CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1561/21 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Quarta Sezione Civile
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado n. 1561/21 del Ruolo Generale, promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabrina Grelli e Massimo Brancoli Parte_1
APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Chiara Aliani Soderi CP_1
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione all'udienza sostituita del 3.10.24, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc del 21 ottobre 2024, e decisa alla odierna camera di consiglio sulle seguenti Conclusioni:
Conclusioni appellante: “Voglia alle eccellentissima Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 157/2021 resa dal
Tribunale di Pistoia l'11.02.2021 e pubblicata il 15.02.2021 all'esito del procedimento recante R.G.
n. 2745/2016 del cui appello si tratta, ed in accoglimento della presente impugnazione, NEL MERITO Sul I motivo di gravame (pagg. 4 e ss. del presente atto), accertato che le uniche condotte persecutorie poste in essere dalla IG.ra sono quelle consistenti nelle Parte_1
telefonate mute al numero telefonico della IG.ra dal mese del febbraio 2009 a quello di CP_1
maggio 2009; accertato altresì che la IG.ra a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di CP_1
Pistoia, non ha correttamente ottemperato all'onere probatorio sulla stessa incombente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., anche in ragione dell'inefficacia probatoria del decreto penale di condanna;
accertati inoltre il concorso colposo dell'odierna convenuta appellata ex artt. 2056 e
1227 c.c. e la sussistenza delle preesistenze e concause dettagliate sopra e in atti;
e quindi la esosità e la sproporzionalità della condanna risarcitoria di primo grado rispetto alle uniche condotte effettivamente tenute dall'appellante ai danni dell'appellata e la accertata consequenziale effettiva quota di responsabilità attribuibile alla IG.ra nella causazione del danno Pt_1
lamentato dalla IG.ra nonché correttamente applicato l'art. 2055 c.c., per l'effetto, Voglia CP_1
riformare la sentenza impugnata ed eventualmente dichiarare la IG.ra tenuta a risarcire Pt_1
alla IG.ra la sola somma a tale quota di responsabilità direttamente corrispondente CP_1
riducendo, anche in via equitativa, l'entità del quantum risarcitorio come determinato nella sentenza appellata;
Sul II motivo di gravame (pag. 24 e ss. del presente atto), ritenuti sussistenti giustificati motivi, disporre la compensazione delle spese di lite del primo giudizio tra le parti quanto meno è la percentuale del 45%, o comunque nella percentuale ritenuta di giustizia, e con condanna della
IG.ra a rifondere alla IG.ra l'ulteriore 55% o comunque l'ulteriore differenza. CP_1 Pt_1
IN VIA ISTRUTTORIA Disporre la rinnovazione della CTU diretta individuare l'eventuale corretta valutazione e quantificazione dell'asserito danno subito dalla IG.ra quale conseguenza CP_1
diretta delle limitate azioni ascritte alla condotta dell'appellante, ove e se dimostrate e ritenute possibile fonte di pregiudizio.
Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
Conclusioni appellata: “In rito ed in via pregiudiziale:
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza Parte_1
n. Sentenza n. 157/2021 pubbl. il 15/02/2021 RG n. 2745/2016 Repert. n. 309/2021 del 15/02/2021 del Tribunale di Pistoia sulla base del dettato normativo di cui all'art. 348 bis c.p.c. , poiché, per le ragioni d'appello esposte, non vi è ragionevole probabilità che essa possa essere accolta, neppure in parte;
In tesi: Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla
IG.ra avverso la sentenza n. Sentenza n. 157/2021 pubbl. il 15/02/2021 RG n. Parte_1 2745/2016 Repert. n. 309/2021 del 15/02/2021 del Tribunale di Pistoia, confermando la stessa in ogni sua parte.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, disponendo , ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio di fronte al CP_1
Tribunale di Pistoia per sentirla condannare al risarcimento dei danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 64.454,94, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, subiti sia a causa della condotta persecutoria posta in essere dalla convenuta, all'epoca collega di lavoro presso il Comune di Monsummano Terme, a partire dal mese di febbraio
2009 e sino al mese di giugno 2009, consistita in chiamate anonime mute effettuate a qualsiasi ora del giorno e della notte al numero di telefono privato dell'abitazione che la condivideva con il CP_1
figlio quattordicenne - condotte queste oggetto di confessione da parte della stessa sig.ra e Pt_1 cui era seguita l'emissione di decreto penale di condanna del Tribunale di Pistoia, n. reg. Gup
1765/11, Reg. Dec. 843/11, divenuto esecutivo il 14/03/12 per il reato di cui all'art. 660 c.p.
“perché, con ripetute telefonate fatte sulla sua utenza fissa senza proferire alcuna parola, recava molestia, per biasimevole motivo, a ” - sia a causa della condotta successivamente CP_1
posta in essere dalla convenuta, nel periodo settembre 2009/dicembre 2009, consistita in ulteriori chiamate telefoniche mute, in vari pedinamenti e nell'aver inviato agli amministratori del Comune di Montecatini Terme una serie di lettere anonime diffamatorie, tacciando la di essere CP_1
l'amante dell'allora Sindaco con il favore del quale ella avrebbe ottenuto il suo Persona_1
posto di lavoro.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio contestando Parte_1 la riferibilità a sè di tutte le condotte come descritte in atto di citazione (soprattutto l'invio di lettere anonime e i pedinamenti/ appostamenti), ammettendo di aver effettuato solamente talune telefonate nel periodo febbraio – maggio 2009, peraltro solo nelle ore diurne e per una durata complessiva di alcune decine di secondi, evidenziando come il decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 460
c.p.p., ancorché divenuto esecutivo non avesse alcuna efficacia di giudicato nel giudizio civile;
la convenuta inoltre contestava la quantificazione dei danni richiesti dall'attrice sostenendo di poter essere chiamata a rispondere solo dei danni causalmente ed immediatamente riconducibili alla sua condotta nella misura provata in corso di causa, tenuto altresì conto del concorso colposo dell'attrice per non essere ricorsa immediatamente alle necessarie cure mediche di tipo psicologico o psichiatrico.
La causa è stata istruita con prove orali e CTU a firma del dott. (medico-legale) e Persona_2 dell'ausiliario dott. (psichiatra). Persona_3
All'esito il Tribunale, con sentenza n. 157/21 pubblicata il 15.2.21, accoglieva parzialmente la domanda dell'attrice, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 56.181,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (già comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino alla data della sentenza), nonché al pagamento della somma di € 1.213,94 oltre interessi dal dì della domanda al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
condannava inoltre la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in € 13.430,00 per compensi professionali oltre accessori, nonché poneva a suo carico le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
In motivazione il Tribunale, con riferimento alle tre diverse condotte illecite indicate in citazione, spiegava:
“a) risulta comprovata la condotta persecutoria tenuta dalla sig.ra ai danni dell'attrice, Pt_1 consistita nell'aver ripetutamente effettuato chiamate mute al numero di telefono della sig.ra CP_1
nel periodo dal febbraio 2009 a tutto il mese di maggio 2009, al solo scopo di infastidirla, come poi confessato dalla stessa sig.ra sentita a sommarie informazioni in data 30/09/2009 “…ho ad Pt_1
un certo punto fatto una serie di squilli telefonici, nel contesto di alcune chiamate –e solo per infastidirla–all'utenza telefonica fissa della questo dal mese di febbraio e fino, credo a CP_1 quello di maggio” (docc. 6 e 7 di parte attrice), accertato mediante esame dell'estratto dei tabulati telefonici relativi al periodo di interesse (febbraio – maggio 2009) (doc. 24 di parte attrice) e, infine, confermato dall'emissione da parte del Tribunale di Pistoia di decreto penale di condanna
n. reg. Gup 1765/11, Reg. Dec. 843/11, divenuto esecutivo il 14/03/12 per il reato di cui all'art. 660
c.p. “perché, con ripetute telefonate fatte sulla sua utenza fissa senza proferire alcuna parola, recava molestia, per biasimevole motivo, a ” (doc. 11 di parte attrice)….. CP_1
Di converso, non risulta dimostrato il fatto che la sig.ra abbia protratto tale specifica Pt_1
condotta persecutoria anche dopo il mese di maggio 2009, all'uopo non essendo di per sé sufficienti né le denunce- querele in atti (docc. 5, 10 di parte attrice) né le generiche dichiarazioni rese sul punto dalla testimone sig.ra sentita all'udienza del 05/07/2018; Testimone_1
b) invece, non risulta in alcun modo dimostrato il fatto che sia stata proprio la sig.ra Pt_1
l'artefice delle n. 6 lettere anonime inviate al NO , allora Sindaco del Comune di Persona_1
Monsummano Terme, a suo fratello e alla dirigente del settore URP e SUAP di detto Comune, sig.ra (doc. 6 di parte attrice)….. Persona_4 c) del pari, non risulta in alcun modo dimostrata la imputabilità alla odierna convenuta della ulteriore condotta consistita in pedinamenti e appostamenti presso l'abitazione della sig.ra Pt_2
e comunque degli ulteriori fatti come descritti dall'attrice nella denuncia- querela del 05/02/2010.
Sul punto, il difetto di prova è assoluto.
In conclusione, va accertata la imputabilità alla sig.ra unicamente della condotta Pt_1
persecutoria posta in essere mediante reiterate telefonate anonime mute nel periodo dal mese di febbraio 2009 alla fine del mese di maggio 2009 – peraltro come già implicitamente e sommariamente delibato dal giudice nell'ordinanza del 05/07/2018, emessa all'esito dell'istruttoria orale, laddove è stata disposta c.t.u. medica al solo fine di “accertare e quantificare i danni causalmente riconducibili alle telefonate del periodo dal febbraio alla fine del mese di maggio
2009”.
Debbono, invece, essere imputate a soggetti terzi, rimasti ancora ignoti, le ulteriori condotte persecutorie sopra descritte”.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla a causa della condotta CP_1
illecita della il Tribunale decideva la causa facendo proprie le risultanze della CTU medico- Pt_1 legale, che aveva accertato che “il danno subito dalla IG. a seguito di lungo periodo CP_1
di stalking da parte di una collega può essere riconosciuto e risarcito quale danno biologico in quanto si è realizzata un'alterazione dell'integrità psico-fisica non più ripristinabile. Il danno è inquadrabile quale Disturbo Depressivo Maggiore (sec. DSM 5) in comorbidità con Disturbo di panico ed Agorafobia (sec. DSM 5) del tutto derivato quale reazione secondaria allo stress psicologico al quale è stata sottoposta)”, accertamento tuttavia effettuato dopo avere i CCTTUU valutato tutte le condotte illecite indicate in citazione dall'attrice e quindi non solo quelle ascrivibili alla condotta della ritenuta provata in causa (e così essendosi i CCTTUU discostati dalle Pt_1 indicazioni loro fornite dal precedente g. istr. nell'ordinanza 5.7.2018 di formulazione del quesito, ove appunto si chiedeva di “accertare e quantificare i danni causalmente riconducibili alle telefonate del periodo dal febbraio alla fine del mese di maggio 2009”).
La predetta circostanza è confermata dal Tribunale in sentenza (“Dunque: la sig.ra CP_1
di anni 45 alla data di cessazione della condotta persecutoria – ossia al momento della cristallizzazione dell'illecito e dell'apice della sua portata lesiva -, in seguito ai fatti avvenuti tra il febbraio 2009 e il dicembre 2009, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 15%; l'invalidità temporanea parziale è stata al 75% per giorni 60, al 50% per giorni
60, al 25% per giorni 60”), avendo poi il primo giudice liquidato il danno sulla scorta di queste risultanze peritali applicando i criteri di cui alle tabelle milanesi del 2018, escludendo il riconoscimento della cd. personalizzazione. Quanto invece al danno patrimoniale, il Tribunale ha riconosciuto spese mediche per € 1.059,02 Iva compresa e spese di € 154,92 Iva compresa per l'installazione di dispositivo Telecom per l'identificazione delle telefonate di disturbo, il tutto per complessivi € 1.213,94.
2. Ha proposto appello con due motivi: con il secondo ha censurato la sentenza Parte_1
in merito alla liquidazione delle spese processuali chiedendo la compensazione e con il primo articolato motivo ha censurato l'accoglimento della domanda risarcitoria sotto vari profili, sostenendo l'assenza o contraddittorietà della motivazione, contestando in particolare:
a) il presunto valore probatorio del decreto penale di condanna;
b) le ulteriori telefonate indebitamente imputate alla sig.ra Pt_1
c) la CTU, quanto al suo svolgimento, le conclusioni rassegnate e la necessità della sua rinnovazione;
d) effettiva portata dell'art. 2055 cc ed erroneità della sentenza sul punto;
e) erronea esclusione del concorso colposo della danneggiata nella determinazione dell'evento.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, concludendo come indicato in epigrafe.
3. Si è costituita in appello che preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità CP_1
dell'appello ex art. 348 bis cpc e nel merito ha insistito per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, contestando tutte le argomentazioni dell'appellante.
4. In esito alla prima udienza di comparizione, con ordinanza in data 12.10.23, la Corte formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 cpc, che tuttavia non veniva accettata da nessuna delle parti.
La causa quindi passava in decisione all'udienza cartolare del 3.10.24, mediante ordinanza emessa in data 21.10.24 ex art. 127 ter cpc, con la quale venivano assegnati alle parti i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. E' infondata la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc sollevata da parte appellata, come dimostrato dal fatto che la causa è passata alla fase decisoria, mentre ciò non sarebbe accaduto se non fossero esistite ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello, perché in tal caso l'impugnazione sarebbe stata immediatamente dichiarata inammissibile per tale causa, con ordinanza emessa in limine litis.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
pertanto, solo se il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza senza far luogo alla fase decisoria, il che non è avvenuto nel caso di specie.
6. Passando al merito, si esamina nell'ambito del primo motivo di appello il punto a) dell'impugnazione, con il quale censura la motivazione del primo giudice laddove ha statuito Pt_1 che “il decreto penale di condanna ancorché non spieghi efficacia di giudicato nel giudizio civile ex art. 460 c.p.p., può comunque essere valutato quale indizio, ovvero prova, anche da sola sufficiente
a dimostrare l'illiceità penale del fatto, laddove la convenuta, come nel caso di specie, non ne contesti ragionevolmente, anche mediante contrapposte allegazioni, la sua attendibilità”.
Sostiene parte appellante che la contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, aveva Pt_1
ragionevolmente contestato il predetto decreto penale di condanna nelle sue varie difese durante tutto il processo di primo grado ed evidenzia che tale provvedimento (prodotto in giudizio da parte attrice come doc. n.11) è stato emesso sulla base di n. 4 Comunicazioni di Notizia di Reato dei CC di Ponte Buggianese, solo alcune delle quali però sono state prodotte in giudizio dall'attrice, come pure sono stati prodotti in giudizio solo parte degli allegati a tali CNR.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha osservato in sentenza che “per come comprovato documentalmente, dall'esame dei tabulati telefonici in atti” le chiamate moleste sull'utenza della “risultano essere state CP_1
effettuate dalla convenuta sia nelle ore diurne sia nelle ore serali, e un paio di esse anche nelle ore notturne (il giorno 14/05/2009 alle ore 23:13 e il giorno 20/05/2009 alle ore 00:06), a mezzo delle utenze telefoniche intestate alla sig.ra nonché a mezzo di utenze telefoniche intestate a suo Pt_1 marito sig. e a sua suocera sig.ra ” e parte appellante non ha Controparte_2 Controparte_3
sottoposto ad alcuna specifica censura questa parte della motivazione.
In altri termini il primo giudice per ritenere provata la condotta illecita della consistente in Pt_1
telefonate mute, intrinsecamente moleste, effettuate fino a tutto il mese di maggio 2009, non si è basato solo sull'esistenza di un decreto penale di condanna per il delitto di cui 660 c.p. già divenuto esecutivo, ma direttamente sull'esame dei tabulati telefonici versati in atti, nonchè sulla confessione della convenuta invero il primo giudice ha ricordato che la sentita a sommarie Pt_1 Pt_1 informazioni in data 30/09/2009, ha riferito: “…ho ad un certo punto fatto una serie di squilli telefonici, nel contesto di alcune chiamate –e solo per infastidirla–all'utenza telefonica fissa della
questo dal mese di febbraio e fino, credo a quello di maggio” (docc. 6 e 7 di parte attrice) CP_1
ed ha appunto ritenuto provata la condotta illecita solo fino e non oltre il mese di maggio 2009, proprio come ammesso dalla convenuta stessa, correttamente applicando l'art. 2735 c.c., che attribuisce alla confessione stragiudiziale la medesima efficacia probatoria riconosciuta alla confessione giudiziale. 7. Passando all'esame del punto b) del primo motivo, parte appellante contesta la riferibilità alla di una quarta utenza telefonica dalla quale pure sarebbero partite le telefonate mute moleste Pt_1 dirette all'utenza della ovvero l'utenza n. 3493848414, che era stata indicata in citazione ma CP_1
senza in quella sede riferirla alla come invece era accaduto con la prima memoria ex art. Pt_1
183 cpc di parte attrice (ove tale utenza si diceva essere stata volturata a favore del coniuge della e dunque tardivamente;
l'appellante contesta quindi la decisione del primo giudice secondo Pt_1 cui “l'allegazione relativa all'utilizzo da parte della sig.ra anche della quarta utenza Pt_1
telefonica, contenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., è mera precisazione di quanto già dedotto in citazione e dunque ammissibile”.
Il motivo è infondato in quanto la censura è inidonea a colpire la ratio decidendi della sentenza di primo grado: è infatti assolutamente irrilevante che le telefonate mute e ansimanti provenissero solo da tre utenze sicuramente riconducibili alla (perché intestate a lei o a suoi familiari) o Pt_1 provenissero anche dall'ulteriore quarta utenza n. 3493848414, perché ai fini dell'accertamento dell'illecito e della sua gravità conta semmai il numero delle telefonate moleste nell'arco della giornata e della notte ed anche la loro estensione nel tempo e non certo il numero maggiore o minore delle utenze di partenza.
8. Passando per comodità all'esame del punto e) del primo motivo di appello, con esso l'appellante si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto il concorso colposo della danneggiata nella determinazione dell'evento, per non essersi ella prontamente curata in modo tale da contrastare le sue patologie, così riducendo i danni psichici che oggi ella lamenta.
Il motivo è infondato sebbene il primo giudice si sia limitato ad esporre sul punto una motivazione soltanto apparente (“Infine, va disattesa per difetto assoluto di prova la richiesta di parte convenuta di riconoscere il concorso colposo della danneggiata nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art.
1227 cc”), la quale deve essere quindi integrata in questa sede.
Va detto anzitutto che il danno di natura psichica, come giustamente sottolineato da parte appellata,
è ben diverso da quello di natura fisica che è normalmente visibile ictu culi e facilmente percepibile, in quanto il danno psichico richiede non solo capacità specialistiche per poter essere colto e apprezzato, ma ancor prima richiede un certo tempo di elaborazione da parte dello stesso paziente, che spesso non è nemmeno in grado di rendersi subito conto lucidamente della causa del suo disagio e della gravità della problematica psichica insorta.
In ogni caso nella presente vicenda si deve escludere che vi sia stato un colpevole ritardo della nel sottoporsi a cure di natura psicologica e/o psichiatrica, essendo la condotta illecita stata CP_1
commessa ai suoi danni dalla ed anche da terzi ignoti complessivamente fino al mese di Pt_1 dicembre 2009 ed avendo costei dichiarato al CTU in fase di anamnesi: “A seguito dei fatti in Part discussione iniziavo la terapia psicologica dal gennaio 2010 con Sereupin, ed Pt_3
Attualmente assumo soltanto Sereupin 1 Cp. al di” (vedi CTU a pag. 4), affermazione questa che non è stata contestata da parte appellante.
Si tratta quindi di una cura tempestiva rispetto ai fatti illeciti dedotti e ciò consente pertanto di escludere che la paziente, come sostenuto da parte appellante, abbia fatto ricorso a cure psicologiche soltanto quando si rivolse nel dicembre del 2010 alla psicologa dott.ssa Persona_5
viceversa in tale periodo la dott.ssa sottopose la ad un accertamento medico Per_5 CP_1
specialistico, basato anche su specifici tests diagnostici (MMPI-2 e SABOW 2004), prendendo in considerazione le abitudini e le modalità relazionali della paziente tenute nel corso degli ultimi 12 mesi e riscontrando un quadro clinico comprendente componenti ansiose e depressive di grave entità (vedi doc. 12 e 13 parte attrice), ma questo, come è ovvio, non esclude che la avesse CP_1
cominciato ad assumere psicofarmaci circa un anno prima, come anche accertato dalla CTU:
“Pertanto la IG. è stata costretta ad assumere terapia farmacologica psichiatrica, subito CP_1
dopo l'evento in dosaggio e potenza farmacologica maggiore. Adesso la p. riferisce di assumere terapia farmacologica più blanda rispetto ai periodi precedenti, ma sempre quotidianamente assunta” (vedi a pag. 9 CTU).
9. Passando all'esame del punto c) del primo motivo di appello, la critica la CTU eseguita Pt_1
del dott. (medico-legale) e dal suo ausiliario dott. (psichiatra), Persona_2 Persona_3
depositata nel primo giudizio in data 4.7.19 e sulla quale il dott. è stato anche chiamato a Per_2 chiarimenti all'udienza del 9.1.20, confermando in quella sede l'accertamento dell'invalidità permanente della nella misura del 15% (percentuale su cui il primo giudice ha basato la sua CP_1
decisione).
L'appellante anzitutto lamenta che nella relazione definitiva di consulenza tecnica sia stata indicata la percentuale del danno biologico del 15% quando invece nella bozza la stessa era stata indicata nella misura del 10% senza però aver dato i consulenti una adeguata spiegazione di ciò, ma solo per aver costoro “ceduto” alle pretese del ctp di parte attrice dott. , il quale, dopo la Per_6
comunicazione della bozza, aveva preannunciato via mail osservazioni nel caso in cui non fosse stato riconosciuto almeno il “quantum” del 15 %, osservazioni tuttavia formulate non come motivate note critiche ma a titolo quasi interdittivo.
La censura è infondata, avendo il CTU dott. dato adeguata spiegazione circa Per_2
l'individuazione della percentuale di IP del 15% sia nella sua relazione tecnica, sia nell'ambito dei chiarimenti resi all'udienza del 9.1.20.
Nella relazione tecnica depositata in data 4.7.19 si legge: “Faccio presente che questa perizia si è presentata fin dall'inizio di particolare complessità, tale da richiedere una relazione specialistica Per_ psichiatrica nella persona del Dott. al quale si sono affiancati altri due specialisti, nominati dalle parti, del settore. Successivamente si è reso necessario un ulteriore incontro con gli specialisti medico legali, in data 03.04.19, proprio per elaborare la valutazione percentuale sulla diagnosi espressa nella relazione specialistica psichiatrica.
Sulle tabelle valutative in corso la diagnosi di: Disturbo Depressivo Maggiore in comorbidità con
Disturbo di panico ed Agorafobia viene indicata con punteggi intorno al 20/25%. Proprio su questi valori ho ascoltato le osservazioni e le considerazioni dei due Colleghi. Sulla base di quanto espresso ho iniziato a formarmi il giudizio valutativo percentuale.
Al fine di dirimere le discussioni e le imprecisioni che sono comparse dichiaro che il valore percentuale del 10% ( dieci per cento) apparso nella bozza conclusionale è derivato esclusivamente da un difetto di trascrizione. Tale affermazione viene comprovata dal foglio di appunti, che produco in fotocopia, da me redatto, al momento delle operazioni peritali avvenute il giorno
03.04.19 presso il mio studio alla presenza dei due Consulenti delle Parti, Dott. e Dott. Per_7
”. Per_6
Il consulente dunque ha dato una ragionata spiegazione del perché, a fronte di un massimo del
20/25% riportato dalle tabelle di classificazione dei disturbi psichici (DSM-5-TR, ossia il Manuale
Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali), sia sceso nella sua relazione definitiva al 15%, dichiarando che il dato del 10% comparso nella bozza era dipeso solo da un mero errore materiale.
Per quanto il foglio di appunti contestualmente depositato dal consulente tecnico dott. in Per_2
data 4.7.19 non sia di grande aiuto per dirimere la questione (trattandosi solo di una sorta di brogliaccio recante in alto la data del 3.4.19, in cui compare l'indicazione “15% ??” e dunque il fatto che la cifra sia seguita da due punti interrogativi forse dimostra che a quella data il dott. non era ancora del tutto persuaso di tale conclusione), sta di fatto che poi lo stesso dott. Per_2
ha confermato la sua valutazione del 15% di IP anche una volta risentito oralmente dal Per_2 giudice nell'udienza del 9.1.20, nel cui verbale si legge: “quanto al riconoscimento della percentuale di invalidità, il dott. conferma la percentuale del 15%, come peraltro Per_2
precisato nella relazione conclusionale. Fa presente che il disguido è da imputare ad un errore di trascrizione”.
Né del resto parte appellante ha prodotto la prova documentale che, viceversa, i tre consulenti tecnici psichiatri (dott. ausiliario del CTU, dott. ctp di parte attrice Persona_3 Persona_8
e dott. ctp di parte convenuta) avessero tra loro concordato in una separata riunione la Persona_9 percentuale di IP nel 10%, avendo l'appellante fatto riferimento ad una e-mail del 29.3.19 con tale contenuto che sarebbe stata inviata dal dott. al dott. (quest'ultimo ctp medico legale Per_9 Per_7
della convenuta), mail che tuttavia non risulta prodotta in atti. Sempre al punto c) del primo motivo di appello lamenta che il CTU abbia fondato le sue Pt_1
valutazioni anche su mere asserzioni della non riscontrate da alcun elemento di prova ed CP_1
abbia espresso valutazioni del tutto personali e non tecniche, o addirittura valutazioni tecnico- giuridiche che non gli competevano e addirittura giuridicamente sbagliate.
A questo proposito l'appellante sostiene quanto segue:
- nella CTU si legge (vedi a pag. 8) che la sarebbe stata costretta a licenziarsi nel dicembre del CP_1
2009 a causa del discredito sulla sua persona maturato nell'ambiente di lavoro a causa delle lettere anonime (spedite al Sindaco, sig. e anche ai responsabili degli uffici URP e SUAP del Per_1
Comune di Monsummano Terme), ma invece a quella data il suo contratto di lavoro a termine era arrivato già alla sua naturale scadenza;
- nella CTU nella “narrativa del fatto” (vedi a pag. 3) si legge che “La IG. , che Parte_1
lavorava in Comune, confessava di aver effettuato le telefonate (mute n.d.r.) e le lettere (anonime n.d.r.)”, ma invece la aveva confessato di aver effettuato solo qualche telefonata muta e solo Pt_1 fino al maggio del 2009 e nient'altro;
- nella CTU si dà atto che la paziente ha riferito di essere stata seguita da un'autovettura condotta dal padre della IG. anche lui dipendente del Comune (vedi a pag. 3), quando invece nessuna Pt_1
prova è mai emersa in ordine a questo fatto, che quindi non poteva essere oggetto di valutazione da parte dei consulenti;
- nella CTU si dice (vedi a pag. 7) che tutto quanto riferito dalla paziente corrisponde al vero e che la
“artefice delle minacce” sarebbe stata condannata in sede penale, mentre invece la Pt_1 Pt_1
non è mai stata condannata per il reato di minacce, ma solo per quello di cui all'art. 660 cp;
.
Le predette censure dell'appellante sono tutte fondate, anche se la prima si rivela in realtà irrilevante a fini del decidere: è infatti provato che la si sia volontariamente dimessa dalla sua CP_1
occupazione presso il Comune di Monsummano circa un mese prima della naturale scadenza del suo contratto a termine, ma la stessa parte appellante ammette trattarsi di un dato non rilevante sotto il profilo della diminuita capacità lavorativa dell'attrice perchè la CTU ha concluso che “i postumi non hanno avuto influenza sulla capacità lavorativa di tipo specifico”, essendo pacifico che dopo il dicembre 2009 la abbia trovato altri impieghi;
non si deve quindi valutare se le lettere CP_1 anonime spedite nell'ambiente di lavoro della abbiano determinato costei a licenziarsi, ma CP_1
semmai se esse abbiano causato in lei una condizione di disagio e sofferenza psichica, ma allora occorre previamente verificare se esse possono addebitarsi alla condotta della Pt_1
Proprio quest'ultimo profilo va preso in considerazione, come pure le ulteriori censure di parte appellante, che si dimostrano fondate, perché è certamente vero che la ha confessato di aver Pt_1 effettuato solo qualche telefonata muta e solo fino al maggio del 2009 e nient'altro, così come è vero che in questo processo il primo giudice ha ritenuto provata solo questa condotta illecita tra tutte quelle addebitate in citazione dalla alla CP_1 Pt_1
Si è già detto infatti che secondo il Tribunale “non risulta in alcun modo dimostrata la imputabilità alla odierna convenuta della ulteriore condotta consistita in pedinamenti e appostamenti presso
l'abitazione della sig.ra (anzi su questo addebito “il difetto di prova è assoluto”) e che “non Pt_2 risulta in alcun modo dimostrato il fatto che sia stata proprio la sig.ra l'artefice delle n. 6 Pt_1 lettere anonime” prodotte in atti dall'attrice.
Queste statuizioni del Tribunale devono ritenersi passate in giudicato in mancanza di appello incidentale dell'appellata e ciò significa che non può essere posto a base della presente CP_1 decisione l'accertamento dell'invalidità permanente del 15% contenuto nella CTU, perché esso riguarda gli effetti psichici negativi sulla di un fatto di reato diverso (stalking, art. 612 bis cp) CP_1
da quello commesso dalla (molestie telefoniche, art. 660 cp), essendo il primo reato, ben più Pt_1
grave, formato da una serie di più condotte reiterate nel tempo di minaccia o molesta, tali da cagionare alla vittima “un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” .
Che i consulenti tecnici abbiano valutato gli effetti negativi sulla del reato di stalking anziché CP_1
del reato di semplici molestie telefoniche è platealmente chiaro dalla lettura della CTU, ove a pag. 7 si legge: “In buona sostanza, la IG. nel corso dell'anno 2009 è stata oggetto di CP_1
lettere ed atteggiamenti persecutori e diffamatori che hanno provocato nella p. un profondo senso di disagio ed una turbativa comportamentale proprio in relazione alla non veridicità delle accuse.
Da segnalare che tutto quanto riferito dalla p. corrisponde al vero dato che la IG. artefice Pt_1
delle minacce, è stata condannata in sede penale, indice di attendibilità delle offese profuse nei confronti della IG. . CP_1
Come è possibile rilevare sia dal racconto della p. che dai dati desunti dalle relazionali specialistiche allegate agli atti, è possibile stabilire che la IG. è stata oggetto di stalking CP_1
da parte di una collega di lavoro, soltanto successivamente individuata e identificata.
In anamnesi, prima di tali eventi, viene negato dalla p. qualsiasi disagio in ambito psichiatrico.
L'atteggiamento tenuto dalla IG. nei confronti della IG. è stato ben definito e Pt_1 CP_1
qualificato quale patologia da stalking, delitto punito dalla legge italiana in quanto….” e qui la consulenza tecnica riporta addirittura il testo normativo del reato previsto e punito dall'art. 612 bis cp. Secondo i CCTTUU oltre al danno causato alla paziente dalle telefonate mute, “La situazione si è poi aggravata nel momento in cui si sono succeduti gli invii delle lettere, anch'esse anonime.
Proprio l'invio presso i dirigenti ha ottenuto il massimo effetto devastante nei confronti dello stato
d'animo della p. In tal modo più di un dirigente ed altri collaboratori venivano a conoscenza delle notizie non veritiere nei confronti della p.” (vedi a pag. 8 CTU). Per_ Anche l'ausiliario del CTU, dott. nella sua relazione specialistica prodotta nel primo giudizio in data 13.11.19, ha scritto: “La IG.ra è stata sottoposta per un lungo periodo a stalking da CP_1 parte di una collega di lavoro”. Per_ Che dunque siano state valutate dal CTU dott. e dal suo ausiliario dott. le Per_2
conseguenze patologiche sulla del reato di stalking e non solo quelle derivanti dal reato di CP_1
molestie telefoniche, reato questo certamente commesso dalla il quale integra però soltanto Pt_1 una parte della condotta illecita del ben più grave delitto di cui all'art. 612 bis cp (quest'ultimo essendo infatti un “reato complesso” in senso penalistico: cfr. art. 84 cp), risulta anche dai chiarimenti offerti dal CTU all'udienza 9.1.20, nel cui verbale si legge: “Quanto all'oggetto dell'accertamento peritale il dott. precisa che gli eventi evidenziati dalla parte convenuta Per_2
alla precedente udienza (lettere anonime, inseguimenti da parte di vettura sconosciuta, divorzio), sono stati riferiti dalla paziente stessa nel corso della raccolta anamnestica delle operazioni peritali. Queste sono state poi successivamente rielaborate e confluite nella valutazione complessiva”.
In definitiva i CCTTUU si sono discostati dalle indicazioni loro fornite dal precedente g. istr. nell'ordinanza 5.7.2018 di formulazione del quesito, nella cui motivazione si chiedeva di
“accertare e quantificare i danni causalmente riconducibili alle telefonate del periodo dal febbraio alla fine del mese di maggio 2009”.
10. Quanto sopra esposto consente di affrontare agevolmente l'esame del punto d) del primo motivo di appello, con cui la impugna la decisione di rigetto della sua richiesta subordinata di Pt_1
limitare la pronuncia condannatoria eventualmente resa nei suoi confronti alla sola quota parte di responsabilità ad essa esclusivamente ascrivibile, così censurando la sentenza di primo grado in punto di corretta applicazione dell'art. 2055 cc.
In particolare viene impugnata la seguente parte della motivazione:
“dovendosi ora esaminare la questione relativa al nesso di causalità, il Tribunale rileva anzitutto che, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni – come avvenuto nel caso di specie, laddove è stata accertata l'imputabilità alla sig.ra della sola condotta persecutoria Pt_1
telefonica riferibile al periodo ricompreso tra il mese di febbraio 2009 e la fine del mese di maggio
2009 e il concorso di condotte persecutorie riferibili a soggetti terzi non ancora meglio identificati -, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. (norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità), in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla condotta del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse, mentre resta riservata al giudice del merito la determinazione del grado delle colpe concorrenti, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili (cfr., ex plurimis, Cass., n. 11903/2008; Cassazione civile sez. lav., 30/11/2009,
n.25236).
Orbene, nel caso concreto, va esclusa la possibilità di attribuire efficacia causale esclusiva ad uno solo dei fattori concorrenti, come confermato dal c.t.u. dott. nel proprio elaborato Per_2
peritale, di talché deve concludersi che anche la condotta persecutoria tenuta dalla sig.ra Pt_1 ha spiegato efficacia eziologica nella produzione dell'unico evento dannoso hic et nunc e delle conseguenze dannose subite dall'attrice, valorizzate altresì le considerazioni svolte dal c.t.u. all'udienza del 09/01/2020 relativamente alla difficoltà nell'assegnare un peso specifico alle singole concause nella produzione dell'evento dannoso.
Tanto considerato, nel caso di specie, allora, ricorre l'ipotesi disciplinata dall'art. 2055 c.c., in virtù del quale “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”.
Peraltro, è ravvisabile la responsabilità solidale se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le azioni o le omissioni di ciascuna persona costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse. Può pertanto essere pronunciata condanna solidale quando più debitori siano tenuti per la medesima prestazione, a nulla rilevando in contrario la diversità della fonte dalla quale le obbligazioni derivano e la diversa natura delle rispettive azioni ed omissioni.
Con la precisazione che “in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili” (Cass. 2066/2018).
Di qui, l'inaccoglibilità della richiesta avanzata in via subordinata dalla parte convenuta di limitare la pronuncia condannatoria eventualmente resa nei suoi confronti alla sola quota parte di responsabilità ad essa esclusivamente ascrivibile. Peraltro, in tali ipotesi, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest'ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19934 del
05/10/2004, Rv. 577532 - 01)”.
L'appellante censura la predetta motivazione sostenendo che i principi generali indicati dal primo giudice sono certamente condivisibili, ma non sarebbero attinenti alla presente fattispecie in cui alcuni dei coobbligati al risarcimento del danno non sono stati individuati, avendo così il primo giudice emesso una sentenza errata e ingiusta perché la poteva essere chiamata a rispondere Pt_1
unicamente dei fatti a lei attribuibili (telefonate mute del periodo febbraio-maggio 2009) e non dell'intero evento dannoso che, in massima parte (come anche evidenziato nella CTU), deriva da altri fatti non da lei commessi.
A parere della Corte la censura di parte appellante è fondata, anche se non tanto in forza delle considerazioni esposte nel motivo di appello sub d) inerenti la circostanza che nella specie alcuni dei concorrenti nel reato (e coobbligati in solido per il risarcimento del danno da reato ex art. 2055 cc) sarebbero rimasti ignoti, ma appunto per quanto si è già detto esaminando il precedente punto c) del motivo di appello.
In sostanza il primo giudice non si è accorto che, proprio perché alla non può essere Pt_1 addebitata né la condotta persecutoria indicata dall'attrice consistente in appostamenti e pedinamenti, né quella di spedizione delle lettere anonime, la non può rispondere civilmente Pt_1
del danno psichico che è stato causato alla vittima dal reato di stalking, perché questo reato la non lo ha commesso. Pt_1
Il principio di cui all'art. 2055 cc è dunque stato non correttamente applicato alla fattispecie, perché non abbiamo nel nostro caso un unico fatto illecito penalmente rilevante realizzato da più concorrenti ex art. 110 cp (indifferente il fatto che taluni di essi siano rimasti ignoti), ma abbiamo invece un reato “minore” commesso da un solo soggetto ( , al quale non può ascriversi, Pt_1 nemmeno sul piano solo civilistico, il reato complesso di stalking nel quale questo reato minore è ricompreso, non avendo tale soggetto commesso le ulteriori condotte illecite integranti il più grave delitto complesso di cui all'art. 612 bis cp.
Da ciò consegue la necessità di rielaborare criticamente gli esiti della CTU versata in atti allo scopo di decidere la presente causa, essendo contrario al principio di economia processuale e di ragionevole durata del giudizio rinnovare la consulenza tecnica, che ha visto dispiegarsi il lavoro di ben 6 specialisti (3 medici legali e 3 psichiatri, considerando sia i due CCTTUU che i consulenti tecnici delle parti) e soprattutto essendo assolutamente inopportuno sottoporre di nuovo la parte offesa del reato ad ulteriori accertamenti clinici, che certamente le farebbero rievocare e rivivere un periodo difficile della propria esistenza, senza che ciò sia assolutamente necessario.
Ritiene dunque la Corte che, ferma restando la valutazione dei CCTTUU circa l'invalidità temporanea della dato che su tale accertamento non è stato interposto alcun motivo di CP_1 appello, la valutazione dell'invalidità permanente possa essere direttamente effettuata da questo giudice sulla base delle seguenti considerazioni: mentre riguardo alla spedizione delle 6 lettere anonime ingiuriose nei confronti della è rimasto ignoto l'autore del reato ma il fatto storico è CP_1 provato dall'esistenza stessa delle lettere, altrettanto non può dirsi quanto agli asseriti pedinamenti dell'attrice, riguardo ai quali il primo giudice ha ritenuto che il difetto di prova sia “assoluto” e questa valutazione porta a concludere circa la mancanza di prova finanche dell'esistenza stessa del fatto illecito persecutorio.
Ne consegue che tutte le conseguenze negative sul piano psichico accertate a carico della dai CP_1 consulenti tecnici (ossia l'esistenza di un Disturbo Depressivo Maggiore in comorbidità con
Disturbo di panico ed Agorafobia, con conseguente invalidità permanente del 15%) derivano causalmente non da tre tipologie di comportamenti illeciti, ma soltanto da due, ossia dalle telefonate mute ed ansiogene e dalle lettere anonime denigratorie.
