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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4892/2023, promossa da:
c.f. Parte_1
), con l'avv. LODOVICO VALSECCHI P.IVA_1
parte attrice nei confronti di:
c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
parte convenuta contumace
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 27/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il ha convenuto in giudizio la Parte_1
società deducendo l'occupazione senza titolo Controparte_1
pagina 1 di 8 da parte di quest'ultima l'immobile sito nel Comune di Castelli Calepio (Bg), via
Pedretti n. 131, Foglio 5 Particella 1074, subalterni 2 e 3 (di seguito anche solo l'“MM”) e chiedendo di condannare la convenuta al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima dal 31/1/2018 sino alla data di effettiva riconsegna.
La convenuta è rimasta contumace.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione, con rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte attrice (per le ragioni indicate nell'ordinanza del
25/1/2024, alla quale si rimanda), e rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 30/1/2025 (con assegnazione dei termini perentori ex art. 189
c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali), udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter
c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26/2/2025.
*** *** ***
1. Si osserva preliminarmente che l'attrice ha versato in atti la sentenza della
Corte di Appello di Brescia n. 680/2024, munita di idonea certificazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. (v. deposito del 25/11/2024), che ha respinto il gravame proposto dall'odierna convenuta contumace avverso la sentenza n. 2886/2023, con la quale quest'ultima è stata condanna dal Tribunale di Bergamo al rilascio dell'MM dalla stessa illegittimamente occupato (v. documento di cui al deposito autorizzato del 17/1/2024).
La produzione dei predetti documenti risulta ammissibile, in quanto formatisi successivamente allo spirare del termine delle preclusioni istruttorie.
Sebbene, dunque, la predetta sentenza di appello contenga l'accertamento – divenuto definitivo – dell'occupazione sine titulo dell'MM da parte della convenuta, giova evidenziare quanto segue.
pagina 2 di 8 2. Atteso che nell'odierno giudizio il OR ha agito per il Parte_1
risarcimento del danno asseritamente patito a causa di tale illegittima occupazione dell'MM da parte della convenuta, appare utile richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la pronuncia citata anche dallo stesso OR), che hanno escluso l'esistenza di un danno in re ipsa, Parte_1
statuendo che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è “la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”, e ancora, quanto all'onere probatorio, che l'OR “è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto,
è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (v. Cass. S.U. n. 33645/2022).
E' stato pertanto chiarito che “il nesso di causalità giuridica si stabilisce […] fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”: ne consegue che, affinché la lesione del diritto sia risarcibile, occorre “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento” (v. Cass. S.U. n.
33645/2022 cit.).
pagina 3 di 8 3. Calando i suesposti principi di diritto nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha dedotto e provato in sintesi:
i) che il contratto di leasing (originariamente stipulato nel 2001 tra Himon s.r.l.
e Locafit – Locazione Macchinari Industriali s.p.a., a cui sono subentrate l'attrice medesima in bonis in qualità di utilizzatrice e Controparte_2
in qualità di concedente, poi
[...] Controparte_3
v. doc. 2 e 4 att.), avente ad oggetto l'MM, era ricompreso nel
[...]
contratto di affitto di ramo d'azienda dalla stessa stipulato con la convenuta in data 3/5/2017 (v. doc. 5 att.), mentre il diverso immobile confinante, di proprietà della società attrice – identificato catastalmente come insistente sulle differenti particelle di cui al Foglio 5, part. 7109, part. 7013 sub 1 e Foglio 9, part. 7884 – era stato contestualmente concesso in comodato gratuito alla convenuta;
ii) che, essendo stato medio tempore dichiarato il fallimento dell'attrice in data
11/5/2017 con la sentenza n. 84/2017 dal Tribunale di Bergamo (v. doc. 8 att.), con l'accordo modificativo di tale contratto di affitto di ramo d'azienda dell'1/8/2017 le odierne parti in causa hanno concordato l'impegno del OR a collaborare con l'affittuaria convenuta Parte_1
nella negoziazione – per quel che qui rileva – con la concedente al fine di assicurare (i) all'affittuaria la prosecuzione dell'utilizzo dell'MM a un canone mensile non superiore a € 2.500,00, da versarsi al o alla concedente, nonché (ii) al NT la decisione di Parte_1
sciogliersi o meno dal contratto di leasing (v. art. 1 doc. 9 att.);
iii) che, successivamente all'assegnazione del termine ex art. 72 L.F. dal Giudice
Delegato su richiesta di con provvedimento del settembre 2017 (v. doc. 10 att.), i curatori non hanno ritenuto opportuno proseguire nel pagina 4 di 8 predetto rapporto di locazione finanziaria e che, pertanto, ciò ha determinato lo scioglimento ex lege del NT OR dal vincolo contrattuale di cui al succitato leasing dal dicembre del 2017, sicché la concedente ha trasmesso ai curatori i conteggi di estinzione anticipata di tale contratto (v. docc. 11 e 12 att.); iv) che, conseguentemente, detto contratto di leasing è stato espressamente escluso dal perimetro della successiva cessione del ramo d'azienda alla convenuta, così come risulta inequivocabilmente dal contenuto dell'avviso di vendita pubblicato (v. doc. 13 att.) e dal contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra le parti il 31/1/2018 (v. docc. 14 e 15 att.).
