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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 22.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1929/2024 RG Lav. e Prev. cui è stata riunita la causa con n.
8689/2024 RG Lav. e Prev.
TRA
, C.F. e P.IVA n. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 socio accomandatario rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ferdinando Pacelli Parte_1
e Gennaro Pacelli, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli alla calata
Ponte di Casanova 3, come da procura in atti
-OPPONENTE-
E in persona del Controparte_1
Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio come in atti
-OPPOSTO-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi rispettivamente depositati nelle date del 26.1.2024 e del 10.4.2024 la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 371
2023 00152023 76 000 e n. 371 2024 00014961 79 000; mediante il primo, notificato con pec del 23.12.2023, l le aveva ingiunto di pagare la complessiva somma di € CP_1
11.694,07, in relazione al periodo contributivo ottobre 2015 – dicembre 2016, mentre il secondo AVA, notificato il 19.3.2024, si riferiva ad asserite inadempienze nel versamento dei contributi previdenziali afferenti il periodo gennaio 2017 – settembre 2018.
In entrambi i ricorsi la parte istante deduceva di avere regolarmente e tempestivamente versato i contributi incorporati nei titoli in oggetto, circostanza questa che risultava inequivocabilmente provata avendo l emesso DURC regolare del 19.6.2023 (cfr. doc. CP_1 all. n.21- ticket n. 67642815, allegato in ambedue i fascicoli). CP_1
Eccepiva la violazione delle norme dello Statuto del Contribuente (artt. 7 e 10) e relativi principi di motivazione degli atti amministrativi e di collaborazione e buona fede, lamentando sotto quest'ultimo profilo, che l aveva costretto la Società ad agire in CP_1 giudizio avendo tra l'altro il Tribunale di Napoli già accertato, mediante le sentenze richiamate in ricorso, l'insussistenza delle inadempienze contestatele, che avevano poi originato la revoca degli sgravi e le note di rettifica per i periodi in contestazione.
Per tali motivi, concludeva, previa declaratoria di sospensione dell'esecutorietà degli avvisi n. 371 2023 00152023 76 000 e n. 371 2024 00014961 79 000, per l'annullamento dei titoli impugnati e la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai CP_1 procuratori dichiaratisi antistatari, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
L' si costituiva in entrambi i giudizi, tardivamente nel giudizio portante r.g. 1929, CP_1 rilevando l'intervenuto sgravio dei contributi portati negli avvisi di addebito opposti e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza redatta e depositata in pari data.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'istituto opposto ha dimostrato l'intervenuto annullamento in sede amministrativa dei contributi portati negli avvisi di addebito con sgravio degli stessi ( cfr. provv. ti sgravio nelle produzioni documentali ) . CP_1
In particolare, in relazione all'AVA n. 37120230015202376000 ha richiamato la relazione istruttoria, allegata in atti, secondo cui è intervenuto lo sgravio “dopo sistemazione contabile”, in quanto “Le note di rettifica da 10/2015 a 12/2016 in esso contenuto erano collegate ad un DURC irregolare che è stato annullato in seguito alla sentenza 156/18.” Le medesime difese sono state spiegate dalla parte resistente con riferimento all'AVA n.
371 2024 00014961 79 000, facendosi anche in tal caso riferimento alla già richiamata sentenza del Tribunale di Napoli intervenuta tra le parti, di annullamento dell'avviso di addebito n. 37120160019983721000 del 9.12.2016, a dire dell' eseguita dopo il CP_1 passaggio in giudicato della stessa, ovvero in data 5.2.2019, e successivamente alla quale sarebbero venute meno le ragioni di irregolarità del DURC.
Lo sgravio è stato totale, per come emerge dalla documentazione in parola. Tanto determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti relativamente a tale specifico credito, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Non vi è ragione di dubitare della veridicità della detta documentazione, fatta propria dal procuratore del ricorrente che ha aderito alla odierna udienza alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994).
Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto che lo sgravio per entrambi gli AVA con riconoscimento delle doglianze del ricorrente è stato portato a conoscenza della parte opponente ed è stato presumibilmente disposto solo nel corso del presente giudizio (cfr. relazione istruttoria in atti) esse seguono la virtuale soccombenza e si liquidano a carico dell' . Totalmente infondata risulta la richiesta di maggiorazione ai sensi dell'art. 4, CP_1 comma 1 bis DM n. 55/2014 non risultando adoperate nel corpo del ricorso tecniche informatiche tali da agevolare la consultazione degli atti.
L'opponente ha chiesto anche la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., argomentando dalla manifesta infondatezza degli avvisi di addebito emessi nel corso degli anni dall' nei propri confronti così come, a suo dire, provato CP_1 dalle sentenze del Tribunale di Napoli n. 6365/2017 e n. 156/2018, versate in atti.
Tale domanda va respinta non ricorrendone i presupposti, atteso che l'art 96 cpc, invocato dalla parte ricorrente, sanziona una condotta temeraria “processuale” vale a dire tenuta dalle parti all'interno del processo.
In ogni caso la stessa non risulta sufficientemente provata, ciò in attuazione del principio secondo cui “il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata del creditore procedente non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve altresì illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (cfr. Cass. Sez. III, 18-01-2012, n. 691).
Ed invero l'operatività della previsione di cui alla suddetta norma rinviene i suoi presupposti nella totale soccombenza della parte che pone in essere l'illecito, nella mala fede o nella colpa grave con cui la stessa ha agito o resistito in giudizio e nella prova del danno derivante dal comportamento processuale della controparte, con onere a carico della parte che invoca il ristoro del pregiudizio contemplato dalla richiamata norma.
In tal senso infatti, seppure la liquidazione del danno è effettuabile, alla stregua di legge, anche d'ufficio, deve ritenersi comunque necessario che l'an ed il quantum debeatur siano desumibili dagli atti di causa, affinchè il Giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare.
Non avendo, parte ricorrente, fornito nel presente giudizio le prove sopraddette, la domanda deve essere rigettata.
PQM
Il Tribunale di Napoli:
a) dichiara cessata la materia del contendere quanto ai crediti indicati negli avvisi di addebito opposti;
b) condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2700,00 a titolo di CP_1 onorario, oltre rimborso spese nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
c)rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Napoli, 22.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 22.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1929/2024 RG Lav. e Prev. cui è stata riunita la causa con n.
8689/2024 RG Lav. e Prev.
TRA
, C.F. e P.IVA n. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 socio accomandatario rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ferdinando Pacelli Parte_1
e Gennaro Pacelli, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli alla calata
Ponte di Casanova 3, come da procura in atti
-OPPONENTE-
E in persona del Controparte_1
Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio come in atti
-OPPOSTO-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi rispettivamente depositati nelle date del 26.1.2024 e del 10.4.2024 la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 371
2023 00152023 76 000 e n. 371 2024 00014961 79 000; mediante il primo, notificato con pec del 23.12.2023, l le aveva ingiunto di pagare la complessiva somma di € CP_1
11.694,07, in relazione al periodo contributivo ottobre 2015 – dicembre 2016, mentre il secondo AVA, notificato il 19.3.2024, si riferiva ad asserite inadempienze nel versamento dei contributi previdenziali afferenti il periodo gennaio 2017 – settembre 2018.
In entrambi i ricorsi la parte istante deduceva di avere regolarmente e tempestivamente versato i contributi incorporati nei titoli in oggetto, circostanza questa che risultava inequivocabilmente provata avendo l emesso DURC regolare del 19.6.2023 (cfr. doc. CP_1 all. n.21- ticket n. 67642815, allegato in ambedue i fascicoli). CP_1
Eccepiva la violazione delle norme dello Statuto del Contribuente (artt. 7 e 10) e relativi principi di motivazione degli atti amministrativi e di collaborazione e buona fede, lamentando sotto quest'ultimo profilo, che l aveva costretto la Società ad agire in CP_1 giudizio avendo tra l'altro il Tribunale di Napoli già accertato, mediante le sentenze richiamate in ricorso, l'insussistenza delle inadempienze contestatele, che avevano poi originato la revoca degli sgravi e le note di rettifica per i periodi in contestazione.
Per tali motivi, concludeva, previa declaratoria di sospensione dell'esecutorietà degli avvisi n. 371 2023 00152023 76 000 e n. 371 2024 00014961 79 000, per l'annullamento dei titoli impugnati e la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione ai CP_1 procuratori dichiaratisi antistatari, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
L' si costituiva in entrambi i giudizi, tardivamente nel giudizio portante r.g. 1929, CP_1 rilevando l'intervenuto sgravio dei contributi portati negli avvisi di addebito opposti e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da sentenza redatta e depositata in pari data.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'istituto opposto ha dimostrato l'intervenuto annullamento in sede amministrativa dei contributi portati negli avvisi di addebito con sgravio degli stessi ( cfr. provv. ti sgravio nelle produzioni documentali ) . CP_1
In particolare, in relazione all'AVA n. 37120230015202376000 ha richiamato la relazione istruttoria, allegata in atti, secondo cui è intervenuto lo sgravio “dopo sistemazione contabile”, in quanto “Le note di rettifica da 10/2015 a 12/2016 in esso contenuto erano collegate ad un DURC irregolare che è stato annullato in seguito alla sentenza 156/18.” Le medesime difese sono state spiegate dalla parte resistente con riferimento all'AVA n.
371 2024 00014961 79 000, facendosi anche in tal caso riferimento alla già richiamata sentenza del Tribunale di Napoli intervenuta tra le parti, di annullamento dell'avviso di addebito n. 37120160019983721000 del 9.12.2016, a dire dell' eseguita dopo il CP_1 passaggio in giudicato della stessa, ovvero in data 5.2.2019, e successivamente alla quale sarebbero venute meno le ragioni di irregolarità del DURC.
Lo sgravio è stato totale, per come emerge dalla documentazione in parola. Tanto determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti relativamente a tale specifico credito, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Non vi è ragione di dubitare della veridicità della detta documentazione, fatta propria dal procuratore del ricorrente che ha aderito alla odierna udienza alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione,ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994).
Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto che lo sgravio per entrambi gli AVA con riconoscimento delle doglianze del ricorrente è stato portato a conoscenza della parte opponente ed è stato presumibilmente disposto solo nel corso del presente giudizio (cfr. relazione istruttoria in atti) esse seguono la virtuale soccombenza e si liquidano a carico dell' . Totalmente infondata risulta la richiesta di maggiorazione ai sensi dell'art. 4, CP_1 comma 1 bis DM n. 55/2014 non risultando adoperate nel corpo del ricorso tecniche informatiche tali da agevolare la consultazione degli atti.
L'opponente ha chiesto anche la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., argomentando dalla manifesta infondatezza degli avvisi di addebito emessi nel corso degli anni dall' nei propri confronti così come, a suo dire, provato CP_1 dalle sentenze del Tribunale di Napoli n. 6365/2017 e n. 156/2018, versate in atti.
Tale domanda va respinta non ricorrendone i presupposti, atteso che l'art 96 cpc, invocato dalla parte ricorrente, sanziona una condotta temeraria “processuale” vale a dire tenuta dalle parti all'interno del processo.
In ogni caso la stessa non risulta sufficientemente provata, ciò in attuazione del principio secondo cui “il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata del creditore procedente non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve altresì illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (cfr. Cass. Sez. III, 18-01-2012, n. 691).
Ed invero l'operatività della previsione di cui alla suddetta norma rinviene i suoi presupposti nella totale soccombenza della parte che pone in essere l'illecito, nella mala fede o nella colpa grave con cui la stessa ha agito o resistito in giudizio e nella prova del danno derivante dal comportamento processuale della controparte, con onere a carico della parte che invoca il ristoro del pregiudizio contemplato dalla richiamata norma.
In tal senso infatti, seppure la liquidazione del danno è effettuabile, alla stregua di legge, anche d'ufficio, deve ritenersi comunque necessario che l'an ed il quantum debeatur siano desumibili dagli atti di causa, affinchè il Giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare.
Non avendo, parte ricorrente, fornito nel presente giudizio le prove sopraddette, la domanda deve essere rigettata.
PQM
Il Tribunale di Napoli:
a) dichiara cessata la materia del contendere quanto ai crediti indicati negli avvisi di addebito opposti;
b) condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2700,00 a titolo di CP_1 onorario, oltre rimborso spese nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
c)rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Napoli, 22.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi