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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona del Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 4616 dell'anno 2014 del Registro Generale Affari
Contenziosi,
TRA
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Fabio Salvatore Prattichizzo
( Email_1
OPPONENTE
E
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Daniela Basile e dall'Avv. S. Cusmai Email_2
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OPPOSTA
§§§
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche solo Parte_1
“opponente”), ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 491/2014, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il 14.03.2014, su ricorso di (di Controparte_1
seguito anche solo “opposta”), per il pagamento della somma di € 180.878,49 quale corrispettivo rinveniente dalle fatture nn. 17477/2012, 17478/2012, 17487/2012, 17693/2012,
17706/2012, già dimunito in base alla nota di credito n. 900/739 del 2012, tutte relative alla fornitura di merce, nello specifico prodotti petroliferi, effettuata dall'opposta in favore della società opponente.
L'opponente, nello spiegare opposizione, ha lamentato la complessiva infondatezza dell'altrui pretesa, disconoscendo le fatture azionate in via monitoria e allegando, altresì, di vantare un proprio controcredito nei confronti dell'opposta, da porre eventualmente anche in compensazione in caso di accertamento della debenza del credito azionato in monitorio.
La stessa così concludeva:
“a) accogliere l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, annullare Parte_1
e revocare il decreto ingiuntivo n. 422/2014 R.G. - 491/2014 Ing. emesso dal Giudice Unico
del Tribunale di Foggia il 14/03/2014, perché inammissibile, infondato e privo dei presupposti
richiesti dagli artt. 633 e segg. c.p.c., per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di
opposizione a decreto ingiuntivo e in corso di causa;
in via di eccezione di compensazione:
b) accertare il diritto della società al pagamento da parte della società Parte_1 [...]
dei seguenti importi: CP_1
- euro 44.575,14, come portato dalle fatture nn. 6013 e 6014 del 23/09/2011, 6559 del
10/10/2011 e dai relativi assegni bancari nn. 0521452146 e 0521452147 tratti su Banca
Popolare di Milano, oltre a interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002;
2 - euro 68.731,32, come portato delle note credito nn. 900/736, 900/737, 900/738, 900/739 del
28/09/2012 emesse dalla oltre a interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002; Controparte_1
- euro 100.000,00, come portato dalla fideiussione prestata dal dei Paschi di Siena s.p.a. Pt_2
il 20/07/11 in favore della società escussa in data 25/07/2013, oltre a Controparte_1
interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002;
e, per l'effetto,
c) compensare l'importo del preteso credito vantato dalla - rideterminato Controparte_1
per tutte le ragioni esposte in atti - con il controcredito vantato nei suoi confronti dalla società
Parte_1
- in via riconvenzionale:
d) condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a versare in favore della società la parte eccedente delle somme Parte_1
richieste in via di eccezione di compensazione ovvero quella diversa somma che risulterà
dall'espletata istruttoria;
e) emettere ogni altra conseguenziale pronuncia;
f) con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale, ritenuta infondata in fatto e in diritto l'opposizione spiegata, ne ha chiesto il rigetto con condanna dell'opponente al pagamento in suo favore delle spese di lite, nonché l'ulteriore condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, istruita la causa con prove orali e documentali e proposta alle parti una soluzione conciliativa della lite ex art. 185bis c.p.c., rifiutata da parte opponente, il procedimento è stato da ultimo rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2024.
3 Sulle conclusioni dei procuratori delle parti depositate telematicamente, con ordinanza del
17.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le dette memorie, la causa è ora decisa.
§§§
L'opposizione è infondata e va rigettata.
§§§
1. Va premesso che:
- “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore
ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre
l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi,
impeditivi o modificativi del credito” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 24.10.2005, n. 24815);
- al contempo, “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca
per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo
dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI,
12.10.2018, n. 25584).
§§§
2. Nel caso di specie, essendo risultato incontestato tra le parti in causa la sussistenza di un rapporto di fornitura di merce, a fronte dell'inadempimento all'obbligazione di pagamento
4 allegato dall'opposta, incombeva sull'opponente l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi,
impeditivi o modificativi del credito, a cominciare dall'adempimento.
Da questo punto di vista, occorre partire dal dato che il mero disconoscimento delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, pure operato dall'opponente, non vale, in linea di principio, a spostare sulla controparte l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alla propria prestazione, costituita, nello specifico, dalla consegna dei prodotti petroliferi di cui alle fatture contestate.
Infatti, avendo l'opponente ammesso di aver acquistato nell'anno 2012 dalla Controparte_1
prodotti petroliferi per un importo complessivo di € 1.475.620,47 (v. pag. 3, ultimo cpv,
[...]
dell'atto di citazione in opposizione) ed essendo state le cinque fatture in questione tutte emesse tra il 03.10.2012 e il 06.10.2012, deve concludersi che le dette fatture, essendo complessivamente del minor importo di € 191.208,04, rappresentino parte del corrispettivo delle transazioni commerciali ammesse dall'opponente, in relazione alle quali, pertanto,
incombeva su quest'ultimo l'onere di provare di aver già esattamente adempiuto.
Deve rilevarsi al riguardo che il debitore ingiunto non ha assolto al predetto onere probatorio.
La società opponente, senza neppure articolare adeguati mezzi istruttori volti a provare la inesistenza delle vendite di cui alle fatture contestate o l'avvenuto adempimento, si è limitata ad allegare in sostanza l'esistenza di un proprio
contro
-credito, da porre eventualmente in compensazione, in caso di accertamento del credito azionato in monitorio, ma senza contestare fondatamente l'esistenza del credito medesimo.
Va pertanto dichiarata innanzitutto la sussistenza del credito di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
§§§
5 3. A fronte di quanto sopra, va tuttavia subito dopo verificata la fondatezza dei controcrediti di cui l'opponente, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento nei confronti dell'opposta,
in funzione (anche) della declaratoria di estinzione per compensazione del credito oggetto di ingiunzione, controcrediti asseritamente rinvenienti:
3.a) da una fornitura effettuata su invito dell'opposta, per un importo di € 44.085,14, a una società rivelatasi poi insolvente e per il cui adempimento la avrebbe Controparte_1
prestato garanzia;
3.b) da note di credito emesse dall'opposta, a titolo di “rimborso accise oli minerali”, per un importo di € 68.731,32 mai riversato all'opponente;
3.c) dall'illegittima escussione di una fideiussione prestata da Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,
in quanto la somma escussa di € 100.000,00 sarebbe stata imputata a pagamento non dovuto,
cioè proprio quello corrispondente alle fatture poi azionate anche in via monitoria, per credito dunque inesistente.
Al riguardo, tuttavia, dagli atti del giudizio:
3.a) quanto alla merce fornita dall'opponente alla D.F. Carburanti S.n.c. di Di LL EN
& LD, non è emerso in alcun modo che l'opposta avesse incaricato la di Parte_1
rifornire la succitata società, né quindi che la stessa avesse prestato garanzia per il pagamento della detta fornitura.
L'opponente ha tentato di provare che la società opposta avesse garantito l'adempimento della
D.F. Carburanti S.n.c. di Di LL EN & LD, cercando in particolare di dimostrare che per la relativa transazione fosse stato adottato lo stesso modus operandi adottato per le transazioni relative ad altri clienti (nello specifico: Controparte_2 [...]
e la ditta;
senonchè, l'espletata prova testimoniale e la CP_3 Controparte_4
6 documentazione versata in atti (anche dallo stesso opponente) hanno dimostrato esattamente il contrario.
Dagli atti del giudizio è infatti emerso che la la Controparte_2 Controparte_3
e furono tutte rifornite - su mandato della –
[...] Controparte_4 Controparte_1
dall'opponente (invero, con specifico riguardo alla dalla Controparte_2 [...]
azienda riconducibile alla stessa compagine sociale della;
detta CP_5 Parte_1
circostanza, invero pacifica tra le parti in causa, è stata confermata anche dai testi di parte opponente , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Tes_5
.
[...]
Senonchè, gli stessi testi, chiamati a rispondere sulla circostanza se anche la D.F. Carburanti
S.n.c. di Di LL EN & LD fosse stata rifornita, come le altre società, su mandato della società opposta, hanno precisato che detta circostanza era a loro nota non per conoscenza diretta ma per averla appresa dall'amministratore della P.I. Petroli S.r.l., a eccezione del teste
[...]
che, invece, essendo all'epoca dei fatti rappresentante legale della società Tes_1
opponente, ha sostenuto di averla appresa dal e dal Per_1 Pt_3
Insomma, i testi escussi hanno ammesso di essere, sul punto, testi de relato actoris (di parte opponente attore in riconvenzione), a eccezione del che ha comunque sostenuto di Tes_1
averla appresa da altri soggetti.
Ne deriva pertanto l'inattendibilità delle testimonianze rese sul punto.
In ogni caso, la circostanza che la fosse estranea alla fornitura effettuata Controparte_1
alla D.F. Carburanti S.n.c. di Di LL EN & LD è confermata anche dalla documentazione versata in atti dalla medesima opponente: infatti, mentre per
[...]
e parte opponente ha Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
prodotto anche corrispondenza comprovante le intercorse trattative tra la stessa e l'opposta circa
7 i rifornimenti da effettuarsi nei confronti delle predette società (v. all. 20, 21, 22, 25, 26 fasc.
opponente), con riguardo invece alla fornitura da farsi alla D.F. Carburanti S.n.c. di Di LL
EN & LD, l'opponente non ha potuto produrre alcun documento comprovante intese intercorse a tal proposito tra le parti.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, deve concludersi che la fornitura alla D.F. Carburanti S.n.c.
di Di LL EN & LD sia stata effettuata dalla in totale autonomia, come Parte_1
comprovato anche dalle relative fatture emesse dall'opponente medesima: infatti, mentre le succitate fatture sono state intestate alla stessa destinataria, la D.F. Carburanti s.n.c. di Di LL
EN & LD (v. all. 3 fasc. opponente), per la merce fornita invece a Controparte_3
e a le relative fatture risultano intestate direttamente alla
[...] Controparte_4 [...]
quale committente della fornitura (v. all. 28 fasc. opponente), a ulteriore CP_1
dimostrazione che quest'ultima società con ogni probabilità non si fece garante della D.F.
Carburanti s.n.c. di Di LL EN & LD, come invece allegato dalla società opponente;
3.b) Quanto poi all'asserito credito rinveniente dalle note di credito nn. 736, 737, 738 e 739
emesse nel 2012 dalla l'opposta, pur riconoscendo pacificamente Controparte_1
l'emissione delle succitate note di credito, ha però allegato che tre delle predette note furono imputate al pagamento di altre fatture già scadute e più risalenti;
più nel dettaglio: la nota di credito n. 736/2012 alle fatture n. 10963/2011, n. 17660/2011, n. 10055/2012 e n. 11694/2012;
la nota di credito 737/2012 interamente alla fattura n. 11694/2012; la nota di credito n. 738/2012
a saldo della fattura 11694/2012 e per € 779,49 alla fattura n. 16816/2012, mentre quanto al residuo della nota di credito n. 739/12, la stessa è già stata scomputata dall'importo dovuto per le fatture oggetto di ingiunzione.
8 Ne deriva insomma che la era ed è ancora inadempiente per il pagamento delle Parte_1
fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo (detratto l'importo residuo della nota di credito n. 739/12, detrazione già operata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo).
Anche in questa sede, infatti, va riaffermato che, a fronte dell'allegato inadempimento da parte dell'opposta, attrice sostanziale, rispetto alle forniture effettuate e non contestate, spetta a parte opponente, convenuta sostanziale, dimostrare il controcredito opposto in compensazione (fatto estintivo).
A fronte allora della suddetta imputazione delle somme effettuata dall'opposta, la Parte_1
non ha efficacemente contrastato l'allegazione, non avendo in particolare prodotto a sua
[...]
volta alcuna documentazione attestante il saldo aliunde delle suddette fatture, indicate dall'opposta come già compensate con il debito derivante dalle note di credito.
Sul punto, l'opponente non ha neppure articolato puntuali capitoli di prova, a eccezione del capitolo di prova n. 23, che poneva ai testi la domanda, alquanto generica, se la Controparte_1
avesse “omesso il versamento dell'importo di € 68.731,32” di cui alle note di credito in
[...]
questione.
I testi di parte opponente, escussi sul punto, hanno tutti riferito di non sapere, a eccezione di
(rappresentante legale della all'epoca dei fatti) e di Testimone_1 Parte_1 [...]
(contabile della società opponente), rispettivamente escussi alle udienze del Tes_3
27.11.2015 e del 25.1.2017.
I detti testi hanno riferito, il primo, che l'opposta non aveva “mai accreditato” le somme de
quibus e, il secondo, che le note di credito “non sono state pagate”.
Ebbene, in disparte ogni valutazione circa l'attendibilità dei testi per la loro dichiarata vicinanza alla società opponente, occorre rilevare che le loro affermazioni non comprovano ciò che si intendeva provare, dal momento che l'opposta non ha mai dichiarato di aver rimesso le somme
9 in questione direttamente all'opponente, ma ha detto di averle poste in compensazione con un proprio diverso credito portato da fatture scadute di data più risalente.
Oggetto di prova avrebbe dovuto essere semmai le diverse modalità del pagamento già
avvenuto aliunde delle fatture indicate da parte opposta.
A quanto sopra può aggiungersi la circostanza, per quanto indiretta, che solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo la società opponente ha ritenuto di chiedere l'accertamento del mancato pagamento delle ingenti somme di cui alle note di credito richiamate.
In definitiva, si deve concludere che anche il controcredito preteso di cui alle note di credito predette si era già estinto in realtà per compensazione, ma con riguardo a crediti più risalenti di parte opposta, per cui già l'opponente si era resa inadempiente.
3.c) Resta, infine, l'eccezione di parte opponente relativa alla già avvenuta escussione della polizza fideiussoria, per somma pari a € 100.000,00, proprio in forza del mancato pagamento delle fatture azionate in via monitoria.
A prescindere da come formulata dalla parte (non troppo chiaramente), non si tratta in questo caso di un controcredito in senso tecnico (visto comunque il mancato accertamento della non debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo e quindi l'inesistenza comunque di una indebita escussione).
Tuttavia, occorre anche verificare (come vera e propria eccezione di avvenuto pagamento,
sebbene a mezzo della polizza fideiussoria), se la detta escussione determini una pari riduzione del credito residuo in capo all'opponente (al fine di evitare cioè un doppio pagamento).
Anche in tal caso, però, l'opposta ha puntualmente allegato che la somma escussa è stata imputata a pagamento di altre fatture (le nn. 16219, 16220, 16506 e la 16816, tutte del settembre
2012), diverse sia da quelle azionate in via monitoria che da quelle compensate con le note di
10 credito (a eccezione della n. 16816 compensata, all'esito della escussione della polizza, con la nota di credito n. 738/12, per il residuo importo di € 779,49).
Anche con riguardo alle indicate fatture, parte opponente invece non è stata in grado di produrre alcuna documentazione attestante il saldo aliunde della pregressa morosità corrispondente alle fatture indicate, né ha offerto altro mezzo di prova.
Vanno dunque richiamati i medesimi principi sopra già indicati in materia di onere probatorio in caso di domanda di adempimento.
Se ne deve concludere, da un lato, che legittimamente la creditrice ha escusso la fideiussione indicata da parte opponente, dovendosi sottolineare in merito alla detta escussione che dalla stessa semmai emerge l'esistenza di plurimi inadempimenti nel tempo a carico di parte opponente.
E, dall'altro, che resta conseguentemente confermato il credito complessivo residuo portato dal decreto ingiuntivo opposto.
§§§
Ogni ulteriore questione di rito e di merito sollevata dalle parti resta assorbita.
L'opposizione è pertanto integralmente infondata e va rigettata, così come il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, al punto medio.
Non si rinvengono invece i presupposti per l'invocata condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
soggetta comunque al riscontro del dolo o della colpa grave che qui si ritengono insussistenti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
491/2014, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il 14.03.2014, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto,
che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta,
che liquida in € 196,67 per esborsi e in € 14.103,00 per onorari, oltre rimb.forf. nella misura del
15% e oltre a IVA e CPA se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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