Sentenza 19 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/05/2022, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2022
N. 00794/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01414/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ditta Real Design Costruzioni, Impresa individuale, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela D'Amico e Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 160090106281 del 12.07.2021 con cui l'I.N.P.S. di Brindisi ha respinto la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) inviata dalla Ditta ricorrente in data 25.3.2021 (recante prot. n. I.N.P.S. 1600.25/03/2021.0099115) e relativa al periodo dall’8.02.2021 all’8.05.2021 pari a n. 13 settimane richieste, sul presupposto che l'Impresa ricorrente non avrebbe dimostrato, con la dovuta documentazione, di aver adempiuto all'espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale;
- nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto e, più in particolare, dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di C.I.G.O., integrativa della precedente istanza, formulata con domanda prot. n. “INPS.1600.26/05/2021.0170229 per altre due settimane”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Real Design Costruzioni il 10/12/2021:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 160090110239 dell'11.10.2021, con cui l'I.N.P.S. di Brindisi ha respinto la “domanda di Cassa Integrazione Ordinaria” inviata dalla Ditta ricorrente in data 26.5.2021, recante prot. n. INPS 1600.26/05/2021.0170229 e relativa al periodo 10.05.2021 - 23.05.2021 pari ad altre n. 2 settimane (di proroga della precedente richiesta n. 1600.25/03/2021.0099115), sul presupposto che l'Impresa ricorrente non avrebbe dimostrato, con la dovuta documentazione, di aver adempiuto all'espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale;
- nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to G. Durano e avv.to D. Lutrino in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis, M. Mattia, S. Graziuso, R. Tedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’Impresa individuale ricorrente, operante nel settore edile, espone quanto segue.
Con domanda prot. n. “INPS 1600.25/03/2021.0099115” del 25.3.2021 ha inviato all’I.N.P.S. la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) relativa al periodo 08.02.2021 - 08.05.2021 pari a n. 13 settimane per n. 1 lavoratore, integrata con ulteriore domanda prot. n. “INPS.1600.26/05/2021.0170229” per altre due settimane - per un totale di 15 settimane - al fine di ricorrere all’ammortizzatore sociale di che trattasi (a seguito del fermo delle attività lavorative, asseritamente causato dalla mancata approvazione, da parte del Comune di Brindisi, della pratica edilizia integrativa della S.C.I.A. per lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in Brindisi alla via Geranio n. 16).
1.1. Avverso il provvedimento epigrafato prot. 160090106281 del 12 luglio 2021, con il quale l’I.N.P.S. di Brindisi ha rigettato la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, è insorta l’Impresa individuale ricorrente, con il ricorso introduttivo del giudizio, rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14 DEL D.LGS. N. 148/2015 - INSUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI DI FORMA PER LE COMUNICAZIONI ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI.
II. CONTRARIETÀ A NORME DI RANGO COSTITUZIONALE IN MATERIA DI GERARCHIA DELLE FONTI.
III. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E CORRETTEZZA DELL’AGERE AMMINISTRATIVO.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE TRA P.A. E CITTADINO. ECCESSO DI POTERE. ARBITRARIETA’.
1.2. Il 29.10.2021 si è costituito in giudizio l’I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) eccependo l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
1.3. Con motivi aggiunti notificati il 10.12.2021 e depositati in giudizio in pari data, l’Impresa ricorrente ha impugnato anche il provvedimento dell’11.10.2021, con il quale l’Istituto Previdenziale resistente ha respinto la richiesta di proroga per ulteriori due settimane della domanda di Cassa Integrazione Ordinaria, “ Preso atto che l’azienda non ha dimostrato la completa esecuzione agli adempimenti previsti dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 148/2015 (Circ. INPS 139/2016). Nello specifico non prodotto le PEC o Raccomandate AR (con le relative ricevute di avvenuta consegna) inviate a CGIL, CISL e UIL e alle RSA o RSU, ove esistenti. Considerato che la suddetta documentazione è stata anche richiesta inutilmente con PEC del 09/09/21 ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.M. n. 95442 (cd. supplemento istruttorio )”.
