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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 26/11/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI - Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA - Giudice rel. dott.ssa Gersa GERBI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio RVG 1520/2024 promosso dai coniugi:
, nato in [...] il [...], residente in [...] (c.f. Parte_1
) C.F._1
e
, nata in [...] il [...], residente in [...]
8 (c.f. ), CodiceFiscale_2 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Hidra Zoldan, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
I coniugi e premettendo di essersi uniti in matrimonio in Ucraina in data Pt_1 Pt_2
09/02/2019 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno, n. 121, parte II, serie C, anno 2024) e che dall'unione coniugale in data 09/08/2019 è nata la figlia hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto. Per_1
Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dal difensore e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 01/10/2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 21/08/2024;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti e della prole
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ucraina in data 09/02/2019 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno, n. 121, parte II, serie C, anno
2024) dai signori , nato in [...] il [...], residente in [...]
Fantuzzi n. 8 (c.f. ) e , nata in [...] il C.F._1 Parte_2
10/07/1987, residente in [...] (c.f. ), alle CodiceFiscale_2 condizioni concordate dalle parti e che qui si trascrivono:
1) siano autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Belluno, viale Fantuzzi n. 8, condotta in locazione, rimarrà assegnata alla moglie, che ivi manterrà la propria residenza con la figlia mentre il signor provvederà a trasferire Per_1 Parte_1 altrove, entro il 31.08.2024, la propria residenza, portando con sé i propri beni personali;
3) con riferimento alla figlia minore , i coniugi propongono il seguente Persona_2
PIANO GENITORIALE:
- la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- resterà collocata prevalentemente presso la dimora AT;
Per_1
- quanto ai tempi di permanenza della minore con i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi (e in particolare tenuto conto del fatto che in attualità il signor è operaio turnista con orario 22.00 / 6.00), Pt_1 verrà mantenuta la seguente regolamentazione: A. nelle settimane in cui la madre lavora la mattina, con turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00, verrà accompagnata a scuola dal papà, mentre la mamma avrà cura di Per_1 andarla a prendere al termine delle lezioni;
la bambina trascorrerà con il papà due pomeriggi a settimana, nelle giornate da concordare di settimana in settimana, dall'uscita di scuola, ove il papà sarà ad attenderla, sino alle ore 20.00, quando, dopo cena, verrà accompagnata dalla madre;
B. nelle settimane in cui la madre lavora di pomeriggio, con turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00, verrà accompagnata a scuola tutte le mattine Per_1 dalla mamma, mentre il papà avrà cura di andarla a prendere all'uscita; la bambina starà con il papà sino alle ore 20.00, quando verrà dallo stesso accompagnata a casa della mamma, ove ad attenderla, sino al rientro di quest'ultima dal lavoro, ci sarà la NA AT (nata in [...] il [...] e residente Persona_3 in Belluno, via Agosti n. 11); C. starà inoltre con il papà a week end alternati, dal sabato Per_1 pomeriggio alle ore 14.00 alla domenica alle ore 12.00, quando il signor la accompagnerà a casa della Pt_1 madre. Ferma la massima flessibilità tra i genitori nella gestione della bambina anche in giorni ed orari diversi da quelli di cui sopra, questi concorderanno direttamente eventuali variazioni dei periodi di permanenza della figlia presso di loro, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e dei desideri e delle necessità della bambina;
