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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 500/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., iscritto al n.
500/2025 R.G. promosso da:
(già denominata a seguito di Parte_1 Parte_2 Pt_1 modifica della denominazione sociale giusto verbale di assemblea straordinaria del
20.10.2023 – rep. 16310 – Racc. 8963 del 23.10.2023 Notaio di Persona_1
Milano) Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.
, Partita I.V.A. , quale cessionaria di P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.
[...]
, rappresentata e difesa dall' Avv. Marcello Maria BOSSI in forza di P.IVA_3 procura in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE -
contro
:
, C.F. , sia in proprio sia in Controparte_2 C.F._1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore
[...]
, C.F. ; Per_2 C.F._2
- RESISTENTE contumace –
Oggetto: successioni.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Preso atto che, a seguito del decesso del padre in data 16.10.2015 Persona_3
e della dichiarazione di decadenza della madre dal diritto di Controparte_2 accettare l'eredità di , la parte di eredità di quest'ultimo Persona_3
pagina 1 di 6 spettante per legge al coniuge e pari al 47,50/100 si è accresciuta per rappresentazione in capo al figlio Persona_2
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 522 e e 467 c.c., l'intervenuta attribuzione in capo a nato a [...] il [...], residente in [...]
OV Ligure, Via Manzoni n. 80, C.F. della quota di eredità del C.F._2
47,5/100 del defunto padre e di spettanza del coniuge Persona_3
con conseguente ordine di trascrizione della sentenza al Controparte_2
Conservatore dei Registri Immobiliari di OV Ligure
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale sopra formulata
Preso atto che, a seguito del decesso di avvenuto in data Persona_3
16.10.2015 il coniuge ha posto in essere comportamenti e/o Controparte_2 atti che solo un erede avrebbe potuto compiere e che sono, in ogni caso, incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità del defunto marito Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 474 e 476 c.c., l'intervenuta accettazione tacita in capo a C.F. , Controparte_2 C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...], della quota del 47,5/100 dell'eredità devoluta ex lege in morte del defunto marito Per_3
, con conseguente ordine di trascrizione al Conservatore dei Registri
[...]
Immobiliari di OV Ligure della predetta accettazione tacita ovvero con conseguente autorizzazione alla trascrizione.
IN OGNI CASO
Condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche,
d'ufficio e di parte, oltre IVA e CPA nelle misure di legge. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO”
Premessa
Con ricorso del 3/02/2025 ha instaurato procedimento Parte_1 semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., nei confronti di CP_2
– in proprio e quale madre del minore - chiedendo accertarsi e
[...] Persona_2 dichiararsi in via principale l'acquisto in capo a quest'ultimo della quota di eredità del padre di spettanza della coniuge , per rappresentazione Persona_3 CP_2 ex art. 467 c.c.; in via subordinata l'intervenuta accettazione tacita di quest'ultima ex art. 476 c.c. dell'eredità del marito, deceduto in data 16/10/2015.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- che appartenente al Parte_1 Controparte_3 già denominata , quale cessionaria di – ebbe a CP_4 CP_1
pagina 2 di 6 concedere in data 27.02.2012 ai coniugi e Persona_3 CP_2
, la somma di Euro 118.400,00 con contratto di mutuo fondiario, a mezzo
[...] rogito Notaio Dott. di Ovada, Repertorio n. 81089, Raccolta n. Persona_4
10762, registrato ad Acqui Terme il 08.03.2012 e munito della formula esecutiva in data
21.03.2012 (doc. 2).
- che a garanzia del credito nascente dal mutuo i Sig.ri e Persona_3 acconsentivano a che venisse iscritta ipoteca volontaria Controparte_2 presso la Conservatoria dei RR.II di OV Ligure ai n.ri Reg. Gen. 959 e Reg. Part. 97 a favore dell'esponente, per la complessiva somma di Euro 118.400,00 sui seguenti beni immobili di loro proprietà: per la quota di 95/100 in capo a e di Persona_3
5/100 in capo a siti nel Comune di OV Ligure (AL), Via Controparte_2
Alessandro Manzoni n. 80, identificati al Catasto Fabbricati al Fg. 35, Part. n. 291, sub.
15 Cat. A/2, ed al Catasto Fabbricati al Fg. 35, Part. n. 291, sub. 2 Cat. C/6 (doc. 3).
- che in data 16.10.2015 è deceduto, lasciando quali chiamati Persona_3 all'eredità, per legge, la moglie ed il figlio minore Controparte_2 [...]
(doc. 4). Per_2
- che risulta aver accettato con beneficio d'inventario l'eredità del padre Persona_2 in data 12.05.2016, con atto trascritto in data 08.07.2016 presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di OV Ligure al registro generale n. 2743 – registro particolare n.
2064, in base al provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Alessandria del 23.11.2015 (doc. 5).
- che invece è stata dichiarata decaduta dal diritto di accettare Controparte_2
l'eredità del defunto marito, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Alessandria emesso in data 18.04.2024 in seno al procedimento ex art 481 c.c. istaurato dalla odierna ricorrente;
- che a seguito del mancato pagamento del mutuo, l'Istituto Bancario ricorrente risultava in credito nei confronti di e (quale erede del Controparte_2 Persona_2 padre) del complessivo importo di Euro 114.934,15 oltre accessori;
- che essendo inutilmente trascorso il termine di giorni dieci dalla notifica del precetto, parte ricorrente sottoponeva a pignoramento i beni immobili ipotecati di proprietà di
(iure successorio) e di siti nel Comune di Persona_2 Controparte_2
OV Ligure (AL), Via Alessandro Manzoni n. 80, avviando innanzi al Tribunale di
Alessandria la procedura esecutiva immobiliare RGE 231/2024;
- che in seno a detta procedura il G.E. rilevava la mancanza della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. necessaria a disporre la vendita del compendio pignorato e assegnava pertanto alla creditrice procedente , il Parte_1 termine perentorio di 45 giorni dall'udienza, a pena di improcedibilità della procedura, pagina 3 di 6 per porre in essere e coltivare le azioni giudiziarie necessarie ad accertare e dichiarare l'esatta attribuzione della quota del 47,5/100 in capo al minore o in capo alla coniuge del de cuius, al fine di consentire la trascrizione del relativo provvedimento e disporre la vendita del compendio pignorato;
finalità quest'ultima per la quale la ricorrente agisce nel presente giudizio.
Per la parte resistente, nessuno si è costituito né è comparso, di talché alla prima udienza del 28.05.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione alla medesima udienza, previa discussione orale, ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
*** *** ***
La domanda di parte ricorrente promossa in via subordinata deve trovare accoglimento.
A tale proposito si rileva infatti come essa domanda, pur promossa in via subordinata, costituisca una pregiudiziale sia in senso logico, sia in senso giuridico di quella promossa in via principale.
Infatti, è evidente che la successione per rappresentazione ex art. 467 c.c. azionata dalla ricorrente in via principale, costituisce un caso di vocazione indiretta, che ha per presupposto determinante e qualificante che la vocazione del chiamato in via primaria non abbia dato esito perché il chiamato (cd. rappresentato) non ha potuto o voluto accettare l'eredita – fattispecie che non ricorre nel caso che ci occupa, dal momento che la convenuta , come correttamente sostenuto dalla ricorrete Controparte_2 subordinatamente, ha tenuto comportamenti idonei a renderla erede pura e semplice del marito, in forza di accettazione tacita ex art. 476 c.c. -.
Come noto, si ha accettazione tacita di eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.). Secondo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità tale qualità
“può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ. 11478/2021; Cass. Civ. n. 12259/2022);
“L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del
30/04/2021) pagina 4 di 6 “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili
(come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024). Ebbene, facendo applicazione nel caso di specie dei suddetti principi, si osserva che:
- come emerge dalla visura catastale prodotta al doc. 18 e relativa agli immobili de quibus, gli stessi risultano, per la quota di 52,5/100 intestati alla resistente CP_2
(ovvero 5/100 iure proprio + 47,5/100 iure successorio), in forza di una voltura presentata a seguito della denunciata successione in morte di , ovvero Persona_3 la Voltura 9767.1/2016, pratica n. AL 0125617, in atti dal 7.10.2016;
- ebbene, essendo solo due i soggetti chiamati ex lege all'eredità di Persona_3
(ovvero il figlio e la moglie ) ed essendo il primo Persona_2 Controparte_2 minorenne, ciò implica, in assenza di altri legittimati iure successorio, che solo la resistente ha potuto compiere l'atto di voltura in parola, a nulla rilevando che ella sia stata dichiarata, successivamente e con provvedimento dell'autorità giudiziaria emesso in data 18.04.2024 nel procedimento ex art 481 c.c., “decaduta dalla facoltà di accettare l'eredità del defunto coniuge”. Infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1735 del 16.01.2024, ha affermato che “La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio “semel heres, semper heres”.
Alla luce di quanto sin qui esposto, considerato che la resistente, quale chiamata all'eredità ex lege, ha effettuato la voltura in proprio favore della quota parte dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario del marito e ritenuto che tale condotta sia concludente e significativa della volontà di accettarne l'eredità (Cass. Sez. 2 nn. 7075/1999, 10796/2009, Sez.
6-2 nn. 22317/2014, 11478/2021) deve ritenersi accertata l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. da parte di , dell'eredità del Controparte_2 marito Persona_3
Siffatta pronuncia si rende necessaria al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, affermato che la trascrizione può agevolmente avvenire solo nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia compiuto atti di accettazione pagina 5 di 6 che risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente. Qualora, invece, gli atti di accettazione compiuti dal chiamato all'eredità non abbiano la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente e, dunque, non siano trascrivibili, il creditore, nel corso della procedura esecutiva e prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c, può proporre un separato giudizio di accertamento della qualità di erede e, in tal modo, ottenere una sentenza di mero accertamento da trascrivere nei registri immobiliari, ripristinando, in tal modo, la continuità delle trascrizioni (Cass. Civ., n. 11638/2014).
Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente contumace e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione indeterminato complessità bassa, attesa la semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata la stessa svolta e così per complessivi
Euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro € 545,00 per esborsi documentati, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA l'avvenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. da parte di della quota del 47,5/100 dell'eredità morendo dismessa dal Controparte_2 marito;
Persona_3
2) ORDINA al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) CONDANNA a rifondere in favore della parte Controparte_2 ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 a titolo di compensi, oltre ad €
545,00 per esborsi documentati, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Alessandria, il 31.05.2025
La Giudice
Dr.ssa Martina Cacioppo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., iscritto al n.
500/2025 R.G. promosso da:
(già denominata a seguito di Parte_1 Parte_2 Pt_1 modifica della denominazione sociale giusto verbale di assemblea straordinaria del
20.10.2023 – rep. 16310 – Racc. 8963 del 23.10.2023 Notaio di Persona_1
Milano) Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.
, Partita I.V.A. , quale cessionaria di P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.
[...]
, rappresentata e difesa dall' Avv. Marcello Maria BOSSI in forza di P.IVA_3 procura in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE -
contro
:
, C.F. , sia in proprio sia in Controparte_2 C.F._1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore
[...]
, C.F. ; Per_2 C.F._2
- RESISTENTE contumace –
Oggetto: successioni.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Preso atto che, a seguito del decesso del padre in data 16.10.2015 Persona_3
e della dichiarazione di decadenza della madre dal diritto di Controparte_2 accettare l'eredità di , la parte di eredità di quest'ultimo Persona_3
pagina 1 di 6 spettante per legge al coniuge e pari al 47,50/100 si è accresciuta per rappresentazione in capo al figlio Persona_2
Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 522 e e 467 c.c., l'intervenuta attribuzione in capo a nato a [...] il [...], residente in [...]
OV Ligure, Via Manzoni n. 80, C.F. della quota di eredità del C.F._2
47,5/100 del defunto padre e di spettanza del coniuge Persona_3
con conseguente ordine di trascrizione della sentenza al Controparte_2
Conservatore dei Registri Immobiliari di OV Ligure
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale sopra formulata
Preso atto che, a seguito del decesso di avvenuto in data Persona_3
16.10.2015 il coniuge ha posto in essere comportamenti e/o Controparte_2 atti che solo un erede avrebbe potuto compiere e che sono, in ogni caso, incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità del defunto marito Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 474 e 476 c.c., l'intervenuta accettazione tacita in capo a C.F. , Controparte_2 C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...], della quota del 47,5/100 dell'eredità devoluta ex lege in morte del defunto marito Per_3
, con conseguente ordine di trascrizione al Conservatore dei Registri
[...]
Immobiliari di OV Ligure della predetta accettazione tacita ovvero con conseguente autorizzazione alla trascrizione.
IN OGNI CASO
Condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche,
d'ufficio e di parte, oltre IVA e CPA nelle misure di legge. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO”
Premessa
Con ricorso del 3/02/2025 ha instaurato procedimento Parte_1 semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., nei confronti di CP_2
– in proprio e quale madre del minore - chiedendo accertarsi e
[...] Persona_2 dichiararsi in via principale l'acquisto in capo a quest'ultimo della quota di eredità del padre di spettanza della coniuge , per rappresentazione Persona_3 CP_2 ex art. 467 c.c.; in via subordinata l'intervenuta accettazione tacita di quest'ultima ex art. 476 c.c. dell'eredità del marito, deceduto in data 16/10/2015.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- che appartenente al Parte_1 Controparte_3 già denominata , quale cessionaria di – ebbe a CP_4 CP_1
pagina 2 di 6 concedere in data 27.02.2012 ai coniugi e Persona_3 CP_2
, la somma di Euro 118.400,00 con contratto di mutuo fondiario, a mezzo
[...] rogito Notaio Dott. di Ovada, Repertorio n. 81089, Raccolta n. Persona_4
10762, registrato ad Acqui Terme il 08.03.2012 e munito della formula esecutiva in data
21.03.2012 (doc. 2).
- che a garanzia del credito nascente dal mutuo i Sig.ri e Persona_3 acconsentivano a che venisse iscritta ipoteca volontaria Controparte_2 presso la Conservatoria dei RR.II di OV Ligure ai n.ri Reg. Gen. 959 e Reg. Part. 97 a favore dell'esponente, per la complessiva somma di Euro 118.400,00 sui seguenti beni immobili di loro proprietà: per la quota di 95/100 in capo a e di Persona_3
5/100 in capo a siti nel Comune di OV Ligure (AL), Via Controparte_2
Alessandro Manzoni n. 80, identificati al Catasto Fabbricati al Fg. 35, Part. n. 291, sub.
15 Cat. A/2, ed al Catasto Fabbricati al Fg. 35, Part. n. 291, sub. 2 Cat. C/6 (doc. 3).
- che in data 16.10.2015 è deceduto, lasciando quali chiamati Persona_3 all'eredità, per legge, la moglie ed il figlio minore Controparte_2 [...]
(doc. 4). Per_2
- che risulta aver accettato con beneficio d'inventario l'eredità del padre Persona_2 in data 12.05.2016, con atto trascritto in data 08.07.2016 presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di OV Ligure al registro generale n. 2743 – registro particolare n.
2064, in base al provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Alessandria del 23.11.2015 (doc. 5).
- che invece è stata dichiarata decaduta dal diritto di accettare Controparte_2
l'eredità del defunto marito, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Alessandria emesso in data 18.04.2024 in seno al procedimento ex art 481 c.c. istaurato dalla odierna ricorrente;
- che a seguito del mancato pagamento del mutuo, l'Istituto Bancario ricorrente risultava in credito nei confronti di e (quale erede del Controparte_2 Persona_2 padre) del complessivo importo di Euro 114.934,15 oltre accessori;
- che essendo inutilmente trascorso il termine di giorni dieci dalla notifica del precetto, parte ricorrente sottoponeva a pignoramento i beni immobili ipotecati di proprietà di
(iure successorio) e di siti nel Comune di Persona_2 Controparte_2
OV Ligure (AL), Via Alessandro Manzoni n. 80, avviando innanzi al Tribunale di
Alessandria la procedura esecutiva immobiliare RGE 231/2024;
- che in seno a detta procedura il G.E. rilevava la mancanza della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. necessaria a disporre la vendita del compendio pignorato e assegnava pertanto alla creditrice procedente , il Parte_1 termine perentorio di 45 giorni dall'udienza, a pena di improcedibilità della procedura, pagina 3 di 6 per porre in essere e coltivare le azioni giudiziarie necessarie ad accertare e dichiarare l'esatta attribuzione della quota del 47,5/100 in capo al minore o in capo alla coniuge del de cuius, al fine di consentire la trascrizione del relativo provvedimento e disporre la vendita del compendio pignorato;
finalità quest'ultima per la quale la ricorrente agisce nel presente giudizio.
Per la parte resistente, nessuno si è costituito né è comparso, di talché alla prima udienza del 28.05.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione alla medesima udienza, previa discussione orale, ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
*** *** ***
La domanda di parte ricorrente promossa in via subordinata deve trovare accoglimento.
A tale proposito si rileva infatti come essa domanda, pur promossa in via subordinata, costituisca una pregiudiziale sia in senso logico, sia in senso giuridico di quella promossa in via principale.
Infatti, è evidente che la successione per rappresentazione ex art. 467 c.c. azionata dalla ricorrente in via principale, costituisce un caso di vocazione indiretta, che ha per presupposto determinante e qualificante che la vocazione del chiamato in via primaria non abbia dato esito perché il chiamato (cd. rappresentato) non ha potuto o voluto accettare l'eredita – fattispecie che non ricorre nel caso che ci occupa, dal momento che la convenuta , come correttamente sostenuto dalla ricorrete Controparte_2 subordinatamente, ha tenuto comportamenti idonei a renderla erede pura e semplice del marito, in forza di accettazione tacita ex art. 476 c.c. -.
Come noto, si ha accettazione tacita di eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.). Secondo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità tale qualità
“può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ. 11478/2021; Cass. Civ. n. 12259/2022);
“L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del
30/04/2021) pagina 4 di 6 “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili
(come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024). Ebbene, facendo applicazione nel caso di specie dei suddetti principi, si osserva che:
- come emerge dalla visura catastale prodotta al doc. 18 e relativa agli immobili de quibus, gli stessi risultano, per la quota di 52,5/100 intestati alla resistente CP_2
(ovvero 5/100 iure proprio + 47,5/100 iure successorio), in forza di una voltura presentata a seguito della denunciata successione in morte di , ovvero Persona_3 la Voltura 9767.1/2016, pratica n. AL 0125617, in atti dal 7.10.2016;
- ebbene, essendo solo due i soggetti chiamati ex lege all'eredità di Persona_3
(ovvero il figlio e la moglie ) ed essendo il primo Persona_2 Controparte_2 minorenne, ciò implica, in assenza di altri legittimati iure successorio, che solo la resistente ha potuto compiere l'atto di voltura in parola, a nulla rilevando che ella sia stata dichiarata, successivamente e con provvedimento dell'autorità giudiziaria emesso in data 18.04.2024 nel procedimento ex art 481 c.c., “decaduta dalla facoltà di accettare l'eredità del defunto coniuge”. Infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1735 del 16.01.2024, ha affermato che “La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio “semel heres, semper heres”.
Alla luce di quanto sin qui esposto, considerato che la resistente, quale chiamata all'eredità ex lege, ha effettuato la voltura in proprio favore della quota parte dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario del marito e ritenuto che tale condotta sia concludente e significativa della volontà di accettarne l'eredità (Cass. Sez. 2 nn. 7075/1999, 10796/2009, Sez.
6-2 nn. 22317/2014, 11478/2021) deve ritenersi accertata l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. da parte di , dell'eredità del Controparte_2 marito Persona_3
Siffatta pronuncia si rende necessaria al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni.
Sul punto la Suprema Corte ha, infatti, affermato che la trascrizione può agevolmente avvenire solo nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia compiuto atti di accettazione pagina 5 di 6 che risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente. Qualora, invece, gli atti di accettazione compiuti dal chiamato all'eredità non abbiano la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente e, dunque, non siano trascrivibili, il creditore, nel corso della procedura esecutiva e prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c, può proporre un separato giudizio di accertamento della qualità di erede e, in tal modo, ottenere una sentenza di mero accertamento da trascrivere nei registri immobiliari, ripristinando, in tal modo, la continuità delle trascrizioni (Cass. Civ., n. 11638/2014).
Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente contumace e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione indeterminato complessità bassa, attesa la semplicità delle questioni trattate, per tutte le fasi con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata la stessa svolta e così per complessivi
Euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro € 545,00 per esborsi documentati, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA E DICHIARA l'avvenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c. da parte di della quota del 47,5/100 dell'eredità morendo dismessa dal Controparte_2 marito;
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2) ORDINA al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) CONDANNA a rifondere in favore della parte Controparte_2 ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 a titolo di compensi, oltre ad €
545,00 per esborsi documentati, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Alessandria, il 31.05.2025
La Giudice
Dr.ssa Martina Cacioppo
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