A sostegno dei motivi aggiunti sono rassegnate le ulteriori censure di seguito rubricate.
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14 DEL D.LGS. N. 148/2015 – INSUSSISTENZA DEGLI OBBLIGHI DI FORMA PER LE COMUNICAZIONI ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI.
1.4. Alla Camera di Consiglio del 3.11.2021 il difensore della parte ricorrente ha chiesto un rinvio per formulare motivi aggiunti e, nella successiva Camera di Consiglio del 22.12 2021, ha rinunciato alla istanza di tutela cautelare, nell’intesa di una rapida fissazione dell’udienza di merito.
Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
In esito alla pubblica udienza del 13 aprile 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa (le cui censure possono essere esaminate congiuntamente stante la comunanza dei motivi di gravame), è integralmente infondato nel merito e deve essere respinto; può, pertanto, per ragioni di economicità processuale, prescindersi dall’esaminare approfonditamente le eccezioni pregiudiziali sollevate dall’Istituto Previdenziale resistente (comunque, non appare condivisibile l’eccezione di improcedibilità sollevata ex art. 443 c.p.c., in ragione del carattere meramente facoltativo del previo ricorso amministrativo).
2.1. Con un primo ordine di censure, l’Impresa ricorrente deduce la illegittimità dell’impugnato diniego alla C.I.G.O. da quest’ultima richiesta, asserendo che l’I.N.P.S. non avrebbe correttamente verificato che l’obbligo di informazione e consultazione sindacale disciplinato dall’art.14 del Decreto Lgs. n.148/2015, sarebbe stato assolto mediante la comunicazione preventiva all’Associazione Sindacale NT di Brindisi.
L’assunto non convince.
L’art.14 del Decreto Lgs. n. 148/2015, stabilisce che “ Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati;
- a tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
- l'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
- all'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti citati mediante una scansione procedimentale, informativa e di consultazione, prodromica alla presentazione della domanda de qua, evidentemente diretta a tutelare i lavoratori interessati dalla sospensione dell’attività e nella delicata fase della crisi aziendal e.”
Nella fattispecie concreta in esame, è pacifico che l’Impresa ricorrente abbia effettuato la comunicazione prodromica, prescritta dal citato art.14 del Decreto Lgs. n. 148/2015, solo nei confronti dell’Organizzazione Sindacale NT di Brindisi, la quale non rappresenta certo un’Associazione sindacale “maggiormente rappresentativa” a livello nazionale, né un’Associazione sindacale della categoria dei lavoratori interessati.
Osserva, in proposito, il Tribunale che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4.7.2014 n. 14280, non inserisce la NT nell’elenco delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale per quanto riguarda il settore privato.
In proposito non è conferente la tabella prodotta dalla Impresa ricorrente, nella quale l’Associazione sindacale NT risulta inserita tra quelle rappresentative (peraltro non con una percentuale significativa) nel Comparto Funzioni Centrali, trattandosi del settore pubblico impiego, escluso dall’ambito dell’applicazione dell’integrazione salariale prevista dall’art. 10 del D. Lgs. n. 148/2015.
Tale circostanza è sufficiente (ex sé) a reggere la legittimità di entrambi i provvedimenti impugnati, stante l’assenza del presupposto procedimentale stabilito dall’art.14 del Decreto Lgs. n.148/2015 in via tassativa per accedere al beneficio dell’integrazione salariale (“l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale…..”).
