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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/02/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
n.201/ 2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 201/2022 R.G. promossa da:
– – Controparte_1 Controparte_2 [...]
(c.f.: , Controparte_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Rosaria Segreto;
- parte attrice -
nei confronti
(c.f. , Controparte_4 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mauro Aquino;
- parte convenuta -
*****
Con atto di citazione del 25.01.2022, il
[...]
ha convenuto in Parte_1 giudizio per ottenere ai sensi dell'art. 2932 CC una Controparte_4
sentenza che produca gli effetti del contratto di permuta stipulato in data 10.02.2005 con cui il
Pag. 1 di 8 predetto ha ceduto a , nella qualità di CP_1 Parte_2 titolare dell'omonima impresa di costruzioni (oggi , il Controparte_4
fabbricato sito in Patti, frazione Marina, confinante con Via Cristoforo Colombo, Via Luca della Robbia e Largo Fontana, identificato in Catasto al foglio 6, part. 82, sub 1-6, impegnandosi a demolire e ricostruire il fabbricato come da progetto approvato CP_4
dalla del Comune di Patti in 31.07.1997, e quindi trasferire al la Org_1 CP_1
piena proprietà di determinate porzioni del costruendo edificio (già individuate nel citato contratto di permuta), aventi complessivamente una cubatura pari al 46,46% del totale realizzabile in base al progetto (con esclusione dei vani scala, ascensore e quant'altro costituisca parte condominiale, anche se metricamente rilevante ai fini del calcolo della cubatura).
Parte attrice ha dedotto che nelle more subentrata all'impresa Controparte_4
edile di ) avesse completato i lavori in data 25.07.2011, ma Parte_2
nonostante i reiterati inviti, si fosse rifiutata di stipulare il rogito notarile.
Dunque, ha chiesto emettersi in relazione alle unità immobiliari già individuate nell'atto di permuta una sentenza ex art. 2932 CC e condannare la convenuta al risarcimento del danno da ritardata consegna.
Parte attrice ha altresì rappresentato che, a seguito di una variante in corso d'opera, siano stati realizzati nel sottotetto due locali deposito, con conseguente aumento di cubatura;
e che uno di detti locali (segnatamente quello censito nel NCEU al foglio 6, part. 469, sub 15) sia stato nelle more trasferito a terzi per la somma di 50.000 euro oltre IVA.
Anche in relazione a detti locali, parte attrice ha chiesto di accertare il suo diritto ad aver trasferita una quota pari al 46,46% della cubatura realizzata ovvero, nel caso in cui dovesse emergere che bbia alienato (in tutto o in parte) una porzione Controparte_4
spettante al , condannare la convenuta al risarcimento del danno, oltre CP_1
interessi e rivalutazione.
Con comparsa del 15.06.2023 si è costituita in giudizio Controparte_4
dichiarandosi disponibile a trasferire al le unità immobiliari individuate CP_1 nell'atto di permuta, ma contestando le ulteriori domande di parte attrice, siccome infondate, ed evidenziando che al momento della sottoscrizione del contratto di permuta era stata versata
Pag. 2 di 8 una cauzione di 30.278,00 euro, che il deve restituire alla consegna degli CP_1
immobili.
Con riferimento ai locali realizzati nel sottotetto, parte convenuta ha dedotto che la realizzazione di detti locali fosse prevista nel progetto originario e che, trattandosi di locali di sgombero non abitabili, gli stessi non potessero rilevare dal punto di vista volumetrico.
In corso di causa le parti non hanno formulato richieste istruttorie, quindi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28.06.2023 introitata per la decisione, con i termini ex art. 190 CPC.
*****
1. sulla domanda ex art. 2932 CC avente ad oggetto le unità immobiliari già individuate nell'atto di permuta del 10.02.2005.
È incontestato tra le parti che con l'atto di permuta del 10.02.2005 il CP_1
abbia traferito a il fabbricato sito in Patti, frazione Marina, Parte_2
identificato in Catasto al foglio 6, part. 82, sub. 1-6, impegnandosi quest'ultimo (oggi a demolirlo, ricostruirlo e quindi trasferire al Controparte_4
la piena proprietà di determinate porzioni del costruendo edificio (già CP_1 individuate nell'atto di permuta), aventi complessivamente una cubatura pari al 46,46% del totale realizzabile in base al progetto già approvato.
In particolare, sulla scorta di quanto pattuito nel contratto di permuta, le unità immobiliari che
(oggi si è impegnato a Parte_2 Controparte_4
trasferire al sono le seguenti: CP_1
• per il piano terra le unità aventi una superficie complessiva di 104 mq, confinanti con il fabbricato esistente (part. 83);
• per il piano ammezzato l'intera superficie realizzabile di circa 240,79 mq;
• per il piano primo la superficie di circa 60 mq necessaria per raggiungere, unitamente a quelle di cui sopra, la percentuale del 46,46% spettante all'Ente della cubatura realizzabile in base al progetto di demolizione e ricostruzione […] e individuata sempre sullo stesso lato delle unità al piano terra e quindi adiacente al fabbricato esistente (part. 83).
Pag. 3 di 8 In relazione a dette unità immobiliari parte attrice ha domandato emettersi una sentenza ex art. 2932 CC, deducendo che le stesse fossero state ultimate in data 25.07.2011 e che la controparte si fosse illegittimamente rifiutata di trasferirne la proprietà.
on ha contestato la superiore domanda, evidenziando tuttavia Controparte_5
che nessuna responsabilità sia imputabile alla società convenuta per il ritardo nella consegna.
Alla luce di quanto testé detto, e segnatamente della non contestazione di parte convenuta, va accolta la domanda ex art. 2932 CC spiegata da parte attrice e va trasferita al
CONSERVATORIO la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari (i cui estremi sono stati forniti da parte convenuta e non contestati da parte attrice):
1. magazzino al piano terra, identificato nel NCEU del Comune di Patti al Foglio 6,
p.lla 469, sub 4;
2. appartamento al piano primo (o ammezzato), identificato nel NCEU del Comune di
Patti al Foglio 6, p.lla 469, sub 5;
3. appartamento al piano primo (o ammezzato), identificato nel NCEU del Comune di
Patti al Foglio 6, p.lla 469, sub 6;
4. appartamento al piano secondo, identificato nel NCEU del Comune di Patti al Foglio
6, p.lla 469, sub 9.
2. sulla domanda di risarcimento del danno da ritardata consegna.
In relazione alle suddette unità immobiliari parte attrice ha domandato, oltre ad una sentenza ex art. 2932 CC, anche il risarcimento del danno da ritardata consegna, evidenziando di aver più volte invitato dopo l'ultimazione dei lavori, alla stipula Controparte_4 dell'atto notarile, ma che la stessa si sarebbe illegittimamente rifiutata.
a contestato la superiore domanda, deducendo di essersi resa Controparte_4 sempre disponibile alla stipula dell'atto notarile e che la mancata esecuzione del contratto sia invece da imputare al , il quale non avrebbe mai dato seguito ai numerosi CP_1
inviti ricevuti dalla controparte.
Pag. 4 di 8 Orbene, dalla documentazione in atti (e, nel dettaglio, dalla corrispondenza prodotta da parte attrice) si evince che entrambe le parti hanno effettivamente si siano reciprocamente invitate presso lo studio del Notaio per la stipula dell'atto pubblico.
A detto invito, tuttavia, non è mai stato dato alcun seguito né da parte attrice né da parte convenuta.
In presenza di una tale condotta, nonché della prolungata e reciproca tolleranza (durata oltre dieci anni), non è possibile attribuire al solo convenuto la responsabilità per il ritardo nella consegna.
La domanda di risarcimento del danno spiegata da parte attrice non può pertanto essere accolta e va rigettata, evidenziandosi tra l'altro che parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine al danno asseritamente subito, il quale per costante giurisprudenza non può considerarsi in re ipsa, ma va allegato e provato.
All'uopo si precisa che non può utilizzarsi la nota redatta in data 01.04.2010 dal Dirigente dell'U.T.C. di Patti, in cui vengono riportati i valori locativi di immobili aventi caratteristiche simili a quelli oggetto di causa, essendo detto documento stato prodotto da parte attrice solo con la comparsa conclusionale e quindi tardivamente.
3. sui locali deposito realizzati nel sottotetto.
Con riferimento alla domanda di parte attrice tesa ad ottenere il riconoscimento di una percentuale sulla cubatura realizzata nel sottotetto si osserva quanto appresso.
Con il citato contratto di permuta del 10.02.2005 (oggi Parte_2
si è impegnato a trasferire al la Controparte_4 CP_1
proprietà di determinate porzioni del costruendo edificio (già individuate in contratto), aventi complessivamente una cubatura pari al 46,46% del totale realizzabile in base al progetto.
L'art. 1 del contratto prevede espressamente che “non verranno considerati, come cubatura realizzabile, ai fini del computo della percentuale di spettanza, i vani scala, ascensore e quant'altro costituisca parte condominiale, anche se metricamente rilevanti ai fini del calcolo della cubatura”.
Pag. 5 di 8 L'art. 3 prevede invece che “è facoltà dell'impresa procedere alla presentazione, a CP_4
propria cura e spese, di nuovi progetti o varianti in modifica a quello approvato, lasciando però invariata le percentuali spettanti all'Ente”.
Secondo parte attrice, dette clausole andrebbero interpretate riconoscendo al
CONSERVATORIO una percentuale pari al 46,46% sull'intera cubatura realizzata, con esclusione solo delle parti comuni (vano scala, ascensore e altre aree condominiali).
Parte convenuta sostiene, invece, che, essendo il sottotetto previsto nel progetto originario, le parti ne avrebbero già tenuto conto nel momento in cui hanno definito le porzioni di pertinenza del . Inoltre, essendo stati realizzati all'interno del sottotetto CP_1
dei locali deposito non abitabili, gli stessi non rileverebbero dal punto di vista volumetrico.
Orbene, ritiene questo giudice che la domanda di parte attrice sia fondata e quindi meritevole di accoglimento, in quanto dalla lettura delle citate clausole si evince che la volontà delle parti fosse quella di attribuire sull'intera cubatura realizzata il 46,46% al e la CP_1
restante parte (53,54%) a escludendosi dal computo solo le Controparte_4
zone comuni.
Ne consegue che laddove un'area in corso d'opera muti la propria destinazione d'uso, passando da bene comune a locale deposito, ancorché non abitabile, la stessa debba essere computata nella cubatura complessiva dell'edificio e una quota, pari al 46,46%, deve essere attribuita al CONSERVATORIO.
Ne consegue che deve dichiararsi il diritto di parte attrice ad aver trasferita una quota pari al
46,46% della cubatura realizzata nel sottotetto (comprendendo anche i locali deposito, con esclusione solo delle parti comuni).
Sulla scorta di ciò, è necessario verificare la consistenza di tale cubatura nei locali sottotetto.
Pertanto, occorre istruire ulteriormente la causa, che all'uopo va rimessa sul ruolo per accertare le dimensioni dei locali in questione e individuare la quota di pertinenza del
. CP_1
All'esito, si potrà esaminare l'ulteriore domanda di parte attrice tesa ad ottenere, nel caso in cui dovesse emergere che abbia alienato a terzi (in tutto o in Controparte_4
Pag. 6 di 8 parte) una porzione del sottotetto spettante al , la condanna di parte CP_1
convenuta al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione.
Si precisa, infine, che solo all'esito del superiore accertamento potrà essere ordinata la restituzione, in favore di della somma di 30.278,00 euro Controparte_4
ricevuta da parte attrice a titolo di cauzione al momento della sottoscrizione del contratto di permuta, dovendosi prima verificare che il sia stato immesso nel CP_1 possesso di unità immobiliari aventi una cubatura complessiva pari al 46,46% dell'intero edificio, compreso il sottotetto, con esclusione solo delle parti comuni.
*****
La regolamentazione delle spese è rimessa alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:
• ACCOGLIE LA DOMANDA EX ART. 2932 CC E PER L'EFFETTO TRASFERISCE AL
CONSERVATORIO – – ASILO CP_1 Controparte_2
LA PIENA PROPRIETÀ DEI SEGUENTI Controparte_3
IMMOBILI:
1. MAGAZZINO AL PIANO TERRA, IDENTIFICATO NEL NCEU DEL COMUNE
DI PATTI AL FOGLIO 6, P.LLA 469, SUB 4;
2. APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO, IDENTIFICATO NEL NCEU DEL
COMUNE DI PATTI AL FOGLIO 6, P.LLA 469, SUB 5;
3. APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO, IDENTIFICATO NEL NCEU DEL
COMUNE DI PATTI AL FOGLIO 6, P.LLA 469, SUB 6;
4. APPARTAMENTO AL PIANO SECONDO, IDENTIFICATO NEL NCEU DEL
COMUNE DI PATTI AL FOGLIO 6, P.LLA 469, SUB 9.
• RIGETTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDATA
CONSEGNA SPIEGATA DA PARTE ATTRICE;
Pag. 7 di 8 • ACCERTA E DICHIARA CHE PARTE ATTRICE HA DIRITTO AL 46,46% DELLA
CUBATURA REALIZZATA SULL'INTERO EDIFICIO, COMPRESO IL SOTTOTETTO,
CON ESCLUSIONE DEI SOLI VANI SCALA, ASCENSORE E QUANT'ALTRO
COSTITUISCA PARTE (ANCHE SE METRICAMENTE RILEVANTE CP_6
AI FINI DEL CALCOLO DELLA CUBATURA);
• RIMETTE LA CAUSA SU RUOLO, COME DA SEPARATA ORDINANZA, PER
VERIFICARE LA CUBATURA REALIZZATA NEL SOTTOTETTO E INDIVIDUARE
LA QUOTA DI PERTINENZA DI PARTE ATTRICE.
Così deciso il 12 Febbraio 2023
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 201/2022 R.G. promossa da:
– – Controparte_1 Controparte_2 [...]
(c.f.: , Controparte_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Rosaria Segreto;
- parte attrice -
nei confronti
(c.f. , Controparte_4 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mauro Aquino;
- parte convenuta -
*****
Con atto di citazione del 25.01.2022, il
[...]
ha convenuto in Parte_1 giudizio per ottenere ai sensi dell'art. 2932 CC una Controparte_4
sentenza che produca gli effetti del contratto di permuta stipulato in data 10.02.2005 con cui il
Pag. 1 di 8 predetto ha ceduto a , nella qualità di CP_1 Parte_2 titolare dell'omonima impresa di costruzioni (oggi , il Controparte_4
fabbricato sito in Patti, frazione Marina, confinante con Via Cristoforo Colombo, Via Luca della Robbia e Largo Fontana, identificato in Catasto al foglio 6, part. 82, sub 1-6, impegnandosi a demolire e ricostruire il fabbricato come da progetto approvato CP_4
dalla del Comune di Patti in 31.07.1997, e quindi trasferire al la Org_1 CP_1
piena proprietà di determinate porzioni del costruendo edificio (già individuate nel citato contratto di permuta), aventi complessivamente una cubatura pari al 46,46% del totale realizzabile in base al progetto (con esclusione dei vani scala, ascensore e quant'altro costituisca parte condominiale, anche se metricamente rilevante ai fini del calcolo della cubatura).
Parte attrice ha dedotto che nelle more subentrata all'impresa Controparte_4
edile di ) avesse completato i lavori in data 25.07.2011, ma Parte_2
nonostante i reiterati inviti, si fosse rifiutata di stipulare il rogito notarile.
Dunque, ha chiesto emettersi in relazione alle unità immobiliari già individuate nell'atto di permuta una sentenza ex art. 2932 CC e condannare la convenuta al risarcimento del danno da ritardata consegna.
Parte attrice ha altresì rappresentato che, a seguito di una variante in corso d'opera, siano stati realizzati nel sottotetto due locali deposito, con conseguente aumento di cubatura;
e che uno di detti locali (segnatamente quello censito nel NCEU al foglio 6, part. 469, sub 15) sia stato nelle more trasferito a terzi per la somma di 50.000 euro oltre IVA.
Anche in relazione a detti locali, parte attrice ha chiesto di accertare il suo diritto ad aver trasferita una quota pari al 46,46% della cubatura realizzata ovvero, nel caso in cui dovesse emergere che bbia alienato (in tutto o in parte) una porzione Controparte_4
spettante al , condannare la convenuta al risarcimento del danno, oltre CP_1
interessi e rivalutazione.
Con comparsa del 15.06.2023 si è costituita in giudizio Controparte_4
dichiarandosi disponibile a trasferire al le unità immobiliari individuate CP_1 nell'atto di permuta, ma contestando le ulteriori domande di parte attrice, siccome infondate, ed evidenziando che al momento della sottoscrizione del contratto di permuta era stata versata
Pag. 2 di 8 una cauzione di 30.278,00 euro, che il deve restituire alla consegna degli CP_1
immobili.
Con riferimento ai locali realizzati nel sottotetto, parte convenuta ha dedotto che la realizzazione di detti locali fosse prevista nel progetto originario e che, trattandosi di locali di sgombero non abitabili, gli stessi non potessero rilevare dal punto di vista volumetrico.
In corso di causa le parti non hanno formulato richieste istruttorie, quindi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28.06.2023 introitata per la decisione, con i termini ex art. 190 CPC.
*****
1. sulla domanda ex art. 2932 CC avente ad oggetto le unità immobiliari già individuate nell'atto di permuta del 10.02.2005.
È incontestato tra le parti che con l'atto di permuta del 10.02.2005 il CP_1
abbia traferito a il fabbricato sito in Patti, frazione Marina, Parte_2
identificato in Catasto al foglio 6, part. 82, sub. 1-6, impegnandosi quest'ultimo (oggi a demolirlo, ricostruirlo e quindi trasferire al Controparte_4
la piena proprietà di determinate porzioni del costruendo edificio (già CP_1 individuate nell'atto di permuta), aventi complessivamente una cubatura pari al 46,46% del totale realizzabile in base al progetto già approvato.
In particolare, sulla scorta di quanto pattuito nel contratto di permuta, le unità immobiliari che
(oggi si è impegnato a Parte_2 Controparte_4
trasferire al sono le seguenti: CP_1
• per il piano terra le unità aventi una superficie complessiva di 104 mq, confinanti con il fabbricato esistente (part. 83);
• per il piano ammezzato l'intera superficie realizzabile di circa 240,79 mq;
• per il piano primo la superficie di circa 60 mq necessaria per raggiungere, unitamente a quelle di cui sopra, la percentuale del 46,46% spettante all'Ente della cubatura realizzabile in base al progetto di demolizione e ricostruzione […] e individuata sempre sullo stesso lato delle unità al piano terra e quindi adiacente al fabbricato esistente (part. 83).
Pag. 3 di 8 In relazione a dette unità immobiliari parte attrice ha domandato emettersi una sentenza ex art. 2932 CC, deducendo che le stesse fossero state ultimate in data 25.07.2011 e che la controparte si fosse illegittimamente rifiutata di trasferirne la proprietà.
on ha contestato la superiore domanda, evidenziando tuttavia Controparte_5
che nessuna responsabilità sia imputabile alla società convenuta per il ritardo nella consegna.
Alla luce di quanto testé detto, e segnatamente della non contestazione di parte convenuta, va accolta la domanda ex art. 2932 CC spiegata da parte attrice e va trasferita al
CONSERVATORIO la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari (i cui estremi sono stati forniti da parte convenuta e non contestati da parte attrice):
1. magazzino al piano terra, identificato nel NCEU del Comune di Patti al Foglio 6,
p.lla 469, sub 4;
2. appartamento al piano primo (o ammezzato), identificato nel NCEU del Comune di
Patti al Foglio 6, p.lla 469, sub 5;
3. appartamento al piano primo (o ammezzato), identificato nel NCEU del Comune di
Patti al Foglio 6, p.lla 469, sub 6;
4. appartamento al piano secondo, identificato nel NCEU del Comune di Patti al Foglio
6, p.lla 469, sub 9.
2. sulla domanda di risarcimento del danno da ritardata consegna.
In relazione alle suddette unità immobiliari parte attrice ha domandato, oltre ad una sentenza ex art. 2932 CC, anche il risarcimento del danno da ritardata consegna, evidenziando di aver più volte invitato dopo l'ultimazione dei lavori, alla stipula Controparte_4 dell'atto notarile, ma che la stessa si sarebbe illegittimamente rifiutata.
a contestato la superiore domanda, deducendo di essersi resa Controparte_4 sempre disponibile alla stipula dell'atto notarile e che la mancata esecuzione del contratto sia invece da imputare al , il quale non avrebbe mai dato seguito ai numerosi CP_1
inviti ricevuti dalla controparte.
Pag. 4 di 8 Orbene, dalla documentazione in atti (e, nel dettaglio, dalla corrispondenza prodotta da parte attrice) si evince che entrambe le parti hanno effettivamente si siano reciprocamente invitate presso lo studio del Notaio per la stipula dell'atto pubblico.
A detto invito, tuttavia, non è mai stato dato alcun seguito né da parte attrice né da parte convenuta.
In presenza di una tale condotta, nonché della prolungata e reciproca tolleranza (durata oltre dieci anni), non è possibile attribuire al solo convenuto la responsabilità per il ritardo nella consegna.
La domanda di risarcimento del danno spiegata da parte attrice non può pertanto essere accolta e va rigettata, evidenziandosi tra l'altro che parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine al danno asseritamente subito, il quale per costante giurisprudenza non può considerarsi in re ipsa, ma va allegato e provato.
All'uopo si precisa che non può utilizzarsi la nota redatta in data 01.04.2010 dal Dirigente dell'U.T.C. di Patti, in cui vengono riportati i valori locativi di immobili aventi caratteristiche simili a quelli oggetto di causa, essendo detto documento stato prodotto da parte attrice solo con la comparsa conclusionale e quindi tardivamente.
3. sui locali deposito realizzati nel sottotetto.
Con riferimento alla domanda di parte attrice tesa ad ottenere il riconoscimento di una percentuale sulla cubatura realizzata nel sottotetto si osserva quanto appresso.
Con il citato contratto di permuta del 10.02.2005 (oggi Parte_2
si è impegnato a trasferire al la Controparte_4 CP_1
proprietà di determinate porzioni del costruendo edificio (già individuate in contratto), aventi complessivamente una cubatura pari al 46,46% del totale realizzabile in base al progetto.
L'art. 1 del contratto prevede espressamente che “non verranno considerati, come cubatura realizzabile, ai fini del computo della percentuale di spettanza, i vani scala, ascensore e quant'altro costituisca parte condominiale, anche se metricamente rilevanti ai fini del calcolo della cubatura”.
Pag. 5 di 8 L'art. 3 prevede invece che “è facoltà dell'impresa procedere alla presentazione, a CP_4
propria cura e spese, di nuovi progetti o varianti in modifica a quello approvato, lasciando però invariata le percentuali spettanti all'Ente”.
Secondo parte attrice, dette clausole andrebbero interpretate riconoscendo al
CONSERVATORIO una percentuale pari al 46,46% sull'intera cubatura realizzata, con esclusione solo delle parti comuni (vano scala, ascensore e altre aree condominiali).
Parte convenuta sostiene, invece, che, essendo il sottotetto previsto nel progetto originario, le parti ne avrebbero già tenuto conto nel momento in cui hanno definito le porzioni di pertinenza del . Inoltre, essendo stati realizzati all'interno del sottotetto CP_1
dei locali deposito non abitabili, gli stessi non rileverebbero dal punto di vista volumetrico.
Orbene, ritiene questo giudice che la domanda di parte attrice sia fondata e quindi meritevole di accoglimento, in quanto dalla lettura delle citate clausole si evince che la volontà delle parti fosse quella di attribuire sull'intera cubatura realizzata il 46,46% al e la CP_1
restante parte (53,54%) a escludendosi dal computo solo le Controparte_4
zone comuni.
Ne consegue che laddove un'area in corso d'opera muti la propria destinazione d'uso, passando da bene comune a locale deposito, ancorché non abitabile, la stessa debba essere computata nella cubatura complessiva dell'edificio e una quota, pari al 46,46%, deve essere attribuita al CONSERVATORIO.
Ne consegue che deve dichiararsi il diritto di parte attrice ad aver trasferita una quota pari al
46,46% della cubatura realizzata nel sottotetto (comprendendo anche i locali deposito, con esclusione solo delle parti comuni).
Sulla scorta di ciò, è necessario verificare la consistenza di tale cubatura nei locali sottotetto.
Pertanto, occorre istruire ulteriormente la causa, che all'uopo va rimessa sul ruolo per accertare le dimensioni dei locali in questione e individuare la quota di pertinenza del
. CP_1
All'esito, si potrà esaminare l'ulteriore domanda di parte attrice tesa ad ottenere, nel caso in cui dovesse emergere che abbia alienato a terzi (in tutto o in Controparte_4
Pag. 6 di 8 parte) una porzione del sottotetto spettante al , la condanna di parte CP_1
convenuta al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione.
Si precisa, infine, che solo all'esito del superiore accertamento potrà essere ordinata la restituzione, in favore di della somma di 30.278,00 euro Controparte_4
ricevuta da parte attrice a titolo di cauzione al momento della sottoscrizione del contratto di permuta, dovendosi prima verificare che il sia stato immesso nel CP_1 possesso di unità immobiliari aventi una cubatura complessiva pari al 46,46% dell'intero edificio, compreso il sottotetto, con esclusione solo delle parti comuni.
*****
La regolamentazione delle spese è rimessa alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe:
• ACCOGLIE LA DOMANDA EX ART. 2932 CC E PER L'EFFETTO TRASFERISCE AL
CONSERVATORIO – – ASILO CP_1 Controparte_2
LA PIENA PROPRIETÀ DEI SEGUENTI Controparte_3
IMMOBILI:
1. MAGAZZINO AL PIANO TERRA, IDENTIFICATO NEL NCEU DEL COMUNE
DI PATTI AL FOGLIO 6, P.LLA 469, SUB 4;
2. APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO, IDENTIFICATO NEL NCEU DEL
COMUNE DI PATTI AL FOGLIO 6, P.LLA 469, SUB 5;
3. APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO, IDENTIFICATO NEL NCEU DEL
COMUNE DI PATTI AL FOGLIO 6, P.LLA 469, SUB 6;
4. APPARTAMENTO AL PIANO SECONDO, IDENTIFICATO NEL NCEU DEL
COMUNE DI PATTI AL FOGLIO 6, P.LLA 469, SUB 9.
• RIGETTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA RITARDATA
CONSEGNA SPIEGATA DA PARTE ATTRICE;
Pag. 7 di 8 • ACCERTA E DICHIARA CHE PARTE ATTRICE HA DIRITTO AL 46,46% DELLA
CUBATURA REALIZZATA SULL'INTERO EDIFICIO, COMPRESO IL SOTTOTETTO,
CON ESCLUSIONE DEI SOLI VANI SCALA, ASCENSORE E QUANT'ALTRO
COSTITUISCA PARTE (ANCHE SE METRICAMENTE RILEVANTE CP_6
AI FINI DEL CALCOLO DELLA CUBATURA);
• RIMETTE LA CAUSA SU RUOLO, COME DA SEPARATA ORDINANZA, PER
VERIFICARE LA CUBATURA REALIZZATA NEL SOTTOTETTO E INDIVIDUARE
LA QUOTA DI PERTINENZA DI PARTE ATTRICE.
Così deciso il 12 Febbraio 2023
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8