Articolo 9 bis della Legge 20 ottobre 1990, n. 302
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 gennaio 1997
Art. 9-bis. (( (Condizioni per la fruizione dei benefici).)) (( 1. Le condizioni di estraneita' alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1997
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