Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/05/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio iscritto al n. 2111/2024 R.G.A.C.,
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Luigi Caporaso;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: “DIVORZIO -CESSAZIONE EFFETTI CIVILI”.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
presentava, in data 1.7.2024, ricorso per ottenere la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio celebrato in San Lorenzo Maggiore in data 22.08.2010, con CP_1
Il resistente non si costituiva in giudizio.
Emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 con ordinanza del 24 marzo 2025, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio sulla domanda relativa allo stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – da intendersi come scioglimento del matrimonio - è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Ed invero, le parti hanno entrambe dedotto che l'affectio coniugalis non è stata mai ricostituita da quando è stata pronunciata la separazione personale.
Dall'udienza presidenziale per la separazione, conclusasi con decreto di omologa del
13.01.2022, infatti, sono trascorsi i termini di legge previsti, concretizzandosi così l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della lg n. 898/70 e successive modifiche.
Va pertanto emessa, ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, dovendo la causa proseguire per le determinazioni accessorie.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Non definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., così decide solo relativamente allo stato:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Benevento, in data 22.08.2010
(Registro degli atti di matrimonio di Benevento, anno 2010, parte 1, serie n.2) tra Pt_1
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...].
[...] CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in epigrafe indicato,
Pag. 2 di 3 in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd',
D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
3. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Benevento, 20 maggio 2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT. ENNIO RICCI
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