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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 824/2018 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 11/03/2018 al n. 824/2018
R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Sergio Potenza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via del Gallitello n. 221;
ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Piergiuseppe Metastasio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Pretoria n. 108;
CONVENUTA
NONCHÉ
C.F. e P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angelo Rosato, insieme con il quale elettivamente domicilia in Potenza al Largo Pascoli, presso lo studio dell'avv. Domenico Ferrara;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 824/2018 R.G.
All'udienza del 13/12/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 07/03/2018, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1
e la società onde conseguire l'accoglimento Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, condannare la sig.ra
in solido con la in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice di una somma provvisionale pari a euro 30.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo o di una diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia nella misura del 30% del risarcimento del danno presuntivamente dovuto, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti dalla sig.ra nel sinistro stradale di cui è Pt_1
causa. - nel merito, man mano e gradatamente, accertare e dichiarare che il sinistro “de quo” è occorso per fatto e colpa esclusiva della sig.ra
e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., e la sig.ra in
[...] CP_1 solido tra loro al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 109.727,00, oppure a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con l'aggiunta degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria calcolati dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
- condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., ad un importo da determinarsi equitativamente ex art.2056 c.c. a titolo di risarcimento danni da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di ristoro;
- condannare la
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2
la sig.ra in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari CP_1
di causa, oltre CNA e spese generali, con attribuzione in favore sottoscritto procuratore antistatario;
- Ordinare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 148 co.10 del D. Lgs.
7.9.2005 la trasmissione, a cura della
Cancelleria, della presente sentenza all' per gli accertamenti CP_3
2 Proc. n. 824/2018 R.G.
relativi all'osservanza da parte della Compagnia di Assicurazione CP_2
delle disposizioni afferenti le procedure liquidative.”
[...]
1.1. L'attrice deduceva che: a) in data 08/06/2016, alle ore 12.50 circa, in
Potenza, alla via Domenico di Giura, presso l'attraversamento della scuola
D. Savio, la sig.ra veniva investita, mentre procedeva Pt_1 all'attraversamento pedonale, dalla vettura Audi A1 tg. FA898KY di proprietà e condotta dalla sig.ra b) il sinistro le Controparte_1
provocava ingenti lesioni;
c) la ricostruzione operata dagli agenti accertatori riscontrava l'esclusiva responsabilità della sig.ra d) CP_1
la richiesta stragiudiziale di ristoro, indirizzata alla Controparte_2
(compagnia assicuratrice del veicolo della sig.ra non
[...] CP_1
sortiva alcun effetto, eccependo la compagnia la responsabilità esclusiva del pedone.
2. Si costituivano in giudizio, con comparse rispettivamente depositate il
13/09/2018 e 18/09/2018, la sig.ra e la Controparte_1 [...]
eccependo: la prima, l'assenza di responsabilità per Controparte_2 la repentinità dell'attraversamento del pedone, e comunque il diritto di essere manlevata dal proprio assicuratore;
la seconda, la responsabilità concorsuale dell'attrice – per essere l'attraversamento intervenuto al di fuori delle strisce pedonali – e l'erronea quantificazione dei danni.
3. Concessa una provvisionale di € 18.000,00, la causa veniva istruita mediante prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13/12/2024, rassegnate le conclusioni, il processo veniva rimesso in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ciò posto, all'esito del procedimento la domanda attorea può dirsi parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti e nei termini che ci si accinge a chiarire.
5. Quanto all'allocazione eziologica del sinistro per cui è causa, la documentazione in atti e le prove orali espletate hanno illuminato la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta la quale, alla guida CP_1 dell'autovettura di sua proprietà, giunta in corrispondenza
3 Proc. n. 824/2018 R.G.
dell'attraversamento pedonale adiacente alla scuola “D. Savio”, impattava l'attrice, intenta all'attraversamento pedonale.
