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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/06/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 5955/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5955/2022 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CALLEGARI SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in S. Angelo
Lodigiano (LO), Piazza Vittorio Veneto n. 10;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ON C.F._2
CORNALBA AUGUSTO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Lodi, Via XX
Settembre n. 51;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DI
nato a [...] il [...], CP_2 _3
nata a [...] il [...], nata a [...] il
[...] CP_4
20 dicembre 2010, nato a [...] il [...] e CP_5 CP_6
nato a Pavia (PV) il [...], in [...] nominato Curatore
[...]
Speciale Avv. , con studio professionale sito in Capriate SA Controparte_7
Gervasio (BG), Via Trieste n. 15, ove i minori sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: separazione giudiziale pag. 1 di 21 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, contrariis rejectis:
Nel merito:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...] con esclusivo addebito al marito, ai sensi del II comma dell'art. 151 c.c., CP_1
ovvero, in subordine, ai sensi del I comma dell'art.151 c.c.;
b) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
c) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente degli stessi presso la madre. Il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana e potrà trascorrere con gli stessi:
-due fine settimana alternati al mese dal sabato alle ore 8,00 alla domenica alle ore
21,00;
-trenta giorni consecutivi durante la stagione estiva da concordare, al più tardi, entro il
30 giugno di ogni anno;
-ad anni alterni i minori trascorreranno alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni del 25 e del 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta;
sempre alternativamente di anno in anno i compleanni e le altre festività;
d) porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei ON
cinque figli mediante corresponsione alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno di € 800,00 (quindi € 160,00 ciascuno), oltre rivalutazione Istat come per legge, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta equa secondo giustizia, ed al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia. La SI.ra , quale genitore collocatario dei figli, Parte_1 percepirà integralmente l'assegno unico e potrà disporre liberamente dell'importo erogato a tale titolo.
In via istruttoria:
pag. 2 di 21 - Si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sui fatti dedotti in narrativa sia nella memoria integrativa, sia nel ricorso per la separazione giudiziale con addebito di responsabilità del 21.12.2022 da articolarsi in appositi e specifici capitoli di prova premettendone la locuzione “vero che”;
In ogni caso:
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Parte resistente:
“A) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) disporre l'affidamento condiviso dei figli, tutti minorenni, ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente degli stessi presso il padre;
La madre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana e potrà trascorrere con gli stessi:
due fine settimana alternati al mese dal sabato alle ore 08:00 del mattino alla domenica sera le alle 21:00;
trenta giorni consecutivi durante la stagione estiva da concordare al più tardi entro il
30 giugno di ogni anno;
ad anni alterni, i bambini trascorreranno alternativamente di anno in anno con l'uno
o con l'altro dei genitori i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni del 25 e del 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta, sempre alternativamente di anno in anno, compleanni e le altre festività;
C) assegnare la casa coniugale sita in Villanterio (PV) via XI Febbraio n. 18 al sig. con tutto quanto la arreda e la dota e con l'obbligo della sig.ra Controparte_8
di asportarvi i beni personali eventualmente ancora presenti;
Parte_1
D) porre a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei 5 figli minorenni con la corresponsione di € 500,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) mensili oltre rivalutazione Istat e oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
E) il sig. quale genitore collocatario dei figli minorenni, percepirà integralmente CP_1
l'assegno unico che verrà utilizzato per le esigenze familiari.
pag. 3 di 21 F) con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per i minori intervenuti:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, definitivamente pronunciare
(a) per i motivi e le causali esposte in atti e delle circostanze emerse in corso di giudizio disporre l'affidamento dei minori nata a [...] il 29 gennaio Controparte_3
2008, nata a [...] il [...], nato a [...]_5
Pavia (PV) il 7 giugno 2016 e nato a [...] l'[...] CP_6 all'Ente Comune di Villanterio con collocazione degli stessi (tenuto conto della situazione riscontrata in data 23 dicembre 2124) presso la casa della madre SI.ra
. Nulla si chiede disporsi in ordine al figlio primogenito Parte_1 CP_2
divenuto nelle more del giudizio maggiorenne (ma non ancora economicamente
[...]
autosufficiente non per sua colpa) il quale ha scelto di vivere stabilmente con il padre.
Fatta riserva delle differenti modalità che si riterranno più opportune alla luce delle risultanze del presente procedimento, di quanto verrà accertato dal Tribunale dei
Minorenni e delle ulteriori indagini che verranno condotte dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario;
(b) per i motivi e le causali esposte in atti e delle circostanze emerse in corso di giudizio disporre che il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli minori collocati ON
presso la residenza materna nelle modalità che verranno indicate dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario e/o che verranno disposte dall'Ill.mo Tribunale adito. Il tutto, comunque, compatibilmente con le preminenti esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori coinvolti. Ciascun genitore, nel periodo di permanenza dei figli presso di sé, sarà tenuto a rispettare gli impegni scolastici, extrascolastici e sociali dei minori;
(c) per i motivi e le causali esposte in atti e delle circostanze emerse in corso di giudizio
- tenuto conto delle capacità reddituali delle parti, della collocazione prevalente dei figli minori presso la casa materna, del fatto che il figlio primogenito CP_2
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente non per sua colpa) vive stabilmente con il padre e della suddivisione dell'AU al 50% tra le parti - disporre che il
SI. sia tenuto a corrispondere entro e non oltre il giorno 10 (dieci) ON
di ogni mese alla SI.ra un contributo al mantenimento dei figli Parte_1
pag. 4 di 21 minori pari a Euro 800,00/mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT) e che le spese straordinarie vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno seguendo le modalità previste dal protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pavia e in particolare:
ART. 3) SPESE CHE NECESSITANO DI ACCORDO PREVENTIVO E SPESE DOVUTE
ANCHE SENZA PREVIO ACCORDO
1 - A) Spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritte dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1 - B) Spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2 - A) Spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2 - B) Spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3 - A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia
pag. 5 di 21 stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3 - B) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione(es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i coniugi, in caso di malattia dei minori;
c) vacanze e viaggi trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi, spese generali 15% oltre a IVA e CPA come per legge e alle successive occorrende - da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato e procuratore - fatto salvo il caso in cui venga accolta la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ed il relativo compenso venga liquidato dallo Stato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, precisato che parte ricorrente nelle conclusioni definitive rassegnate ha riproposto istanze istruttorie, senza, tuttavia, esplicitare i relativi capitoli di prova. Il
Collegio, ritenendo la causa matura per la decisione, non necessitando, peraltro, il giudizio, di un supplemento di istruttoria, rigetta le istanze formulate della ricorrente.
Sulla separazione
La ricorrente, , ha chiesto al Tribunale di Pavia la pronuncia Parte_1 della separazione personale dal marito , con il quale ha contratto ON
matrimonio in Casorate Primo, il 26.11.2005, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, Parte I, anno 2005.
Il resistente, costituendosi ha aderito a tale domanda.
pag. 6 di 21 Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta, ormai da tempo, intollerabile e improseguibile, tanto che le parti vivono ormai da tempo separate.
Invero, date le allegazioni delle parti nonché dal complessivo esame degli atti processuali, nessun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, presupposto per una pronuncia di separazione personale.
Del resto è sufficiente osservare che, secondo l'orientamento costante della Suprema
Corte “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
Deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Sull'addebito della separazione al marito
Quanto, invece, al profilo dell'addebito della separazione per contegno violento, è noto che: “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”
(Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza 19.02.2018 n. 3925) e che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal
pag. 7 di 21 matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza
22.03.2017 n. 7388; più di recente: Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 30/04/2024), n.11631; Cassazione civile sez. I, 26/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep.
26/04/2024), n.11208; Cass., Sez. 1, Ordinanza del 24/10/2022).
Dunque, se in via generale, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza è svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro (Cass., Sent. 11631/2024), le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Peraltro, con particolare riguardo alle violenze fisiche, non si dimentichi come la Suprema
Corte di Cassazione abbia ritenuto che esse costituiscano violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della relativa pronuncia, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, con la conseguenza che l'incidenza causale della violenza è preminente pag. 8 di 21 rispetto a qualsiasi causa, eventualmente anche preesistente, di crisi dell'affectio coniugalis.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda posta dalla ricorrente di addebito al resistente del fallimento del matrimonio.
Orbene, le emergenze probatorie dimostrano come all'interno del ménage familiare il rapporto tra i coniugi avesse progressivamente assunto connotati di tensione insostenibile e ciò era avvenuto in ragione del comportamento violento dell'odierno resistente il quale, peraltro, non ha dal canto suo fornito alcun supporto probatorio utile a corroborare le circostanze dalle quali sarebbe originata la crisi coniugale.
Invero, la dinamica familiare risultava pesantemente provata dalla pregressa dipendenza da alcool e cannabinoidi, nonché dai tradimenti del marito, circostanze, quest'ultime, confermate dallo stesso SI. in sede di sua audizione innanzi Tribunale dei CP_1
Minorenni di Milano, ove, all'udienza del 19.11.2022, dichiarava spontaneamente di essere stato in passato dedito all'alcool, al fumo e, parimenti, confessava di aver intrattenuto rapporti con altre donne (cfr. verbale udienza 19.11.2022 T.M. Milano, pag.
5).
In tale contesto, s'inserivano episodi di prevaricazione del marito sulla moglie che richiedevano anche l'intervento delle Forze dell'Ordine, come provato dall'esposto presentato dalla ricorrente in data 12.6.2009 presso il Comando Carabinieri di Villanterio
(cfr. esposto del 12.6.2009: “mio marito si ubriaca spesso poi mi fa continui rimproveri
[…] che no lo ubedisco, che io devo fare quello che dice lui, che io sono una pessima madre […] mi ha minacciato due volte con coltello”), nonché dalla relazione redatta dai
Carabinieri di Lardirago in data 12.11.2021, ove veniva dato atto di un loro intervento presso l'abitazione della coppia a seguito di una lite tra i coniugi dell'11.11.2021, in cui:
“il marito aveva strappato il cellulare di mano alla moglie”, provocandole: “ecchimosi ed associata algia alla digitopressione ed alla mobilizzazione della falange prossimale primo dito mano destra”, come refertato dal P.S. di Lodi in data 12.11.2021.
Agli atti del presente procedimento, veniva, inoltre, acquisito un esposto del 31.8.2022 presentato dal Medico di Medicina Generale della ricorrente, Dott.ssa nel Persona_1
quale venivano riportate le dichiarazioni riferitele dalla SI.ra Parte_1
pag. 9 di 21 In particolare, l'odierna attrice riferiva al proprio medico di: “vivere da tempo una situazione di violenza psicologica e in passato ripetuti episodi di minacce e percosse da parte del marito in stato di ebbrezza” e che i tentativi di separazione, messi in atto in passato, non sarebbero mai stati portati a termine per insistenza del marito, il quale avrebbe persistito nella situazione di violenza psicologica con ricatti relativi all'affidamento dei figli (Cfr. esposto del 31.8.2022 – doc. acquisita dal T.M.).
Ancora, il Medico veniva informato dalla SI.ra di una lite avvenuta tra i Parte_1
coniugi in data 16.8.2022, in cui il marito avrebbe riversato provocazioni verbali e insulti nei confronti della moglie, la quale avrebbe reagito lasciando degli oggetti per cui, in risposto, il SI. avrebbe colpito la moglie: “con una ciabatta a livello del setto CP_1 nasale” (cfr. anche verbale di S.I.T. del 21.9.22 – Carabinieri di Villanterio).
In detta occasione, la Dott.ssa aggiungeva come la paziente presentasse uno stato Per_1 psicologico stremato, con grande preoccupazione rispetto all'affidamento dei figli.
Inoltre, la ricorrente avrebbe riferito al proprio medico di aver pensato in passato al suicidio, seppure in assenza di un'ideazione all'attualità di tale estremo gesto (Cfr. esposto del 31.8.2022 – doc. acquisita dal CP_9
Altresì, si registra come la SI.ra si sia rivolta al Centro Parte_1
Antiviolenza di Pavia “Liberamente” il 3.11.2021 su suggerimento delle Pt_3 dettagliando una relazione di coniugio: “caratterizzata da maltrattamenti in famiglia acuitisi con la volontà della donna di acquisire un'indipendenza professionale ed ulteriormente peggiorata quando la SI.ra ha deciso di interrompere il Parte_1 matrimonio”, nonché continue svalutazioni, offese e denigrazioni anche in relazione al suo ruolo di madre di fronte ai figli (Cfr. relazione C.A.V. Liberamente – Pavia, doc. n.
6 parte ricorrente).
In merito, si prende atto delle dichiarazioni ulteriormente rese dal SI. all'udienza CP_1
del 19.12.2022 svoltasi innanzi al Tribunale per i minorenni di Milano, nella parte in cui lo stesso riferiva al G.O. Dott. “mia moglie disinteressata perché trovato Tes_1
amiche che le hanno messo in testa che deve vivere per sé stessa, già dal secondo giorno di lavoro” (cfr. verbale udienza 19.11.2022 T.M. Milano, pag. 5).
pag. 10 di 21 Da ultimo, si evidenzia come l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente sia avvenuto, nel corso del 2022, in costanza di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, attivati su richiesta del Tribunale dei Minorenni di Milano.
Sul punto, si evidenzia come lo stesso SI. , alla sopra citata udienza del CP_1
19.12.2022 riferiva al T.M. di aver “cacciato” dalla casa coniugale la moglie (cfr. verbale udienza 19.11.2022 , pag. 2). Parte_4
Nella specie, stante l'elevata conflittualità sussistente tra i genitori, i citati Servizi Sociali prescrivevano ai genitori: “di attivarsi per reperire un'abitazione altra da quella famigliare, che entrambi sarebbero tenuti ad occupare gestendo in maniera coordinata ma disgiunta la cura dei figli” (Cfr. relazione S.S. del 25.7.2022), circostanza che portava la ricorrente a prendere in locazione un'ulteriore abitazione sita in Villanterio.
Ancora, all'udienza presidenziale, tenutasi il 09.5.2023 nel presente procedimento, la
SI.ra dichiarava che parte avversa: “Ha fatto vedere delle foto con Parte_1
bambini in Africa che muoiono di fame dicendo che la separazione li ridurrà così. Lui mi manda messaggi dicendo ti amo torna da me, e se non torni succede questo e quello..”.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene di dover accogliere la domanda di addebito presentata dalla moglie nei confronti del marito, in quanto le emergenze processuali e le relative valutazioni sono sufficienti a provare come i comportamenti vessatori e ingiuriosi tenuti dal marito nei confronti della moglie abbiano determinato la causa esclusiva e determinante della crisi coniugale.
In merito all'affido e al collocamento della prole
Preso atto che, medio tempore, il figlio è divenuto maggiorenne e che, pertanto, CP_2 nulla deve essere disposto in merito all'affido e al collocamento dello stesso, quanto ai figli minori , e si osserva quanto segue. _3 CP_4 CP_5 CP_6
I competenti Servizi Sociali, al quale la stessa coppia genitoriale si era rivolta fin dal marzo 2022 per ottenere un supporto, con relazione del 25.07.2022 riportavano che, all'esito di alcuni episodi autolesivi dei minori, i quali avrebbero rinvenuto e fatto uso di bevande alcoliche e cannabinoidi reperiti nella casa coniugale, entrambi i genitori non fossero in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni dei figli.
pag. 11 di 21 Una volta cessata la convivenza delle parti, la permanente e altissima conflittualità delle parti portava ad una polarizzazione della posizione dei figli verso l'uno ovvero l'altro genitore.
Invero, in un primo momento, la figlia e il maggiore erano schierati dalla CP_4 CP_2
parte del padre, mentre, invece, i figli e prendevano le parti _3 CP_5 CP_6
della madre.
In particolare, l'attivato servizio di educativa domiciliare osservava come lo scontro endofamiliare si riverberasse sui figli, generando in loro stanchezza e sofferenza, al punto che nel confermare la situazione altamente conflittuale esprimeva la propria _3 rassegnazione in merito ai continui messaggi ricevuti dal padre atti a screditare l'altra figura genitoriale (Cfr. relazione S.S. 04.12.2023).
Quanto a , affetta da certificata dislessia, i Servizi Sociali segnalavano come la stessa CP_4
mostrasse segni di rabbia e di isolamento, per cui si riteneva necessario un percorso psicologico.
Inoltre, rispetto alle figure genitoriali, i S.S. evidenziavano come la medesima apparisse timorosa nei confronti del padre mentre, verso la madre, riproponesse l'atteggiamento aggressivo appreso dalla figura paterna (Cfr. relazione S.S. 04.12.2023).
Da ultimo, in , che all'epoca frequentava la seconda primaria, si riscontrava CP_5 un'iperattività difficilmente gestibile, nonché preoccupazioni rispetto all'eventualità di essere collocati in comunità, evidentemente percepite dalla figura paterna, mentre , CP_6
il figlio più piccolo – allora in età prescolare -, appariva risentire dell'influenza del fratello
. CP_5
Posto quanto sopra, rilevato come: “la collaborazione tra i genitori risulta inadeguata, le comunicazioni tra loro risultano caratterizzate da scambi ridotti a fini organizzativi che, tuttavia, spesso sfociano in conversazioni che alimentano il conflitto, incidendo negativamente sul benessere dei figli”, i competenti S.S. proponevano il mantenimento dell'affido all'Ente territoriale, così come disposto provvisoriamente dal G.I. Dott.ssa
Laura Cortellaro con ordinanza del 20.12.2023.
Invero, veniva riscontrata l'inadeguatezza di entrambi i genitori nell'esporre con costante frequenza i figli a pressioni psicologiche dovute alle continue accuse del sig. verso CP_1 la sig.ra e alle modalità comunicative di quest'ultima con l'ex marito. Parte_1
pag. 12 di 21 Inoltre, dai contatti telefonici intercorsi tra i Servizi e la Dott.ssa psichiatra del Per_2
CPS che aveva seguito per diverso tempo il SI. , emergeva come lo stesso, CP_1
durante i colloqui psichiatrici, avesse rilevato tratti disfunzionali legati all'aspetto caratteriale e culturale, non mostrando un franco disturbo psicotico, sebbene evidenziando tratti paranoici (Cfr. relazione S.S. 04.12.2023).
Si prende atto che anche la figlia , dal marzo 2024 vive con la madre, permanendo, CP_4
tuttavia, una situazione di fragilità della ragazza, legata prevalentemente alla sfera affettivo-relazionale, essendo emerso dalla relazione dei S.S. del 06.6.2024: “un sottofondo di deflessione del tono dell'umore, unito ad atteggiamenti di ritiro sociale. La ragazza avrebbe, infatti, scarsi contatti con i pari;
le poche relazioni instaurate con i coetanei appaiono poco solide e piuttosto superficiali. non sperimenta, quindi, una CP_4 piena inclusione nel contesto relazionale […]. Permangono aspetti come un'alimentazione irregolare, ritmi sonno – veglia alterati che, se da un lato sembrano avere una funzione difensiva per la ragazza, dall'altro costituiscono una modalità disfunzionale di fare fronte alla situazione di disagio emotivo in corso. Il tema di sfiducia emerge soprattutto con le figure genitoriali, sotto forma di tentativo di autogestione della ragazza”.
Ancora, i servizi sociali riferiscono essersi presentate delle problematiche in merito alle vaccinazioni obbligatorie dei figli minori.
In argomento, gli A.S. riferiscono che: “La SI.ra ci ha raccontato di aver Parte_1
accompagnato i figli e una sola volta, riferendo di non voler più CP_5 CP_6
continuare e di non acconsentire alle successive somministrazioni;
mentre e _3
non avrebbero ancora mai ricevuto le vaccinazioni obbligatorie e sarebbero prive CP_4
di libretto vaccinale. Inoltre, la donna ha dichiarato di non volersi più occupare di tali questioni sanitarie, rimandando al SI. tali incombenze. A questo ennesimo CP_1
rimando l'uomo ha colto la provocazione, rimandando l'inadeguatezza della figura materna, che a suo dire avrebbe in precedenza prodotto false documentazioni sanitarie”
(Cfr. Relazione S.S. del 06.6.2024).
In tal senso, i Servizi Sociali evidenziavano il disinteresse di entrambi i genitori rispetto al benessere dei propri figli, attuando gli stessi una dinamica di rimbalzo di oneri e responsabilità e preferendo rimarcare l'alta conflittualità tra le parti, sino ad esasperarla.
pag. 13 di 21 Da ultimo, la più recente relazione stilata dai Servizi Sociali agli atti, datata 16.1.2025, dà atto dell'intervenuto mutamento dell'abitazione da parte della SI.ra in Parte_1
favore di una casa più grande che potesse ospitare in modo adeguato i propri quattro figli minori.
Quanto al rapporto tra le parti, gli A.S. riscontrano ancora una persistente conflittualità, tanto che le comunicazioni padre-madre risultano veicolate a mezzo dei propri figli, per cui non appare, al momento, percorribile una comunicazione condivisa e finalizzata alle decisioni relative alle questioni scolastiche, educative e sanitarie dei minori.
Ancora, proprio in punto di questioni sanitarie e vaccinazioni la SI.ra “dopo Parte_1
un iniziale dissenso in merito alla questione, ha riscontrato delle evidenti difficoltà, in modo particolare con il piccolo che si rifiuta categoricamente di sottoporsi alle CP_6
vaccinazioni. La sig.ra sostiene di non riuscire ad occuparsene e preferirebbe un supporto anche da parte del padre” (Cfr. relazione dei S.S. del 16.1.2025).
Anche quanto al SI. , seppure si evidenzi un sincero legale affettivo con i minori, CP_1
il sentimento di avversione e il risentimento verso la ricorrente appare preponderante.
Inoltre, in sede di ultimo controllo con gli A.S. svoltosi il 23.12.2024, il SI. ha CP_1
sollevato il tema delle vaccinazioni dei figli, dichiarando che la moglie avrebbe prodotto, durante il periodo pandemico da Covid-19, certificazioni mendaci di avvenuta somministrazione del vaccino anti-coronavirus.
Alla luce di quanto sopra, in merito all'affido dei minori, i Servizi Sociali, verificata l'adeguatezza del nuovo contesto abitativo materno o i minori sono collocati, ritenevano opportuno il mantenersi l'affido dei minori , e all'ente _3 CP_4 CP_5 CP_6
territorialmente competente.
Del pari, il curatore speciali dei minori incaricato Avv. , visto il permanere CP_7 dell'alta conflittualità delle parti, con riflessi negativi quanto alla sfera psicologica dei minori, concordava per il mantenimento dell'affido dei minori all'Ente, individuata quale soluzione: “più prudente, che consente agli operatori di continuare a monitorare la situazione” (Cfr. comparsa conclusionale Curatore speciale, pag. 5).
Di diverso avviso, in merito, si pongono le conclusioni dei genitori, i quali insistono per l'affido condiviso dei figli minori, chiedendo ciascuno il collocamento degli stessi presso di sé.
pag. 14 di 21 Fermo restando che, in punto di collocamento, l'attuale collocazione dei figli minori presso la residenza della madre si presenta come la più adeguata, e, pertanto, verificato il nuovo contesto abitativo e la saltuarietà degli incontri padre – figli, deve essere confermata, in punto di affido dei minori si osserva quanto segue.
Ritenuto che, richiamato l'art. 337 ter., co. II, c.c. nella parte in cui precisa che, per tutelare l'interesse morale e materiale dei minori, l'Autorità Giudicante debba sempre valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, stabilendo in alternativa a quale di essi i figli sono affidati.
Rilevato che, la Suprema Corte ha puntualizzato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. […]” (Corte di Cassazione, Ordinanza
21425 del 06/07/2022, ex multis). Resta, in ogni caso, in favore dei minori, fermo il principio della bigenitorialità, “da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Corte di Cassazione, Sezione I, 11.04.2024, n. 9839, ex multis).
Rilevato che la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto dei minori “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (…), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (…), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (Cass. civ. n. 21425/2022”.
Ritenuto che, nel caso di specie, l'altissima conflittualità tra i genitori presenta profili di rischio rispetto ad una crescita serena dei minori, come dimostrato dal senso di profondo disagio e rassegnazione manifestato dai figli, nonché dalle fragilità – emerse specialmente con riguardo alla figlia minore , di fatto rimaste inascoltate da entrambi i genitori, CP_4
pag. 15 di 21 entrambi concentrati sullo scontro reciproco -, sulla base delle dettagliate relazioni degli operatori che si sono occupati della situazione familiare, si ritiene che, allo stato,
l'affidamento condiviso non corrisponda al prioritario interesse delle minori.
Conseguentemente, l'incapacità della madre di gestire gli aspetti sanitari riguardanti i minori, occasione di dura contrapposizione con il padre senza via di apertura dialogica, nonché “la decisione del sig. di non contribuire più alle spese per i figli, CP_1 dichiarando che adesso è la madre a doversene occupare”, dimostrano come entrambi i genitori non siano parimenti attualmente in grado di mettere in atto le risorse necessarie per la condivisione della responsabilità genitoriale e, quindi, per realizzare il regime dell'affidamento condiviso, dovendosi escludere, per ciò stesso, viste le carenze ravvisate in relazione ad entrambe le figure genitoriali, la possibilità di un affido esclusivo in favore di uno ovvero dell'altro genitore.
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene maggiormente tutelante per i minori la conferma dell'affido all'Ente territorialmente competente, individuato nel Comune di
Villanterio (PV), per le questioni relative al collocamento, sanitarie, scolastiche ed educative per un periodo di 24 mesi, con collocamento presso la madre.
Altresì, si dispone che i Servizi Sociali competenti continuino l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, e in particolar modo sulle condizioni psicofisiche dei minori e sull'evoluzione del rapporto tra i genitori, garantendo la prosecuzione della presa in carico per il percorso di sostegno psicologico della minore presso il Consultorio di Pavia, CP_4 riferendo al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale in sede di vigilanza ex art. 337 c.c., nonché provvedendo a segnalare senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Al fine di consentire una progressiva apertura nella relazione genitoriale, viene, altresì, confermato l'incarico ai competenti Servizi Sociali di supportare le parti per avviare un canale di comunicazione, attraverso l'attivazione di un percorso di Co.Ge e di tutti le misure di supporto alla genitorialità, non appena ve ne siano i relativi presupposti.
Quanto, invece, al diritto di visita padre – figli, attesa l'attuale saltuarietà degli incontri padre – figli, che pure non esclude la reciprocità di un sentimento di affetto, si incaricano i Servizi Sociali competenti per territorio di stilare, vagliate le esigenze, i bisogni e le volontà dei minori, un calendario settimanale di visita, che preveda che il padre trascorra pag. 16 di 21 con i figli i week end alternati ed almeno un giorno infrasettimanale con il padre, valutando la presenza di un educatore domiciliare presso le abitazioni materna e paterna, qualora ritenuto necessario per il benessere dei minori.
Per le vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con i minori da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie il padre trascorrerà ad anni alterni con i figli il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre, ovvero il periodo dal 31 dicembre alla ripresa della scuola. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con il padre alternativamente la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
I competenti Servizi Sociali, sentiti i genitori tenendo in considerazione in via prioritaria gli interessi e le esigenze dei minori, nonché gli impegni delle parti, potranno individuare le migliori modalità di esercizio del diritto di visita.
In ordine al contributo al mantenimento per la prole
Rilevato che la madre, convivendo con i figli , e _3 CP_4 CP_5 CP_6 provvederà direttamente al loro mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico che, secondo il dettato normativo di cui all'art. 337 ter c.c., tenga conto dei redditi di ciascun genitore.
Parimenti, va determinato un contributo al mantenimento per il figlio oggi CP_2
maggiorenne e convivente con il padre, a carico della madre, in quanto il ragazzo, attualmente, come riferito dal Curatore Speciale Avv. , seppure svolga qualche CP_7
lavoretto presso un'officina non è ancora autonomo.
Quanto alla posizione economica delle parti, l'odierno resistente, il quale sopporta un canone abitativo per € 630,00 mensili (v. doc. all. n. 3, parte resistente) ha dichiarato di essere impiegato a tempo indeterminato come operaio presso la società Parte_5
, con stipendio mensile pari a circa € 1.800,00 (Cfr. memoria difensiva resistente
[...]
28.3.2023, pag. 4), per cui ha prodotto attestati redditi netti per € 25.744,02 (anno 2022),
30.943,43 (anno 2021), 31.809,09 (anno 2020), come risultante da C.U. prodotte in atti.
Si evidenzia, inoltre che, sebbene il resistente abbia allegato di essersi sottoposto ad un intervento riparativo di una lesione tendinea al braccio sinistro, asseritamente dallo stesso riconducibile ad un'aggressione avvenuta per mano della ricorrente (cfr. querela del pag. 17 di 21 22.10.2022 - doc. 12 parte resistente), non risulta documentata alcuna circostanza che costringerebbe lo stesso: “a continui periodi di assenza per malattia che, con molta probabilità, lo porteranno a perdere il lavoro” (cfr. comparsa conclusionale resistente, pag. 22), né è adeguatamente provata una diminuzione della sua capacità lavorativa.
Invero, l'unica documentazione a riguardo offerta in produzione dal SI. , CP_1 denominata “doc. 14 cartella clinica intervento 21.6.2024” risulta assolutamente illeggibile e inidonea ai fini di una valutazione prognostica.
La ricorrente invece, onerata di un canone locatizio dall'importo oggi ignoto – a seguito del suo trasferimento presso un'altra abitazione più grande per ospitare adeguatamente i propri quattro figli -, ha svolto attività come magazziniera presso DHL Supply Chain Italy
Spa, filiale di SA IU ES (v. doc. all. n. 9 parte resistente), con stipendio mensile di € 1.300,00 lordi (Cfr. C.U. redditi 2021 attestante redditi netti per € 11.770,31)
e, dopo un periodo di disoccupazione, ha rinvenuto un nuovo impiego a tempo determinato, con la mansione di operaia nel settore logistico, come riferito dagli assistenti sociali nell'ultima relazione agli atti del 16.1.2025, pur tuttavia essendo sconosciuto il suo introito mensile.
Alla luce di quanto sopra, rilevato che il figlio maggiore , CP_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, vive con il padre e svolge alcuni lavori per un'officina di cui non sono noti i guadagni, mentre i figli minori _3
, e sono collocati presso la madre, il Collegio ritiene equo disporre CP_4 CP_5 CP_6
che la madre sia tenuta a versare al padre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il figlio la somma di € 100,00 mensili, CP_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, sino a che il figlio non percepisca almeno 800,00 € mensili dalla propria attività lavorativa svolta.
In tal senso, si prevede che il SI. e il figlio tengano ON CP_2 informata la madre circa i guadagni del figlio e il superamento della soglia sopra individuata di € 800,00 mensili.
Parimenti, quanto al contributo per il mantenimento dei figli , _3 CP_4 CP_5
e collocati presso la madre, si dispone che il padre versi in via anticipata, entro il CP_6 giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva € 600,00 (seicentoeuro/00) - € 150,00 per pag. 18 di 21 ogni figlio- rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Posto il collocamento dei figli minori presso la ricorrente, viene confermato che l'Assegno Unico Universale per i figli venga percepito interamente dalla madre.
Sulle spese di lite
Alla luce della sostanziale soccombenza del SI. – ad eccezione ON della domanda relativa all'affido dei figli, in merito alla quale entrambe le parti risultano soccombenti - il Collegio ritiene equo condannare parte resistente a rifondere alla SI.ra i ¾ delle spese di lite del presente procedimento, liquidate, Parte_1 in tale proporzione in € 5.400,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed Iva se e come dovuta per legge, compensando tra le parti la restante parte.
Quanto alle spese del Curatore Speciale ammesso al gratuito patrocinio per i cinque minori, dei quali uno medio tempore è divenuto maggiorenne, le stesse vengono poste a carico solidale delle parti e liquidate come da dispositivo con pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Casorate Primo, il ON
26.11.2005, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, Parte I, anno 2005;
− manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Casorate Primo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− addebita la separazione al resistente;
− conferma dell'affido all'Ente territorialmente competente dei minori CP_2
nato a [...] il [...],
[...] Controparte_3 nata a [...] il [...], nata a [...] il 20 CP_4
pag. 19 di 21 dicembre 2010, nato a [...] il [...] e CP_5 CP_6
nato a [...] il [...], individuato nel Comune di
[...]
Villanterio (PV), per i motivi di cui in narrativa, per le questioni relative al collocamento, sanitarie, scolastiche ed educative per un periodo di 24 mesi, con collocamento presso la madre;
− dispone che i Servizi Sociali competenti continuino l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, e in particolar modo sulle condizioni psicofisiche dei minori e sull'evoluzione del rapporto tra i genitori, garantendo la prosecuzione della presa in carico per il percorso di sostegno psicologico della minore presso il CP_4
Consultorio di Pavia, riferendo al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale in sede di vigilanza ex art. 337 c.c., nonché provvedendo a segnalare senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
− conferma l'incarico ai competenti Servizi Sociali di supportare le parti per avviare un canale di comunicazione, attraverso l'attivazione di un percorso di Co.Ge e di tutti le misure di supporto alla genitorialità, non appena ve ne siano i relativi presupposti, al fine di consentire una progressiva apertura nella relazione genitoriale;
− incarica i Servizi sociali competenti per territorio per stilare un calendario volto alla realizzazione del diritto di visita padre – figli, vagliate le esigenze, i bisogni e le volontà dei minori, valutando la presenza di un educatore domiciliare presso le abitazioni materna e paterna, qualora ritenuto necessario per il benessere dei minori;
− dispone che la SI.ra sia tenuta a versare al SI. Parte_1
, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, quale ON contributo per il figlio la somma di € 100,00 mensili, CP_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, sino a che il figlio non percepisca almeno 800,00 € mensili dalla propria attività lavorativa svolta, con l'onere a carico di e ON del figlio di tenere informata la madre circa i guadagni di quest'ultimo; CP_2
pag. 20 di 21 − dispone che il SI. versi in via anticipata alla SI.ra ON
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 complessiva € 600,00 (seicentoeuro/00) - € 150,00 ciascuno per i figli _3
, e - rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre CP_4 CP_5 CP_6
al 50% delle spese straordinarie;
− dispone che la mamma continui a percepire in via esclusiva dell'Assegno Unico
Universale per i figli;
− condanna il SI. a rifondere alla SI.ra ON [...]
i ¾ delle spese di lite del presente procedimento, liquidate, in tale Parte_1 proporzione in € 5.400,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed Iva se e come dovuta per legge, compensando tra le parti la restante parte;
− pone a carico solidale delle parti le spese del Curatore Speciale dei minori, liquidate in € 3.000,00 in ragione del numero di minori assistiti e dell'attività espletata nel corso del giudizio, con pagamento in favore dell'Erario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle Parti, al
Curatore Speciale dei minori e ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Villanterio
(PV).
Dispone la trasmissione al Giudice Tutelare per l'apertura della vigilanza ex art. 337
c.c..
Pavia, Camera di Consiglio del 12.6.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 5955/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5955/2022 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CALLEGARI SIMONA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in S. Angelo
Lodigiano (LO), Piazza Vittorio Veneto n. 10;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ON C.F._2
CORNALBA AUGUSTO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Lodi, Via XX
Settembre n. 51;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DI
nato a [...] il [...], CP_2 _3
nata a [...] il [...], nata a [...] il
[...] CP_4
20 dicembre 2010, nato a [...] il [...] e CP_5 CP_6
nato a Pavia (PV) il [...], in [...] nominato Curatore
[...]
Speciale Avv. , con studio professionale sito in Capriate SA Controparte_7
Gervasio (BG), Via Trieste n. 15, ove i minori sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: separazione giudiziale pag. 1 di 21 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, contrariis rejectis:
Nel merito:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...] con esclusivo addebito al marito, ai sensi del II comma dell'art. 151 c.c., CP_1
ovvero, in subordine, ai sensi del I comma dell'art.151 c.c.;
b) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
c) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente degli stessi presso la madre. Il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana e potrà trascorrere con gli stessi:
-due fine settimana alternati al mese dal sabato alle ore 8,00 alla domenica alle ore
21,00;
-trenta giorni consecutivi durante la stagione estiva da concordare, al più tardi, entro il
30 giugno di ogni anno;
-ad anni alterni i minori trascorreranno alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro dei genitori i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni del 25 e del 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta;
sempre alternativamente di anno in anno i compleanni e le altre festività;
d) porre a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei ON
cinque figli mediante corresponsione alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno di € 800,00 (quindi € 160,00 ciascuno), oltre rivalutazione Istat come per legge, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta equa secondo giustizia, ed al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia. La SI.ra , quale genitore collocatario dei figli, Parte_1 percepirà integralmente l'assegno unico e potrà disporre liberamente dell'importo erogato a tale titolo.
In via istruttoria:
pag. 2 di 21 - Si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sui fatti dedotti in narrativa sia nella memoria integrativa, sia nel ricorso per la separazione giudiziale con addebito di responsabilità del 21.12.2022 da articolarsi in appositi e specifici capitoli di prova premettendone la locuzione “vero che”;
In ogni caso:
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Parte resistente:
“A) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) disporre l'affidamento condiviso dei figli, tutti minorenni, ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente degli stessi presso il padre;
La madre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana e potrà trascorrere con gli stessi:
due fine settimana alternati al mese dal sabato alle ore 08:00 del mattino alla domenica sera le alle 21:00;
trenta giorni consecutivi durante la stagione estiva da concordare al più tardi entro il
30 giugno di ogni anno;
ad anni alterni, i bambini trascorreranno alternativamente di anno in anno con l'uno
o con l'altro dei genitori i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni del 25 e del 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta, sempre alternativamente di anno in anno, compleanni e le altre festività;
C) assegnare la casa coniugale sita in Villanterio (PV) via XI Febbraio n. 18 al sig. con tutto quanto la arreda e la dota e con l'obbligo della sig.ra Controparte_8
di asportarvi i beni personali eventualmente ancora presenti;
Parte_1
D) porre a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei 5 figli minorenni con la corresponsione di € 500,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) mensili oltre rivalutazione Istat e oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
E) il sig. quale genitore collocatario dei figli minorenni, percepirà integralmente CP_1
l'assegno unico che verrà utilizzato per le esigenze familiari.
pag. 3 di 21 F) con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per i minori intervenuti:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, definitivamente pronunciare
(a) per i motivi e le causali esposte in atti e delle circostanze emerse in corso di giudizio disporre l'affidamento dei minori nata a [...] il 29 gennaio Controparte_3
2008, nata a [...] il [...], nato a [...]_5
Pavia (PV) il 7 giugno 2016 e nato a [...] l'[...] CP_6 all'Ente Comune di Villanterio con collocazione degli stessi (tenuto conto della situazione riscontrata in data 23 dicembre 2124) presso la casa della madre SI.ra
. Nulla si chiede disporsi in ordine al figlio primogenito Parte_1 CP_2
divenuto nelle more del giudizio maggiorenne (ma non ancora economicamente
[...]
autosufficiente non per sua colpa) il quale ha scelto di vivere stabilmente con il padre.
Fatta riserva delle differenti modalità che si riterranno più opportune alla luce delle risultanze del presente procedimento, di quanto verrà accertato dal Tribunale dei
Minorenni e delle ulteriori indagini che verranno condotte dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario;
(b) per i motivi e le causali esposte in atti e delle circostanze emerse in corso di giudizio disporre che il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli minori collocati ON
presso la residenza materna nelle modalità che verranno indicate dai Servizi Sociali dell'Ente affidatario e/o che verranno disposte dall'Ill.mo Tribunale adito. Il tutto, comunque, compatibilmente con le preminenti esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori coinvolti. Ciascun genitore, nel periodo di permanenza dei figli presso di sé, sarà tenuto a rispettare gli impegni scolastici, extrascolastici e sociali dei minori;
(c) per i motivi e le causali esposte in atti e delle circostanze emerse in corso di giudizio
- tenuto conto delle capacità reddituali delle parti, della collocazione prevalente dei figli minori presso la casa materna, del fatto che il figlio primogenito CP_2
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente non per sua colpa) vive stabilmente con il padre e della suddivisione dell'AU al 50% tra le parti - disporre che il
SI. sia tenuto a corrispondere entro e non oltre il giorno 10 (dieci) ON
di ogni mese alla SI.ra un contributo al mantenimento dei figli Parte_1
pag. 4 di 21 minori pari a Euro 800,00/mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT) e che le spese straordinarie vengano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno seguendo le modalità previste dal protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pavia e in particolare:
ART. 3) SPESE CHE NECESSITANO DI ACCORDO PREVENTIVO E SPESE DOVUTE
ANCHE SENZA PREVIO ACCORDO
1 - A) Spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritte dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1 - B) Spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2 - A) Spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2 - B) Spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3 - A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia
pag. 5 di 21 stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3 - B) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione(es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i coniugi, in caso di malattia dei minori;
c) vacanze e viaggi trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi, spese generali 15% oltre a IVA e CPA come per legge e alle successive occorrende - da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato e procuratore - fatto salvo il caso in cui venga accolta la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ed il relativo compenso venga liquidato dallo Stato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, precisato che parte ricorrente nelle conclusioni definitive rassegnate ha riproposto istanze istruttorie, senza, tuttavia, esplicitare i relativi capitoli di prova. Il
Collegio, ritenendo la causa matura per la decisione, non necessitando, peraltro, il giudizio, di un supplemento di istruttoria, rigetta le istanze formulate della ricorrente.
Sulla separazione
La ricorrente, , ha chiesto al Tribunale di Pavia la pronuncia Parte_1 della separazione personale dal marito , con il quale ha contratto ON
matrimonio in Casorate Primo, il 26.11.2005, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, Parte I, anno 2005.
Il resistente, costituendosi ha aderito a tale domanda.
pag. 6 di 21 Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta, ormai da tempo, intollerabile e improseguibile, tanto che le parti vivono ormai da tempo separate.
Invero, date le allegazioni delle parti nonché dal complessivo esame degli atti processuali, nessun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, presupposto per una pronuncia di separazione personale.
Del resto è sufficiente osservare che, secondo l'orientamento costante della Suprema
Corte “in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
Deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Sull'addebito della separazione al marito
Quanto, invece, al profilo dell'addebito della separazione per contegno violento, è noto che: “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”
(Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza 19.02.2018 n. 3925) e che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal
pag. 7 di 21 matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza
22.03.2017 n. 7388; più di recente: Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 30/04/2024), n.11631; Cassazione civile sez. I, 26/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep.
26/04/2024), n.11208; Cass., Sez. 1, Ordinanza del 24/10/2022).
Dunque, se in via generale, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza è svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro (Cass., Sent. 11631/2024), le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Peraltro, con particolare riguardo alle violenze fisiche, non si dimentichi come la Suprema
Corte di Cassazione abbia ritenuto che esse costituiscano violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della relativa pronuncia, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, con la conseguenza che l'incidenza causale della violenza è preminente pag. 8 di 21 rispetto a qualsiasi causa, eventualmente anche preesistente, di crisi dell'affectio coniugalis.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda posta dalla ricorrente di addebito al resistente del fallimento del matrimonio.
Orbene, le emergenze probatorie dimostrano come all'interno del ménage familiare il rapporto tra i coniugi avesse progressivamente assunto connotati di tensione insostenibile e ciò era avvenuto in ragione del comportamento violento dell'odierno resistente il quale, peraltro, non ha dal canto suo fornito alcun supporto probatorio utile a corroborare le circostanze dalle quali sarebbe originata la crisi coniugale.
Invero, la dinamica familiare risultava pesantemente provata dalla pregressa dipendenza da alcool e cannabinoidi, nonché dai tradimenti del marito, circostanze, quest'ultime, confermate dallo stesso SI. in sede di sua audizione innanzi Tribunale dei CP_1
Minorenni di Milano, ove, all'udienza del 19.11.2022, dichiarava spontaneamente di essere stato in passato dedito all'alcool, al fumo e, parimenti, confessava di aver intrattenuto rapporti con altre donne (cfr. verbale udienza 19.11.2022 T.M. Milano, pag.
5).
In tale contesto, s'inserivano episodi di prevaricazione del marito sulla moglie che richiedevano anche l'intervento delle Forze dell'Ordine, come provato dall'esposto presentato dalla ricorrente in data 12.6.2009 presso il Comando Carabinieri di Villanterio
(cfr. esposto del 12.6.2009: “mio marito si ubriaca spesso poi mi fa continui rimproveri
[…] che no lo ubedisco, che io devo fare quello che dice lui, che io sono una pessima madre […] mi ha minacciato due volte con coltello”), nonché dalla relazione redatta dai
Carabinieri di Lardirago in data 12.11.2021, ove veniva dato atto di un loro intervento presso l'abitazione della coppia a seguito di una lite tra i coniugi dell'11.11.2021, in cui:
“il marito aveva strappato il cellulare di mano alla moglie”, provocandole: “ecchimosi ed associata algia alla digitopressione ed alla mobilizzazione della falange prossimale primo dito mano destra”, come refertato dal P.S. di Lodi in data 12.11.2021.
Agli atti del presente procedimento, veniva, inoltre, acquisito un esposto del 31.8.2022 presentato dal Medico di Medicina Generale della ricorrente, Dott.ssa nel Persona_1
quale venivano riportate le dichiarazioni riferitele dalla SI.ra Parte_1
pag. 9 di 21 In particolare, l'odierna attrice riferiva al proprio medico di: “vivere da tempo una situazione di violenza psicologica e in passato ripetuti episodi di minacce e percosse da parte del marito in stato di ebbrezza” e che i tentativi di separazione, messi in atto in passato, non sarebbero mai stati portati a termine per insistenza del marito, il quale avrebbe persistito nella situazione di violenza psicologica con ricatti relativi all'affidamento dei figli (Cfr. esposto del 31.8.2022 – doc. acquisita dal T.M.).
Ancora, il Medico veniva informato dalla SI.ra di una lite avvenuta tra i Parte_1
coniugi in data 16.8.2022, in cui il marito avrebbe riversato provocazioni verbali e insulti nei confronti della moglie, la quale avrebbe reagito lasciando degli oggetti per cui, in risposto, il SI. avrebbe colpito la moglie: “con una ciabatta a livello del setto CP_1 nasale” (cfr. anche verbale di S.I.T. del 21.9.22 – Carabinieri di Villanterio).
In detta occasione, la Dott.ssa aggiungeva come la paziente presentasse uno stato Per_1 psicologico stremato, con grande preoccupazione rispetto all'affidamento dei figli.
Inoltre, la ricorrente avrebbe riferito al proprio medico di aver pensato in passato al suicidio, seppure in assenza di un'ideazione all'attualità di tale estremo gesto (Cfr. esposto del 31.8.2022 – doc. acquisita dal CP_9
Altresì, si registra come la SI.ra si sia rivolta al Centro Parte_1
Antiviolenza di Pavia “Liberamente” il 3.11.2021 su suggerimento delle Pt_3 dettagliando una relazione di coniugio: “caratterizzata da maltrattamenti in famiglia acuitisi con la volontà della donna di acquisire un'indipendenza professionale ed ulteriormente peggiorata quando la SI.ra ha deciso di interrompere il Parte_1 matrimonio”, nonché continue svalutazioni, offese e denigrazioni anche in relazione al suo ruolo di madre di fronte ai figli (Cfr. relazione C.A.V. Liberamente – Pavia, doc. n.
6 parte ricorrente).
In merito, si prende atto delle dichiarazioni ulteriormente rese dal SI. all'udienza CP_1
del 19.12.2022 svoltasi innanzi al Tribunale per i minorenni di Milano, nella parte in cui lo stesso riferiva al G.O. Dott. “mia moglie disinteressata perché trovato Tes_1
amiche che le hanno messo in testa che deve vivere per sé stessa, già dal secondo giorno di lavoro” (cfr. verbale udienza 19.11.2022 T.M. Milano, pag. 5).
pag. 10 di 21 Da ultimo, si evidenzia come l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente sia avvenuto, nel corso del 2022, in costanza di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, attivati su richiesta del Tribunale dei Minorenni di Milano.
Sul punto, si evidenzia come lo stesso SI. , alla sopra citata udienza del CP_1
19.12.2022 riferiva al T.M. di aver “cacciato” dalla casa coniugale la moglie (cfr. verbale udienza 19.11.2022 , pag. 2). Parte_4
Nella specie, stante l'elevata conflittualità sussistente tra i genitori, i citati Servizi Sociali prescrivevano ai genitori: “di attivarsi per reperire un'abitazione altra da quella famigliare, che entrambi sarebbero tenuti ad occupare gestendo in maniera coordinata ma disgiunta la cura dei figli” (Cfr. relazione S.S. del 25.7.2022), circostanza che portava la ricorrente a prendere in locazione un'ulteriore abitazione sita in Villanterio.
Ancora, all'udienza presidenziale, tenutasi il 09.5.2023 nel presente procedimento, la
SI.ra dichiarava che parte avversa: “Ha fatto vedere delle foto con Parte_1
bambini in Africa che muoiono di fame dicendo che la separazione li ridurrà così. Lui mi manda messaggi dicendo ti amo torna da me, e se non torni succede questo e quello..”.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene di dover accogliere la domanda di addebito presentata dalla moglie nei confronti del marito, in quanto le emergenze processuali e le relative valutazioni sono sufficienti a provare come i comportamenti vessatori e ingiuriosi tenuti dal marito nei confronti della moglie abbiano determinato la causa esclusiva e determinante della crisi coniugale.
In merito all'affido e al collocamento della prole
Preso atto che, medio tempore, il figlio è divenuto maggiorenne e che, pertanto, CP_2 nulla deve essere disposto in merito all'affido e al collocamento dello stesso, quanto ai figli minori , e si osserva quanto segue. _3 CP_4 CP_5 CP_6
I competenti Servizi Sociali, al quale la stessa coppia genitoriale si era rivolta fin dal marzo 2022 per ottenere un supporto, con relazione del 25.07.2022 riportavano che, all'esito di alcuni episodi autolesivi dei minori, i quali avrebbero rinvenuto e fatto uso di bevande alcoliche e cannabinoidi reperiti nella casa coniugale, entrambi i genitori non fossero in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni dei figli.
pag. 11 di 21 Una volta cessata la convivenza delle parti, la permanente e altissima conflittualità delle parti portava ad una polarizzazione della posizione dei figli verso l'uno ovvero l'altro genitore.
Invero, in un primo momento, la figlia e il maggiore erano schierati dalla CP_4 CP_2
parte del padre, mentre, invece, i figli e prendevano le parti _3 CP_5 CP_6
della madre.
In particolare, l'attivato servizio di educativa domiciliare osservava come lo scontro endofamiliare si riverberasse sui figli, generando in loro stanchezza e sofferenza, al punto che nel confermare la situazione altamente conflittuale esprimeva la propria _3 rassegnazione in merito ai continui messaggi ricevuti dal padre atti a screditare l'altra figura genitoriale (Cfr. relazione S.S. 04.12.2023).
Quanto a , affetta da certificata dislessia, i Servizi Sociali segnalavano come la stessa CP_4
mostrasse segni di rabbia e di isolamento, per cui si riteneva necessario un percorso psicologico.
Inoltre, rispetto alle figure genitoriali, i S.S. evidenziavano come la medesima apparisse timorosa nei confronti del padre mentre, verso la madre, riproponesse l'atteggiamento aggressivo appreso dalla figura paterna (Cfr. relazione S.S. 04.12.2023).
Da ultimo, in , che all'epoca frequentava la seconda primaria, si riscontrava CP_5 un'iperattività difficilmente gestibile, nonché preoccupazioni rispetto all'eventualità di essere collocati in comunità, evidentemente percepite dalla figura paterna, mentre , CP_6
il figlio più piccolo – allora in età prescolare -, appariva risentire dell'influenza del fratello
. CP_5
Posto quanto sopra, rilevato come: “la collaborazione tra i genitori risulta inadeguata, le comunicazioni tra loro risultano caratterizzate da scambi ridotti a fini organizzativi che, tuttavia, spesso sfociano in conversazioni che alimentano il conflitto, incidendo negativamente sul benessere dei figli”, i competenti S.S. proponevano il mantenimento dell'affido all'Ente territoriale, così come disposto provvisoriamente dal G.I. Dott.ssa
Laura Cortellaro con ordinanza del 20.12.2023.
Invero, veniva riscontrata l'inadeguatezza di entrambi i genitori nell'esporre con costante frequenza i figli a pressioni psicologiche dovute alle continue accuse del sig. verso CP_1 la sig.ra e alle modalità comunicative di quest'ultima con l'ex marito. Parte_1
pag. 12 di 21 Inoltre, dai contatti telefonici intercorsi tra i Servizi e la Dott.ssa psichiatra del Per_2
CPS che aveva seguito per diverso tempo il SI. , emergeva come lo stesso, CP_1
durante i colloqui psichiatrici, avesse rilevato tratti disfunzionali legati all'aspetto caratteriale e culturale, non mostrando un franco disturbo psicotico, sebbene evidenziando tratti paranoici (Cfr. relazione S.S. 04.12.2023).
Si prende atto che anche la figlia , dal marzo 2024 vive con la madre, permanendo, CP_4
tuttavia, una situazione di fragilità della ragazza, legata prevalentemente alla sfera affettivo-relazionale, essendo emerso dalla relazione dei S.S. del 06.6.2024: “un sottofondo di deflessione del tono dell'umore, unito ad atteggiamenti di ritiro sociale. La ragazza avrebbe, infatti, scarsi contatti con i pari;
le poche relazioni instaurate con i coetanei appaiono poco solide e piuttosto superficiali. non sperimenta, quindi, una CP_4 piena inclusione nel contesto relazionale […]. Permangono aspetti come un'alimentazione irregolare, ritmi sonno – veglia alterati che, se da un lato sembrano avere una funzione difensiva per la ragazza, dall'altro costituiscono una modalità disfunzionale di fare fronte alla situazione di disagio emotivo in corso. Il tema di sfiducia emerge soprattutto con le figure genitoriali, sotto forma di tentativo di autogestione della ragazza”.
Ancora, i servizi sociali riferiscono essersi presentate delle problematiche in merito alle vaccinazioni obbligatorie dei figli minori.
In argomento, gli A.S. riferiscono che: “La SI.ra ci ha raccontato di aver Parte_1
accompagnato i figli e una sola volta, riferendo di non voler più CP_5 CP_6
continuare e di non acconsentire alle successive somministrazioni;
mentre e _3
non avrebbero ancora mai ricevuto le vaccinazioni obbligatorie e sarebbero prive CP_4
di libretto vaccinale. Inoltre, la donna ha dichiarato di non volersi più occupare di tali questioni sanitarie, rimandando al SI. tali incombenze. A questo ennesimo CP_1
rimando l'uomo ha colto la provocazione, rimandando l'inadeguatezza della figura materna, che a suo dire avrebbe in precedenza prodotto false documentazioni sanitarie”
(Cfr. Relazione S.S. del 06.6.2024).
In tal senso, i Servizi Sociali evidenziavano il disinteresse di entrambi i genitori rispetto al benessere dei propri figli, attuando gli stessi una dinamica di rimbalzo di oneri e responsabilità e preferendo rimarcare l'alta conflittualità tra le parti, sino ad esasperarla.
pag. 13 di 21 Da ultimo, la più recente relazione stilata dai Servizi Sociali agli atti, datata 16.1.2025, dà atto dell'intervenuto mutamento dell'abitazione da parte della SI.ra in Parte_1
favore di una casa più grande che potesse ospitare in modo adeguato i propri quattro figli minori.
Quanto al rapporto tra le parti, gli A.S. riscontrano ancora una persistente conflittualità, tanto che le comunicazioni padre-madre risultano veicolate a mezzo dei propri figli, per cui non appare, al momento, percorribile una comunicazione condivisa e finalizzata alle decisioni relative alle questioni scolastiche, educative e sanitarie dei minori.
Ancora, proprio in punto di questioni sanitarie e vaccinazioni la SI.ra “dopo Parte_1
un iniziale dissenso in merito alla questione, ha riscontrato delle evidenti difficoltà, in modo particolare con il piccolo che si rifiuta categoricamente di sottoporsi alle CP_6
vaccinazioni. La sig.ra sostiene di non riuscire ad occuparsene e preferirebbe un supporto anche da parte del padre” (Cfr. relazione dei S.S. del 16.1.2025).
Anche quanto al SI. , seppure si evidenzi un sincero legale affettivo con i minori, CP_1
il sentimento di avversione e il risentimento verso la ricorrente appare preponderante.
Inoltre, in sede di ultimo controllo con gli A.S. svoltosi il 23.12.2024, il SI. ha CP_1
sollevato il tema delle vaccinazioni dei figli, dichiarando che la moglie avrebbe prodotto, durante il periodo pandemico da Covid-19, certificazioni mendaci di avvenuta somministrazione del vaccino anti-coronavirus.
Alla luce di quanto sopra, in merito all'affido dei minori, i Servizi Sociali, verificata l'adeguatezza del nuovo contesto abitativo materno o i minori sono collocati, ritenevano opportuno il mantenersi l'affido dei minori , e all'ente _3 CP_4 CP_5 CP_6
territorialmente competente.
Del pari, il curatore speciali dei minori incaricato Avv. , visto il permanere CP_7 dell'alta conflittualità delle parti, con riflessi negativi quanto alla sfera psicologica dei minori, concordava per il mantenimento dell'affido dei minori all'Ente, individuata quale soluzione: “più prudente, che consente agli operatori di continuare a monitorare la situazione” (Cfr. comparsa conclusionale Curatore speciale, pag. 5).
Di diverso avviso, in merito, si pongono le conclusioni dei genitori, i quali insistono per l'affido condiviso dei figli minori, chiedendo ciascuno il collocamento degli stessi presso di sé.
pag. 14 di 21 Fermo restando che, in punto di collocamento, l'attuale collocazione dei figli minori presso la residenza della madre si presenta come la più adeguata, e, pertanto, verificato il nuovo contesto abitativo e la saltuarietà degli incontri padre – figli, deve essere confermata, in punto di affido dei minori si osserva quanto segue.
Ritenuto che, richiamato l'art. 337 ter., co. II, c.c. nella parte in cui precisa che, per tutelare l'interesse morale e materiale dei minori, l'Autorità Giudicante debba sempre valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, stabilendo in alternativa a quale di essi i figli sono affidati.
Rilevato che, la Suprema Corte ha puntualizzato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. […]” (Corte di Cassazione, Ordinanza
21425 del 06/07/2022, ex multis). Resta, in ogni caso, in favore dei minori, fermo il principio della bigenitorialità, “da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Corte di Cassazione, Sezione I, 11.04.2024, n. 9839, ex multis).
Rilevato che la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto dei minori “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (…), la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori (…), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (Cass. civ. n. 21425/2022”.
Ritenuto che, nel caso di specie, l'altissima conflittualità tra i genitori presenta profili di rischio rispetto ad una crescita serena dei minori, come dimostrato dal senso di profondo disagio e rassegnazione manifestato dai figli, nonché dalle fragilità – emerse specialmente con riguardo alla figlia minore , di fatto rimaste inascoltate da entrambi i genitori, CP_4
pag. 15 di 21 entrambi concentrati sullo scontro reciproco -, sulla base delle dettagliate relazioni degli operatori che si sono occupati della situazione familiare, si ritiene che, allo stato,
l'affidamento condiviso non corrisponda al prioritario interesse delle minori.
Conseguentemente, l'incapacità della madre di gestire gli aspetti sanitari riguardanti i minori, occasione di dura contrapposizione con il padre senza via di apertura dialogica, nonché “la decisione del sig. di non contribuire più alle spese per i figli, CP_1 dichiarando che adesso è la madre a doversene occupare”, dimostrano come entrambi i genitori non siano parimenti attualmente in grado di mettere in atto le risorse necessarie per la condivisione della responsabilità genitoriale e, quindi, per realizzare il regime dell'affidamento condiviso, dovendosi escludere, per ciò stesso, viste le carenze ravvisate in relazione ad entrambe le figure genitoriali, la possibilità di un affido esclusivo in favore di uno ovvero dell'altro genitore.
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene maggiormente tutelante per i minori la conferma dell'affido all'Ente territorialmente competente, individuato nel Comune di
Villanterio (PV), per le questioni relative al collocamento, sanitarie, scolastiche ed educative per un periodo di 24 mesi, con collocamento presso la madre.
Altresì, si dispone che i Servizi Sociali competenti continuino l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, e in particolar modo sulle condizioni psicofisiche dei minori e sull'evoluzione del rapporto tra i genitori, garantendo la prosecuzione della presa in carico per il percorso di sostegno psicologico della minore presso il Consultorio di Pavia, CP_4 riferendo al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale in sede di vigilanza ex art. 337 c.c., nonché provvedendo a segnalare senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Al fine di consentire una progressiva apertura nella relazione genitoriale, viene, altresì, confermato l'incarico ai competenti Servizi Sociali di supportare le parti per avviare un canale di comunicazione, attraverso l'attivazione di un percorso di Co.Ge e di tutti le misure di supporto alla genitorialità, non appena ve ne siano i relativi presupposti.
Quanto, invece, al diritto di visita padre – figli, attesa l'attuale saltuarietà degli incontri padre – figli, che pure non esclude la reciprocità di un sentimento di affetto, si incaricano i Servizi Sociali competenti per territorio di stilare, vagliate le esigenze, i bisogni e le volontà dei minori, un calendario settimanale di visita, che preveda che il padre trascorra pag. 16 di 21 con i figli i week end alternati ed almeno un giorno infrasettimanale con il padre, valutando la presenza di un educatore domiciliare presso le abitazioni materna e paterna, qualora ritenuto necessario per il benessere dei minori.
Per le vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con i minori da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie il padre trascorrerà ad anni alterni con i figli il periodo dalla fine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre, ovvero il periodo dal 31 dicembre alla ripresa della scuola. Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con il padre alternativamente la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
I competenti Servizi Sociali, sentiti i genitori tenendo in considerazione in via prioritaria gli interessi e le esigenze dei minori, nonché gli impegni delle parti, potranno individuare le migliori modalità di esercizio del diritto di visita.
In ordine al contributo al mantenimento per la prole
Rilevato che la madre, convivendo con i figli , e _3 CP_4 CP_5 CP_6 provvederà direttamente al loro mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico che, secondo il dettato normativo di cui all'art. 337 ter c.c., tenga conto dei redditi di ciascun genitore.
Parimenti, va determinato un contributo al mantenimento per il figlio oggi CP_2
maggiorenne e convivente con il padre, a carico della madre, in quanto il ragazzo, attualmente, come riferito dal Curatore Speciale Avv. , seppure svolga qualche CP_7
lavoretto presso un'officina non è ancora autonomo.
Quanto alla posizione economica delle parti, l'odierno resistente, il quale sopporta un canone abitativo per € 630,00 mensili (v. doc. all. n. 3, parte resistente) ha dichiarato di essere impiegato a tempo indeterminato come operaio presso la società Parte_5
, con stipendio mensile pari a circa € 1.800,00 (Cfr. memoria difensiva resistente
[...]
28.3.2023, pag. 4), per cui ha prodotto attestati redditi netti per € 25.744,02 (anno 2022),
30.943,43 (anno 2021), 31.809,09 (anno 2020), come risultante da C.U. prodotte in atti.
Si evidenzia, inoltre che, sebbene il resistente abbia allegato di essersi sottoposto ad un intervento riparativo di una lesione tendinea al braccio sinistro, asseritamente dallo stesso riconducibile ad un'aggressione avvenuta per mano della ricorrente (cfr. querela del pag. 17 di 21 22.10.2022 - doc. 12 parte resistente), non risulta documentata alcuna circostanza che costringerebbe lo stesso: “a continui periodi di assenza per malattia che, con molta probabilità, lo porteranno a perdere il lavoro” (cfr. comparsa conclusionale resistente, pag. 22), né è adeguatamente provata una diminuzione della sua capacità lavorativa.
Invero, l'unica documentazione a riguardo offerta in produzione dal SI. , CP_1 denominata “doc. 14 cartella clinica intervento 21.6.2024” risulta assolutamente illeggibile e inidonea ai fini di una valutazione prognostica.
La ricorrente invece, onerata di un canone locatizio dall'importo oggi ignoto – a seguito del suo trasferimento presso un'altra abitazione più grande per ospitare adeguatamente i propri quattro figli -, ha svolto attività come magazziniera presso DHL Supply Chain Italy
Spa, filiale di SA IU ES (v. doc. all. n. 9 parte resistente), con stipendio mensile di € 1.300,00 lordi (Cfr. C.U. redditi 2021 attestante redditi netti per € 11.770,31)
e, dopo un periodo di disoccupazione, ha rinvenuto un nuovo impiego a tempo determinato, con la mansione di operaia nel settore logistico, come riferito dagli assistenti sociali nell'ultima relazione agli atti del 16.1.2025, pur tuttavia essendo sconosciuto il suo introito mensile.
Alla luce di quanto sopra, rilevato che il figlio maggiore , CP_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, vive con il padre e svolge alcuni lavori per un'officina di cui non sono noti i guadagni, mentre i figli minori _3
, e sono collocati presso la madre, il Collegio ritiene equo disporre CP_4 CP_5 CP_6
che la madre sia tenuta a versare al padre, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il figlio la somma di € 100,00 mensili, CP_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, sino a che il figlio non percepisca almeno 800,00 € mensili dalla propria attività lavorativa svolta.
In tal senso, si prevede che il SI. e il figlio tengano ON CP_2 informata la madre circa i guadagni del figlio e il superamento della soglia sopra individuata di € 800,00 mensili.
Parimenti, quanto al contributo per il mantenimento dei figli , _3 CP_4 CP_5
e collocati presso la madre, si dispone che il padre versi in via anticipata, entro il CP_6 giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva € 600,00 (seicentoeuro/00) - € 150,00 per pag. 18 di 21 ogni figlio- rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Posto il collocamento dei figli minori presso la ricorrente, viene confermato che l'Assegno Unico Universale per i figli venga percepito interamente dalla madre.
Sulle spese di lite
Alla luce della sostanziale soccombenza del SI. – ad eccezione ON della domanda relativa all'affido dei figli, in merito alla quale entrambe le parti risultano soccombenti - il Collegio ritiene equo condannare parte resistente a rifondere alla SI.ra i ¾ delle spese di lite del presente procedimento, liquidate, Parte_1 in tale proporzione in € 5.400,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed Iva se e come dovuta per legge, compensando tra le parti la restante parte.
Quanto alle spese del Curatore Speciale ammesso al gratuito patrocinio per i cinque minori, dei quali uno medio tempore è divenuto maggiorenne, le stesse vengono poste a carico solidale delle parti e liquidate come da dispositivo con pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Casorate Primo, il ON
26.11.2005, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, Parte I, anno 2005;
− manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Casorate Primo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− addebita la separazione al resistente;
− conferma dell'affido all'Ente territorialmente competente dei minori CP_2
nato a [...] il [...],
[...] Controparte_3 nata a [...] il [...], nata a [...] il 20 CP_4
pag. 19 di 21 dicembre 2010, nato a [...] il [...] e CP_5 CP_6
nato a [...] il [...], individuato nel Comune di
[...]
Villanterio (PV), per i motivi di cui in narrativa, per le questioni relative al collocamento, sanitarie, scolastiche ed educative per un periodo di 24 mesi, con collocamento presso la madre;
− dispone che i Servizi Sociali competenti continuino l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, e in particolar modo sulle condizioni psicofisiche dei minori e sull'evoluzione del rapporto tra i genitori, garantendo la prosecuzione della presa in carico per il percorso di sostegno psicologico della minore presso il CP_4
Consultorio di Pavia, riferendo al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale in sede di vigilanza ex art. 337 c.c., nonché provvedendo a segnalare senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
− conferma l'incarico ai competenti Servizi Sociali di supportare le parti per avviare un canale di comunicazione, attraverso l'attivazione di un percorso di Co.Ge e di tutti le misure di supporto alla genitorialità, non appena ve ne siano i relativi presupposti, al fine di consentire una progressiva apertura nella relazione genitoriale;
− incarica i Servizi sociali competenti per territorio per stilare un calendario volto alla realizzazione del diritto di visita padre – figli, vagliate le esigenze, i bisogni e le volontà dei minori, valutando la presenza di un educatore domiciliare presso le abitazioni materna e paterna, qualora ritenuto necessario per il benessere dei minori;
− dispone che la SI.ra sia tenuta a versare al SI. Parte_1
, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, quale ON contributo per il figlio la somma di € 100,00 mensili, CP_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, sino a che il figlio non percepisca almeno 800,00 € mensili dalla propria attività lavorativa svolta, con l'onere a carico di e ON del figlio di tenere informata la madre circa i guadagni di quest'ultimo; CP_2
pag. 20 di 21 − dispone che il SI. versi in via anticipata alla SI.ra ON
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 complessiva € 600,00 (seicentoeuro/00) - € 150,00 ciascuno per i figli _3
, e - rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre CP_4 CP_5 CP_6
al 50% delle spese straordinarie;
− dispone che la mamma continui a percepire in via esclusiva dell'Assegno Unico
Universale per i figli;
− condanna il SI. a rifondere alla SI.ra ON [...]
i ¾ delle spese di lite del presente procedimento, liquidate, in tale Parte_1 proporzione in € 5.400,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed Iva se e come dovuta per legge, compensando tra le parti la restante parte;
− pone a carico solidale delle parti le spese del Curatore Speciale dei minori, liquidate in € 3.000,00 in ragione del numero di minori assistiti e dell'attività espletata nel corso del giudizio, con pagamento in favore dell'Erario.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle Parti, al
Curatore Speciale dei minori e ai Servizi Sociali competenti per il Comune di Villanterio
(PV).
Dispone la trasmissione al Giudice Tutelare per l'apertura della vigilanza ex art. 337
c.c..
Pavia, Camera di Consiglio del 12.6.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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