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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5698 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3972/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in 3 febbraio 2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Milano, via Mar Nero 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Leone Anna, presso il cui studio sito in Milano,
Corso Magenta 2, è elettivamente domiciliata, giusta procura versata in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato a Casablanca in [...] il [...] (C.F. , residente in CP_1 C.F._2
Milano via Mar Nero n. 3, domiciliato in Milano, via Vigevano 9.
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' Controparte_2
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIO MINORE E CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 2 LUGLIO 2025
**************************************************************************************
pagina 1 di 8
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 3 febbraio 2025, , premesso di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con il sig. dal 2013 fino al 2023 e che dalla loro unione il giorno 11 CP_1 aprile 2021 nasceva a Milano il figlio lamentava il totale disinteresse del sig. Persona_1 nel prendersi cura del minore e chiedeva che il Tribunale disponesse l'affido del minore in via CP_1 super esclusiva alla madre, la determinazione di un contributo al mantenimento dello stesso nella misura di euro
450,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 2 luglio 2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, considerato che parte convenuta non si è costituita né è comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato di aver presenziato all'udienza del
30 maggio 2025 di fronte al GOT delegato Dott.ssa non spiegandosi le ragioni dell'assenza nel verbale Per_2 redatto delle dichiarazioni rese in tale occasione, così dichiarava: “da quando è nato mio figlio, il padre non si è mai concretamente interessato dello stesso. Durante il primo anno e mezzo convivevamo ancora insieme ma anche in quel periodo la gestione era tutta mia, poi lui si è allontanato dalla casa familiare. All'inizio, non volendo fare causa, lui mi versava mensilmente dei soldi in base alle spese che avevo per il bambino, nell'ordine delle 300/400 euro anche perché c'erano delle spese fisse come l'asilo. Questo fino a maggio 2024. Lui però a parte i soldi, avrà visto il bambino 2/3 volte in un anno e solo perché il figlio ne ha fatto richiesta. Anche adesso il papà non vede mai il bambino;
l'ultima volta l'ha visto il 13 aprile perché abbiamo festeggiato il compleanno del bambino, altrimenti negli ultimi mesi l'avrà visto 2 volte compreso il giorno del compleanno. Quando mio figlio lo richiede e gli manda un messaggio, anche vocale. Il mio problema in questo periodo riguarda
l'assunzione delle decisioni più importanti perché spesso non mi risponde al telefono, e devo stargli dietro per mesi per avere una firma e questo mi sta creando grandi disagi. Da maggio 2024 non versa più nulla. Lui sapeva bene di questa causa perché ne abbiamo anche parlato a dicembre, spiegandogli il motivo delle mie richieste e lui mi aveva chiesto se fosse necessaria la sua presenza o se poteva anche solo mandare l'avvocato.
Anche prima del 30.5.2025 avevo provato a contattarlo ma non mi ha mai risposto. Io lavoro come oss presso la
ON AL GR (sono assunta dalla ) e guadagno al mese intorno ai 1.300 netti. Se faccio CP_3 straordinari va in banca ore. Vivo in una casa in locazione con mio figlio per cui pago 720,00 euro al mese comprensivo di spese condominiali. Prendo l'AU di euro 200,00 al mese. Lui anche è un OSS presso una RSA
“Sacra Famiglia” e anche in un'altra di cui non conosco il nome ed è a partita IVA. Non so quanto guadagli. pagina 2 di 8 La casa in cui vive è in locazione, so che paga 1.400 euro al mese e non dovrebbe vivere con nessuno a quanto mi costa. Anche io vivo solo con mio figlio. Quando prende quelle rare volte il figlio gli fa fare un piccolo giretto e lo tiene solo per un paio d'ore. Il bambino chiede di poter vedere il papà. Io sono disposta a fargli vedere il bambino qualsiasi giorno vada bene per lui e per il bambino stesso però chiedo di essere presente perché il bambino non è abituato a stare col papà. Ovviamente mi deve avvisare con anticipo. Io ho iniziato a lavorare per la ON nel 2023 ma prendo 1300 netti al mese da ottobre 2024, prima ero in part-time ma non ci stavo con le spese. Il bambino ha fatto il primo anno di scuola materna pubblica e pago di mensa 124,00 euro ogni due mesi. Chiedo necessariamente un affido super esclusivo e un assegno di mantenimento di 350,00 euro oltre il 50% delle spese obbligatorie. Visite, come già detto, alla mia presenza.”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze formulate.
Il difensore si riportava alle domande di cui al ricorso insistendo per l'affido super-esclusivo del minore alla madre, visite del padre con il figlio previo e congruo preavviso, alla presenza della madre o di persona di sua fiducia;
chiedeva, inoltre, un assegno a titolo di contributo al mantenimento di 350,00 euro al mese, oltre il 50% di spese obbligatorie come da protocollo, e Assegno Unico interamente percepito dalla madre. Dà atto, infine, di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice delegato dava lettura in udienza dei seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“Sentita la parte attrice e il difensore, visti ed esaminati i documenti, in assenza di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non ha ritenuto di costituirsi né presentarsi in udienza, così provvede in udienza
Osservato come sia emerso, dalle precise dichiarazioni rese dalla parte attrice che l'ex compagno, con il quale ha intessuto una relazione dal 2013 al 2023, allontanandosi dalla casa familiare quando il bambino aveva circa un anno e mezzo, si è sempre concretamente disinteressato, anche durante la convivenza, del figlio minore
(nato il [...]), non partecipando in alcun modo alle scelte di vita ed educative del Persona_1 medesimo e alle decisioni più importanti, delegando da sempre l'intera gestione alla madre, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisione in assenza del consenso del padre, limitandosi a versare fino al maggio 2024 somme variabili, interrompendo poi del tutto ogni versamento di denaro, non avendo mai avuto rapporti regolari con il figlio, che vede saltuariamente e solo su richiesta del figlio.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto con assenza totale di capacità tutelanti e pagina 3 di 8 protettive nei confronti del figlio, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del padre a potersi occupare del minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirlo al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti del figlio di cui si sempre occupata con continuità e responsabilità, avendo ricreato per lo stesso un contesto abitativo ed affettivo del tutto adeguato e tutelante.
Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti il minore, stante anche la assenza di comunicazione tra le parti e di partecipazione del padre;
Osservato, altresì, come stante l'interruzione di rapporti stabili e regolari tra il padre e il figlio, devono disporsi tempi di frequentazione come in dispositivo indicati e come da richiesta della madre volti a tutelare il minore.
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la parte attrice ha dichiarato di lavorare attualmente full time come OSS presso la ON AL GR con uno stipendio attuale di circa 1.300,00 euro netti al mese (ultimo PF 2024, in atti, pari a 11.919 euro); vive in un immobile in locazione per il quale paga 720,00 euro al mese di canone comprensivo di spese;
percepisce l'intero assegno unico per il figlio di € 200,00 circa;
relativamente al convenuto lo stesso, in base a quanto dichiarato dalla parte attrice, risulta lavorare presso RSA
“Sacra Famiglia” e presso altra struttura;
vive in una casa in locazione.
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto del figlio minorenne, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati più precisi relativi all'attuale situazione personale ed economica del resistente che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa impiegata attualmente preso RSA e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost.
e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto della situazione reddituale della signora e delle spese cui deve far fronte, possa essere disposto un contributo al mantenimento nella misura come richiesta in udienza di € 350,00
– somma annualmente rivalutabile con indice ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante
l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni del figlio, con assegno unico integralmente percepito dalla madre, ciò con decorrenza dalla domanda e quindi dal mese di marzo 2025.
Rilevato che parte attrice non ha articolato alle istanze istruttorie,
PQM
pagina 4 di 8 visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
1) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via mar Nero 3. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre possa vedere il figlio, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, compatibilmente con le esigenze e i bisogni del figlio medesimo.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla CP_1 domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 (ricorso iscritto il 3.02.2025) mediante versamento a
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 350,00 Parte_1
(annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui integralmente richiamate;
4) Dispone che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, in assenza anche di istanze istruttorie e non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 473-bis.2 c.p.c., il Giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendola al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di nazionalità marocchina, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del Regolamento UE 1111/2019, atteso che in Italia
pagina 5 di 8 risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del Regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del Regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento
UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento dello stesso, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ex art. 36- bis della Legge 218/95 per entrambe le domande.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art. 473-bis.2 c.p.c.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e le verbalizzazioni della parte attrice in ordine al comportamento assunto dal padre, dimostratosi assente e disinteressato alla cura e alla crescita del figlio minore, tanto da un punto di vista materiale quanto affettivo, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto del minore, peraltro molto piccolo, in quanto pregiudizievole per lo stesso e comunque del tutto superfluo.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 2 luglio 2025 le cui ampie motivazioni, sopra integralmente trascritte, vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, essendosi mostrato totalmente disinteressato alla crescita e ai bisogni concreti del figlio minore fin dai suoi primi anni di vita, finendo col vederlo in rare occasioni e sempre su sollecitazione del figlio medesimo.
pagina 6 di 8 Il sig. non si è dimostrato affidabile nemmeno nel provvedere alle necessità materiali del figlio, CP_4 avendo interrotto i versamenti di denaro nei confronti della madre che – seppur in importi variabili – aveva corrisposto fino a maggio 2024, così disconoscendo il proprio dovere di partecipazione alle spese di cui il minore necessita.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido super-esclusivo del figlio minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante, essendosi attivata fin da subito per tutelare adeguatamente Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla Persona_1 medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, a fronte dell'assenza di comunicazione e collaborazione costante con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per il figlio.
Per quanto concerne il diritto di visita, si ritiene – al fine di garantire a uno sviluppo equilibrato Persona_1 della propria personalità e una crescita serena – di accogliere le richieste della madre, del tutto adeguate e tutelanti per il minore. Deve quindi confermarsi che il padre, solo ove lo stesso lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, possa vederlo, previo accordo con la madre e congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze e la volontà del figlio medesimo e solo in presenza della madre o altra persona di sua fiducia.
Contributo al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 2 luglio 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, sulla base di quanto emerso e accertato, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e cura del figlio. Si richiama, pertanto, tutto quanto già motivato nella citata ordinanza qui condivisa, in conformità
d'altronde alla domanda di parte attrice, così come rimodulata all'esito dell'udienza tenutasi ex art 473-bis.21
c.p.c.. Si provvede come da dispositivo.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide: pagina 7 di 8 1) Affida il figlio minore (nato a [...] il giorno 11/04/2021) in via esclusiva alla madre che lo Persona_1 terrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano, via Mar Nero 3. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, c. 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre possa vedere il figlio, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, compatibilmente con le esigenze e i bisogni del figlio medesimo.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla CP_1 domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 (ricorso iscritto il 3.02.2025) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 350,00 Parte_1
(annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui integralmente richiamate;
4) Dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre come per legge;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso, in Milano il giorno 9 luglio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in 3 febbraio 2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Milano, via Mar Nero 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Leone Anna, presso il cui studio sito in Milano,
Corso Magenta 2, è elettivamente domiciliata, giusta procura versata in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
, nato a Casablanca in [...] il [...] (C.F. , residente in CP_1 C.F._2
Milano via Mar Nero n. 3, domiciliato in Milano, via Vigevano 9.
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' Controparte_2
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLIO MINORE E CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 2 LUGLIO 2025
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pagina 1 di 8
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 3 febbraio 2025, , premesso di aver intrattenuto Parte_1 una relazione sentimentale con il sig. dal 2013 fino al 2023 e che dalla loro unione il giorno 11 CP_1 aprile 2021 nasceva a Milano il figlio lamentava il totale disinteresse del sig. Persona_1 nel prendersi cura del minore e chiedeva che il Tribunale disponesse l'affido del minore in via CP_1 super esclusiva alla madre, la determinazione di un contributo al mantenimento dello stesso nella misura di euro
450,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 2 luglio 2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, considerato che parte convenuta non si è costituita né è comparsa in udienza, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Procedeva pertanto, in assenza del convenuto, a sentire la parte attrice che, dopo aver confermato di aver presenziato all'udienza del
30 maggio 2025 di fronte al GOT delegato Dott.ssa non spiegandosi le ragioni dell'assenza nel verbale Per_2 redatto delle dichiarazioni rese in tale occasione, così dichiarava: “da quando è nato mio figlio, il padre non si è mai concretamente interessato dello stesso. Durante il primo anno e mezzo convivevamo ancora insieme ma anche in quel periodo la gestione era tutta mia, poi lui si è allontanato dalla casa familiare. All'inizio, non volendo fare causa, lui mi versava mensilmente dei soldi in base alle spese che avevo per il bambino, nell'ordine delle 300/400 euro anche perché c'erano delle spese fisse come l'asilo. Questo fino a maggio 2024. Lui però a parte i soldi, avrà visto il bambino 2/3 volte in un anno e solo perché il figlio ne ha fatto richiesta. Anche adesso il papà non vede mai il bambino;
l'ultima volta l'ha visto il 13 aprile perché abbiamo festeggiato il compleanno del bambino, altrimenti negli ultimi mesi l'avrà visto 2 volte compreso il giorno del compleanno. Quando mio figlio lo richiede e gli manda un messaggio, anche vocale. Il mio problema in questo periodo riguarda
l'assunzione delle decisioni più importanti perché spesso non mi risponde al telefono, e devo stargli dietro per mesi per avere una firma e questo mi sta creando grandi disagi. Da maggio 2024 non versa più nulla. Lui sapeva bene di questa causa perché ne abbiamo anche parlato a dicembre, spiegandogli il motivo delle mie richieste e lui mi aveva chiesto se fosse necessaria la sua presenza o se poteva anche solo mandare l'avvocato.
Anche prima del 30.5.2025 avevo provato a contattarlo ma non mi ha mai risposto. Io lavoro come oss presso la
ON AL GR (sono assunta dalla ) e guadagno al mese intorno ai 1.300 netti. Se faccio CP_3 straordinari va in banca ore. Vivo in una casa in locazione con mio figlio per cui pago 720,00 euro al mese comprensivo di spese condominiali. Prendo l'AU di euro 200,00 al mese. Lui anche è un OSS presso una RSA
“Sacra Famiglia” e anche in un'altra di cui non conosco il nome ed è a partita IVA. Non so quanto guadagli. pagina 2 di 8 La casa in cui vive è in locazione, so che paga 1.400 euro al mese e non dovrebbe vivere con nessuno a quanto mi costa. Anche io vivo solo con mio figlio. Quando prende quelle rare volte il figlio gli fa fare un piccolo giretto e lo tiene solo per un paio d'ore. Il bambino chiede di poter vedere il papà. Io sono disposta a fargli vedere il bambino qualsiasi giorno vada bene per lui e per il bambino stesso però chiedo di essere presente perché il bambino non è abituato a stare col papà. Ovviamente mi deve avvisare con anticipo. Io ho iniziato a lavorare per la ON nel 2023 ma prendo 1300 netti al mese da ottobre 2024, prima ero in part-time ma non ci stavo con le spese. Il bambino ha fatto il primo anno di scuola materna pubblica e pago di mensa 124,00 euro ogni due mesi. Chiedo necessariamente un affido super esclusivo e un assegno di mantenimento di 350,00 euro oltre il 50% delle spese obbligatorie. Visite, come già detto, alla mia presenza.”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze formulate.
Il difensore si riportava alle domande di cui al ricorso insistendo per l'affido super-esclusivo del minore alla madre, visite del padre con il figlio previo e congruo preavviso, alla presenza della madre o di persona di sua fiducia;
chiedeva, inoltre, un assegno a titolo di contributo al mantenimento di 350,00 euro al mese, oltre il 50% di spese obbligatorie come da protocollo, e Assegno Unico interamente percepito dalla madre. Dà atto, infine, di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice delegato dava lettura in udienza dei seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“Sentita la parte attrice e il difensore, visti ed esaminati i documenti, in assenza di parte convenuta che nonostante la regolarità della notifica non ha ritenuto di costituirsi né presentarsi in udienza, così provvede in udienza
Osservato come sia emerso, dalle precise dichiarazioni rese dalla parte attrice che l'ex compagno, con il quale ha intessuto una relazione dal 2013 al 2023, allontanandosi dalla casa familiare quando il bambino aveva circa un anno e mezzo, si è sempre concretamente disinteressato, anche durante la convivenza, del figlio minore
(nato il [...]), non partecipando in alcun modo alle scelte di vita ed educative del Persona_1 medesimo e alle decisioni più importanti, delegando da sempre l'intera gestione alla madre, rendendo oltremodo difficile per la madre assumere decisione in assenza del consenso del padre, limitandosi a versare fino al maggio 2024 somme variabili, interrompendo poi del tutto ogni versamento di denaro, non avendo mai avuto rapporti regolari con il figlio, che vede saltuariamente e solo su richiesta del figlio.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti di totale disinteresse posti in essere dal convenuto con assenza totale di capacità tutelanti e pagina 3 di 8 protettive nei confronti del figlio, confermati anche dalla sua assenza in giudizio, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del padre a potersi occupare del minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirlo al momento nel corretto e sereno percorso di crescita.
Ritenuto pertanto, che, alla luce delle circostanze sopra esposte, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi del tutto favorevole, alla luce del suo comportamento sempre tutelante e protettivo nei confronti del figlio di cui si sempre occupata con continuità e responsabilità, avendo ricreato per lo stesso un contesto abitativo ed affettivo del tutto adeguato e tutelante.
Ritenuto, in particolare, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni riguardanti il minore, stante anche la assenza di comunicazione tra le parti e di partecipazione del padre;
Osservato, altresì, come stante l'interruzione di rapporti stabili e regolari tra il padre e il figlio, devono disporsi tempi di frequentazione come in dispositivo indicati e come da richiesta della madre volti a tutelare il minore.
Rilevato, altresì, quanto all'aspetto economico, che la parte attrice ha dichiarato di lavorare attualmente full time come OSS presso la ON AL GR con uno stipendio attuale di circa 1.300,00 euro netti al mese (ultimo PF 2024, in atti, pari a 11.919 euro); vive in un immobile in locazione per il quale paga 720,00 euro al mese di canone comprensivo di spese;
percepisce l'intero assegno unico per il figlio di € 200,00 circa;
relativamente al convenuto lo stesso, in base a quanto dichiarato dalla parte attrice, risulta lavorare presso RSA
“Sacra Famiglia” e presso altra struttura;
vive in una casa in locazione.
Ritenuto, pertanto, quanto al mantenimento indiretto del figlio minorenne, sulla base degli elementi acquisiti e in mancanza di dati più precisi relativi all'attuale situazione personale ed economica del resistente che risulta comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa impiegata attualmente preso RSA e che ha l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost.
e art. 315 bis c.c. e segg.), tenuto conto della situazione reddituale della signora e delle spese cui deve far fronte, possa essere disposto un contributo al mantenimento nella misura come richiesta in udienza di € 350,00
– somma annualmente rivalutabile con indice ISTAT – oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie stante
l'assenza di ogni comunicazione tra le parti e di alcuna partecipazione del padre alle decisioni del figlio, con assegno unico integralmente percepito dalla madre, ciò con decorrenza dalla domanda e quindi dal mese di marzo 2025.
Rilevato che parte attrice non ha articolato alle istanze istruttorie,
PQM
pagina 4 di 8 visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
1) Affida il figlio minore (nato il [...]) in via esclusiva alla madre che lo terrà collocato Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano via mar Nero 3. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre possa vedere il figlio, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, compatibilmente con le esigenze e i bisogni del figlio medesimo.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla CP_1 domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 (ricorso iscritto il 3.02.2025) mediante versamento a
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 350,00 Parte_1
(annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui integralmente richiamate;
4) Dispone che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
5) Prende atto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, in assenza anche di istanze istruttorie e non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 473-bis.2 c.p.c., il Giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendola al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte convenuta di nazionalità marocchina, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3, lett a) ii del Regolamento UE 1111/2019, atteso che in Italia
pagina 5 di 8 risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del Regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del Regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Italia a Milano al momento in cui è stata adita l'AG e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento
UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento dello stesso, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ex art. 36- bis della Legge 218/95 per entrambe le domande.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la parte attrice articolato istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art. 473-bis.2 c.p.c.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e le verbalizzazioni della parte attrice in ordine al comportamento assunto dal padre, dimostratosi assente e disinteressato alla cura e alla crescita del figlio minore, tanto da un punto di vista materiale quanto affettivo, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche. Non si è proceduto all'ascolto del minore, peraltro molto piccolo, in quanto pregiudizievole per lo stesso e comunque del tutto superfluo.
Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 2 luglio 2025 le cui ampie motivazioni, sopra integralmente trascritte, vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione del minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza ex art 473-bis.21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Dalle risultanze acquisite sono emersi dei comportamenti paterni del tutto inadeguati per l'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo, essendosi mostrato totalmente disinteressato alla crescita e ai bisogni concreti del figlio minore fin dai suoi primi anni di vita, finendo col vederlo in rare occasioni e sempre su sollecitazione del figlio medesimo.
pagina 6 di 8 Il sig. non si è dimostrato affidabile nemmeno nel provvedere alle necessità materiali del figlio, CP_4 avendo interrotto i versamenti di denaro nei confronti della madre che – seppur in importi variabili – aveva corrisposto fino a maggio 2024, così disconoscendo il proprio dovere di partecipazione alle spese di cui il minore necessita.
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, essere disposto l'affido super-esclusivo del figlio minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante, essendosi attivata fin da subito per tutelare adeguatamente Deve, altresì, essere disposta la concentrazione in capo alla Persona_1 medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, a fronte dell'assenza di comunicazione e collaborazione costante con il padre, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, con grave pregiudizio per il figlio.
Per quanto concerne il diritto di visita, si ritiene – al fine di garantire a uno sviluppo equilibrato Persona_1 della propria personalità e una crescita serena – di accogliere le richieste della madre, del tutto adeguate e tutelanti per il minore. Deve quindi confermarsi che il padre, solo ove lo stesso lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler mantenere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, possa vederlo, previo accordo con la madre e congruo preavviso, compatibilmente con le esigenze e la volontà del figlio medesimo e solo in presenza della madre o altra persona di sua fiducia.
Contributo al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato in data 2 luglio 2025 in punto economico in quanto idonei a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori, sulla base di quanto emerso e accertato, con Assegno Unico percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e cura del figlio. Si richiama, pertanto, tutto quanto già motivato nella citata ordinanza qui condivisa, in conformità
d'altronde alla domanda di parte attrice, così come rimodulata all'esito dell'udienza tenutasi ex art 473-bis.21
c.p.c.. Si provvede come da dispositivo.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, preso altresì atto della rinuncia alle istanze istruttorie, così decide: pagina 7 di 8 1) Affida il figlio minore (nato a [...] il giorno 11/04/2021) in via esclusiva alla madre che lo Persona_1 terrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Milano, via Mar Nero 3. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, c. 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2) Dispone che il padre possa vedere il figlio, previo accordo con la madre e congruo preavviso, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, solo ove il padre lo richieda e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con il figlio, compatibilmente con le esigenze e i bisogni del figlio medesimo.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla CP_1 domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 (ricorso iscritto il 3.02.2025) mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile complessivo di € 350,00 Parte_1
(annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come modificate a giugno 2025, qui integralmente richiamate;
4) Dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre come per legge;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso, in Milano il giorno 9 luglio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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