Sentenza 20 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/08/2002, n. 12261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12261 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2002 |
Testo completo
1 2 2 6 1 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA, NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Chiamata in Cause Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di difers. C.T.V. In pponibility Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 10945/99 Cron. 29871 Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 3289 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud.11/04/02 Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO NZ, elettivamente domiciliato in ROMA LRE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato MARUCCHI M, му difeso dall'avvocato ALOIS WILD, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE contro per diritti € 155 CONSORZIO di BONIFICA FOCE ISARCO MONTE, in persona 2.0 AGO 2002 IL CANCELLIERE del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore signor HELMUTH ALESSANDRINI, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio 2002 dell'avvocato LUDOVICO VILLANI, che lo difende 564 unitamente all'avvocato MAX BAUER, giusta delega in -1- atti;
controricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente nonchè
contro
DIFESA, ASSOCIAZIONE OBST-WEINUND MIN. GARTENBAUVEREIN, ESPEN PERNBRUNNER MARTHA, EURODOMUS SPA, PEZZIN PIETRO;
my. - intimati avverso la sentenza n. 69/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 18/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato Max BAUER, difensore del Consorzio resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri due. -2- Svolgimento del processo I Ministeri delle Finanze e della Difesa in persona dei Ministri pro tempore citava o in giudizio di fronte al Tribunale di Trento il Consorzio frutticoltori di Bozano nonché RT PE NN e il Consorzio di Bonifica Atesin Foce Isarco Monte per sentire accertare l'interclusione delle particelle attoree pp.ff.2011/2, 1993/2, 2009/3 Dodiciville ed il diritto di passazio di essi attori con costituzione di servitù coattiva di passo a piedi e con coli I convenuti si costituivano, chiedendo il rigetto della domanda attorea;
il Couse zio Frutticoltori chiedeva che venisse ordinata la chiamata in causa ex au 107 cpc della spa UR proprietaria della p.f. 2009/2 cc Dodic ville poiché il passaggio richiesto doveva intendersi costituito per ہو destinazione del padre di famiglia a carico del menzionato fondo sin da quand la PA era diventata proprietaria dei fondi di cui in premessa. Nella Causa così radicata interveniva volontariamente a sostegno delle ragioni attore RO EZ. Dispera CFL e successivo supplemento d'indagine, gli attori chiedevano che venisse chiamato in causa NZ TR, quale proprietario della p.f. 2011 Disposta tale chiamata, il Tribunale con sentenza 27.10.94 dichiarava l'interclusione delle particelle fondiarie attoree e costituiva il passaggio Coar!! ⚫ secondo un tracciato indicato dal CTU e stabilendo l'ammontare dell in lennità Le spese di causa venivano compensate tra le parti. La sentenza veniva appellata dal chiamato NZ TR, il quale a sostegno del grivame denunziava la nullità della CTU di primo grado, nonché ragioni di mento Lapp llata Martha PE NN, costituitasi, contestava i motivi di gravame chiedendone il rigetto. Le appellate Amm.ni della Difesa e delle Finan costituendosi, contestavano i motivi d'appello avversari e conchi devano per la conferma della impugnata sentenza. Si costituivano gli appellati, ad eccezione della spa UR e del EZ che venivano dichiarati contumaci. Con sentenza in data 26.1/18.2.1999, la Corte di appello di Trento confermava totalmente la sentenza impugnata, compensando tra le parti le spese el grado Osser ava la Corte territoriale che se era vero che il TR, essendo stato chiam sto in giudizio il 29 4.1989, entrò in causa quando sia la consulenza tecnic che il successivo supplemento erano stati depositati, non per questo poteva condividersi la tesi difensiva secondo cui vi sarebbe stata violazione ہو del contraddittorio. Difatti, hanno fatto rilevare le Amm.ni interessate, il chiam to già con la memoria istruttoria del 24.9.90 ebbe la possibilità di difendersi sulle conclusioni alle quali era pervenuto il CTU e proprio sulla consulenza l'appellante ebbe modo di fare assumere i propri mezzi di prova attraverso i quali ebbe la possibilità di difendersi e di far valere le proprie conti deduzioni di fronte all'esito degli accertamenti svolti dal CTU. In sostanza quindi, anche se il TR venne chiamato quando l'incarico del teche era stato effettuato, non per questo gli mancò la possibilità di far valere le proprie ragioni che, evidentemente il Tribunale non condivise, altrimenti avrebbe disposto un ulteriore supplemento di indagine. Relativamente al merito. il consulente d'ufficio, partendo dall'implicito presupposto che le pp ff 2011/2, 1993/2 e 2009/3, appartenenti al Demanio fosser intercluse. tenendo conto dei principi contenuti nell'art. 1051 c.c. in materi di servitù coattive, aveva indicato due tracciati. 2 Tribunale tenendo conto delle osservazioni effettuate dal CTU aveva accolt la domanda di costituzione di servitù coattiva secondo il secondo tracciato, con motivazione ritenuta adeguata. TR, lungi dal dimostrare l'inidoneità del passaggio o i gravi eventuali danni che dallo stesso potessero derivare alla sua proprietà, indicava ad impedimenti di questo passaggio il fatto che il fondo era recintato e che vi era un cancello di chiusura. Si trattava, dunque, di motivazioni inconsistenti che non potevano giustificare una scelta diversa da quella seguita dal Tribunale nemmeno alla luce delle testimonianze acquisite, che avevano indicao diversi tracciati per raggiungere la proprietà demaniale. Ciò che hanno riferito i testi appariva del tutto irrilevante perché nella specie non si tratas di costituire una servitù per usucapione bensì era stata costituita una му servit di passaggio attraverso un tracciato ritenuto maggiormente idoneo dal Ci Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NZ TR, sulla base tre motivi illustrati anche con memoria;
resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica Foce Isarco Monte, mentre gli altri intimati non hanne svolto attività difensiva. Con rdinanza collegiale del 29.5.2001, questa Corte disponeva il rinvio della notifica dei ricorso a UR spa e al EZ nonché ai Ministeri delle nanze e della Difesa. Provvedutosi a tanto i Ministeri delle Finanze e della Difesa resistono con contro ricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;
con il deposito di ulteriore memoria da parte del ricorrente, si perviene all'oderna udienza. Dispo tosi ulteriore rinvio per regolarizzare le notifiche, si perviene all od erna udienza 3 Motivi della decisione Con orimo motivo di ricorso, il TR lamenta violazione dell'art. 194 cpc in relazione all'art.360 cpc, evidenziando che la norma processuale ricordata prevede come le parti abbiano diritto di intervenire, anche mediante propri consumenti alle operazioni di consulenza tecnica disposta dal giudice, onde conti lare il regolare esito delle stesse e collaborare alle conclusioni ottima ! Ossera il ricorrente come nel caso di specie, nei suoi confronti, ciò non sia avven, to, in ragione del fatto che la CTU fu disposta ed espletata prima della sua chiamata in causa, sicchè egli non potè esplicitare le facoltà difensive previste al riguardo. му La sentenza impugnata si è fatta carico di esaminare tale profilo procesuale che costituiva specifico motivo di appello, ma non lo ha rite fondato si è evidenziato al riguardo che il chiamato (odierno } ricorrente) si era difeso sulle conclusioni del CTU ed aveva avuto modo di richiestere prove testimoniali volte a contrastare le risultanze degli accertamenti peritali Tale lievi sono del tutto coincidenti con le risultanze di causa;
occorre però esammare se tanto sia sufficiente al fine di ritenere insussistente la violaz one della norma denunziata. La tes della Corte tridentina è quella secondo cui fermo il fatto che la CTU era stata gia espletata ben prima della chiamata in causa del TR, tanto è vero die costui ne contestó le conclusioni e si difese anche mediante testi, al riguar io;
conseguentemente, i criteri a cui si era uniformato il CTU erano stan oggetto di critica, ma erano comunque risultati validi e conclusivi. Ora e evidente che la Corte territoriale ha ritenuto che il successivo evolversi della situazione processuale ha evitato che il TR potesse subire un pregiudizio del diritto di difesa, donde la reiezione del motivo di appello relativ Va moordato che la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che se | mervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, il terzo ha piena liberta di difesa e non è vincolato dall'attività probatoria precedentemente svolta (v., per riferimenti, Cass.29.10.1998, n.10783 e 13 4 1994, n 5716, e. più specificamente, 14.2.1985, n. 1252 e 24.1.1979, n.524. Ma se tale profilo pare attagliarsi in qualche modo all'avviso della Corte tridentina, in quanto il TR ha avuto modo di esplicitare attività istruttoria, ہو va tile ato che, nella specie, trattasi di mancata partecipazione dell'odierno ricomente ad una CTU, su cui poi sono basati, il Tribunale prima e la Conte territoriale poi per decidere la controversia. Ora e la legge prevede che la parte abbia diritto a partecipare alle operazioni di consulenza. tanto è mirato acchè il CTU possa e comunque debba dar conto di eventuali rilievi tecnici di parte. Ciò nella specie non è avvenuto, con la conseguenza che la consulenza stessa, le cui conclusioni, lo si ripe e sono state poi recepite nelle sentenza di merito sia relativamente all and vaduazione del percorso. sia relativamente all'indennità da conispondersi a seguito della imposizione della servitù coattiva, risulta utilizzata, sia in primo che in secondo grado, in violazione dell'art. 194 cpc. È state infatti al riguardo specificamente ritenuto (v. Cass. 12.1.1977, n.131) che qualora il chiamato in causa, per ragioni di litisconsorzio necessario, od anche facoltativo. eccepisca un pregiudizio del diritto di difesa, non avendo partecipato alle operazioni svolte nel corso di consulenza disposta ed espletata prima della chiamata, il giudice deve provvedere alla rinnovazione 5 della consulenza medesima, non potendo, in difetto, decidere nei confronti del chiamato sulla base di quella compiuta in sua assenza (v. anche Cass 176 1974. n 1757). Il motivo in esame deve essere conseguentemente accolto;
ne consegue la nullita dell intero giudizio, con conseguente rinvio al Tribunale di Trento, che provvedera anche sulle spese relative al presente procedimento per cassaz one È appena il caso di aggiungere che le conseguenze connesse al motivo accolt rendono evidente che gli altri motivi di ricorso devono intendersi assort i
P.Q.M.
La Ceste accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Dichiara la nullita dell'intero giudizio, cassa e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Trents 109T129.11 20,66 COST Il Presidente TOT149.77 Cosi deciso in Roma, il 11.4.2002 Il Consiglere estensore Mensent folate in AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 IL CANCELLIERE C1 Registrato in do 40 NOV 2007 4. Francesco Catania 49829 DEPOSITATO CANCELLERIA 149.77 20 AGO. 2002 CENTOQUA HOVE/177. DUTO Roma IL CANCELLIERE C1 p. # (Dottes PPC) IL CANCELLIERE C1 #Responsable D Francesco Catania 6