Applicando quindi alla presente fattispecie, soltanto in via analogica, il principio generale di cui all'art. 2055 cc in tema di obbligazioni solidali da fatto illecito (secondo cui nei rapporti interni l'obbligazione solidale si suddivide nel senso che ciascuno dei condebitori risponde in proporzione alla gravità della propria colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate e nel dubbio le singole colpe si presumono uguali), si deve ritenere ascrivibile alla condotta illecita della il Pt_1 danno consistente nell'invalidità permanente della del 7,5%, potendosi ritenere, non essendo CP_1 dimostrato il contrario, che le conseguenze negative per la del reato di cui all'art. 660 cp CP_1
commesso dalla siano equivalenti a quelle originate dalla spedizione delle lettere anonime, Pt_1
condotta questa non ascrivibile alla Pt_1 In definitiva, in accoglimento del primo motivo di appello sub c) e d), occorre procedere in questa sede alla nuova valutazione del danno subito dalla sulla base delle argomentazioni sin qui CP_1
espresse, dovendo a tale proposito far riferimento alle tabelle milanesi aggiornate, considerato che il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri in vigore al momento della decisione
(cfr. Cass. n. 7272 del 11/05/2012, Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 21245 del 20/10/2016,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017).
Pertanto, considerato che la al momento in cui fu commesso dalla il reato di cui CP_1 Pt_1 all'art. 660 cp (nel 2009) aveva 45 anni (essendo nata nel 1964), applicando le tabelle di Milano del
2024, per una IP del 7,5% il danno risulta pari alla media tra il valore della tabella assegnato all'IP dell'8% (euro 17.660) e quello assegnato alla IP del 7% (euro 14.264), ossia la somma di euro
15.962.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea accertata dalla CTU (gg. 180 complessivi, di cui gg. 60 di invalidità parziale al 75%, nonchè gg. 60 di invalidità parziale al 50%, nonché gg. 60 di invalidità parziale al 25%), applicando le predette tabelle milanesi risulta un danno pari alla somma di €
10.350,00.
Il totale di euro 26.312,00 (15.962 + 10.350) a titolo di danno non patrimoniale, in quanto calcolato in moneta attuale deve essere devalutato alla data del fatto (maggio 2009, fino alla somma di €
20.116,21) e poi rivalutato sino alla data odierna, con applicazione di interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712), ottenendo così la somma finale di € 31.279,16 (di cui per rivalutazione € 6.195,79 e per interessi € 4.967,16).
A tale importo va sommato quello riconosciuto a parte attrice dal primo giudice a titolo di danno patrimoniale pari alla somma complessiva di euro € 1.213,94 (per spese mediche ed anche per l'installazione di dispositivo Telecom per l'identificazione delle telefonate di disturbo); su questa somma il Tribunale, nonostante che si tratti di un credito di valore, non ha riconosciuto alcuna rivalutazione nè interessi compensativi e dunque in mancanza di appello incidentale sul punto, tale importo rimane invariato.
In definitiva, in riforma della sentenza appellata, il totale del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale spettante a parte attrice ammonta alla somma complessiva di € 32.493,10, importo su cui decorrono interessi al tasso legale dalla presente sentenza e sino al saldo.
11. L'esame del secondo motivo di appello, con cui la si lamenta di essere stata condannata Pt_1 all'integrale pagamento delle spese processuali (mentre invece a suo parere le stesse avrebbero dovuto essere compensate almeno parzialmente, considerato che la domanda risarcitoria della CP_1
era stata accolta per una somma inferiore a quella da costei richiesta), rimane totalmente assorbito dalla riforma della sentenza appellata nel senso specificato al paragrafo che precede. In punto di spese del giudizio è ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01).
Orbene, in questa vicenda è stata totalmente accolta la domanda risarcitoria per il danno patrimoniale ma quella relativa al danno non patrimoniale, certamente la più importante sia qualitativamente che quantitativamente, è stata accolta solo in parte;
sussistono quindi i presupposti per una compensazione parziale per entrambi i gradi nella misura di 1/3, con condanna dell'appellante/convenuta al pagamento dei residui 2/3, in quanto si è verificata una ipotesi di soccombenza reciproca, configurabile in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri medi del DM 55/14 come aggiornati dal DM 147/22, considerato il valore della causa in relazione alla somma oggi riconosciuta, escluso per l'appello il compenso per la fase istruttoria perché non espletata ed anche per la fase di trattazione perchè espletata a mezzo di sole note scritte.
Si precisa che nessun rimborso spese per spese vive (bolli, contributi unificati etc…) e per i comensi pagati ai propri ctp può essere riconosciuto a parte appellata perché la sentenza di CP_1
primo grado nulla ha disposto sul punto (essendosi limitata, così come integrata dal successivo decreto di correzione di errore materiale, a condannare la al pagamento delle spese Pt_1
processuali liquidate in euro 13.430,00 oltre spese generali del 15 %, oltre Iva e Cap come per legge) e la non ha avanzato in proposito appello incidentale. CP_1
In definitiva vanno liquidate a favore di parte appellata per il primo grado spese processuali CP_1 pari ai 2/3 di euro 7.616,00 e per l'appello spese pari ai 2/3 di euro 6.946,00.
Le spese di CTU si confermano invece a totale carico di parte appellante/convenuta, perché in proposito la non ha svolto alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado nell'ambito Pt_1
del secondo motivo di appello.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata n. 157/21 del
Tribunale di Pistoia, condanna al pagamento in favore di a titolo Parte_1 CP_1 risarcitorio della complessiva somma di euro € 32.493,10, con interessi al tasso legale dalla presente sentenza e sino al saldo.
- Compensa per 1/3 le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna Parte_1 al pagamento dei 2/3 residui in favore di spese che liquida per l'intero per il
[...] CP_1
primo grado nella somma di euro 7.616,00 e per l'appello per l'intero nella somma di euro
6.946,00, oltre in entrambi i casi al 15% per spese forfettarie, oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.1.25
Il Presidente relatore dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni