuti allagamenti manifestatisi nel corso di ciascuna annata e fino al dicembre del
2004.
Nulla è stato dedotto né con riferimento agli specifici danni subiti dalle coltivazioni orticole (tipologia e quantità di prodotti danneggiati ogni anno) e nulla è stato dedotto con riferimento al danno per il quale si chiede il risarcimento relativo alle coltivazioni orticole (danno emergente o lucro cessante).
In ogni caso, la mancata indicazione della natura e della quantità delle coltivazioni orticole impedirebbe di determinare sia il danno emergente che il lucro cessante, riconducibile alla compromissione delle stesse o alla distruzione delle stesse.”.
5) Analoghi deficit di allegazione e prova riscontrava anche in relazione ai danni asseritamente subiti al pescheto, così, tra l'altro, argomentando:
“Va altresì evidenziato che nulla è stato dedotto in merito al danno subito per il mancato guadagno fino alla completa riattivazione del pescheto.
In particolare, non è stato allegato quale sia il ricavo annuale medio del frutteto e se effettivamente vi fosse un guadagno annuale legato dall'attività del frutteto.
Inoltre, nulla è stato dedotto in merito alla specifica attività svolta.
Le variabili nella materia in questione tra l'atro sono considerevoli ed hanno carattere assorbente nella determinazione del danno.
Pertanto, la genericità delle allegazioni in merito al mancato guadagno non consente di dare contenuto al risarcimento richiesto con rifermento a tale voce di danno.
Tale difetto di allegazione non è stato colmato neppure con gli atti di parte successivi all'atto di integrazione della citazione originaria.”.
Aggiungeva che neppure i capi di prova testimoniale, dal contenuto generico, sul
3 punto erano idonei allo scopo, come desumibile poi anche dai risultati di prova offerti dalle testimoniane raccolte, sia riguardo alle coltivazioni orticole, che a quelle del pescheto, evidenziando:
“In ogni caso, non è stato neppure provato, in maniera certa e tranquillizzante che effettivamente il pescheto fosse completamente attivo e produttivo.
Va aggiunto che non è stata prodotta dall'attore adeguata documentazione che possa offrire prova certa e sufficiente delle voci di danno in esame.
Per quanto riguarda gli alberi distrutti a causa dell'allagamento, va detto quanto segue.
In merito all'allegazione del danno, l'attore i è limitato a dedurre che l'allagamento ha distrutto il pescheto prima esistente e costituito da 4000 alberi e che detto pescheto è stato interamente ricostruito nel 2000.
Orbene, alla luce della predetta allegazione, non si comprende quale sia il danno richiesto dall'attore con riferimento alla distruzione del pescheto e, più precisamente, non si comprende se l'attore abbia chiesto il risarcimento riconducibile al valore del pescheto distrutto o se abbia chiesto il risarcimento per le spese sostenute per la ricostruzione.
In ogni caso, le testimonianze relative a tale profilo della domanda sono state estremamente generiche.
Infatti, i testimoni escussi hanno dichiarato genericamente che è stato distrutto il precedente pescheto e che lo stesso è stato ricostruito dall'attore.
Nulla è precisato in merito alle caratteristiche del precedente pescheto, alle condizioni ed allo stato dello stesso, alla tipologia ed alla natura dei frutti prodotti, alle dimensioni dello stesso.
Inoltre, non risulta credibile che i testimoni ricordino esattamente il numero di alberi che costituivano il vecchio pescheto ed il numero di alberi che costituiscono il nuovo pescheto.
Tra l'altro, non è allegata documentazione idonea a provare le spese sostenute per la costruzione del nuovo pescheto né in altro modo è stata offerta prova degli esborsi sopportati dall'attore per ricostruire il pescheto.
In definitiva, anche tale voce di danno è contraddistinta da estrema genericità in punto di allegazione e da carenza di adeguata prova in merito all'effettiva entità del danno.
4 Ciò impedisce di individuare in maniera specifica quale sia l'effettivo danno subito dall'attore a causa della distruzione del pescheto e quali siano le spese sopportate dallo stesso per la ricostruzione.”.
6) Rimarcava successivamente che era onere della parte attrice, ex art. 2697 c.c.,
dare la prova del danno subito e che, in difetto, non poteva porvi rimedio tramite una c.t.u. se non quando l'accertamento di determinate situazione possa avvenire soltanto tramite l'ausilio di specifiche cognizioni tecniche e non quando rientrino nel governo della parte che ha proposto la domanda, evidenziando, altresì, 7) che neppure sussistevano i presupposti per una liquidazione del danno in via equitativa,
per la quale, in ogni caso, è sempre necessario che la parte provveda alle indispensabili allegazioni, fornendo gli elementi occorrenti per determinare l'entità e la natura del danno, cosa mancante nel caso di specie, di tal che
“…in relazione al danno per il quale si chiede il risarcimento vi è una carenza sia sotto il profilo dell'allegazione, sia sotto il profilo probatorio, sia sotto l'aspetto della quantificazione.
Ebbene, a fronte di tale quadro probatorio, la domanda deve essere rigettata sia con riferimento al danno subito dalle coltivazioni orticole, sia con riferimento al danno per il mancato guadagno nel tempo necessario per riattivare il pescheto, sia con riferimento, infine, al danno per la distruzione e la ricostruzione del pescheto.”,
compensando le spese di lite in ragione del fatto che provata era la responsabilità
del per gli allagamenti, con le sole spese di c.t.u. da porre a carico CP_1
dell'attore.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , gravame da Pt_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa
della presente decisione, sulla base dei seguenti motivi:
“I – Violazione di norme di diritto – Illogica, errata e contraddittoria
5 motivazione – Erroneità ed ingiustizia della pronuncia sulla domanda risarcitoria”,
con cui lamenta, in estrema sintesi, che il giudice non aveva preso in esame le compiute e analitiche deduzioni proposte, tra cui il contenuto dell'atto di integrazione della domanda, corroborate anche da due ctp, in particolare da quella del perito GR , mai richiamata in sentenza, e dalle prove Persona_1
testimoniali, ignorando l'espletata c.t.u. a firma del dott. agronomo Parte_3
“II. Errata valutazione dei fatti di causa e delle prove acquisite agli atti”, con cui nuovamente sostiene che era risultato provato che lo straripamento era stato determinato senza dubbio dalla mancanza assoluta di manutenzione del canale, come desumibile dalle deposizioni testimoniali, che riferivano anche dei danni, dati tutti confermati pure dalla c.t.u. e dai c.t.p. e;
Per_2 Per_1
“III. Omessa ed errata valutazione delle perizie stragiudiziali giurate depositate
dall'attore ed in particolare di quella del p.a. contenente la Persona_1
quantificazione dei danni subiti dalle coltivazioni dell'attore. Contraddittorietà
della motivazione su un punto decisivo della controversia. – illegittimità della
decisione.”, con cui nuovamente censura la decisione per non avere considerato la c.t.p., cui collega ancora il successivo motivo “IV – Richiesta di riesame dei mezzi di
prova articolati con la memoria istruttoria e dei capitoli di prova testimoniale non
ammessi dal Giudice di prime cure. Rilevanza della perizia stragiudiziale giurata
contenente una compiuta e dettagliata valutazione dei danni subiti dall'attore”;
“V – Violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova. Mancato
esame dei documenti depositati”, tra i quali “1) il titolo di proprietà (atto di
compravendita) con nota di trascrizione;
2) la perizia stragiudiziale giurata
asseverata dal dr. ; 3) la perizia stragiudiziale giurata ed Persona_3
asseverata del p.a. ; 4) il certificato di mappa catastale;
5) le Persona_1
6 numerose fotografie;
6) denuncia-querela relativa agli eventi dannosi favoriti dalla
totale assenza di manutenzione ordinaria del canale di scolo Ausente posto a
confine con la proprietà attorea”, cui si aggiungono le testimonianze raccolte;
“VI – Irrilevanza dei documenti e prove che controparte ha depositato in
giudizio”, nulla avendo provato il convenuto circa fatti estintivi o modificativi o il caso fortuito, sottraendosi anche all'interrogatorio formale e limitandosi ad eccepire il carattere esplorativo della c.t.u.;
“VII – Richiesta di conclusioni della prova orale già ammessa in primo grado”,
con cui chiede, ove ritenuto necessario, di ultimare la prova interrotta in primo grado.
L'appellante, pertanto, concludeva come da pagg. 29 e 30 da intendersi qui
nuovamente ed integralmente trascritte.
B.b.) Si costituiva la Gestione Liquidatoria del appellato la quale, CP_1
resistendo all'impugnazione, chiedeva “respingersi il gravame e condannarsi
l'appellante alle spese di giudizio.”.
B.c.) All'udienza del 28.11.2024, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20 e, avendo regolarmente l'appellante reiterato la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nel testo applicabile ratione
temporis, fissata l'udienza del 27.3.2025, in epigrafe indicata, dopo discussione, è
stata nuovamente assegnata a sentenza.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Occorre nuovamente ribadire che in base alla formulazione dell'art. 342
c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la
7 quale costituisce, evidentemente, l'imprescindibile punto di partenza nella
costruzione dei motivi di appello – esponendo in maniera organica ed intelligibile
gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini l'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione, in particolare, all'organicità dell'impugnazione e, soprattutto, alla coerenza tra
obiettivi e risultato richiesto.
Non è superfluo ricordare la ratio della modifica dell'art. 342 c.p.c., che, nelle chiare intenzioni del legislatore, si poneva in diretta correlazione con l'art. 348 bis c.p.c., in modo da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura.
Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema
Corte, l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole
censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è
assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il
fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della
8 decisione assunta dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del
2013, di recente nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021), affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle Sezioni Unite (Cass. n.4835 del 2023),
sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano, comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta
compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai
fini della riforma della sentenza di primo grado.
Onere di specificità che quanto più è articolata la motivazione svolta nella sentenza gravata, tanto più impone la correlativa confutazione delle singole argomentazioni e dei singoli elementi valorizzati dal giudice di primo grado.
C.b.) Partendo da tali coordinate, ritiene la corte che l'appello, formulato in maniera in gran parte ripetitiva, ai limiti dell'ammissibilità non rivolgendo critiche puntuali alla decisione di primo grado, è certamente da disattendere.
C..b.i.) Infatti, occorre nuovamente focalizzare l'attenzione su alcuni passaggi della sentenza gravata, che per questo è stata in parte richiamata per esteso, giacché,
9 a ben vedere, l'appellante finisce per non contrapporre effettive critiche a quanto affermato dal tribunale con motivazione puntuale.
Il primo giudice ha, invero, evidenziato, in premessa, che la domanda attrice,
relativamente ai danni subiti, era scarsamente supportata già dal punto di vista assertivo, tanto che, si può aggiungere, l'attore era stato pure chiamato ad integrarla.
Di particolare rilevanza è l'osservazione del tribunale contenuta al centro della sesta pagina secondo cui non vi erano riferimenti specifici “al danno subito dalle
coltivazioni orticole né con riferimento alla produttività dell'attività del pescheto ed
al guadagno annuale ricavato dallo stesso mediamente”, neppure essendo stato
“provato, in maniera certa e tranquillizzante che effettivamente il pescheto fosse
completamente attivo e produttivo”.
A ciò ha “aggiunto che non è stata prodotta dall'attore adeguata documentazione
che possa offrire prova certa e sufficiente delle voci di danno in esame”, tanto che il si era “limitato a dedurre che l'allagamento ha distrutto il pescheto prima Pt_1
esistente...costituito da 4000 alberi e che detto pescheto è stato interamente
ricostruito nel 2000”, ma non era dato comprendere “se l'attore abbia chiesto il
risarcimento riconducibile al valore del pescheto distrutto o se abbia chiesto il
risarcimento per le spese sostenute per la ricostruzione”, rimarcando immediatamente, soprattutto, che “Nulla è stato precisato in merito alle
caratteristiche del precedente pescheto, alle condizioni ed allo stato dello stesso,
alla tipologia ed alla natura dei frutti prodotti, alle dimensioni dello stesso” e che
“non è allegata documentazione idonea a provare le spese sostenute per la
costruzione del nuovo pescheto né in altro modo è stata offerta prova degli esborsi
sopportati dall'attore per ricostruire il pescheto”.
10 Tutte le superiori considerazioni lo hanno portato ad affermare che “Ciò
impedisce di individuare in maniera specifica quale sia l'effettivo danno subito
dall'attore a causa della distruzione del pescheto e quali siano le spese sopportate
dallo stesso per la ricostruzione.”.
Le medesime considerazioni erano state svolte anche in merito alle piante orticole relativamente alla loro “tipologia e quantità di prodotti danneggiati ogni anno” sia per “danno emergente o lucro cessante” e già precedentemente (quinta pagina),
riguardo al frutteto, era stato posto in risalto che “nulla è stato dedotto in merito al
danno subito per il mancato guadagno fino alla completa riattivazione del
pescheto”, non essendo “stato allegato quale sia il ricavato annuo medio … e se
effettivamente vi fosse un guadagno legato all'attività del frutteto”, deficit tutti che non consentivano “di dare contenuto al risarcimento richiesto con riferimento a tale
voce di danno”.
In altri termine, partendo dal presupposto che le poste risarcitorie si dividono nelle voci di danno emergente e di lucro cessante, il tribunale ha evidenziato chiaramente che sia dal punto di vista delle allegazioni che dal punto di vista della prova non erano stati offerti elementi, innanzi tutto – cosa, in verità decisiva –
relativi alla situazione dell'orto e del frutteto ante allegamenti e loro sostituzione,
tantomeno, 'in derivazione', rispetto ai ricavi che il otteneva attraverso gli Pt_1
stessi; né elementi rispetto alle spese sostenute per reimpiantare sia le piante orticole, che il pescheto, ciò neppure attraverso le testimonianze, avendo avuto cura pure di rimarcare come “in merito alla valenza probatoria delle perizia di parte …
la stessa costituisce allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo
valore probatorio”.
11 C.b.ii.) Queste erano le argomentazioni con cui l'appellante avrebbe dovuto confrontarsi.
Invece, nonostante i numerosi paragrafi di cui si compone l'impugnazione, il ha costruito tutto l'atto di appello, oltre ad inserire argomenti riferiti all'an Pt_1
che non hanno più alcuna rilevanza, posto che il primo giudice non lo aveva escluso,
imputando al tribunale di non aver valutato in particolare le perizie di parte e le testimonianze raccolte o i documenti.
A parte il fatto che il tribunale ha chiaramente esaminato le perizie prodotte dall'attore, prendendole per quelle che sono, cioè allegazioni difensive dal contenuto tecnico, deve evidenziarsi, in aggiunta, che esse possono essere sicuramente fonte di convincimento, ma sempre che siano basate su e supportate da elementi di fatto capaci di dare una giustificazione alle valutazioni compiute.
Nel caso in esame, il primo dato è che i ccttpp fondano il loro parere su
'elementi' che sono forniti dallo stesso – per es. “il committente della Pt_1
presente mi ha dichiarato che il frutteto in questione è stato piantato in sostituzione
di uno precedente di anni cinque” (ctp ), mentre quella Per_1 Per_2
sostanzialmente si riferisce più alle cause degli allagamenti e, comunque, circa il reimpianto “sempre a detta del proprietario” – formulando (il ) poi una Per_1
stima su quella che è la ipotetica produttività di un pescheto di 4000 piante o di piante orticole quali pomodori, melanzane etc., per queste ultime in via, per giunta,
forfettaria.
Ma, come si è preavvertito, ciò che manca è il primo, essenziale, dato di partenza:
il numero sicuro di alberi impiantati in precedenza, non fornito dal proprietario o da testi che “non risulta credibile ricordino il numero esatto di alberi che costituivano
il vecchio pescheto”, per usare le parole del tribunale, tantomeno dalle poche
12 rappresentazioni fotografiche, peraltro, riguardanti il nuovo frutteto, così come manca – i ccttpp parlano di azienda – ogni dato contabile che possa permettere di valutare la redditività del frutteto preesistente da cui costruire ogni verosimile stima del mancato guadagno nel tempo intercorrente tra la sua estirpazione e la fruttificazione del nuovo (di cui parimenti mancano riferimenti certi).
Deficit che condivisibilmente hanno portato il tribunale ad affermare che non era possibile quantificare il mancato guadagno, essendo la stima del ctp, come quella del
ctu, sempre fondate su dati mancanti, mere 'ipotesi' non suffragate da elementi concreti basati su dati reali e preesistenti, si potrebbe aggiungere, deficit che non sarebbero stati colmabili neppure ove l'attore avesse provveduto a richiedere un accertamento tecnico preventivo;
ma neppure parte del danno emergente riferibile alla perdita delle vecchie piante;
mentre, sempre riguardo a tale voce di danno,
mancano, analogamente, elementi documentali riferiti alle spese per il nuovo impianto (per orto e per pescheto), visto che alla consulenza sono acclusi Per_2
due documenti per una spesa di circa 700 euro che neppure è possibile mettere in correlazione con gli eventi per i quali è causa, rendendo quanto esposto dal ctp circa le voci di spesa “estirpazione pescheto preesistente”, “acquisto nuove Per_1
piantine”, “lavori preparatori”, “concimazione”, “messa a dimora”, del tutto incontrollabile.
Riguardo, infine, alla richiesta di “proseguire” l'istruzione “interrotta”, si osserva,
seguendo sempre le coordinate tracciate sub C.a.), che non sono in alcun modo esposte le finalità e quale mezzo istruttorio dovrebbe completarsi.
Quanto esposto ovviamente impedisce anche di provvedere ad una liquidazione equitativa del danno dovendo ricordarsi che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'art.1226 c.c., laddove non sia stato possibile
13 offrire la prova del quantum, ovvero quando questa si presenti particolarmente difficoltosa, gravando comunque sul danneggiato l'onere di fornire tutti gli elementi
probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di una quantificazione quanto più
rispondente al danno effettivamente subito.
Ciò, soprattutto perché va limitata la possibilità che venga adottata una
pronuncia basata su criteri arbitrari, sottratta, perciò, a qualsiasi controllo,
dovendo il giudice, almeno sommariamente, indicare i criteri da lui seguiti per
determinate l'entità del danno che si ritiene realmente sussistente.
Sicché, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e, successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati.
In definitiva, la sentenza gravata merita di essere integralmente confermata.
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese del grado, esse vanno regolate secondo soccombenza, in base al valore della domanda su cui ha insistito l'appellante, in misura, rispetto a quanto chiesto con la nota spese, maggiormente prossima ai minimi, tenuto conto del tenore delle difese svolte, della non particolare complessità delle questioni trattate e dei rilievi officiosi compiuti dalla corte,
sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
14 La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile e rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore dell'appellata,
con distrazione al suo procuratore, che liquida in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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