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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1625/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente
dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere
dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1625/2020 R.G.
PROMOSSA DA
avente codice , con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1
degli Avvocati Silipo Domenicantonio, Roberto Vassalle e Francesca Virgili;
NEI CONFRONTI DI
, avente partita iva , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 P.IVA_1
Antonio Formaro;
1
Con atto di citazione del dicembre 2009, conveniva, innanzi il Parte_2
Tribunale di Modena, Sezione Distaccata di Carpi, in Controparte_2
quanto incorporante la Controparte_3
*
Esponeva che, all'inizio dell'agosto 2000, un funzionario della Controparte_3
banca della quale era correntista, specificatamente, il dr. venuto
[...] Per_1
presso l'azienda di esso attore, gli aveva proposto di investire l'intera liquidità disponibile presso l'istituto in titoli argentini, assumendo trattarsi di un ottimo investimento, che poteva, peraltro, essere costituto in garanzia, al fine di ottenere un più ampio fido, necessario all'azienda di esso attore.
Soggiungeva di aver aderito all'invito, sicchè in data 8 agosto 2000, il medesimo dr. tornato presso l'azienda, Per_1
intermediazione finanziaria, privo di ogni sottoscrizione, sottoponendogli per la firma un ulteriore documento con il quale l'esponente esprimeva il rifiuto di fornire le informazioni di cui all'art. 28 comma 2 Regolamento Consob n°
11522/98, nonché un ordine di borsa per l'acquisto di obbligazioni "Argentina
20.6.2003 9%", codice !sin DE0002466208, eseguito lo stesso giorno "fuori mercato" e in "contropartita diretta" con la banca, con spesa di€ 195.820,30 come da fissato bollato>.
Lamentava indi, di essere stato coinvolto nel "default" argentino verificatosi il 21 dicembre 2001.
*
Formulava, in conclusione, le seguenti domande:
< 1)- Dichiararsi nulla, in quanto posta in essere in assenza di valido contratto
scritto di negoziazione l' operazione di investimento in obbligazioni argentine posta in essere dalla convenuta, attuale appellata, a nome dell'attore l' 8.8.2000
e di cui alle premesse della citazione, condannandosi la medesima convenuta
in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione Controparte_1 mediante pagamento in favore dell'appellante della somma di€ 195.820,30 ( ovvero, tenuto conto della vendita, di€ 50.409,30) o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre al danno da mancata rendita e agli interessi legali
e rivalutazione monetaria dall' 8.8.2000;
2 2)-Subordinatamente, ritenuta la sussistenza degli inadempimenti agli obblighi comportamentali contestati dall'attore appellante, dichiararsi risolto il contratto di intermediazione finanziaria intervenuto tra le parti relativamente alla stessa operazione di investimento nei titoli argentini per cui è causa, condannandosi la convenuta, attuale appellata, attualmente denominata Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione Controparte_1
mediante pagamento in favore degli attori, della somma di€ 195.820,30, diminuita della somma ricavata dalla vendita dei titoli e, quindi, al pagamento di€ 50.409,30 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre al danno da mancata rendita e agli interessi legali e rivalutazione monetaria dall'
8.8.2000;
3)- In ogni caso e in conseguenza degli stessi inadempimenti e violazioni di legge contestati dall'attore appellante, dichiararsi l'istituto convenuto tenuto, anche ai sensi degli arti. 1228 e 2049 e.e. per fatto e colpa del proprio dipendente responsabile delle operazioni dr. al risarcimento di ogni danno subito Per_1
dall'attore in conseguenza dello stesso investimento di cui alle precedenti domande, condannandosi la convenuta attualmente Controparte_2
denominata in persona del suo legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento della somma di € 195.820,30 diminuita della somma ricavata dalla vendita dei titoli e, quindi, al pagamento di€ 50.409,30 o della somma maggiore
o minore che risulterà di giustizia oltre al danno da mancata rendita e agli interessi legali e rivalutazione monetaria dall' 8.8.2000>.
*
Con sentenza n. 36/2013, pubblicata in data 23 aprile 2013, il Tribunale di
Modena, Sezione Distaccata di Carpi, definitivamente decidendo, nel contraddittorio delle parti, rigettava le domande attoree.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello il soccombente , Parte_2 insistendo per l'accoglimento delle originarie conclusioni.
*
Con sentenza n. 204/2018, pubblicata in data 22 gennaio 2018, questo Ufficio, decidendo nel contradditorio delle parti, accoglieva il primo motivo dell'appello, con il quale si lamentava la mancata sottoscrizione dell'intermediario finanziario del contratto quadro.
3 In riforma dell'impugnata sentenza, statuiva come appresso indicato.
Dichiarava la nullità del contratto quadro e dei conseguenti ordini di acquisto delle obbligazioni Argentina per cui è causa.
Condannava, conseguentemente, la banca a restituire al la somma di € Pt_1
50.409,30 (così ridotta a seguito dell'intervenuta vendita dei titoli), oltre interessi dalla domanda al saldo.
Dichiarava assorbita, a fronte dell'intervenuta vendita dei titoli, la domanda di restituzione delle obbligazioni per cui è causa, proposta dalla banca.
Condannava a rimborsare al le spese di entrambi i gradi Controparte_2 Pt_1
di giudizio.
*
Avverso la suindicata sentenza ricorreva, vittoriosamente, in Controparte_1
Cassazione.
*
Con ordinanza n. 15648/2020, la Corte di Cassazione, decidendo nel contraddittorio delle parti, cassava l'impugnata sentenza, rinviando a questo ufficio in diversa composizione, ritenendo fondata la censura della banca, che aveva dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58, art. 23, perchè la sottoscrizione dell'intermediario finanziario non è richiesta ad substantiam al fine del perfezionamento del contratto-quadro.
Richiamava, al riguardo, la pronuncia delle Sezioni Unite del 16 gennaio 2018, n.
898 (nonchè Cass., sez. un., 23 gennaio 2018, n. 1653), che, risolvendo il contrasto che si era creato all'interno delle Sezioni semplici in ordine alla questione della nullità del contratto quadro, qualora questo sia stato sottoscritto solo dal cliente e non anche dalla banca, hanno affermato il seguente principio di diritto: investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 38, art. 23 è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed
è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti>.
*
Con atto di citazione dell'ottobre 2020, , unico erede di , Parte_1 Parte_2
frattanto deceduto, riassumeva il procedimento, inistendo nei motivi di appello di
4 cui all'originario atto di appello, diversi dal primo e chiedendo accogliersi le sue originarie conclusioni.
*
Resisteva chiedendo la condanna di alla restituzione Controparte_1 Parte_1
della somma € 98.430,48 corrisposta dalla in esecuzione della cassata CP_2
sentenza.
Chiedeva, inoltre, quanto segue: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, delle domande avversarie, accertare e dichiarare che nulla più è dovuto dalla avendo la stessa già corrisposto al de cuius la somma CP_2 Parte_2
di euro 98.430,48 (come in atti dettagliata) in esecuzione della Sentenza n.
204/2018 emessa dall'Ecc.ma Corte adita cassata con rinvio>
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del
10.1.2023 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
Rimessa la causa sul ruolo, le conclusioni venivano precisate negli stessi termini in relazione all'udienza cartolare del 15.4.2025 e la causa veniva posta nuovamente in decisione, senza termini, avendovi le parti rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Il primo giudice, per quanto ancora rileva, ha rigettato la domanda di risoluzione proposta da , lamentando l'inadempimento della banca per non avere Parte_2
fornito le informazioni prescritte dall'art. 28, comma secondo, Regolamento
Consob 11522.
2) Va trascritto, per esigenze di chiarezza, il nucleo centrale della sua motivazione, come segue:
<[….] la teste ha confermato la circostanza che il fu Tes_1 Pt_1
informato del margine di rischio legato ai titoli dei c.d. paesi emergenti e che
l'alto rendimento era direttamente proporzionale al rischio.
[…]
5 L'attore ha in ogni caso goduto di un supplemento di informazione di particolare competenza. Il teste dottore commercialista di Testimone_2
fiducia dell'attore, ha riferito che "Poiché i tassi che mi aveva mi avevano colpito, chiesi un incontro col sig. direttamente nel mio studio Per_1
alla presenza del In quella occasione il dott. mi rappresentò Pt_1 Per_1
che gli investimenti erano molto sicuri e usò anche un'espressione colorita asserendo che era impossibile che uno stato sovrano come l'Argentina potesse fallire”.
Si deve chiaramente presumere che l'attore si sia d eterminato all'acquisto dei titoli anche in forza dell'incontro riferito dal proprio commercialista mentre non potrebbe inferirsi il dolo del perché è notorio che l'affidamento sulla Per_1
circostanza dell'impossibilità pratica del fallimento di uno stato sovrano fosse, all'epoca, un convincimento diffuso>.
3)Con il secondo motivo di appello, non esaminato nella sentenza cassata in quanto assorbito, si contestava l'erroneità della motivazione sopra richiamata, diffusamente e specificatamente argomentando.
4)Il motivo è fondato e va accolto, per le considerazioni di seguito illustrate, con conseguente assorbimento di tutti gli ulteriori motivi.
5)Va, anzitutto, notato che il primo giudice richiama le dichiarazioni dei suindicati testi, senza avvedersi del loro insanabile contrasto, posto che la teste Tes_3
dipendente della banca, aveva riferito che erano stati resi noti al i rischi, Pt_1
mentre il teste ha riferito che il aveva escluso gli stessi, Tes_2 Per_1
addirittura specificando che era impossibile che fallisse uno stato sovrano.
6)Che al non siano stati effettivamente resi noti i rischi effettivi, oltre che Pt_1
dalle dichiarazioni del teste si deduce, comunque, dalla medesima linea Tes_2
difensiva, costantemente tenuta dalla banca.
7)Nella sua comparsa di costituzione, ancora nell'odierno giudizio di rinvio, essa continua, infatti, a ribadire, con ampie motivazioni, la propria < inscientia decoctionis>.
6 8)Delle sue ampie e specifiche argomentazioni vanno riportati, per esigenze di chiarezza, i seguenti, inequivoci stralci:
<…..allorquando, nel lontano agosto 2000, il sig. richiese alla Banca Pt_1
l'acquisto dei titoli pubblici argentini, il tracollo dell'economia di quel Paese, non era in alcun modo prevedibile, né, tanto meno, l'argomento occupava la stampa specializzata.
A riguardo si precisa che il Fondo Monetario Internazionale concesse, ancora nel
2001, ben tre prestiti all'Argentina nei mesi di gennaio, maggio e settembre circostanze queste che comprovano, da un lato, che, a quell'epoca, certo non poteva essersi manifestata la situazione di crisi, giacché in tal caso le guide lines del Fondo stesso non avrebbero potuto permettere l'erogazione dei suddetti prestiti e, dall'altro, che la successiva crisi men che meno sarebbe potuta essere preconizzata da un piccolo istituto di credito, quale, all'epoca, la Cassa di
Risparmio di Carpi S.p.a.
[….]
Invero, i primi segnali di preoccupazione circa le difficoltà finanziarie che
l'Argentina andava incontrando, risalgono soltanto agli ultimi mesi dell'anno
2001
[…]
Il default vero e proprio, poi, si è verificato il 3 gennaio 2002, allorché il Governo argentino ha reso pubblico il proprio stato di insolvenza, dichiarando la conseguente impossibilità di rimborsare i capitali investiti dall'estero [….]>-
9)In buona sostanza, la linea difensiva della banca è che la piccola
[...]
non poteva avere contezza, al momento delle contestate Controparte_3
negoziazioni, del pericolo di default dell'Argentina, pericolo all'epoca, comunque, non noto, sempre secondo il suo assunto, nell'ambito degli intermediari finanziari.
10) Orbene, tali affermazioni, da cui risulta confermato che il rischio di default e comunque la specialità dello stesso non erano stati resi noti a sono Parte_2
erronee.
7 11)Come risulta dal documento n. 10, tempestivamente prodotto da parte attrice, non preso in considerazione da nelle sue difese, nel luglio 1999, anno CP_1 anteriore all'acquisto del Pt_1
hanno segnalato che le implicazioni sulla finanza pubblica argentina della recessione economica aggravatasi negli ultimi mesi e le difficoltà di gestione della politica economica enfatizzano i rischi del debito pubblico argentino già rappresentati in indici di rating negativi confermati nel 1999 […] il 6 ottobre 1999 Moody 's ha abbassato il rating assegnato all'Argentina con una retrocessione sul debito a lungo termine in valuta estera da Ba3 a Bl ( fascia bassa dello speculative grade) pur confermando le prospettive per il futuro "stabili" .
[…]
Il livello dell'indebitamento estero di questo Paese emergente è molto elevato e
Moody's ha rilevato che il costo della raccolta è lievitato ulteriormente per un peggioramento delle condizioni sul mercato dei capitali internazionali
[…]>.
12)Il documento in esame, sul quale nulla ha osservato riporta, con una CP_1
evidenziazione in neretto, la seguente, inequivoca, affermazione:
<pertanto le obbligazioni sono adatte unicamente ad investitori speculativi ed in>
grado di valutare e sostenere rischi speciali>.
13) A fronte delle informazioni suindicate risalenti, si ripete, all'anno antecedente all'acquisto del intervenuto nell'agosto 2020, la Pt_1 Controparte_3
avrebbe dovuto, quantomeno, rendere nota la specialità dei rischi che tale
[...]
acquisto comportava e ciò a prescindere da qualunque valutazione sull'inadeguatezza dell'investimento per il Pt_1
14)Appare opportuno osservare come, peraltro, il peggioramento delle condizioni economiche dell'Argentina nel luglio 1999, con conseguenze sulla rischiosità dei relativi titoli del debito pubblico, risulta affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (vedasi Cass. n. 23130/2020, afferente un acquisto di bond argentini risalente al giugno 2020).
8 15)Come sopra evidenziato, è pacifico che l'informazione sulla specialità dei rischi dei titoli del debito pubblico dell'Argentina non è stata resa.
16)Nè giova ad la dedotta carenza di dolo della Controparte_1 [...]
alla luce dei consolidati principi elaborati negli anni sul tema Controparte_3 in esame, di recente ribaditi con l'ordinanza della Corte di cassazione n.
19891/2022, la cui chiara motivazione va di seguito riportata, nelle parti di maggior interesse, per l'odierno procedimento, come segue:
<[…] con particolare riferimento all'obbligo di informazione attiva, si rammenta
che l'art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis, richiede che gli intermediari forniscano all'investitore "informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento;
- ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, grava sull'intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio;
- pertanto, l'intermediario convenuto in un giudizio di responsabilità per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva è tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati;
- in proposito, è irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (così, Cass., ord., 31 agosto 2020, n. 18153);
- l'assolvimento dell'obbligo di informazione specifica impone, dunque, all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato)
e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23 aprile 2017, n. 8619)>.
9
17)A fronte dei richiamati principi, è di ogni evidenza l'erroneità della motivazione del primo giudice e si impone il riconoscimento dell'inadempimento della la cui gravità è di ogni evidenza, per le sue gravissime implicazioni, CP_2 con conseguente accoglimento dell'azione di risoluzione.
18)Ne consegue la condanna di alla restituzione dell'importo di CP_1
€50.409,30, indebito così correttamente conteggiato da parte attrice, tenuto conto dei proventi della vendita delle obbligazioni de quibus.
18)Su tale importo occorre, poi, riconoscere rivalutazione ed interessi, venendo in rilievo un'obbligazione di valuta e non di valore (cfr. 23130/2020).
19) Erronea, al riguardo, è l'affermazione di secondo cui la CP_1
rivalutazione non potrebbe essere riconosciuta, in considerazione della circostanza che non era stata riconosciuta con la sentenza cassata a seguito del suo ricorso.
A seguito dell'ordinanza di rinvio, infatti, devono essere esaminati i motivi di appello, diversi dal primo, non esaminati con la cassata sentenza, in quanto assorbiti.
20)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di in applicazione del c.d. principio di globalità, CP_1
costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (cfr. ex plurimis : Cass. n. 13356/2021).
21) Resta da esaminare la domanda di di condannare l'appellante alla CP_1
restituzione di quanto già percepito od, in subordine di< accertare e dichiarare che nulla più è dovuto dalla avendo la stessa già corrisposto al de cuius CP_2
10 la somma di euro 98.430,48 (come in atti dettagliata) in esecuzione Parte_2 della Sentenza n. 204/2018 emessa dall'Ecc.ma Corte adita cassata con rinvio>.
22) Rilevato, per mera esigenza di completezza e chiarezza, che il suindicato pagamento, divenuto privo di causa, a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 15648/2020, è stato documentato dalla banca appellata, deve anzitutto osservarsi che l'importo complessivo dovuto a seguito dell'odierno accoglimento dell'appello sarà, all'evidenza, diverso e ben maggiore rispetto a tale importo.
23) Resta, dunque, da riconoscere il credito vantato da operare la CP_1
compensazione fra i contrapposti crediti e condannare al pagamento CP_1
della differenza in favore di oltre interessi legali dalla pubblicazione Pt_1
dell'odierna sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1625/2020
R.G. in sede di rinvio, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così statuisce:
-dichiara risolto il contratto stipulato dalle originarie parti in data 8.8.2000;
-accerta il credito di nei confronti di di €50.409,30, Parte_1 Controparte_1
oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda, interessi, da conteggiare sulla somma capitale, anno per anno rivalutata;
-accerta il credito di , alla refusione, da parte di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 11.000 per il primo grado, in €13.635 per il procedimento di appello, in €7.290 per il giudizio di legittimità ed € 13.635 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa;
-accerta il credito di nei confronti di di € 98.430,48 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi da conteggiare dalla domanda di restituzione;
-operata la compensazione fra i suindicati contrapposti crediti, condanna al pagamento, in favore di , dell'importo pari alla Controparte_1 Parte_1
differenza fra gli stessi, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione dell'odierna sentenza.
11 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 30.4.2024.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
12