In sostanza, è parte attrice medesima a dare atto del venir meno del titolo legittimante la disponibilità giuridica dell'MM (pacificamente, di proprietà di in capo alla stessa, avendo il rapporto di leasing cessato di produrre i suoi effetti dal dicembre del 2017 (v. pagg. 4, 5 e 6 atto di citazione).
Di talché, non è stato chiarito su quale titolo risulti fondato il diritto, che parte attrice rivendica, di ottenere un risarcimento parametrato al valore locatizio dell'MM, non avendo la stessa allegato e provato elementi da cui risulti inferibile – anche solo per presunzioni – l'uso che sarebbe stata legittimata a farne successivamente alla risoluzione anticipata del contratto di leasing innanzi indicata.
In altri termini, il NT OR (il cui diritto dominicale sull'MM risulta pacificamente escluso, come innanzi puntualizzato) non ha allegato alcuna concreta possibilità – andata perduta – di esercizio del diritto di godimento dell'MM per effetto dell'occupazione della convenuta dal gennaio del 2018, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, e tantomeno ne ha fornito la prova.
pagina 5 di 8 Del resto, è la stessa parte attrice a riconoscere che “non avrebbe potuto disporre liberamente” di un bene non di sua proprietà (v. pag. 10 atto di citazione).
Per le superiori ragioni parimenti non coglie nel segno il richiamo operato dal
NT OR al disposto dell'art. 1591 c.c., presupponendo pur sempre una eventuale locazione la presunzione per il conduttore di stipulare il contratto con chi abbia la disponibilità giuridica del bene.
4. Ciò posto, per altro verso la domanda ORa risulta infondata anche sotto l'ulteriore profilo della richiesta di risarcimento di “tutti gli ulteriori danni patiti e patiendi in conseguenza della situazione di occupazione sine titulo” (v. pagg. 19 e 22 atto di citazione).
A fondamento delle proprie pretese, il allega invero di avere stipulato Parte_1
il 13/7/2022 con un contratto preliminare per l'acquisto dell'MM (v. doc. 39 att.), nell'ambito del quale si sarebbe impegnato ad effettuare la sanatoria di alcune difformità urbanistiche quale condizione prodromica all'acquisto.
Parte attrice lamenta dunque che l'occupazione sine titulo dell'MM da parte della convenuta le avrebbe arrecato un ulteriore pregiudizio, per avere impedito l'accesso del tecnico incaricato al fine di avviare l'anzidetta pratica di sanatoria.
Tuttavia, in primo luogo tale danno – ulteriore e diverso rispetto a quanto indicato al § 3 che precede – concernente il lamentato ritardo nella possibilità di riscattare l'MM e di procedere alle conseguenti attività di liquidazione ex art. 107 L.F. è stato allegato dal in via meramente ipotetica (“laddove Parte_1
l'impossibilità di procedere con la regolarizzazione delle difformità e, quindi, con la stipula del contratto definitivo di compravendita con dovesse esporre il ad azioni legali Parte_1
e/o a richieste risarcitorie, sarebbe tenuta a tenere indenne il stesso da quanto Parte_1
eventualmente versato”: v. pag. 20 atto di citazione).
pagina 6 di 8 Inoltre, rispetto a tale ulteriore pregiudizio lamentato dal come Parte_1
innanzi descritto il ristoro richiesto (ovvero la corresponsione di un risarcimento parametrato al valore locatizio dell'MM) appare peraltro inconferente;
detto altrimenti, difetta il nesso di causalità giuridica con l'evento di danno lamentato, poiché l'impedimento dell'accesso del tecnico preclude la stipulazione del contratto definitivo e, dunque, la disponibilità giuridica del bene in capo a parte attrice (atteso che con il preliminare sub doc. 39 att. non è stato concesso da al alcun diritto personale o reale di godimento sull'MM con Parte_1
effetto anticipato, essendo il rogito espressamente sospensivamente condizionato, ed essendosi le parti contraenti limitate ad una presa d'atto della detenzione in essere).
5. In conclusione, per tutte le anzidette ragioni la domanda dell'OR non può essere accolta.
6. Nulla deve essere disposto circa la regolamentazione delle spese di lite, stante la contumacia di parte convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande di parte attrice;
nulla sulle spese.