Invero, la circostanza, dedotta nei motivi aggiunti, secondo la quale nessun riferimento, viene fatto nel provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo in ordine alla scarsa rappresentatività della Associazione sindacale (NT) interpellata, da un lato risulta superata dal successivo provvedimento (impugnato con motivi aggiunti) con il quale l’Istituto resistente ha chiarito che le comunicazioni ex art. 14 citato non sono state rivolte “ alla CGIL, CISL e UIL e alle RSA o RSU, ove esistenti ”, ma alla NT non rappresentativa a livello nazionale e, dall’altro (a ben vedere) l’inciso inserito nel primo provvedimento (“ visto l’art.14 del D.Lgs. n.148/2015, l’azienda non ha dimostrato, con la dovuta documentazione (PEC/Raccomandata AR) di aver adempiuto all’espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale ”) pur se più sintetico, nega comunque il ricorso alla C.I.G.O. per la mancata procedura di informazione sindacale disciplinata dalla predetta norma di legge richiamata in generale, sia in relazione alla formalità della comunicazione (pec o racc.a.r.), sia (e soprattutto) in relazione all’assenza in toto della comunicazione (come normativamente prescritta).
Tanto in base al principio secondo cui “ plus semper in se continet quod est minus ”.
2.2.Quanto all’assunto (riduttivo) secondo il quale del tutto illegittimamente l’Istituto di Previdenza resistente avrebbe inteso limitare il motivo di diniego alle modalità di comunicazione seguite dall’Impresa ricorrente, non essendo necessario che la comunicazione preventiva alle OO.SS. avvenga mediante l’utilizzo di mezzi certificativi, ribadisce il Tribunale che, al contrario, i provvedimenti di reiezione impugnati (con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti) hanno rilevato l’assenza (in toto) della dimostrazione del corretto adempimento della procedura di previa informazione e consultazione sindacale, come previsto dall’art.14 del Decreto Lgs. n.148/2015, non venendo in rilievo solo la questione inerente la formalità della modalità di comunicazione alle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (e non già alla NT di Brindisi), bensì l’assenza tout court della prescritta comunicazione preventiva alle OO.SS. maggiormente rappresentative (C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.).
2.3. Non coglie nel segno neppure la tesi dell’applicabilità della deroga di cui al comma 5 dell’art.14 del D. Lgs. n. 148/2015 ( “ Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative” ), avendo parte ricorrente (a ben vedere) richiesto l’integrazione salariale per n.15 settimane.
Infatti, considerata la richiesta di proroga di C.I.G.O. di altre due settimane, oltre alle 13 inizialmente indicate, inviata dalla ricorrente con domanda integrativa del 26.5.2021, ossia antecedentemente l’adozione del provvedimento (impugnato con il ricorso introduttivo) del 12 luglio 2021, le domande suindicate sono state esaminate (correttamente) dall’Istituto previdenziale resistente nel loro insieme.
Non potrebbe neppure sostenersi che l’Istituto previdenziale avrebbe potuto accogliere l’istanza di C.I.G.O. solo per 13 settimane, avendo la stessa sostituito e integrato la precedente richiesta con l’istanza del 26.5.2021, chiedendo la proroga di altre due settimane, con conseguente unitarietà e complessività della richiesta per 15 settimane.
2.4. Del pari infondato, oltre che irrilevante, è l’assunto secondo il quale l’Istituto avrebbe fornito un’applicazione illegittima della Circolare I.N.P.S. n.139/2015 che prescrive la formalità della comunicazione sindacale mediante pec o racc. a.r. per le ragioni espresse al precedente punto sub 2.2.
2.5. Infine, come risulta dalla documentazione esibita in giudizio dalla difesa dell’Istituto previdenziale resistente, quest’ultimo ha più volte, anche in soccorso istruttorio, richiesto alla Impresa individuale ricorrente di integrare la documentazione volta a comprovare il coinvolgimento, prescritto dall’art. 14 del Decreto Lgs n. 148/2015 citato, delle “articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.”, sicchè non sussiste neppure la dedotta violazione del principio del supplemento istruttorio.
3. In definitiva il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è integralmente infondato e deve essere respinto.
Sussistono i presupposti di legge (avuto riguardo alla peculiarità e novità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO