Parere sospensivo 11 marzo 2025
Parere definitivo 20 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/12/2025, n. 9863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9863 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09863/2025REG.PROV.COLL.
N. 01127/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. -OMISSIS- del 17 luglio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. RT IG;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al 191° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, dal quale, a seguito di prolungata assenza per malattia, è stato dimesso con provvedimento del 10 settembre 2015, ferma restando la possibilità di essere avviato al primo corso utile una volta riacquistata l’idoneità psico-fisica.
Con il successivo decreto ministeriale del 16 febbraio 2017, l’interessato è stato dimesso dal 196° corso allievi agenti e dichiarato cessato dal servizio a decorrere dal 27 gennaio 2017.
L’Amministrazione ha continuato a retribuire il sig. -OMISSIS- fino al 31 dicembre 2019 e, con ordinanza del Prefetto della Provincia di Milano del 10 settembre 2020, gli è stato intimato il pagamento di € 52.935,25 per recupero stipendi non spettanti.
Con successivo atto del 19 maggio 2021, il Prefetto della Provincia di Milano ha rettificato parzialmente in autotutela l’ordinanza del 10 settembre 2020, indicando l’importo a debito dell’interessati di € 40.760,14 anziché € 52.935,25, e ne ha ordinato il conseguente pagamento.
Il Tar per la Lombardia, Sezione Quarta, con la sentenza n. -OMISSIS- del 2023, riuniti i ricorsi, ha respinto sia il ricorso proposto avverso decreto ministeriale del 16 febbraio 2017 sia il ricorso proposto avverso l’ordinanza prefettizia di ripetizione dell’indebito.
Il soccombente ha interposto appello avverso la detta sentenza, articolando i seguenti motivi:
Erronea applicazione dell’art. 6-ter, lettera d), del d.P.R. n. 335 del 1982.
La norma vieterebbe la riammissione in servizio per due volte solo per il periodo di applicazione pratica che, per il ricorrente, non sarebbe mai proseguito a causa di una malattia e di una inidoneità temporanea, come accertato dalla commissione medica all’uopo incaricata.
Il divieto della doppia riammissione non sarebbe applicabile nella fattispecie perché diretto, secondo un chiaro disposto della norma di riferimento, al periodo, dopo la nomina in prova, di applicazione pratica, che l’interessato non avrebbe potuto frequentare per assenza per malattia per una sola volta ed avrebbe avuto il diritto di ripetere.
In definitiva, a nulla rileverebbe che il ricorrente sia stato già una volta riammesso prima della nomina in prova, dopo un precedente periodo di malattia, in quanto, per espressa previsione normativa, il divieto e la deroga sarebbe dettata solo per il corso pratico, a cui sono avviati gli agenti dopo la nomina in prova che, nella fattispecie, è avvenuta alla fine del corso teorico.
Le due fasi del corso sarebbero distinte ed il divieto di richiedere la ripetizione per più di una volta sarebbe dettato per il corso pratico.
Diversamente, il primo giudice avrebbe concepito il corso in termini unitari, sebbene articolato, per esigenze formative, in una prima parte teorica e nella successiva attività pratica in prova, ma tale interpretazione contrasterebbe con il dato testuale della norma che sarebbe sostanzialmente stravolto.
Erroneità della sentenza del Tar che ha ritenuto ripetibili le somme pagate spontaneamente all’odierno appellato.
Al ricorrente è stata pagata la retribuzione, in periodo conclamato di malattia, ed il dipendente avrebbe percepito tale retribuzione ritenendo, in buona fede, che, nel periodo di malattia, non si sarebbe voluto, anche in deroga, sospendere il trattamento retributivo.
L’Amministrazione avrebbe dovuto motivare il recupero, atteso che sussisterebbe l’impossibilità di disporre la ripetizione dell’indebito per assenza dei presupposti.
La doverosità di cui all’art. 2033 c.c., anche sulla base di principi espressi dal giudice europeo, non si potrebbe applicare in via automatica, generalizzata ed indifferenziata a qualsiasi caso concreto di erogazione di somma da parte dell’Amministrazione ai propri dipendenti, dovendosi avere riguardo ad una pluralità di fattori, connessi all’affidamento di buona fede ed al decorso del tempo.
In luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito ex art. 2033 c.c., troverebbe applicazione la diversa regola che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto variamente articolata, ma, comunque, avente come minimo denominatore la non addebitabilità al percipiente dell’erogazione non dovuta.
Le modalità di recupero dovrebbero essere determinate in relazione alle condizioni di vita del debitore, non eccessivamente onerose, ma tali da consentire allo stesso tempo una esistenza libera e dignitosa.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per resistere all’appello ed ha depositato documentazione.
Il sig. -OMISSIS- ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza pubblica del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con decreto del 16 febbraio 2017, ha dimesso il sig. -OMISSIS- dal 196° corso, con cessazione dal servizio nell’Amministrazione della P.S. a decorrere dal 27 gennaio 2017.
Il provvedimento è stato adottato:
- visto il proprio decreto del 10 settembre 2015, con cui il suddetto Agente in Prova è stato dimesso dal 191° corso di formazione della Polizia di Stato a decorrere dal 10 settembre 2015, ai sensi dell’art. 6-ter, lettera d), del d.P.R. n. 335 del 1982, con riserva di essere avviato al primo corso utile non appena riacquistata l’idoneità;
- vista la nota del 20 settembre 2016, con cui la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione – Servizio Corsi ha comunicato che l’interessato poteva essere avviato al secondo semestre del 196° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, in svolgimento presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia;
- vista la nota del 23 settembre 2016, con la quale il Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti ha disposto che l’interessato doveva presentarsi il 28 settembre 2016 presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, per la frequenza del secondo semestre del 196° corso;
- vista la nota del 27 gennaio 2017, con la quale il Direttore della Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia ha proposto la dimissione dal 196° corso di formazione della Polizia di Stato dell’Agente in Prova in discorso, per avere superato 60 giorni di assenza del secondo semestre del 196° corso di formazione;
- ritenuto, pertanto, di dover procedere alla dimissione del predetto, a decorrere dal 27 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 6-ter, lettera d), del d.P.R. n. 335 del 1982.
Il Prefetto della Provincia di Milano, con atto del 10 settembre 2020, ha ordinato all’ex Allievo Agente della Polizia di Stato -OMISSIS- di pagare, entro trenta giorni dalla notifica dell’atto, l’importo di € 52.935,25 per recupero stipendi non spettanti per il periodo dal 27 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 a seguito della cessazione dal servizio. Con successivo atto del 19 maggio 2021, il Prefetto della Provincia di Milano ha rettificato parzialmente in autotutela l’ordinanza del 10 settembre 2020, indicando l’importo a debito dell’interessati di € 40.760,14 anziché € 52.935,25, e ne ha ordinato il conseguente pagamento.
4. L’art. 6-bis, comma 1, del d.P.R. n. 335 del 1982, prevede che:
“ Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione ”.
Il successivo art. 6-ter, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 335 del 1982 dispone che:
“ Gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica”.
5. Il corso di formazione della durata di dodici mesi, sebbene articolato in due semestri in ragione delle attività svolte e delle rispettive finalità, ha carattere indubbiamente unitario ed inscindibile, tanto che la norma prevede la inequivoca locuzione “un corso della durata di dodici mesi”.
Ne consegue che l’art. 6-ter, lettera d), del d.P.R. n. 335 del 1982 non può essere interpretato nel senso richiesto dall’appellante, ma ha una ed una sola interpretazione plausibile, vale a dire che la riammissione di allievi e agenti in prova, che già di per sé costituisce un’eccezione, può essere disposta per una sola volta durante l’unico corso di formazione.
Infatti, ad escludere che il divieto della doppia riammissione possa riguardare la sola applicazione pratica, occorre rilevare che la norma si riferisce sia agli allievi che agli agenti in prova.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 335 del 1982, gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova e sono avviati all’espletamento delle attività del secondo semestre, per cui, riferendosi la norma di cui all’art. 6-ter sia agli allievi che agli agenti in prova, dispone evidentemente sia per il primo che per il secondo semestre del corso di formazione, vale a dire per l’intera durata del corso di formazione.
Di qui, l’infondatezza delle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado e la conseguente resistenza alle censure dedotte del provvedimento con cui, in data 16 febbraio 2017, l’Amministrazione ha disposto la cessazione dell’interessato nell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza a decorrere dal 27 gennaio 2017.
6. Parimenti infondate sono le doglianze relative all’ingiunzione di restituzione di quanto indebitamente erogato al sig. -OMISSIS- per il periodo successivo alla cessazione dal servizio.
In proposito, è sufficiente rilevare che gli importi erogati dal 27 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 sono sine causa, in quanto il rapporto di lavoro è cessato il 27 gennaio 2017, sicché la ripetizione dell’indebito costituisce atto dovuto dall’Amministrazione, senza che la stessa possa esercitare alcuna facoltà discrezionale, pena una responsabilità erariale.
In altri termini, la prestazione economica non è stata erogata in periodo di assenza per malattia, ma è stata resa in assenza del rapporto di lavoro e di qualsivoglia rapporto sinallagmatico, per cui non sussistono in radice i presupposti per derogare all’obbligatorietà del recupero dell’indebito e per ritenere che sussista un legittimo affidamento del percipiente ben consapevole della cessazione del rapporto di lavoro da considerevole tempo.
Pertanto se è vero che le erogazioni sono avvenute per errore dell’Amministrazione, è altrettanto vero che detto errore era facilmente e pienamente conoscibile dall’interessato.
7. In ordine alle modalità di recupero dell’indebito, è del tutto corretta la statuizione del giudice di primo grado secondo cui le modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite costituisce attività prettamente amministrativa, alla quale non può sostituirsi l’attività giurisdizionale, trattandosi di materia oggetto di sindacato generale di legittimità, senza che la cognizione possa essere estesa al merito amministrativo.
8. In definitiva, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
9. Le spese del giudizio di appello, considerata la natura della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 1127 del 2024).
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
HA ON, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
RT IG, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT IG | HA ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.