In particolare, dalla relazione dell'incidente, redatta dagli agenti della
Polizia Locale intervenuti sul posto, si evince l'assenza di tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore, e pure si legge che il pedone si era immesso sul tratto viario “usufruendo dell'attraversamento pedonale” (doc. 20 fascicolo attoreo). Risulta inoltre, dal medesimo verbale, che – sulla scorta di quanto affermato dalla convenuta stessa in sede di S.I.T. – non vi erano ostacoli che limitassero la visibilità.
Inoltre, entrambi i testi escussi all'udienza del 12/10/2022 hanno offerto conferma alla narrazione attorea, in particolare sottolineando come l'attrice stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali, e le medesime circostanze sono state altresì confermate, con valenza sostanzialmente confessoria, dalla convenuta chiamata per interpello Controparte_1 all'udienza del 22/11/2019.
Ebbene, il complessivo quadro istruttorio non lascia margini di dubbio in ordine alla responsabilità esclusiva della convenuta, essendo rimasto dimostrato che l'attrice ha attraversato sulle strisce pedonali e che non sussistevano ostacoli tali da precludere, per la conducente dell'autovettura,
l'espletamento di tutti i comportamenti prudenziali richiesti (e non concretamente attuati).
Del resto, si è affermato da tempo, nella giurisprudenza di legittimità, che, in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (v., ex multis, Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
9856 del 28/03/2022 nonché la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 931 del
14/01/2025, secondo la quale, peraltro, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054,
4 Proc. n. 824/2018 R.G.
comma 1, c.c., non è sufficiente nemmeno la sola prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 C.d.s.).
In definitiva, non è revocabile in dubbio che la responsabilità del sinistro per cui è causa va imputata, per l'intero, alla convenuta Controparte_1
che pertanto va condannata – in solido con la compagnia assicurativa – al risarcimento dei danni patiti dall'attrice.
6. A tal fine, venendo alla determinazione del quantum debeatur, è opportuno operare una premessa sistematica.
6.1. La consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n.
7513/2018) ha enucleato, in ambito risarcitorio, diversi principi di diritto, che possono essere, per quanto interessa in questa sede, così sintetizzati:
a) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il secondo è disciplinato dall'art. 2059 c.c., che, in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. Cass. S.U. n.
26972/2008), va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale
(a titolo esemplificativo, art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona, e, pertanto, nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto (artt. 2, 29 e 30 Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.);
b) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056,
2059 c.c.). Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a
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livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14);
c) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito, e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
d) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
e tanto in ragione del fatto che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581,
582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico- legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la
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formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02);
e) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, ovvero il danno dinamico-relazionale.
Sono altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (Cass. n. 2311/07), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. n. 21716/13), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 17411/19);
f) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 28988/19);
g) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione);
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h) ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dalla L. n.
124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
6.2. Calando i suesposti principi al caso di specie, risulta senz'altro risarcibile, in favore dell'attrice, il danno biologico eziologicamente riconducibile al sinistro, in quanto riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio.
Quest'ultimo, con relazione le cui risultanze il Tribunale ritiene condivisibili (in quanto congruamente motivate sul piano scientifico), anche in ragione delle puntuali repliche offerte alle osservazioni articolate dalla parte attrice, ha riscontrato, ai danni della sig.ra Parte_1
“Esiti di frattura dell'ala sacrale di destra, delle branche ileo ed ischiopubiche bilaterali e di sublussazione anteriore degli ultimi metameri coccigei trattate conservativamente, a moderata estrinsecazione algico- funzionale” e “Canalolitiasi del canale semicircolare posteriore di destra in paziente con trauma cranico commotivo trattata mediante manovra liberatoria di sfumata estrinsecazione funzionale”, calcolando un CP_4
danno biologico permanente nella misura dell'8% e un danno biologico temporaneo pari a: giorni 30 di I.T.T.; giorni 30 di I.T.P. al 75; giorni 30 di
I.T.P. al 50%; giorni 75 di I.T.P. al 25%.