- i giorni di vacanza (comprese le festività Natalizie e Pasquali), verranno trascorsi da Per_1 alternativamente, di anno in anno, con il padre e con la madre, salvo diversi accordi presi tra i genitori;
il signor inoltre, trascorrerà almeno sette giorni, anche non consecutivi, con la figlia durante l'estate, Parte_1 accordandosi con congruo anticipo con la mamma, in caso di vacanza fuori casa per più giorni;
- nell'eventualità in cui i genitori, nei periodi a loro assegnati, non riescano ad accudire la figlia, ciascun genitore chiederà, prima di rivolgersi a terzi, la disponibilità dell'altro; in ogni caso, entrambi i genitori acconsentono a che la bambina venga accudita, in caso di loro impossibilità, dalla NA AT , alla quale Persona_4 ciascun genitore intende dare delega per il ritiro da scuola e/o da eventuali attività extra scolastiche;
- si rappresenta che la signora intende presentare al datore di lavoro domanda di part time a 30 ore Pt_2 settimanali, con orario 8.00 / 14.00, per potersi occupare personalmente della figlia anche per la consegna ed il ritiro da scuola;
4) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, il signor corrisponderà alla signora Parte_1 Pt_3
la somma mensile di € 600,00, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico
[...] bancario, e ciò fino al raggiungimento da parte della figlia della sua autosufficienza economica, sul conto corrente intestato alla moglie;
5) le spese straordinarie sostenute nell'interesse di saranno a carico di entrambi i genitori nella misura Per_1 del 50% cadauno. Per l'individuazione delle spese straordinarie oggetto di ripartizione tra i coniugi, si richiamano le linee guida del protocollo del Tribunale di Belluno del 21 ottobre 2021;
6) le spese sostenute in favore della figlia verranno detratte per l'intero dalla madre, che beneficerà per intero dell'assegno unico;
7) quale contributo alle spese per l'alloggio coniugale, visti anche gli importi dovuti a titolo di spese condominiali, il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma mensile di € 400,00 mediante Pt_1 Pt_2 bonifico bancario, somma che le parti si impegnano a rivedere in caso di risoluzione del contratto di locazione in corso;
8) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti sotto il profilo economico, per cui non avanzano pretese a titolo di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
9) i signori e danno altresì atto che hanno risolto in separata sede ogni altra questione economica e Pt_1 Pt_2 patrimoniale tra loro insorta e che, pertanto, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altra, per nessuna ragione o causa;
10) sia dato atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento idoneo all'espatrio con l'iscrizione della figlia in quello di entrambi.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Sandini
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI - Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA - Giudice rel. dott.ssa Gersa GERBI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio RVG 1520/2024 promosso dai coniugi:
, nato in [...] il [...], residente in [...] (c.f. Parte_1
) C.F._1
e
, nata in [...] il [...], residente in [...]
8 (c.f. ), CodiceFiscale_2 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Hidra Zoldan, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
I coniugi e premettendo di essersi uniti in matrimonio in Ucraina in data Pt_1 Pt_2
09/02/2019 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno, n. 121, parte II, serie C, anno 2024) e che dall'unione coniugale in data 09/08/2019 è nata la figlia hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto. Per_1
Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dal difensore e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 01/10/2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 21/08/2024;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti e della prole
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ucraina in data 09/02/2019 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno, n. 121, parte II, serie C, anno
2024) dai signori , nato in [...] il [...], residente in [...]
