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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
ER ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 385/2018 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, , elettivamente domiciliata in Nola Parte_1 C.F._1 alla via Anfiteatro Laterizio, n. 222, presso lo studio dell'avv. Carmine GIUGLIANO,
, e , , dai quali è C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
E
, , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco alla piazza Primavera, n.
33, presso lo studio dell'avv. Antonio Sposito, rappresentata e difesa dagli avv.ti
ER D'AR, e AN ES, C.F._4 dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura allegata al C.F._5 ricorso per ingiunzione,
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza dell'11.09.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 2583/2017 emesso dal Tribunale di Nola in data 20.11.2017 su istanza della opposta e notificatole in data 04.12.2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 6.100,00 a Controparte_1
Pag. 1 titolo di compenso provvigionale per mediazione immobiliare, oltre ad interessi e spese della fase monitoria.
L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla proposta di acquisto immobiliare datata 29.04.2017 alla voce accettazione del venditore e della sottoscrizione apposta in calce all'impegno di pagamento della provvigione anch'esso datato 29.04.2017; che anche il documento contenente l'incarico per mediazione per vendita immobiliare risultava alterato sul punto relativo alla durata dell'incarico laddove la originaria scadenza 23.04.2017 era stata modificata in
23.09.2017; che non risultava, dunque, concluso alcun preliminare di vendita, che potesse far maturare in capo al mediatore il diritto alla provvigione.
Tanto esposto, l'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale eccepiva che, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, i documenti contestati erano stati sottoscritti dalla di Pt_1
suo pugno;
che proponeva istanza di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute;
che dal perfezionamento del contratto preliminare di vendita era sorto in capo all'agente immobiliare il diritto alla provvigione pattuita in euro 5.000,00, oltre iva.
Tanto esposto, l'opposta chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Negata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concessi i termini ex art. 183
c.p.c., veniva disposta C.T.U. grafologica, che redatta a cura della dr.ssa Per_1
veniva depositata in data 30.07.2021.
[...]
Con ordinanza del 07.12.2021 venivano ammesse prove testimoniali articolate dall'opposta e successivamente alla escussione di due testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza dell'11.09.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
L'opposizione appare fondata.
Il consulente grafologo nominato d'ufficio ha concluso per la non riconducibilità delle sottoscrizioni disconosciute alla opponente, rendendo inutilizzabili le scritture allo scopo di ritenere come provata la conclusione dell'affare, sulla cui base la opposta ha agito per ottenere il pagamento della provvigione.
Le conclusioni, cui è addivenuto il consulente sono condivise da questo Tribunale, in quanto scevre da vizi logici e contraddizioni.
Anche le deposizioni testimoniali non hanno fornito supporto sufficiente alla domanda dell'opposta, in quanto il teste ha dichiarato di non essere stato presente al Tes_1
Pag. 2 momento della sottoscrizione dei documenti, mentre il teste , pur Testimone_2 affermando di aver visto che i documenti erano stati sottoscritti personalmente dalla ha fornito informazioni inesatte circa la residenza della , indicando Pt_1 Pt_1
erroneamente il comune di Caivano e non quello di Marigliano, e sul luogo, in cui sarebbe avvenuta l'accettazione della proposta come documentalmente indicato
(abitazione della anzichè Arzano via A. Pecchia, n. 107). Pt_1
Tali evidenti inesattezze rendono la deposizione inattendibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
Le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente ed integralmente a carico dell'opposta.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da alla rigettata ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza, così provvede:
l) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opposta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'opponente Parte_1
delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 3.000,00, di cui euro 160,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore degli avv.ti Carmine Giugliano e Parte_2
dichiaratisi antistatari;
[...]
3) Pone le spese sostenute per la consulenza d'ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente ed integralmente a carico dell'opposta.
Così deciso in Nola, il 09/12/2025.
Il Giudice
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