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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 626 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
alla Piazzetta Arenella n. 1 presso l'avv. Marco Visciglio (C.F. ) da cui è rappresentato CodiceFiscale_2
e difeso in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione di primo grado.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore e quale impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per la Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Aspreno n. 13 presso l'avv. Gaetano Brancaccio (C.F.
[...]
) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per notar C.F._3 Persona_1
di Treviso del 18.12.2014.
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE (si riportano quelle di cui alle note ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 16.01.24 stante il mancato deposito di note successive): “L'Avv. Marco Visciglio, nella qualità di procuratore dell'attore
costituito, nel riportarsi integralmente al proprio atto di appello ne chiede l'integrale accoglimento,
pagina 1 di 9 opponendosi sin d'ora a quanto prodotto, concluso, sollevato ed eccepito, in quanto infondato in fatto ed in
diritto, con particolare riferimento alle eccezioni sulla genericità dell'appello avendo lo stesso difensore
prodotto in toto quanto necessario all'accoglimento. Si evidenzia inoltre preliminarmente l'infondatezza di
quanto in comparsa di parte ex adverso sulla corresponsabilità. Si insiste pertanto per il configurarsi della
fattispecie richiamata nell'atto di appello. Si chiede, a questo punto, introitarsi la causa a sentenza con vittoria
di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in subordine note 190 c.p.c.”
PER L'APPELLATA: “L'avv. Gaetano Brancaccio nella qualità di procuratore delle Controparte_2
F.G.V.S., si riporta a tutti i propri scritti difensivi, a tutte le eccezioni ivi sollevate, ai verbali di causa,
[...]
alla comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, che qui si
abbiano tutti per ripetuti e trascritti, ed insiste per il rigetto del proposto appello. L'avv. Brancaccio, chiede
assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16.04.2014 e hanno convenuto innanzi al Parte_2 Parte_1
Tribunale di Napoli la chiedendo la sua condanna, in qualità di impresa designata per la Controparte_1
Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti in dipendenza dell'incidente stradale verificatosi alle ore 12:00 circa del giorno 01.09.2012 allorché
, nel percorrere il Corso Vittorio Emanuele in Napoli con direzione Mergellina alla guida del Parte_1
ciclomotore Aprilia Scarabeo targato 8K4TM e di proprietà di giunto all'altezza dell'Istituto Suor Parte_2
Orsola Benincasa, veniva urtato e fatto rovinare al suolo per effetto di un'incauta manovra di sorpasso a sinistra compiuta da un'autovettura di colore grigio e di media cilindrata che, dopo l'impatto, si allontanava precipitosamente senza consentire la rilevazione del suo numero di targa e senza prestare soccorso al conducente del motoveicolo gravemente infortunatosi.
L'impresa designata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda contestando la sussistenza dei presupposti per porre l'onere del risarcimento a carico del . Controparte_3
La causa, espletata prova per testi e disposta c.t.u. medico-legale in persona dell'attore, è stata decisa con sentenza pubblicata il 17.07.2018 e non notificata la quale ha rigettato la domanda di non Parte_2
essendo stati provati i danni subiti nell'occorso dal suo ciclomotore, ed ha parzialmente accolto la domanda di condannando l'impresa designata al pagamento in suo favore della somma di € 18.396,00, Parte_1
pagina 2 di 9 oltre interessi legali da calcolare inizialmente su tale somma devalutata al 01.09.2012, e poi via via annualmente rivalutata secondo gli Indici Istat, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite e di quelle di c.t.u.
La sentenza, per quanto di interesse, è stata così motivata: “…dall'istruttoria svolta, è emersa
chiaramente la dinamica del sinistro per come riferita dagli attori e dunque la responsabilità del conducente
l'autovettura non identificata nella causazione dello stesso. In particolare, tutti i testi escussi durante la fase
istruttoria hanno confermato che il alla guida del motociclo, veniva urtato dall'autovettura che Pt_1
eseguiva una manovra di sorpasso non consentita e che, a seguito della collisione con l'autovettura, lo stesso
veniva scaraventato per terra…
Per quanto concerne il nesso causale tra sinistro stradale e lesioni riportate dall'istante, si può
certamente sostenerne la sussistenza alla luce della copiosa documentazione medica in atti, delle risultanze
testimoniali acquisite e soprattutto del giudizio di compatibilità espresso dal c.t.u. medico-legale tra le lesioni
riportate dall'attore e la dinamica del sinistro.
Accertato quanto sopra, occorre verificare se il abbia tenuto un comportamento colposo, ed in Pt_1
particolare se indossasse correttamente il casco protettivo al momento dell'evento traumatico…
Deve ritenersi, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso al CTU (la cui relazione medico-legale, in
quanto immune da vizi e lacune, è pienamente condivisibile e deve intendersi integralmente riportata e trascritta
in questa sede), che il al momento dell'evento traumatico, indossasse un casco non regolamentare. CP_4
È evidente, dunque, che l'impatto con il suolo e le lesioni alla regione occipitale (cui fanno riferimento i testi
escussi) avveniva senza la valida interposizione del casco, non regolamentare. Come detto, tale fatto colposo del
danneggiato importa la riduzione del risarcimento del danno ex art. 1227 c.c.
La Suprema Corte, infatti, ha osservato sul punto che “l'omesso uso del casco protettivo da parte del
conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il
danno causato a sé stesso, con conseguente riduzione della somma da corrisponderle, ove venga accertato in
fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone un
antecedente causale” (Cass., sez. III, n. 26568/2010). Nel caso di specie l'uso di un casco non regolamentare ha
certamente influito sull'eziologia del danno, come chiaramente osservato dal CTU.
Non può invece escludersi del tutto il risarcimento con riferimento a tali voci di danno, trattandosi di
fattore solo concorrente, inidoneo da solo a determinare l'evento (è evidente infatti che, se non vi fosse stato il
pagina 3 di 9 sinistro stradale, il mancato uso del casco non avrebbe di per sé potuto recare alcun danno all'attore), ma
piuttosto inserentesi nella sequenza causale che indubbiamente collega il fatto del conducente dell'autovettura
investitrice con il trauma cranico, interrompendola, ma non elidendola del tutto con la sovrapposizione di una
serie causale nuova, autonoma e autosufficiente.
Passando a quantificare il danno patito dall'attore, si osserva che, all'esito delle indagini peritali è
emerso che l'attore, a causa del sinistro per cui si controverte, ha riportato “frattura trasversale della rocca
petrosa di sinistra con emorragia sub-aracnoidea (ESA) da trauma cranico” che si traduce in un danno
biologico valutabile complessivamente in ragione del 10%, con i.t.t. di giorni 10 e i.t.p. al 50% di giorni 30 e
i.t.p. al 25% di giorni 60. Alla luce delle complessive emergenze istruttorie, ed in particolare della espletata
CTU, si reputa equo ridurre l'importo complessivo del risarcimento in misura del 30%, in ragione
dell'accertato concorso colposo del fatto del danneggiato (…)”.
Si perviene dunque alla complessiva somma di euro 26.267,00 che va ridotta in misura del 30% per
effetto del predetto concorso del fatto colposo del danneggiato pervenendosi all'importo di euro 18.386,90 (…).
§§§§§§
Con atto notificato il 31.01.2019 ed iscritto a ruolo l'08.02.2019 ha tempestivamente Parte_1
appellato detta sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla parzialmente così provvedendo: “Previa
declaratoria di responsabilità piena ed esclusiva del conducente dell'autoveicolo non identificato, in
accoglimento della domanda…condannare la convenuta al pagamento della ulteriore somma di € 7.887,00 in
favore dell'appellante, a titolo di risarcimento per i danni subiti, oltre interessi dal fatto al soddisfo e
svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al 15% per
spese generali, nonché Iva e CPA come per legge, il tutto con attribuzione…al procuratore anticipatario”.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per non essere stata citata anche benché anch'ella parte giudizio di primo grado, e Parte_2
chiedendo comunque il rigetto nel merito dell'impugnazione.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
pagina 4 di 9 stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
In via preliminare va esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello discendente, a parere dell'impresa designata, dalla mancata vocatio in jus di in questo grado di giudizio ancorché Parte_2
la stessa sia stata parte di quello svoltosi innanzi al tribunale.
e vantano infatti diritti differenti che, benché derivanti dal medesimo Parte_2 Parte_1
fatto illecito, sono suscettibili di essere fatti valere autonomamente, anche con esiti difformi, avendo ad oggetto beni della vita diversi facenti capo a diverse persone.
La sentenza di primo grado, per quanto sia formalmente unica, contiene dunque pronunce relative a cause diverse, anche se trattate cumulativamente, con la conseguenza che la decisione su una di esse non incide sull'altra. Si è perciò in presenza di una tipica ipotesi di cause scindibili, disciplinata dall'art. 332 c.p.c., in cui la notifica dell'atto di appello all'altra parte soccombente ma non impugnante non risponde ad esigenze litisconsortili ma ha il valore di una mera litis denuntiatio.
Essa, in altri termini, ha la sola funzione di rendere edotta la parte della pendenza del giudizio di secondo grado, per l'ipotesi in cui sia intenzionata a proporre appello incidentale, imponendo l'art. 335 c.p.c. che tutte le impugnazioni proposte e da proporre contro la stessa sentenza vengano decise cumulativamente.
Al ricorrere di una tale evenienza il giudice di appello deve dunque ordinare la notifica alla parte pretermessa e, in caso di inottemperanza all'ordine impartito, non deve far altro che attendere che anche per la parte non citata sia decorso il termine per impugnare prima di poter decidere la causa.
Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di disporre la notifica dell'impugnazione in una causa scindibile, la sentenza di secondo grado è suscettibile di essere cassata dalla Corte Suprema nella sola ipotesi in cui, al tempo della decisione di quest'ultima, non siano ancora decorsi i termini per l'appello giacché,
diversamente, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (cfr. ex multis cass. 17868/2007 e, da ultimo, cass. n. 13465/2023).
Nella fattispecie in esame anche il termine lungo per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. è
abbondantemente decorso e, di conseguenza, risulta priva di ogni rilevanza tanto la mancata notifica dell'appello alla nei cui confronti la sentenza è ormai passata in giudicato, quanto la mancata adozione di un ordine Pt_2
di notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c. che, allo stato, risulterebbe del tutto superfluo.
pagina 5 di 9 §§§§§§
Con il proposto appello deduce che il giudice di primo grado, mal valutando le prove Parte_1
e l'espletata c.t.u., ha erroneamente riconosciuto un proprio concorso di colpa nella causazione del danno per aver indossato un casco protettivo non regolamentare.
Detta circostanza, prosegue l'appellante, è stata arbitrariamente desunta dal tribunale per il fatto che, nel corso delle operazioni peritali, l'attore dichiarava al c.t.u. che, al momento del sinistro, indossava un casco protettivo di tipo “scodellare” senza tuttavia specificarne il modello che era pienamente a norma.
Il presidio indossato era infatti un casco demi jet, riconducibile al tipo scodellare perché privo della parte mentoniera, ma regolarmente omologato, a differenza del vecchio casco “a scodella”, fuori legge dal 2010, e perciò rispondente alle esigenze di sicurezza e protezione richieste dalla legge.
Lo stesso c.t.u., contrariamente a quanto affermato dall'autore della sentenza impugnata, non aveva del resto individuato nel tipo di casco indossato un fattore di maggiorazione del danno riportato nel sinistro né aveva dato rilevanza alla protezione derivante dall'uso del casco ai fini della valutazione del nesso eziologico e della determinazione della concreta entità del danno.
Non era dato perciò comprendere in base a quali elementi il giudice di primo grado avesse ritenuto di individuare un concorso di colpa del danneggiato, facendolo discendere dal tipo di casco indossato pur senza conoscerne la marca, il modello e senza sapere se esso fosse fornito di omologazione, né era dato comprendere in base a quale criterio tecnico-scientifico il tribunale aveva individuato l'apporto causale del leso alla produzione del pregiudizio nella misura del 30% riducendo in tale percentuale l'ammontare del danno liquidato.
§§§§§§
L'appello deve essere accolto perché fondato. Lo stesso giudice di primo grado ha infatti richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima del sinistro, per il danno causato a se stessa, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che tale violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale (cfr. ex multis cass. n.
24432/2009 e cass. n. 9241/2016). Nel caso di specie il consulente tecnico d'ufficio nominato in corso di causa non solo non ha ritenuto che il tipo di casco utilizzato dal periziato al momento dell'incidente abbia avuto una qualche influenza causale sulla genesi delle lesioni, rendendoli più gravi di quanto sarebbero stati in caso di pagina 6 di 9 impiego di un diverso dispositivo, ma ha sostenuto proprio l'esatto contrario affermando: “la forza viva -
rappresentata dall'impatto con il suolo - ha agito sulla teca cranica, benché protetta da un casco a scodella,
determinando la frattura della rocca petrosa”.
Ciò equivale a dire che, nonostante il contributo protettivo offerto dal casco, l'impatto a terra è stato così
violento da far sì che la lesione cranica si producesse ugualmente, la qual cosa implica che, senza tale presidio, la lesione sarebbe stata più grave se non addirittura mortale.
La stessa circostanza che indossasse al momento del fatto un casco non omologato Parte_1
non può, d'altro canto, ritenersi provata sulla sola base del fatto che nella consulenza il c.t.u., riferendosi al periziato, ha scritto: “Riferisce che al momento calzava il cd. casco a scodella”.
La circostanza non trova infatti riscontro nella deposizione di unica teste escussa, la Testimone_1
quale, riferendosi al presidio indossato dall'infortunato al momento del sinistro, si è così espressa: “Il
conducente del motociclo aveva il casco, quello non integrale”.
È dunque frutto di un'aprioristica convinzione, non suffragata sul piano istruttorio, l'affermazione del tribunale secondo cui il ha concorso alla produzione del danno subito indossando un casco non Pt_1
omologato non essendo stata acquisita una prova confortante di tale circostanza e risultando ben possibile che l'attore, parlando di un casco “a scodella”, sia incorso in una mera imprecisione terminologica, intendendo semplicemente riferirsi ad un casco non integrale.
L'appello deve dunque essere accolto condannando l'impresa designata al pagamento della restante somma di € 7.871,00, ossia della differenza tra l'importo integrale del risarcimento determinato dal tribunale in €
26.267,00 e l'importo di € 18.396,00 riconosciuto in dispositivo.
La differenza di € 7.871,00, essendo stata la sentenza di primo grado adottata il 17.07.2018, va rivalutata con riconoscimento di € 9.295,65 all'attualità (coefficiente Istat = 1,181).
Come già stabilito in prime cure per l'importo riconosciuto, competono infine all'appellante gli interessi legali contabilizzati, a partire dall'01.09.2012, assumendo quale base iniziale di computo la somma di € 7.871,00
devalutata a quella data in base agli Indici Istat e quindi, sino alla data della presente pronunzia, tale importo rivalutato anno dopo anno.
Dalla presente sentenza, che determina la conversione dell'originario debito di valore in un debito di valuta, competeranno poi, fino al saldo, gli interessi legali sull'importo finale liquidato.
pagina 7 di 9 Le spese di primo grado sono state compensate tra l'attore e l'impresa designata in ragione della parziale soccombenza del primo. Ne consegue che, stante l'accoglimento pieno della domanda in sede di gravame, anche detto capo di pronuncia deve essere riformato, così come stabilito dall'art. 336 co. 1 c.p.c., condannando l'impresa designata al rimborso delle spese avversarie di primo e di secondo grado le quali si liquidano come da dispositivo distraendo la somma in favore dell'avv. Marco Visciglio per dichiarato anticipo.
Dette spese, per quanto concerne il giudizio primo grado, si determinano riconoscendo i compensi professionali medi previsti dal D.M. n. 147 del 2022 per le cause di valore fino a € 26.000,00 in riferimento a tutte e quattro le fasi processuali mentre, per quanto concerne l'appello, ci si attiene per la fase decisoria ai minimi di tariffa non avendo l'appellante curato il deposito degli scritti difensivi finali.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7053/2018 pubblicata il 17.07.2018, così
provvede:
1) Condanna la , in qualità di impresa territorialmente designata alla liquidazione dei danni Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento in favore di Parte_1
dell'ulteriore somma di € 9.295,65 oltre interessi al tasso legale da computare con la decorrenza e con le modalità indicate in motivazione.
2) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 699,00 per esborsi vivi ed in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Marco Visciglio.
3) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 382,50 per esborsi vivi ed in € 4.854,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
4) Pone la spesa liquidata in primo grado per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della . Controparte_1
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 20.03.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
pagina 8 di 9 Dr. Alessandro Cocchiara
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'
Dr. Alberto Canale
dr.ssa Antonella Mauriello. CP_5
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