Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia di impresa
riunito nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025 nelle persone dei magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta in data 26.09.2019 al R.G. n.
3969/2019, vertente t r a codice fiscale e partita IVA Parte_1
, con sede legale in Buttrio (UD), Via Nazionale 41, in persona del P.IVA_1
procuratore speciale, dott. , rappresentata e difesa, in virtù della Parte_2
procura in calce al ricorso per descrizione ante causam, dagli avvocati Giovanni
F. Casucci (codice fiscale indirizzo PEC C.F._1
, Maurizio Miculan (codice fiscale Email_1
, indirizzo PEC , Ciro C.F._2 Email_2
Carano (indirizzo PEC e Matteo Casucci (indirizzo Email_3
PEC , anche in via disgiuntiva tra loro, ed Email_4
elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Carano, in Trieste – 34125
1
ATTRICE
e
(C.F. e P.IVA ), con sede legale a Tavagnacco CP_1 P.IVA_2
(UD), in via Nazionale n. 130/C, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore Ing. , rappresentata e difesa, giusta CP_2
procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti
Sergio Francini pec: , Gherardo Email_5
Piovesana (pec - Studio SFP del Email_6
Foro di Padova e Michele Di Piazza del Foro di Udine (pec:
, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Email_7
Roberto Gambel Benussi (pec: sito Email_8
in 34133 Trieste, Foro Ulpiano, 6.
CONVENUTA
Avente ad oggetto: violazione del diritto d'autore, appropriazione indebita di segreti industriali, concorrenza sleale.
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito
1. accertare e dichiarare la contraffazione e l'interferenza del software di tipo
“configuratore commerciale” realizzato da e in uso a SMS in violazione dei CP_1
diritti dell'attrice sul software denominato “ICE”;
2. accertare e dichiarare la propalazione, l'utilizzazione e la violazione in senso lato dei segreti industriali e dello specifico know-how dell'attrice come meglio individuato negli scritti difensivi, nonché del software che ne è risultato e che ne consente lo
2 sfruttamento;
3. accertare e dichiarare gli atti di concorrenza sleale per illegittima appropriazione di know-how e informazioni riservate commessi ai danni dell'attrice ex art. 2598 nn. 2 e
3 cc.; per l'effetto
4. inibire alla convenuta di continuare l'utilizzo e lo sfruttamento economico, in qualsiasi modo attuati, delle informazioni riservate e dello specifico know-how dell'attrice come meglio individuato negli scritti difensivi, nonché del software denominato “ICE”;
5. ordinare alla convenuta la cessazione delle attività di sfruttamento e/o l'utilizzo
(diretti o indiretti che siano), il trasferimento e la comunicazione a terzi, anche solo parziali, delle informazioni riservate ex art. 98 e 99 cpi di cui sia accertata la provenienza dall'attrice Parte_1
6. disporre il ritiro dal mercato di qualsiasi software del tipo “configuratore commerciale” di in violazione dei diritti di privativa di anche CP_1 Pt_1
provvedendo al riacquisto di eventuali parti di programma già cedute/concesse in licenza a terzi, nonché il ritiro del relativo materiale pubblicitario;
7. adottare comunque, ai sensi dell'art. 2599 cc, ogni ulteriore opportuno provvedimento al fine di eliminare o quantomeno ridurre le conseguenze degli illeciti concorrenziali;
8. fissare, ai sensi dell'art. 124 cpi e 163 lda (ovvero, alternativamente, ai sensi dell'art. 614 bis cpc), una penale non inferiore a euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza all'inibitoria, nonché non inferiore a euro 200.000,00 per ogni dispositivo eventualmente venduto in violazione del medesimo ordine di giustizia;
9. condannare al risarcimento dei danni cagionati derivanti dalla predetta CP_1
contraffazione e dalle predette attività di concorrenza sleale, nella misura di euro
1.000.000,00, o in quella diversa – anche maggiore – misura che verrà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, da quantificarsi in misura non inferiore alla metà del danno patrimoniale;
10. condannare a versare i profitti CP_1 Parte_1
3 generati dalla vendita del software contraffatto e/o in violazione della normativa sulla concorrenza sleale, anche eventualmente nella misura in cui tali utili si rivelassero eccedenti l'ammontare del danno patrimoniale liquidabile in favore della società
attrice;
11. ordinare, ai sensi degli articoli 126 cpi, 166 lda, 2600 cc e 120 cpc, la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nella home page del sito web della convenuta,
in apposito banner pop-up autoeseguibile e per almeno 30 giorni a far data da quello successivo al deposito, nonché sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “la Repubblica”
e su due riviste di settore, che verranno indicate in corso di causa, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, con rivalsa delle spese stesse a fronte dell'esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte delle convenute.
In via istruttoria:
12. disporre (indicando – se del caso - le opportune cautele atte a mantenerne la riservatezza) l'esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 cpc, da parte della convenuta di: CP_1
▪ documentazione tecnica, disegni, file progettuali, cataloghi, materiale pubblicitario,
manuali d'istruzione, dépliant, brochure, fotografie, fatture, offerte commerciali,
ordini, documenti di trasporto, importazione e sdoganamento, bolle di consegna,
archivi e inventari cartacei e/o digitali relativi ai medesimi apparati, con particolare riferimento ai documenti già indicati e descritti nel doc. 34;
▪ scritture contabili e fatture di vendita relative al software offerto da alla CP_1
società SMS Group SpA, comunque denominato;
13. disporre l'interrogatorio ai sensi dell'art. 121-bis cpi del legale rappresentante di affinché fornisca le seguenti informazioni: CP_1
a. numero di ordini del software “tipo” EAGLE, o altrimenti denominato, prezzi proposti,
nomi e indirizzi dei soggetti ordinanti;
b. numero di offerte in vendita del software “tipo” EAGLE, o altrimenti denominato,
prezzi dell'offerta in vendita, nomi e indirizzi dei soggetti ordinanti;
4 c. numero dei software “tipo” EAGLE, o altrimenti denominati, venduti, prezzi di vendita, nomi e indirizzi degli acquirenti;
14. ammettere prova orale, per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e, all'esito, per testimoni sui seguenti capitoli di prova (da leggersi in forma interrogativa, preceduti da “vero che”):
1. negoziò nel 2005 con la elaborazione e fornitura di un programma Pt_1 CP_1
software (denominato ICE) che, seppur basato sull'applicazione denominata JFLEX
di proprietà della doveva essere integrato delle conoscenze specifiche e CP_1
tecniche di e del proprio mercato di riferimento , Del Pt_1 Persona_1 Per_2
Tin e Per_3
2. L'esperienza di nel settore degli impianti di costruzione di acciaierie ai tempi CP_1
delle negoziazioni (2005) era quella di come desumibile dalla presentazione Pt_1
del 2001 (doc.35 che si rammostra al teste) Del Tin); CP_1 Per_3
3. ha costantemente comunicato le varie necessità tecniche e operative, Pt_1
integrando e guidando ogni fase dello sviluppo del programma ICE, vigilando costantemente sulla coerenza degli sviluppi software di con le proprie CP_1
esigenze e conoscenze , Del Tin e Persona_1 Per_2 Per_3
4. In data 4 marzo 2018 il signor è stato sentito a sommarie informazioni Tes_1
dalla Compagnia dei Carabinieri di Cividale del Friuli, come riportato dal verbale prodotto da sub doc. 18 nel giudizio cautelare ante causam R.G. 3465/2018 Pt_1
che si rammostra al teste, che conferma il contenuto delle dichiarazioni rilasciate in quella sede Tes_1
5. In data 31 maggio 2018 il signor è stato sentito a sommarie Testimone_2
informazioni dalla Compagnia dei Carabinieri di Cividale del Friuli, come riportato dal verbale prodotto da sub doc. 18 nel giudizio cautelare ante causam R.G. Pt_1
3465/2018 che si rammostra al teste, che conferma il contenuto delle dichiarazioni rilasciate in quella sede;
Tes_2
6. Il signor ha curato lo sviluppo e l'implementazione del programma Parte_3
software ICE per sino all'agosto 2016, quando, rassegnava le proprie Pt_1
