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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/05/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 15/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8473/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021.
L' ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, CP_1 comma primo, del decreto-legge n. 7/1970; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato. Infatti, deve essere ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale articolata in ricorso, in quanto non sono stati indicati elementi essenziali ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio, quali l'orario di lavoro, la retribuzione percepita e l'ubicazione dei terreni.
Si tratta di elementi essenziali ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. (soprattutto con riferimento all'orario di lavoro e alla retribuzione); pertanto, si deve rilevare che – per come capitolata – la prova testimoniale, ove anche ammessa, sarebbe comunque insufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso.
1 Nelle note scritte, la ricorrente ha insistito per l'ammissione della prova, deducendo che “nel ricorso introduttivo al punto 5. lett. a) sono stati indicati i periodi lavorativi con il relativo numero di giornate lavorative, le mansioni svolte nonché i terreni su cui venivano eseguiti i lavori”, ma tali circostanze non sono sufficienti ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. e, in ogni caso, la descrizione delle mansioni svolte è assolutamente generica
(“lavori di raccolta verdure e ortaggi di stagione con sistemazione in cassette”), mentre manca del tutto l'ubicazione dei terreni, essendo stata indicata solo la sede legale dell'azienda.
In ogni caso, per come capitolata, la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente non sarebbe comunque sufficiente all'adempimento dell'onere probatorio ex 2697 c.c.; si tratta infatti di circostanze di fatto molto generiche, inidonee – ove anche confermate – a superare gli esiti del verbale di accertamento n. 2022005037/DDL del 29.09.2022 prodotto dall' , dal quale risulta CP_1 che, come dedotto dall' nella memoria di costituzione, la azienda agricola “Lopez Y Royo CP_2
Dolores” ha denunciato un numero esorbitante di presunti operai agricoli.
Già solo le obbligazioni retributive rispetto a tali fittizie attività lavorative avrebbero comportato esborsi altissimi, di gran lunga superiori a qualsiasi movimentazione economica effettuata dalla azienda, come dettagliatamente descritto e documentato nel verbale di accertamento…
I terreni dichiarati nella denuncia aziendale non sono di fatto risultati nella reale disponibilità dell'azienda agricola, se non in minima parte. L'azienda non era in possesso di documentazione fiscale certa, atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. Non ci sono fatture o documenti fiscali di vendita se non per cifre estremamente esigue. Manca qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori e tanto meno manca qualsiasi prova di pagamento dei contributi dovuti sulle predette posizioni. L'azienda “Lopez Y Royo Dolores”, qualora le denunce relative ai lavoratori fossero veritiere avrebbe avuto in tutti gli anni considerati dal verbale una perdita netta pari ad € 8.509.107,55, una cifra assolutamente improbabile vista la potenzialità economica della sig.ra Lopez, i cui redditi si aggirano intorno ai 13.300,00 € all'anno.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 25/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 16/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 15/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8473/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021.
L' ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, CP_1 comma primo, del decreto-legge n. 7/1970; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato. Infatti, deve essere ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale articolata in ricorso, in quanto non sono stati indicati elementi essenziali ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio, quali l'orario di lavoro, la retribuzione percepita e l'ubicazione dei terreni.
Si tratta di elementi essenziali ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. (soprattutto con riferimento all'orario di lavoro e alla retribuzione); pertanto, si deve rilevare che – per come capitolata – la prova testimoniale, ove anche ammessa, sarebbe comunque insufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso.
1 Nelle note scritte, la ricorrente ha insistito per l'ammissione della prova, deducendo che “nel ricorso introduttivo al punto 5. lett. a) sono stati indicati i periodi lavorativi con il relativo numero di giornate lavorative, le mansioni svolte nonché i terreni su cui venivano eseguiti i lavori”, ma tali circostanze non sono sufficienti ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. e, in ogni caso, la descrizione delle mansioni svolte è assolutamente generica
(“lavori di raccolta verdure e ortaggi di stagione con sistemazione in cassette”), mentre manca del tutto l'ubicazione dei terreni, essendo stata indicata solo la sede legale dell'azienda.
In ogni caso, per come capitolata, la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente non sarebbe comunque sufficiente all'adempimento dell'onere probatorio ex 2697 c.c.; si tratta infatti di circostanze di fatto molto generiche, inidonee – ove anche confermate – a superare gli esiti del verbale di accertamento n. 2022005037/DDL del 29.09.2022 prodotto dall' , dal quale risulta CP_1 che, come dedotto dall' nella memoria di costituzione, la azienda agricola “Lopez Y Royo CP_2
Dolores” ha denunciato un numero esorbitante di presunti operai agricoli.
Già solo le obbligazioni retributive rispetto a tali fittizie attività lavorative avrebbero comportato esborsi altissimi, di gran lunga superiori a qualsiasi movimentazione economica effettuata dalla azienda, come dettagliatamente descritto e documentato nel verbale di accertamento…
I terreni dichiarati nella denuncia aziendale non sono di fatto risultati nella reale disponibilità dell'azienda agricola, se non in minima parte. L'azienda non era in possesso di documentazione fiscale certa, atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. Non ci sono fatture o documenti fiscali di vendita se non per cifre estremamente esigue. Manca qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori e tanto meno manca qualsiasi prova di pagamento dei contributi dovuti sulle predette posizioni. L'azienda “Lopez Y Royo Dolores”, qualora le denunce relative ai lavoratori fossero veritiere avrebbe avuto in tutti gli anni considerati dal verbale una perdita netta pari ad € 8.509.107,55, una cifra assolutamente improbabile vista la potenzialità economica della sig.ra Lopez, i cui redditi si aggirano intorno ai 13.300,00 € all'anno.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 25/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 16/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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