Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. n. 449/2023 R.G.A.C., proposto DA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...] Cavour n. 21 CF: elettivamente domiciliata in Palmi alla Via Roma C.F._1
n. 48 presso lo studio dell'Avv. Maria Calogero, CF: , pec C.F._2
, che la rappresenta e difende Email_1 appellante CONTRO
-, C.F. – P. IVA , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del Presidente e rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti e memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Angela Maria Laganà,
t C.F._3 Email_2 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in data 03.07.2020 innanzi al Tribunale di Palmi,
esponeva che, con missiva del 28.05.2020, l'INPS la aveva Parte_1 informata che le era stata corrisposta indebitamente la somma di € 2.565,25 “come prestazione disoccupazione agricola n. 2000” e che tale somma poteva essere restituita in n. 20 rate mensili. Lamentava la violazione della normativa relativa agli indebiti pensionistici e precisamente l'art. 13 L. 412/91. Non era stato indicato nella missiva l'anno di riferimento della DS di cui era stata chiesta la ripetizione e si trattava, pertanto, di una richiesta illegittima, poiché priva degli elementi fondamentali necessari non solo all'individuazione dell'oggetto della richiesta, ma soprattutto per permettere al destinatario di spiegare una difesa compiuta. Si costituiva l'INPS resistendo alla domanda ed eccependo che, a seguito dell'accertamento effettuato presso l'Azienda Agricola di Gioffrè Domenico, presso il quale risultava che la ricorrente avesse svolto attività di lavoro agricolo, a quest'ultima erano state cancellate le giornate di lavoro per l'anno 2000. Pertanto, la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2020, in un primo tempo accolta, era stata riesaminata e respinta con la motivazione che la richiedente "non risulta iscritta negli elenchi agricoli “.
Tale circostanza aveva ingenerato un indebito e con missiva del 18.1.2013 era stata avviata la procedura di ripetizione dello stesso. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 484/2023, pubblicata il 27.04.2023, il Tribunale rigettava la domanda e compensava le spese di lite. Precisava che la ricorrente aveva impugnato una comunicazione che aveva ad oggetto la rateizzazione della somma da restituire a titolo di indebito: si trattava di una semplice comunicazione con la quale era stata informata della possibilità di rateizzare la somma indebitamente corrisposta. Non risultava, invece, che alcuna impugnazione fosse stata proposta avverso il rigetto della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2000 e della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, regolarmente comunicati dall'INPS alla ricorrente prima con missiva del 2011 e successivamente con comunicazione del 2013. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non erano applicabili al caso di specie le norme richiamate in ricorso, atteso che si verteva non in materia di indebiti pensionistici, bensì su questioni di carattere assistenziali, come era senz'altro l'indennità di disoccupazione. Pertanto, al caso di specie era applicabile quanto previsto dall'art. 2033 c.c.. Richiamando il riparto degli oneri probatori in tema di ripetizione dell'indebito pensionistico, affermava che gravava sulla ricorrente, che invocava l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consentiva di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall' convenuto, “ferma, peraltro, la necessità CP_1 che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell'INPS indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).” (Cass. sent. n. 198/2011 e nello stesso senso anche Cass. sent. n. 2739/2016, n. 26231/2018, n. 5059/2018). Ancor più di recente era stato statuito che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass Civ. Sent 10.6.2019 n. 15550). Ebbene, dalla documentazione allegata alla memoria risultava in maniera incontrovertibile che la ripetizione di indebito riguardasse la disoccupazione agricola per l'anno 2000. L'INPS aveva esplicitato le ragioni che non legittimavano la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa. 3
Costituendosi in giudizio, ancor più aveva spiegato le ragioni del diritto ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola. A seguito di accertamento ispettivo presso l'Azienda agricola, ove svolgeva la sua attività di bracciante agricola, la ricorrente era stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno oggetto di causa. Nel mese di febbraio 2013 era stata comunicata alla ricorrente la cancellazione dagli elenchi agricoli (come da avviso di ricevimento della missiva sottoscritta dalla stessa ricorrente. Pur essendo stata posta nelle condizioni di reagire mediante gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, la ricorrente non aveva proposto ricorso amministrativo nel termine previsto per legge (art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, conv. in legge 11 marzo 1970, n. 83) di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notizia della sua cancellazione, divenendo, pertanto, il provvedimento di cancellazione definitivo. Non sussistevano ragioni che legittimavano la percezione da parte della ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2000, non risultando la stessa nell'elenco dei lavoratori agricoli per tale anno. Pertanto, la domanda andava rigettata, con riconoscimento del diritto dell'INPS al rimborso della somma corrisposta alla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2000 e non dovuta per la cancellazione della signora dagli elenchi agricoli per tale anno. Le spese andava compensate stante la sussistenza in atti della dichiarazione di esenzione dalle spese di cui all'art. 152 disp att. c.p.c..
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla . Parte_1 Affermava che le somme erano state percepite indebitamente, ma in buona fede e l'art. 52 L. 88/89 stabiliva che, le prestazioni economiche erogate, se percepite in buona fede e per errore di chi le aveva erogate, non consentivano il recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato. L'INPS, per come disposto dall'art. 13 L. 412/91, aveva la possibilità di recuperare eventuali somme pagate erroneamente, entro l'anno successivo a quello in cui era possibile accertare l'indebito attraverso la prestazione dei modelli reddituali. Nel caso di specie non era stato indicato l'anno di riferimento della disoccupazione agricola richiesta, né tale illegittimità poteva essere sanata dalla costituzione dell' che con le proprie difese CP_1 aveva tentato di supplire e correggere l'illegittimità dell'atto notificato. Nella missiva inviata testualmente si leggeva, somme indebitamente percepite sulla
“prestazione di disoccupazione agricola n. 2000”, senza specificare alcunché in ordine alla motivazione generica, ma soprattutto non era dato comprendere il criterio applicato dall'INPS per dichiarare che la somma era stata indebitamente percepita. Anche a tal proposito, non poteva essere la costituzione dell'INPS a supplire e correggere la evidente mancanza di motivazione dell'atto contestato. Doveva essere poi valutato anche l'elemento reddituale che faceva capo alla ricorrente. Tale prova era stata fornita al giudice di primo grado, mediante certificazione allegata. Il Tribunale aveva basato la propria decisione, accogliendo l'eccezione proposta dall' , in ordine all'omessa dimostrazione del rapporto di lavoro e dell'iscrizione negli CP_1 elenchi dei braccianti agricoli per un biennio ed il corrispondente accredito contributivo di almeno 102 giornate nell'anno di riferimento della prestazione ed in quello precedente. Tale motivazione era completamente avulsa dal perimetro dei motivi di doglianza posti alla base del ricorso, che, invece, ponevano l'accento sulle circostanze che dal testo della missiva inviata: 1) non era assolutamente possibile comprendere il motivo posto alla base 4
del recupero (ad es. cancellazione dagli elenchi, mancata attività lavorativa, ecc.); 2) non era possibile comprendere se non per deduzione a quale anno facesse riferimento la missiva. Ancora, nella sentenza appellata era stato affermato che la ricorrente non aveva dato dimostrazione del rapporto di lavoro che aveva poi dato origine all'indennità di disoccupazione, mentre essa ricorrente/appellante non avrebbe dovuto dare prova del rapporto di lavoro, posto che della missiva comunicata non emergeva la contestazione della veridicità o meno del rapporto di lavoro. Questa parte di motivazione presupponeva che, a fronte del testo della missiva INPS, essa appellante avrebbe dovuto immaginare non solo l'anno della prestazione richiesta, ma anche la motivazione per cui veniva chiesta la ripetizione della prestazione, mentre il destinatario della comunicazione doveva essere messo in condizione di comprende le motivazioni della richiesta per potere eserciate compiutamente il proprio diretto di difesa. Si doleva, ancora, che il Tribunale non avesse motivato il rigetto della domanda in riferimento al disposto dall'art. 13 L. 412/91, secondo il quale l'INPS aveva la possibilità di recuperare eventuali somme pagate erroneamente, entro l'anno successivo a quello in cui era possibile accertare l'indebito attraverso la prestazione dei modelli reddituali.
Costituitosi, l'INPS resisteva all'appello, riproponendo i eccepiti fatti preclusivi già dedotti in primo grado. Insisteva, in particolare, sull'eccezione di decadenza relativa all'anno 2000, prevista e sanzionata dall'art. 22, comma primo, D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che fissava in 120 giorni il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento d'iscrizione o mancata iscrizione o cancellazione negli elenchi dei lavoratori agricoli (Corte Costituzionale, Sentenza 23 marzo 2021, n. 45, Sentenza 5 maggio 2005, n. 192; Cass., sez. L. n.9595/97; n. 5942/2001; n. 15813/2009, n. 9622 /2015), rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 del codice civile. L'odierno appellante era consapevole che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2000 era stata respinta per la mancata iscrizione negli elenchi agricoli e l'appellante non aveva perfezionato il requisito assicurativo. Del tutto inconferenti erano i riferimenti all'art. 13 Legge 412/91 in materia di indebito pensionistico che non trovavano applicazione nell'ambito del rapporto previdenziale relativo alla prestazione temporanea, disoccupazione agricola, oggetto di causa.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva regolarmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondata la doglianza rassegnata dall'appellante secondo cui ella non avrebbe dovuto dare dimostrazione del rapporto di lavoro, che aveva dato origine all'indennità di disoccupazione, posto che della missiva comunicata non emergeva la contestazione della veridicità o legittimità del rapporto di lavoro. Invero, secondo i principi univocamente affermati dal giudice di legittimità, "In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass. SS.UU. n. 18046 del 4 agosto 2010). 5
