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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 533/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 11/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Brognaturo, Piazza del Popolo, n. 23, presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Maria Rosa Parolo e Nicola Papa (PEC: e Email_1
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Luigi
Razza, n. 31, presso lo studio dell'Avv. Maria Limardo (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, n. 24, presso lo studio dell'avv. Paolo
Ceci (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
1
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/03/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della cartella di pagamento n.
13920240010154683000, notificatagli il 14.02.2025, di importo pari a 3.387,30€ e relativa a contributi della pretesi per l'anno 2001 e per Controparte_1
l'anno 2020. Il ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa creditoria, riguardante il carico del
2001 e sosteneva di aver versato il pagamento dell'anno 2020 (pure richiesto con l'opposta cartella) mediante tre rate.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che l'On.le Tribunale – in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro e delle controversie previdenziali -
Voglia: 1) preliminarmente, sospendere la cartella di pagamento opposta;
2) fissare l'udienza di discussione;
3) nel merito, annullare la cartella di pagamento opposta per i motivi suesposti;
4) conseguentemente, condannare i resistenti al pagamento di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i CP_1 CP_3 quali contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto, nel resto.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle poste creditorie riportate dalla cartella di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione di taluni crediti e per l'avvenuto pagamento di talaltri.
3. Preliminarmente si dichiara la cessazione della materia del contendere per i crediti relativi all'anno 2001, pretesi dalla per il tramite della cartella impugnata, perché lo stesso CP_1
2 Ente impositore ha confermato l'abbondante decorso del termine prescrizionale, chiedendo che si dichiari la cessazione dell'affare contenzioso.
4. Nel resto, e quindi relativamente alla pretesa creditoria dell'anno 2020, riportata dalla contestata cartella di pagamento, il ricorso va rigettato, perché le deduzioni dell'Ente impositore, non contestate dal ricorrente, trovano valorizzazione.
5. Infatti, la ha dedotto come il ricorrente fosse tenuto al pagamento, Controparte_4 per l'anno 2020, dell'importo pari a:
• 2.890,00€, a titolo di contributo minimo soggettivo;
• 622,00€, a titolo di contributi integrativo;
• 95,39€, a titolo di contributo di maternità.
5.1. Tuttavia, i versamenti rateali effettuati dal ricorrente, sono stati di importo pari a 2.157,00€
a titolo di contributo minimo e 95,00€ a titolo di contribuito di maternità. Per tale motivo, la parte residua, richiesta a titolo di contributo minimo (pari a 733,00€) e di contributo integrativo (pari a 622,00€) non è stata versata dal ricorrente, risultando pertanto legittima la richiesta di pagamento contributi di cui alla cartella di pagamento oggetto di contestazione.
6. Per tale ragione, il ricorrente è tenuto al versamento della pretesa riferita all'anno 2020, riportata dalla cartella di pagamento impugnata.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, relativamente alla pretesa riportata dalla cartella di pagamento impugnata, riferita all'anno 2001;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 11/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Brognaturo, Piazza del Popolo, n. 23, presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Maria Rosa Parolo e Nicola Papa (PEC: e Email_1
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono Email_2 giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Luigi
Razza, n. 31, presso lo studio dell'Avv. Maria Limardo (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, n. 24, presso lo studio dell'avv. Paolo
Ceci (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE
1
Oggetto: Impugnazione cartella di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/03/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della cartella di pagamento n.
13920240010154683000, notificatagli il 14.02.2025, di importo pari a 3.387,30€ e relativa a contributi della pretesi per l'anno 2001 e per Controparte_1
l'anno 2020. Il ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa creditoria, riguardante il carico del
2001 e sosteneva di aver versato il pagamento dell'anno 2020 (pure richiesto con l'opposta cartella) mediante tre rate.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che l'On.le Tribunale – in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro e delle controversie previdenziali -
Voglia: 1) preliminarmente, sospendere la cartella di pagamento opposta;
2) fissare l'udienza di discussione;
3) nel merito, annullare la cartella di pagamento opposta per i motivi suesposti;
4) conseguentemente, condannare i resistenti al pagamento di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i CP_1 CP_3 quali contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto, nel resto.
2. Il ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza delle poste creditorie riportate dalla cartella di pagamento impugnata, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione di taluni crediti e per l'avvenuto pagamento di talaltri.
3. Preliminarmente si dichiara la cessazione della materia del contendere per i crediti relativi all'anno 2001, pretesi dalla per il tramite della cartella impugnata, perché lo stesso CP_1
2 Ente impositore ha confermato l'abbondante decorso del termine prescrizionale, chiedendo che si dichiari la cessazione dell'affare contenzioso.
4. Nel resto, e quindi relativamente alla pretesa creditoria dell'anno 2020, riportata dalla contestata cartella di pagamento, il ricorso va rigettato, perché le deduzioni dell'Ente impositore, non contestate dal ricorrente, trovano valorizzazione.
5. Infatti, la ha dedotto come il ricorrente fosse tenuto al pagamento, Controparte_4 per l'anno 2020, dell'importo pari a:
• 2.890,00€, a titolo di contributo minimo soggettivo;
• 622,00€, a titolo di contributi integrativo;
• 95,39€, a titolo di contributo di maternità.
5.1. Tuttavia, i versamenti rateali effettuati dal ricorrente, sono stati di importo pari a 2.157,00€
a titolo di contributo minimo e 95,00€ a titolo di contribuito di maternità. Per tale motivo, la parte residua, richiesta a titolo di contributo minimo (pari a 733,00€) e di contributo integrativo (pari a 622,00€) non è stata versata dal ricorrente, risultando pertanto legittima la richiesta di pagamento contributi di cui alla cartella di pagamento oggetto di contestazione.
6. Per tale ragione, il ricorrente è tenuto al versamento della pretesa riferita all'anno 2020, riportata dalla cartella di pagamento impugnata.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, relativamente alla pretesa riportata dalla cartella di pagamento impugnata, riferita all'anno 2001;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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