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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 921 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via P. Gobetti, n. 5, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonio Pagliaro (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del e rappresentante Controparte_1 CP_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, con i funzionari e (PEC: che Controparte_3 Controparte_4 Email_2 lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: sanzione disciplinare. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/04/2024, il ricorrente agiva in questa sede rappresentando l'illegittimità dei provvedimenti Prot. n. 8337 del 03.11.2023 e Prot. N. 8338 del 03.11.2023 adottati dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Economico “G. Galilei” di Vibo Valentia all'esito di procedimento disciplinare con cui irrogava la sanzione della sospensione dal servizio per un giorno con relativa riduzione dello stipendio con decorrenza dal 13.11.2023. Il 1 ricorrente, in servizio presso l' . Galilei” di Vibo Valentia, sede distaccata di Mileto, con CP_5 profilo professionale di Assistente Tecnico deduceva la legittimità della sua assenza nella data del 15.09.2023, rappresentando come l'iniziale scadenza del termine legislativo per la concessione dello smart working fosse stato prorogato dapprima fino al 30.09.2023 e dopo fino al 31.12.2023 e di aver, pertanto, avanzato richiesta di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile secondo le modalità concordate per l'anno precedente (2022/2023) secondo apposito contratto sottoscritto il 26.04.2023, a cui seguiva l'accoglimento da parte dell'Istituto a condizione di verificare la “fragilità” del soggetto, con sottoposizione a visita del medico competente, fissata per il 14.09.2023, da cui emergeva la conferma della condizione di soggetto fragile, la proroga dello smart working fino al 5.11.2023. Il 15.09.2023 il ricorrente riceveva dal Dirigente Scolastico una richiesta di chiarimenti in ordine all'assenza dal servizio nei giorni 14 e 15 settembre, intimando la ripresa dell'attività lavorativa in presenza. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare l'illegittimità dei Provvedimenti prot. n. 8337 del 03.11.2023 e prot. n. 8338 del 03.11.2023, adottati dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Economico “G. Galilei” di Vibo Valentia, di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni uno e di applicazione di tale sanzione con relativa riduzione dello stipendio a decorrere dal 13.11.2023 e dichiarare inefficaci e/o nulli e/o annullare i medesimi;
2) Condannare il , in Controparte_1 persona del e legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del CP_2 giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, il quale specificava che la sanzione emessa riguardava l'assenza ingiustificata solo del
[...] giorno 15 settembre, contestando integralmente il ricorso e chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti emessi dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Economico “G. Galilei” di Vibo Valentia, attraverso cui veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un giorno e annessa riduzione dello stipendio, con decorrenza dal 13.11.2023.
3. Come dedotto e documentato dal resistente all'allegato 7 della memoria di CP_1 costituzione – a seguito della visita effettuata il 14.09.2023 dal medico competente, il quale confermava la condizione di soggetto fragile idoneo del ricorrente, aggiungendo “in smart working fino al 5/11/2023” – il Sig. veniva riconvocato per un'ulteriore visita medica Pt_1 per il giorno 15.09.2023, al fine di apportare “Chiarimenti relativi all'efficacia del verbale redatto in data 14/09/2023.
Considerato che
la normativa attualmente in vigore prevede la possibilità di lavorare in forma agile, per i lavoratori pubblici fino al 30/09/2023, al fine di evitare qualsiasi equivoco in merito alla decisione medica espressa ed in autotutela, con la presente si ribadisce che, ferma restando la valutazione medica espressa, la stessa potrà essere applicata nei limiti temporali previsti dalle norme attualmente in vigore”.
3.1. Alla visita suddetta il ricorrente non si presentava, inoltrando al Dirigente scolastico una nota con cui comunicava che “in assenza di esternazione di motivazioni giuridicamente rilevanti, sopravvenute rispetto alla visita, non si è tenuti dopo un giorno a essere nuovamente presenti per un'altra visita (visti anche concomitanti improrogabili impegni familiari), stante il già avvenuto
2 accertamento e la valutazione di tutte le patologie e circostanze rilevanti” (all. 6 della memoria di costituzione).
4. Pertanto, l'assenza del ricorrente alla visita medica del giorno 15 settembre e la contestuale non presenza in servizio dello stesso, è stata ritenuta ingiustificata dal datore di lavoro, ed alla stessa ha fatto seguito il provvedimento disciplinare impugnato.
5. Occorre segnalare come l'operato di parte datoriale sia da ritenersi corretto, poiché al fine di beneficiare dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è necessario che le parti, preventivamente, sottoscrivano un apposito accordo che regolamenti lo svolgimento dell'attività di lavoro nella modalità suddetta, con annessa indicazione di decorrenza e scadenza della validità contrattuale.
6. Pertanto, poiché il ricorrente aveva in precedenza beneficiato dello smart working e, dunque, era a conoscenza della necessaria autorizzazione datoriale propedeutica allo svolgimento dell'attività in modalità agile, l'assenza dallo stesso effettuata nella giornata del 15 settembre deve ritenersi ingiustificata, in quanto in assenza di valida pattuizione il regolare svolgimento della prestazione lavorativa viene effettuato in presenza.
7. Per tali ragioni, la sanzione emessa da parte resistente risulta legittima e, peraltro, proporzionata, in quanto conforme alle previsioni di cui all'art. 11 del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca, nonché a quelle di cui all'art. 95, comma 6 del codice disciplinare del personale ATA.
8. Per i motivi fin qui espressi, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
Cont
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del , liquidate Parte_1 in complessivi 800,00€, come per legge.
Vibo Valentia, 11.06.2025 Il Giudice Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via P. Gobetti, n. 5, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonio Pagliaro (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del e rappresentante Controparte_1 CP_2 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, con i funzionari e (PEC: che Controparte_3 Controparte_4 Email_2 lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: sanzione disciplinare. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/04/2024, il ricorrente agiva in questa sede rappresentando l'illegittimità dei provvedimenti Prot. n. 8337 del 03.11.2023 e Prot. N. 8338 del 03.11.2023 adottati dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Economico “G. Galilei” di Vibo Valentia all'esito di procedimento disciplinare con cui irrogava la sanzione della sospensione dal servizio per un giorno con relativa riduzione dello stipendio con decorrenza dal 13.11.2023. Il 1 ricorrente, in servizio presso l' . Galilei” di Vibo Valentia, sede distaccata di Mileto, con CP_5 profilo professionale di Assistente Tecnico deduceva la legittimità della sua assenza nella data del 15.09.2023, rappresentando come l'iniziale scadenza del termine legislativo per la concessione dello smart working fosse stato prorogato dapprima fino al 30.09.2023 e dopo fino al 31.12.2023 e di aver, pertanto, avanzato richiesta di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile secondo le modalità concordate per l'anno precedente (2022/2023) secondo apposito contratto sottoscritto il 26.04.2023, a cui seguiva l'accoglimento da parte dell'Istituto a condizione di verificare la “fragilità” del soggetto, con sottoposizione a visita del medico competente, fissata per il 14.09.2023, da cui emergeva la conferma della condizione di soggetto fragile, la proroga dello smart working fino al 5.11.2023. Il 15.09.2023 il ricorrente riceveva dal Dirigente Scolastico una richiesta di chiarimenti in ordine all'assenza dal servizio nei giorni 14 e 15 settembre, intimando la ripresa dell'attività lavorativa in presenza. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare l'illegittimità dei Provvedimenti prot. n. 8337 del 03.11.2023 e prot. n. 8338 del 03.11.2023, adottati dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Economico “G. Galilei” di Vibo Valentia, di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni uno e di applicazione di tale sanzione con relativa riduzione dello stipendio a decorrere dal 13.11.2023 e dichiarare inefficaci e/o nulli e/o annullare i medesimi;
2) Condannare il , in Controparte_1 persona del e legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del CP_2 giudizio, da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, il quale specificava che la sanzione emessa riguardava l'assenza ingiustificata solo del
[...] giorno 15 settembre, contestando integralmente il ricorso e chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti emessi dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Economico “G. Galilei” di Vibo Valentia, attraverso cui veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un giorno e annessa riduzione dello stipendio, con decorrenza dal 13.11.2023.
3. Come dedotto e documentato dal resistente all'allegato 7 della memoria di CP_1 costituzione – a seguito della visita effettuata il 14.09.2023 dal medico competente, il quale confermava la condizione di soggetto fragile idoneo del ricorrente, aggiungendo “in smart working fino al 5/11/2023” – il Sig. veniva riconvocato per un'ulteriore visita medica Pt_1 per il giorno 15.09.2023, al fine di apportare “Chiarimenti relativi all'efficacia del verbale redatto in data 14/09/2023.
Considerato che
la normativa attualmente in vigore prevede la possibilità di lavorare in forma agile, per i lavoratori pubblici fino al 30/09/2023, al fine di evitare qualsiasi equivoco in merito alla decisione medica espressa ed in autotutela, con la presente si ribadisce che, ferma restando la valutazione medica espressa, la stessa potrà essere applicata nei limiti temporali previsti dalle norme attualmente in vigore”.
3.1. Alla visita suddetta il ricorrente non si presentava, inoltrando al Dirigente scolastico una nota con cui comunicava che “in assenza di esternazione di motivazioni giuridicamente rilevanti, sopravvenute rispetto alla visita, non si è tenuti dopo un giorno a essere nuovamente presenti per un'altra visita (visti anche concomitanti improrogabili impegni familiari), stante il già avvenuto
2 accertamento e la valutazione di tutte le patologie e circostanze rilevanti” (all. 6 della memoria di costituzione).
4. Pertanto, l'assenza del ricorrente alla visita medica del giorno 15 settembre e la contestuale non presenza in servizio dello stesso, è stata ritenuta ingiustificata dal datore di lavoro, ed alla stessa ha fatto seguito il provvedimento disciplinare impugnato.
5. Occorre segnalare come l'operato di parte datoriale sia da ritenersi corretto, poiché al fine di beneficiare dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è necessario che le parti, preventivamente, sottoscrivano un apposito accordo che regolamenti lo svolgimento dell'attività di lavoro nella modalità suddetta, con annessa indicazione di decorrenza e scadenza della validità contrattuale.
6. Pertanto, poiché il ricorrente aveva in precedenza beneficiato dello smart working e, dunque, era a conoscenza della necessaria autorizzazione datoriale propedeutica allo svolgimento dell'attività in modalità agile, l'assenza dallo stesso effettuata nella giornata del 15 settembre deve ritenersi ingiustificata, in quanto in assenza di valida pattuizione il regolare svolgimento della prestazione lavorativa viene effettuato in presenza.
7. Per tali ragioni, la sanzione emessa da parte resistente risulta legittima e, peraltro, proporzionata, in quanto conforme alle previsioni di cui all'art. 11 del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca, nonché a quelle di cui all'art. 95, comma 6 del codice disciplinare del personale ATA.
8. Per i motivi fin qui espressi, il ricorso deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
Cont
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del , liquidate Parte_1 in complessivi 800,00€, come per legge.
Vibo Valentia, 11.06.2025 Il Giudice Angela Damiani
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