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. (Cass. sez. lav. 10.6.2019 n.15550). L'applicazione del principio di diritto su enunciato implica che l'indennità di disoccupazione era stata riconosciuta in relazione ad un rapporto di lavoro agricolo ed in relazione al quale erano state cancellate, a seguito delle risultanze di accertamenti ispettivi, le giornate di lavoro per l'anno 2000. Pertanto, la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2000, in un primo tempo accolta, era stata riesaminata e respinta con la motivazione che la richiedente "non risulta iscritta negli elenchi agricoli”. Va da sé che, se la ricorrente, a seguito delle sopravvenienze indicate dall'INPS, non fosse risultata titolare di quel rapporto di lavoro in correlazione al quale era stata erogata l'indennità di disoccupazione, sarebbe venuto meno il titolo causale/previdenziale in forza del quale l'erogazione era stata corrisposta. Essa è infatti, una prestazione economica riconosciuta ai lavoratori agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell'anno di competenza della prestazione Accedendo necessariamente all'effettività del rapporto di lavoro agricolo, venuto meno questo, viene, consequenzialmente meno il diritto a percepire o trattenere l'indennità di disoccupazione. Il requisito fondamentale per ottenerla è la sussistenza di un valido rapporto di lavoro in agricoltura e la conseguente iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno in esame. Era, dunque, onere della ricorrente - che aveva agito in giudizio per negare il diritto dell'INPS di procedere al recupero dell'indebito – provare tutti gli elementi costitutivi del diritto a trattenere le somme erogate, primo fra questi il rapporto di lavoro che l'ente, per l'anno in esame, aveva disconosciuto. L'appellante nega, poi, il suo onere di provare tale sul rilievo che la missiva inviata dall'INPS era generica e non consentiva di comprenderne le ragioni. L'affermazione non è corretta, poiché le contestazioni dell'appellante, nel tentativo di sottrarsi agli oneri probatori sulla stessa gravanti, sono limitate alla missiva, omettendo di considerare le risultanze del giudizio di primo grado, che avevano dato conto di tutte le ragioni poste a fondamento del recupero. Invero, la complessiva ricostruzione dell'istituto operata dalla Suprema Corte, non conforta l'assunto dell'appellante. La Suprema Corte, ord. 6375/2018, confrontando il dictum di Cass. 198/2011, che sembrava offrire indicazioni di contrario contenuto, ha osservato, in motivazione, “che tale ultimo orientamento, pur formalmente presentandosi in continuità con l'insegnamento di Cass. S.U. n. 18046 del 2010, sembra piuttosto svisarne la portata precettiva, dal momento che l'onere del pensionato di provare i fatti costitutivi del trattamento pensionistico, per come delineato dalla pronuncia resa da questa Corte a Sezioni Unite, si manifesterebbe solo allorquando l'ente previdenziale abbia provveduto in sede amministrativa ad indicare, sia pure in modo sintetico, le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate;
che codesta conclusione appare confliggente con i principi elaborati da Cass. n. 2032 del 2006 (espressamente e adesivamente richiamati da Cass. S.U. n. 18046 del 2010), secondo cui, atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla 6
prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo”. Nessun errore, dunque, è ascrivibile all'impugnata sentenza per aver verificato il mancato assolvimento da parte della ricorrente degli oneri probatori sulla stessa gravanti, posto che nel corso del giudizio di primo grado erano stati offerti tutti i necessari chiarimenti, che avevano fatto insorgere a carico della ricorrente gli oneri deduttivi e probatori, rimasti, invece, non assolti.
5. L'appellante ha altresì lamentato il Tribunale non aveva inteso motivare sulla richiesta applicazione dell'art. 13 L. 412/91. La doglianza è, in fatto, infondata e rende il motivo di appello inammissibile. Invero, il Tribunale, cfr. pag. 3 della sentenza, ha affermato “… contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non sono applicabili al caso di specie le norme richiamate in ricorso, atteso che si verte non in materia di indebiti pensionistici, bensì su questioni di carattere assistenziali, come è senz'altro l'indennità di disoccupazione”. Poiché l'invocato art. 13, costituisce norma di interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, che si occupa delle pensioni, il Tribunale ha espressamente motivato sulla non applicabilità di tale norma alla fattispecie dedotta in giudizio. Sarebbe stato, dunque, onere della ricorrente, non dedurre un insussistente vizio di omessa motivazione, bensì articolare un compiuto motivo di appello, che confutasse le ragioni della decisione ed esponesse gli elementi di fatto e le norme di diritto che, contrariamente al decisum del Tribunale, avrebbero reso applicabile la norma. Non assolto tale onere, il motivo di appello è inammissibile. L'appello non può, dunque, trovare accoglimento. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa dall'appellante, le spese di questo grado di giudizio sopportate dall'INPS restano irripetibili. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro
INPS avverso la sentenza n. Parte_1 484/2023, emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 27.04.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dichiara irripetibili, ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese sostenute dall'INPS in questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti