Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 823/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 823/2024 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Portici (NA), alla Via Libertà n. Parte_1
283, presso lo studio dell'avvocato Antonio Massimo Malasomma che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo, indirizzo p.e.c:
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RICORRENTE
E
in persona del p.t., Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in alla piazza Matteotti n. 1, presso l'Avvocatura della CP_1
Città Metropolitana di Napoli, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Massimo
Marsico e Vera Berardelli, in virtù di procura generale alle liti dell'11-11-2021 per Notar
rep. 3026 e racc. 2411, indirizzi p.e.c.: Persona_1
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RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione
Conclusioni: come da verbale dell'udienza cartolare del 3-4-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. in data 18-2-2024,
si è opposto all'ordinanza di ingiunzione della Parte_1 Controparte_1
n. 782/2020, notificata in data 7-2-2024, chiedendo che ne fosse dichiarata la
[...] nullità, illegittimità, inesistenza, inefficacia e/o l'annullamento, con vittoria di spese e attribuzione di esse in favore del procuratore anticipatario.
Con l'ordinanza in parola era stato ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di euro 2.077,67, quale sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 258, comma 3, del d.lgs. 152/06 per violazione dell'art. 190 commi 1 e 2 del medesimo decreto;
il provvedimento si fondava sul verbale di accertamento n. 16/20 del 29-10-2020, del Comando Regione Carabinieri “Parco” di Torre del Greco, elevato nei confronti della redatto per la mancata annotazione dell'operazione di scarico del Parte_2
FIR nr. 027248/2020 del 9-9-2020, sostenendo la sussistenza di una corresponsabilità di quale “titolare/obbligato in solido con la società”. Parte_1
A fondamento dell'opposizione il ricorrente deduceva che: sussisteva la propria carenza di legittimazione passiva, risultando estraneo ai fatti, non avendo rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione e/o direzione della nelle Parte_2 circostanze di tempo indicate nel verbale di accertamento n. 16/20 né tantomeno in data precedente alla presunta infrazione del 9-9-2020; ciò risultava dal verbale dell'assemblea dei soci di tale società del 30-6-2020 di nomina, quale nuovo amministratore della società, di , che (come da visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio di Persona_2
risultava tempestivamente e regolarmente trascritto;
non era giuridicamente CP_1 possibile ravvisare a suo carico, quale ex amministratore della società, una qualche corresponsabilità amministrativa e/o sussidiaria.
La p.a. resistente ha contestato l'opposizione osservando che, l'indicazione, nell'ordinanza opposta, del ricorrente quale “titolare della ditta individuale
Ciaramellagomme s.r.l.”, era da considerarsi un mero errore materiale, tale da non inficiare la validità del provvedimento di ingiunzione;
anzi, come sottolineato anche nella relazione della Direzione Amministrativa Ambiente (nota n. 51762 del 26-3-2024), dal corpo complessivo dell'ordinanza si evinceva che il ricorrente era stato correttamente sanzionato in solido con la società, quale autore materiale della violazione, cioè come trasgressore (così come individuato nel verbale posto a fondamento dell'ingiunzione impugnata) e non quale legale rappresentante della società.
2. Nel merito, giova rammentare il principio che regola l'onere della prova in tema di giudizi di opposizione ad ordinanze ingiunzione.
Secondo la S.C.: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.” (Cass. civ., ordinanza 24-1-
2019, n. 1921; v, anche Cass. civ., 2363/2005, 5277/2007, 12231/2007, 27596/3008;
Cass. civ., sez. un., 20930/2009; Cass. civ., 5122/2011 e 4898/2015).
Come ulteriormente chiarito dalla S.C., “Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto gli attuali commi 11 dell'art. 6 e 10 dell'art. 7 del d. lgs. n. 150 del 2011 - così come prima il comma 11 dell'art. 23 della 1. n.
689/1981 - recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).” – (Cass. civ., ordinanza 24-1-2019, n. 1921, in motivazione).
Nella specie, la p.a. resistente ha riconosciuto che , come da questi Parte_1 eccepito, non rivestiva la qualità di legale rappresentante della società al momento del compimento dell'illecito.
Ha, però, dimostrato, depositando il relativo verbale di accertamento dei Carabinieri (n.
16/20 del 29-10-2020 del Comando Regione Carabinieri “Parco” di Torre del Greco), richiamato nella motivazione del provvedimento impugnato, il cui contenuto fa piena prova sino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., che il ricorrente era stato il trasgressore, ovvero l'autore materiale dell'illecito de quo.
Il ricorrente, a seguito della costituzione della resistente, (con note depositate in data
15-5-2024) ha disconosciuto la propria sottoscrizione apposta al verbale e successivamente (con note depositate in data 2-12-2024) ha proposta querela di falso incidentale finalizzata all'accertamento della falsità della propria sottoscrizione nonché del contenuto del verbale di accertamento.
Con ordinanza del 24-1-2025, la querela di falso in discorso è stata dichiarata inammissibile perché irrilevante ai fini della decisione della proposta opposizione, involgendo profili (sottoscrizione del verbale e contenuto di esso) che non formavano oggetto del thema decidendum, in quanto tardivamente introdotti in giudizio.
In sostanza, l'opponente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione ritenendo che essa fosse fondata sulla circostanza erronea relativa alla sua qualità di
“titolare/obbligato in soldi con la società”, in quanto al momento dell'accertamento non rivestiva funzioni di rappresentanza amministrazione e/o direzione della società
solo a seguito delle repliche della p.a. ha proposto la querela di Parte_2 falso avverso il verbale ritenendo che anche il contenuto dell'accertamento non fosse veritiero, in tal modo introducendo un thema decidendum nuovo.
Pertanto, può ritenersi adempiuto l'onere probatorio incombente sulla p.a. circa la responsabilità dell'opponente, non avendo il ricorrente contestato - in ricorso - di aver commesso l'illecito, e risultando tale circostanza decisivo dal contenuto del verbale redatto dai Carabinieri.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo (valore della causa scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti della in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 782/2020 del
21-12-2023, della in persona del suo dirigente dott. Controparte_1
Controparte_3
B) condanna , al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. che liquida in euro Controparte_1 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Torre Annunziata, 4 aprile 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola