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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2021 N.R.G. 167/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Maria Angela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DEFINITIVA
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 167 del 2021
T R A
(C.F. P. IVA ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 giusta mandato in atti, dall'Avv. Domenico Caruso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Barletta alla via dei Mulini n. 4, nonché presso il domicilio telematico
Email_1
- APPELLANTE -
E
pagina 1 di 12 (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1 C.F._1 dall'avv. Davide D'Ippolito, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Bari alla via Principe Amedeo n.25, nonché al domicilio telematico - Email_2
- APPELLATA -
oggetto: contratti bancari;
appello avverso la sentenza n. 67/2021 del 07/01/2021, emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica, depositata il 08/01/2021, nel giudizio portante il numero di R.G. 5746/2014.
****************
All'udienza cartolare del 17/01/2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata definitivamente riservata per la decisione, con concessione dei termini ex artt. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art 702 bis c.p.c. del 30/09/2014, convenne in CP_1 giudizio il nnanzi al Tribunale di Trani, per ivi sentire: “- 1) accertare e Controparte_2 dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 20167343, acceso presso il predetto istituto di credito, filiale di Ruvo di Puglia, in relazione alle clausole di determinazione del tasso di interesse, alle commissioni di massimo scoperto, ed alle spese non documentate, ed alla valuta d'uso; -
2) per l'effetto, rideterminare e rettificare il saldo effettivo del conto medesimo, a mezzo C.T.U.; - 3) condannare il alla restituzione delle somme accertate come indebito, quantificate in € Controparte_2
26.000,00, o in quell'altra somma ritenuta equa, giusta e provata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far tempo dalle singole poste indebite fino al soddisfo;
- 4) in ogni caso condannare il resistente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., e al pagamento delle spese e competenze sia del procedimento di mediazione, che delle spese di lite”. affermò: - di aver stipulato con la banca convenuta un contratto di conto corrente CP_1 assistito da una apertura di credito per € 50.000,00, accordata senza che le parti avessero previsto per iscritto le condizioni economiche applicate;
- che, erano stati, poi, applicati dalla banca interessi ultra legali, capitalizzazione di interessi trimestrali, “ius variandi”, commissioni di massimo scoperto, di spese di tenuta conto, dei c.d. “giorni di valuta”, ed era stato omesso l'accredito di interessi creditori almeno al tasso B.O.T.; - che la mancanza di valide pattuizioni rendeva l'addebito di interessi in misura pagina 2 di 12 ultra legale illegittimo, e dunque, nullo, ed il contegno assunto dalla banca violava l'art. 1284 c.c. e la normativa di settore;
- che, inoltre, in ordine alla commissione di massimo scoperto, le somme dovute erano state calcolate non correttamente, e comunque risultava assente, nella relativa documentazione, qualsivoglia indicazione dei criteri di calcolo della medesima, sicché la relativa pattuizione era da considerarsi nulla.
La banca, sempre a dire della : - aveva unilateralmente calcolato i giorni di valuta, senza che CP_1 fossero intercorsi accordi in merito fra le parti, ed applicando il criterio della valuta fittizia;
- aveva, nel corso del rapporto, addebitato spese non documentate ed ingiustificate per un ammontare di € 1.527,76,
e applicato ai saldi creditori interessi in misura inferiore a quelli legali.
Si costituì l'Istituto di Credito, mercè comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale del 30/09/2014, preliminarmente eccependo l'improcedibilità della domanda, introdotta nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c., nonché la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza nell'esposizione dei fatti e delle partite oggetto della domanda restitutoria, l'intervenuta prescrizione dell'azione, e la “soluti retentio”, disciplinata dall'art. 2034 c.c. in relazione a tutti gli addebiti.
La resistente rivendicò la correttezza del proprio operato, producendo il contratto di apertura di CP_3 credito del 03/07/1996, nonché documentazione contabile riportante le rimesse di natura solutoria, e concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale, per l'asserito credito della somma di € 17.285,97.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trani, con la sentenza n. 67 del 07/01/2021, accolse la domanda attorea, e, sulla scorta dei calcoli operati dal C.T.U., condannò la convenuta al pagamento della somma di € 8.943,00 oltre interessi e spese legali, rigettando altresì la domanda riconvenzionale da quest'ultima spiegata.
*************
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte chiedendone Parte_2 la riforma.
Con un unico motivo di gravame, la banca ha lamentato la asserita violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 1842, 1843, 2946, 2962 e 2963 c.c., per l'omessa valutazione da parte della
C.T.U. delle aperture di credito concesse, e delle valide pattuizioni intervenute tra le parti, pur versate in atti.
Secondo l'appellante: - come osservato dal proprio consulente, nonostante la presenza di tali precise pattuizioni, il C.T.U. ha effettuato un conteggio con applicazione sistematica del tasso legale, in luogo pagina 3 di 12 del tasso debitore pattuito, con esclusione di commissioni e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, mentre, una più corretta interpretazione del quesito peritale l'avrebbe dovuto indurre ad applicare il tasso legale nei soli casi in cui non vi fosse stata prova della conclusione per iscritto del contratto;
- a fronte delle osservazioni sul punto svolte dal proprio consulente, il C.T.U., pur ammettendo l'esistenza di tali pattuizioni, aveva ribattuto che il quesito peritale prevedeva il calcolo in tale maniera, e che dunque esso ausiliario aveva dovuto attenersi alle indicazioni del primo Giudice.
Per questa ragione la banca appellante ha richiesto disporsi un supplemento di C.T.U., al fine di correggere il calcolo delle somme secondo l'effettiva realtà processuale e le pattuizioni validamente intervenute tra le parti.
Ancora, la banca, in merito all'applicazione delle valute il CTP, dott. ha inoltre osservato: Per_1
“Il quesito peritale chiede alla C.T.U. la rideterminazione del saldo del conto corrente secondo determinate condizioni, con riferimento ai tassi di interesse da applicare, al regime di capitalizzazione da utilizzare, alle commissioni di massimo scoperto, alla rilevazione di eventuali rimesse solutorie.
Nulla dice in merito alle date valute da utilizzare per la contabilizzazione dei movimenti rilevati in estratto conto.
Senonché la relazione di C.T.U., a pagina 5, afferma di aver rielaborato le operazioni di conto corrente per data contabile, prevedendo il quesito peritale l'eliminazione di ogni onere e quindi anche della data valuta”.
L'appellante ha, altresì, rammentato che: - l'articolo 120, comma 1, del T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), stabilisce l'attribuzione della data effettiva di operazione, riferendosi espressamente “agli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento” e non già a tutte le operazioni bancarie poste in essere dal correntista;
- pertanto, nonostante il quesito nulla dica in merito, la relazione del C.T.U. avrebbe dovuto, al limite, attribuire la data operazione solo a quei movimenti bancari indicati dalla stessa norma, e non già a tutti quelli risultanti dall'estratto conto;
- l'adozione della data operazione per tutti i movimenti bancari avrebbe dunque alterato i saldi così ricalcolati, rivelandosi anche in questo caso dannosa per le ragioni della banca.
Per queste ragioni, la banca appellante ha chiesto che fosse disposta una C.T.U. integrativa, da effettuarsi alla luce dei rilievi sin qui esposti.
L'appellante ha, infine, censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna di essa deducente al pagamento degli interessi di mora dalla data di costituzione in mora, e cioè dal
14/10/2003, posto che, a quel dì, il rapporto era ancora in essere e non vi era stata, né ci poteva essere alcuna costituzione in mora. pagina 4 di 12 Si è costituita nel presente giudizio di secondo grado che ha concluso per il rigetto CP_1 dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
L'appellata ha preliminarmente eccepito la inammissibilità dell'avverso gravame per carenza di legittimazione e carenza di titolarità del diritto controverso in capo all'appellante, che è intervenuta in giudizio quale società incorporante del affermando che l'incorporazione per fusione Controparte_2 non estingue la società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, bensì dà vita ad una unificazione partitaria mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, talché, a suo dire, la legittimazione attiva della odierna appellante nel diritto controverso Parte_1 sarebbe, sì, sorta a seguito della fusione in ma quando ormai il Parte_1 Controparte_2 non era più titolare del diritto controverso, avendo ceduto il credito alla società , con CP_4 contratto del 20/04/2018. ha segnalato, inoltre: - che l'avviso dell'intervenuta cessione, ai fini della opponibilità CP_1 ai terzi, era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 05/05/2018 n. 52, come peraltro provato dalla lettera inviata in data 20/05/2019 ad essa , da parte di mandataria della CP_1 Controparte_5 società cessionaria ” per la gestione e il recupero dei crediti, sicché l'unico destinatario CP_4 degli effetti della sentenza, rimaneva la citata società non potendosi ritenere applicabile l'art. CP_4
111. c.p.c.; - ciò perché, in primo grado, si era costituita in giudizio la società - che Controparte_6 aveva agìto, quale procuratrice del - la cui procura doveva ritenersi estinta, a Controparte_2 seguito della cessione del diritto controverso in favore di , o, al più, con la pubblicazione CP_4 della sentenza che aveva definito il giudizio di primo grado, in applicazione del principio dell'ultrattività del mandato difensivo conferito dalla procuratrice speciale al difensore.
In data 26/01/2024 questa Corte ha emesso sentenza non definitiva limitatamente alla eccezione di inammissibilità appena menzionata, rigettandola, in forza del principio, affermato dalla Corte di
Cassazione con Ordinanza n. 12128 del 2023, per cui va riconosciuta la legittimazione all'impugnazione in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, anche considerato che emerge dalla lettura dell'atto di fusione tra le due società bancarie del 10/10/2018, depositato da
[...]
, unitamente all'atto di appello, che quest'ultima è subentrata a “in tutti i Parte_2 Controparte_2 rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri”, ivi compresi “ …i crediti, i debiti, i depositi di qualunque natura e presso chiunque costituiti, i diritti e gli impegni, le pratiche, vertenze, azioni legali, giudiziarie, amministrative, fiscali e tributarie”.
Con separata ordinanza, sempre del 26/01/2024, questa Corte ha poi provveduto in ordine alla richiesta di nuova C.T.U. contabile.
pagina 5 di 12 E ciò in quanto: - le pattuizioni richiamate dalla banca risultano tutte autonomamente approvate e sottoscritte dal correntista, e non contengono alcun profilo di nullità o violazione della normativa di settore, fatta unica eccezione per la voce di addebito corrispondente alla “commissione di massimo scoperto”, in relazione alla quale, la Suprema Corte, con sentenza n. 19825 del 20/06/2022, ha stabilito la nullità in difetto di indicazione dei criteri di calcolo applicati;
- la Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 1373, dell'1/12/2023, depositata il 15/1/2024, ha ribadito che, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata;
- nella relazione di C.T.U. di primo grado era stata esclusa l'operatività della clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto, perché i quesiti posti erano in tal senso, mentre compete a questa Corte stabilire se vi sia, o meno, nullità, considerando che la citata ordinanza n. n. 1373/2024 fa espresso richiamo ai criteri ermeneutici stabiliti dal codice civile, in tema di interpretazione del contratto, che devono guidare il giudice, nella individuazione del contenuto delle clausole negoziali, sì che necessita un doppio conteggio in tema di commissione di massimo scoperto.
Orbene, tutto ciò osservato, questa Corte ha accolto la richiesta di integrazione della C.T.U. contabile, ed ha posto al consulente tecnico di ufficio i seguenti quesiti:
- “Accerti il C.T.U. i rapporti dare/avere fra le parti sulla base dei seguenti criteri: 1) calcoli gli interessi corrispettivi, applicando il tasso legale ex art. 1284 c.c., non potendosi fare applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma sette TUB, per i periodi di tempo diversi da quello intercorso tra il 3/7/1996 ed il 25/1/2008; 2) calcoli ed accerti le poste di dare – avere, tra le parti, facendo applicazione delle pattuizioni intercorse tra le parti, in forza dei contratti scritti di apertura di credito e degli affidamenti scritti prodotti in atti;
3) elimini ogni forma di capitalizzazione degli interessi, non risultando questa pattuita fra le parti;
4) predisponga il C.T.U. due distinti conteggi, il primo che elimini la incidenza della commissione di massimo scoperto ed altri oneri e spese, ed il secondo che includa dette commissioni;
5) essendo stata eccepita dalla banca la prescrizione, esegua il consulente un doppio calcolo, un primo calcolo computando solo le operazioni annotate sul conto corrente nel decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito (e comunque eventuale atto di interruzione della prescrizione) ed un secondo calcolo senza il limite delle operazioni annotate nel decennio in discorso, ma escludendo gli eventuali versamenti eseguiti dal cliente oltre il decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito (e comunque eventuale atto di interruzione della prescrizione) su conto corrente “scoperto”, ovvero su conto in cui il passivo abbia pagina 6 di 12 superato la soglia dell'eventuale affidamento concesso al cliente (in questi due casi il versamento non è meramente ripristinatorio della provvista ma costituisce pagamento in senso tecnico); 6) nel caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, operi il C.T.U. la ricostruzione dell'andamento del rapporto partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente;
nel caso, invece, in cui il primo estratto conto disponibile presenti un saldo a debito per il cliente, il C.T.U. opererà una duplice ricostruzione del conto corrente, la prima partendo dal saldo negativo del primo estratto conto disponibile, la seconda partendo dal saldo “zero”; nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino degli estratti conto successivi, effettui il C.T.U. la ricostruzione dell'andamento del conto corrente soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili, segnalando quali periodi del rapporto non sono documentati e quale criterio di raccordo tra i saldi successivi è stato utilizzato”.
Infine, depositato l'elaborato peritale, all'udienza cartolare del 17/01/2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata definitivamente riservata per la decisione, con concessione dei termini ex artt. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dottoressa NU De MA, C.T.U., ha depositato il proprio elaborato in data 20/10/2024, fornendo puntuale riscontro ai predetti quesiti, e addivenendo alle seguenti conclusioni:
“Il conteggio n. 1 senza CMS, con un saldo finale a credito della correntista pari CP_1 ad euro 4.258,83 alla data del 31/03/2013 (all. doc. n.16), rispetto al saldo finale a tale data a debito della correntista pari ad euro 17.077,34 (cfr. all. doc. n.7); il Conteggio n.2 con CMS, con un saldo finale a credito della correntista pari ad euro 3.355,76 alla data del 31/03/2013 CP_1
(all. doc. n.17), rispetto al saldo finale a tale data a debito della correntista pari ad euro 17.077,34
(cfr. all. doc. n.7)”.
Il doppio calcolo, ha chiarito il consulente, è stato effettuato con esclusione degli addebiti degli oneri e spese addebitati invece dalla banca, in quanto non è stata fornita prova che questi fossero stati pattuiti.
Nell'elaborato è altresì precisato, in risposta al punto 5) del quesito peritale, e dunque in tema di prescrizione decennale come eccepita dalla banca, che, essendo stati pagati tutti gli addebiti di competenze anteriori al 15/10/2003, sono state riconteggiate le sole competenze del decennio partendo dal saldo iniziale al 15/10/2003 risultante dall'e/c, ossia da euro 25.016,22 a debito della correntista.
pagina 7 di 12 Conseguentemente il secondo tipo di conteggio richiesto, sia senza CMS che con CMS, al punto 5) del quesito peritale (senza il limite delle operazioni annotate nel decennio ma escludendo gli eventuali versamenti “solutori” eseguiti dal cliente oltre il decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito, tenendo conto del fido pattuito), in realtà coincide con i conteggi n.1 e n. 2, di cui si è già fatta menzione, in quanto entrambi partono dal 15/10/2003 con saldo iniziale a debito della correntista pari ad euro 25.016,22.
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Con la seconda comparsa conclusionale, depositata il 14/03/ 2025, la banca appellante ha rimarcato come la consulenza integrativa appena richiamata abbia ridotto le pretese della di oltre il CP_1
50%, portando le rielaborazioni a due diversi saldi attivi per la correntista, rimanendo però non condivisibile, per l'omessa valutazione di alcune eccezioni sollevate dall'appellante stessa, e segnatamente: quella in merito all'applicazione della data contabile in luogo della data valuta, in netto contrasto con quanto previsto dal dettato normativo o dell'art. 120 TUB, in materia di addebiti dei movimenti bancari;
quella in ordine alla mancata capitalizzazione trimestrale, risultando le pattuizioni tra le parti contenute nei documenti datati 08/03/2000, 30/04/2001, laddove si conveniva la medesima capitalizzazione periodica prevista per il conto corrente di utilizzo, e veniva precisata l'esclusione di qualsiasi effetto novativo.
Per questo motivo, la banca ha chiesto la riconvocazione della C.T.U. per i chiarimenti necessari, ovvero, in difetto, l'accoglimento delle conclusioni di C.T.U. circa la riduzione delle somme spettanti alla , con particolare riferimento all'ipotesi – a sé più favorevole - di saldo a credito della CP_1
pari ad € 3.355,76, dunque con permanenza degli addebiti per CMS. CP_1
Questa Corte, in merito a queste ultime deduzioni, ritiene invece di dover aderire alla opposta tesi fornita dalla appellata in occasione della comparsa conclusionale del 18/03/2025, laddove si CP_1 ricorda come la C.T.U. espletata sulla scorta dei criteri di ricalcolo adottati dalla Corte di Appello, abbia escluso ogni fondatezza ed esigibilità al credito oggetto di domanda riconvenzionale, atteso che il ricalcolo del rapporto di c/c effettuato ha riportato - per tutte le ipotesi formulate - sempre un saldo a credito per la correntista, anche considerando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, mentre la domanda principale si è rilevata fondata, posto che il riconteggio, eseguito pur tenendo conto della ripetibilità della sole rimesse ripristinatorie e delle solutorie non prescritte, ha condotto ad un saldo finale sempre a credito per il correntista.
pagina 8 di 12 La commissione di massimo scoperto, ha correttamente argomentato l'appellata, è illegittima in quanto nulla per indeterminatezza o mancanza di causa, poiché nel regime anteriore alle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n, 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), la clausola che prevedeva le commissioni di massimo scoperto, per essere valida, doveva rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che veniva ad imporsi al cliente, indicando quindi sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo.
A tale scopo, occorre che sia fornita all'utente bancario la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole.
In difetto, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce a tutti gli effetti in una imposizione unilaterale della banca, che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
Conseguentemente non può ritenersi sufficientemente determinata la mera indicazione di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione “commissione di massimo scoperto”, priva come è di ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sulla base di computo.
Nei contratti di apertura di credito de quibus la C.M.S. veniva indicata con il solo dato numerico percentuale, senza alcuna indicazione del criterio di calcolo, sulla base di computo e periodicità, e pertanto tale clausola deve essere dichiarata nulla per indeterminatezza dell'oggetto, e va espunta, come correttamente operato dal C.T.U. in sede di ricalcolo alternativo.
In tema di capitalizzazione degli interessi, ha proseguito la appellata, per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati.
La banca ha dichiarato di essersi adeguata a far tempo dal 30/06/2000 ad applicare uguale periodicità alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, ma ha omesso di documentare la specifica approvazione scritta di tale modifica contrattuale.
In virtù di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. I, n. 26769 del 21 ottobre 2019, ovvero che in materia di anatocismo ai fini dell'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR del
2000, la banca deve provare l'approvazione espressa del correntista, in quanto non è sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U. ovvero una comunicazione massiva a tutti i clienti, va dichiarata illegittima la pagina 9 di 12 pratica anatocistica posta in essere dalla banca, ed espunta da ogni ipotesi di ricalcolo dei saldi debitori del rapporto di conto corrente.
Anche per le spese e gli oneri addebitati a vario titolo durante l'esecuzione del rapporto di conto corrente, come asserito dalla , non vi è alcuna prova né della loro debenza, né della loro CP_1 pattuizione in termini di costi gravanti sul correntista, e per questo vanno espunti anch'essi.
Nel caso di specie la C.T.U. ha eliminato le spese non pattuite e ricalcolato i giorni valuta correttamente ex art.120 TUB.
In ordine agli interessi legali e moratori sull'indebito, la difesa della ha invocato CP_1
l'orientamento delle Sezioni Unite in tema di ripetizione di indebito oggettivo, secondo cui ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va riferita unicamente alla domanda giudiziale ma ricomprende anche gli atti stragiudiziali con valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c. (così Cass., SS. UU.,
13 giugno 2019, n. 15895) comporta che sull'importo oggetto di indebito dovranno decorrere gli interessi (legali) dalla domanda che va intesa dal primo atto di diffida stragiudiziale contemplato nella missiva 14.10.2013, mentre sugli interessi moratori ex art. 1284 iv comma c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale.
A ciò si aggiunga che sulla somma indebita così come ricalcolata maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda stragiudiziale di ripetizione fino alla introduzione dell'atto di citazione, devono essere computati anche gli interessi moratori ex art 1284 IV comma c.c. a far tempo dalla notifica dell'atto di citazione fino al soddisfo, in ossequio a quanto statuito dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 61del 03.01.2023 secondo cui gli interessi ex art. 1284 comma 4 del codice civile trovano applicazione a ogni tipo di obbligazione, indipendentemente dalla sua fonte, ivi incluse anche le obbligazioni non contrattuali.
Alla luce delle ridette, convincenti e condivisibili argomentazioni, questa Corte ritiene di far propria la quantificazione della somma dovuta alla appellata, per l'importo di € 4.258,83, con esclusione dell'applicazione di CMS al contratto bancario.
Da ultimo v'è da accennare al contegno tenuto dall'istituto di credito, peraltro stigmatizzato anche dall'utente appellata, allorché si consideri che ritenne, prima dell'incardinarsi del Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Trani, di disertare l'incontro di mediazione a questo propedeutica, e solo in sede giudiziale si risolse ad esaudire la richiesta ex art. 119 T.U.B. avanzata dal correntista, così di fatto rinunciando a quegli strumenti di deflazione del contenzioso che l'ordinamento oggi prevede, al preciso scopo di scongiurare l'insorgere di nuove liti e favorire la composizione bonaria di quelle pendenti. pagina 10 di 12 ****
Per tutto quanto sin qui esposto, deve dichiararsi parzialmente fondato l'appello proposto da Parte_2
, che va pertanto accolto per quanto di ragione.
[...]
Il limitato accoglimento del gravame non va ad incidere sull'esito complessivo del doppio grado del giudizio, che vede la banca sostanzialmente soccombente, anche in ordine alla sua domanda riconvenzionale, e che riconosce comunque fondata la domanda di ripetizione di indebito, ma le spese dei due gradi del giudizio vanno rideterminate, atteso che la riduzione delle somme spettanti all'appellata ha mutato il valore della controversia ai fini che qui rilevano, e sono dunque liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi di cui al D.M. n . 147/2022 per le cause di valore compreso tra €
1.101,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso sentenza n. 67/2021 pronunciata il 07/01/2021 dal Parte_3
Tribunale di Trani, così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_3 CP_1
4.258,83, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate in primo grado di giudizio, nonché di quelle del secondo grado, liquidate come da separato decreto;
Condanna altresì l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 3.012,22, di cui 314,48 per spese, CP_1 ed € 2.697,74, per compensi di avvocato, e, quanto a questo grado, in € 2.915,00, per compensi di avvocato, per complessivi € 5.927,22, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15 %, IVA e CAP, da distrarsi in favore dell'Avv. Davide D'Ippolito, procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì,
11 giugno 2025
Il Presidente relatore - estensore
Filippo Labellarte
pagina 11 di 12
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Maria Angela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A DEFINITIVA
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 167 del 2021
T R A
(C.F. P. IVA ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 giusta mandato in atti, dall'Avv. Domenico Caruso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Barletta alla via dei Mulini n. 4, nonché presso il domicilio telematico
Email_1
- APPELLANTE -
E
pagina 1 di 12 (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, CP_1 C.F._1 dall'avv. Davide D'Ippolito, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Bari alla via Principe Amedeo n.25, nonché al domicilio telematico - Email_2
- APPELLATA -
oggetto: contratti bancari;
appello avverso la sentenza n. 67/2021 del 07/01/2021, emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica, depositata il 08/01/2021, nel giudizio portante il numero di R.G. 5746/2014.
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All'udienza cartolare del 17/01/2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata definitivamente riservata per la decisione, con concessione dei termini ex artt. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art 702 bis c.p.c. del 30/09/2014, convenne in CP_1 giudizio il nnanzi al Tribunale di Trani, per ivi sentire: “- 1) accertare e Controparte_2 dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 20167343, acceso presso il predetto istituto di credito, filiale di Ruvo di Puglia, in relazione alle clausole di determinazione del tasso di interesse, alle commissioni di massimo scoperto, ed alle spese non documentate, ed alla valuta d'uso; -
2) per l'effetto, rideterminare e rettificare il saldo effettivo del conto medesimo, a mezzo C.T.U.; - 3) condannare il alla restituzione delle somme accertate come indebito, quantificate in € Controparte_2
26.000,00, o in quell'altra somma ritenuta equa, giusta e provata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far tempo dalle singole poste indebite fino al soddisfo;
- 4) in ogni caso condannare il resistente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., e al pagamento delle spese e competenze sia del procedimento di mediazione, che delle spese di lite”. affermò: - di aver stipulato con la banca convenuta un contratto di conto corrente CP_1 assistito da una apertura di credito per € 50.000,00, accordata senza che le parti avessero previsto per iscritto le condizioni economiche applicate;
- che, erano stati, poi, applicati dalla banca interessi ultra legali, capitalizzazione di interessi trimestrali, “ius variandi”, commissioni di massimo scoperto, di spese di tenuta conto, dei c.d. “giorni di valuta”, ed era stato omesso l'accredito di interessi creditori almeno al tasso B.O.T.; - che la mancanza di valide pattuizioni rendeva l'addebito di interessi in misura pagina 2 di 12 ultra legale illegittimo, e dunque, nullo, ed il contegno assunto dalla banca violava l'art. 1284 c.c. e la normativa di settore;
- che, inoltre, in ordine alla commissione di massimo scoperto, le somme dovute erano state calcolate non correttamente, e comunque risultava assente, nella relativa documentazione, qualsivoglia indicazione dei criteri di calcolo della medesima, sicché la relativa pattuizione era da considerarsi nulla.
La banca, sempre a dire della : - aveva unilateralmente calcolato i giorni di valuta, senza che CP_1 fossero intercorsi accordi in merito fra le parti, ed applicando il criterio della valuta fittizia;
- aveva, nel corso del rapporto, addebitato spese non documentate ed ingiustificate per un ammontare di € 1.527,76,
e applicato ai saldi creditori interessi in misura inferiore a quelli legali.
Si costituì l'Istituto di Credito, mercè comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale del 30/09/2014, preliminarmente eccependo l'improcedibilità della domanda, introdotta nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c., nonché la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza nell'esposizione dei fatti e delle partite oggetto della domanda restitutoria, l'intervenuta prescrizione dell'azione, e la “soluti retentio”, disciplinata dall'art. 2034 c.c. in relazione a tutti gli addebiti.
La resistente rivendicò la correttezza del proprio operato, producendo il contratto di apertura di CP_3 credito del 03/07/1996, nonché documentazione contabile riportante le rimesse di natura solutoria, e concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale, per l'asserito credito della somma di € 17.285,97.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trani, con la sentenza n. 67 del 07/01/2021, accolse la domanda attorea, e, sulla scorta dei calcoli operati dal C.T.U., condannò la convenuta al pagamento della somma di € 8.943,00 oltre interessi e spese legali, rigettando altresì la domanda riconvenzionale da quest'ultima spiegata.
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Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte chiedendone Parte_2 la riforma.
Con un unico motivo di gravame, la banca ha lamentato la asserita violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 1842, 1843, 2946, 2962 e 2963 c.c., per l'omessa valutazione da parte della
C.T.U. delle aperture di credito concesse, e delle valide pattuizioni intervenute tra le parti, pur versate in atti.
Secondo l'appellante: - come osservato dal proprio consulente, nonostante la presenza di tali precise pattuizioni, il C.T.U. ha effettuato un conteggio con applicazione sistematica del tasso legale, in luogo pagina 3 di 12 del tasso debitore pattuito, con esclusione di commissioni e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, mentre, una più corretta interpretazione del quesito peritale l'avrebbe dovuto indurre ad applicare il tasso legale nei soli casi in cui non vi fosse stata prova della conclusione per iscritto del contratto;
- a fronte delle osservazioni sul punto svolte dal proprio consulente, il C.T.U., pur ammettendo l'esistenza di tali pattuizioni, aveva ribattuto che il quesito peritale prevedeva il calcolo in tale maniera, e che dunque esso ausiliario aveva dovuto attenersi alle indicazioni del primo Giudice.
Per questa ragione la banca appellante ha richiesto disporsi un supplemento di C.T.U., al fine di correggere il calcolo delle somme secondo l'effettiva realtà processuale e le pattuizioni validamente intervenute tra le parti.
Ancora, la banca, in merito all'applicazione delle valute il CTP, dott. ha inoltre osservato: Per_1
“Il quesito peritale chiede alla C.T.U. la rideterminazione del saldo del conto corrente secondo determinate condizioni, con riferimento ai tassi di interesse da applicare, al regime di capitalizzazione da utilizzare, alle commissioni di massimo scoperto, alla rilevazione di eventuali rimesse solutorie.
Nulla dice in merito alle date valute da utilizzare per la contabilizzazione dei movimenti rilevati in estratto conto.
Senonché la relazione di C.T.U., a pagina 5, afferma di aver rielaborato le operazioni di conto corrente per data contabile, prevedendo il quesito peritale l'eliminazione di ogni onere e quindi anche della data valuta”.
L'appellante ha, altresì, rammentato che: - l'articolo 120, comma 1, del T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), stabilisce l'attribuzione della data effettiva di operazione, riferendosi espressamente “agli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento” e non già a tutte le operazioni bancarie poste in essere dal correntista;
- pertanto, nonostante il quesito nulla dica in merito, la relazione del C.T.U. avrebbe dovuto, al limite, attribuire la data operazione solo a quei movimenti bancari indicati dalla stessa norma, e non già a tutti quelli risultanti dall'estratto conto;
- l'adozione della data operazione per tutti i movimenti bancari avrebbe dunque alterato i saldi così ricalcolati, rivelandosi anche in questo caso dannosa per le ragioni della banca.
Per queste ragioni, la banca appellante ha chiesto che fosse disposta una C.T.U. integrativa, da effettuarsi alla luce dei rilievi sin qui esposti.
L'appellante ha, infine, censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna di essa deducente al pagamento degli interessi di mora dalla data di costituzione in mora, e cioè dal
14/10/2003, posto che, a quel dì, il rapporto era ancora in essere e non vi era stata, né ci poteva essere alcuna costituzione in mora. pagina 4 di 12 Si è costituita nel presente giudizio di secondo grado che ha concluso per il rigetto CP_1 dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
L'appellata ha preliminarmente eccepito la inammissibilità dell'avverso gravame per carenza di legittimazione e carenza di titolarità del diritto controverso in capo all'appellante, che è intervenuta in giudizio quale società incorporante del affermando che l'incorporazione per fusione Controparte_2 non estingue la società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, bensì dà vita ad una unificazione partitaria mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, talché, a suo dire, la legittimazione attiva della odierna appellante nel diritto controverso Parte_1 sarebbe, sì, sorta a seguito della fusione in ma quando ormai il Parte_1 Controparte_2 non era più titolare del diritto controverso, avendo ceduto il credito alla società , con CP_4 contratto del 20/04/2018. ha segnalato, inoltre: - che l'avviso dell'intervenuta cessione, ai fini della opponibilità CP_1 ai terzi, era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 05/05/2018 n. 52, come peraltro provato dalla lettera inviata in data 20/05/2019 ad essa , da parte di mandataria della CP_1 Controparte_5 società cessionaria ” per la gestione e il recupero dei crediti, sicché l'unico destinatario CP_4 degli effetti della sentenza, rimaneva la citata società non potendosi ritenere applicabile l'art. CP_4
111. c.p.c.; - ciò perché, in primo grado, si era costituita in giudizio la società - che Controparte_6 aveva agìto, quale procuratrice del - la cui procura doveva ritenersi estinta, a Controparte_2 seguito della cessione del diritto controverso in favore di , o, al più, con la pubblicazione CP_4 della sentenza che aveva definito il giudizio di primo grado, in applicazione del principio dell'ultrattività del mandato difensivo conferito dalla procuratrice speciale al difensore.
In data 26/01/2024 questa Corte ha emesso sentenza non definitiva limitatamente alla eccezione di inammissibilità appena menzionata, rigettandola, in forza del principio, affermato dalla Corte di
Cassazione con Ordinanza n. 12128 del 2023, per cui va riconosciuta la legittimazione all'impugnazione in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, anche considerato che emerge dalla lettura dell'atto di fusione tra le due società bancarie del 10/10/2018, depositato da
[...]
, unitamente all'atto di appello, che quest'ultima è subentrata a “in tutti i Parte_2 Controparte_2 rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri”, ivi compresi “ …i crediti, i debiti, i depositi di qualunque natura e presso chiunque costituiti, i diritti e gli impegni, le pratiche, vertenze, azioni legali, giudiziarie, amministrative, fiscali e tributarie”.
Con separata ordinanza, sempre del 26/01/2024, questa Corte ha poi provveduto in ordine alla richiesta di nuova C.T.U. contabile.
pagina 5 di 12 E ciò in quanto: - le pattuizioni richiamate dalla banca risultano tutte autonomamente approvate e sottoscritte dal correntista, e non contengono alcun profilo di nullità o violazione della normativa di settore, fatta unica eccezione per la voce di addebito corrispondente alla “commissione di massimo scoperto”, in relazione alla quale, la Suprema Corte, con sentenza n. 19825 del 20/06/2022, ha stabilito la nullità in difetto di indicazione dei criteri di calcolo applicati;
- la Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 1373, dell'1/12/2023, depositata il 15/1/2024, ha ribadito che, in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata;
- nella relazione di C.T.U. di primo grado era stata esclusa l'operatività della clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto, perché i quesiti posti erano in tal senso, mentre compete a questa Corte stabilire se vi sia, o meno, nullità, considerando che la citata ordinanza n. n. 1373/2024 fa espresso richiamo ai criteri ermeneutici stabiliti dal codice civile, in tema di interpretazione del contratto, che devono guidare il giudice, nella individuazione del contenuto delle clausole negoziali, sì che necessita un doppio conteggio in tema di commissione di massimo scoperto.
Orbene, tutto ciò osservato, questa Corte ha accolto la richiesta di integrazione della C.T.U. contabile, ed ha posto al consulente tecnico di ufficio i seguenti quesiti:
- “Accerti il C.T.U. i rapporti dare/avere fra le parti sulla base dei seguenti criteri: 1) calcoli gli interessi corrispettivi, applicando il tasso legale ex art. 1284 c.c., non potendosi fare applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma sette TUB, per i periodi di tempo diversi da quello intercorso tra il 3/7/1996 ed il 25/1/2008; 2) calcoli ed accerti le poste di dare – avere, tra le parti, facendo applicazione delle pattuizioni intercorse tra le parti, in forza dei contratti scritti di apertura di credito e degli affidamenti scritti prodotti in atti;
3) elimini ogni forma di capitalizzazione degli interessi, non risultando questa pattuita fra le parti;
4) predisponga il C.T.U. due distinti conteggi, il primo che elimini la incidenza della commissione di massimo scoperto ed altri oneri e spese, ed il secondo che includa dette commissioni;
5) essendo stata eccepita dalla banca la prescrizione, esegua il consulente un doppio calcolo, un primo calcolo computando solo le operazioni annotate sul conto corrente nel decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito (e comunque eventuale atto di interruzione della prescrizione) ed un secondo calcolo senza il limite delle operazioni annotate nel decennio in discorso, ma escludendo gli eventuali versamenti eseguiti dal cliente oltre il decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito (e comunque eventuale atto di interruzione della prescrizione) su conto corrente “scoperto”, ovvero su conto in cui il passivo abbia pagina 6 di 12 superato la soglia dell'eventuale affidamento concesso al cliente (in questi due casi il versamento non è meramente ripristinatorio della provvista ma costituisce pagamento in senso tecnico); 6) nel caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, operi il C.T.U. la ricostruzione dell'andamento del rapporto partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente;
nel caso, invece, in cui il primo estratto conto disponibile presenti un saldo a debito per il cliente, il C.T.U. opererà una duplice ricostruzione del conto corrente, la prima partendo dal saldo negativo del primo estratto conto disponibile, la seconda partendo dal saldo “zero”; nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino degli estratti conto successivi, effettui il C.T.U. la ricostruzione dell'andamento del conto corrente soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili, segnalando quali periodi del rapporto non sono documentati e quale criterio di raccordo tra i saldi successivi è stato utilizzato”.
Infine, depositato l'elaborato peritale, all'udienza cartolare del 17/01/2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata definitivamente riservata per la decisione, con concessione dei termini ex artt. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dottoressa NU De MA, C.T.U., ha depositato il proprio elaborato in data 20/10/2024, fornendo puntuale riscontro ai predetti quesiti, e addivenendo alle seguenti conclusioni:
“Il conteggio n. 1 senza CMS, con un saldo finale a credito della correntista pari CP_1 ad euro 4.258,83 alla data del 31/03/2013 (all. doc. n.16), rispetto al saldo finale a tale data a debito della correntista pari ad euro 17.077,34 (cfr. all. doc. n.7); il Conteggio n.2 con CMS, con un saldo finale a credito della correntista pari ad euro 3.355,76 alla data del 31/03/2013 CP_1
(all. doc. n.17), rispetto al saldo finale a tale data a debito della correntista pari ad euro 17.077,34
(cfr. all. doc. n.7)”.
Il doppio calcolo, ha chiarito il consulente, è stato effettuato con esclusione degli addebiti degli oneri e spese addebitati invece dalla banca, in quanto non è stata fornita prova che questi fossero stati pattuiti.
Nell'elaborato è altresì precisato, in risposta al punto 5) del quesito peritale, e dunque in tema di prescrizione decennale come eccepita dalla banca, che, essendo stati pagati tutti gli addebiti di competenze anteriori al 15/10/2003, sono state riconteggiate le sole competenze del decennio partendo dal saldo iniziale al 15/10/2003 risultante dall'e/c, ossia da euro 25.016,22 a debito della correntista.
pagina 7 di 12 Conseguentemente il secondo tipo di conteggio richiesto, sia senza CMS che con CMS, al punto 5) del quesito peritale (senza il limite delle operazioni annotate nel decennio ma escludendo gli eventuali versamenti “solutori” eseguiti dal cliente oltre il decennio antecedente l'istanza di ripetizione dell'indebito, tenendo conto del fido pattuito), in realtà coincide con i conteggi n.1 e n. 2, di cui si è già fatta menzione, in quanto entrambi partono dal 15/10/2003 con saldo iniziale a debito della correntista pari ad euro 25.016,22.
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Con la seconda comparsa conclusionale, depositata il 14/03/ 2025, la banca appellante ha rimarcato come la consulenza integrativa appena richiamata abbia ridotto le pretese della di oltre il CP_1
50%, portando le rielaborazioni a due diversi saldi attivi per la correntista, rimanendo però non condivisibile, per l'omessa valutazione di alcune eccezioni sollevate dall'appellante stessa, e segnatamente: quella in merito all'applicazione della data contabile in luogo della data valuta, in netto contrasto con quanto previsto dal dettato normativo o dell'art. 120 TUB, in materia di addebiti dei movimenti bancari;
quella in ordine alla mancata capitalizzazione trimestrale, risultando le pattuizioni tra le parti contenute nei documenti datati 08/03/2000, 30/04/2001, laddove si conveniva la medesima capitalizzazione periodica prevista per il conto corrente di utilizzo, e veniva precisata l'esclusione di qualsiasi effetto novativo.
Per questo motivo, la banca ha chiesto la riconvocazione della C.T.U. per i chiarimenti necessari, ovvero, in difetto, l'accoglimento delle conclusioni di C.T.U. circa la riduzione delle somme spettanti alla , con particolare riferimento all'ipotesi – a sé più favorevole - di saldo a credito della CP_1
pari ad € 3.355,76, dunque con permanenza degli addebiti per CMS. CP_1
Questa Corte, in merito a queste ultime deduzioni, ritiene invece di dover aderire alla opposta tesi fornita dalla appellata in occasione della comparsa conclusionale del 18/03/2025, laddove si CP_1 ricorda come la C.T.U. espletata sulla scorta dei criteri di ricalcolo adottati dalla Corte di Appello, abbia escluso ogni fondatezza ed esigibilità al credito oggetto di domanda riconvenzionale, atteso che il ricalcolo del rapporto di c/c effettuato ha riportato - per tutte le ipotesi formulate - sempre un saldo a credito per la correntista, anche considerando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, mentre la domanda principale si è rilevata fondata, posto che il riconteggio, eseguito pur tenendo conto della ripetibilità della sole rimesse ripristinatorie e delle solutorie non prescritte, ha condotto ad un saldo finale sempre a credito per il correntista.
pagina 8 di 12 La commissione di massimo scoperto, ha correttamente argomentato l'appellata, è illegittima in quanto nulla per indeterminatezza o mancanza di causa, poiché nel regime anteriore alle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n, 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), la clausola che prevedeva le commissioni di massimo scoperto, per essere valida, doveva rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che veniva ad imporsi al cliente, indicando quindi sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo.
A tale scopo, occorre che sia fornita all'utente bancario la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole.
In difetto, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce a tutti gli effetti in una imposizione unilaterale della banca, che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
Conseguentemente non può ritenersi sufficientemente determinata la mera indicazione di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione “commissione di massimo scoperto”, priva come è di ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sulla base di computo.
Nei contratti di apertura di credito de quibus la C.M.S. veniva indicata con il solo dato numerico percentuale, senza alcuna indicazione del criterio di calcolo, sulla base di computo e periodicità, e pertanto tale clausola deve essere dichiarata nulla per indeterminatezza dell'oggetto, e va espunta, come correttamente operato dal C.T.U. in sede di ricalcolo alternativo.
In tema di capitalizzazione degli interessi, ha proseguito la appellata, per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati.
La banca ha dichiarato di essersi adeguata a far tempo dal 30/06/2000 ad applicare uguale periodicità alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, ma ha omesso di documentare la specifica approvazione scritta di tale modifica contrattuale.
In virtù di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. I, n. 26769 del 21 ottobre 2019, ovvero che in materia di anatocismo ai fini dell'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR del
2000, la banca deve provare l'approvazione espressa del correntista, in quanto non è sufficiente la mera pubblicazione sulla G.U. ovvero una comunicazione massiva a tutti i clienti, va dichiarata illegittima la pagina 9 di 12 pratica anatocistica posta in essere dalla banca, ed espunta da ogni ipotesi di ricalcolo dei saldi debitori del rapporto di conto corrente.
Anche per le spese e gli oneri addebitati a vario titolo durante l'esecuzione del rapporto di conto corrente, come asserito dalla , non vi è alcuna prova né della loro debenza, né della loro CP_1 pattuizione in termini di costi gravanti sul correntista, e per questo vanno espunti anch'essi.
Nel caso di specie la C.T.U. ha eliminato le spese non pattuite e ricalcolato i giorni valuta correttamente ex art.120 TUB.
In ordine agli interessi legali e moratori sull'indebito, la difesa della ha invocato CP_1
l'orientamento delle Sezioni Unite in tema di ripetizione di indebito oggettivo, secondo cui ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va riferita unicamente alla domanda giudiziale ma ricomprende anche gli atti stragiudiziali con valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c. (così Cass., SS. UU.,
13 giugno 2019, n. 15895) comporta che sull'importo oggetto di indebito dovranno decorrere gli interessi (legali) dalla domanda che va intesa dal primo atto di diffida stragiudiziale contemplato nella missiva 14.10.2013, mentre sugli interessi moratori ex art. 1284 iv comma c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale.
A ciò si aggiunga che sulla somma indebita così come ricalcolata maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda stragiudiziale di ripetizione fino alla introduzione dell'atto di citazione, devono essere computati anche gli interessi moratori ex art 1284 IV comma c.c. a far tempo dalla notifica dell'atto di citazione fino al soddisfo, in ossequio a quanto statuito dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 61del 03.01.2023 secondo cui gli interessi ex art. 1284 comma 4 del codice civile trovano applicazione a ogni tipo di obbligazione, indipendentemente dalla sua fonte, ivi incluse anche le obbligazioni non contrattuali.
Alla luce delle ridette, convincenti e condivisibili argomentazioni, questa Corte ritiene di far propria la quantificazione della somma dovuta alla appellata, per l'importo di € 4.258,83, con esclusione dell'applicazione di CMS al contratto bancario.
Da ultimo v'è da accennare al contegno tenuto dall'istituto di credito, peraltro stigmatizzato anche dall'utente appellata, allorché si consideri che ritenne, prima dell'incardinarsi del Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Trani, di disertare l'incontro di mediazione a questo propedeutica, e solo in sede giudiziale si risolse ad esaudire la richiesta ex art. 119 T.U.B. avanzata dal correntista, così di fatto rinunciando a quegli strumenti di deflazione del contenzioso che l'ordinamento oggi prevede, al preciso scopo di scongiurare l'insorgere di nuove liti e favorire la composizione bonaria di quelle pendenti. pagina 10 di 12 ****
Per tutto quanto sin qui esposto, deve dichiararsi parzialmente fondato l'appello proposto da Parte_2
, che va pertanto accolto per quanto di ragione.
[...]
Il limitato accoglimento del gravame non va ad incidere sull'esito complessivo del doppio grado del giudizio, che vede la banca sostanzialmente soccombente, anche in ordine alla sua domanda riconvenzionale, e che riconosce comunque fondata la domanda di ripetizione di indebito, ma le spese dei due gradi del giudizio vanno rideterminate, atteso che la riduzione delle somme spettanti all'appellata ha mutato il valore della controversia ai fini che qui rilevano, e sono dunque liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi di cui al D.M. n . 147/2022 per le cause di valore compreso tra €
1.101,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso sentenza n. 67/2021 pronunciata il 07/01/2021 dal Parte_3
Tribunale di Trani, così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_3 CP_1
4.258,83, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate in primo grado di giudizio, nonché di quelle del secondo grado, liquidate come da separato decreto;
Condanna altresì l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 3.012,22, di cui 314,48 per spese, CP_1 ed € 2.697,74, per compensi di avvocato, e, quanto a questo grado, in € 2.915,00, per compensi di avvocato, per complessivi € 5.927,22, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15 %, IVA e CAP, da distrarsi in favore dell'Avv. Davide D'Ippolito, procuratore antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì,
11 giugno 2025
Il Presidente relatore - estensore
Filippo Labellarte
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