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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1683/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.24, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, in persona del presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Catia Scigliano appellante
e
e , rappresentati e difesi dall'avv. Luca Le Pera Controparte_1 Controparte_2
appellati
Conclusioni:
Per l'appellante: “accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare
l'impugnata sentenza sulla base della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta nel giudizio di prime cure, accertando la mancata responsabilità in capo alla Parte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, determinato dalla esclusiva responsabilità
[...]
della conducente;
- in via subordinata, riformare l'impugnata sentenza, accertando, nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. in capo alla Parte_1
, la concorrente responsabilità della conducente del veicolo nella determinazione del danno
[...]
e ridurre, per l'effetto, la misura del risarcimento del danno alla persona in proporzione dell'entità della colpa dichiarata a carico di ciascuno, rideterminandone l'importo sulla base delle suesposte argomentazioni, fermo restando il rigetto della domanda attrice sui danni materiali da parte del
Tribunale di Cosenza;
condannare, altresì, e al pagamento Controparte_1 Controparte_2 delle spese della c.t.u. medica espletata nel giudizio di primo grado e, inoltre, delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”.
Per l'appellato: “dichiarare inammissibile il presente appello, ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'infondatezza delle avversarie doglianze, respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1760/22, pubblicata in data 27.06.22, resa a definizione del giudizio R.G.n. 3731/18, emessa dal Tribunale di Cosenza;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre oneri di legge da distrarre al difensore costituito”.
Svolgimento del processo
e , convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Cosenza, il al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patiti in data 05.12.13, Controparte_3
allorquando il , alla guida del ciclomotore marca Aprilia tg. X5TRGK, di proprietà della CP_1
, nel percorrere la SP 239 Mongrassano/Bisignano, giunto al km 5, a causa del dissesto del CP_2
manto stradale, perdeva il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra e riportando delle lesioni, oltre che danni al motociclo.
Si costituiva in giudizio la lamentando il difetto di prova della domanda Parte_1
attorea, sia in punto di an che di quantum debeatur.
Il giudizio, istruito con prova testi e c.t.u. veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 1760/22, pubblicata il 16.10.22, il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento in favore di , della somma di Controparte_1
euro 6.824,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori;
rigettava la domanda di risarcimento del danno materiale;
condannava la al pagamento dei Parte_1
2/3 delle spese di lite, compensandone 1/3, nonché, al pagamento delle spese di c.t.u.
Avverso la suddetta sentenza, la interponeva gravame, affidandolo ad Parte_1
un unico ed articolato motivo che di seguito sarà esposto.
Si costituivano in giudizio e che, preliminarmente, Controparte_1 Controparte_2 eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedevano il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 10.03.24, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.03.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 21.03.24.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della sola comparsa conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Non va delibata in questa sede l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art 348 c.p.c., essendo ormai superata la fase processuale a tanto deputata (prima udienza di trattazione ex art 350
c.p.c.).
2.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dagli appellati è infondata.
A tal riguardo, le Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16.11.17 hanno statuito che: “che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal DL n. 83/12, conv. con modif. dalla legge n. 134/12, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d'appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il gravame, invero, risulta motivato e simmetrico rispetto alla sintetica motivazione del giudice di primo grado;
l'appellante ha indicato le parti della sentenza impugnata e ha esplicitato le argomentazioni che, contrapponendosi a quelle poste a base della sentenza, dovrebbero comportare - in tesi - una decisione di segno diametralmente opposto.
L'eccezione deve dunque essere rigettata.
3.- Con un unico ed articolato motivo, l'appellante censura la pronuncia per erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare perché il Tribunale ha escluso il concorso colposo del conducente del ciclomotore, , nella causazione del sinistro. Controparte_1
CP_ Invero, ai fini dell'accertamento della responsabilità esclusiva dell' custode del tratto di strada, teatro dell'evento, occorre che siano presenti tutti gli elementi idonei ad integrare un comportamento poco diligente da parte dello stesso tenendo, parimenti, conto di tutti gli elementi relativi alla responsabilità esclusiva o concorrente del danneggiato.
Nella valutazione dei fatti di causa, il primo giudice avrebbe dovuto valutare se le condizioni della strada fossero evidenti e visibili al momento del sinistro e se il conducente lo avrebbe potuto evitare adottando la particolare attenzione dovuta per salvaguardare la propria incolumità e quella altrui, nell'uso ordinario e diretto del bene demaniale.
Peraltro, non vi sarebbe, in atti, alcun accertamento della polizia e/o dei vigili urbani in ordine al degrado della strada.
Un dato assolutamente fondamentale e dirimente, inoltre, sarebbe costituito dall'audizione della madre del danneggiato, , dalla quale è emerso che all'epoca del sinistro il Controparte_2
, appena quindicenne, prendeva quel giorno “per la prima volta” il motorino, dunque, non CP_1
era pratico della guida.
Tuttavia, il primo giudice ha considerato, tale circostanza, “eccessivamente generica non specificandosi in che modo concretamente ciò determinasse il verificarsi del sinistro”, quando invece questo dato di fatto, senza necessità di alcuna concreta prova, unitamente alla circostanza che le condizioni del manto stradale fossero percepibili dall'utente della strada - alle ore 19,00, anche in una giornata invernale uggiosa, non è affatto buio - lo avrebbero dovuto indurre, quantomeno, a ritenere sussistente un concorso di colpa da parte del conducente.
A tal proposito, prosegue l'appellante, si è affermato che la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza dell'eventuale pericolo (a maggior ragione se consideriamo attendibili le dichiarazioni testimoniali dalle quali emergerebbe che la giornata era nuvolosa e c'era nebbia), accetti di utilizzarla ugualmente.
Sarebbe, dunque, pacifico, che il danno, conseguente all'incidente, non è ricollegabile alle condizioni della res, ma al fattore causale ulteriore e sopravvenuto, ossia la disattenzione,
l'imprudenza dell'attore, insieme all'accertata inesperienza alla guida del mezzo, costituente caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità dell'Ente.
Non sarebbe ravvisabile, in ogni caso, alcuna omissione o condotta colpevole dell'Ente anche in quanto le striature presenti sulla strada - così come vengono definite da parte dei testi escussi tra cui il capo cantoniere, - non erano pericolose al punto da richiedere una Testimone_1
segnalazione ad hoc, tant'è vero che prima e dopo il sinistro in questione causa non si sono verificati altri incidenti.
Ed ancora, se è vero, come è vero, che i testimoni di parte attrice, non sono tecnici, non si comprenderebbe il motivo per cui il Tribunale non consideri le loro deposizioni eccessivamente generiche, quando riferiscono della velocità “moderata” tenuta dal conducente del motoveicolo, mentre, invece, ipotizza l'indifferenza terminologica tra il concetto di buca e quello di fessurazione/striatura. Le riferite “fessurazioni longitudinali” al centro della carreggiata, non escluderebbero, automaticamente, la responsabilità del conducente ed in ogni caso non sarebbero sufficienti a fondare la responsabilità dell'Ente.
Invero, la causa dell'evento dannoso sarebbe da attribuire all'inesperienza e poca padronanza del mezzo da parte del che avrebbe ben potuto evitare il pericolo, tenendo prudentemente la CP_1
destra.
Infine, la contesta il quantum liquidato per le lesioni riportate dal danneggiato ed in Parte_1
particolare il danno biologico che il c.t.u. ha indicato nella misura del 2%, nonostante le motivate osservazioni del proprio consulente di parte il quale ha rilevato che, in base alla tabella delle menomazioni, allorché le alterazioni funzionali sono considerate sfumate, come nel caso di specie, la percentuale del danno biologico deve essere inferiore al 2%, trattandosi di danno estetico di grado lieve, su un uomo adulto con minimi esiti cicatriziali sulla gamba.
4.- L'appello non merita accoglimento.
Occorre premettere che la presente fattispecie, correttamente ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c., prevede che l'attore dimostri l'esistenza (ed entità) del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c., (ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14;
n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale, altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c… non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)” (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo. In particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 14228/23).
In particolare, la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che “nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass.n. 14228/23, cit.), secondo quello che è “l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)” (Cass. n. 2376/24).
Ebbene, ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia valutato adeguatamente ed attentamente il materiale probatorio, acquisito al giudizio, applicando correttamente i suddetti principi ed illustrando il percorso logico-giuridico del proprio convincimento.
Le deposizioni rese dai testi escussi - conformemente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata - hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'evento dannoso.
Infatti, il teste che ha assistito al sinistro, ha riferito che il procedeva Testimone_2 CP_1
con andatura moderata, sulla strada provinciale;
tuttavia, perdeva il controllo del motoveicolo in quanto la ruota anteriore finiva in una fessura del manto stradale;
aggiungeva, inoltre, che la strada in questione era dissestata e che più volte lo aveva segnalato ai dipendenti della . Parte_1
Anche l'altro teste, , che percorreva il medesimo tratto stradale a bordo Testimone_3
della propria auto, riferiva di aver visto cadere il per terra a causa del manto stradale CP_1
dissestato per la presenza di numerose buche e che tale il sinistro si verificava d'inverno, di sera, in una giornata nuvolosa e nebbiosa. Di tali anomalie, peraltro, per come dichiarato dai testi, non vi era alcuna segnalazione, idonea a preavvertire la situazione di pericolo. Le concordanti deposizioni dei testi di parte attrice hanno trovato ulteriore conforto nelle dichiarazioni rese da , all'epoca capo cantoniere addetto al controllo della strada, Testimone_1
il quale, pur non ricordando bene la presenza di buche sul manto stradale, ha riferito di “striature” presenti sull'asfalto.
Peraltro, anche nella relazione di servizio, prodotta dalla , si parla di “fessurazioni Parte_1
longitudinali al centro della carreggiata” che, come tali, sono suscettibili di creare situazioni di pericolo per gli utenti, soprattutto in orario notturno e in condizioni climatiche non favorevoli, soprattutto considerate le caratteristiche del mezzo condotto dal , ossia, ciclomotore a due CP_1
ruote di cilindrata non superiore a 50 cc.
Quanto all'uso dei termini “buche” e “fessurazioni”, utilizzate dai testimoni escussi, il
Tribunale ha giustamente rilevato che “non essendo tecnici, i testi di parte attrice, appare agevole ipotizzare l'indifferenza terminologica tra il concetto di buca e quello di fessurazione”.
Alla luce di dette risultanze istruttorie, gli attori hanno provato il nesso di causalità tra la res e l'evento lesivo;
di contro, la non ha provato il caso fortuito idoneo ad escludere la sua Parte_1
responsabilità esclusiva.
Né può ravvisarsi un concorso colposo del danneggiato per il solo fatto che - per come emerso dall'audizione della madre dello stesso - quel giorno era la prima volta che prendeva il motorino e percorreva quel tratto di strada, trattandosi di affermazione generica, non suffragata da elementi ulteriori idonei a specificare la sua incidenza nell'occorso.
Peraltro, i testi hanno concordemente hanno affermato che il procedeva ad andatura CP_1
moderata, circostanza verosimile considerato che l'occorso si è verificato in orario notturno (ore
19,00 del 05 dicembre) su strada scarsamente illuminata e priva di segnalazione in ordine alle anomalie presenti sulla stessa.
L'appellante ritiene che le condizioni del manto stradale non fossero pericolose al punto da richiedere una segnalazione ad hoc con apposito cartello di pericolo, tanto è vero che prima e dopo il sinistro non si sono verificati altri incidenti.
Ebbene, tale rilievo non ha pregio, non solo perché soltanto allegato e non provato, ma anche perché proprio il sinistro per cui è causa è sintomatico della pericolosità della strada, pericolosità, peraltro, più volte segnalata alla , per come emerso dalla prova testi. Parte_1
Il pericolo rappresentato dalle condizioni della strada, oltre a non essere segnalato, non era, infatti, visibile e neppure prevedibile e ciò ha impedito, chiaramente, al di attivare una CP_1
qualsiasi condotta diligente ed idonea, quantomeno, a ridurre l'entità dei danni.
La Corte, pertanto, condivide la motivazione della pronuncia impugnata, laddove si legge: “né
è stata offerta prova di un concorso di colpa del danneggiato nel verificarsi dell'evento, posto che dalla deposizione dei due testi che assistevano direttamente al sinistro si evince un'andatura moderata del nel percorrere il tratto di strada descritto nell'atto introduttivo ed CP_1
eccessivamente generica – come tale inidonea a fondare un concorso di responsabilità – è la deduzione secondo cui abbia avuto incidenza l'inesperienza del (che per la prima volta, CP_1 come dichiarato dalla mamma all'udienza del 7.10.2019, prendeva il motorino e percorreva quel tratto di strada), non specificandosi in che modo concretamente ciò determinasse il verificarsi del sinistro”.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che, secondo la normale diligenza, non fosse possibile prevedere e percepire l'anomalia dello stato dei luoghi, risultando indimostrato che vi sia stato un comportamento colposo del nella produzione dell'evento dannoso. CP_1
Priva di pregio appare, infine, la censura relativa al grado di invalidità accertato dal c.t.u.
Si richiama, al riguardo, la motivazione, resa dal giudice di prime cure, laddove si legge che:
“correttamente, infatti, il c.t.u. ha riconosciuto un danno biologico sulla base di un danno estetico, trattandosi comunque di lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona esplicante un'incidenza negativa sulla sua quotidianità e sui profili dinamico-relazionali della sua vita, specie considerandosi la giovane età del al momento del fatto (15 anni)”. CP_1
Si impone, dunque, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000) in favore degli appellati, in solido.
Il rigetto dell'appello comporta l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla , nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 1760/22, pubblicata il 16.10.22, emessa dal Tribunale di Cosenza, così
[...]
provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, che liquida in complessivi €. 2.906, per compensi, oltre rimborso spese CP_2
generali, nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge, previa distrazione in favore dell'avv. Luca
Le Pera;
- si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22.05.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)