5 dimissioni per passare alle dipendenze della società SMS (Gori);
7. Il signor ha collaborato in allo sviluppo ed implementazione del Parte_4 Pt_1
“progetto ICE”, sino al gennaio 2016, quando ha rassegnato le proprie dimissioni per passare alle dipendenze della società SMS Tes_1
8. Nel corso dell'anno 2016 il signor quando ancora alle dipendenze della Tes_1
società SMS Group SpA, è stato contattato dal signor a sua volta ex Parte_3
dipendente nel frattempo divenuto dipendente SMS, per partecipare ad un Pt_1
progetto di implementazione del software aziendale utilizzato dal Gruppo SMS per la configurazione delle offerte commerciali Tes_1
9. Il signor ha collaborato personalmente negli anni precedenti al 2016 alla Tes_1
realizzazione di un programma di configurazione commerciale per SMS Tes_1
10. Dal 2016, a seguito dell'assunzione da parte di SMS degli ex dipendenti Pt_1
e SMS ha deciso di “rivedere” il programma di Parte_3 Parte_4
configurazione commerciale, sulla scorta degli standard e delle tecnologie in uso a e a tal fine di affidarsi a ovvero la società che aveva curato, assieme Pt_1 CP_1
al team di la programmazione ed il costante sviluppo del software ICE e Pt_1 Tes_1
; Tes_2
11. dopo alcuni incontri preliminari, svoltisi anche alla presenza del signor Tes_1
volti ad individuare le specifiche esigenze di SMS, proponeva a
[...] CP_1
quest'ultima – che dunque acquistava – un software di configurazione commerciale del tutto identico, per funzionalità e contenuti, a quello precedentemente realizzato per e;
Pt_1 Tes_1 Tes_2
12. la trattativa tra SMS Group SpA e per l'acquisto del programma software CP_1
venne seguita dal Sig. all'epoca responsabile dell'Ufficio Acquisti Testimone_2
presso SMS Group SpA, e chiusa dallo stesso tra fine febbraio e primi di marzo 2017
e ; Tes_1 Tes_2
13. quando il signor venne assunto da una società del Gruppo Danieli con Tes_1
la mansione di commerciale, ebbe modo di cimentarsi con l'utilizzo pratico di ICE e,
quindi, riscontrarne la sostanziale identità, quanto a layout e funzioni, con il
6 programma fornito da a SMS tra il 2016 e il 2017 CP_1 Tes_1
Si indicano quali testimoni: il signor ex dipendente il Testimone_3 CP_1
signor ex dipendente il signor Testimone_4 CP_1 Testimone_5
dipendente presso il signor dipendente di Pt_1 Tes_1 Controparte_3
e già impiegato presso SMS Group SpA, il signor
[...] Testimone_6
dipendente presso il signor dipendente di e già Pt_1 Testimone_2 Parte_5
impiegato presso SMS Group SpA.
Nel caso di ammissione, anche solo parziale, dei capitoli dedotti da parte convenuta, si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria, con gli stessi testimoni indicati a prova diretta;
15. chiamare a chiarimenti la CTU Ing. in merito alle operazioni peritali svolte Per_4
nel corso del giudizio e alle valutazioni espresse nella Relazione Finale di CTU, anche per le ragioni indicate negli scritti conclusivi di parte attrice;
16. Disporre CTU contabile diretta a quantificare l'ammontare del danno derivato all'attrice dagli illeciti commessi dalla convenuta, ovvero al calcolo degli utili rivenienti a quest'ultima per effetto dei suddetti illeciti, dei quali si è chiesta la retroversione.
Con vittoria di spese (anche di CTP e CTU), diritti e onorari, rimborso forfetario 15%,
IVA e CPA.
*
I procuratori di parte attrice, ai sensi dell'art. 275, comma 2, cpc, chiedono inoltre che la causa sia discussa oralmente dinanzi al Collegio, con riserva di ribadire tale richiesta al Presidente della Sezione Specializzata alla scadenza del termine per il deposito delle note di replica ex art.190 cpc”.
PER LA CONVENUTA TECNEST:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione rigettata,
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/nullità ex art. 164 cpc della citazione per assoluto difetto di deduzione o, comunque, indeterminatezza e
7 genericità della causa petendi e dei diritti fatti valere, in ragione di quanto esposto in atti con ogni conseguente effetto di legge e decadenze;
- nel merito, rigettare tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui agli atti di causa;
- nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare la responsabilità di nei fatti di causa nei limiti di CP_1
cui alle risultanze di causa, e contenere per l'effetto ogni statuizione a carico di nei limiti di quanto provato in corso di causa, per i soli fatti di cui sia CP_1
ritenuta responsabile e nei limiti delle sue responsabilità;
- con vittoria di diritti, spese ed onorari della presente causa, anche di CTU e CTP;
- condannare parte attrice ai sensi 96 cpc.
In via istruttoria
- dichiararsi l'inutilizzabilità del materiale acquisito nella fase di descrizione
Tribunale di Trieste RG 3465/2018 e per l'effetto disporre la restituzione a di CP_1
tutto il materiale descritto, ordinando all'attrice la cancellazione di ogni copia del materiale presente presso i propri server;
- si chiede che venga ordinato a e a SMS Group SPA, ai sensi dell'art. 121 Pt_1
c.p.i. ma anche dell'art. 210 c.p.c., di produrre in giudizio i fascicoli di causa (atti di causa e provvedimenti resi) di tutti i contenziosi che le abbiano coinvolte, l'una contro l'altra, nell'ultimo decennio ove oggetto della domanda azionata fossero, a qualsiasi titolo, pretese sottrazioni di know how, segreti commerciali o storno di dipendenti.
- si chiede di essere ammessi alla prova contraria per testi sulle email di cui alle pagine 11 e ss relazione doc. 34 sul seguente capitolo di cui alla Parte_6 Pt_1
memoria 183 n. 3 cpc
1. “Vero che il capo progetto del software Eagle, Ing. si recava Persona_5
periodicamente, in costanza di commessa con SMS Group, presso la sede aziendale di quest'ultima per ricevere indicazione delle esigenze cui il software doveva rispondere?”
8 Si indicano a testi l'Ing. di Sedico (BL); l'Ing. di Persona_5 Testimone_7
Udine.
*
Si dichiara di non accettare contraddittorio su domande nuove o modificate da tra le quali, come già contestato, la domanda nuova, introdotta da Pt_1 Pt_1
per la prima volta con la Memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c., e volta a ottenere il
“riacquisto di eventuali parti di programmi già cedute/concesse in licenza a terzi”
(pag. 11 Memoria . Pt_1
Con riserva di ogni azione e domanda in separati giudizi nei confronti dell'attrice e di SMS Group”. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di descrizione e le sue risultanze
La controversia trae origine dal procedimento di descrizione, iscritto al R.G. n.
3465/2018, promosso da (d'ora innanzi, Parte_1
, autorizzato dal Tribunale di Trieste con decreto del 15 ottobre 2018, ed Pt_1
eseguito nei confronti di (in seguito, e della società SMS CP_1 CP_1
Group S.p.A., quest'ultima presunta beneficiaria del software JFLEX per SMS
sviluppato da CP_1
La ricorrente riteneva, infatti, che avesse sfruttato il software ICE, CP_1
sviluppato su sua specifica richiesta e con il proprio apporto tecnico, per realizzare un nuovo software, JFLEX per SMS, destinato alla società SMS Group,
concorrente diretta di L'operazione, a suo dire, avrebbe costituito una Pt_1
violazione del diritto d'autore, una sottrazione indebita di segreti industriali e un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.
Il 23 ottobre 2018, in sede di esecuzione della descrizione, venivano acquisiti:
• Copie dei codici sorgente dei software ICE e JFLEX per SMS;
• Documentazione tecnica interna di CP_1
• Comunicazioni email tra i dipendenti di e SMS Group. CP_1
9 Sulla base di tali elementi veniva, quindi, disposta una (prima) Consulenza
Tecnica d'Ufficio (CTU), affidata all'ing. che con relazione del 23 Persona_6
agosto 2019 evidenziava la presenza di somiglianze tra ICE e JFLEX per SMS,
pur senza riscontrare una copia diretta del codice sorgente.
Nonostante ciò, ritenendo che il materiale raccolto fosse sufficiente a Pt_1
fondare una pretesa risarcitoria, introduceva il presente giudizio.
2. Il giudizio di merito e le posizioni delle parti
2.1. La domanda di Pt_1
Con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2019, conveniva Pt_1
in giudizio deducendo che: CP_1
• Il software ICE, sebbene basato su JFLEX, era stato arricchito da soluzioni tecniche originali fornite da le quali costituivano know-how protetto e Pt_1
segreto industriale;
• Il software JFLEX per SMS avrebbe sfruttato indebitamente tali conoscenze per fornire una soluzione concorrente a SMS Group;
• La CTU svolta in sede di descrizione aveva individuato forti somiglianze tra i software, sebbene non avesse riscontrato copiatura diretta del codice sorgente.
chiedeva dunque: Pt_1
• L'inibitoria dell'uso del software JFLEX per SMS;
• Il ritiro dal mercato del software contestato;
• Il risarcimento dei danni in misura non inferiore a 1.000.000 di euro;
• La pubblicazione della sentenza su quotidiani nazionali e riviste di settore.
2.2. La difesa di e la richiesta di chiamata in causa di CP_1 Parte_7
si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il
[...]
20.12.2019, assumendo:
• L'assenza di elementi di originalità nel software ICE tali da giustificare una tutela particolare;
• L'inesistenza di una copiatura diretta del codice sorgente, come già accertato 10 nella CTU svolta nel procedimento di descrizione;
• La piena autonomia dello sviluppo di JFLEX per SMS, che non sarebbe derivato da ICE, bensì da JFLEX, software preesistente e di proprietà di CP_1
• L'assenza di segreti industriali tutelabili nel materiale trasmesso da Pt_1
chiedeva, inoltre, la chiamata in causa di SMS Group, ritenendo che, CP_1
se un illecito fosse stato commesso, l'utilizzatore finale del software avrebbe dovuto rispondere in solido.
Con ordinanza del 16.01.2020, il Tribunale rigettava la richiesta di chiamata in causa, non fondata su una ragione innovativa, ritenendo che il giudizio potesse proseguire tra le sole parti originarie, posto che pur avendo Pt_1
coinvolto SMS nel procedimento di descrizione, aveva infine consapevolmente deciso di non citarla nel merito.
3. Istruzione probatoria e la (seconda) CTU
Nel corso del giudizio, a fronte della necessità di un accertamento tecnico più approfondito, veniva disposta una CTU, nuovamente affidata all'ing.
[...]
con mandato più ampio rispetto alla prima indagine tecnica. Per_6
Il consulente d'ufficio riceveva un quesito dettagliato, volto a verificare:
• L'esistenza di trasposizioni dirette del codice sorgente tra ICE e JFLEX per
SMS;
• La presenza di somiglianze funzionali rilevanti ai fini della violazione del diritto d'autore o dell'appropriazione di know-how;
• L'eventuale incidenza del materiale preparatorio fornito da nello Pt_1
sviluppo del software contestato.
La relazione, depositata il 15 novembre 2022, perveniva alle seguenti conclusioni:
• Non esiste alcuna porzione di codice sorgente di ICE presente in JFLEX per
SMS;
• esistono alcune similitudini tra i due software, ma rientranti in standard di 11 settore;
• non è possibile stabilire se il know-how fornito da sia stato Pt_1
effettivamente utilizzato.
4. Il quadro delle questioni controverse
La lite in esame ha origine dall'asserita violazione, da parte di CP_1
dei diritti di privativa e dei segreti industriali di Parte_1
nell'ambito dello sviluppo del software gestionale ICE e della sua presunta
[...]
trasposizione nel prodotto successivo JFLEX per SMS, destinato a SMS Group
S.p.A., società concorrente dell'attrice.
A fondamento della propria domanda, ha articolato la propria Pt_1
prospettazione su più livelli, affermando che:
• Il software ICE, sviluppato con l'apporto di contiene soluzioni originali CP_1
di esclusiva proprietà di frutto di know-how aziendale e di investimenti Pt_1
in ricerca e sviluppo;
• avendo accesso al codice e alla documentazione di ICE, ne avrebbe CP_1
sfruttato i contenuti per sviluppare JFLEX per SMS, commettendo così un illecito industriale;
• L'insieme delle prove raccolte nel procedimento di descrizione e nella successiva
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) avrebbe dimostrato la derivazione indebita di
JFLEX per SMS da ICE;
• L'operazione configurerebbe sia una violazione del diritto d'autore che un atto di concorrenza sleale, oltre a costituire un caso di appropriazione indebita di segreti industriali.
A fronte di tale impostazione, ha contestato in modo radicale ogni CP_1
addebito, sostenendo che:
• ICE non può essere considerato un software autonomo e originale, ma è una personalizzazione del preesistente software JFLEX, interamente sviluppato e di proprietà di CP_1 12 • Il codice sorgente di ICE e di JFLEX per SMS non presenta alcuna identità
diretta, come confermato dalle due CTU espletate nel corso del procedimento di descrizione e nel giudizio di merito;
• L'assenza di un'esclusiva contrattuale avrebbe sempre consentito a di CP_1
operare anche per conto di aziende concorrenti di fornendo loro Pt_1
strumenti software basati sulla propria piattaforma JFLEX;
• Non è stato provato che il materiale preparatorio di ICE costituisse un segreto industriale, trattandosi, al più, di specifiche funzionali riconducibili a esigenze generali di configurazione commerciale.
Alla luce delle suddette premesse, la questione centrale da esaminare consiste nell'accertare se sussistano elementi probatori sufficienti per ritenere provata la violazione denunciata da Pt_1
5. La valutazione delle prove e il ruolo della CTU
5.1. L'esito delle due CTU e il loro impatto sulla decisione
La principale fonte probatoria nella presente causa è rappresentata dalla
Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in due momenti distinti:
a) La prima CTU, svolta nell'ambito del procedimento di descrizione, che aveva evidenziato alcune somiglianze funzionali tra ICE e JFLEX per SMS, senza tuttavia rilevare copiature dirette di codice sorgente;
b) La seconda CTU, disposta nel corso del presente giudizio, che ha approfondito l'analisi comparativa e confermato:
• L'assenza di trasposizioni dirette del codice sorgente da ICE a JFLEX per SMS;
• L'esistenza di funzionalità simili tra i due software, spiegabile, però, con il fatto che si tratta di prodotti appartenenti alla medesima categoria di software gestionali;
• L'impossibilità di stabilire in modo univoco se le soluzioni di ICE abbiano influenzato la realizzazione di JFLEX per SMS.
Orbene, anche se la CTU ha evidenziato delle somiglianze, tali rilievi non 13 possono essere ritenuti di per sé sufficienti a dimostrare una violazione del diritto d'autore e/o un riutilizzo indebito del know-how di Pt_1
Infatti:
• Le funzionalità in comune non costituiscono necessariamente un riuso illecito,
in assenza di elementi univoci che dimostrino la derivazione diretta;
• Il fatto che entrambi i software siano configuratori di offerte commerciali implica inevitabilmente delle similitudini tecniche e funzionali;
• Non è stata accertata la trasposizione di elementi di programmazione o algoritmici specifici e originali di ICE in JFLEX per SMS.
5.2. Il valore della prova indiziaria
Il principio dell'onere della prova, sancito dall'art. 2697 c.c., impone alla parte che agisce in giudizio di dimostrare i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Nel caso di specie, si è basata su una costruzione prevalentemente Pt_1
indiziaria, fondata su:
• L'accesso che ha avuto a ICE durante il periodo di collaborazione con CP_1
Pt_1
• L'uso di strutture funzionali simili nei due software;
• La corrispondenza email acquisita presso SMS Group, nella quale vi sarebbero riferimenti alla base di sviluppo del software;
• Il comportamento processuale di che non ha fornito documentazione CP_1
intermedia a supporto della tesi di sviluppo autonomo di JFLEX per SMS, in particolare non essendo stato offerto al vaglio del CTU il “materiale preparatorio”
su cui avrebbe fondato siffatto sviluppo. CP_1
Tuttavia, per ius receptum la prova per presunzioni è ammissibile solo quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
Nel caso concreto, gli elementi raccolti non raggiungono tale soglia di gravità e precisione: 14 • La CTU – ossia il principale atto istruttorio - non ha prodotto riscontri tecnici inequivocabili a favore della tesi attorea;
• L'assenza di una cronologia documentata dello sviluppo di JFLEX per SMS non
è di per sé sufficiente a dimostrare un illecito;
• Le similitudini funzionali tra ICE e JFLEX per SMS possono essere giustificate dall'uso di standard di settore.
6. Le conseguenze della mancata prova dell'illecito
L'assenza di elementi di prova diretti e incontrovertibili a carico di CP_1
determina l'infondatezza della domanda attorea.
Quanto alla violazione del diritto d'autore, la CTU ha escluso la copiatura del codice sorgente, rendendo insussistente la violazione denunciata.
Quanto alla domanda di appropriazione indebita di segreti industriali, Pt_1
non ha dimostrato che il materiale preparatorio di ICE rientrasse nella definizione di segreto industriale protetto, né che fosse soggetto a specifiche misure di tutela della riservatezza.
Quanto alla domanda di concorrenza sleale, in mancanza di una prova chiara della derivazione indebita del software, è evidente come non possa configurarsi un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.
7. Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene che le domande di Pt_1
debbano essere integralmente rigettate per insufficienza probatoria.
8. Spese processuali in quanto soccombente, viene condannata a rifondere a le Pt_1 CP_1
spese processuali, che, incluse le spese inerenti al procedimento di descrizione,
sono liquidate globalmente come in dispositivo, d'ufficio in assenza di nota, in conformità alle previsioni tabellari relative allo scaglione di valore pertinente a cause di valore indeterminabile di media complessità con il riconoscimento di compensi medi. 15 Gli oneri relativi alle consulenze tecniche d'ufficio effettuate, la prima nel procedimento di descrizione e, la seconda, nel presente giudizio di merito sono posti a carico integrale e definitivo di Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di impresa,
definitivamente pronunciando:
1) rigetta integralmente le domande proposte da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
2) condanna l'attrice a rifondere alla società le spese della lite, che CP_1
liquida in complessivi € 17.497,00 per compenso, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed
IVA (come per legge);
3) pone in via definitiva e integrale a carico di Parte_1
gli oneri relativi alla c.t.u. espletata dall'ing. sia nel
[...] Persona_6
procedimento di descrizione iscritto al R.G. n. 3465/2018 che nel presente giudizio.
Così deciso in Trieste, il 16 gennaio 2025.
Il Presidente est.
dott. Francesco Saverio Moscato
16