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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 530/2023 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SETENZA nella causa civile, iscritta al n. 530/23 introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024 in modalità cartolare , trattenuta per la decisione con provvedimento del 18.12.2024. promossa da
, c.f. , nato a [...] l'[...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Enzo Dicembre, edelettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore in Bovalino (RC), Via Elio Ruffoin virtù di procura in calce all'atto introduttivo opponente contro
– Società con unico socio soggetta a direzione e Controparte_1 coordinamento di (cod. fisc. e numero iscrizione al Registro delle imprese di CP_2
Roma n. ), con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in p.l.r.p.t. , P.IVA_1 rappresentata e difesa in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio dott.
di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. n. 29127), registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate di Roma il 12.10.2018 al n. 13696 serie 1T dall'Avv. Vittorio
Camilleri , presso lo studio del quale è anche elettivamente domiciliata in Catania, Via
Giacomo Leopardi n. 63. in atti. opposta
Oggetto: altri istituti e leggi speciali - somministrazione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20.11. 2024 , da intendersi qui ritrascritte in modalità cartolare , e successivo provvedimento del 18.12.2024.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato , proponeva opposizione Parte_1 innanzi al Tribunale di Locri , avverso il decreto ingiuntivo n. 66/2023 del 20/02/2023 (R.G.
n. 1663/2022), notificato in data 24/03/2023, emesso dal predetto tribunale con il quale veniva ingiunto allo di pagare a Parte_1 Controparte_1
“… entro quaranta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, la somma di
39.197,29 euro, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, ed oltre spese del presente procedimento, che si liquidano in 286 euro per esborsi ed in 1.370 euro per compensi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dell'importo da ultimo indicato, nonché IVA e CPA come per legge”. Sulla base degli atti il credito di cui al provvedimento monitorio si riferiva a consumi di energia elettrica come da fattura emessa da S.E.N. a servizio dell'immobile di proprietà . L'opponente in sede di Pt_1 opposizione rilevava l'opportunità di sospendere il giudizio civile in pendenza di procedimento penale promosso nei confronti dello stesso, per i medesimi fatti;
quindi eccepiva la carenza di legittimazione passiva di esso atteso che non vi era una Pt_1 riconducibilità del consumo al predetto in mancanza di rapporto contrattuale con SE , in quanto un precedente contratto era stato concluso con la società di erogazione di energia elettrica prima dell'emissione della fattura;
rilevava comunque la no riconducibilità dei consumi di cui alla fattura sottesa al decreto atteso lo stato di abbandono dei luoghi nonché il susseguirsi, nel corso del tempo, di diverse attività imprenditoriali e commerciali presso l'immobile in Bovalino Via Bosco ed il sorgere di nuove edificazioni nelle immediate vicinanze del luogo di accertamento. Circostanze tutte , secondo la ricostruzione di parte opponente, che ricondurrebbero la somministrazione di energia elettrica in favore di altri.
In ogni caso contestava nel quantum l'eccessiva ed astratta quantificazione dei consumi e la mancanza degli elementi di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, alla luce delle ragioni esposte, dichiarare l'invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n°66/2023 emesso il 20/2/2023 e notificato il 24/3/2023. In via del tutto subordinata, Voglia rideterminare, nella misura risultante in corso di causa, il credito vantato da
[...] nei confronti dell'opponente. Con vittoria di spese e competenze Controparte_1 del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 6.11.2023 si costituiva in giudizio la società
che impugnava e contestava la ricostruzione in fatto Controparte_1 dell'opponente, depositava documentazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per errata applicazione del rito Cartabia, ovvero, in subordine, disporre il mutamento del rito;
2) sempre in via preliminare, rigettare l'eccezione di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità del procedimento penale a carico del sig. . 3) Nel Parte_1 merito, in via principale, per le motivazioni meglio dedotte in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui ° causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso e, per l'effetto, confermare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 66/2023 del 20/02/2023 (R.G. 1663/2022), emesso dal
Tribunale di Locri, in persona del Giudice designato dott.ssa Laura Palermo, con ogni statuizione conseguente ed accessoria.
4) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 5) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge “
Disposto il mutamento del rito attesa l'introduzione della fase di opposizione con rito Cartabia, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc , le parti depositavano le memorie ed i documenti.
Con provvedimento del 16.5.2024 il giudice istruttore Dr.ssa Marra, rigettate le richieste di prova articolate da parte opponente, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2024 in modalità cartolare.
Mutato l'istruttore con la scrivente, esaminate le note di trattazione scritta e le conclusioni rassegnate, il Giudice dr.ssa Giuliana M. R. Ranieri tratteneva la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini per il deposito delle difese conclusive.
2.- L'oggetto del giudizio e le questioni preliminari
Sulla base degli atti, il petitum del giudizio consiste nell'opposizione al decreto ingiuntivo ut supra indicato basato sulla fattura emessa da S.E.N. n. 80122176121268A del 29.10.2021 per l'importo di € 39.197,29 relativo al consumo di energia elettrica , ricondotto al punto di prelievo ubicato nel Comune di Bovalino (RC), Piazza Mercato n. 25, contraddistinto dal N. POD. IT001E10461377.
2.1- Eccezione di inammissibilità della domanda per errata applicazione del c.d.
“rito Cartabia”. Parte opposta ha in via preliminare sollevato eccezione processuale relativa all'erronea applicazione del rito Cartabia, in luogo del “vecchio rito” con conseguente inammissibilità della domanda. L'eccezione in quanto motivo di inammissibilità dell'opposizione va rigettata.
Sul punto si richiama in toto il contenuto del provvedimento dell'08.11.2023, nel quale il Giudicante ha richiamato il principio secondo cui per la domanda di ingiunzione gli effetti vanno retrodatati al momento del deposito del ricorso monitorio (vedi sul punto, ex multis, Cass. Civ., n. 23456 del 26.08.2021 secondo cui “° al momento del deposito del decreto ingiuntivo e non alla data della notifica del ricorso e del decreto che dovrà essere posta attenzione per stabilire il momento in cui la pendenza del giudizio ha avuto inizio”).
Va richiamato altresì l'ulteriore principio menzionato nel provvedimento, secondo cui “
l'opposizione prevista dall'art. 645 cp, non ° un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma ° un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “ giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Corte di Cassazione n. 927/2022). Tanto accertato in punto di diritto, il Giudicante ha concluso che l'erroneità nell'introduzione del rito, cagiona non una inammissibilità dell'azione bensì il mutamento del rito in quello vigente. Tanto è stato disposto con il predetto provvedimento riconducendo l'intera procedura alla disciplina ratione temporis applicabile .
2.2- Richiesta di sospensione del giudizio
Parte opponente , come richiamato in fatto, ha richiesto la sospensione del giudizio de quo, all'esito del giudizio penale .
Attesa l'inesistenza di alcuna pregiudizialità tra il giudizio penale pendente e la responsabilità o connessa obbligazione in sede civile, in applicazione dell'art. 75, comma
2 c.p.p. che dispone la totale autonomia fra i due giudizi, la domanda va rigettata.
2.3- Eccezione di difetto di legittimazione passiva di , profili di Parte_1 merito del giudizio.
Tanto chiarito in rito, parte opponente ha rilevato, in via preliminare, l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 66/2023 con il quale è stato ingiunto a di pagare Parte_1 in favore di la somma di € 39.197,29 oltre accessori, Controparte_1 attesa la non riconducibilità del consumo e di alcun rapporto contrattuale al predetto opponente. L'eccezione è infondata e va rigettata. Richiamata la nozione di legittimazione attiva/passiva quale presupposto processuale dell'azione , deve rilevarsi che in casu tale accezione è invece strettamente connessa a profili sostanziali ed al merito dell'azione monitoria e della presente fase di merito per quanto di seguito. L'opponente pone a base della contestazione , tre elementi di fatto:
-l'immobile presso il quale è stata riscontrata la fornitura, è intestato alla società
, p. IVA con sede in Bovalino (RC), Via Bosco n° 65, della quale CP_3 P.IVA_2
è rappresentante legale;
Parte_1
-l'unica utenza attivata dall'opponente presso l'immobile di proprietà della CP_3
riguardava esclusivamente una fornitura temporanea straordinaria (per cantiere), per la
[...] quale in data 17/9/2020 era stato stipulato apposito contratto n° SG9333570 con EL
RG S.p.A.. Detta fornitura è stata chiusa l'anno successivo, come si evince dalla fattura n° 4166154366 del 22/9/2021 allegata in atti;
-l'intera zona circostante il fabbricato, nel corso degli ultimi anni è stata interessata dall'edificazione da parte di altri soggetti di vari immobili, adiacenti o posti nelle immediate vicinanze dell'edificio , inoltre l'area versa in stato di abbandono , sicché la “fornitura” di cui si dirà meglio infra , potrebbe essere opera di terzi anche per l'avvicendarsi delle diverse attività commerciali presso l'immobile. A supporto di quanto sostenuto quali ragioni in punto di fatto, parte opponente allega comunicazioni a S.E.N. nonché la richiesta di prova orale articolata nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c..
La prova non è stata ammessa dal giudice titolare del ruolo Dr.ssa Marra, atteso che i profili fatti valere dall'opponente non possono essere oggetto di prova libera in quanto le caratteristiche del prelievo e della fornitura oggetto di fatturazione sottesa al decreto ingiuntivo , sono recepite in un verbale di sopralluogo redatto dai tecnici incaricati per il distributore alla presenza delle forze dell'ordine.
Dal verbale in atti (all. 5 della produzione di parte opposta) del 20.09.2021, risulta testualmente quale “utilizzatore della fornitura” sia in proprio che nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della società alla quale è intestata la proprietà del fabbricato;
quindi i predetti incaricati hanno accertato che nello stabile “del sig.
[...]
nonché rappresentante legale della società , accertando un allaccio diretto alla Parte_1 rete di eseguito mediante un cavo flessibile 4x10mm collegato con dei Controparte_4 morsetti al cavo di E distribuzione di sez. 3x10 mm , rinvenuto nello scantinato adiacente alla cabine di . Tale allaccio andava ad alimentare l'intero stabile, Controparte_4 comandato da un interruttore posto in un quadro elettrico adiacente all'allaccio abusivo” Quanto accertato direttamente dagli addetti , nel verbale sottoscritto anche da
[...]
, fa piena prova fino a querela di falso, rivestendo gli stessi in quella sede , il Parte_1 ruolo e la funzione di pubblici ufficiali: è dato pacifico che il dipendente del gestore nell'esercizio delle sue funzioni, è una figura equiparata a quella di incaricato di pubblico servizio, pertanto il verbale redatto dallo stesso, e posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ha valore di atto pubblico godendo di vede privilegiata.
In particolare l'art. 2700 c.c. prevede che gli atti redatti da pubblici ufficiali fanno
"piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" (vedi Trib. Bologna 21 marzo
2022, n. 713).
E allora il valore probatorio del verbale di verifica redatto dagli incaricati dell' CP_2 ha valore probatorio privilegiato, in relazione alle circostanze che sono cadute direttamente sotto la percezione del verificatore: ad esempio, l'allaccio abusivo alla rete elettrica, la manomissione di un contatore con "ponti" o "zeppe", lo stato dei luoghi (Cass pen. n.
7566/2020) ; per la S.C.: “ E' noto poi che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono
a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale. Pertanto, non v'è dubbio che l'attività del dipendente di CP_5
rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di
[...] natura pubblica, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato".(Cass. n. 7075/2020). ..." (cfr.
TRIBUNALE DI MESSINA, Sentenza n. 1283/2023 del 28-06-2023).
Il Tribunale di Napoli con recentissima pronuncia del 26 settembre 2024, n. 8208, ha evidenziato che il dipendente del gestore nell'esercizio nelle sue funzioni non è un pubblico ufficiale nel senso classico del termine, ma ha una qualifica che per molti aspetti è equiparata a quella di incaricato di pubblico servizio, intesa ai sensi dell'art. 358 c.p., tale qualità "è assegnata dalla legge, in via residuale, a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale" (artt. 357 e 358 c.p.). Di talché l'accertamento redatto dagli addetti di E- BU , quali pubblici ufficiali nell'esercizio delle rispettive funzioni, che ha identificato l'opponente quale
“utilizzatore”, come la collocazione dell'allaccio presso un locale nella di lui disponibilità, riporta elementi direttamente accertati dai dipendenti del distributore e coperti da fede privilegiata , pertanto la “prova del contrario” di quanto ivi accertato non pu“ essere fornita a mezzo testimoni, ma deve essere oggetto di querela di falso essendo il verbale dotato di pubblica fede. Per l'effetto i consumi di cui alla fattura risultano correttamente ricondotti all'odierno opponente
3.-Nel merito
Quanto evidenziato al punto precedente , in ordine alla legittimazione passiva e riconducibilità della condotta e dei consumi allo , quale legittimato passivo, Parte_1 rileva anche sotto il profilo del merito dell'opposizione , che va rigettata.
Per quel attiene al merito del giudizio non risulta fondato quanto sostenuto da parte opponente, relativamente alla mancanza di un regolare contratto di fornitura, atteso che all'esito dell'accertamento da parte dei soggetti preposti (che hanno avviato un giudizio penale), all'atto dell'accertamento dell'utilizzazione irregolare della fornitura, il rapporto contrattuale si costituisce ex lege. Ci“ comporta la ricostruzione dei consumi a ritroso in relazione ai termini prescrizionali, ad opera di sulla Controparte_1 base dei dati forniti dal distributore ed in relazione alla tipologia di utenza e di potenza di cavo utilizzato per la fornitura non legittima.
Ci“ trova base nel c.d. Servizio Salvaguardia che si attiva per tutti quei consumatori di energia elettrica che si ritrovano sprovvisti di un fornitore di mercato libero per qualsiasi motivo. Il rapporto di fornitura sorge in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'RG Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), emanato ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73 (Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL e successive modifiche e integrazioni).
La circostanza documentata da parte opponente , relativa ad un precedente Pt_1 contratto di fornitura con EL RG successivamente concluso , come da fattura del
22.09.21, conferma la sussistenza presupposti di cui all'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, per la costituzione di un rapporto di fornitura di energia elettrica ex lege, tra il sig. e l'odierna opposta, Parte_1 Controparte_1
quale esercente il Servizio di Maggior Tutela, nella qualità di fornitore di ultima
[...] istanza. Del resto in sede di verbale di accertamento gli addetti hanno verificato che l'intero immobile era servito da energia elettrica sui quattro livelli, e proprio la cessazione della precedente fornitura contrattuale fa ritenere l'utilizzo di una fornitura irregolare in luogo della precedente, e la sussistenza dei presupposti di un contratto ex lege.
3.1- Ulteriore profilo di merito attiene alla contestazione dei consumi ritenuti eccessivi dallo (punto 5 atto di opposizione pag. 6), in assenza dei presupposti ex art. Pt_1
633 cpc . Il motivo è infondato e va rigettato.
Posto quanto sopra in ordine all'accertamento della modalità di prelievo , ° vero che il credito è basato su fattura , quale documento meramente contabile predisposto unilateralmente, pertanto in astratto S.E.N., il che in astratto comporterebbe l'onere della prova della erogazione e somministrazione di energia elettrica e della correttezza dei consumi fatturati (in casu non viene contestata l'eventuale prescrizione).
Va detto che, per giurisprudenza granitica, parte opponente pur avendo incardinato il giudizio di opposizione con atto di citazione, introducendo così un giudizio a cognizione piena, mantiene la posizione sostanziale di debitore “convenuto”, mentre parte opposta, ricorrente in sede monitoria, mantiene la posizione di attore-creditore (Cass. 2000 n. 6528;
Cass. 1994 n. 2124Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421). Peraltro, come detto, trattandosi nel caso di specie, di decreto ingiuntivo emesso su fattura, occorre richiamare altra posizione costante della giurisprudenza sul valore probatorio di tale documento: la contestazione sulla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, onera il soggetto che ritiene di vantare tale credito, di fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare dello stesso anche nell' ipotesi di pagamento parziale, in il creditore reclami la differenza (Cass. 10/10/2011
n° 20802).
Sulla base dei principi richiamati , in astratto, incombeva su parte opposta attrice in senso sostanziale, dare prova dei consumi pretesi, tuttavia posti i detti principi in linea generale , la Suprema Corte con ordinanza del 17 maggio 2022, n. 15771, ha ricordato che l'orientamento secondo il quale (in motivazione): “– che, in tema di contratti di somministrazione, se è vero che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (da ultimo, Cass.
Sez. 6-3, ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv. 661676-01, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018,
n. 19154, Rv. 649731-02), il principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi;
– che, difatti, come rammentano le odierne controricorrenti, questa Corte ha affermato che, quando “l'apparecchio-contatore risulta manomesso”, l'utente che intenda far accertare che “la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi”, e a sua insaputa, così contestando, pertanto, “l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva”, è tenuto – sempre, beninteso, “in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento” (prova qui, invece, ritenuta sussistente) – “a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto”, dovendo altresì “provare l'attività illecita del terzo” (Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata). “
Il principio recepito nella massima è il seguente: “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, Ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv. 661676-
01, Cass. Sez. 3, Ord. 19 luglio 2018, n. 19154) non è applicabile nel caso in esame che trae origine dalla diversa fattispecie dell'accertamento di prelievi abusivi. Infatti, con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi la Corte di Cassazione ha, in più battute, affermato che, quando il misuratore risulta manomesso, l'utente che intenda far accertare che l'alterazione dell'apparecchio ° avvenuta ad opera di terzi, e a sua insaputa, contestando pertanto l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, dovendo altresì provare l'attività illecita del terzo.”
Sotto questo profilo deve rilevarsi che parte opponente si è limitato a contestare consumi ritenuti “abnormi” e ad esibire un contratto relativo alla fornitura “temporanea straordinaria” relativa ad immobile non specificato . La censura è generica, né ha fornito alcun elemento o principio di prova volto ad una ricostruzione differente dei consumi , limitandosi a riferire che l'allaccio abusivo potrebbe essere opera di terzi , non identificati.
Sulla base dell'accertamento di cui al verbale deve pertanto ritenersi corretta la ricostruzione dei consumi di cui alla fattura.
4.-Assorbite le altre questioni
5.-Le spese del giudizio
Le spese e competenze seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n.
55 del 2014, in relazione al valore della lite (con esclusione della fase istruttoria ), pertanto condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 seguenti somme: fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00; fase decisionale, valore medio: € 2.905,00, in totale
€ 5.810,00 , oltre spese generali 15 % IVA e Cassa avvocati se dovute .
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a.-rigetta l'opposizione proposta da , per le ragioni di cui alla parte Parte_1 motiva;
b. conferma il decreto ingiuntivo n. 66/2023 del 20/02/2023 (R.G. n. 1663/2022), in favore di , notificato in data 24/03/2023 emesso dal Tribunale di Controparte_1
Locri per l'importo di “€ 39.197,29 euro, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, ed oltre spese del presente procedimento, che si liquidano in 286 euro per esborsi ed in 1.370 euro per compensi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del
15% dell'importo da ultimo indicato, nonché IVA e CPA come per legge, e lo dichiara esecutivo;
c.- condanna al pagamento delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio , in favore di , determinate come in parte motiva come Controparte_1 segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00; fase decisionale, valore medio: € 2.905,00in totale €
5.810,00 , oltre spese generali 15 % IVA e Cassa avvocati se dovute .
Locri, lì 09.05.2025
Il Cancelliere Il giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SETENZA nella causa civile, iscritta al n. 530/23 introitata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024 in modalità cartolare , trattenuta per la decisione con provvedimento del 18.12.2024. promossa da
, c.f. , nato a [...] l'[...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Enzo Dicembre, edelettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore in Bovalino (RC), Via Elio Ruffoin virtù di procura in calce all'atto introduttivo opponente contro
– Società con unico socio soggetta a direzione e Controparte_1 coordinamento di (cod. fisc. e numero iscrizione al Registro delle imprese di CP_2
Roma n. ), con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, in p.l.r.p.t. , P.IVA_1 rappresentata e difesa in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio dott.
di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. n. 29127), registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate di Roma il 12.10.2018 al n. 13696 serie 1T dall'Avv. Vittorio
Camilleri , presso lo studio del quale è anche elettivamente domiciliata in Catania, Via
Giacomo Leopardi n. 63. in atti. opposta
Oggetto: altri istituti e leggi speciali - somministrazione
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20.11. 2024 , da intendersi qui ritrascritte in modalità cartolare , e successivo provvedimento del 18.12.2024.
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MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato , proponeva opposizione Parte_1 innanzi al Tribunale di Locri , avverso il decreto ingiuntivo n. 66/2023 del 20/02/2023 (R.G.
n. 1663/2022), notificato in data 24/03/2023, emesso dal predetto tribunale con il quale veniva ingiunto allo di pagare a Parte_1 Controparte_1
“… entro quaranta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, la somma di
39.197,29 euro, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, ed oltre spese del presente procedimento, che si liquidano in 286 euro per esborsi ed in 1.370 euro per compensi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dell'importo da ultimo indicato, nonché IVA e CPA come per legge”. Sulla base degli atti il credito di cui al provvedimento monitorio si riferiva a consumi di energia elettrica come da fattura emessa da S.E.N. a servizio dell'immobile di proprietà . L'opponente in sede di Pt_1 opposizione rilevava l'opportunità di sospendere il giudizio civile in pendenza di procedimento penale promosso nei confronti dello stesso, per i medesimi fatti;
quindi eccepiva la carenza di legittimazione passiva di esso atteso che non vi era una Pt_1 riconducibilità del consumo al predetto in mancanza di rapporto contrattuale con SE , in quanto un precedente contratto era stato concluso con la società di erogazione di energia elettrica prima dell'emissione della fattura;
rilevava comunque la no riconducibilità dei consumi di cui alla fattura sottesa al decreto atteso lo stato di abbandono dei luoghi nonché il susseguirsi, nel corso del tempo, di diverse attività imprenditoriali e commerciali presso l'immobile in Bovalino Via Bosco ed il sorgere di nuove edificazioni nelle immediate vicinanze del luogo di accertamento. Circostanze tutte , secondo la ricostruzione di parte opponente, che ricondurrebbero la somministrazione di energia elettrica in favore di altri.
In ogni caso contestava nel quantum l'eccessiva ed astratta quantificazione dei consumi e la mancanza degli elementi di cui all'art. 633 e ss. c.p.c.. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, alla luce delle ragioni esposte, dichiarare l'invalidità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n°66/2023 emesso il 20/2/2023 e notificato il 24/3/2023. In via del tutto subordinata, Voglia rideterminare, nella misura risultante in corso di causa, il credito vantato da
[...] nei confronti dell'opponente. Con vittoria di spese e competenze Controparte_1 del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata in data 6.11.2023 si costituiva in giudizio la società
che impugnava e contestava la ricostruzione in fatto Controparte_1 dell'opponente, depositava documentazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per errata applicazione del rito Cartabia, ovvero, in subordine, disporre il mutamento del rito;
2) sempre in via preliminare, rigettare l'eccezione di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità del procedimento penale a carico del sig. . 3) Nel Parte_1 merito, in via principale, per le motivazioni meglio dedotte in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui ° causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso e, per l'effetto, confermare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 66/2023 del 20/02/2023 (R.G. 1663/2022), emesso dal
Tribunale di Locri, in persona del Giudice designato dott.ssa Laura Palermo, con ogni statuizione conseguente ed accessoria.
4) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dal primo, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 5) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge “
Disposto il mutamento del rito attesa l'introduzione della fase di opposizione con rito Cartabia, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc , le parti depositavano le memorie ed i documenti.
Con provvedimento del 16.5.2024 il giudice istruttore Dr.ssa Marra, rigettate le richieste di prova articolate da parte opponente, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.11.2024 in modalità cartolare.
Mutato l'istruttore con la scrivente, esaminate le note di trattazione scritta e le conclusioni rassegnate, il Giudice dr.ssa Giuliana M. R. Ranieri tratteneva la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini per il deposito delle difese conclusive.
2.- L'oggetto del giudizio e le questioni preliminari
Sulla base degli atti, il petitum del giudizio consiste nell'opposizione al decreto ingiuntivo ut supra indicato basato sulla fattura emessa da S.E.N. n. 80122176121268A del 29.10.2021 per l'importo di € 39.197,29 relativo al consumo di energia elettrica , ricondotto al punto di prelievo ubicato nel Comune di Bovalino (RC), Piazza Mercato n. 25, contraddistinto dal N. POD. IT001E10461377.
2.1- Eccezione di inammissibilità della domanda per errata applicazione del c.d.
“rito Cartabia”. Parte opposta ha in via preliminare sollevato eccezione processuale relativa all'erronea applicazione del rito Cartabia, in luogo del “vecchio rito” con conseguente inammissibilità della domanda. L'eccezione in quanto motivo di inammissibilità dell'opposizione va rigettata.
Sul punto si richiama in toto il contenuto del provvedimento dell'08.11.2023, nel quale il Giudicante ha richiamato il principio secondo cui per la domanda di ingiunzione gli effetti vanno retrodatati al momento del deposito del ricorso monitorio (vedi sul punto, ex multis, Cass. Civ., n. 23456 del 26.08.2021 secondo cui “° al momento del deposito del decreto ingiuntivo e non alla data della notifica del ricorso e del decreto che dovrà essere posta attenzione per stabilire il momento in cui la pendenza del giudizio ha avuto inizio”).
Va richiamato altresì l'ulteriore principio menzionato nel provvedimento, secondo cui “
l'opposizione prevista dall'art. 645 cp, non ° un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma ° un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “ giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Corte di Cassazione n. 927/2022). Tanto accertato in punto di diritto, il Giudicante ha concluso che l'erroneità nell'introduzione del rito, cagiona non una inammissibilità dell'azione bensì il mutamento del rito in quello vigente. Tanto è stato disposto con il predetto provvedimento riconducendo l'intera procedura alla disciplina ratione temporis applicabile .
2.2- Richiesta di sospensione del giudizio
Parte opponente , come richiamato in fatto, ha richiesto la sospensione del giudizio de quo, all'esito del giudizio penale .
Attesa l'inesistenza di alcuna pregiudizialità tra il giudizio penale pendente e la responsabilità o connessa obbligazione in sede civile, in applicazione dell'art. 75, comma
2 c.p.p. che dispone la totale autonomia fra i due giudizi, la domanda va rigettata.
2.3- Eccezione di difetto di legittimazione passiva di , profili di Parte_1 merito del giudizio.
Tanto chiarito in rito, parte opponente ha rilevato, in via preliminare, l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 66/2023 con il quale è stato ingiunto a di pagare Parte_1 in favore di la somma di € 39.197,29 oltre accessori, Controparte_1 attesa la non riconducibilità del consumo e di alcun rapporto contrattuale al predetto opponente. L'eccezione è infondata e va rigettata. Richiamata la nozione di legittimazione attiva/passiva quale presupposto processuale dell'azione , deve rilevarsi che in casu tale accezione è invece strettamente connessa a profili sostanziali ed al merito dell'azione monitoria e della presente fase di merito per quanto di seguito. L'opponente pone a base della contestazione , tre elementi di fatto:
-l'immobile presso il quale è stata riscontrata la fornitura, è intestato alla società
, p. IVA con sede in Bovalino (RC), Via Bosco n° 65, della quale CP_3 P.IVA_2
è rappresentante legale;
Parte_1
-l'unica utenza attivata dall'opponente presso l'immobile di proprietà della CP_3
riguardava esclusivamente una fornitura temporanea straordinaria (per cantiere), per la
[...] quale in data 17/9/2020 era stato stipulato apposito contratto n° SG9333570 con EL
RG S.p.A.. Detta fornitura è stata chiusa l'anno successivo, come si evince dalla fattura n° 4166154366 del 22/9/2021 allegata in atti;
-l'intera zona circostante il fabbricato, nel corso degli ultimi anni è stata interessata dall'edificazione da parte di altri soggetti di vari immobili, adiacenti o posti nelle immediate vicinanze dell'edificio , inoltre l'area versa in stato di abbandono , sicché la “fornitura” di cui si dirà meglio infra , potrebbe essere opera di terzi anche per l'avvicendarsi delle diverse attività commerciali presso l'immobile. A supporto di quanto sostenuto quali ragioni in punto di fatto, parte opponente allega comunicazioni a S.E.N. nonché la richiesta di prova orale articolata nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c..
La prova non è stata ammessa dal giudice titolare del ruolo Dr.ssa Marra, atteso che i profili fatti valere dall'opponente non possono essere oggetto di prova libera in quanto le caratteristiche del prelievo e della fornitura oggetto di fatturazione sottesa al decreto ingiuntivo , sono recepite in un verbale di sopralluogo redatto dai tecnici incaricati per il distributore alla presenza delle forze dell'ordine.
Dal verbale in atti (all. 5 della produzione di parte opposta) del 20.09.2021, risulta testualmente quale “utilizzatore della fornitura” sia in proprio che nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della società alla quale è intestata la proprietà del fabbricato;
quindi i predetti incaricati hanno accertato che nello stabile “del sig.
[...]
nonché rappresentante legale della società , accertando un allaccio diretto alla Parte_1 rete di eseguito mediante un cavo flessibile 4x10mm collegato con dei Controparte_4 morsetti al cavo di E distribuzione di sez. 3x10 mm , rinvenuto nello scantinato adiacente alla cabine di . Tale allaccio andava ad alimentare l'intero stabile, Controparte_4 comandato da un interruttore posto in un quadro elettrico adiacente all'allaccio abusivo” Quanto accertato direttamente dagli addetti , nel verbale sottoscritto anche da
[...]
, fa piena prova fino a querela di falso, rivestendo gli stessi in quella sede , il Parte_1 ruolo e la funzione di pubblici ufficiali: è dato pacifico che il dipendente del gestore nell'esercizio delle sue funzioni, è una figura equiparata a quella di incaricato di pubblico servizio, pertanto il verbale redatto dallo stesso, e posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, ha valore di atto pubblico godendo di vede privilegiata.
In particolare l'art. 2700 c.c. prevede che gli atti redatti da pubblici ufficiali fanno
"piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" (vedi Trib. Bologna 21 marzo
2022, n. 713).
E allora il valore probatorio del verbale di verifica redatto dagli incaricati dell' CP_2 ha valore probatorio privilegiato, in relazione alle circostanze che sono cadute direttamente sotto la percezione del verificatore: ad esempio, l'allaccio abusivo alla rete elettrica, la manomissione di un contatore con "ponti" o "zeppe", lo stato dei luoghi (Cass pen. n.
7566/2020) ; per la S.C.: “ E' noto poi che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono
a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale. Pertanto, non v'è dubbio che l'attività del dipendente di CP_5
rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di
[...] natura pubblica, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato".(Cass. n. 7075/2020). ..." (cfr.
TRIBUNALE DI MESSINA, Sentenza n. 1283/2023 del 28-06-2023).
Il Tribunale di Napoli con recentissima pronuncia del 26 settembre 2024, n. 8208, ha evidenziato che il dipendente del gestore nell'esercizio nelle sue funzioni non è un pubblico ufficiale nel senso classico del termine, ma ha una qualifica che per molti aspetti è equiparata a quella di incaricato di pubblico servizio, intesa ai sensi dell'art. 358 c.p., tale qualità "è assegnata dalla legge, in via residuale, a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale" (artt. 357 e 358 c.p.). Di talché l'accertamento redatto dagli addetti di E- BU , quali pubblici ufficiali nell'esercizio delle rispettive funzioni, che ha identificato l'opponente quale
“utilizzatore”, come la collocazione dell'allaccio presso un locale nella di lui disponibilità, riporta elementi direttamente accertati dai dipendenti del distributore e coperti da fede privilegiata , pertanto la “prova del contrario” di quanto ivi accertato non pu“ essere fornita a mezzo testimoni, ma deve essere oggetto di querela di falso essendo il verbale dotato di pubblica fede. Per l'effetto i consumi di cui alla fattura risultano correttamente ricondotti all'odierno opponente
3.-Nel merito
Quanto evidenziato al punto precedente , in ordine alla legittimazione passiva e riconducibilità della condotta e dei consumi allo , quale legittimato passivo, Parte_1 rileva anche sotto il profilo del merito dell'opposizione , che va rigettata.
Per quel attiene al merito del giudizio non risulta fondato quanto sostenuto da parte opponente, relativamente alla mancanza di un regolare contratto di fornitura, atteso che all'esito dell'accertamento da parte dei soggetti preposti (che hanno avviato un giudizio penale), all'atto dell'accertamento dell'utilizzazione irregolare della fornitura, il rapporto contrattuale si costituisce ex lege. Ci“ comporta la ricostruzione dei consumi a ritroso in relazione ai termini prescrizionali, ad opera di sulla Controparte_1 base dei dati forniti dal distributore ed in relazione alla tipologia di utenza e di potenza di cavo utilizzato per la fornitura non legittima.
Ci“ trova base nel c.d. Servizio Salvaguardia che si attiva per tutti quei consumatori di energia elettrica che si ritrovano sprovvisti di un fornitore di mercato libero per qualsiasi motivo. Il rapporto di fornitura sorge in forza dell'art.
4.3 del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'RG Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV), emanato ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73 (Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL e successive modifiche e integrazioni).
La circostanza documentata da parte opponente , relativa ad un precedente Pt_1 contratto di fornitura con EL RG successivamente concluso , come da fattura del
22.09.21, conferma la sussistenza presupposti di cui all'Allegato A alla deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, per la costituzione di un rapporto di fornitura di energia elettrica ex lege, tra il sig. e l'odierna opposta, Parte_1 Controparte_1
quale esercente il Servizio di Maggior Tutela, nella qualità di fornitore di ultima
[...] istanza. Del resto in sede di verbale di accertamento gli addetti hanno verificato che l'intero immobile era servito da energia elettrica sui quattro livelli, e proprio la cessazione della precedente fornitura contrattuale fa ritenere l'utilizzo di una fornitura irregolare in luogo della precedente, e la sussistenza dei presupposti di un contratto ex lege.
3.1- Ulteriore profilo di merito attiene alla contestazione dei consumi ritenuti eccessivi dallo (punto 5 atto di opposizione pag. 6), in assenza dei presupposti ex art. Pt_1
633 cpc . Il motivo è infondato e va rigettato.
Posto quanto sopra in ordine all'accertamento della modalità di prelievo , ° vero che il credito è basato su fattura , quale documento meramente contabile predisposto unilateralmente, pertanto in astratto S.E.N., il che in astratto comporterebbe l'onere della prova della erogazione e somministrazione di energia elettrica e della correttezza dei consumi fatturati (in casu non viene contestata l'eventuale prescrizione).
Va detto che, per giurisprudenza granitica, parte opponente pur avendo incardinato il giudizio di opposizione con atto di citazione, introducendo così un giudizio a cognizione piena, mantiene la posizione sostanziale di debitore “convenuto”, mentre parte opposta, ricorrente in sede monitoria, mantiene la posizione di attore-creditore (Cass. 2000 n. 6528;
Cass. 1994 n. 2124Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421). Peraltro, come detto, trattandosi nel caso di specie, di decreto ingiuntivo emesso su fattura, occorre richiamare altra posizione costante della giurisprudenza sul valore probatorio di tale documento: la contestazione sulla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, onera il soggetto che ritiene di vantare tale credito, di fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare dello stesso anche nell' ipotesi di pagamento parziale, in il creditore reclami la differenza (Cass. 10/10/2011
n° 20802).
Sulla base dei principi richiamati , in astratto, incombeva su parte opposta attrice in senso sostanziale, dare prova dei consumi pretesi, tuttavia posti i detti principi in linea generale , la Suprema Corte con ordinanza del 17 maggio 2022, n. 15771, ha ricordato che l'orientamento secondo il quale (in motivazione): “– che, in tema di contratti di somministrazione, se è vero che “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (da ultimo, Cass.
Sez. 6-3, ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv. 661676-01, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018,
n. 19154, Rv. 649731-02), il principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi;
– che, difatti, come rammentano le odierne controricorrenti, questa Corte ha affermato che, quando “l'apparecchio-contatore risulta manomesso”, l'utente che intenda far accertare che “la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi”, e a sua insaputa, così contestando, pertanto, “l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva”, è tenuto – sempre, beninteso, “in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento” (prova qui, invece, ritenuta sussistente) – “a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto”, dovendo altresì “provare l'attività illecita del terzo” (Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata). “
Il principio recepito nella massima è il seguente: “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, Ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv. 661676-
01, Cass. Sez. 3, Ord. 19 luglio 2018, n. 19154) non è applicabile nel caso in esame che trae origine dalla diversa fattispecie dell'accertamento di prelievi abusivi. Infatti, con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi la Corte di Cassazione ha, in più battute, affermato che, quando il misuratore risulta manomesso, l'utente che intenda far accertare che l'alterazione dell'apparecchio ° avvenuta ad opera di terzi, e a sua insaputa, contestando pertanto l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, dovendo altresì provare l'attività illecita del terzo.”
Sotto questo profilo deve rilevarsi che parte opponente si è limitato a contestare consumi ritenuti “abnormi” e ad esibire un contratto relativo alla fornitura “temporanea straordinaria” relativa ad immobile non specificato . La censura è generica, né ha fornito alcun elemento o principio di prova volto ad una ricostruzione differente dei consumi , limitandosi a riferire che l'allaccio abusivo potrebbe essere opera di terzi , non identificati.
Sulla base dell'accertamento di cui al verbale deve pertanto ritenersi corretta la ricostruzione dei consumi di cui alla fattura.
4.-Assorbite le altre questioni
5.-Le spese del giudizio
Le spese e competenze seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n.
55 del 2014, in relazione al valore della lite (con esclusione della fase istruttoria ), pertanto condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 seguenti somme: fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00; fase decisionale, valore medio: € 2.905,00, in totale
€ 5.810,00 , oltre spese generali 15 % IVA e Cassa avvocati se dovute .
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a.-rigetta l'opposizione proposta da , per le ragioni di cui alla parte Parte_1 motiva;
b. conferma il decreto ingiuntivo n. 66/2023 del 20/02/2023 (R.G. n. 1663/2022), in favore di , notificato in data 24/03/2023 emesso dal Tribunale di Controparte_1
Locri per l'importo di “€ 39.197,29 euro, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, ed oltre spese del presente procedimento, che si liquidano in 286 euro per esborsi ed in 1.370 euro per compensi, oltre rimborso delle spese generali, nella misura del
15% dell'importo da ultimo indicato, nonché IVA e CPA come per legge, e lo dichiara esecutivo;
c.- condanna al pagamento delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio , in favore di , determinate come in parte motiva come Controparte_1 segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00; fase decisionale, valore medio: € 2.905,00in totale €
5.810,00 , oltre spese generali 15 % IVA e Cassa avvocati se dovute .
Locri, lì 09.05.2025
Il Cancelliere Il giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri