Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N 2054/2024 R. G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell' udienza del 2.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n 2054/2024 r.g.a.c., promossa da
, rappr e difeso dall' avv Pace Fabio Parte_1
RICORRENTE contro in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappr e difeso dall' avv Domenico Di Giuseppe
RESISTENTE nonchè
, rappr e difeso dagli avv M. Raho e R. Salvo CP_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento n 10620249000901239000 in relazione agli avvisi di addebito n 1) 40620180001486741501, 2)
40620210000163557501, per contributi CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.02.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento n 10620249000901239000 in relazione ai presupposti avvisi di addebito n 1)
40620180001486741501 e 2) 40620210000163557501 per contributi con la CP_2 quale le si intimava il pagamento della complessiva somma di euro
828.478,28 in qualità coobbligata solidale della società (già CP_3
) rispetto agli obblighi contributivi a seguito di cessione d' CP_4
.
[...]
A sostegno dell'opposizione, eccepiva a) l' illegittimità dell' atto impugnato per omessa notifica degli avvisi di addebito;
b) la nullità dell' intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora.
e regolarmente citati, Controparte_1 CP_2 insistevano per il rigetto dell' opposizione.
All' odierna udienza dava atto di aver Controparte_1 provveduto ad annullare le coobbligazioni in danno della società ricorrente con riferimento ai soli carichi recati dagli avvisi di addebito n 1) CP_2
40620180001486741501, 2) 40620210000163557501 relativi all' intimazione di pagamento impugnata e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
L' si associava alla richiesta di cessata materia del contendere. CP_2
La causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene il Tribunale che le eccezioni formali formulate in ricorso integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art
617 c.p.c. sicchè appaiono allo stato inammissibili in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell' intimazione di pagamento impugnata.
In ogni caso va rilevato che l' omessa notifica degli atti presupposti non determina la nullità dell' intimazione di pagamento impugnata ma la rimessione in termini dell' opponente in relazione alla formulazione di eventuali eccezioni formali (nel caso di specie tardivamente formulate oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell' intimazione di pagamento) e di merito laddove nel caso di specie parte opponente non ha contestato il merito.
Va altresì rilevato che l' intimazione di pagamento è stata emessa in conformità al modello ministeriale ex DM 28 giugno 1999 e che il tasso di interesse applicato è definito e predeterminato ex lege ai sensi dell' art 30 DPR 602/73 sicchè l' obbligo motivazionale è adempiuto mediante il richiamo ad atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario.
Tanto premesso va tuttavia rilevato che all' odierna udienza
[...] ha dichiarato di aver provveduto ad annullare le Controparte_1 coobbligazioni in danno della società ricorrente con riferimento ai soli carichi recati dagli avvisi di addebito n 1) 40620180001486741501, 2) CP_2
40620210000163557501 relativi all' intimazione di pagamento impugnata e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
L' si è associato alla richiesta. CP_2
Tanto premesso essendo venuto meno l' interesse alla prosecuzione del giudizio va dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali attesa l' infondatezza delle eccezioni sollevate dall' opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 15.2.2024:
1) - rigetta il ricorso;
2) - compensa le spese processuali.
Lecce, 8.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca Costa