Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, alla quale è riunita la causa R.G. 6923/2020, posta in decisione all'udienza del giorno 13.1.2025 e vertente TRA
, (P.IVA Parte_1 P.IVA_1 con gli avvocati Romano Vaccarella e Silvia Valenti PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(C.F. ), con gli avvocati
[...] P.IVA_2
Francesco Carbonetti e Luca Pasquini PARTE APPELLATA E
, (C.F.: ), con P_ C.F._1
l'avvocato Francesco Carbonetti PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
PARTE APPELLATA contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11522/2019, nonché della sentenza del Tribunale di Roma n. 7526 del 21/05/2020. FATTO E DIRITTO
1
[...] obblighi derivanti della complessa attività negoziale con la quale aveva assunto il concordato di , Parte_1 Controparte_4 con conseguente accertamento negativo del diritto di CP al corrispettivo della vendita dei crediti vantati nei confronti
[...] di e del correlativo diritto di Controparte_4 CP_5 di rifiutare l'adempimento in applicazione dell'art. 1460 c.c.
[...] ovvero in subordine di sospendere il pagamento ex art. 1482 c.c. ; ha chiesto in ogni caso, accertati i minori valori degli attivi compresi nel patrimonio di rispetto a quanto Controparte_4 dichiarato da nelle comunicazioni sociali , vincoli e Controparte_1 pretese di terzi, di ridurre il prezzo della compravendita dei crediti vantati da nei confronti di Controparte_1 Controparte_4
- nella qualità di soggetto incorporante Controparte_1
- si è costituita opponendosi con articolati Controparte_1 argomenti alla domanda avversaria e dispiegando domanda riconvenzionale volta alla condanna della controparte all'adempimento del contratto di cessione pro - soluto dei crediti vantati da nei confronti di , CP Controparte_4 segnatamente al pagamento della somma di euro 24.600.000,00 prevista quale corrispettivo della cessione . Concessi i termini dell'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa documentalmente istruita, all'odierna udienza è stata discussa e decisa.».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
“- Rigetta la domanda principale;
- Accoglie la domanda riconvenzionale ed accerta che è debitrice di CP_5 [...] della somma di euro 24.600.000,00 a titolo di CP corrispettivo pattuito per il contratto di cessione di crediti concluso tra le parti in data 6 luglio 2015, oltre interessi nella misura convenzionale dal 1° febbraio 2017 all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto condanna al pagamento della CP_5 somma di euro 24.600.000,00, con interessi nella misura convenzionale dalle singole scadenze al saldo.
2 - Condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 27.800,00 , compresi compensi professionali e spese. oltre IVA e CAP come per legge” .
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «La domanda principale va rigettata. Preliminarmente, per comodità espositiva, si rinvia alla ricostruzione normativa, puntualmente richiamata dalle parti , in ordine al ruolo assunto da quale commissario Controparte_1 liquidatore della società Controparte_6
– posseduta da è stata designata come
[...] CP CP_ destinataria dei patrimoni dell' e delle società del gruppo
in attuazione della disciplina di cui all'art. 1 commi CP_8
488 ss della l. 27.12.2006 n.296, volta a consentire la chiusura CP_ CP_ delle l.c.a. di e delle società controllate totalmente da , con devoluzione dei patrimoni a;
in particolare CP CP veniva individuata ( con decreto del 18.07.2007 n.71033 ) come trasferitaria dei patrimoni provenienti dalle l.c.a. del gruppo CP_
. CP_ Per le società sottoposte a l.c.a. controllate da , ma non al 100% è stata designata come commissario CP liquidatore, non potendo operare il meccanismo della devoluzione dei patrimoni alla società trasferitaria. La presente controversia trae origine dalle attività di liquidazione della società
[...]
nella quale, come enunciato, la società CP CP
controllata di , ha assunto ex lege le funzioni di
[...] CP commissario liquidatore .
da parte sua , nell'ambito della sua attività di CP_5 gestione di attività e passività di procedure esecutive collettive o individuali ottenute come assuntore o terzo proponente di concordati, ha partecipato alla selezione relativa al concordato di
società controllata non al 100% da Controparte_4 CP_8
l.c.a. dal 1994, con capitale sociale detenuto al 91,802% da UO FI e per la restante parte dalla compagnia assicuratrice CP_9
.
[...] CP_
, avendo acquisito i patrimoni di e delle CP società controllate totalitarie è divenuta creditrice di CP
( di cui era commissario liquidatore) in quanto in quei
[...] patrimoni erano compresi crediti verso detta società. ha assunto il concordato fallimentare del CP_5 patrimonio della in l.c.a., con una offerta che Controparte_4
3 prevedeva il riconoscimento ai creditori del 100% degli importi ammessi al passivo. La sequenza delle operazioni poste in essere è stata la seguente: acquisto da parte di con contratto dell' 8 CP_5 aprile 2015, delle azioni di detenute da pari CP CP al 91,802 % del capitale sociale (doc. n.3 prod. attore); acquisto dei crediti vantati da nei confronti di CP per 24.141.302,08 con contratto del 6.07.2015 (doc. CP
4 prod. attore) , da corrispondere in tre rate scadenti il 31.1.2017
- 28 febbraio 2017 - 31 marzo 2017 - contratto sul cui adempimento verte il presente giudizio .
ha poi formulato proposta di concordato CP_5 fallimentare (docc. 5, 6, 7, 8), con parere favorevole del commissario liquidatore , omologato dal Tribunale di CP
Roma con decreto del 23-28 dicembre 2015 (doc. 10). Afferma l'attore di avere soddisfatto tutti i creditori, mentre i crediti acquistati da venivano postergati al CP soddisfacimento degli altri creditori, che la società CP
è tornata in bonis ed acquisito il nome di Controparte_10
Deduce l'attore che l'operazione era articolata nelle tre tappe negoziali descritte (acquisto di azioni, acquisto di crediti e proposta concordataria), lamentando che ha tentato di CP vanificare l'operazione in violazione degli obblighi assunti onde appropriarsi dell'utilità del concordato - tra cui i crediti da riscuotere ed i proventi sopravvenuti a seguito dell'attività liquidatoria, senza privarsi dei vantaggi del concordato dati dalla esdebitazione di con chiusura della procedura ed CP incasso del proprio credito in misura superiore al valore nominale.
Deduce inoltre che ha presentato denunce illecite, CP seguite da misure cautelari reali e personali, volte a screditare gli organi, onde impedire il normale corso dell'attività post- concordataria e l' ordinata ultimazione dei pagamenti che CP_5 era pronta ad effettuare. La ricostruzione dell'attore , come premesso, mira a negare il diritto della cedente al corrispettivo della cessione dei crediti, mediante un'eccezione di inadempimento che investe le obbligazioni derivanti dalla complessa operazione descritta, connotata da tre momenti avvinti da collegamento negoziale. Il nucleo della doglianza è che l'asse concordatario sarebbe stato privato del suo valore potenziale più consistente, dato dal credito vantato nei confronti della compagnia assicuratrice , CP_9
4 per fatto imputabile alla società , che mediante la sua CP condotta contraria a buona fede avrebbe impedito l'acquisizione delle utilità destinate al pagamento del credito ceduto, che avrebbe dovuto effettuarsi con l'incasso del credito vantato nei confronti di , sequestrato in sede penale. CP_9
La ricostruzione va disattesa. Si evidenzia che ha assunto l'onere CP_5 concordatario, conoscendo che nel patrimonio di CP erano compresi attivi illiquidi costituiti dai contenziosi pendenti - soggetti all'alea dei processi - e da crediti fiscali , esigibili al verificarsi delle condizioni normative. La dedotta violazione degli obblighi concordatari per avere
consegnato un compendio patrimoniale privo di alcuni CP valori dati per liberi ed esistenti - rivelatisi indisponibili ovvero contestati, è rimasta sguarnita di prova : il compendio patrimoniale della società , l'esistenza di attività e passività erano resi evidenti dai bilanci della società e sono stati rappresentati dal commissario liquidatore della procedura: l'operazione di assunzione del concordato è stata preceduta da un contratto di consulenza concluso tra e (doc. 6 prod. Controparte_1 CP_5 convenuto) avente ad oggetto le attività di ricerca relativa ai crediti e partecipazioni, nella prospettiva della cessione eventuale dei crediti;
nel contratto si legge (art. 3) che e CP CP_5 avrebbero convenuto di volta in volta, dopo le necessarie due diligence, se si sarebbe resa cessionaria del singolo CP1 credito o partecipazione ed il corrispettivo. In virtù del contratto di consulenza è venuta a CP_5 conoscenza di tutte le informazioni e della documentazione inerente le partecipazioni ed i crediti di : la proposta CP concordataria fu formulata alla luce dei dati contabili emergenti dalle relazioni di nella qualità di commissario CP liquidatore , mentre è rimasta sguarnita di prova la dedotta divergenza tra i dati conosciuti o conoscibili dall' assuntrice ed i dati posti a base delle operazioni di assunzione del concordato. Né risulta che abbia violato gli obblighi CP concordatari con condotte contrarie a buona fede. Al riguardo si osserva che il contratto preliminare di cessione dei crediti IRES tra e del CP CP2
29.04.2011(doc. 4 prod. ) era conosciuto dall'assuntrice, CP in quanto esso era esposto nel bilancio di al Controparte_4
31.01.2014 (doc. 5 prod. convenuta ) laddove nello stato passivo risulta indicato alla lettera b) Fondo per rischi ed oneri per complessivi euro 9.855,149 ed esplicitato nella nota integrativa,
5 che menziona gli oneri derivanti dall'impegno di cedere i crediti per ritenute su interessi al 20% del loro valore determinabile all'atto di chiusura della liquidazione. L'evidenza documentale esclude che il successivo contenzioso tra la società assuntrice e la promissaria derivi dalla dedotta falsa rappresentazione CP2 nella fase di formazione della proposta concordataria: CP_5 conosceva il preliminare di cessione, sicchè non può invocare la divergenza tra le utilità promesse e quanto conseguito, né può dolersi che i crediti fiscali non siano entrati nell'attivo dell'operazione. Basta solo evidenziare che il giudizio di annullamento del concordato instaurato dalla promissaria contro e nel quale è stata CP2 CP_5 _1 parte nella qualità di commissario liquidatore, si è CP definito con il rigetto della domanda di annullamento e risoluzione del concordato (cfr decreto del 24 luglio 2017- doc. 9 prod.
) avendo ritenuto il Tribunale che non rivestisse CP CP2 la qualità di creditore di UO Breda - patrimonio separato di
-, contenendo il preliminare una mera promessa di CP vendita di crediti fiscali , segnatamente del credito IRES, che avrebbe potuto essere chiesto a rimborso solo nella dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla chiusura della l.c.a.. In definitiva, nei limiti del rilievo della vicenda nel presente giudizio - che riguarda l'adempimento del contratto di cessione dei crediti sopra richiamato - ha documentato che CP
l'esistenza e gli effetti del preliminare erano ben noti a in CP_5 virtù del contratto di consulenza;
non può pertanto dolersi l'attrice del mancato conseguimento degli eventuali crediti fiscali, né può desumere da tale dato condotte contrarie a correttezza e buona fede di controparte nella fase genetica o funzionale dell'operazione, ovvero l'asserito inadempimento. Non consta la divergenza tra dichiarazioni in ordine alla consistenza dell'asse concordatario ed i crediti fiscali effettivamente vantati, in ragione della documentata esistenza del preliminare e della conoscenza di esso da parte dell'assuntrice. L'attore ha esposto altresì che i dati contabili emergenti dalle relazioni semestrali di nella qualità di Commissario CP
Liquidatore di esponevano elementi di attivo liquido CP per 3,5 milioni rivenienti da un certificato di deposito della Banca
Carichieti con scadenza 21.09.2016; non risulta tuttavia la dedotta falsa rappresentazione della disponibilità delle somme, atteso che nel bilancio esse rappresentavano un attivo disponibile, né che la società abbia ostacolato le procedure per mettere a
6 disposizione dell'assuntore le somme, con conseguente rifiuto della banca di liquidare il titolo a CP_5 ha provato di avere consegnato il certificato Controparte_1 di deposito CariChieti al legale rappresentante di _1
, che lo ha preso in consegna e custodia, in contraddittorio
[...] con CariChieti, presso la filiale della medesima (cfr. doc. 10 prod. convenuta). Appare chiaro che il pagamento del certificato era attività dovuta dalla banca depositaria e che il mancato adempimento non risulta imputabile a . CP
In definitiva , con riferimento alla fase genetica CP dell'operazione, ha provato di avere dato evidenza contabile dell'esistenza del certificato di deposito – che rappresentava un attivo disponibile;
le successive condotte di CariChieti, segnatamente il dedotto inadempimento dell'obbligo di fare conseguire il controvalore del certificato di deposito non sono imputabili alla cedente e tantomeno denotano una falsa rappresentazione in fase di trattative. In ogni caso deve evidenziarsi che eventuali rilievi in ordine alla liquidazione delle somme non avrebbero l'attitudine a legittimare il rifiuto di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei crediti, sia perché ha provato di CP avere adempiuto alle sua obbligazione di trasferire il certificato all' assuntrice del concordato, sia perché non vi è prova del collegamento, neppure implicito, tra il conseguimento dell'utilità derivante dalla liquidazione del certificato e l'adempimento del contratto di cessione di crediti . Con riguardo alla consistenza dell'attivo, come premesso, il nucleo della doglianza dell'attrice si identifica con la mancata acquisizione del credito nei confronti della società assicuratrice
per il quale, al momento della proposta concordataria CP_9 pendeva un giudizio di rinvio dalla Cassazione dinanzi alla Corte di Appello di Roma, avente ad oggetto pretese risarcitorie originate da esposizioni assicurate dalla Compagnia assicuratrice non andate a buon fine. Fermando la valutazione al momento della elaborazione della proposta, si rileva che l'assuntrice non poteva confidare sull'esito favorevole del giudizio, del quale si è assunta l'alea, né alcun elemento conoscitivo conduce a ritenere che il commissario liquidatore abbia indotto l' assuntrice a considerare il credito litigioso una futura liquidità attiva: che conosceva il CP_5 contenzioso, ha effettuato una valutazione di convenienza
7 dell'operazione di acquisizione, assumendo il rischio di un esito sfavorevole della lite. D'altro canto alla luce degli ordinari canoni interpetrativi deve escludersi che l'adempimento del contratto di cessione dei crediti fosse giuridicamente collegato al conseguimento delle somme rivenienti dalla vittoria in giudizio contro la compagnia assicuratrice: tanto perché le parti non potevano certamente ancorare l'adempimento dei contratti conclusi ad un fatto estraneo al loro campo di azione, il futuro esito del giudizio dipendendo da provvedimenti giurisdizionali.
In fatto si rileva che successivamente interveniva la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 giugno 2016 n.3599 (doc. 48 prod. attore) che in sede di rinvio dalla Cassazione condannava a corrispondere a la somma CP_9 CP di euro 39.094.761,76, di seguito annullata con rinvio dalla Cassazione con ordinanza del 13 luglio 2018. Escluso un comportamento contrario a buona fede nella fase di formazione della operazione concordataria, passando alle condotte riferite alla fase successiva all'omologa del concordato, deduce che ha impedito l'incasso del credito CP_5 CP attraverso l'utilizzo illecito della denuncia penale effettuata dalla controllante per inesistenti reati;
infatti dopo l'esito CP vittorioso dell'appello aveva avviato una transazione con CP_9
per circa 31 milioni di euro , bloccata dal sequestro penale
[...] del credito litigioso provocato dalla denuncia di un avvocato di
illegittimamente finalizzata a fare conseguire a CP CP
l' utilità spettante a . CP_5
Con riguardo al giudizio penale, rileva il Tribunale che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale sono riferibili solo ad essa, responsabile dell'esercizio dell'azione penale e dei provvedimenti da questa scaturenti, compresi quelli impositivi di misure cautelari reali o personali: se poi l'azione penale venga esercitata in seguito ad una denuncia rivelatasi falsa, può venire in rilievo il reato di calunnia e la responsabilità in capo a chi le false accuse ha disegnato, con la conseguente tutela in sede civile nelle forme e con i contenuti previsti dall'ordinamento. In ogni caso la parte attrice non ha provato quanto enunciato: negli atti processuali del giudizio penale si legge infatti che l'indagine della Procura di Roma ha tratto origine da una segnalazione dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'AL (UIF), soggetto diverso dai contendenti ed istituzionalmente terzo;
inoltre se anche vi fosse stato un riscontro dell'informativa di un sedicente avvocato di alla CP
8 Procura della Repubblica di Roma (così a pag. 23 della citazione), i provvedimenti resi in sede penale non potrebbero ricollegarsi a
per il tramite di , perché i provvedimenti CP CP giurisdizionali promanano dagli organi che li emettono, all'esito della valutazione della prova . Ritenuta l'infondatezza dell'asserzione che l'asse concordatario sia stato privato del suo valore potenziale più consistente per fatto di , responsabile di avere fatto venire CP meno le basi numeriche su cui la proposta di concordato riposava
, si osserva che se la società assuntrice si sia rappresentata di pagare i crediti acquistati da con l'incasso del credito da CP riscuotersi presso è questione che attiene alla CP_9 valutazione della convenienza economica dell'intera operazione e della sua fattibilità – non imputabile a né in fase genetica CP né in fase di esecuzione del contratto di cessione , perché il credito nei confronti di era incerto , sicchè l'aspettativa CP_9 sull'esito vittorioso della lite non poteva incidere sul contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti. L'infondatezza della ricostruzione esclude che possa astrattamente ravvisarsi il dedotto inadempimento agli obblighi derivanti dal concordato: la società cedente non poteva garantire la confluenza del credito litigioso nell'attivo né può considerarsi responsabile del successivo sequestro penale, tantomeno della mancata transazione, del cui perfezionamento non vi è prova, nè , ovviamente, del successivo annullamento della sentenza favorevole da parte della Corte di Cassazione.
Ritenuto che
il pagamento del prezzo della cessione pro soluto dei crediti vantati da non era in alcun modo CP condizionato o ricollegato all'esito favorevole del giudizio pendente con la compagnia assicuratrice già in fase di formazione del contratto, deriva che l'eccezione di inadempimento è destituita di fondamento, neppure considerando i singoli atti che hanno scandito l'operazione concordataria come preordinati ad un unico regolamento di interessi. Costituisce insegnamento costante della giurisprudenza che l'eccezione di inadempimento è opponibile nell'ambito del medesimo contratto;
essa opera anche con riguardo a rapporti sostanzialmente diversi solo se le parti abbiano dato vita a distinti rapporti negoziali contestuali o meno, i quali , caratterizzandosi ognuno in funzione della propria causa e conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, siano stati concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di interdipendenza, sicchè le
9 vicende dell'uno debbano ripercuotersi su quelle dell'altro, condizionandone la validità ed efficacia (cfr tra le tante Cass.
4.03.2010 n.5195; Cass. 21.09.2011 n.19211). Nel caso in esame l'interpretazione unitaria non trova riscontro nei contratti in cui le intese sono state trasfuse, perché la cessione delle azioni di ed il contratto di cessione CP dei crediti non contengono alcun elemento da cui possa desumersi la sussistenza del descritto rapporto di interdipendenza. Nel contratto di cessione, che si è perfezionato con il trasferimento dei crediti, le parti espressamente prevedevano che:
“…in nessun caso la parte cessionaria avrà diritto a pretendere il pagamento o la restituzione di alcuna somma…” e che la cessionaria avrebbe sollevato la cedente “…da responsabilità in ordine ad eventuali, presenti o future cause, giudizi, opposizioni o situazioni sostanziali o processuali pregiudizievoli, o eventuali sue diminuzioni quantitative che dovessero derivare da procedure pendenti e future” (art. 5 del contratto). L'aspettativa delusa che l'attore valorizza rimane del tutto estranea al contratto di cessione, che riguardava i crediti ammessi allo stato passivo della l.c.a. della , appartenuti a CP
che li cedette al 110% del valore nominale ammesso al CP passivo, oltre interessi maturandi. Non sussistono i presupposti per la sospensione dell'obbligo di pagamento ex art. 1482 c.c., perché la disposizione trova applicazione in presenza di “garanzie reali o vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro preesistenti alla vendita e non dichiarati dal venditore , in violazione dell'obbligo di dichiarare l'esistenza di tali garanzie e vincoli;
non risulta che i crediti ceduti fossero gravati, né che il compratore abbia ignorato alcunchè in ordine ad essi;
per contro appare evidente che il sequestro penale di cui si è detto – tralasciando la questione dell'applicabilità o meno della fattispecie al sequestro penale - non è un vincolo preesistente, essendo stato disposto successivamente alla conclusione del contratto . La domanda va per le ragioni esposte rigettata. La domanda riconvenzionale volta al pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti merita accoglimento. Rilevata la sussistenza del contratto di cessione , concluso in data 6 luglio 2015 con scrittura privata autenticata con il quale la cessionaria si obbligava a corrispondere alla cedente CP la somma di euro 24.600.000,00 a titolo di corrispettivo, in tre soluzioni, è incontroverso che la cessionaria non ha pagato il prezzo della cessione dei crediti trasferiti nel termine pattuito.
10 Ritenuto per le ragioni esposte ingiustificato il rifiuto di adempiere opposto, escluso che possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 1482 c.c. dettata in materia di garanzia per i vizi della compravendita, non ricorrono altresì i presupposti per la riduzione equitativa del prezzo della cessione in ragione di pretese di terzi, vincoli e minore valore del patrimonio della
[...]
rispetto a quanto dichiarato da Parte_2 nelle comunicazioni sociali e negli atti adottati . Controparte_1
La disciplina legale della riduzione del prezzo si colloca nell'alveo della compravendita ed è uno strumento di tutela a fronte di un'attribuzione patrimoniale difettosa ovvero mira all'adeguamento del contratto per la conservazione dell'equilibrio fissato dalle parti . La formulazione proposta non consente l'inquadramento della domanda nell'ambito di un rimedio contrattuale tipico, né esiste un generale potere del giudice di ridurre equitativamente il corrispettivo della compravendita. Da parte sua la cedente ha provato di avere reso edotta la società di tutti i profili rilevanti ai fini della valutazione della convenienza dell'assunzione del concordato, né le parti hanno fatto dipendere l'adempimento del contratto di vendita dei crediti dall'esito favorevole del giudizio sui crediti della , la CP_9 cui alea è stata integralmente assunta dalla società attrice. In adempimento del contratto di cessione di crediti concluso tra le parti in data 6 luglio 2015, pertanto, la società CP_5 deve essere condannata al pagamento a favore di CP della somma di euro 24.600.000,00 a titolo di corrispettivo
[...] pattuito;
sulla somma decorrono gli interessi nella misura convenzionale dalle singole scadenze al saldo . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.».
§ 3. — Ha proposto appello nel giudizio R.G. CP_5
4950/2019, ed ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ad integrale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 30 maggio 2019, n. 11522, - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., e ciò inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione di apposita udienza;
-. Accertare e dichiarare che non ha Controparte_1 diritto al corrispettivo per la vendita dei crediti vantati nei confronti di meglio descritti in Controparte_4
11 narrativa e che, comunque, ha diritto a rifiutarne Parte_1
l'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.; -. Per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale proposta da nelle conclusioni della propria comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta di primo grado e successivamente precisate nella medesima fase del giudizio. Con vittoria di onorari, competenze e spese di lite in relazione al doppio grado di giudizio”.. (C. F.: ), ha resistito al Controparte_1 P.IVA_3 gravame ed ha chiesto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- In via incidentale: respingere l'istanza sospensiva dell'efficacia esecutiva della Sentenza avanzata da CP_5
- Nel merito: respingere – sulla base di quanto esposto in narrativa – l'avversa impugnazione in quanto inammissibile e, comunque, totalmente infondata in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provata;
- In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre CPA ed IVA”. Al giudizio è stata riunita la causa R.G. 6923/2020. Respinta l'istanza di sospensiva, i giudizi riuniti sono stati posti in decisione all'udienza del giorno 13.1.2025 sulle conclusioni trascritte al successivo paragrafo 5 e ed è stato successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello nel giudizio R.G. 4950/2019 contiene i seguenti motivi:
“erronea applicazione dei principi e delle regole in tema di collegamento negoziale e fraintendimento della relazione corrente fra gli atti posti in essere tra e . CP CP_5
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe compreso il nesso esistente tra le tre tappe negoziali -acquisto delle azioni, acquisto dei crediti di , proposta concordataria- che CP
l'odierna appellante aveva provato evidenziando precisi riscontri documentali, ossia la corrispondenza scambiata tra e CP_5
tra l'ottobre 2011 e il giugno 2012 di cui ai docc. n. 28 – CP
31 del fascicolo di primo grado dell'attrice, a dimostrazione del fatto che l'operazione era stata da lungo tempo programmata nella prospettiva, dichiarata fin dal primo momento, che CP_5 intendesse rendersi promotrice di un concordato fallimentare.
*** Il motivo va respinto.
12 Il giudice di primo grado ha, sì, respinto la prospettata tesi del collegamento negoziale;
tuttavia il Tribunale si è fatto carico di motivare sull'insussitenza di inadempimenti da parte di CP non solo in relazione alla cessione dei crediti di a
[...] CP
alla quale inerisce la domanda ex art. 1460 c.c., ma anche CP_5 in relazione alla cessione a delle azioni di in CP_5 CP CP
ed infine in relazione alla condotta di , quale
[...] CP liquidatore, nei confronti del concordato. Ed infatti, il tribunale ha motivatamente escluso l'inadempimento dell'appellata sia con riguardo al contenzioso tra la società assuntrice e la promissaria sia con riguardo al CP2 dedotto inadempimento dell'obbligo di far conseguire il controvalore del certificato di deposito CariChieti, sia, infine, al dedotto inadempimento agli obblighi derivanti dal concordato in relazione al credito litigioso , avendo ritenuto che non CP_9 poteva la società cedente garantire la confluenza del suddetto credito litigioso nell'attivo, né poteva la medesima società considerarsi responsabile del successivo sequestro penale. In sostanza il primo giudice, pur a fronte della domanda ex art. 1460 c.c. volta ad accertare che non ha Controparte_1 diritto al corrispettivo per la cessione dei crediti vantati nei confronti di in l.c.a. e che, comunque, Controparte_4 Pt_1 ha diritto a rifiutarne l'adempimento ai sensi e per gli effetti
[...] del citato articolo, non si è limitato a valutare il dedotto inadempimento della cedente rispetto alla suddetta cessione dei crediti, ma ha pure preso in esame quelle condotte che, nella prospettazione dell'attrice, costituivano inadempimenti nei confronti del concordato, riconducibili a quale CP commissario liquidatore, e, dunque, non afferenti specificamente alla cessione dei crediti.
Pertanto, anche a voler accogliere la tesi del collegamento negoziale, la statuizione di rigetto della domanda dell'attrice, in quanto riferita a tutti gli inadempimenti contestati alla convenuta rispetto alle tre fasi culminate con l'assunzione del concordato, e non solo alla cessione dei crediti, mantiene il suo fondamento logico-giuridico, risultando diffusamente motivate le ragioni per le quali il Tribunale non ha ravvisato inadempimenti di sorta a carico di sia quale cedente la partecipazione in CP CP
sia quale cedente i crediti nei confronti di detta società e
[...] sia, infine, quale commissario liquidatore della società posta in l.c.a.. Peraltro, osserva il Collegio, nel giudizio concluso in primo grado con la sentenza n.11522/2019, neppure risulta
13 compiutamente sviluppata dall'attrice la tesi, sostenuta con maggiore chiarezza nell'altro giudizio, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 7526/2020 la cui impugnazione è stata riunita al presente giudizio di appello, secondo la quale e CP
l'avv. , successivamente all'omologa del concordato, P_ avrebbero in sostanza operato in sede giudiziale ed extra- giudiziale per annullare o risolvere il concordato, approfittando del contenzioso promosso dalla per beneficiare dei crediti CP2 risultanti all'attivo del concordato. Ed infatti la sentenza n.11522/2019 non affronta detta tesi, trovandosi il Tribunale costretto a muoversi nell'ambito di una qualificazione della domanda attrice ex art. 1460 o 1482 c.c., che presuppone l'inadempimento di una parte alle obbligazioni assunte in un contratto a prestazioni corrispettive, sì da legittimare l'altra parte a rifiutare l'adempimento della propria obbligazione, e che mal si concilia con la prospettazione di un mosaico di condotte esulanti l'ambito dell'esecuzione di questo o di quel contratto, e che investono direttamente l'operato della società convenuta quale commissario liquidatore della Controparte_4
“Erronea esclusione dell'inadempimento di ” CP
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe frainteso la prospettazione di invero CP_5
l'attrice non aveva denunciato la consegna, da parte di CP_5
, di un patrimonio concordatario di privo CP CP degli elementi promessi;
aveva invece contestato che sui principali elementi di attivo promessi si era ingerita, CP successivamente al concordato, al fine di ostacolarne la liquidazione in favore dell'assuntore e perfino di CP_5 impedirne l'acquisizione da parte della stessa CP
Deduce l'appellante, con riguardo al preliminare del 2011 con che nel bilancio finale della liquidazione coatta CP2 amministrativa di le attività da trasmettere CP all'assuntore sono state rappresentate come libere da vincoli ed è stata eliminata la stessa posta di memoria dell'acconto (1%) ricevuto da in forza del citato preliminare. Da ciò CP CP_5 ha tratto l'implicazione, del tutto fraintesa dal Tribunale, che abbia inteso accollarsi l'onere dello scioglimento dal CP vincolo riveniente da quel preliminare e abbia voluto trasferire quegli stessi crediti all'assuntore, che offriva ai creditori di CP una somma incommensurabilmente superiore rispetto al
[...] modesto riparto che, a parità di condizioni, sarebbe stato possibile
14 se avesse dato corso al contratto definitivo di cessione dei CP crediti a CP2
Sostiene l'appellante che l'inadempimento allegato da in primo grado è consistito nel fatto che ha chiuso CP_5 CP il bilancio finale espungendo il riferimento a possibili pretese di e addirittura, quando inopinatamente ha agito CP2 CP2 rivendicando un presunto diritto al risarcimento, se n'è CP lavata le mani e nei propri atti difensivi ha sostanzialmente riversato il tema su e CP CP_5
Prosegue l'appellante che per sarebbe stata una pura CP_5 follia impegnarsi a pagare il 100% dei creditori e pagare a CP il 101,5% del valore dei crediti se fosse stato chiaro che CP aveva inteso lasciare aperta la porta a un contenzioso con CP2 scaricandone gli effetti sull'assuntore. Conclude l'appellante affermando che l'inadempimento di a quanto promesso in CP sede concordataria incide su uno dei valori più importanti dell'attivo di concordato. I crediti fiscali in oggetto ammontavano infatti a Euro 9.849.831,00 e il loro incasso avrebbe inciso in modo rilevante sulle assunzioni economiche che erano alla base dell'offerta di pagamento del 100% dei crediti ammessi al passivo. E per le stesse ragioni analoga rilevanza questa stessa circostanza rivestiva in ordine alla determinazione in una misura superiore al 100% del corrispettivo offerto da a per l'acquisto CP_5 CP dei crediti da questa vantati verso CP
*** Il Collegio fatica a comprendere la ratio della contestazione. E' ammesso dalla stessa appellante che le era noto, alla data della proposta concordataria, il compromesso di cessione di crediti fiscali in favore di risalente al 2011, e, d'altra parte, come CP2 ha rilevato il giudice di primo grado, esso era esposto nel bilancio di al 31.01.2014 laddove nello stato passivo Controparte_4 risulta indicato alla lettera b) Fondo per rischi ed oneri per complessivi euro 9.855,149 ed esplicitato nella nota integrativa, che menziona gli oneri derivanti dall'impegno di cedere i crediti per ritenute su interessi al 20% del loro valore determinabile all'atto di chiusura della liquidazione;
è dedotto dalla stessa appellante che l'incasso in sede concordataria dei suddetti crediti fiscali aveva inciso in modo rilevante sulle assunzioni economiche che erano alla base dell'offerta di pagamento del 100% dei crediti ammessi al passivo ed in ordine alla determinazione in una misura superiore al 100% del corrispettivo offerto da a per CP_5 CP
l'acquisto dei crediti da questa vantati verso CP
15 Risulta pertanto coerente con tale impostazione il fatto che abbia chiuso il bilancio finale espungendo il riferimento CP
a possibili pretese di CP2
In particolare, risulta dagli atti acquisiti anche a seguito della riunione del giudizio R.G. n. 6923/2020, che CP_5 non ebbe a subire alcuna conseguenza patrimoniale negativa per effetto delle iniziative giudiziarie di Con decreto del CP2
24.7.2017 il Tribunale di Roma sezione fallimentare ha respinto la pretesa di “quale creditore di rango prededucibile” della CP2 liquidazione coatta di di annullamento del CP concordato;
altresì con Sentenza n. 1908/2019 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda riconvenzionale, proposta contro
S.p.A. da ai sensi dell'art. 2932 c.c. nel giudizio CP_5 CP2
RG 47567/2016 con la seguente motivazione: “…l'efficacia del contratto preliminare di cessione di crediti in questione non può essere limitata all'interno della procedura. Esso rimane valido e continua a produrre i suoi effetti obbligatori anche dopo la chiusura della procedura di LCA di a seguito CP dell'omologazione del concordato fallimentare proposto da
la cui proposta prevedeva la definitiva cessione in favore CP_5 dell'assuntore ( degli stessi crediti fiscali oggetto della CP_5 promessa di vendita precedentemente sottoscritta dagli organi di
l.c.a.. Ne consegue altresì che, l'obbligazione Controparte_4 sorta a carico della con il contratto Controparte_4 preliminare in esame (quella del trasferimento definitivo del credito d'imposta futuro), non si è trasferita all'assuntore del concordato fallimentare (neppure, come si vedrà appresso, sotto forma di credito prededucibile di , ma è rimasta nel CP2 patrimonio della medesima società, sicché, una volta omologato il concordato fallimentare e chiusa la procedura di LCA, tale obbligazione è rimasta in capo alla stessa società tornata in bonis e che ha assunto la nuova denominazione di Controparte_10
E' dunque il soggetto tenuto a rispondere, Controparte_10 nei confronti di del mancato perfezionamento del CP2 contratto definitivo di cessione dei crediti d'imposta futuri che, il Commissario liquidatore della si era obbligato a CP stipulare con Invece quale assuntore del CP2 CP_5 concordato fallimentare cui è stato definitivamente ceduto lo stesso credito promesso in vendita a va equiparata al CP2 terzo acquirente e, in quanto tale, è del tutto estranea rispetto all'obbligo di stipulare il contratto definitivo assunto dal promittente venditore nei confronti del promissario acquirente” (sentenza citata, pag. 12).
16 Pertanto il Tribunale ha ritenuto che: “sia la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., che quella di risarcimento del danno da inadempimento del contratto preliminare sono proponibili soltanto nei confronti di _1
(ex in l.c.a.). La posizione di invece,
[...] CP CP_5 va equiparata a quella del terzo acquirente del bene promesso in vendita dal promittente venditore al promissario acquirente, il quale può spiegare le azioni a tutela dei propri diritti soltanto nei confronti della controparte rimasta inadempiente nei suoi confronti e non anche nei confronti del terzo, soggetto del tutto estraneo rispetto al contratto preliminare di cessione e che non ha alcun obbligo nei confronti del promissario acquirente” (sentenza cit., pag. 22). Il suddetto giudizio, invero si è concluso con l'accoglimento della domanda riconvenzionale di nei confronti di CP2 _1
e non di odierna appellante, di risarcimento
[...] CP_5 del danno liquidato dal giudice nella misura della somma pari alla differenza tra l'importo del credito d'imposta che sarà riconosciuto e liquidato dall'Agenzia delle Entrate e il prezzo d'acquisto pattuito di euro 1.977.991, oltre interessi dalla domanda al saldo. Lo stesso Tribunale, a fronte della domanda di CP_5
e di accertamento dell'inopponibilità ed Controparte_10 inefficacia nei loro confronti del contratto preliminare tra CP
quale commissario liquidatore della
[...] Controparte_13 che gestiva, tra gli altri, anche il patrimonio
[...] separato della e ha ritenuto, Controparte_4 CP4 quanto alla contestazione che detto contratto preliminare costituisse pregiudizio per i creditori, che “…ove risultasse vera l'affermazione di parte attrice, secondo la quale gli organi preposti non abbiano adeguatamente soppesato i termini della negoziazione, ciò non configurerebbe un vizio genetico del contratto preliminare, né determinerebbe la sua inefficacia, potendosi solo ipotizzare, in presenza di tutti i presupposti di legge, un'azione risarcitoria di (ora CP _1 nei confronti dei predetti organi della procedura concorsuale” (sentenza cit. pag. 18). Domanda risarcitoria che _1 non risulta aver proposto né in quel giudizio, ove Controparte_1 quale commissario liquidatore non risulta essere parte, né in altro giudizio documentato dalle parti in causa.
Ed allora, tornando alla motivazione del giudice di primo grado nella sentenza in questa sede appellata, secondo la quale: “il contratto preliminare di cessione dei crediti IRES tra CP
e del 29.04.2011(doc. 4 prod. ) era conosciuto CP2 CP
17 dall'assuntrice, in quanto esso era esposto nel bilancio di
[...] al 31.01.2014 (doc. 5 prod. convenuta ) laddove nello CP stato passivo risulta indicato alla lettera b) Fondo per rischi ed oneri per complessivi euro 9.855,149 ed esplicitato nella nota integrativa, che menziona gli oneri derivanti dall'impegno di cedere i crediti per ritenute su interessi al 20% del loro valore determinabile all'atto di chiusura della liquidazione”, non si ravvisa il dedotto fraintendimento da parte del Tribunale. Ed invero il Tribunale ha semplicemente voluto ricordare che, secondo quanto previsto nel contratto preliminare, noto a CP_5 alla data della proposta concordataria, evidentemente la promissaria avrebbe contestato l'inadempimento del CP2 preliminare alla data di invio all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione finale nella quale era stato esposto un credito d'imposta chiesto a rimborso di € 9.889.955,00, nei confronti del soggetto divenuto titolare di detto credito, e che, tuttavia, il relativo giudizio di annullamento del concordato promosso dalla era stato respinto dal Tribunale Fallimentare con decreto CP2 del 24 luglio 2017; aggiunge la Corte che la pretesa ex art. 2932
c.c. o risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da nel CP2 giudizio RG 47567/2016 conclusosi con la sentenza n. 1908/2019 del Tribunale di Roma è stata respinta nei confronti di CP_5
odierna appellante, essendo stata ritenuta la legittimazione
[...] passiva della sola Controparte_10
Del tutto ininfluenti, al fine di configurare una violazione dell'esecuzione secondo buona fede nella condotta di , CP risultano le considerazioni sulla mancanza della convenienza economica della complessiva operazione negoziale portata a termine da quale assuntore del concordato, ove si CP_5 fosse considerato a carico della società tornata in bonis l'obbligazione nei confronti di derivante dal preliminare CP2 stipulato nel 2011. In conclusione, con riferimento al contratto preliminare con non risulta alcun inadempimento di quale CP2 CP commissario liquidatore nei confronti dell'assuntore del concordato, CP_5
*** L'appellante ha lamentato altresì l'inadempimento dll'appellata nella vicenda della consegna del certificato di deposito della Banca CariChieti, contestando la motivazione del Tribunale, per non avere il primo giudice preso in considerazione le seguenti circostanze dedotte in primo grado:
18 - l'amministratore unico di , avv. , era anche CP P_ Contr direttore del settore crediti di , la società appositamente creata al fine di riunire in essa le sofferenze delle quattro banche oggetto di risoluzione del 22 novembre 2015, tra cui appunto Carichieti;
- aveva allegato nel proprio atto di citazione (p. 20) CP_5 che per lungo tempo l'incasso era stato rifiutato dalla Banca sia agli organi di sia a quelli di tornata in bonis, CP_5 _1 sulla base del fatto che dal Registro delle Imprese quest'ultima risultava ancora sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e perciò legalmente rappresentata dal Commissario liquidatore
; CP
aveva infatti con chiara consapevolezza e CP intenzione tardato a depositare al Registro delle Imprese il bilancio finale di liquidazione e ciò impediva di effettuare la voltura. Si era appreso - anche questo è stato puntualmente allegato e documentato - che si è interposta senza ragione nel CP procedimento di autorizzazione al deposito del bilancio finale di liquidazione da parte dell'Autorità di Vigilanza,
-quando già l'Autorità di Vigilanza era pronta a rilasciare il provvedimento di competenza, in persona del suo CP amministratore unico avv. - all'insaputa di - ha P_ CP_5 trasmesso al medesimo una nota con la quale lo invitava a non dar corso al provvedimento autorizzativo sulla base di inconsistenti ragioni (il fatto è attestato dallo stesso avv. che esercitava CP_3 il ruolo di autorità di vigilanza, in atto giudiziario prodotto dall'esponente quale doc. n. 17);
-solo molti mesi dopo, attivatasi (che era stata CP_5 costretta a promuovere nel frattempo un'azione risarcitoria per i fatti in oggetto), l'avv. disattendendo le strumentali CP_3 obiezioni dell'avv. , ha autorizzato il deposito del bilancio di P_ liquidazione. In ogni caso, contesta l'appellante, il certificato di deposito non fu consegnato a ma a CP_5 Controparte_10
Tale ultima contestazione va disattesa, dovendosi confermare la statuizione del Tribunale. Invero il certificato di deposito era intestato a CP ed aveva data di scadenza al 21.09.2016. A tale data, il concordato era stato omologato con il decreto n. 59/15 del 23.12.2015, di talché si era chiusa la procedura di liquidazione coatta amministrativa della che era quindi tornata in bonis CP
e aveva assunto la nuova denominazione sociale di _1
[...]
19 Pertanto, il certificato di deposito della Banca CariChieti è stato consegnato da alla società avente diritto. Pt_3
Quanto alle contestazioni circa il ritardato deposito del bilancio di liquidazione, a motivo del quale la CariChieti aveva negato l'incasso del certificato di deposito, va osservato, sulla scorta di quanto risulta anche dagli atti del giudizio di appello riunito, che:
-l'autorizzazione al deposito del bilancio finale era stata data dall'Autorità di Vilanza, avv. il 22.05.2017 Controparte_3 salvo poi essere stata sospesa/revocata in data 17.07.2017 su richiesta in data 11.07.17 dell'avv. sostiene P_
l'appellante formulata nella qualità di R.L. della CP commissario liquidatore, allorquando non rivestiva neppure più tale qualifica, sostiene invece il quale Presidente del CdA di P_
(doc. 02 del fascicolo di primo grado); CP
-l'istanza di sospensione dell'autorizzazione era motivata, da un lato sugli eventi riguardanti il giudizio di annullamento del concordato promosso da nei confronti dell'appellante, di CP2
e di quale liquidatore, e, dall'altro lato _1 CP sulla difformità tra la proposta di concordato datata 14.07.2015, depositata da in Tribunale, e quella datata 09.07.2015, CP_5 inviata da a;
CP_5 CP
- risulta dalla disposta sospensione dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale, che la difformità tra la proposta di concordato depositata al Tribunale e quella inviata a , e a CP suo tempo autorizzata, è stata ritenuta dall'Autorità di Vigilanza, avv. un “fatto grave” (cfr. raccomandata avv. Controparte_3 del 17.7.2017); CP_3
- solo con provvedimento del 1 marzo 2018, la suddetta Autorità di Vigilanza, avv. dopo aver analizzato Controparte_3 nel dettaglio la portata giuridica delle evidenziate difformità, ha così concluso:
-nel giudizio risarcitorio conclusosi con la sentenza 7526/2020 del Tribunale di Roma, oggetto dell'impugnazione di cui al giudizio R.G. n. 6923/2020 riunito al presente procedimento,
aveva convenuto per il risarcimento dei danni non CP_5
20 solo . (quale incorporante della Controparte_1 CP
nonché l'avv. , ma anche l'avv.
[...] P_ CP_3
tuttavia, all'esito dell'istruttoria, l'attrice ha concluso nei
[...] confronti di quest'ultimo chiedendo la cessazione della materia del contendere;
-la circostanza che il professionista incaricato quale Autorità di Vigilanza, ritenuto dalla stessa appellante estraneo alle dedotte macchinazioni di e dell'avv. , abbia CP P_ considerato serio e grave il motivo della difformità tra la proposta da lui autorizzata e quella depositata al Tribunale, ed abbia atteso dal luglio 2017 al marzo 2018 per revocare la disposta sospensione ed autorizzare il deposito del bilancio finale di liquidazione, peraltro solo a seguito della diffida della è circostanza tale CP_5 da escludere che la richiesta di sospensione del 11.07.17 dell'avv.
possa considerarsi del tutto pretestuosa e motivata P_ dall'unico intento di danneggiare e lo stesso concordato. CP_5
Ne deriva che anche la vicenda del ritardato deposito del bilancio finale di liquidazione, in quanto riconducibile alla determinazione di un soggetto estraneo agli interessi e alle dedotte inconfessabili mire del commissario liquidatore poi Controparte_1
non può ascriversi ad inadempimento idoneo a Controparte_1 giustificare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
***
L'appellante ha infine censurato la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'inadempimento di quale liquidatore in relazione alla vicenda del mancato CP incasso del credito verso , riconosciuto dalla Corte CP_9
d'appello di Roma, che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva condannato a corrispondere a la somma CP_9 CP di euro 39.094.761,76. In particolare, il giudice non avrebbe compreso la contestazione mossa a , ossia quella di essersi CP ingerita nella fase di realizzazione di detto credito, -dopo che, all'indomani della sentenza della Corte d'appello, quale CP_5 assuntore del concordato e la debitrice avevano CP_9 raggiunto un accordo transattivo per il pagamento di 31 milioni,- proponendo attraverso l'avv. Massimo Lauro, quale legale di
ed altre persone offese, un ricorso avente ad oggetto la CP richiesta di sequestro penale preventivo della somma liquidata dalla Corte d'appello di Roma. Anche la suddetta contestazione è infondata.
21 Il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha risposto alla contestazione dell'attrice, con motivazione che questa Corte condivide, osservando che:
-dagli atti del giudizio penale risultava che l'indagine della Procura di Roma ha tratto origine da una segnalazione dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'AL (UIF), soggetto diverso dai contendenti ed istituzionalmente terzo,
-anche a voler ammettere la dedotta iniziativa del legale di
, i provvedimenti resi in sede penale non potrebbero CP ricollegarsi a per il tramite di , perché i CP CP provvedimenti giurisdizionali promanano dagli organi che li emettono, all'esito della valutazione della prova. Come nella vicenda precedente, dunque, l'autonoma valutazione del P.M. che, sulla scorta della segnalazione dell'UIF della Banca d'AL e del ricorso del legale di ed altre CP società del gruppo, ha disposto il sequestro penale, induce ad escludere che la mancata realizzazione del suddetto credito sia riconducibile alla manovra di volta a danneggiare la CP ed il concordato, non essendo affatto provato, come CP_5 assume invece l'appellante, che se non vi fosse stata la denuncia dell'avv. Lauro non vi sarebbe stato il sequestro. Anzitutto il ricorso del legale di ed altre persone CP offese risulta proposto in un procedimento penale già avviato, n. 19217/2016 R.G.N.G. sulla base della segnalazione dell'UIF della Banca d'AL, come peraltro affermato dalla stessa appellante;
non è pertanto provato che l'imbeccata del legale di ed CP altre persone offese sia stato determinante nell'adozione del provvedimento di sequestro da parte del P.M., né soprattutto, può ritenersi che, ove il pagamento di cui alla citata transazione fosse intervenuto, il provvedimento di sequestro non sarebbe tato comunque disposto dal P.M. Invero, risulta chiaro dalla richiesta di sequestro urgente del P.M. allegata dall'appellante al doc. n. 45 riprodotto con la comparsa conclusionale, che la notizia della transazione è stata appresa dalla Polizia Giudiziaria dal legale della , e che il CP sequestro disposto dal P.M. è andato ben oltre il credito nei confronti di di cui al ricorso dell'avv. Massimo Lauro: CP_9
22 E' evidente che in questa sede non sono in discussione né la fondatezza delle contestazioni mosse in sede penale al legale rappresentante della né la conclusione del relativo CP_5 procedimento penale in primo grado, aspetti sui quali l'appellante si è invece soffermato diffusamente in comparsa conclusionale. E' qui sufficiente evidenziare la fondatezza dell'assunto del primo giudice secondo il quale “i provvedimenti giurisdizionali promanano dagli organi che li emettono, all'esito della valutazione della prova”, dovendo pertanto ritenersi che il sequestro del credito nei confronti di è riconducibile CP_9 all'autonoma valutazione del P.M. nell'ambito di indagini già avviate del procedimento n. 19217/2016 R.G.N.G., come la
23 motivazione del provvedimento di sequestro d'urgenza dimostra, con la conseguenza che la condotta di nella vicenda CP relativa al credito nei confronti di non può ritenersi CP_9 inadempiente e giustificare il rifiuto del pagamento da parte dell'appellante del prezzo della cessione dei crediti di nei CP confronti di CP
In proposito è appena il caso di rilevare che l'assunto contenuto in conclusionale, -secondo il quale ben sapeva CP che, bloccando l'incasso del credito nei confronti di , CP_9 non sarebbe stata in grado di pagare il prezzo della CP_5 cessione di euro 24 milioni di cui oggi è giudizio,- non vale a provare l'intento dell'appellata di danneggiare ed il CP_5 concordato. Sul punto, infatti, l'appellante stessa ha sostenuto che in sede di cessione della quota di in e di CP CP cessione dei crediti nella medesima società, non fu tenuto in considerazione, quanto alla determinazione del prezzo, del credito nei confronti di , in quanto oggetto di un lungo CP_9 contenzioso nell'ambito del quale la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3599/2016 pronunciata in sede di rinvio fu del tutto inaspettata. Risulta pertanto del tutto coerente con tale impostazione il rilievo del giudice di primo grado nella sentenza oggi impugnata secondo il quale: “Ritenuto che il pagamento del prezzo della cessione pro soluto dei crediti vantati da non era in CP alcun modo condizionato o ricollegato all'esito favorevole del giudizio pendente con la compagnia assicuratrice già in fase di formazione del contratto, deriva che l'eccezione di inadempimento è destituita di fondamento, neppure considerando i singoli atti che hanno scandito l'operazione concordataria come preordinati ad un unico regolamento di interessi”. In conclusione, la vicenda del sequestro penale del credito EU non può giustificare il mancato pagamento del prezzo CP_9 della cessione dei crediti nella misura di euro 24.600.000.
*** Nell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11522/2019 non risulta censurata dall'appellante la parte di motivazione nella quale il giudice di primo grado ha ritenuto non applicabile il disposto di cui all'art. 1482 c.c. ai fini della sospensione dell'obbligo di pagamento del prezzo della cessione, con la conseguenza che, sul punto, la sentenza è divenuta definitiva.
24 Per quanto attiene l'accoglimento della domanda riconvenzionale di di condanna della al CP CP_5 pagamento del prezzo della cessione nella misura di euro 24.600.000 essendo scaduti i termini di pagamento, nell'atto di appello ribadisce l'erroneità della sentenza nelle CP_5 parti in cui il Tribunale ha escluso gli inadempimenti ascritti a
, e pertanto richiama il diritto ex art. 1460 c.c. di rifiutare CP
l'adempimento. Stante il rigetto dei motivi precedenti, incentrati sui dedotti errori commessi dal primo giudice, va esclusa la legittimità del rifiuto opposto da al pagamento del suddetto corrispettivo, CP_5 con la conseguenza che anche tale capo di sentenza va confermato.
§ 5. — Nel giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 7526/2020 oggi impugnata nel giudizio riunito R.G.n. 6923/2020, aveva convenuto in giudizio CP_5 la , il suo amministratore e l'avv. CP P_
quale commissario ad acta ed organo di vigilanza Controparte_3 della procedura di Lca della (poi Controparte_13 [...]
.), esponendo che: CP
-con decreto n. 71033 del 18.7.2007, in esecuzione della Legge n. 296/2006, la società , interamente controllata CP dalla ., aveva assunto le funzioni di commissario CP liquidatore della .; -in data 16.7.2015, la Controparte_4 CP_5
aveva formulato domanda di concordato fallimentare ex art.
[...]
214 ss. LF. nella procedura di Lca della .; Controparte_4
-lo scopo dichiarato del concordato era quello di consentire il ritorno in bonis della a mezzo della esdebitazione CP al 100%;
-nella proposta di concordato si era data contezza dell'attivo societario, con indicazione dei crediti fiscali (in particolare un credito Iva per € 2.488.790,00; un credito Irpeg per € 102.593,00 CP_ ed un credito per € 9.849.831,00);
-la proposta di concordato era stata, quindi, omologata dal Tribunale di Roma e, all'esito, il commissario liquidatore aveva predisposto il bilancio finale di liquidazione;
-constatata, poi, la completa esecuzione del concordato, con verbale assembleare del 16.2.2016 era stata dichiarata cessata la procedura concorsuale della che aveva quindi CP mutato denominazione in .; Controparte_10
-successivamente, la aveva avanzato pretese CP4 giuridiche sui citati crediti di imposta, in virtù di due atti negoziali conclusi con la (e segnatamente un accordo quadro CP
25 del 22.10.2010 ed un contratto preliminare di cessione del credito fiscale del 29.4.2011);
-avendo interesse al rapido chiarimento della questione, la aveva promosso il giudizio iscritto al n. RG CP_5
47567/2016, al fine dell'accertamento negativo della pretesa della
.; CP4
-a sua volta, tuttavia, la aveva promosso il CP4 giudizio iscritto al n. RG. 46482/2016, volto a sentir dichiarare l'annullamento o la risoluzione del concordato, citando altresì il commissario liquidatore;
CP
-nel costituirsi in tale ultimo giudizio, però, la CP
–essendo mutato l'organo amministrativo ed essendo rappresentata dal nuovo amministratore anziché Controparte_2 supportare le deduzioni di nullità degli atti negoziali conclusi con la ., aveva sostenuto la bontà della pretesa economica CP4 della predetta società, confermando la piena validità del contratto preliminare di cessione del credito sottoscritto con la . CP4
e l'intercorsa traslazione, in capo all'assuntore , CP_5 dell'obbligo di stipula del contratto definitivo;
-secondo tale difesa, quindi, la . sarebbe stata CP_5 obbligata a trasferire alla . i crediti tributari per circa CP4
9,5 milioni di euro, ricevendo un corrispettivo di circa 1,9 milioni di euro circa, detratto peraltro l'acconto presuntivamente già pagato dal promittente acquirente;
-di conseguenza, la non aveva esitato a far CP4 propria tale difesa in danno della ., a sostegno della CP_5 propria domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c.;
-sicchè, nel costituirsi in giudizio, la nella CP qualità di commissario liquidatore della aveva reso CP una difesa del tutto in antitesi con le proprie risultanze documentali e con i comportamenti in precedenza assunti, sostenendo che: a. la cessione dei crediti alla . era stata approvata CP4 da tutti i competenti organi della liquidazione coatta amministrativa della CP
b. l'obbligo di concludere il contratto definitivo di cessione con la era stato sempre rappresentato nella contabilità CP2 della con l'indicazione di un apposito fondo oneri;
CP
c. il concordato prevedeva l'obbligo della . di CP_5 farsi carico di tutti gli importi necessari al pagamento delle spese prededucibili;
-tale posizione giuridica era superficiale non soltanto perché il commissario liquidatore non aveva saputo cogliere l'opportunità difensiva e di tutela che la . gli aveva offerto, ma CP_5
26 soprattutto perché si era spinta a dichiarare il falso, essendo false le affermazioni sopra riportate;
-così facendo, quindi, la aveva offerto alla CP
la possibilità di ottenere l'accoglimento in danno CP4 della dell'azione ex art. 2932 c.c. e dell'azione CP_5 risarcitoria, senza tuttavia considerare che tale tesi difensiva, resa in netta antitesi con i documenti e con le proprie precedenti deliberazioni, si era esposta alle pretese risarcitorie della esponente;
-tale condotta non improntata ai doveri di correttezza e buona fede aveva determinato il rischio concreto di dover devolvere alla . ben 9 milioni di euro di crediti fiscali, CP4 comportando l'alterazione dell'equilibrio concordatario, oltre al danno economico e di immagine per la .; CP_5
-tale complessiva condotta era imputabile non solo al commissario liquidatore persona giuridica, ma anche al suo organo gestorio ( ) per le scelte gestionali operate ed P_ all'organo di vigilanza per non aver Controparte_3 correttamente vigilato.
Premesso ciò, la chiedeva condannarsi i CP_5 convenuti, in solido fra loro ovvero ciascuno nella misura e secondo il proprio titolo di responsabilità ed in base alla condotta tenuta, a risarcire, pagare, tenere indenne e/o restituire alla CP_5 le seguenti somme:
[...]
a. euro 163.288,00 quali compensi già corrisposti in prededuzione per l'attività di commissario liquidatore, oltre interessi e rivalutazione, contestualmente dichiarando che nulla era più dovuto quale compenso di commissario liquidatore. b. euro 600.000,00 o la diversa misura ritenuta di giustizia, in ragione delle spese legali per il giudizio r.g. 47567/2016 quantificate secondo DM 55/2014 ai minimi della tariffa, oltre interessi e rivalutazione;
c. euro 7.604.162,33 in relazione all'importo dei crediti fiscali della per cui aveva Controparte_4 CP riconosciuto il diritto della , oltre interessi e CP4 rivalutazione e salvo diversa quantificazione in corso di causa. d. euro 1.500.000,00, salvo diversa quantificazione in corso di causa, a titolo di responsabilità risarcitoria e contrattuale nonché in ragione dei mancati guadagni connessi all'indisponibilità della somma, nonché in ragione della violazione dell'art. 1337 e 1375 c.c.
27 e. di ogni spesa, costo danno e/o pregiudizio di qualsiasi natura importo specie e genere anche per il futuro ed anche connessa la mero danno da immagine. Si era costituita la (quale incorporante Controparte_1 della , la quale preliminarmente eccepiva la CP inammissibilità delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice, in quanto derivanti da un asserito illecito comportamento processuale e, pertanto, da far valere nell'ambito del giudizio cui tale comportamento si riferiva. Nel merito, la domanda risarcitoria era infondata, in quanto nel giudizio in questione la non CP aveva formulato alcuna domanda e non aveva mai confermato nei propri scritti difensivi la tesi e la pretesa economica della CP4
, né aveva reso una difesa in antitesi con le risultanze
[...] documentali, avendo invece puntualmente rappresentato l'esistenza e gli effetti contabili derivanti dalla stipula del contratto preliminare di cessione dei crediti tributari. Contestava, altresì, la sussistenza del nesso causale e la quantificazione del lamentato danno. Difese analoghe venivano svolte dal convenuto P_
, il quale nel costituirsi in giudizio, oltre ad eccepire la
[...] inammissibilità delle domande risarcitorie attoree, ne evidenziava la infondatezza, sostenendo che il rilascio di una procura alle liti per consentire la rappresentanza e difesa tecnica in un giudizio era atto assolutamente legittimo e neutro, in relazione al quale non era configurabile un comportamento doloso o colposo. Ribadiva, comunque, che la strategia difensiva della nel giudizio CP era stata di assoluta terzietà, non avendo essa svolto alcuna domanda, né avanzato alcuna richiesta.
costituitosi, aveva contestato le domande Controparte_3 attoree domande attoree, attesa la infondatezza delle deduzioni contenute nell'atto di citazione ed evidenziava due circostanze: la pendenza di un procedimento penale nei confronti dell'amministratore della . e dell'amministratore della CP_5
nonché del vecchio management della;
la CP2 CP sopravvenuta conoscenza della difformità tra la proposta di concordato del 9.7.2015 (presentata dalla agli organi della CP_5 procedura fallimentare e autorizzata dall'Organo di vigilanza) e quella del 14.7.2015 poi omologata e depositata nel presente giudizio. Evidenziava che, in ogni caso, con la proposta di concordato la . si era obbligata a pagare tutti i crediti CP_5 prededucibili che facevano capo alla Lca.. Controparte_4
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto:
28 -che la società attrice . abbia agito in giudizio, al CP_5 fine di sentir condannare i convenuti al risarcimento dei danni cagionati dal comportamento illecito tenuto dalla difesa della nell'ambito del giudizio instaurato dalla . CP CP4 dinanzi al Tribunale di Roma ed iscritto al n. RG. 46482/2016, al fine di sentir dichiarare l'annullamento o la risoluzione del concordato fallimentare della ., di cui la Controparte_4 CP
[...
aveva assunto le funzioni di commissario liquidatore;
-che a fondamento della domanda risarcitoria, la . CP_5
Abbia sostenuto che –nel costituirsi nel giudizio suindicato- la
avrebbe reso una difesa del tutto in antitesi con le CP proprie risultanze documentali e con i comportamenti in precedenza assunti, non supportando le tesi difensive della CP_5
, bensì confermando la pretesa economica della ..
[...] CP4
Segnatamente, la –anziché sostenere la nullità del CP contratto preliminare di cessione dei crediti tributari stipulato tra la e la (supportando le tesi Controparte_4 CP4 difensive della .)- avrebbe invece confermato la validità CP_5 dello stesso ed il trasferimento in capo all'assuntore . CP_5 dell'obbligo di stipula del contratto definitivo (così supportando le tesi difensive della . A seguito di tale illecita condotta CP4 processuale, la . non avrebbe esitato a proporre in via CP4 riconvenzionale –in altro giudizio instaurato dalla .- CP_5 domanda ex art. 2392 c.c. di esecuzione in forma specifica del suddetto contratto preliminare di cessione di crediti tributari, con il rischio di ingenti danni per la;
CP_5
-di tali danni, secondo la prospettazione attorea- erano tenuti a rispondere la (che aveva posto in essere il CP comportamento processuale illecito), il suo amministratore (che lo aveva consentito sottoscrivendo la procura alle liti) e l'organo di vigilanza della procedura (per non aver adeguatamente vigilato su tali condotte);
-emergeva, quindi, la volontà della parte attrice di esercitare una domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.., come confermato sia nel foglio di precisazione delle conclusioni (in cui l'attrice qualifica la propria domanda ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.) sia nella comparsa conclusionale (in cui fa riferimento all'abuso del processo, quale condotta tenuta dalla e CP causativa del danno);
- ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna
29 oltre che alle spese al risarcimento dei danni, che liquida anche d'ufficio nella sentenza;
-si tratta della responsabilità aggravata per lite temeraria, che –secondo il costante orientamento della Suprema Corte- ha natura extracontrattuale e, di conseguenza, richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9080 del 15/04/2013, Rv. 626145 - 01);
-avendo tale responsabilità natura extracontrattuale, la Suprema Corte ha ritenuto non configurabile un concorso tra l'azione generale risarcitoria, di cui all'art. 2043 cod. civ., e quella speciale di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., (Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv. 619216 - 01). Ed infatti, la previsione della speciale responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi, restando perciò preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti;
-ciò in quanto la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. rientra nella competenza funzionale - sia per l'an che per il quantum- del giudice che è competente a conoscere della domanda principale. (Sez. 2, Sentenza n. 1322 del 26/01/2004, Rv. 569665 - 01). Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato che, nell'ipotesi in cui –oltre alla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.- venga proposta ulteriore domanda risarcitoria ex 2043 cod. civ. per il discredito commerciale subito in conseguenza dell'azione giudiziaria intrapresa dalla controparte, tale domanda deve necessariamente essere ricompresa nell'ambito della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. e deve essere dichiarata inammissibile, perché formulata contro il principio della competenza funzionale del giudice investito del merito, al quale spetta in via esclusiva la cognizione inscindibile sull'an e sul quantum della speciale pretesa risarcitoria. (Sez. 1, Sentenza n. 4947 del 04/04/2001, Rv. 545514
- 01);
30 -il risarcimento dei danni per condotte processuali abusive o temerarie, quindi, non può essere richiesto autonomamente rispetto al giudizio nel quale tali condotte processuali sono state poste in essere;
- ciò posto, nel caso in esame la parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla illecita condotta processuale tenuta dalla nell'ambito del CP giudizio iscritto al n. RG. 46482/2016. Di conseguenza, alla luce di quanto sopra evidenziato, la suddetta responsabilità per abuso del processo e violazione dei principi di correttezza e buona fede doveva essere fatta valere nell'ambito del suindicato giudizio, attesa la competenza funzionale del giudice investito del merito, al quale spetta in via esclusiva la cognizione inscindibile sull'an e sul quantum della speciale pretesa risarcitoria. Dinanzi a tale giudice, quindi, dovevano essere chiesti tutti i danni lamentati nel presente giudizio, essendo essi tutti ricollegati –secondo la prospettazione attorea- alla abusiva condotta processuale tenuta dalla CP
-la domanda proposta nei confronti della predetta società va, pertanto, dichiarata inammissibile;
-parimenti inammissibili sono le domande risarcitorie proposte nei confronti degli altri convenuti, non essendo questi parti processuali del giudizio nell'ambito del quale sarebbe stata esercitata la condotta processuale abusiva e non potendo essi essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c.;
-le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7526 del 21/05/2020 ha pertanto statuito:
“1) RIGETTA le domande proposte dalla .; 2) CP_5
CONDANNA la . alla rifusione, in favore dei CP_5 convenuti, delle spese di giudizio che liquida per ciascuno in € 13.402,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
*** ha proposto appello (R.G. 6923/2020 poi CP_5 riunito al n. RG 4950/2019) ed ha chiesto: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni istanza e difesa contraria, previa declaratoria dell'intercorsa cessata materia del contendere con il convenuto omessa dal Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza CP_3 accogliere lo spiegato appello e per l'effetto le conclusioni rassegnate in I grado di seguito trascritte:
31 1) condannare i convenuti, i convenuti ex art. 96 comma I e III c.p.c. in relazione alla condotta tenuta nel giudizio di I grado per come emersa nello stesso in relazione alla inveritiera dedotta imputabilità del mancato deposito del bilancio finale di liquidazione all'autorità di vigilanza;
2) condannare i convenuti, ove occorra in solido fra loro ovvero ciascuno nella misura e secondo il proprio titolo di responsabilità ed in base alla condotta tenuta, a risarcire, pagare, tenere indenne e/o restituire alla le seguenti somme: CP_5
a. euro 163.288,00 quali compensi già corrisposti in prededuzione per l'attività di commissario liquidatore, oltre interessi e rivalutazione, contestualmente dichiarando che nulla è più dovuto quale compenso di commissario liquidatore. b. euro 60.000,00 o la diversa misura ritenuta di giustizia, in ragione delle spese legali per il giudizio r.g. 47567/2016 quantificate secondo DM 55/2014 ai minimi della tariffa, oltre interessi e rivalutazione;
3) condannare ancora i convenuti, ove occorra in solido fra loro ovvero ciascuno nella misura e secondo il proprio titolo di responsabilità ed in base alla condotta tenuta, a risarcire, pagare, tenere indenne e/o restituire alla le seguenti somme CP_5
c. euro 9.505.202,91,00 in relazione all'importo precettato da per i crediti fiscali della in LCA, ovvero la CP2 CP somma di € 7.604.162,33 pari all'80% dell'importo precettato, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
d. euro 1.500.000,00, salvo diversa maggiore o minore quantificazione in corso di causa, a titolo di responsabilità risarcitoria e contrattuale nonché in ragione dei mancati guadagni connessi all'indisponibilità della somma, nonché anche in ragione della violazione dell'art. 1337 e 1375 c.c. e. dei costi necessari alla difesa nel giudizio d'appello RG 5033/19, all'opposizione ex art. 619 c.p.c. nel procedimento d'esecuzione RGE 20802/2019 che si quantificano, rispettivamente secondo DM 55/14 ai minimi della tariffa pari ad
€ 57.969,37 e 68.680,75. Salvo diversa ed ulteriore qualificazione e quantificazione del danno e del pregiudizio rimessa alla valutazione del Giudice adito. Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e rifusione delle spese di lite anche di I grado. Si sono costituiti incorporante Controparte_1 CP
e , ed hanno resistito all'appello.
[...] P_
32 è rimasto contumace. Controparte_3
Il giudizio R.G. 6923/2020 è stato riunito al giudizio R.G. 4950/2019. Queste le conclusioni di nei giudizi riuniti: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per le causali esposte in narrativa, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione,
- respingere le impugnazioni proposte dalla Parte_1
avverso le sentenze del Tribunale di Roma nn.
[...]
11522/2019 e 7526/2020 in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre CPA ed IVA”.
ha così concluso: P_
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per le causali esposte in narrativa, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, respingere l'impugnazione proposta dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
[...]
7526/2020 in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse per qualsiasi motivo sussistere un coinvolgimento dell'Esponente in relazione ai fatti di cui al giudizio recante R.G. n. 4950/2019 avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11522/2019, accertare e dichiarare il difetto di titolarità/legittimazione passiva dell'Esponente rispetto a tutte le domande avanzate dalla Parte_1 nell'ambito del predetto giudizio;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre CPA ed IVA”.
§ 6. — L'appellante, nel giudizio riunito R.G. 6923/2020, ha proposto i seguenti motivi di impugnazione: I. VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. Il tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha ritenuto che l'attrice avrebbe proposto una domanda ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. pronunciando così oltre il limite dell'eccezione delle parti convenute, le quali invero, nel costituirsi in giudizio, avevano fatto richiamo all'art. 96 comma 2 c.p.c.;
33 II. ART. 115 C.P.C.: I FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA e L'ERRONEA QUALIFICAZIONE DELLA STESSA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 96 C.P.C. E DELL'ART. 2043 C.C. Con il secondo motivo la parte appellante contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c., non avendo il Tribunale rilevato che le condotte contestate non erano tutte riconducibili alla posizione difensiva assunta da nel giudizio RG. 46482/2016 promosso da CP CP2 davanti al Tribunale fallimentare per l'annullamento del concordato, ma riguardavano anche altre fasi della complessa vicenda in esame, ossia: il ritardo con il quale era stato depositato il bilancio finale di liquidazione di con la CP conseguenza che esso non era opponibile ai terzi, condotta, questa, che configurava la responsabilità di e del suo Controparte_1 amministratore ex art. 1218 c.c., ex art. 1337 e 1375 c.c. in P_ esecuzione del concordato;
la domanda riconvenzionale proposta da nel giudizio R.G. conclusosi con la sentenza n. CP2
1908/2019 del Tribunale di Roma, domanda agevolata dalla difesa di nella causa davanti al Tribunale Fallimentare;
la CP richiesta di sequestro in sede penale in relazione al credito CP_9
.
[...]
Tutte condotte, secondo l'appellante, caratterizzate da responsabilità ex art. 2043 per abuso del processo, unificate dall'intento illecito di di annullare il concordato e di CP diventare titolare di tornata in bonis, grazie alla definitiva CP esecuzione del concordato;
il tutto perseguendo un interesse privato, rappresentato da quello di azionista societario.
III. VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 96 C.P.C. e 2043 c.c. Si impugna con il terzo motivo la parte di sentenza nella quale il Giudice afferma che una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. comunque connessa ad una condotta processuale sia devoluta alla inderogabile competenza funzionale del giudice innanzi al quale si è svolto il processo. Secondo l'appellante detta tesi sarebbe erronea in diritto, avendo invece, la più recente ed accorta giurisprudenza di legittimità, affermato la piena legittimità dell'autonoma domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. allorquando ai fini della stessa il danneggiato, pur muovendo da una condotta processuale, in essa: a) «alleghi e provi che tale scelta sia dipesa […] da un interesse
34 specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all'altrui responsabilità aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne l'effettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo o abusante» (Cass. sez. 3, 31 ottobre 2017 n. 25862); b) «emerga una lettura complessiva dei singoli comportamenti processuali che trascende i singoli giudizi e si pone come unitaria strategia processuale volta a produrre un effetto meramente emulativo sulla ricorrente e ad agire come moltiplicatore del disagio connesso alla necessità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti fino ad essere causa unitaria del sorgere di un vero danno biologico».
III. VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 96 C.P.C. e 2043 c.c. L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha rilevato che nei confronti dell'avv. era cessata Controparte_3 la materia del contendere. Nel trattare la posizione l'appellante contesta CP_3 altresì che l'avv. abbia speso con l'autorità di vigilanza P_ il nome del commissario liquidatore CP_3 CP
“appropriandosi” di un ruolo e di una funzione che non gli competeva poiché all'epoca della missiva 11/07/2017 l'amministratore di non era l'avv. ma, a seguito CP P_ dell'incorporazione di in del Controparte_1 Controparte_17
26.06.17 il Dott. . Ragion per cui, soggiunge Controparte_18
l'appellante, se già di per sé non risulta chiaro a che titolo l'avv.
abbia interloquito con l'organo di vigilanza della procedura P_ concorsuale di nella qualità di commissario CP liquidatore al fine di ottenere sospensione della concessione dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale di liquidazione, indubbio è che ha provocato la stessa senza tuttavia avere alcuna titolarità a ciò in fatto e diritto.
IV. SUL DANNO RISARCIBILE Dalla riforma dell'impugnata sentenza, sostiene l'appellante, discenderà il pieno diritto risarcitorio della nei CP_5 danni da questa subiti chesono conseguenza diretta di una condotta principe, la cui intenzionalità il processo di primo grado ha disvelato appieno, data dalla dolosa preordinata ed immotivata mancata conclusione dell'iter concordatario a mezzo il mancato tempestivo deposito del bilancio finale di liquidazione, che ha così
35 consentito e reso possibile – in via discendente e conseguente – una difesa giudiziale che altrimenti non avrebbe potuto CP rendere. Danno che l'appellante anzitutto rinviene nell'aggravio di difesa che ha immotivatamente reso necessario sia nel CP giudizio di annullamento del concordato (come comprova tra altro la memoria 9.06.2017 successiva alla sua costituzione in giudizio doc. 46); sia nell'aggravio di difesa nel successivo giudizio con dove la suddetta parte non ha esitato a “cavalcare” la CP2 difesa del commissario liquidatore affermando: 1) nel giudizio ex art. 2932 c.c. che la validità del preliminare fosse stata confermata dal commissario liquidatore stesso che aveva denegato rilievo e valore alle irregolarità d concorsuali con cui lo stesso era stato stipulato, ratificando così per quanto occorre i propri atti;
2) ancora nel giudizio ex art. 2932 c.c. che il supposto trasferimento al concordato del preliminare da essa dedotto sulla base del fondo contabile veniva confermato nella sua attuale esistenza, ma da colui che aveva accettato e portato all'omologa il concordato, e che dunque era pienamente titolato alla sua relativa interpretazione, e che riferiva come il bilancio finale di liquidazione che azzerava lo stesso per rettifiche di concordato non fosse definitivo;
3) nel giudizio di annullamento del concordato che al di là della propria iniziale prospettazione sussisteva nella proposta di concordato una falsa rappresentazione dell'attivo patrimoniale di idonea alla sua caducazione posta la CP denunciata (dal commissario liquidatore) difformità fra proposta autorizzata nel luglio 2015 e quella omologata a dicembre 2015, nonché la dolosa sottrazione all'attivo societario di ben € 39 milioni della sentenza del giugno 2016 che nella proposta CP_9 del 2015 non veniva enunciato nonostante la sua prevedibilità.
Danni che l'appellante lamenta poi essere derivati dalla sentenza n. 1908/19 (doc. 66), all'esito del contenzioso RG n. 47567/16 in cui ha supportato la propria difesa utilizzando CP2 proprio le difese di del giudizio di annullamento del CP concordato, sia per l'aggravio di difesa in tale processo necessitato dalla dichiarata “regolarità” del preliminare e suo trasferimento al concordato in ragione del fondo contabile, sia per la dichiarata condanna risarcitoria della che grava per il suo 80% _1 su azionista, posto che stante la situazione societaria CP_5 il debito di € 9.505.202,91,00 in relazione all'importo precettato da per i crediti fiscali della in LCA, ovvero CP2 CP la somma di € 7.604.162,33 pari all'80% dell'importo precettato,
36 dovrà necessariamente essere estinto ad opera dell'azionista, pena nuovamente il fallimento societario. La misura del danno che va risarcito, secondo l'appellante non può prescindere poi dal considerare l'ammontare delle spese legali dovute a per tale giudizio, laddove la sentenza n. CP_5
1908/19, pur dichiarando fondatezza della sua difesa in punto di effetti del concordato e mancata traslazione ad essa del contratto preliminare, l'ha addirittura dichiarata parzialmente soccombente sulle spese di lite in ragione dell'intercorso rigetto delle deduzioni in punto di validità del contratto preliminare.
Altro danno è contestato dall'appellante nella conseguente intercorsa aggressione, ad opera di in virtù del titolo così CP2 ottenuto, di somme che non fanno capo - stante l'attuale definitiva validità del concordato – alla ma alla (doc. _1 CP_5
68 e 69) proprio a causa del sequestro penale e del giudizio di annullamento del concordato - prolungatosi oltre misura nella necessità di doversi difendere dalle accuse di svolte in CP esso - che hanno inibito il mutamento di intestazione del conto a quale giuridica conseguenza del concordato. Costringendo CP_5 così ad una opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. (doc. 69) CP_5 per tutelare il proprio patrimonio illustrando e dando evidenza di come in base allo stesso titolo esecutivo, che si fonda essenzialmente sul trasferimento patrimoniale quale effetto legale di un concordato fallimentare, le somme rinvenute sul conto formalmente intestato a non siano della debitrice _1 esecutata per l'evidenza che, così come con il concordato si sono trasferiti i crediti fiscali, a si è trasferita la liquidità CP_5 societaria. Ancora danno si rinviene nell'atto di impugnazione della verso la sentenza 1908/19 (doc 70) svolto _1 dall'amministratore giudiziario di un sequestro penale inspiegabilmente mantenuto nonostante il “corpo del reato” (il
“credito” EU Hermes) non esista più da quasi due anni.
§ 7. — Il primo motivo va respinto. Sebbene, infatti, il richiamo del Tribunale alle conclusioni dell'attrice non risulta pertinente, atteso che ha CP_5 invocato la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. non in relazione alle condotte contestate di cui è giudizio, ma in relazione alla difesa assunta dall'appellata nel presente contenzioso, va osservato quanto segue. Il primo giudice, senza operare alcun riferimento alle eccezioni dei convenuti, ha qualificato la domanda attrice quale
37 domanda di risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla illecita condotta processuale tenuta dalla nell'ambito CP del giudizio iscritto al n. RG. 46482/2016 promosso dalla CP2 davanti al Tribunale fallimentare per ottenere l'annullamento del concordato. Poiché, dunque, la qualificazione della domanda spetta al giudice, con l'unico limite che il potere-dovere di interpretazione e qualificazione deve avere a fondamento i fatti allegati dalla parte nel rispetto delle preclusioni e decadenze stabilite dal codice di rito, è evidente che, nel caso in questione, il Tribunale non ha violato l'art. 112 c.p.c., avendo interpretato la domanda risarcitoria sulla base dei fatti prospettati dalla parte attrice. E ciò, a prescindere dalla circostanza che le appellate hanno richiamato gli atti del giudizio di primo grado nei quali era stata eccepita l'inammissibilità della domanda risarcitoria dell'attrice mediante il richiamo all'art. 96 c.p.c., e non certo alle specifiche ipotesi di cui all'art. 96 comma 2 c.p.c.
*** I restanti motivi vanno respinti, sebbene con le seguenti precisazioni rispetto alla motivazione del Tribunale di cui alla sentenza n.7526/2020. L'appellante aveva fondato la tesi dell'autonomia dell'azione risarcitoria proposta rispetto a quella della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sulla base del lle seguenti decisioni della S.C.: L'azione di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. è proponibile in un giudizio separato ed autonomo, rispetto a quello in cui si è verificato l'abuso, ove il danneggiato alleghi e provi che tale scelta sia dipesa, non già da una sua mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all'altrui responsabilità aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne l'effettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo
o abusante. Cass. n. 25862 del 31/10/2017, conforme: Cass. n. 19179 del 19/07/2018. Tuttavia, la tesi dell'autonomia delle due domande è stata disattesa dalle successive pronunce della S.C.. In particolare, le S.U. hanno successivamente affermato il seguente principio:
L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente
38 caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo. Sez. U n. 25478 del 21/09/2021 Successivamente, il principio di specialità dell'azione ex art. 96 c.p.c. è stato ribadito dalla S.C. nei seguenti termini: L'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito. Cass. n. 36593 del 30/12/2023. In applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi, quanto alle condotte contestate da agli appellati, in CP_5 relazione alle domande risarcitorie proposte, che:
a) come sostanzialmente ritenuto dal giudice di primo grado, secondo quanto risulta dalla prospettazione della domanda, l'attrice mira a sostenere che le condotte contestate a (e al CP
) erano unificate dall'intento dell'appellata di ottenere la P_ caducazione in un modo o nell'altro del concordato e tornare ad essere titolare di una FI “piena” del credito ed anche, CP9 contestualmente esdebitata grazie all'ormai definitiva esecuzione del concordato stesso; è evidente pertanto che il Tribunale abbia ritenuto l'inammissibilità della domanda, stante la specialità della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., sul rilievo essa che doveva essere proposta contro nel giudizio dinanzi al Tribunale CP
Fallimentare promosso nell'anno 2016 da nei confronti CP2 di quale commissario liquidatore di Controparte_1 CP già e contro Controparte_10 Controparte_4 CP_5
nel quale la ha chiesto l'annullamento o la
[...] CP2 risoluzione del concordato.
39 b) L'appellante lamenta che in quel giudizio, Controparte_1 anziché appoggiare la difesa di già Controparte_10 [...]
e di rappresentò nella memoria CP CP_5
21.4.2017, quali fatti nuovi, la vicenda del sequestro penale del credito EUHermes nonché il deposito da parte di CP_5 di una proposta di concordato in parte diversa rispetto a quella preventivamente inviata agli Organi della Procedura di CP
motivo per il quale non era ancora stato depositato il
[...] bilancio finale di liquidazione, mancando ancora il parere dell'Autorità di Vigilanza;
come si è visto in relazione all'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. CP_5
11522/2019 del Tribunale di Roma, l'appellante riconduce a tanto l'iniziativa della richiesta del sequestro penale, Controparte_1 tanto il ritardo nell'autorizzazione al deposito del bilancio finale di liquidazione;
di qui la prova che , con le suddette note, CP abbia tentato di confondere il Tribunale Fallimentare, adducendo surrettiziamente argomenti favorevoli alla CredSec.
c) Poiché le contestate manovre di per sabotare il CP concordato erano in atto alla data (24.7.2017) nella quale il Tribunale fallimentare respinse con decreto n. 3348/2017 l'istanza di annullamento o risoluzione del concordato avanzata da
è di tutta evidenza che l'aggravio di spesa derivante a CP2 per doversi difendere non solo da ma anche CP_5 CP2 dal commissario liquidatore , andava richiesto, sotto CP forma di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in quel giudizio dinnanzi al Tribunale Fallimentare;
non solo, ma poiché CP aveva dedotto fatti nuovi e diversi rispetto a quelli prospettati da
-fatti che avevano già spiegato conseguenze dannose per CP2
quali il sequestro del credito EUHermes, nonché CP_5 della quota di partecipazione in e, soprattutto, la _1 proposizione della domanda riconvenzionale da parte di CP2 sulla base del preliminare del 2011 nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Roma RG 47567/2016, in cui non era CP parte,- non si vede perché le richieste risarcitorie oggetto del presente giudizio proponibili alla data in cui fu assunta in decisione la causa promossa da al Tribunale Fallimentare CP2 non siano state proposte in quel giudizio;
in proposito, ritiene il Collegio non condivisibile la difesa dell'appellante, secondo la quale non si voleva appesantire quel giudizio per non pregiudicare i creditori, atteso che, se i fatti nuovi rappresentati da con CP la suddetta memoria 21.4.20217, come sostiene l'appellante, hanno comportato un aggravio di difesa per ciò significa CP_5
40 che la predetta parte riteneva i fatti nuovi rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di annullamento del concordato proposta da ed allora non appare coerente l'omessa domanda CP2 risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti di in CP quella sede.
d) Sotto altro profilo, va rilevata l'assenza di nesso causale tra le condotte addebitate a ed i danni lamentati CP dall'appellante: nel giudizio dinnanzi al Tribunale Fallimentare la domanda di CredSec di annullamento o risoluzione è stata rigettata sui seguenti rilievi: -che il preliminare del 2011 aveva effetti obbligatori in relazione alla cessione dei crediti IRES di CP chiesti a rimborso alla data di presentazione della
[...] dichiarazione dei redditi da presentarsi alla chiusura della liquidazione coatta amministrativa, di talché il credito non era ancora sorto;
che il credito di era del tutto ipotetico, in CP2 quanto il suo accertamento era oggetto del diverso procedimento civile RG 47567/2016, peraltro promosso dalla stessa appellante;
che andava respinta la domanda di annullamento del concordato ex art. 138 l. fall. in quanto tutti i crediti fiscali della procedura erano indicati all'attivo, dovendosi pertanto escludere che fosse sottratta o dissimulata una parte rilevante di esso.
e) La domanda dell'appellante di cui al punto 2) sub b) delle conclusioni, di condanna delle parti appellante al risarcimento del danno di euro 60.000,00 o la diversa misura ritenuta di giustizia, in ragione delle spese legali per il giudizio r.g. 47567/2016, non riconducibile all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. in quanto non era parte in quel giudizio, va respinta, CP dovendosi richiamare sul punto quanto già osservato in relazione al secondo motivo di appello proposto da nel CP_5 giudizio riunito R.G. 4950/2019. In questa sede va sottolineato che:
- alla data in cui fu decisa la suddetta causa R.G. 47567/2016 con la sentenza del Tribunale di Roma n. 1908/2019 pubbl. il 25/01/2019, il bilancio finale di liquidazione era stato depositato, dovendosi escludere in questo giudizio qualsiasi rilevanza delle dedotte manovre di per ritardare il deposito del suddetto CP bilancio;
- il Tribunale ha ritenuto la legittimazione passiva rispetto alla domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. o risarcitoria di esclusivamente di e non di CP2 Controparte_10 P_0
[...] odierna appellante, ed infatti solo è
[...] Controparte_10 stata condannata al risarcimento del danno in favore di CP2
- la condanna di al pagamento delle spese di CP_5 lite in favore di in solido con è CP2 Controparte_10 dovuta al fatto che la causa era stata promossa da entrambe le società per l'accertamento negativo del credito vantato da domanda che è stata respinta essendo stata accolta la CP2 riconvenzionale nei confronti di la tesi delle Controparte_10 attrici volta a sostenere l'inopponibilità del preliminare, la sua risoluzione sotto vari profili, nonché la nullità dello stesso, sono state motivatamente respinte dal tribunale con argomentazioni che nulla hanno a che fare con le contestazioni mosse nel presente giudizio alle parti appellate,
- il Tribunale, con la sentenza n. 1908/2019 ha deciso la causa sulla base dei fatti non contestati dall'odierna appellante, ossia: 1) che gli stessi crediti d'imposta futuri oggetto dell'accordo quadro e del contratto preliminare di cessione, rientravano tra i crediti di oggetto della proposta di concordato CP presentata da in qualità di assuntore. Tali crediti, pertanto, CP_5 una volta omologato il concordato sono stati definitivamente ceduti all'assuntrice 2) il Commissario liquidatore ha CP_5 presentato il bilancio finale di liquidazione della
[...]
per il periodo dal 9.3.1994 al 28.12.2015 e, in data Controparte_4
14.03.2016, ha inviato all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione finale nella quale è stato esposto un credito d'imposta chiesto a rimborso di € 9.889.955,00; 3) in conseguenza di tutto ciò, non è stato più stipulato il contratto definitivo di cessione dei crediti fiscali futuri previsto dal contratto preliminare sottoscritto il 29.4.2011 tra , in qualità di commissario liquidatore della CP
e (sentenza n. 1908/2019 pag. 9). CP CP2
Ne deriva, quanto alla richiesta risarcitoria relativa al giudizio RG 47567/2016 conclusosi con la sentenza del tribunale di Roma n. 1908/2019, che le condotte contestate dall'odierna appellante alle parti appellate, ossia il ritardato deposito del bilancio finale di liquidazione della Controparte_4
l'assist di nella causa di annullamento del P_1 CP2 concordato davanti al Tribunale Fallimentare, non hanno avuto alcun rilievo nella decisione di cui alla citata sentenza n. 1908/2019 e non hanno comportato alcun aggravio di difesa per atteso che la promessa di cessione dei crediti fiscali CP_5 maturati alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi alla chiusura della liquidazione coatta amministrativa, avrebbe esposto comunque e non già Controparte_10 CP_5
42 all'azione di di adempimento del preliminare o di CP2 risarcimento dei danni.
f) Quanto alla domanda di cui al punto 3) delle conclusioni, lett. c) e d), di condanna delle parti appellate a risarcire CP_5 della somma di euro 9.505.202,91,00 in relazione
[...] all'importo precettato da per i crediti fiscali della CP2 CP in LCA, ovvero la somma di € 7.604.162,33 pari all'80%
[...] dell'importo precettato, e della somma di euro 1.500.000,00, a titolo di responsabilità risarcitoria e contrattuale nonché in ragione dei mancati guadagni connessi all'indisponibilità della somma, nonché anche in ragione della violazione dell'art. 1337 e 1375 c.c., si osserva che:
- a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 1908/2019 ha agito esecutivamente contro CP2 _1 con pignoramento presso terzi per la somma di euro
[...]
9.500.202,91. ) ha proposto opposizione di terzo ex art. CP_5
619 c.p.c. avverso la procedura esecutiva, assumendo di essere esclusiva proprietaria della somma pignorata presso il terzo
[...] in quanto detta somma era infatti riconducibile ai P_2 capitali del concordato fallimentare della società opponente, e non già alla società debitrice;
il G.E ha accolto l'istanza di sospensione avanzata dalla terza opponente con ordinanza del 13.4.2020;
-con la sentenza n. 5879/2023 il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. di CP_5 ritenendo, tra l'altro, coerente “la prospettazione dell'opponente in base alla quale l'aver mantenuto operativo il conto corrente della società (n.d.r. debitrice) è stato giustificato dalla mancata autorizzazione al deposito del bilancio finale della CP in tribunale, richiesto nel marzo del 2016, ma autorizzato solamente nel maggio 2017, allorquando era già intervenuto il decreto di sequestro che aveva congelato la situazione societaria e le partecipazioni nella società ”; Controparte_10
- si è già osservato in relazione ai motivi di appello avverso la sentenza n. 11522/2019 oggetto del procedimento riunito R.G. 4950/2019, che il nesso causale tra la condotta contestata alle parti appellata, consistente nell'indurre l'Autorità di Vigilanza a sospendere l'autorizzazione al deposito del bilancio finale di liquidazione, e le conseguenze derivanti all'appellante da detto ritardo, risulta interrotto dall'autonoma valutazione dell'Autorità di Vigilanza, che aveva ritenuto “gravi” ragioni per sospendere la suddetta autorizzazione;
parimenti, il sequestro preventivo d'urgenza disposto dal P.M. nell'ambito del procedimento penale
43 a carico, tra gli altri, dell'amministratore della CP_5 sebbene sollecitato da un legale di , peraltro nel CP procedimento penale già iniziato a seguito di segnalazione della Banca d'AL, non può che essere ricondotto all'autonoma valutazione dell'autorità giudiziaria che ha disposto la misura cautelare, come risulta dall'articolata motivazione del decreto di sequestro, di talché anche le pretese risarcitorie di cui al punto 3) delle conclusioni, lett. c) e d) vanno respinte, difettando il nesso causale tra le condotte contestate dall'appellante e le conseguenze pregiudizievoli derivanti a dall'azione esecutiva CP_5 promossa dalla CP2
-parimenti infondata è la pretesa risarcitoria di CP_5 in relazione al credito della stabilito dal Tribunale di CP2
Roma con la sentenza n. 1908/2019 a carico di _1
sul rilievo che la somma precettata graverà comunque sulla
[...] società appellante in quanto socia di maggioranza all'80% della società debitrice, pena il fallimento di quest'ultima. Trattasi, infatti, di un danno futuro, del tutto ipotetico, e comunque, per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi, non riconducibile a responsabilità di;
CP
- con la richiesta risarcitoria di cui al punto 3) delle conclusioni, lett. e) l'appellante ha chiesto il ristoro dei costi necessari alla difesa nel giudizio d'appello RG 5033/19, all'opposizione ex art. 619 c.p.c. nel procedimento d'esecuzione RGE 20802/2019 che si quantificano, rispettivamente secondo DM 55/14 ai minimi della tariffa pari ad € 57.969,37 e 68.680,75. In proposito l'appellante ha lamentato che il danno è derivato dall'atto di impugnazione della verso la sentenza n. _1
1908/19 (doc 70) svolto dall'amministratore giudiziario di un sequestro penale inspiegabilmente mantenuto nonostante il “corpo del reato” (il “credito” EU Hermes) non esista più da quasi due anni (tant'è che in base a tale evidenza è stato invece revocato quello sui beni personali doc. 73). Osserva il Collegio che:
-per quanto attiene alle spese di difesa nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., si richiama quanto già osservato in ordine alle precedenti domande risarcitorie di cui al punto 3) delle conclusioni;
- per quanto attiene alle spese del giudizio di appello proposto dall'amministratore giudiziario del sequestro penale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1908/19, si richiamano le precedenti valutazioni riguardanti il sequestro penale ed il giudizio conclusosi con la citata sentenza n. 1908/19.
44 g) Va infine respinta la domanda risarcitoria di cui al punto 2) lett. a) delle conclusioni, con la quale l'appellante ha chiesto la condanna delle parti appellate a risarcire la somma di euro 163.288,00 quali compensi già corrisposti in prededuzione per l'attività di commissario liquidatore. Come si è già osservato in relazione ai motivi di appello proposti da avverso la CP_5 sentenza del Tribunale di Roma n. 11522/2019 oggetto del giudizio di appello riunito R.G. 4950/2019, nessun inadempimento è ravvisabile a carico di quale CP commissario liquidatore, in relazione alle condotte ad essa contestate in quel giudizio, di talché nessun risarcimento è dovuto all'appellante in relazione al compenso già corrisposto a CP nella qualità di commissario liquidatore.
h) Quanto alla posizione dell'avv. , ritiene il Collegio P_ che la posizione del predetto appellato sia del tutto sovrapponibile a quella di . In particolare, non è attribuibile alcun intento CP illecito nella missiva in data 11.7.2017 inviata dal , all'epoca P_ presidente del c.d.a. di , all'Autorità di Vigilanza, con la CP quale è stata segnalata la difformità tra la proposta di concordato formulata agli organi della procedura della l.c.a. e quella depositata in Tribunale per l'omologa. E' un fatto che la difformità tra le due proposte effettivamente sussisteva e che l'Autorità di Vigilanza, ritenuta la circostanza “grave”, ha sospeso l'autorizzazione al deposito bilancio finale di liquidazione. Quanto alla posizione quale amministratore di che ha P_ Controparte_1 sottoscritto la procura alle liti nel costituirsi dinanzi al Tribunale Fallimentare nel giudizio di annullamento o risoluzione del concordato promosso da devono richiamarsi le CP2 precedenti considerazioni riferite a circa l'irrilevanza CP della difesa assunta in quel giudizio da sia in relazione CP all'esito del procedimento dinanzi al Tribunale Fallimentare, sia in relazione alla domanda riconvenzionale proposta nel CP2 giudizio RG 47567/2016 conclusosi con la sentenza del tribunale di Roma n. 1908/2019. Per il resto, le altre circostanze evidenziate dall'appellante, peraltro in conclusionale, circa:
- l'amicizia del con P_ Parte_4 amministratore della società CP2
-sul fatto che l'appellato fosse direttore della bad bank costituita da Carichieti ormai in risoluzione per provvedimento della Banca d'AL;
45 -ed infine sul fatto che il fosse in stretti rapporti con P_
l'avv. Giampaolino, legale di oggi difensore di nel CP_9 CP pignoramento e poi nell'istanza di liquidazione giudiziale intentata contro in ragione del titolo provvisorio Trib. Roma n. CP_5
11522/2019; ove provate, vorrebbero, nella tesi dell'appellante, avere valore indiziario a conforto della illecita condotta ascritta, volta a sabotare il concordato e a danneggiare CP_5
Tuttavia, come si è detto nei paragrafi precedenti, la tesi di un preordinato disegno illecito non ha trovato riscontro, in quanto la vicenda di quale assuntore del concordato di CP_5 CP si è incrociata con eventi non riconducibili alla volontà di
[...]
e del , quali l'indagine penale avviata a seguito di CP P_ una segnalazione di Banca d'AL; l'inaspettata sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3599/2016 che ha riconosciuto l'ingente credito risarcitorio nei confronti di EU Hermes;
la condotta della stessa che ha presentato due proposte CP_5 difformi di concordato agli organi della procedura e al Tribunale fallimentare per l'omologa; l'esistenza di un promissario,
che alla maturazione dei crediti fiscali avrebbe in un CP2 modo o nell'altro chiesto l'adempimento del preliminare. Ed allora, le circostanze indiziarie dedotte dall'appellante a carico dell'avv. , non incidono sulla valutazione di P_ infondatezza dell'impugnazione proposta da anche nei CP_5 confronti del predetto appellato, trattandosi di circostanze utilizzate per rafforzare a posteriori una tesi preconcetta dimostratasi, nei fatti, infondata.
i) Stante il rigetto dell'appello, va disattesa la domanda risarcitoria formulata dall'appellante di condanna dei convenuti ex art. 96 comma I e III c.p.c. in relazione alla condotta tenuta nel giudizio di I grado per come emersa nello stesso in relazione alla inveritiera dedotta imputabilità del mancato deposito del bilancio finale di liquidazione all'autorità di vigilanza. Sul punto relativo al ritardato deposito del bilancio finale di liquidazione si richiamano le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi.
§ 8. — La sentenza del Tribunale di Roma n. 7526/2020 va invece riformata nella parte in cui il primo giudice ha omesso di rilevare e statuire sulla cessazione della materia del contendere tra l'attrice e l'avv. CP_5 Controparte_3
46 In tal senso pertanto la sentenza va parzialmente riformata, dovendo altresì disporsi la compensazione delle spese del primo giudizio tra le due predette parti.
§ 9. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti di incorporante Controparte_1
e di . Controparte_1 P_
Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 97.110 oltre a spese generali, IVA e CPA in favore di Controparte_1 incorporante e nella misura di euro 74.700 oltre Controparte_1
a spese generali, IVA e CPA in favore di . P_
.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti sugli appelli proposti da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ora incorporata da , Controparte_1 P_ CP_3
(contumace) contro le sentenze n. 11522/2019 e n.
[...]
7526/2020 rese tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello avverso la sentenza n. 11522/2019 del Tribunale di Roma;
2. — in parziale riforma della sentenza n. 7526/2020 del Tribunale di Roma, dichiara la cessazione della materia del contendere tra e e compensa tra le CP_5 Controparte_3 predette parti le spese di lite, ferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore di incorporante delle spese Controparte_1 Controparte_1 sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 97.110 oltre a spese generali, IVA e CPA;
4. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore di
, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, P_ liquidate nella misura di euro 74.700 oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 26 maggio 2025. Il presidente estensore
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