Sentenza 20 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2019, n. 7860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7860 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 28840-2017 proposto da: CI LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI, 32, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MARINO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MORABITO e
FILOMENA
2019 PELLICANO';
- ricorrente -
contro
TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA
22, presso lo studio legale VESCI GERARDO & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato VESCI GERARDO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4388/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2017 R.G.N. 2004/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2019 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato FILOMENA PELLICANO'; udito l'Avvocato GERARDO VESCI. n. 28840/2017 R.G.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale della stessa sede, ha - con sentenza n.4388 del 5.10.2017 - respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato da Trenitalia, in data 4.12.2015, a ME Siciliano, operaio addetto alla manutenzione, per commissione di un reato (rapina) considerato dal CCNL di settore quale causa di licenziamento nonché per omessa comunicazione, al datore di lavoro, della sentenza di condanna definitiva relativa al reato.
2. La Corte respingeva il reclamo proposto dal lavoratore confermando la declaratoria di legittimità del licenziamento e rilevando, in particolare, che l'omessa comunicazione al datore di lavoro del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal CCNL di settore quale causa di licenziamento integrava la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza e incrinava definitivamente il vincolo fiduciario.
3. Per la cassazione di tale sentenza il CL ha proposto ricorso affidato a due motivi. La società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione dell'art, 244 cod.proc.civ. nonché degli artt. 64 e 66 del c.c.n.l. della mobilità, Area contrattuale "Attività ferroviarie" (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che la norma contrattuale - seppur sanziona con il licenziamento la commissione di determinati reati tra cui la rapina - non prevede alcun obbligo di comunicazione da parte del lavoratore ed avendo, la Corte, escluso (per genericità ed irrilevanza) la prova testimoniale tesa a dimostrare l'effettuata comunicazione. Inoltre, la contestazione di addebito inviata dal datore di lavoro risulta tardiva.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) in ordine alla ritorsività del licenziamento, aspetto trascurato dalla Corte distrettuale nonostante la documentazione prodotta.
3. Il primo motivo del ricorso non è fondato.
4. Preliminarmente, la censura concernente la violazione delle clausole del c.c.n.l. è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (anche per estratto) di dette clausole, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio n. 28840/2017 R.G. dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).
5. La doglianza relativa alla tardività della contestazione disciplinare è inammissibile, posto che l'accertamento in fatto del momento in cui il datore di lavoro (e, nella specie, la Direzione Affari legali e societari) acquisisce la notizia dell'illecito è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c., applicabile alla fattispecie nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22.6.2012 n. 83 (cfr. Cass. nn. 19183 e 17034 del 2016). Nella specie, la Corte distrettuale ha illustrato analiticamente, in maniera congrua e logica, le modalità di conoscenza della commissione, da parte del datore di lavoro, del reato e della relativa pronuncia penale.
6. In ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale, questa Corte ha già affermato che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass. 18222 del 2004, Cass.n. 8148 del 2018). Nella specie, la Corte distrettuale ha ribadito le motivazioni già assunte dal Tribunale in ordine alla genericità ed ininfluenza dei capitoli di prova testimoniali dedotti .dal lavoratore, precisando, fra l'altro, che: "Quindi è dalla stessa prova articolata dal reclamante che si evince come lo stesso non abbia mai riferito ad alcuno di essere stato condannato per un delitto per il quale il ccnI prevede la sanzione del licenziamento, sicchè la prova richiesta non solo è generica, per quanto esposto, ma irrilevante" (pag. 7 della sentenza impugnata).
7. In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (cfr. Cass. 13.2.2012 n. 2013 e, precedentemente, in senso analogo, tra le tante, Cass. 21.6.2011 n. 13574; Cass.
7.4.2011 n. 7948; Cass.
2.3.2011 n. 5095; Cass. 18.2.2011 n. 4060).n. 28840/2017 R.G. Nella fattispecie, la Corte distrettuale ha rilevato che "il Siciliano ha celato al datore di lavoro, finchè gli è stato possibile, di avere riportato una condanna passata in giudicato per rapina, non riferendolo tempestivamente per le vie ufficiali agli uffici competenti e tacendolo fino al 26.10.2015, epoca in cui, essendo impossibilitato a presenziare alla seconda convocazione per4 l'audizione disciplinare (la prima convocazione, da lui richiesta, e prevista per il 22 ottobre 2015, era statLdifferoita avendo egli rappresentato di essere impossibilitato a presenziare "per motivi di visita" in relazione alla convocazione presso l'ambulatorio INAIL di Reggio Calabria;
pur essendo in data 20.10.2015 già convalescente a Bagnara Calabria, ometteva di rappresentare al datore di lavoro di essere ristretto in esecuzione di pena e di necessitare dell'autorizzazione del magistrato di sorveglianza per recarsi a Napoli ed essere ivi sentito in sede disciplinare)." Tale motivazione, incentrata su tutti gli elementi oggettivi e soggettivi emersi, risulta conforme ai principi sopra richiamati, nonché congrua e priva di vizi logici e resiste alle censure del ricorrente.
8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Va rilevato che il controllo di logicità del giudizio di fatto è, nella presente fattispecie, consentito alla luce dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., nella formulazione successiva alla novella introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012, trattandosi di sentenza depositata dopo il giorno 11 settembre 2012. Come precisato dalle Sezioni Unite (n. 8053/2014) è, in tal caso, denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. E tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Ebbene, non è ravvisabile, nella sentenza impugnata, alcuna lacuna o contraddizione motivazionale, avendo, la Corte distrettuale, proceduto ad analizzare la condotta tenuta dal Siciliano a fronte delle responsabilità e degli obblighi di correttezza e buona fede che incombevano allo stesso dipendente alla luce delle previsioni del c.c.n.l. di settore, nonché evidenziato che le connotazioni intenzionali della condotta erano tali che integravano una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, essendo stata compromessa in modo irrimediabile la fiducia riposta nel lavoratore. La Corte, accertata la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, ha - conseguentemente - escluso il carattere ritorsivo della sanzione disciplinare, che deve rappresentare un motivo unico e determinante ai sensi dell'art. 1345 n. 28840/2017 R.G. cod.civ. (cfr. ex multís, Cass. n. 28453 del 2018, Cass. n. 20742 del 2018, Cass. n. 28119 del 2017): invero, il motivo illecito rileva solamente se è l'unico determinate, sicché il licenziamento è, comunque, valido se giustificato, a prescindere dall'eventuale concorso di un motivo illecito.
9. In conclusione, il ricorso va respinto. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. 10. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge dì stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. I bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2019. Il consigliere estensore Il Presidente d