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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000251/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000251/2013 avente ad oggetto “scioglimento comunione ordinaria”
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
elettivamente domicil. alla P.ZZA VITTORIO EMANUELE N. 43 70043 MONOPOLI
(BA) rappres. e dif. dall'Avv. MONTANARO CHRISTIAN VITO (C.F.
) C.F._3
ATTORI
contro
1 (C.F. Controparte_1 C.F._4
(C.F. Controparte_2 C.F._5
(C.F. CP_3 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_1
elettivamente domicil. alla VIA MELO N. 71 70121 BARI rappres. e dif. dall'Avv.
VIRGINTINO EMANUELE (C.F. ) C.F._7
CONVENUTA
All'udienza del 4.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione - notificato a e a , a mezzo posta in CP_3 Controparte_4
data 17.4.2013, e, a e a ai sensi dell'art. 140 cpc Parte_3 Controparte_2
con compimento delle formalità in data 15.4.2013 - e Parte_1 Parte_2
hanno adito questo Tribunale al fine di chiedere lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Polignano a Mare (BA), Strada Comunale Pozzovivo n.c., piano T -
S1, in comproprietà con i citati convenuti.
Hanno chiesto l'assegnazione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante e, in
2 subordine, in caso di indivisibilità del bene, la vendita all'incanto del cespite ovvero l'attribuzione ad essi attori del compendio immobiliare, previo riconoscimento del valore della quota agli altri comproprietari;
con spese a carico dei condividenti stessi e, in caso di opposizione, a carico degli opponenti.
A fondamento dell'azione, gli attori hanno dedotto che:
- con atto di compravendita del 6.5.1998, a rogito del notaio dott. Persona_1
(Raccolta n. 9345, Repertorio n. 56673), essa attrice e i convenuti Parte_2 [...]
e avevano acquistato in comunione tra loro da CP_3 Controparte_1 [...]
l'unità immobiliare sita in Polignano a Mare (BA) alla Strada Comunale CP_5
Pozzovivo n. c, piano T –S1, censita in Catasto Urbano del Comune di Polignano a Mare
(BA) al foglio n. 33, particella n. 136, categoria A/7, classe 3, vani 11,5, costituita di piano seminterrato, di pian terreno, dei sovrastanti lastrici solari e di annessa pertinenziale area scoperta (viale di accesso dalla Strada Statale n. 16 Adriatica), della superficie catastale di are 10 e centiare 50, il tutto confinante, a cominciare dal punto più a nord e in senso orario, con con detta Strada Statale, con e con Controparte_6 Parte_4
restante proprietà dell'alienante Controparte_5
- la proprietà in comune era stata acquisita secondo le seguenti quote: 33/100 da
[...]
27/100 da , in regime di comunione legale dei beni con il CP_3 Controparte_1
coniuge 40/100 da , in regime di comunione legale dei Controparte_2 Parte_2
beni con il coniuge;
Parte_1
- con nota di iscrizione R.G. n. 52289, R. part. n. 11593 del 29.9.2007, la Equitalia E.T.R.
s.p.a. (oggi aveva iscritto ipoteca legale sulla quota di proprietà di Controparte_4
(unità negoziale n. 1, Sez. B dell'Ispezione Ipotecaria del 27.7.2011). CP_3
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.11.2013 si è costituita in giudizio
3 (già Equitalia E.TR. s.p.a.) che si è associata alle richieste formulate Controparte_4
dagli attori e ha chiesto di partecipare alla distribuzione delle somme spettanti alla sua debitrice sino alla concorrenza del proprio credito maggiorato delle spese CP_3
e compensi del presente giudizio.
A fondamento delle proprie difese la convenuta ha esposto che:
- in data 28.9.2007, a seguito del mancato pagamento del carico tributario scaduto alla data del 15.9.2007 di complessivi € 80.942,44, aveva eseguito presso l'Ufficio del Territorio di
Bari, Servizi di Pubblicità Immobiliare, con nota in data 28.9.2007 al n. 52289 del Registro
Generale e n. 11593 del Registro Particolare, Iscrizione Ipotecaria, ai sensi dell'art. 77 del
D.P.R. n. 602/1973, avente per oggetto gli immobili di proprietà di CP_3
- l'iscrizione ipotecaria, comunicata alla contribuente in data 13.12.2007, era stata eseguita per la complessiva somma di € 161.884,88, pari al doppio del carico tributario scaduto e non pagato.
All'udienza dell'8.1.2014 è stata dichiarata la contumacia di , Controparte_1
e Controparte_2 CP_3
Disposta ed espletata CTU, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
4.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divisione avanzata da e è fondata e va Parte_1 Parte_2
accolta disponendo lo scioglimento della comunione ordinaria sussistente inter partes.
Come risultante dall'atto di acquisto del bene oggetto di domanda di divisione, la proprietà era stata acquisita secondo le seguenti quote: 33/100 da 27/100 da CP_3 [...]
, in regime di comunione legale dei beni con il coniuge Controparte_1 CP_2
4 40/100 da , in regime di comunione legale dei beni con il coniuge CP_2 Parte_2
. Parte_1
Il ctu nominato nel presente giudizio, Ing. ha accertato che trattasi di Persona_2
villa con area pertinenziale in stato di completo abbandono ed in pessime condizioni, identificata presso il NCEU del Comune di Polignano a Mare (BA), al piano T –S1 Strada
Comunale Pozzovivo n.c., al foglio n. 33, particella n. 136, categoria D/3, rendita €
2.205,27.
Il ctu ha accertato l'estensione della superficie lorda commerciale del bene in mq 273,80 e valutato il prezzo di mercato dello stesso in € 84.979,51, secondo il procedimento sintetico di stima.
A pag.11 della relazione tecnica (che si condivide e a cui integralmente si rinvia) il consulente ha dato atto di aver proceduto in base << ai valori riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'agenzia delle entrate e inoltre in base a ulteriori indagini in zone limitrofe, nelle agenzie immobiliari, e anche in funzione della personale conoscenza del mercato immobiliare, una congrua quotazione media di mercato praticata nelle compravendite di immobili analoghi a quelli da stimare >>.
Il ctu ha, inoltre, accertato la non divisibilità dell'immobile, valutazione confermata dalle fotografie in atti che rappresentano un'unica villa non frazionabile.
Alla luce di quanto sopra, va, pertanto, ritenuta la non comoda divisibilità del bene in comunione tra le parti in causa ai sensi dell'art. 720 cc.
Ed invero, il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete, suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e
5 non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (2007/12498).
Va, conseguentemente, accolta la richiesta di attribuzione del bene avanzata dagli attori, peraltro maggiori quotisti.
Sul punto si osserva che l'art. 720 cod. civ. prevede la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei comunisti voglia avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza.
Pertanto, detti immobili debbono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno degli aventi diritto alla quota maggiore, secondo il criterio di massima indicato dall'art. 720 cod. civ., il quale non impedisce peraltro l'esercizio da parte del giudice della facoltà di procedere all'assegnazione, anche quando – diversamente dal caso in esame - le quote dei condividenti siano eguali (1995/2335).
In particolare, si ritiene, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che la domanda d'attribuzione, ove proposta da uno soltanto dei condividenti, vale di per sè ad impedire che sia disposta la vendita e che in tale ipotesi non deve essere svolta alcuna valutazione sull'entità della relativa quota rispetto alle altre, non potendo aver luogo il giudizio comparativo implicato dall'art. 720 cod. civ. (2000/1423).
L'immobile per cui è causa va pertanto attribuito a , in regime di comunione Parte_2
legale dei beni con il coniuge . Parte_1
Gli stessi dovranno pagare un conguaglio in danaro agli altri comunisti secondo la quota a ciascuno spettante e, precisamente, a in regime di comunione legale Controparte_1
dei beni con il coniuge la somma di € 22.944,46 pari al 27% del valore Controparte_2
dell'immobile di € 84.979,51, e, a la somma di € 28.043,23 pari al 33% CP_3
6 del suddetto valore.
Sulla quota di sull'immobile oggetto di causa grava l'ipoteca iscritta dalla CP_3
presso l'Ufficio del Territorio di Bari, Servizi di Pubblicità Immobiliare, Controparte_4
con nota in data 28.9.2007 al n. 52289 del Registro Generale e n. 11593 del Registro
Particolare.
La fattispecie è regolata dall'art. 2825, 4° co., c.c. (attribuzione di una somma di denaro in luogo dei beni in natura), la quale ha riguardo alla somma di denaro già compresa ab origine o comunque alla somma dovuta a titolo di conguaglio (sia esso dovuta ex art. 720
c.c. sia esso dovuta ex art. 728 c.c.).
Sulla base dell'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 2825 cit. i creditori possono far valere le loro ragioni sulle somme dovute al rispettivo debitore, con prelazione determinata dalla data di iscrizione dell'ipoteca originaria;
si verifica, quindi, la trasformazione dell'ipoteca in privilegio sulla somma di denaro, con prelazione determinata dalla data di iscrizione
(surrogazione reale), in deroga al carattere reale dell'ipoteca e del diritto di sequela.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese relative alla divisione sostenute dagli attori vanno poste a carco della massa in proporzione alle relative quote.
Le spese sostenute da vanno poste a carico della debitrice Controparte_4 CP_3
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 52.000,01 a €
260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate.
I compensi, in considerazione dell'attività difensiva svolta, vanno liquidate, nei valori
7 medi, alla parte attrice e, nei valori minimi, ad . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dispone lo scioglimento della comunione ordinaria sussistente inter partes, e per l'effetto,
attribuisce a e la piena proprietà dell'immobile Parte_2 Parte_1
identificato presso il NCEU del Comune di Polignano a Mare (BA), al piano T –S1 Strada
Comunale Pozzovivo n.c., al foglio n. 33, particella n. 136, categoria D/3;
pone a carico di e il pagamento della somma di euro Parte_2 Parte_1
22.944,46 in favore di e di e della somma di Parte_3 Controparte_2
euro 28.043,23 in favore di CP_3
visto l'art. 2825 c.c., dichiara il diritto del creditore ipotecario a far valere Controparte_4
le sue ragioni creditorie sulla somma di euro 28.043,23 dovuta dagli attori a CP_3
con prelazione determinata dalla data di iscrizione o trascrizione dei relativi titoli, nei limiti del valore dei beni in precedenza ipotecati;
liquida le spese processuali sostenute da parte attrice in complessivi euro 14.103,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre a i.v.a., c.p.a.
e spese generali, spese che distrae in favore dell'Avv. Christian Vito Montanaro;
pone le predette spese processuali, oltre a quelle di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti, a carico della massa in proporzione alle rispettive quote;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in CP_3 Controparte_4
complessivi Euro 7.052,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
8 Così deciso il 27/05/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000251/2013 avente ad oggetto “scioglimento comunione ordinaria”
promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
elettivamente domicil. alla P.ZZA VITTORIO EMANUELE N. 43 70043 MONOPOLI
(BA) rappres. e dif. dall'Avv. MONTANARO CHRISTIAN VITO (C.F.
) C.F._3
ATTORI
contro
1 (C.F. Controparte_1 C.F._4
(C.F. Controparte_2 C.F._5
(C.F. CP_3 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_1
elettivamente domicil. alla VIA MELO N. 71 70121 BARI rappres. e dif. dall'Avv.
VIRGINTINO EMANUELE (C.F. ) C.F._7
CONVENUTA
All'udienza del 4.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione - notificato a e a , a mezzo posta in CP_3 Controparte_4
data 17.4.2013, e, a e a ai sensi dell'art. 140 cpc Parte_3 Controparte_2
con compimento delle formalità in data 15.4.2013 - e Parte_1 Parte_2
hanno adito questo Tribunale al fine di chiedere lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Polignano a Mare (BA), Strada Comunale Pozzovivo n.c., piano T -
S1, in comproprietà con i citati convenuti.
Hanno chiesto l'assegnazione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante e, in
2 subordine, in caso di indivisibilità del bene, la vendita all'incanto del cespite ovvero l'attribuzione ad essi attori del compendio immobiliare, previo riconoscimento del valore della quota agli altri comproprietari;
con spese a carico dei condividenti stessi e, in caso di opposizione, a carico degli opponenti.
A fondamento dell'azione, gli attori hanno dedotto che:
- con atto di compravendita del 6.5.1998, a rogito del notaio dott. Persona_1
(Raccolta n. 9345, Repertorio n. 56673), essa attrice e i convenuti Parte_2 [...]
e avevano acquistato in comunione tra loro da CP_3 Controparte_1 [...]
l'unità immobiliare sita in Polignano a Mare (BA) alla Strada Comunale CP_5
Pozzovivo n. c, piano T –S1, censita in Catasto Urbano del Comune di Polignano a Mare
(BA) al foglio n. 33, particella n. 136, categoria A/7, classe 3, vani 11,5, costituita di piano seminterrato, di pian terreno, dei sovrastanti lastrici solari e di annessa pertinenziale area scoperta (viale di accesso dalla Strada Statale n. 16 Adriatica), della superficie catastale di are 10 e centiare 50, il tutto confinante, a cominciare dal punto più a nord e in senso orario, con con detta Strada Statale, con e con Controparte_6 Parte_4
restante proprietà dell'alienante Controparte_5
- la proprietà in comune era stata acquisita secondo le seguenti quote: 33/100 da
[...]
27/100 da , in regime di comunione legale dei beni con il CP_3 Controparte_1
coniuge 40/100 da , in regime di comunione legale dei Controparte_2 Parte_2
beni con il coniuge;
Parte_1
- con nota di iscrizione R.G. n. 52289, R. part. n. 11593 del 29.9.2007, la Equitalia E.T.R.
s.p.a. (oggi aveva iscritto ipoteca legale sulla quota di proprietà di Controparte_4
(unità negoziale n. 1, Sez. B dell'Ispezione Ipotecaria del 27.7.2011). CP_3
Con comparsa di costituzione depositata in data 27.11.2013 si è costituita in giudizio
3 (già Equitalia E.TR. s.p.a.) che si è associata alle richieste formulate Controparte_4
dagli attori e ha chiesto di partecipare alla distribuzione delle somme spettanti alla sua debitrice sino alla concorrenza del proprio credito maggiorato delle spese CP_3
e compensi del presente giudizio.
A fondamento delle proprie difese la convenuta ha esposto che:
- in data 28.9.2007, a seguito del mancato pagamento del carico tributario scaduto alla data del 15.9.2007 di complessivi € 80.942,44, aveva eseguito presso l'Ufficio del Territorio di
Bari, Servizi di Pubblicità Immobiliare, con nota in data 28.9.2007 al n. 52289 del Registro
Generale e n. 11593 del Registro Particolare, Iscrizione Ipotecaria, ai sensi dell'art. 77 del
D.P.R. n. 602/1973, avente per oggetto gli immobili di proprietà di CP_3
- l'iscrizione ipotecaria, comunicata alla contribuente in data 13.12.2007, era stata eseguita per la complessiva somma di € 161.884,88, pari al doppio del carico tributario scaduto e non pagato.
All'udienza dell'8.1.2014 è stata dichiarata la contumacia di , Controparte_1
e Controparte_2 CP_3
Disposta ed espletata CTU, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
4.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divisione avanzata da e è fondata e va Parte_1 Parte_2
accolta disponendo lo scioglimento della comunione ordinaria sussistente inter partes.
Come risultante dall'atto di acquisto del bene oggetto di domanda di divisione, la proprietà era stata acquisita secondo le seguenti quote: 33/100 da 27/100 da CP_3 [...]
, in regime di comunione legale dei beni con il coniuge Controparte_1 CP_2
4 40/100 da , in regime di comunione legale dei beni con il coniuge CP_2 Parte_2
. Parte_1
Il ctu nominato nel presente giudizio, Ing. ha accertato che trattasi di Persona_2
villa con area pertinenziale in stato di completo abbandono ed in pessime condizioni, identificata presso il NCEU del Comune di Polignano a Mare (BA), al piano T –S1 Strada
Comunale Pozzovivo n.c., al foglio n. 33, particella n. 136, categoria D/3, rendita €
2.205,27.
Il ctu ha accertato l'estensione della superficie lorda commerciale del bene in mq 273,80 e valutato il prezzo di mercato dello stesso in € 84.979,51, secondo il procedimento sintetico di stima.
A pag.11 della relazione tecnica (che si condivide e a cui integralmente si rinvia) il consulente ha dato atto di aver proceduto in base << ai valori riportati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'agenzia delle entrate e inoltre in base a ulteriori indagini in zone limitrofe, nelle agenzie immobiliari, e anche in funzione della personale conoscenza del mercato immobiliare, una congrua quotazione media di mercato praticata nelle compravendite di immobili analoghi a quelli da stimare >>.
Il ctu ha, inoltre, accertato la non divisibilità dell'immobile, valutazione confermata dalle fotografie in atti che rappresentano un'unica villa non frazionabile.
Alla luce di quanto sopra, va, pertanto, ritenuta la non comoda divisibilità del bene in comunione tra le parti in causa ai sensi dell'art. 720 cc.
Ed invero, il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete, suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e
5 non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (2007/12498).
Va, conseguentemente, accolta la richiesta di attribuzione del bene avanzata dagli attori, peraltro maggiori quotisti.
Sul punto si osserva che l'art. 720 cod. civ. prevede la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei comunisti voglia avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza.
Pertanto, detti immobili debbono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno degli aventi diritto alla quota maggiore, secondo il criterio di massima indicato dall'art. 720 cod. civ., il quale non impedisce peraltro l'esercizio da parte del giudice della facoltà di procedere all'assegnazione, anche quando – diversamente dal caso in esame - le quote dei condividenti siano eguali (1995/2335).
In particolare, si ritiene, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che la domanda d'attribuzione, ove proposta da uno soltanto dei condividenti, vale di per sè ad impedire che sia disposta la vendita e che in tale ipotesi non deve essere svolta alcuna valutazione sull'entità della relativa quota rispetto alle altre, non potendo aver luogo il giudizio comparativo implicato dall'art. 720 cod. civ. (2000/1423).
L'immobile per cui è causa va pertanto attribuito a , in regime di comunione Parte_2
legale dei beni con il coniuge . Parte_1
Gli stessi dovranno pagare un conguaglio in danaro agli altri comunisti secondo la quota a ciascuno spettante e, precisamente, a in regime di comunione legale Controparte_1
dei beni con il coniuge la somma di € 22.944,46 pari al 27% del valore Controparte_2
dell'immobile di € 84.979,51, e, a la somma di € 28.043,23 pari al 33% CP_3
6 del suddetto valore.
Sulla quota di sull'immobile oggetto di causa grava l'ipoteca iscritta dalla CP_3
presso l'Ufficio del Territorio di Bari, Servizi di Pubblicità Immobiliare, Controparte_4
con nota in data 28.9.2007 al n. 52289 del Registro Generale e n. 11593 del Registro
Particolare.
La fattispecie è regolata dall'art. 2825, 4° co., c.c. (attribuzione di una somma di denaro in luogo dei beni in natura), la quale ha riguardo alla somma di denaro già compresa ab origine o comunque alla somma dovuta a titolo di conguaglio (sia esso dovuta ex art. 720
c.c. sia esso dovuta ex art. 728 c.c.).
Sulla base dell'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 2825 cit. i creditori possono far valere le loro ragioni sulle somme dovute al rispettivo debitore, con prelazione determinata dalla data di iscrizione dell'ipoteca originaria;
si verifica, quindi, la trasformazione dell'ipoteca in privilegio sulla somma di denaro, con prelazione determinata dalla data di iscrizione
(surrogazione reale), in deroga al carattere reale dell'ipoteca e del diritto di sequela.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese relative alla divisione sostenute dagli attori vanno poste a carco della massa in proporzione alle relative quote.
Le spese sostenute da vanno poste a carico della debitrice Controparte_4 CP_3
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 52.000,01 a €
260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate.
I compensi, in considerazione dell'attività difensiva svolta, vanno liquidate, nei valori
7 medi, alla parte attrice e, nei valori minimi, ad . Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dispone lo scioglimento della comunione ordinaria sussistente inter partes, e per l'effetto,
attribuisce a e la piena proprietà dell'immobile Parte_2 Parte_1
identificato presso il NCEU del Comune di Polignano a Mare (BA), al piano T –S1 Strada
Comunale Pozzovivo n.c., al foglio n. 33, particella n. 136, categoria D/3;
pone a carico di e il pagamento della somma di euro Parte_2 Parte_1
22.944,46 in favore di e di e della somma di Parte_3 Controparte_2
euro 28.043,23 in favore di CP_3
visto l'art. 2825 c.c., dichiara il diritto del creditore ipotecario a far valere Controparte_4
le sue ragioni creditorie sulla somma di euro 28.043,23 dovuta dagli attori a CP_3
con prelazione determinata dalla data di iscrizione o trascrizione dei relativi titoli, nei limiti del valore dei beni in precedenza ipotecati;
liquida le spese processuali sostenute da parte attrice in complessivi euro 14.103,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre a i.v.a., c.p.a.
e spese generali, spese che distrae in favore dell'Avv. Christian Vito Montanaro;
pone le predette spese processuali, oltre a quelle di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti, a carico della massa in proporzione alle rispettive quote;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in CP_3 Controparte_4
complessivi Euro 7.052,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, il tutto oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali.
8 Così deciso il 27/05/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
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