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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2205/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...] 80030 CAMPOSANO (NA), C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dalla'Avv.to TOMEO FELICE;
RICORRENTE
E
, nato il 29/04/1985 in NO (AV) (C.F. Controparte_1
), residente a[...] 80030 CAMPOSANO (NA), C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to CORRERA NICOLETTA;
1 RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza svoltasi mediante modalità cartolare il 20.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.04.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 24.06.2015, dal quale è nato il figlio (17.1.2023), Per_1 chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale con addebito al coniuge
, di affidare il figlio ad entrambi i genitori, con collocazione Controparte_1 CP_1 privilegiata presso la madre, e regolamentare il diritto di visita e l'ammontare dell'assegno di mantenimento del padre, di disporre in favore della ricorrente un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c.
si costituiva in giudizio e, contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente, Controparte_1 chiedeva di disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione privilegiata Per_1 presso la madre e regolamentare il diritto di visita dello stesso. Nulla riconoscere in favore della moglie.
All'udienza del 9 dicembre 2024 i procuratori costituiti chiedevano un breve rinvio in ordine alla formalizzazione di un accordo tra le parti. Il Giudice, pertanto, rinviava al 20 gennaio 2025, disponendo la trattazione nelle modalità dell'art. 127ter c.p.c. della suddetta udienza. Lette le note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto delle intese raggiunte dalle parti, il Giudice riservava la decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i
2 poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 24.6.2015 in Camposano. Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
3. Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché, con riferimento all'interesse dei figlio minore , al rispetto delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Per_1
Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., le condizioni espresse nei patti e depositate in atti e testualmente:
“1) I coniugi, separati di fatto dalla fine del mese di settembre 2023, con la sig.ra che risiede presso la Pt_1 casa di sua madre in Camposano ed il sig. che risiede presso la casa dei suoi genitori in Camposano ed il CP_1 sig. che risiede presso la casa dei suoi genitori in Camposano, vivranno separati, liberi di stabilire dove CP_1 vorranno il loro domicilio, con l'obbligo di comunicare ogni variazione all'altro, e si rilasciano reciproco assenso per richiedere il passaporto per il figlio minore.
2) Il figlio minore (nato il [...]) resta affidato ad entrambi i genitori in regime di affido Per_1 condiviso;
egli risiederà presso la madre, che attualmente risiede presso la casa materna, in Camposano (NA), alla via A. De Gasperi n. 10; la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 17.30 alle ore 21.00; il venerdì dalle ore 16,00 alle 21,00; il sabato dalle ore 15,00 alle ore 21,00 ed, al raggiungimento da parte del bambino dei tre anni, a settimane alterne, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, con quindi pernottamento presso il padre. In caso di impedimento all'esercizio del diritto-dovere di visita, il sig. sarà obbligato a comunicarlo alla sig.ra almeno tre giorni prima del giorno per il CP_1 Pt_1 quale è impossibilitato, pena di essere ritenuto inadempiente. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre in occasione di festività e ricorrenze varie, i coniugi concordano che, sino al compimento dei tre anni da parte del piccolo varrà quanto indicato al punto 10 – che si allega sottoscritto dalle parti – del piano genitoriale Per_1
3 depositato dalla ricorrente e, successivamente, varrà quanto indicato al punto 11 – che si allega sottoscritto dalle parti – del medesimo piano genitoriale. Durante le vacanze estive (luglio o agosto), al compimento da parte del piccolo dei tre anni, il padre potrà tenerlo con sé per sette giorni consecutivi da concordarsi preventivamente Per_1 entro il 31.5 di ogni anno. Durante i periodi di impiego in missioni militari, il sig. potrà comunicare col CP_1 bambino a giorni alterni mediante videochiamata da effettuarsi alle ore 21.00 salvo diversi accordi che interverranno di volta in volta tra i coniugi.
3) Per il mantenimento del piccolo è fissato a carico del padre, un assegno mensile, a far data dalla Per_1 domanda di separazione 24.04.2024 di € 500,00 (euro cinquecento/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese;
Pt_1 il padre contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio (spese mediche non coperte dal SSN, spese per asilo nido/scolastiche – ivi comprese quelle per relative rette e/o tasse -, spese per attività ricreative, sportive, ecc.); al contempo, il sig. riconosce alla signora il diritto di CP_1 Pt_1 percepire l'assegno unico per il figlio, che, allo stato, viene a lui versato, e, pertanto, si impegna a compiere ogni atto formale di sua pertinenza richiesto dall'INPS affinché l'erogazione passi in favore della consorte.
4) Il Sig. si impegna a versare alla consorte, entro e non oltre sette giorni dall'intervenuta omologazione CP_1 della separazione, la differenza, a far data dalla domanda di separazione -24.4.2024-, tra l'importo dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio quivi concordato e le somme mensili allo stesso titolo da lui versate, per un totale, al corrente mese di gennaio, di € 900,00, nonché a versare alla sig.ra le somme da lui incassate, Pt_1 sempre a far data dalla domanda di separazione, a titolo di assegno unico (pari, egli dichiara, ad € 57,00 mensili,
e, quindi, per un totale, al corrente mese di gennaio, di € 513,00).
5) Gli esponenti rinunciano reciprocamente a ogni contributo di mantenimento, a prescindere dalle loro rispettive condizioni economiche e dichiarando ciascuno di avere disponibilità di mezzi per le proprie esigenze di vita;
ognuno accetta la rinuncia dell'altro.
6) I coniugi dichiarano che non vi sono tra loro rapporti di comproprietà relativi a beni mobili (che reciprocamente riconoscono di proprietà esclusiva di chi di loro li ha acquistato o ricevuti dalla propria famiglia), immobili, mobili registrati, né contitolarità di conti, crediti, debiti, e pertanto all'uopo dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Gli istanti chiedono, altresì, l'emissione di ogni altro utile provvedimento per la separazione dei coniugi.
Con la richiesta di compensazione integrale tra le parti delle spese legali”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza.
4 Va, in ultimo, precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del figlio minore, attesa la tenera età dello stesso e considerate le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
4. Stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, considerata la richiesta delle stesse, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
➢ DICHIARA la separazione personale di , nata il [...] Parte_1 in NO (AV) (C.F. ), e , nato il C.F._1 Controparte_1
29/04/1985 in NO (AV) (C.F. ), che hanno contratto C.F._2 matrimonio il giorno 24.06.2015 in Camposano, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 7, parte II, serie A – anno 2015 – Comune di Camposano
(NA));
➢ PRENDE ATTO E DISPONE in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ DICHIARA cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ PRENDE ATTO di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
➢ ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Camposano (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
➢ COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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