Il consulente, inoltre, ha quantificato la sofferenza soggettiva nel grado medio con riguardo al danno biologico temporaneo, e di grado lievissimo con riguardo a quello permanente.
6.3. Orbene, al fine di tradurre in termini monetari il pregiudizio subito, vertendo la controversia sul risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (quantificate nel 8%) derivanti da sinistro conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in applicazione dell'art. 139 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (che ha abrogato la previgente L. 57/2001), la relativa liquidazione deve operarsi per mezzo della Tabella delle micropermanenti di cui al co. 4 dell'art. 139 cit., per come aggiornata con
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l'ultimo D.M. 16/07/2024, e ciò in quanto, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del
15/06/2022).
Ebbene, considerata l'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 59), in base alle menzionate tabelle il danno biologico permanente va quantificato in € 12.015,55.
Per quanto attiene all'invalidità temporanea, essa va quantificata come di seguito:
Invalidità temporanea totale (giorni 30): € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 75% (giorni 30): € 1.242,90
Invalidità temporanea parziale al 50% (giorni 30): € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% (giorni 75): € 1.035,75
Totale danno biologico temporaneo: € 4.764,45
Dunque, a titolo di danno biologico complessivamente inteso, spetta all'attrice la somma di € 16.780,00 (€ 12.015,55 + € 4.764,45).
6.4. A tale importo può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel “pretium doloris”, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica.
Premesso, infatti, che il danno morale conseguente alle lesioni dovute a sinistro stradale, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito
(Tribunale, Potenza sez. I, 22/02/2023, n. 194), e tale principio opera a maggior ragione nel caso di lesioni micropermanenti, per le quali non sempre vi è un ulteriore danno da ristorare (Corte appello Perugia sez. I,
01/03/2023, n.151; Cassazione civile , sez. III , 13/01/2016 , n. 339), nel caso di specie tale dimostrazione può dirsi offerta anche alla luce dell'espletata CTU, che ha riscontrato una sofferenza soggettiva sia in relazione alla compromissione temporanea dell'integrità psico-fisica sia con riguardo al danno permanente, ciò che, a parere del Tribunale, giustifica l'applicazione dell'incremento tabellare (33,33%) previsto a titolo, appunto, di ristoro per il danno morale, applicato sia sull'invalidità permanente che su quella temporanea.
9 Proc. n. 824/2018 R.G.
Tale somma è da quantificarsi nell'importo di € 5.592,77.
6.5. Di converso, non sono emerse o sono state provate, nel caso di specie, circostanze peculiari tali da giustificare, in un'ottica di personalizzazione del danno, un ulteriore incremento (o decremento) dei predetti importi, che possono quindi ritenersi congrui.
D'altra parte, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 27482/18, n.
7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14). Deve, cioè, trattarsi di circostanze del tutto anomale e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 23469/18).
6.6. In definitiva, l'importo complessivo spettante all'attrice è pari ad €
22.372,77 (€ 12.015,55 per danno biologico permanente + € 4.764,45 per danno biologico temporaneo + € 5.592,77 per danno morale), e al pagamento di tale somma vanno condannati, in solido, i convenuti.
Tale somma è a dirsi comprensiva (e non al netto) della provvisionale riconosciuta con provvedimento del 29/11/2019.
6.7. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 22.372,77), devalutata alla data dell'illecito
(08/06/2016) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 08/06/2016 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
7. Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, e
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comprende il danno emergente, ossia le spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, ed il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità lavorativa generica già ricompresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07,
n. 15187/04), nel caso di specie, unica voce di danno patrimoniale richiesta risulta quella concernente le spese occorse per la redazione della CTP, quantificate dal CTU in € 427,00, sulla cui congruità non è stata mossa alcuna contestazione.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del
03/01/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015) e sempre che vi sia la prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, “dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).
