Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 26044 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti – Presidente rel Dott. Viviana Criscuolo - Giudice – Dott. Gabriella Ferrara - Giudice. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26044 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CARREA ANGELA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PIANESE DANILO presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2023 chiedeva pronunziarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con Controparte_1 in NAPOLI il 20/12/2004 (atto n. 75, P. I, sez. B, anno 2004), riferendo che tra le parti,
[...] in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento rg. 2136/2015.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati il 12/05/2002, maggiorenne non ancora Per_1
Pers economicamente indipendente ed il 30/06/2009, minorenne.
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All'udienza del 7/05/2024, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, comparivano personalmente i coniugi, che dichiaravano che non vi erano contrasti in ordine alla gestione della minore e che con molta probabilità potevano addivenire a concordare le condizioni del divorzio.
Il Giudice, all'esito, tentava la conciliazione, che non sortiva alcun effetto;
pertanto, confermava le condizioni della separazione, rilevava che non erano state avanzate istanze istruttorie e, pendendo trattative di bonario componimento, rinviava all'udienza cartolare del 6/06/2024, successivamente differita al 10/10/2024.
Alla suddetta udienza cartolare - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. - con note di udienza, ritualmente depositate, i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la loro volontà di divorziare alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Il PM si pronunciava come in atti.
Il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore per ulteriori chiarimenti e all'udienza del
13.2.25 i coniugi divorziandi, dichiaravano Pers quanto alla libertà di incontri tra e il padre ciò è stato concordato in ragione della effettiva difficoltà di stabilire un calendario per la ragazza sedicenne che incontra il padre spesso, a suo Pers piacimento. Precisano che tali rapporti tra il padre ed sono assidui e costanti.
Le parti si riportavano alle condizioni concordate così come meglio precisate all'udienza del 13.2.25
(vedi verbale) e all'esito si riservava la causa in decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: Pers Confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con residenza privilegiata presso la casa materna;
Pers Disporre che il sig. possa incontrare e tenere con sé la figlia Controparte_1 liberamente senza vincoli di giorni ed orari, in accordo con la minore e previa comunicazione alla madre;
la stessa modalità verrà osservata per ogni festa comandata, compleanni, vacanze estive;
2 Disporre a carico del sig. il versamento del contributo al Controparte_1
Pers mantenimento della figlia minore della somma di €.400,00 (quattrocento/00) e del figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente della somma di €.300,00 Per_1
(trecento/00), per un totale di €.700,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di intesa del Tribunale di Napoli siglato in data 7/03/2018; Pers Le parti concordano che le spese scolastiche della figlia minore presso la scuola privata
“Suor Orsola Benincasa” continueranno ad essere supportate interamente dal sig. Controparte_1
;
[...]
Nulla da disporre a titolo di assegno divorzile essendo i coniugi entrambi economicamente indipendenti.
Autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
Il Collegio ritiene che tali accordi garantiscano il diritto della minore alla bigenitorialità, alla costruzione di una sana relazione con entrambi i genitori, che non contrastano con norme imperative e che pertanto possano essere recepiti provvedendo in conformità.
Ritiene, altresì, il Tribunale che in ragione dei predetti accordi conformi all'interesse della minore, correttamente non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della stessa, in quanto- manifestamente superfluo.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate e nei termini di cui alla motivazione lo scioglimento del matrimonio celebrato da e a Parte_1 Controparte_1
NAPOLI il 20/12/2004 (atto n. 75, P. I, sez. B, anno 2004);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese. In ordine all'istanza di liquidazione delle spese della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello stato con separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR 115/12.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14.2.25
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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