Bergamo, 16 aprile 2025
Il Giudice
pagina 7 di 8 dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4892/2023, promossa da:
c.f. Parte_1
), con l'avv. LODOVICO VALSECCHI P.IVA_1
parte attrice nei confronti di:
c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
parte convenuta contumace
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 27/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il ha convenuto in giudizio la Parte_1
società deducendo l'occupazione senza titolo Controparte_1
pagina 1 di 8 da parte di quest'ultima l'immobile sito nel Comune di Castelli Calepio (Bg), via
Pedretti n. 131, Foglio 5 Particella 1074, subalterni 2 e 3 (di seguito anche solo l'“MM”) e chiedendo di condannare la convenuta al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima dal 31/1/2018 sino alla data di effettiva riconsegna.
La convenuta è rimasta contumace.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione, con rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte attrice (per le ragioni indicate nell'ordinanza del
25/1/2024, alla quale si rimanda), e rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 30/1/2025 (con assegnazione dei termini perentori ex art. 189
c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali), udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter
c.p.c..
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 26/2/2025.
*** *** ***
1. Si osserva preliminarmente che l'attrice ha versato in atti la sentenza della
Corte di Appello di Brescia n. 680/2024, munita di idonea certificazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. (v. deposito del 25/11/2024), che ha respinto il gravame proposto dall'odierna convenuta contumace avverso la sentenza n. 2886/2023, con la quale quest'ultima è stata condanna dal Tribunale di Bergamo al rilascio dell'MM dalla stessa illegittimamente occupato (v. documento di cui al deposito autorizzato del 17/1/2024).
La produzione dei predetti documenti risulta ammissibile, in quanto formatisi successivamente allo spirare del termine delle preclusioni istruttorie.
Sebbene, dunque, la predetta sentenza di appello contenga l'accertamento – divenuto definitivo – dell'occupazione sine titulo dell'MM da parte della convenuta, giova evidenziare quanto segue.
pagina 2 di 8 2. Atteso che nell'odierno giudizio il OR ha agito per il Parte_1
risarcimento del danno asseritamente patito a causa di tale illegittima occupazione dell'MM da parte della convenuta, appare utile richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la pronuncia citata anche dallo stesso OR), che hanno escluso l'esistenza di un danno in re ipsa, Parte_1
statuendo che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è “la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”, e ancora, quanto all'onere probatorio, che l'OR “è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto,
è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (v. Cass. S.U. n. 33645/2022).
E' stato pertanto chiarito che “il nesso di causalità giuridica si stabilisce […] fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire”: ne consegue che, affinché la lesione del diritto sia risarcibile, occorre “l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento” (v. Cass. S.U. n.
33645/2022 cit.).
pagina 3 di 8 3. Calando i suesposti principi di diritto nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha dedotto e provato in sintesi:
i) che il contratto di leasing (originariamente stipulato nel 2001 tra Himon s.r.l.
e Locafit – Locazione Macchinari Industriali s.p.a., a cui sono subentrate l'attrice medesima in bonis in qualità di utilizzatrice e Controparte_2
in qualità di concedente, poi
[...] Controparte_3
v. doc. 2 e 4 att.), avente ad oggetto l'MM, era ricompreso nel
[...]
contratto di affitto di ramo d'azienda dalla stessa stipulato con la convenuta in data 3/5/2017 (v. doc. 5 att.), mentre il diverso immobile confinante, di proprietà della società attrice – identificato catastalmente come insistente sulle differenti particelle di cui al Foglio 5, part. 7109, part. 7013 sub 1 e Foglio 9, part. 7884 – era stato contestualmente concesso in comodato gratuito alla convenuta;
ii) che, essendo stato medio tempore dichiarato il fallimento dell'attrice in data
11/5/2017 con la sentenza n. 84/2017 dal Tribunale di Bergamo (v. doc. 8 att.), con l'accordo modificativo di tale contratto di affitto di ramo d'azienda dell'1/8/2017 le odierne parti in causa hanno concordato l'impegno del OR a collaborare con l'affittuaria convenuta Parte_1
nella negoziazione – per quel che qui rileva – con la concedente al fine di assicurare (i) all'affittuaria la prosecuzione dell'utilizzo dell'MM a un canone mensile non superiore a € 2.500,00, da versarsi al o alla concedente, nonché (ii) al NT la decisione di Parte_1
sciogliersi o meno dal contratto di leasing (v. art. 1 doc. 9 att.);
iii) che, successivamente all'assegnazione del termine ex art. 72 L.F. dal Giudice
Delegato su richiesta di con provvedimento del settembre 2017 (v. doc. 10 att.), i curatori non hanno ritenuto opportuno proseguire nel pagina 4 di 8 predetto rapporto di locazione finanziaria e che, pertanto, ciò ha determinato lo scioglimento ex lege del NT OR dal vincolo contrattuale di cui al succitato leasing dal dicembre del 2017, sicché la concedente ha trasmesso ai curatori i conteggi di estinzione anticipata di tale contratto (v. docc. 11 e 12 att.); iv) che, conseguentemente, detto contratto di leasing è stato espressamente escluso dal perimetro della successiva cessione del ramo d'azienda alla convenuta, così come risulta inequivocabilmente dal contenuto dell'avviso di vendita pubblicato (v. doc. 13 att.) e dal contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra le parti il 31/1/2018 (v. docc. 14 e 15 att.).
In sostanza, è parte attrice medesima a dare atto del venir meno del titolo legittimante la disponibilità giuridica dell'MM (pacificamente, di proprietà di in capo alla stessa, avendo il rapporto di leasing cessato di produrre i suoi effetti dal dicembre del 2017 (v. pagg. 4, 5 e 6 atto di citazione).
Di talché, non è stato chiarito su quale titolo risulti fondato il diritto, che parte attrice rivendica, di ottenere un risarcimento parametrato al valore locatizio dell'MM, non avendo la stessa allegato e provato elementi da cui risulti inferibile – anche solo per presunzioni – l'uso che sarebbe stata legittimata a farne successivamente alla risoluzione anticipata del contratto di leasing innanzi indicata.
In altri termini, il NT OR (il cui diritto dominicale sull'MM risulta pacificamente escluso, come innanzi puntualizzato) non ha allegato alcuna concreta possibilità – andata perduta – di esercizio del diritto di godimento dell'MM per effetto dell'occupazione della convenuta dal gennaio del 2018, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, e tantomeno ne ha fornito la prova.
pagina 5 di 8 Del resto, è la stessa parte attrice a riconoscere che “non avrebbe potuto disporre liberamente” di un bene non di sua proprietà (v. pag. 10 atto di citazione).
Per le superiori ragioni parimenti non coglie nel segno il richiamo operato dal
NT OR al disposto dell'art. 1591 c.c., presupponendo pur sempre una eventuale locazione la presunzione per il conduttore di stipulare il contratto con chi abbia la disponibilità giuridica del bene.
4. Ciò posto, per altro verso la domanda ORa risulta infondata anche sotto l'ulteriore profilo della richiesta di risarcimento di “tutti gli ulteriori danni patiti e patiendi in conseguenza della situazione di occupazione sine titulo” (v. pagg. 19 e 22 atto di citazione).
A fondamento delle proprie pretese, il allega invero di avere stipulato Parte_1
il 13/7/2022 con un contratto preliminare per l'acquisto dell'MM (v. doc. 39 att.), nell'ambito del quale si sarebbe impegnato ad effettuare la sanatoria di alcune difformità urbanistiche quale condizione prodromica all'acquisto.
Parte attrice lamenta dunque che l'occupazione sine titulo dell'MM da parte della convenuta le avrebbe arrecato un ulteriore pregiudizio, per avere impedito l'accesso del tecnico incaricato al fine di avviare l'anzidetta pratica di sanatoria.
Tuttavia, in primo luogo tale danno – ulteriore e diverso rispetto a quanto indicato al § 3 che precede – concernente il lamentato ritardo nella possibilità di riscattare l'MM e di procedere alle conseguenti attività di liquidazione ex art. 107 L.F. è stato allegato dal in via meramente ipotetica (“laddove Parte_1
l'impossibilità di procedere con la regolarizzazione delle difformità e, quindi, con la stipula del contratto definitivo di compravendita con dovesse esporre il ad azioni legali Parte_1
e/o a richieste risarcitorie, sarebbe tenuta a tenere indenne il stesso da quanto Parte_1
eventualmente versato”: v. pag. 20 atto di citazione).
pagina 6 di 8 Inoltre, rispetto a tale ulteriore pregiudizio lamentato dal come Parte_1
innanzi descritto il ristoro richiesto (ovvero la corresponsione di un risarcimento parametrato al valore locatizio dell'MM) appare peraltro inconferente;
detto altrimenti, difetta il nesso di causalità giuridica con l'evento di danno lamentato, poiché l'impedimento dell'accesso del tecnico preclude la stipulazione del contratto definitivo e, dunque, la disponibilità giuridica del bene in capo a parte attrice (atteso che con il preliminare sub doc. 39 att. non è stato concesso da al alcun diritto personale o reale di godimento sull'MM con Parte_1
effetto anticipato, essendo il rogito espressamente sospensivamente condizionato, ed essendosi le parti contraenti limitate ad una presa d'atto della detenzione in essere).
5. In conclusione, per tutte le anzidette ragioni la domanda dell'OR non può essere accolta.
6. Nulla deve essere disposto circa la regolamentazione delle spese di lite, stante la contumacia di parte convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande di parte attrice;
nulla sulle spese.
Bergamo, 16 aprile 2025
Il Giudice
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