Nel caso di specie l'esborso può ritenersi comprovato alla sottoscrizione apposta, dal medico redigente, alla fattura in atti, espressamente definita
“firma di quietanza”, onde tale costo (€ 427,00) va rimborsato alla parte attrice, oltre interessi legali su tale somma dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
8. Infine, si ritiene che siano emersi elementi idonei a consentire l'irrogazione, ai danni della compagnia assicurativa convenuta, della sanzione prevista dal comma 3 della suindicata norma, a mente del quale
“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.”
8.1. Come noto, all'istituto citato deve attribuirsi carattere sanzionatorio, essendo finalizzato a scongiurare che la richiesta di esercizio della giurisdizione sia formulata in modo tale che risulti volta solo a prolungare inutilmente la durata del processo. L'espressione “in ogni caso”, con cui
11 Proc. n. 824/2018 R.G.
esordisce l'art. 96 comma 3 c.p.c., è infatti da intendersi nel senso che si prescinde, nell'applicazione della misura, dall'esistenza – e dalla relativa dimostrazione – di un danno, necessaria invece nell'ipotesi di cui allo stesso art. 96 comma 1; nondimeno, essendo la disposizione di cui al comma 3 dell'art. citato ricompreso pur sempre in una norma rubricata
“responsabilità aggravata”, sottende, come necessario presupposto, pur sempre l'esistenza di un comportamento addebitabile alla parte, ovvero ad essa in quanto normalmente rappresentata in giudizio dal difensore (Cass.
S.U. 21544/2017), del cui operato la prima risponde verso la controparte processuale ex art. 2049 c.c. (Cassazione civile sez. III, 14/10/2016,
n.20732).
Dunque, ai fini dell'irrogabilità della sanzione, non si richiede né la domanda di parte né la prova di un danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), la quale può rinvenirsi, a titolo esemplificativo, nella pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass.
S.U. 9912/2018; Cass. 28226/2021; Cass. ord. 29017/2020).
8.2. Orbene, ritiene lo scrivente che nella condotta processuale della parte convenuta premessane la soccombenza, Controparte_2 siano rinvenibili gli estremi della colpa grave, poiché sin dall'origine della controversia emergeva documentalmente l'assenza di ogni profilo di responsabilità a carico dell'attrice (pedone) e, viceversa, la piena responsabilità della convenuta assicurata (come evincibile dagli accertamenti operati dalla Polizia Locale e dal correlato verbale irrogativo della sanzione), ciò anche in ragione del diritto vivente ampiamente consolidato nel senso della presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. in caso di investimento (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023). Sicché
l'odierno giudizio poteva non essere incardinato qualora la compagnia assicurativa non avesse negato il risarcimento, in sede stragiudiziale, sul
12 Proc. n. 824/2018 R.G.
presupposto (indimostrato già in quella sede) della sussistenza di una responsabilità a carico dell'attrice.
8.3. Quanto all'importo di tale condanna, se ne stima equa una liquidazione in chiave percentuale rispetto alle spese di lite, e in particolare nei termini di 1/2 della somma per come indicata in dispositivo.
9. Venendo, appunto, alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico solidale dei convenuti nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. 55/2014, parametrati al decisum (Civ., Sez. I, 26 aprile 2021,
n. 10984), scaglione da € 5.201 a € 26.000, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento avente n. 824/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 22.372,77 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (somma comprensiva della provvisionale), e al pagamento, altresì in favore della parte attrice, della ulteriore somma di € 427,18 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
b. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale ed € 786,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c. condanna la convenuta al pagamento, Controparte_2 in favore della parte attrice, della somma di € 2.538,66, a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
13 Proc. n. 824/2018 R.G.
d. pone a definitivo carico delle parti convenute, in solido, le spese di
C.T.U., come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Potenza, lì 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
14
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 11/03/2018 al n. 824/2018
R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Sergio Potenza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via del Gallitello n. 221;
ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Piergiuseppe Metastasio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Pretoria n. 108;
CONVENUTA
NONCHÉ
C.F. e P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Angelo Rosato, insieme con il quale elettivamente domicilia in Potenza al Largo Pascoli, presso lo studio dell'avv. Domenico Ferrara;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 824/2018 R.G.
All'udienza del 13/12/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 07/03/2018, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1
e la società onde conseguire l'accoglimento Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, condannare la sig.ra
in solido con la in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice di una somma provvisionale pari a euro 30.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo o di una diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia nella misura del 30% del risarcimento del danno presuntivamente dovuto, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti dalla sig.ra nel sinistro stradale di cui è Pt_1
causa. - nel merito, man mano e gradatamente, accertare e dichiarare che il sinistro “de quo” è occorso per fatto e colpa esclusiva della sig.ra
e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., e la sig.ra in
[...] CP_1 solido tra loro al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 109.727,00, oppure a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con l'aggiunta degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria calcolati dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
- condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., ad un importo da determinarsi equitativamente ex art.2056 c.c. a titolo di risarcimento danni da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di ristoro;
- condannare la
in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_2
la sig.ra in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari CP_1
di causa, oltre CNA e spese generali, con attribuzione in favore sottoscritto procuratore antistatario;
- Ordinare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 148 co.10 del D. Lgs.
7.9.2005 la trasmissione, a cura della
Cancelleria, della presente sentenza all' per gli accertamenti CP_3
2 Proc. n. 824/2018 R.G.
relativi all'osservanza da parte della Compagnia di Assicurazione CP_2
delle disposizioni afferenti le procedure liquidative.”
[...]
1.1. L'attrice deduceva che: a) in data 08/06/2016, alle ore 12.50 circa, in
Potenza, alla via Domenico di Giura, presso l'attraversamento della scuola
D. Savio, la sig.ra veniva investita, mentre procedeva Pt_1 all'attraversamento pedonale, dalla vettura Audi A1 tg. FA898KY di proprietà e condotta dalla sig.ra b) il sinistro le Controparte_1
provocava ingenti lesioni;
c) la ricostruzione operata dagli agenti accertatori riscontrava l'esclusiva responsabilità della sig.ra d) CP_1
la richiesta stragiudiziale di ristoro, indirizzata alla Controparte_2
(compagnia assicuratrice del veicolo della sig.ra non
[...] CP_1
sortiva alcun effetto, eccependo la compagnia la responsabilità esclusiva del pedone.
2. Si costituivano in giudizio, con comparse rispettivamente depositate il
13/09/2018 e 18/09/2018, la sig.ra e la Controparte_1 [...]
eccependo: la prima, l'assenza di responsabilità per Controparte_2 la repentinità dell'attraversamento del pedone, e comunque il diritto di essere manlevata dal proprio assicuratore;
la seconda, la responsabilità concorsuale dell'attrice – per essere l'attraversamento intervenuto al di fuori delle strisce pedonali – e l'erronea quantificazione dei danni.
3. Concessa una provvisionale di € 18.000,00, la causa veniva istruita mediante prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13/12/2024, rassegnate le conclusioni, il processo veniva rimesso in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ciò posto, all'esito del procedimento la domanda attorea può dirsi parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti e nei termini che ci si accinge a chiarire.
5. Quanto all'allocazione eziologica del sinistro per cui è causa, la documentazione in atti e le prove orali espletate hanno illuminato la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta la quale, alla guida CP_1 dell'autovettura di sua proprietà, giunta in corrispondenza
3 Proc. n. 824/2018 R.G.
dell'attraversamento pedonale adiacente alla scuola “D. Savio”, impattava l'attrice, intenta all'attraversamento pedonale.
In particolare, dalla relazione dell'incidente, redatta dagli agenti della
Polizia Locale intervenuti sul posto, si evince l'assenza di tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore, e pure si legge che il pedone si era immesso sul tratto viario “usufruendo dell'attraversamento pedonale” (doc. 20 fascicolo attoreo). Risulta inoltre, dal medesimo verbale, che – sulla scorta di quanto affermato dalla convenuta stessa in sede di S.I.T. – non vi erano ostacoli che limitassero la visibilità.
Inoltre, entrambi i testi escussi all'udienza del 12/10/2022 hanno offerto conferma alla narrazione attorea, in particolare sottolineando come l'attrice stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali, e le medesime circostanze sono state altresì confermate, con valenza sostanzialmente confessoria, dalla convenuta chiamata per interpello Controparte_1 all'udienza del 22/11/2019.
Ebbene, il complessivo quadro istruttorio non lascia margini di dubbio in ordine alla responsabilità esclusiva della convenuta, essendo rimasto dimostrato che l'attrice ha attraversato sulle strisce pedonali e che non sussistevano ostacoli tali da precludere, per la conducente dell'autovettura,
l'espletamento di tutti i comportamenti prudenziali richiesti (e non concretamente attuati).
Del resto, si è affermato da tempo, nella giurisprudenza di legittimità, che, in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1,
c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (v., ex multis, Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
9856 del 28/03/2022 nonché la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 931 del
14/01/2025, secondo la quale, peraltro, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054,
4 Proc. n. 824/2018 R.G.
comma 1, c.c., non è sufficiente nemmeno la sola prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 C.d.s.).
In definitiva, non è revocabile in dubbio che la responsabilità del sinistro per cui è causa va imputata, per l'intero, alla convenuta Controparte_1
che pertanto va condannata – in solido con la compagnia assicurativa – al risarcimento dei danni patiti dall'attrice.
6. A tal fine, venendo alla determinazione del quantum debeatur, è opportuno operare una premessa sistematica.
6.1. La consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n.
7513/2018) ha enucleato, in ambito risarcitorio, diversi principi di diritto, che possono essere, per quanto interessa in questa sede, così sintetizzati:
a) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il secondo è disciplinato dall'art. 2059 c.c., che, in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. Cass. S.U. n.
26972/2008), va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale
(a titolo esemplificativo, art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona, e, pertanto, nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto (artt. 2, 29 e 30 Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.);
b) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056,
2059 c.c.). Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a
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livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14);
c) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito, e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
d) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
e tanto in ragione del fatto che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581,
582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico- legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la
6 Proc. n. 824/2018 R.G.
formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02);
e) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, ovvero il danno dinamico-relazionale.
Sono altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (Cass. n. 2311/07), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. n. 21716/13), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 17411/19);
f) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 28988/19);
g) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione);
7 Proc. n. 824/2018 R.G.
h) ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dalla L. n.
124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
6.2. Calando i suesposti principi al caso di specie, risulta senz'altro risarcibile, in favore dell'attrice, il danno biologico eziologicamente riconducibile al sinistro, in quanto riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio.
Quest'ultimo, con relazione le cui risultanze il Tribunale ritiene condivisibili (in quanto congruamente motivate sul piano scientifico), anche in ragione delle puntuali repliche offerte alle osservazioni articolate dalla parte attrice, ha riscontrato, ai danni della sig.ra Parte_1
“Esiti di frattura dell'ala sacrale di destra, delle branche ileo ed ischiopubiche bilaterali e di sublussazione anteriore degli ultimi metameri coccigei trattate conservativamente, a moderata estrinsecazione algico- funzionale” e “Canalolitiasi del canale semicircolare posteriore di destra in paziente con trauma cranico commotivo trattata mediante manovra liberatoria di sfumata estrinsecazione funzionale”, calcolando un CP_4
danno biologico permanente nella misura dell'8% e un danno biologico temporaneo pari a: giorni 30 di I.T.T.; giorni 30 di I.T.P. al 75; giorni 30 di
I.T.P. al 50%; giorni 75 di I.T.P. al 25%.
Il consulente, inoltre, ha quantificato la sofferenza soggettiva nel grado medio con riguardo al danno biologico temporaneo, e di grado lievissimo con riguardo a quello permanente.
6.3. Orbene, al fine di tradurre in termini monetari il pregiudizio subito, vertendo la controversia sul risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (quantificate nel 8%) derivanti da sinistro conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in applicazione dell'art. 139 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (che ha abrogato la previgente L. 57/2001), la relativa liquidazione deve operarsi per mezzo della Tabella delle micropermanenti di cui al co. 4 dell'art. 139 cit., per come aggiornata con
8 Proc. n. 824/2018 R.G.
l'ultimo D.M. 16/07/2024, e ciò in quanto, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del
15/06/2022).
Ebbene, considerata l'età dell'attrice al momento del sinistro (anni 59), in base alle menzionate tabelle il danno biologico permanente va quantificato in € 12.015,55.
Per quanto attiene all'invalidità temporanea, essa va quantificata come di seguito:
Invalidità temporanea totale (giorni 30): € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 75% (giorni 30): € 1.242,90
Invalidità temporanea parziale al 50% (giorni 30): € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% (giorni 75): € 1.035,75
Totale danno biologico temporaneo: € 4.764,45
Dunque, a titolo di danno biologico complessivamente inteso, spetta all'attrice la somma di € 16.780,00 (€ 12.015,55 + € 4.764,45).
6.4. A tale importo può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale consistente nel “pretium doloris”, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica.
Premesso, infatti, che il danno morale conseguente alle lesioni dovute a sinistro stradale, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito
(Tribunale, Potenza sez. I, 22/02/2023, n. 194), e tale principio opera a maggior ragione nel caso di lesioni micropermanenti, per le quali non sempre vi è un ulteriore danno da ristorare (Corte appello Perugia sez. I,
01/03/2023, n.151; Cassazione civile , sez. III , 13/01/2016 , n. 339), nel caso di specie tale dimostrazione può dirsi offerta anche alla luce dell'espletata CTU, che ha riscontrato una sofferenza soggettiva sia in relazione alla compromissione temporanea dell'integrità psico-fisica sia con riguardo al danno permanente, ciò che, a parere del Tribunale, giustifica l'applicazione dell'incremento tabellare (33,33%) previsto a titolo, appunto, di ristoro per il danno morale, applicato sia sull'invalidità permanente che su quella temporanea.
9 Proc. n. 824/2018 R.G.
Tale somma è da quantificarsi nell'importo di € 5.592,77.
6.5. Di converso, non sono emerse o sono state provate, nel caso di specie, circostanze peculiari tali da giustificare, in un'ottica di personalizzazione del danno, un ulteriore incremento (o decremento) dei predetti importi, che possono quindi ritenersi congrui.
D'altra parte, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 27482/18, n.
7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14). Deve, cioè, trattarsi di circostanze del tutto anomale e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 23469/18).
6.6. In definitiva, l'importo complessivo spettante all'attrice è pari ad €
22.372,77 (€ 12.015,55 per danno biologico permanente + € 4.764,45 per danno biologico temporaneo + € 5.592,77 per danno morale), e al pagamento di tale somma vanno condannati, in solido, i convenuti.
Tale somma è a dirsi comprensiva (e non al netto) della provvisionale riconosciuta con provvedimento del 29/11/2019.
6.7. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 22.372,77), devalutata alla data dell'illecito
(08/06/2016) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 08/06/2016 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
7. Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, e
10 Proc. n. 824/2018 R.G.
comprende il danno emergente, ossia le spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, ed il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità lavorativa generica già ricompresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07,
n. 15187/04), nel caso di specie, unica voce di danno patrimoniale richiesta risulta quella concernente le spese occorse per la redazione della CTP, quantificate dal CTU in € 427,00, sulla cui congruità non è stata mossa alcuna contestazione.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del
03/01/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015) e sempre che vi sia la prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, “dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022).
Nel caso di specie l'esborso può ritenersi comprovato alla sottoscrizione apposta, dal medico redigente, alla fattura in atti, espressamente definita
“firma di quietanza”, onde tale costo (€ 427,00) va rimborsato alla parte attrice, oltre interessi legali su tale somma dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
8. Infine, si ritiene che siano emersi elementi idonei a consentire l'irrogazione, ai danni della compagnia assicurativa convenuta, della sanzione prevista dal comma 3 della suindicata norma, a mente del quale
“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.”
8.1. Come noto, all'istituto citato deve attribuirsi carattere sanzionatorio, essendo finalizzato a scongiurare che la richiesta di esercizio della giurisdizione sia formulata in modo tale che risulti volta solo a prolungare inutilmente la durata del processo. L'espressione “in ogni caso”, con cui
11 Proc. n. 824/2018 R.G.
esordisce l'art. 96 comma 3 c.p.c., è infatti da intendersi nel senso che si prescinde, nell'applicazione della misura, dall'esistenza – e dalla relativa dimostrazione – di un danno, necessaria invece nell'ipotesi di cui allo stesso art. 96 comma 1; nondimeno, essendo la disposizione di cui al comma 3 dell'art. citato ricompreso pur sempre in una norma rubricata
“responsabilità aggravata”, sottende, come necessario presupposto, pur sempre l'esistenza di un comportamento addebitabile alla parte, ovvero ad essa in quanto normalmente rappresentata in giudizio dal difensore (Cass.
S.U. 21544/2017), del cui operato la prima risponde verso la controparte processuale ex art. 2049 c.c. (Cassazione civile sez. III, 14/10/2016,
n.20732).
Dunque, ai fini dell'irrogabilità della sanzione, non si richiede né la domanda di parte né la prova di un danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), la quale può rinvenirsi, a titolo esemplificativo, nella pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass.
S.U. 9912/2018; Cass. 28226/2021; Cass. ord. 29017/2020).
8.2. Orbene, ritiene lo scrivente che nella condotta processuale della parte convenuta premessane la soccombenza, Controparte_2 siano rinvenibili gli estremi della colpa grave, poiché sin dall'origine della controversia emergeva documentalmente l'assenza di ogni profilo di responsabilità a carico dell'attrice (pedone) e, viceversa, la piena responsabilità della convenuta assicurata (come evincibile dagli accertamenti operati dalla Polizia Locale e dal correlato verbale irrogativo della sanzione), ciò anche in ragione del diritto vivente ampiamente consolidato nel senso della presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. in caso di investimento (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023). Sicché
l'odierno giudizio poteva non essere incardinato qualora la compagnia assicurativa non avesse negato il risarcimento, in sede stragiudiziale, sul
12 Proc. n. 824/2018 R.G.
presupposto (indimostrato già in quella sede) della sussistenza di una responsabilità a carico dell'attrice.
8.3. Quanto all'importo di tale condanna, se ne stima equa una liquidazione in chiave percentuale rispetto alle spese di lite, e in particolare nei termini di 1/2 della somma per come indicata in dispositivo.
9. Venendo, appunto, alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico solidale dei convenuti nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari di cui al D.M. 55/2014, parametrati al decisum (Civ., Sez. I, 26 aprile 2021,
n. 10984), scaglione da € 5.201 a € 26.000, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento avente n. 824/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 22.372,77 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (somma comprensiva della provvisionale), e al pagamento, altresì in favore della parte attrice, della ulteriore somma di € 427,18 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
b. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale ed € 786,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
c. condanna la convenuta al pagamento, Controparte_2 in favore della parte attrice, della somma di € 2.538,66, a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
13 Proc. n. 824/2018 R.G.
d. pone a definitivo carico delle parti convenute, in solido, le spese di
C.T.U., come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Potenza, lì 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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