Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 861/2024 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to OLDRINI Parte_1
ALESSIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale opposto
OGGETTO: opposizione ad ATP - indennità di accompagnamento
All'udienza del 25/03/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 29.10.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'esito dell'accertamento CP_1 tecnico preventivo promosso ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c., finalizzato ad accertare la sussistenza in capo al medesimo delle condizioni sanitarie per il diritto all'indennità di accompagnamento;
ha chiesto al Giudice:
1. accertare e dichiarare che il ricorrente dalla data della domanda (o da quella diversamente accertata) necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
2. con vittoria di spese, (oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge) per entrambe le fasi di giudizio, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori anticipatari.
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente, già riconosciuto invalido al 100%, ha dedotto: di aver presentato in data 4.05.2023 domanda amministrativa di aggravamento, in considerazione del peggioramento delle proprie condizioni sanitarie;
che in data
22.05.2023 la commissione di invalidità riconosceva il ricorrente “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%”, non riconoscendo le condizioni per usufruire dell'indennità di accompagnamento;
di aver quindi instaurato procedimento ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Varese;
che il CTU dott. non riconosceva la Per_1 sussistenza delle condizioni sanitarie per il diritto all'indennità di accompagnamento.
Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il CP_1 rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 25.03.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito questo Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura in udienza.
2.L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Richiamando anzitutto la normativa di riferimento, l'art. 1 della L. 18/1980 prevede: “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.
Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”.
4.L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da questo Giudice integralmente condiviso, ha da tempo avuto modo di chiarire che “Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno;
pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri
Pag. 2 di 5 dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili” (così, ex multis, Cass., ord. n. 7032 del 2023).
5.Venendo al caso di specie, il CTU nominato nella fase di ATP ha esaminato e descritto in maniera approfondita la condizione patologica del ricorrente, nello specifico esponendo quanto segue:
“Paziente di sesso maschile in condizioni generali piuttosto scadute giunge allo studio medico accompagnato dalla consorte ed utilizza per la deambulazione un bastone. Il cammino è incerto, il passo breve e la base d'appoggio allargata con equilibrio precario. Con minimo aiuto supera i due gradini posti all'ingresso dell'atrio dello studio stesso. Conferma le patologie riportate in anamnesi e lamenta gravi difficoltà nella deambulazione e nei passaggi posturali con riferita necessità di aiuto nello svolgimento dei normali atti di vita quotidiana. Riferisce dolori diffusi alle articolazioni accentuati dopo aver ricevuto il vaccino anti COVID19. Incontinenza urinaria saltuaria, indossa pannolone nelle ore notturne e dorme in posizione semi seduta.
Portatore di patente B rinnovata nel 2022 e valida fino al dicembre 2024. Guida la propria autovettura per brevi spostamenti ( accompagna i nipoti a scuola e la moglie a fare la spesa nel supermercato del paese di residenza ). Alla visita sono presenti imponenti edemi a colonna agli arti inferiori con segno della fovea +++ associati a presenza di plurime varici alle gambe e al terzo medio inferiore delle cosce, modesta ipotrofia muscolare agli arti inferiori ed altrettanto modesta ipostenia. Scroscio articolare alla flesso estensione delle ginocchia con dolore ai gradi estremi di movimento, anche mobili con dolore alla flessione completa sul tronco. Addome globoso per adipe con esiti cicatriziali xifo ombelicali esito di colecistectomia e correzione di ernia ombelicale e laparocele. Scroto sinistro disabitato per risalita del testicolo secondaria al trauma subito all'età di 11 anni. Non grossolani deficit dei nervi cranici con dolore riferito alla branca temporale del trigemino insorto anch'esso dopo la vaccinazione per COVID19. Difficoltà ai passaggi posturali con necessità di appoggio, non ipostenia agli arti superiori. Indossa apparecchi acustici per ipoacusia grave bilaterale. Portatore di cataratta all'occhio destro con esiti di intervento per cataratta occhio sinistro. Dal punto di vista psichico non si rilevano grossolani deficit cognitivi. Il paziente è in equilibrio stabile mentre è seduto, riesce ad alzarsi dalla sedia aiutandosi con le braccia mentre la stazione eretta è stabile solo con appoggio o ausilio di bastone. Usa le braccia per sedersi. Segno di BE +++ per tendenza a caduta posteriormente. Andatura incerta a piccoli passi interrotti discontinui con tendenza a deviazioni laterali durante la marcia. Il Paziente riferisce di riuscire ad alimentarsi da solo, necessita di aiuto nell'igiene personale, nell'abbigliamento e nell'utilizzo dei servizi igienici. Totalmente dipendente per fare il bagno o la doccia. Riferisce qualche episodio di incontinenza urinaria, continenza intestinale conservata. Test di EL fra
50 e 70 con livello di dipendenza moderata e necessità di assistenza settimanale stimata
Pag. 3 di 5 di 20 ore. Riesce ad usare il telefono ma riferisce di non essere in grado di comporre i numeri, deve essere accompagnato per fare la spesa riesce a scaldare pasti preparati, non partecipa a nessuna operazione di governo della casa e guida la propria auto anche se per brevi spostamenti. Assume farmaci prescritti e maneggia le proprie finanze in maniera indipendente. IADL test 5/8. Quanto sopra rilevato e descritto viene confermato dalla documentazione presente in atti ed esaminata dallo scrivente. Dai test somministrati dipendenza nello svolgimento di attività complesse della vita quotidiana e dipendenza moderata nello svolgimento delle attività di base della vita quotidiana.
Possibile la deambulazione con bastone in ambito domiciliare a base allargata con necessità di assistenza ai passaggi posturali e nell'eseguire le scale. Rischio di caduta accidentale per sindrome vertiginosa ricorrente, modestissimo rallentamento ideo motorio con buon orientamento spazio-temporale al momento della visita. In possesso di patente B guida la macchina autonomamente e accompagna la moglie a fare la spesa e nipoti a scuola anche se insiste nell'affermare che l'utilizzo avviene solo nel paese di residenza e per brevi tratti”.
6.Facendo applicazione nel caso di specie dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene il Giudice che, sulla base dell'accertamento medico-legale compiuto dallo stesso CTU della fase di ATP - malgrado le conclusioni da quest'ultimo rassegnate - sia senz'altro da riconoscere in capo al ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento.
7.Ed infatti, ribadito che ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento assume rilevanza l'impossibilità di compiere anche un solo atto di cadenza quotidiana della vita, nel caso in esame risulta dirimente osservare che il CTU ha chiaramente confermato che il ricorrente non è in grado di provvedere in autonomia all'igiene personale, come neppure alla deambulazione, in quanto l'ausilio del bastone non risulta sufficiente al compimento dei passaggi posturali ovvero al superamento di ordinari ostacoli del cammino quali i gradini, essendo inoltre stato evidenziato il rischio di caduta.
8.In conclusione, sulla scorta di tutto quanto complessivamente osservato e ritenuto, il ricorso è fondato e il Giudice pertanto dichiara che il ricorrente necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, a far tempo dalla data della domanda amministrativa del 4.05.2023.
9.Le spese di lite di entrambe le fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, con riferimento a valori prossimi ai minimi in considerazione della non complessità delle questioni trattate e delle difese in concreto svolte, nonché tenuto conto della natura documentale della presente fase di giudizio.
Le spese di CTU della fase di ATP sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento dell'opposizione, dichiara che il ricorrente necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, a far tempo dalla data della domanda amministrativa (4.05.2023);
2.condanna l' a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in €1.300,00 per CP_1 compensi della fase di ATP ed €2.000,00 per compensi della presente fase di opposizione, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3.pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Varese, 25.03.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 5 di 5