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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/06/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3177 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3177/24 r.g. promossa da:
(c.f. , dall'Avv. Giulia Sarnari e dall'Avv. Saveria Parte_1 C.F._1
Francesca Caporale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via G.
Nicotera 29, giusta procura speciale in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giorgio Santoro ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Velletri n. 10, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti all'udienza di p.c. tenuta il giorno 11.06.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Collegio ritiene la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti meritevole di accoglimento. Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti indicati dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio il 25.09.2016 a Sabaudia trascritto al Registro Atti di
Matrimonio del Comune di Sabaudia al n. 52, parte II, serie A, u. 1 anno 2016, e da cui risulta che le parti hanno scelto il regime della separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia con attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione emessa dal Collegio del Tribunale di Latina il 13/11/2023.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 29.07.2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Le allegazioni delle parti, nonché quanto riferito personalmente da ambedue le parti in sede di prima udienza, inducono a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per il proseguo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 25.09.2026 a
Sabaudia trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Sabaudia al n. 52, parte II, serie A,
u. 1 anno 2016,
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sabaudia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sabaudia per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 11.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore
Dott.ssa Claudia Marra Giudice
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3177/24 r.g. promossa da:
(c.f. , dall'Avv. Giulia Sarnari e dall'Avv. Saveria Parte_1 C.F._1
Francesca Caporale ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via G.
Nicotera 29, giusta procura speciale in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giorgio Santoro ed Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Velletri n. 10, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
Oggetto del processo: sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti all'udienza di p.c. tenuta il giorno 11.06.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Collegio ritiene la domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti meritevole di accoglimento. Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti indicati dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio il 25.09.2016 a Sabaudia trascritto al Registro Atti di
Matrimonio del Comune di Sabaudia al n. 52, parte II, serie A, u. 1 anno 2016, e da cui risulta che le parti hanno scelto il regime della separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia con attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione emessa dal Collegio del Tribunale di Latina il 13/11/2023.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 29.07.2024 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Le allegazioni delle parti, nonché quanto riferito personalmente da ambedue le parti in sede di prima udienza, inducono a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata contestuale ordinanza per il proseguo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 25.09.2026 a
Sabaudia trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Sabaudia al n. 52, parte II, serie A,
u. 1 anno 2016,
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sabaudia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sabaudia per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 11.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Serino