Fantuzzi n. 8 (c.f. ) e , nata in [...] il C.F._1 Parte_2
10/07/1987, residente in [...] (c.f. ), alle CodiceFiscale_2 condizioni concordate dalle parti e che qui si trascrivono:
1) siano autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Belluno, viale Fantuzzi n. 8, condotta in locazione, rimarrà assegnata alla moglie, che ivi manterrà la propria residenza con la figlia mentre il signor provvederà a trasferire Per_1 Parte_1 altrove, entro il 31.08.2024, la propria residenza, portando con sé i propri beni personali;
3) con riferimento alla figlia minore , i coniugi propongono il seguente Persona_2
PIANO GENITORIALE:
- la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- resterà collocata prevalentemente presso la dimora AT;
Per_1
- quanto ai tempi di permanenza della minore con i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi (e in particolare tenuto conto del fatto che in attualità il signor è operaio turnista con orario 22.00 / 6.00), Pt_1 verrà mantenuta la seguente regolamentazione: A. nelle settimane in cui la madre lavora la mattina, con turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00, verrà accompagnata a scuola dal papà, mentre la mamma avrà cura di Per_1 andarla a prendere al termine delle lezioni;
la bambina trascorrerà con il papà due pomeriggi a settimana, nelle giornate da concordare di settimana in settimana, dall'uscita di scuola, ove il papà sarà ad attenderla, sino alle ore 20.00, quando, dopo cena, verrà accompagnata dalla madre;
B. nelle settimane in cui la madre lavora di pomeriggio, con turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00, verrà accompagnata a scuola tutte le mattine Per_1 dalla mamma, mentre il papà avrà cura di andarla a prendere all'uscita; la bambina starà con il papà sino alle ore 20.00, quando verrà dallo stesso accompagnata a casa della mamma, ove ad attenderla, sino al rientro di quest'ultima dal lavoro, ci sarà la NA AT (nata in [...] il [...] e residente Persona_3 in Belluno, via Agosti n. 11); C. starà inoltre con il papà a week end alternati, dal sabato Per_1 pomeriggio alle ore 14.00 alla domenica alle ore 12.00, quando il signor la accompagnerà a casa della Pt_1 madre. Ferma la massima flessibilità tra i genitori nella gestione della bambina anche in giorni ed orari diversi da quelli di cui sopra, questi concorderanno direttamente eventuali variazioni dei periodi di permanenza della figlia presso di loro, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e dei desideri e delle necessità della bambina;
- i giorni di vacanza (comprese le festività Natalizie e Pasquali), verranno trascorsi da Per_1 alternativamente, di anno in anno, con il padre e con la madre, salvo diversi accordi presi tra i genitori;
il signor inoltre, trascorrerà almeno sette giorni, anche non consecutivi, con la figlia durante l'estate, Parte_1 accordandosi con congruo anticipo con la mamma, in caso di vacanza fuori casa per più giorni;
- nell'eventualità in cui i genitori, nei periodi a loro assegnati, non riescano ad accudire la figlia, ciascun genitore chiederà, prima di rivolgersi a terzi, la disponibilità dell'altro; in ogni caso, entrambi i genitori acconsentono a che la bambina venga accudita, in caso di loro impossibilità, dalla NA AT , alla quale Persona_4 ciascun genitore intende dare delega per il ritiro da scuola e/o da eventuali attività extra scolastiche;
- si rappresenta che la signora intende presentare al datore di lavoro domanda di part time a 30 ore Pt_2 settimanali, con orario 8.00 / 14.00, per potersi occupare personalmente della figlia anche per la consegna ed il ritiro da scuola;
4) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, il signor corrisponderà alla signora Parte_1 Pt_3
la somma mensile di € 600,00, annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico
[...] bancario, e ciò fino al raggiungimento da parte della figlia della sua autosufficienza economica, sul conto corrente intestato alla moglie;
5) le spese straordinarie sostenute nell'interesse di saranno a carico di entrambi i genitori nella misura Per_1 del 50% cadauno. Per l'individuazione delle spese straordinarie oggetto di ripartizione tra i coniugi, si richiamano le linee guida del protocollo del Tribunale di Belluno del 21 ottobre 2021;
6) le spese sostenute in favore della figlia verranno detratte per l'intero dalla madre, che beneficerà per intero dell'assegno unico;
7) quale contributo alle spese per l'alloggio coniugale, visti anche gli importi dovuti a titolo di spese condominiali, il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma mensile di € 400,00 mediante Pt_1 Pt_2 bonifico bancario, somma che le parti si impegnano a rivedere in caso di risoluzione del contratto di locazione in corso;
8) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere autosufficienti sotto il profilo economico, per cui non avanzano pretese a titolo di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
9) i signori e danno altresì atto che hanno risolto in separata sede ogni altra questione economica e Pt_1 Pt_2 patrimoniale tra loro insorta e che, pertanto, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altra, per nessuna ragione o causa;
10) sia dato atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento idoneo all'espatrio con l'iscrizione della figlia in quello di entrambi.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Sandini
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta