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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2159 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2159 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SPADONI STEFANO ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. RONCI FABIO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
12.09.1999, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.01.2025 e 24.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Separazione e residenza
I coniugi vivranno separati, fissando la propria dimora ove ciascuno lo riterrà più opportuno, con obbligo reciproco di darne comunicazione.
2) Casa coniugale
L'abitazione nella casa coniugale, costituita da appartamento di civile abitazione sito a NO (RN) in
Via Scuole n. 4, piano primo e garage pertinenziale al piano interrato, di proprietà della Sig.ra Parte_1
è assegnata in via esclusiva a quest'ultima, con tutti gli arredi, elettrodomestici e corredi ivi esistenti.
[...]
Il Sig. preleverà i suoi effetti personali, nonché le sue attrezzature di lavoro attualmente Parte_2 riposte nel garage.
La figlia maggiorenne ma non ancora completamente autosufficiente economicamente, Persona_2 potrà abitare all'interno della casa coniugale, convivendo con la madre.
3) Mantenimento della figlia Per_1
Il Sig. è tenuto a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per Parte_2 la figlia la somma mensile di €. 300,00 (trecento/00), finchè quest'ultima non avrà raggiunto la sua Per_1 piena autosufficienza economica.
Tale importo dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 7 del mese e sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale in base ai dati Istat.
4) Spese straordinarie per la figlia Per_1
Le spese straordinarie riguardanti la figlia , quali le spese per le attività sportive, le spese Persona_2 sanitarie specialistiche, occhiali o apparecchi ortodontici, ad esclusione dei farmaci da banco quali aspirina, tachipirina ed altri farmaci il cui uso può ritenersi ricorrente nonché ad esclusione di quanto risulti coperto dal Servizio Sanitario Nazionale, saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del
50% ciascuno.
Per la corretta individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie le parti si riportano comunque al “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” del 09.08.2017 del
Tribunale di Bologna, utilizzato anche dal Tribunale di Rimini, che le parti dichiarano di conoscere.
5) Rinuncia al mantenimento
Entrambi i coniugi dichiarano di avere adeguati redditi propri che consentono loro di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano, reciprocamente, alla richiesta di un assegno di mantenimento.
6) Proprietà dei beni Ciascuno dei coniugi rimarrà esclusivo proprietario dell'autovettura allo stesso intestata e dell'importo del conto corrente allo stesso intestato, con reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa e/o conguaglio l'uno nei confronti dell'altro.
Tutti i beni, arredi ed elettrodomestici esistenti all'interno della casa coniugale vengono lasciati alla Sig.ra in sua proprietà esclusiva, con rinuncia del Sig. a qualsiasi pretesa e/o Parte_1 Parte_2 conguaglio.
7) Spese legali
Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, nel senso che ciascuno sosterrà le spese del proprio legale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di lle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 47 Parte II Serie A Anno 1999 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2159 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SPADONI STEFANO ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. RONCI FABIO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/12/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data
12.09.1999, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata la figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.01.2025 e 24.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Separazione e residenza
I coniugi vivranno separati, fissando la propria dimora ove ciascuno lo riterrà più opportuno, con obbligo reciproco di darne comunicazione.
2) Casa coniugale
L'abitazione nella casa coniugale, costituita da appartamento di civile abitazione sito a NO (RN) in
Via Scuole n. 4, piano primo e garage pertinenziale al piano interrato, di proprietà della Sig.ra Parte_1
è assegnata in via esclusiva a quest'ultima, con tutti gli arredi, elettrodomestici e corredi ivi esistenti.
[...]
Il Sig. preleverà i suoi effetti personali, nonché le sue attrezzature di lavoro attualmente Parte_2 riposte nel garage.
La figlia maggiorenne ma non ancora completamente autosufficiente economicamente, Persona_2 potrà abitare all'interno della casa coniugale, convivendo con la madre.
3) Mantenimento della figlia Per_1
Il Sig. è tenuto a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per Parte_2 la figlia la somma mensile di €. 300,00 (trecento/00), finchè quest'ultima non avrà raggiunto la sua Per_1 piena autosufficienza economica.
Tale importo dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 7 del mese e sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale in base ai dati Istat.
4) Spese straordinarie per la figlia Per_1
Le spese straordinarie riguardanti la figlia , quali le spese per le attività sportive, le spese Persona_2 sanitarie specialistiche, occhiali o apparecchi ortodontici, ad esclusione dei farmaci da banco quali aspirina, tachipirina ed altri farmaci il cui uso può ritenersi ricorrente nonché ad esclusione di quanto risulti coperto dal Servizio Sanitario Nazionale, saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del
50% ciascuno.
Per la corretta individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie le parti si riportano comunque al “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” del 09.08.2017 del
Tribunale di Bologna, utilizzato anche dal Tribunale di Rimini, che le parti dichiarano di conoscere.
5) Rinuncia al mantenimento
Entrambi i coniugi dichiarano di avere adeguati redditi propri che consentono loro di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano, reciprocamente, alla richiesta di un assegno di mantenimento.
6) Proprietà dei beni Ciascuno dei coniugi rimarrà esclusivo proprietario dell'autovettura allo stesso intestata e dell'importo del conto corrente allo stesso intestato, con reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa e/o conguaglio l'uno nei confronti dell'altro.
Tutti i beni, arredi ed elettrodomestici esistenti all'interno della casa coniugale vengono lasciati alla Sig.ra in sua proprietà esclusiva, con rinuncia del Sig. a qualsiasi pretesa e/o Parte_1 Parte_2 conguaglio.
7) Spese legali
Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, nel senso che ciascuno sosterrà le spese del proprio legale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di lle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 47 Parte II Serie A Anno 1999 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi