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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
250/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dagli Avv.ti Irene Lo Bue del Foro di
Parma, Fabio Ganci e Walter Miceli del Foro di Palermo, Giovanni Rinaldi del Foro di Biella e Nicola Zampieri del Foro di Vicenza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Irene Lo Bue sito in Parma, Borgo Ronchini n. 9;
RICORRENTE
contro
, (C.F. ), Viale Controparte_1 P.IVA_1
Trastevere, 76/A - 00153 Roma, in persona del pro tempore, rappresentato e CP_2
difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati Sabrina, in servizio presso il Controparte_3
(C.F. ), ed
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso la sede del predetto in Parma, Controparte_3
Stradone Martiri della Libertà n. 15;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il 12.03.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo: - di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente negli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- di non aver usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- di aver maturato, nel corso dei predetti anni scolastici e tenuto conto dei giorni di effettivo servizio, un totale di 159,06 giorni di ferie, comprensivo dei giorni di festività soppresse;
- che il personale precario della scuola ha diritto alla monetizzazione dei periodi di ferie maturati e non goduti alla cessazione del rapporto di lavoro, atteso che esso, a differenza del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto, non ha la possibilità di fruire dei giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico nei periodi di conclusione delle attività didattiche (ossia nei mesi di luglio ed agosto); - che tale differenziazione si pone in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate;
- che l'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
- che la normativa italiana si pone, quindi, in contrasto con la disciplina comunitaria nella parte in cui non consente ai docenti precari, che non abbiano ricevuto una informazione adeguata, né siano stati posti dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, di ottenere una indennità sostitutiva;
- che la Corte di Giustizia Europea con la recente sentenza resa in data 18 gennaio
2024 nella causa C-218/22, richiamato l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88, ha ribadito come spetti al lavoratore che non sia stato posto in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, il diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, irrilevante risultando il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato, ed ha evidenziato, inoltre, come gli Stati Ue non possono derogare al principio derivante dal citato articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo
2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie;
- che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21780/2022, ha confermato come “L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce”, evidenziando come sia onere del datore di lavoro “dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”; - che la docente non è mai stata invitato a fruire delle ferie, né informato delle conseguenze della mancata fruizione, ragione per cui ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute e, conseguentemente, al pagamento della somma complessiva pari ad Euro 8.776,08 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nei periodi in questione.
Ciò posto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Per quanto sopra esposto, parte ricorrente, rappresentata e difesa come in atti, chiede che l'Ecc.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza di discussione a trattazione scritta o da remoto, ed emanazione dei provvedimenti ex art. 415 c.p.c.
VOGLIA
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 8.776,08 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2017/2018, 2049/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
*
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 18.04.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, nel merito, ha spiegato ampie difese volte al rigetto del CP_1
ricorso, deducendo, in particolare, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la docente era stata messa in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Parte resistente, indicati in dettaglio i periodi obbligatori e generali di sospensione risultanti da calendario scolastico locale, ha evidenziato che la ricorrente è stata, altresì, disimpegnata da attività nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e la scadenza del contratto.
Il resistente, ricostruita la disciplina normativa in materia di ferie del CP_1
personale docente e richiamata la nota n. 72696 del 4 settembre 2013 emanata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha affermato che la sospensione delle attività didattiche non è limitata a quanto indicato dal calendario scolastico della
Regione, occorrendo, altresì, conteggiare i giorni di sospensione delle lezioni delle attività didattiche disposte in base a regolare decretazione dell'Istituzione scolastica di svolgimento di servizio, dovendo, inoltre, considerare che, tra la fine delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto, la ricorrente è risultata disimpegnata da qualsivoglia attività.
Parte resistente ha, inoltre, contestato i conteggi prodotti dalla ricorrente per aver erroneamente computato, nella retribuzione giornaliera della docente, anche la tredicesima mensilità, in antitesi con quanto dichiarato dall'ARAN con proprio parere.
Tanto premesso, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“- Rigettare il presente ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
- In subordine, nel caso di accoglimento della domanda della ricorrente ricalcolare il dovuto in considerazione dei rilievi esposti detraendo i giorni per i quali non sono maturate le ferie nonché l'imputazione della tredicesima mensilità.
Con condanna alle spese e competenze di giudizio.”
1.3. La causa è stata istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 29.04.2025 il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di
[...]
alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il Parte_1
periodo di servizio prestato negli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 alle dipendenze del convenuto quale CP_1
docente in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, e, conseguentemente, al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.2. Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha, quindi, proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del AR , del 29 novembre 2007, Per_1
ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie, né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della L. n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012 (di conversione del
D.L. n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne – e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della
L. n. 228 del 2012 – in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia, né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro
2.3. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si rileva, anzitutto, che, dalla documentazione in atti, appare comprovato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù CP_1
di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 (cfr. contratti di lavoro prodotti dal ricorrente).
A riguardo, in relazione ai giorni di ferie in relazione ai quali la docente ha rivendicato la corresponsione dell'indennità sostitutiva e per i quali non vi è prova della loro fruizione su richiesta della docente, parte resistente ha allegato unicamente un invito, rivolto in data 05.06.2023 dal Dirigente Scolastico dell'IIS Camillo
Rondani di Parma alla totalità dei docenti a tempo determinato al 30.06.2023 in servizio presso il medesimo istituto, a usufruire delle ferie entro il 10.06.2023 (doc.
14 fasc. parte resistente), il quale oltretutto risulta privo dell'espresso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della dipendente, con conseguente condanna del al relativo pagamento. Controparte_1
2.4. Venendo alla determinazione del quantum, si rileva che parte ricorrente, all'udienza del 29.04.2025, a fronte delle eccezioni formulate dal CP_1
convenuto in sede di memoria difensiva, ha riformulato il conteggio della domanda attorea, quantificando quest'ultima in complessivi € 6.741,47.
Pertanto, stante l'integrale mancata fruizione delle ferie nell'anno scolastico dedotti in giudizio – con l'eccezione dei due giorni di permesso non retribuito per motivi personali e familiari fruiti dalla ricorrente in data 19.10.2020 e in data 05.04.2023 –
l'indennità sostitutiva di ferie non godute sarà pari all'ammontare dei giorni di ferie e dei giorni di riposo per festività soppresse maturati e non goduti dal ricorrente nel corso degli a.s. 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, come da prospetto analitico allegato al ricorso introduttivo, al riguardo non trovando supporto la prospettazione di parte resistente volta ad escludere la possibilità della loro monetizzazione, nel più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, al contrario, ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della L. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926). Specificamente, i giorni di ferie non goduti, calcolati con le modalità sopra indicate, sono pari a: - n. 22,74 giorni per l'anno scolastico 2017/2018 (20,74 giorni di ferie +
2 giorni di riposo per festività soppresse); - n. 26,44 giorni per l'anno scolastico
2019/2020 (23,44 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse); - n.
25,69 giorni per l'anno scolastico 2020/2021 (23,69 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse – 1 giorno di permesso non retribuito per motivi personali e familiari fruito in data 19.10.2020); - n. 27,43 giorni per l'anno scolastico
2021/2022 (24,43 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse); - 26,84 giorni per l'anno scolastico 2022/2023 (24,84 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse – 1 giorno di permesso non retribuito per motivi personali e familiari fruito in data 05.04.2023); - n. 27,92 giorni per l'anno scolastico 2023/2024
(24,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse).
Stante, dunque, la riformulazione del quantum operata dalla ricorrente, non fatta oggetto di contestazione da parte del , ne consegue che spetta ad CP_1 [...]
la somma complessiva di Euro 6.741,47 a titolo di indennità Parte_1
sostitutiva delle ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2017/2018,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di all'indennità sostitutiva per Parte_1
ferie non godute per gli a.s. 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti.
2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'indennità per ferie maturate e non godute per complessivi Euro Parte_1
6.741,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A.
e C.P.A., somme da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, il 29 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
250/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dagli Avv.ti Irene Lo Bue del Foro di
Parma, Fabio Ganci e Walter Miceli del Foro di Palermo, Giovanni Rinaldi del Foro di Biella e Nicola Zampieri del Foro di Vicenza, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Irene Lo Bue sito in Parma, Borgo Ronchini n. 9;
RICORRENTE
contro
, (C.F. ), Viale Controparte_1 P.IVA_1
Trastevere, 76/A - 00153 Roma, in persona del pro tempore, rappresentato e CP_2
difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati Sabrina, in servizio presso il Controparte_3
(C.F. ), ed
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso la sede del predetto in Parma, Controparte_3
Stradone Martiri della Libertà n. 15;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il 12.03.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo: - di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente negli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- di non aver usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- di aver maturato, nel corso dei predetti anni scolastici e tenuto conto dei giorni di effettivo servizio, un totale di 159,06 giorni di ferie, comprensivo dei giorni di festività soppresse;
- che il personale precario della scuola ha diritto alla monetizzazione dei periodi di ferie maturati e non goduti alla cessazione del rapporto di lavoro, atteso che esso, a differenza del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto, non ha la possibilità di fruire dei giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico nei periodi di conclusione delle attività didattiche (ossia nei mesi di luglio ed agosto); - che tale differenziazione si pone in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate;
- che l'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
- che la normativa italiana si pone, quindi, in contrasto con la disciplina comunitaria nella parte in cui non consente ai docenti precari, che non abbiano ricevuto una informazione adeguata, né siano stati posti dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, di ottenere una indennità sostitutiva;
- che la Corte di Giustizia Europea con la recente sentenza resa in data 18 gennaio
2024 nella causa C-218/22, richiamato l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88, ha ribadito come spetti al lavoratore che non sia stato posto in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, il diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, irrilevante risultando il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato, ed ha evidenziato, inoltre, come gli Stati Ue non possono derogare al principio derivante dal citato articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo
2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie;
- che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21780/2022, ha confermato come “L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce”, evidenziando come sia onere del datore di lavoro “dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”; - che la docente non è mai stata invitato a fruire delle ferie, né informato delle conseguenze della mancata fruizione, ragione per cui ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute e, conseguentemente, al pagamento della somma complessiva pari ad Euro 8.776,08 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nei periodi in questione.
Ciò posto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Per quanto sopra esposto, parte ricorrente, rappresentata e difesa come in atti, chiede che l'Ecc.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza di discussione a trattazione scritta o da remoto, ed emanazione dei provvedimenti ex art. 415 c.p.c.
VOGLIA
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 8.776,08 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici
2017/2018, 2049/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, conseguentemente, condannare il , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
*
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 18.04.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, nel merito, ha spiegato ampie difese volte al rigetto del CP_1
ricorso, deducendo, in particolare, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la docente era stata messa in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Parte resistente, indicati in dettaglio i periodi obbligatori e generali di sospensione risultanti da calendario scolastico locale, ha evidenziato che la ricorrente è stata, altresì, disimpegnata da attività nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e la scadenza del contratto.
Il resistente, ricostruita la disciplina normativa in materia di ferie del CP_1
personale docente e richiamata la nota n. 72696 del 4 settembre 2013 emanata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha affermato che la sospensione delle attività didattiche non è limitata a quanto indicato dal calendario scolastico della
Regione, occorrendo, altresì, conteggiare i giorni di sospensione delle lezioni delle attività didattiche disposte in base a regolare decretazione dell'Istituzione scolastica di svolgimento di servizio, dovendo, inoltre, considerare che, tra la fine delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto, la ricorrente è risultata disimpegnata da qualsivoglia attività.
Parte resistente ha, inoltre, contestato i conteggi prodotti dalla ricorrente per aver erroneamente computato, nella retribuzione giornaliera della docente, anche la tredicesima mensilità, in antitesi con quanto dichiarato dall'ARAN con proprio parere.
Tanto premesso, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“- Rigettare il presente ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
- In subordine, nel caso di accoglimento della domanda della ricorrente ricalcolare il dovuto in considerazione dei rilievi esposti detraendo i giorni per i quali non sono maturate le ferie nonché l'imputazione della tredicesima mensilità.
Con condanna alle spese e competenze di giudizio.”
1.3. La causa è stata istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 29.04.2025 il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di
[...]
alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il Parte_1
periodo di servizio prestato negli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 alle dipendenze del convenuto quale CP_1
docente in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, e, conseguentemente, al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.2. Al riguardo, la questione può essere decisa sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del 03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha, quindi, proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del AR , del 29 novembre 2007, Per_1
ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie, né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della L. n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012 (di conversione del
D.L. n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne – e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della
L. n. 228 del 2012 – in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia, né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro
2.3. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si rileva, anzitutto, che, dalla documentazione in atti, appare comprovato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di attività lavorativa quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù CP_1
di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 (cfr. contratti di lavoro prodotti dal ricorrente).
A riguardo, in relazione ai giorni di ferie in relazione ai quali la docente ha rivendicato la corresponsione dell'indennità sostitutiva e per i quali non vi è prova della loro fruizione su richiesta della docente, parte resistente ha allegato unicamente un invito, rivolto in data 05.06.2023 dal Dirigente Scolastico dell'IIS Camillo
Rondani di Parma alla totalità dei docenti a tempo determinato al 30.06.2023 in servizio presso il medesimo istituto, a usufruire delle ferie entro il 10.06.2023 (doc.
14 fasc. parte resistente), il quale oltretutto risulta privo dell'espresso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della dipendente, con conseguente condanna del al relativo pagamento. Controparte_1
2.4. Venendo alla determinazione del quantum, si rileva che parte ricorrente, all'udienza del 29.04.2025, a fronte delle eccezioni formulate dal CP_1
convenuto in sede di memoria difensiva, ha riformulato il conteggio della domanda attorea, quantificando quest'ultima in complessivi € 6.741,47.
Pertanto, stante l'integrale mancata fruizione delle ferie nell'anno scolastico dedotti in giudizio – con l'eccezione dei due giorni di permesso non retribuito per motivi personali e familiari fruiti dalla ricorrente in data 19.10.2020 e in data 05.04.2023 –
l'indennità sostitutiva di ferie non godute sarà pari all'ammontare dei giorni di ferie e dei giorni di riposo per festività soppresse maturati e non goduti dal ricorrente nel corso degli a.s. 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, come da prospetto analitico allegato al ricorso introduttivo, al riguardo non trovando supporto la prospettazione di parte resistente volta ad escludere la possibilità della loro monetizzazione, nel più recente orientamento formatosi in materia presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, al contrario, ha rilevato come l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della L. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926). Specificamente, i giorni di ferie non goduti, calcolati con le modalità sopra indicate, sono pari a: - n. 22,74 giorni per l'anno scolastico 2017/2018 (20,74 giorni di ferie +
2 giorni di riposo per festività soppresse); - n. 26,44 giorni per l'anno scolastico
2019/2020 (23,44 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse); - n.
25,69 giorni per l'anno scolastico 2020/2021 (23,69 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse – 1 giorno di permesso non retribuito per motivi personali e familiari fruito in data 19.10.2020); - n. 27,43 giorni per l'anno scolastico
2021/2022 (24,43 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse); - 26,84 giorni per l'anno scolastico 2022/2023 (24,84 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse – 1 giorno di permesso non retribuito per motivi personali e familiari fruito in data 05.04.2023); - n. 27,92 giorni per l'anno scolastico 2023/2024
(24,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse).
Stante, dunque, la riformulazione del quantum operata dalla ricorrente, non fatta oggetto di contestazione da parte del , ne consegue che spetta ad CP_1 [...]
la somma complessiva di Euro 6.741,47 a titolo di indennità Parte_1
sostitutiva delle ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2017/2018,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di all'indennità sostitutiva per Parte_1
ferie non godute per gli a.s. 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti.
2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'indennità per ferie maturate e non godute per complessivi Euro Parte_1
6.741,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A.
e C.P.A., somme da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, il 29 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri