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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/07/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2697 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa DA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Domenico Di Sabatino e Avv. Massimo Cerniglia, elettivamente domiciliati presso le rispettive caselle di posta elettronica certificata Attori CONTRO (già Controparte_1 Controparte_2 incorporante la
[...] Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta
[...] procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gennaro Arcucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Lessiani sito in Via Gabriele D'Annunzio n. CP_3
39 Convenuta OGGETTO: Responsabilità degli intermediari finanziari CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI Per parte attrice , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Pt_4
“A) In via preliminare, riconoscere e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia e/o inopponibilità agli odierni attori della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli degli ordini di acquisto in causa, così come identificata, descritta e contestata nella parte in diritto del presente atto, per la sua vessatorietà, genericità, nonché assenza di chiarezza e trasparenza ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., artt. 33-36 Codice del Consumo e art. 29 Reg. n. 11522/1998. CP_4
B) In via principale e di merito, valutata ed accertata la legittimità ed efficacia delle operazioni d'acquisto dei titoli per cui è causa pagina 1 di 18 e, comunque, in corso di causa nei limiti della ritenuta loro validità ed opponibilità agli odierni attori, 1) accertare e dichiarare, anche ex art. 1218, 1228, 1710 e ss. c.c., nonché 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 27-29 del Reg. n. CP_4
11522/1998, dell'art. 18 del Reg. n. 17130/2010, nonché degli artt. 11 e 12 della Delibera CP_4
CICR n. 286 del 4/3/2003, della citata Comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009, CP_4 dell'art. 56 del Regolamento n. 16190/2007 e dell'artt. 33-36 del Codice del Consumo, la CP_4 responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della in relazione CP_5 alle operazioni in titoli per cui è causa;
2) conseguentemente, condannare la quale avente causa della al Controparte_2 CP_5 risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., da liquidarsi per ciascuno degli attori nei seguenti importi:
euro 40.500,00 Parte_1
euro 2.250,00 Parte_2
euro 9.000,00 Parte_3
euro 4.500,00 Parte_5 oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., in misura pari agli indici Istat o in misura pari ai rendimenti medi di BOT o CCT dal giorno dell'acquisto al saldo, o di quella somma che dovesse risultare dovuta a seguito della vendita dei titoli, costituita dalla differenza tra la somma impiegata per l'acquisto dei titoli e la somma realizzata con la loro vendita
o eventuale attribuzione di titoli sostitutivi, oltre rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa, nonché al risarcimento di qualsivoglia relativo danno;
3) nonché condannare la quale avente causa della al Controparte_2 CP_5 risarcimento del danno per responsabilità da mancato disinvestimento, in misura pari alla somma di cui al punto B-2) o a quella somma determinata o ritenuta congrua in corso di causa, anche all'esito di valutazione equitativa. C)In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della ha integrato un CP_5 illecito civile e, per l'effetto, condannare la quale avente causa della Controparte_2
al risarcimento dei danni nella misura di cui al punto B-2), ovvero nella misura ritenuta CP_5 dovuta a seguito di detrazione, dalla somma impiegata per gli acquisti dei titoli de quibus, della somma pari al valore attuale degli stessi. D) In via subordinata e salvo gravame, 1) accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, 1710 e ss., 1856 c.c., nonché 1174, 1175, 1176, 2° comma, 1374 e 1375 c.c., artt. 21, 23 e 30 del D. Lgs. n. 58/1998, degli artt. 28 e 29 del Reg. del 1998, e dell'art. 18 del Reg. n. 17130/2010, nonché CP_4 CP_4 degli artt. 11 e 12 della Delibera CICR n. 286 del 4/3/2003, della citata Comunicazione n. CP_4 pagina 2 di 18 DIN/9019104 del 2/3/2009, dell'art. 56 del Regolamento n. 16190/2007 e dell'artt. 33-36 CP_4 del Codice del Consumo, la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della
in relazione alle operazioni in titoli per cui è causa;
CP_5
2) conseguentemente e, comunque, condannare la quale avente causa Controparte_2 della a risarcire agli attori la somma di cui al punto B-2), nonché i danni tutti patiti e CP_5 patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2, 41 e 47 Cost., 2059 c.c., da determinarsi anche equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., in quanto derivanti dagli illeciti tutti identificati nel presente atto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal dì del dovuto al saldo. E) In via ulteriormente subordinata, 1) accertare e dichiarare la responsabilità della per la mancata tempestiva informativa CP_5 sull'andamento della rischiosità delle azioni in causa, ex artt. 21, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998, nonché ex artt. 34, co. 6, e 56 del Reg. n. 16190/2007, come precisati nella CP_4
Comunicazione n. DIN/9019104 del 02/03/2009; CP_4
2) conseguentemente e per l'effetto condannare, comunque, la quale avente Controparte_2 causa della al risarcimento del danno da mancato tempestivo disinvestimento dai titoli de CP_5 quibus, in misura pari alla somma di cui al punto B-2) o a quella somma determinata o ritenuta congrua in corso di causa, anche all'esito di valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Tribunale adito. F) Riconosciuta ed accertata la mancanza di trasparenza e chiarezza ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli d'ordine, dichiarandola per l'effetto nulla, illegittima, invalida, inefficace ed inopponibile agli attori, nonché dichiarata la predetta clausola illegittima anche ai sensi degli artt. 21 TUF e 29 Reg. Consob n. 11522/1998, per l'effetto, condannare la quale avente causa della per il Controparte_2 CP_5 conseguente grave inadempimento, al risarcimento dei danni, per un importo pari alle somme di cui al punto B-2). G) Riconoscere e dichiarare che, anche in assenza di una valida clausola di inadeguatezza, le negoziazioni per cui è causa sono illegittime e viziate per grave inadempimento della CP_5
condannando la quale avente causa della alla
[...] Controparte_2 CP_5 restituzione di tutte le somme di cui al punto B-2). H) Con condanna di spese, competenze ed onorari del giudizio. Per parte convenuta (già Controparte_1 Controparte_2 incorporante la
[...] [...]
): Controparte_3
“in via istruttoria precisa le seguenti conclusioni: (i) ammettere l'istanza di prova testimoniale formulata in atti a prova contraria rispetto a quanto dedotto da controparte in sede di memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c., domandando per l'effetto la fissazione dell'udienza di escussione dei testi indicati e ammettendo i capitoli di prova descritti in sede di memoria ex art. 183, n. 3, c.p.c.; (ii) rigettare le istanze istruttorie avversarie in relazione agli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. di pagina 3 di 18 tutti i moduli relativi alle negoziazioni dei titoli azionari della per tutto il 2006, nonché del CP_5 procedimento ispettivo eseguito dalla in quanto manifestatamente inammissibili, oltreché CP_4 irrilevanti rispetto al thema decidendum e dalla natura meramente esplorativa. Nel merito, l'Avv. Gennaro Arcucci precisa le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, In via pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Teramo a conoscere della presente controversia in favore del Tribunale de L'UI, Sezione Specializzata in materia d'impresa, per tutte le ragioni dedotte in atti e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione, a norma dell'art. 50 c.p.c.; In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa, diritto o azione, nonché delle domande avversarie, per i motivi illustrati nei propri scritti difensivi;
Nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse condannare la CP_2 al pagamento di qualsivoglia somma, ed a qualsivoglia titolo, in favore degli attori, ridurre significativamente l'ammontare delle somme ai medesimi riconosciute in ragione del grave concorso di colpa degli stessi, ai sensi dell'art. 1227, commi 1, c.c., nonché in ragione dei dividendi già percepiti dai medesimi;
ovvero, la sig.ra dividendi per Euro 4252,50, il sig. Parte_1 Pt_2 per Euro 236,25, il sig. per Euro 945,00 ed il sig. per Euro 472,50 e così, Pt_3 Pt_5 complessivamente, Euro 5.906,25 per i motivi illustrati nei propri scritti difensivi;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge” MOTIVI DELLA DECISIONE Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio la (incorporante la Parte_5 Controparte_6 [...]
poi chiedendo che l'intestato Tribunale accertasse la violazione da CP_7 Controparte_1 parte di quest'ultima degli obblighi informativi sulla stessa gravanti ex artt. 21 d.lgs. n. 58/1998 e artt. 26, 27, 28, 29 del Regolamento 1 luglio 1998, n. 11522 in relazione agli acquisti CP_4 avvenuti rispettivamente in data 20.09.2006, 15.09.2006, 30.08.2006 e 1.09.2006 di azioni ordinarie emesse e collocate dalla per un investimento di rispettivi € 40.500,00, € 2.250,00, € CP_5
9.000,00 ed € 4.500,00 con conseguente diritto alla restituzione degli importi versati oltre interessi legali e rivalutazione. pagina 4 di 18 2. Si è costituita in giudizio la Controparte_2
(incorporante la ), poi Controparte_8 CP_1
la quale, dopo aver preliminarmente eccepito l'incompetenza dell'intestato Tribunale essendo
[...] competente il Tribunale di L'UI – sezione specializzata in materia di imprese (eccezione poi rinunciata in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.) e l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto avendo la banca rispettato gli obblighi informativi sulla stessa gravanti. In via subordinata ha chiesto che l'intestato Tribunale tenesse conto, nella determinazione delle somme dovute all'attore, dei dividendi dallo stesso percepiti pari ad € 1.085,00 nonché del concorso colposo degli stessi ex art. 1227 c.c.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 15.12.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 15.05.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. I fatti di causa
4. Quanto alla posizione di dagli atti di causa risulta che: Parte_1
- in data 28.04.2001 ha sottoscritto con la un contratto quadro per la negoziazione, la CP_5 sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori immobiliari, nel quale la stessa ha dichiarato di aver compilato apposito documento attestante la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché la sua propensione al rischio (vd. doc. 1, sottofascicolo 1 allegato alla citazione e doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) ricevendo e sottoscrivendo il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (vd. doc.2, sottofascicolo 1, allegato alla citazione e doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in data 20.09.2006 ha compilato il questionario sull'adeguatezza degli ordini nel quale ha dichiarato: i) di essere una lavoratrice autonoma;
ii) di avere una pensione integrativa, di non percepire altri redditi oltre al suo lavoro e di possedere immobili;
iii) di avere una discreta esperienza in materia di investimento in obbligazioni e in fondi comuni ma nessuna esperienza nell'investimento in azioni e in derivati;
iv) di avere un orizzonte temporale di investimento medio (da 1 a 3 anni); v) di avere un modesto grado di propensione al rischio, volendo investire in obbligazioni, in azioni, in fondi comuni, ma non in derivati (vd. doc. 3, sottofascicolo 1 allegato alla citazione e doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in pari data ha aderito all'offerta pubblica di vendita di azioni ordinarie acquistando n. 4.500,00 azioni al corrispettivo di € 40.500,00 nella quale ha dichiarato di aver ricevuto copia del prospetto informativo (vd. doc. 16 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e di prendere atto che la ha nell'operazione in esame un conflitto di interessi in quanto partecipante al collocamento CP_5
e, allo stesso tempo, società emittente le azioni offerte (vd. doc. 4, sottofascicolo 1, allegato alla citazione e doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); pagina 5 di 18 - in pari data ha impartito alla banca l'ordine di acquisto di n. 4500 azioni ordinarie per il valore di (vd. doc. 5, sottofascicolo 1 allegato alla citazione e doc. 19 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in tale ordine di acquisto, sottoscritto da , si legge: i) “dichiaro di aver ricevuto Parte_1 informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole”; ii) dichiaro di intendere comunque dar corso all'operazione richiesta nonostante mi abbiate avvertito di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto ritenuta non adeguata per (S) tipologia, (S) frequenza, (S) oggetto, (S) dimensioni”; iii) prendo atto che CP_5 ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto in quanto partecipante al collocamento ed allo stesso tempo società emittente le azioni offerte”;
- nella successiva nota informativa si legge, quale luogo di collocamento delle azioni “fuori mercato” (vd. doc. 20 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
4.1. Quanto alla posizione di dagli atti di causa risulta che: Parte_2
- in data 15.09.2006 ha aderito all'offerta pubblica di vendita di azioni ordinarie acquistando n. 250 azioni al corrispettivo di € 2.250,00 nella quale ha dichiarato di aver ricevuto copia del prospetto informativo (vd. doc. 16 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e di prendere atto che la ha nell'operazione in esame un conflitto di interessi in quanto partecipante al CP_5 collocamento e, allo stesso tempo, società emittente le azioni offerte (vd. doc. 14, sottofascicolo 2, allegato alla citazione e doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), risultando in atti anche la relativa nota informativa nella quale si legge, quale luogo di collocamento delle azioni, la dicutura “fuori mercato” (vd. doc. 23 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) 4.2. Quanto alla posizione di dagli atti di causa risulta che: Parte_3
- in data 30.08.2006 ha sottoscritto con la un contratto quadro per la negoziazione, la CP_5 sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori immobiliari, nel quale ha dichiarato di aver compilato apposito documento attestante la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché la sua propensione al rischio (vd. doc. 22, sottofascicolo 3 allegato alla citazione e doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) ricevendo e sottoscrivendo il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (vd. doc. 23, sottofascicolo 3, allegato alla citazione e doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in pari data ha compilato il questionario sull'adeguatezza degli ordini nel quale ha dichiarato: i) di essere pensionato;
ii) di non avere una pensione integrativa, di non percepire altri redditi oltre al suo lavoro e di non possedere immobili;
iii) di non avere nessuna esperienza in materia di investimento in obbligazioni, in fondi comuni, in azioni e in derivati;
iv) di avere un orizzonte temporale di investimento lungo (da 3 a 10 anni); v) di avere un discreto grado di propensione al rischio, volendo investire in azioni e in fondi comuni ma non in obbligazioni e in derivati (vd. doc. 24, sottofascicolo 3 allegato alla citazione e doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); pagina 6 di 18 - in pari data ha aderito all'offerta pubblica di vendita di azioni ordinarie acquistando n.
1.000 azioni al corrispettivo di € 9.000,00 nella quale ha dichiarato di aver ricevuto copia del prospetto informativo (vd. doc. 16 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e di prendere atto che la ha nell'operazione in esame un conflitto di interessi in quanto partecipante al collocamento CP_5
e, allo stesso tempo, società emittente le azioni offerte (vd. doc. 25, sottofascicolo 3, allegato alla citazione e doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in pari data ha impartito alla banca l'ordine di acquisto di n. 4500 azioni ordinarie per il valore di (vd. doc. 26, sottofascicolo 3 allegato alla citazione e doc. 17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in tale ordine di acquisto, sottoscritto da si legge: i) “dichiaro di aver ricevuto Parte_3 informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole”; ii) dichiaro di intendere comunque dar corso all'operazione richiesta nonostante mi abbiate avvertito di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto ritenuta non adeguata per (S) tipologia, (S) frequenza, (S) oggetto, (S) dimensioni”; iii) prendo atto che CP_5 ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto in quanto partecipante al collocamento ed allo stesso tempo società emittente le azioni offerte”;
- nella successiva nota informativa si legge, quale luogo di collocamento delle azioni, la dicitura
“fuori mercato” (vd. doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) 4.4. Quanto alla posizione di dagli atti di causa risulta che: Parte_5
- in data 1.09.2006 ha sottoscritto con la un contratto quadro per la negoziazione, la CP_5 sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori immobiliari, nel quale ha dichiarato di aver compilato apposito documento attestante la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento nonché la sua propensione al rischio (vd. doc. 24, sottofascicolo 4 allegato alla citazione e doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) ricevendo e sottoscrivendo il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (vd. doc.35, sottofascicolo 4, allegato alla citazione e doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in pari data ha compilato il questionario sull'adeguatezza degli ordini nel quale ha dichiarato: i) di essere pensionato;
ii) di non avere una pensione integrativa, di non percepire altri redditi oltre al suo lavoro e di possedere immobili;
iii) di avere una buona esperienza in materia di investimento in obbligazioni, azioni e in fondi comuni ma nessuna esperienza nell'investimento in derivati;
iv) di avere un orizzonte temporale di investimento lungo (da 3 a 10 anni); v) di avere un discreto grado di propensione al rischio, volendo investire in obbligazioni, in azioni, in fondi comuni, ma non in derivati (vd. doc. 36, sottofascicolo 4 allegato alla citazione e doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in pari data ha aderito all'offerta pubblica di vendita di azioni ordinarie acquistando n. 500 azioni al corrispettivo di € 4500 nella quale ha dichiarato di aver ricevuto copia del prospetto informativo (vd. doc. 16 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e di prendere atto che la ha CP_5 pagina 7 di 18 nell'operazione in esame un conflitto di interessi in quanto partecipante al collocamento e, allo stesso tempo, società emittente le azioni offerte (vd. doc. 37, sottofascicolo 4, allegato alla citazione e doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in pari data ha impartito alla banca l'ordine di acquisto di n. 4500 azioni ordinarie per il valore di (vd. doc. 538 sottofascicolo 4 allegato alla citazione e doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta)
- in tale ordine di acquisto, sottoscritto da si legge: i) “dichiaro di aver ricevuto Parte_4 informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole”; ii) dichiaro di intendere comunque dar corso all'operazione richiesta nonostante mi abbiate avvertito di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto ritenuta non adeguata per (S) tipologia, (S) frequenza, (S) oggetto, (S) dimensioni”; iii) prendo atto che CP_5 ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto in quanto partecipante al collocamento ed allo stesso tempo società emittente le azioni offerte”;
- nella successiva nota informativa si legge, quale luogo di collocamento delle azioni, la dicitura
“fuori mercato” (vd. doc. 22 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) La normativa applicabile ai rapporti oggetto di causa
5. Con riferimento ai rapporti oggetto di causa si è in presenza di un'attività di negoziazione degli strumenti finanziari per conto dei clienti ex art. 1 co. 5 lett. b) TUF, la quale si svolge su due livelli: al primo livello si ha la stipulazione di un contratto quadro tra cliente e intermediario nel quale vengono definite le regole di disciplina dei successivi contratti mentre al secondo livello vi sono i contratti di attuazione, ossia gli ordini di acquisto che sono impartiti dal cliente in esecuzione del contratto quadro. Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza – condivisa dall'intestato Tribunale - il contratto quadro ha la natura giuridica del contratto normativo ed i singoli contratti attuativi costituiscono atti negoziali di sua esecuzione dotati di propria autonomia, qualificabili come contratti di compravendita (in caso di negoziazione per conto proprio) ovvero come contratti di mandato (in caso di negoziazione per conto dei clienti). Per quel che rileva in questa sede in quanto oggetto di contestazione, occorre esaminare la tematica degli obblighi informativi nei contratti di intermediazione finanziaria e, in particolare, rilievo centrale assume il disposto dell'art. 21 d.lgs. n. 58/1998 che, nel testo ratione temporis vigente, prevede che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori gli intermediari finanziari devono «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati», dovendo: i) classificare «sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB» «il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento»; ii) rispettare «il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi di investimento e della sua propensione al rischio»; iii) «acquisire le pagina 8 di 18 informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati»; iv) «organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento». Tali obblighi generali sono stati specificati nel Regolamento CONSOB n. 11522/98 (applicabile ai contratti stipulati nella vigenza dell'art. 21 Tuf vigente fino al 31.10.2007, prima dell'intervento del Regolamento n. 16190/2007 successivo alla direttiva Mifid I attuata con il d.lgs. n. CP_4
164/2007) e, in particolare:
- l'art. 26 co. 1 lett. e) impone agli intermediari di acquisire «una conoscenza degli strumenti finanziari» «da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire»;
- l'art. 27 vieta agli intermediari di effettuare operazioni, con o per conto della propria clientela, «se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto» a meno che non abbiano «preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione»;
- l'art. 28 co. 1 prevede che l'intermediario, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti (c.d. contratto-quadro), deve: i) chiedere all'investitore «notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio» (lett. a); ii) «consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari» (lett. b);
- l'art. 28 co. 2 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore «informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento»;
- l'art. 29 prevede che intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione e, pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato e se, ciò nonostante, l'investitore intende dare corso all'operazione, questi posso eseguirla solo sulla base di un ordine impartito per iscritto;
- l'art. 32 co. 3 prevede che gli intermediari devono eseguire, in conto proprio o in conto terzi, le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riguardo al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse. In relazione a tali disposizioni che – come sopraesposto – impongono in capo all'intermediario obblighi informativi a tutela del risparmiatore (parte debole del rapporto contrattuale) la giurisprudenza ha chiarito che la loro violazione non determina la nullità del contratto ma può integrare la responsabilità precontrattuale, ove vengano violati gli obblighi informativi nella fase pagina 9 di 18 che precede la stipula del contratto quadro, ovvero la responsabilità contrattuale, allorquando la violazione si colloca nella fase successiva alla stipulazione del contratto quadro (cfr. Cass. Civ., sez. U, 19 dicembre 2007, n. 26725). In altri termini le Sezioni Unite hanno affermato che la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente ovvero inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non determina la nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative ma può integrare la fattispecie della responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ., sez. U. n. 26725/2007 cit.) nonché la risoluzione del contratto quadro e dei conseguenti ordini di investimento impartiti dal cliente alla banca atteso che gli adempimenti relativi agli obblighi informativi nei confronti del cliente, posti a carico dell'intermediario finanziario prevalentemente nella fase anteriore all'effettuazione delle singole operazioni di investimento, costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'intermediario stesso e alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipula del contratto quadro fino all'esecuzione delle singole operazioni di investimento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 28 luglio 2020, n. 16127). La domanda di nullità della clausola di inadeguatezza contenuta negli ordini di investimento
6. In applicazione dei principi giurisprudenziali sopraesposti – condivisi dall'intestato Tribunale – deve, innanzitutto, essere rigettata la domanda di nullità avente ad oggetto la clausola di inadeguatezza per la sua asserita vessatorietà, genericità ed assenza di chiarezza e trasparenza ex artt. 1341-1342 c.c., artt. 33-36 codice consumo e art. 28 Reg. n. 11522/1998 per le CP_4 seguenti ragioni. In primo luogo perché non si tratta di una clausola contrattuale, ma di una mera dichiarazione d'intenti, con la quale l'investitore manifesta la volontà di procedere ad effettuare l'operazione nonostante la sua natura inadeguata. In secondo luogo non può trovare accoglimento la domanda di nullità della clausola di inadeguatezza in quanto vessatoria perché idonea ad “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista (…) in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista” ex art. 33 co. 2 lett. b) cod. cons. in quanto, non è invocabile la disciplina relativa alle clausole vessatorie se queste sono riproduttive delle norme regolamentari e se il loro inserimento nel contratto risulti necessario ex lege (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 17 febbraio 2009, n. 3773), come è nel caso di specie, di talché se l'intermediario necessita per liberarsi dalla responsabilità ex art. 29 co. 3 del regolamento cit. di un ordine per iscritto del CP_4 cliente nel quale questi dichiara di voler procedere all'acquisto nonostante l'avviso della sua inopportunità sarebbe contraddittorio ritenere che una simile clausola sia vessatoria e, quindi, affetta da nullità. Infine, come sopraesposto, la censura di difetto di chiarezza o trasparenza, non incide sulla validità pagina 10 di 18 della clausola ma può, al più, incidere sulla prova o meno dell'assolvimento degli obblighi informativi, questione riguardante la diversa domanda risarcitoria articolata dagli attori. La domanda risarcitoria proposta da parte attrice
7. Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice deve, innanzitutto, essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta in relazione all'azione di responsabilità. Ritiene il Tribunale che tale azione non può dirsi prescritta in quanto, ove essa si qualificasse come azione di responsabilità contrattuale essa sarebbe soggetta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. mentre ove si qualificasse come extracontrattuale sarebbe soggetta al termine prescrizionale di cinque anni ex art. 2947 c.c. decorrenti, tuttavia, entrambe, dal «giorno in cui il fatto si è verificato», da intendersi come momento in cui il danneggiato ha percepito con l'ordinaria diligenza l'evento quale danno ingiusto conseguente al comportamento colposo o doloso di un terzo, il che nel caso di specie, coincide – quantomeno – con il momento in cui si è avuto il commissariamento della (Maggio 2012) se non, addirittura, con il momento – CP_2 CP_5 successivo - in cui vi è stato l'azzeramento del capitale della con conseguente CP_5 annullamento di tutte le azioni ordinarie in circolazione (29.07.2014) Analoghe considerazioni operano, ovviamente, con riferimento alla responsabilità precontrattuale a seconda che la stessa venga qualificata come avente natura contrattuale (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 12 luglio 2016, n. 14188) ovvero extracontrattuale. La pronuncia allegata da parte convenuta nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. (Cass. civ., sez. 1, 29 aprile 2025, n. 11241) non è idonea, infatti, ad inficiare l'assunto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il termine di prescrizione per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi” (cfr., ex plurimis ,Cass. civ., sez. 1, 12 dicembre 2024, n. 32226; Cass. civ., sez. 1, ordinanza 24 gennaio 2023, n. 2066). Invero in tale pronuncia la Suprema Corte ha ribadito la correttezza di tale orientamento specificando, tuttavia, come già evidenziato in precedenti pronunce, che tale momento di iniziale decorrenza della prescrizione “deve essere riferito ai soli casi nei quali lo iato temporale tra la condotta lesiva che determina ontologicamente il danno ed il manifestarsi all'esterno del danno medesimo venga a dipendere da fattori obiettivi, dovendosi comunque valutare la percepibilità del danno da parte dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 12 giugno 2023, n. 16631; Cass. civ., sez. 3, 22 settembre 2017, n. 22059; Cass. civ., sez. 2, 7 aprile 2016, n. 6747; Cass. civ., sez. 3, 18 febbraio 2016, n. 3176; Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza 27 gennaio 2012, n. 1263; Cass. pagina 11 di 18 civ., sez. 3, 25 maggio 2010 n. 12699; Cass. civ., sez. U, 18 novembre 2008, n. 27337). In altri termini ai fini dell'individuazione del dies a quo al quale ancorare il decorso del termine prescrizionale occorre considerare “che il momento in cui per il cliente diviene, o è divenuto, realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi, dipende dalle circostanze del singolo caso concreto, dovendo la relativa indagine tener conto che i peculiari beni oggetto della controversia (titoli azionari o obbligazionari, derivati e simili) non sono assimilabili ad altri beni mobili e che il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. non può essere provocato dal normale andamento del valore o del prezzo del titolo sul mercato secondario, poiché la sua fluttuazione è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari, essendo, invece, necessario un quid pluris, anche un evento anomalo, che al contempo disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale”. Pertanto “l'estensione del principio enunciato da questa Corte anche al caso dell'intermediazione finanziaria non può avvenire in via indiscriminata ma è da riferirsi ai casi – peraltro non infrequenti
– nei quali le conseguenze dannose della condotta dell'intermediario – comunque non riconducibili alle mere fluttuazioni di mercato del valore degli investimenti – vengano a palesarsi in un momento successivo rispetto alla condotta dell'intermediario e non siano, per un investitore che adotti l'ordinaria diligenza, immediatamente percepibili” con la conseguenza che occorre “tenere distinte le ipotesi” “nelle quali le ripercussioni dannose sull'investitore della condotta inadempiente dell'intermediario non siano immediatamente percepibili dall'investitore medesimo anche usando l'ordinaria diligenza - o in virtù delle caratteristiche dell'operazione finanziaria posta in essere, la quale può presentare caratteri di dannosità non immediatamente evidenti persino ad operatori di elevata esperienza, oppure in virtù di altri fattori specifici - dalle ipotesi nelle quali invece, con il semplice esercizio dell'ordinaria diligenza, l'investitore possa autonomamente e tempestivamente percepire le conseguenze dannose derivanti dalla condotta dell'intermediario” atteso che, “in questo secondo caso” “il momento iniziale di decorrenza della prescrizione non potrà essere individuato secondo l'interpretazione specifica dell'art. 2947 c.c. elaborata da questa Corte in materia di danni non immediatamente percepibili” (Cass. civ. n. 11241/2025 cit.) Nel caso di specie, il danno subito dagli attori non costituisce conseguenza della natura mutevole degli strumenti finanziari (come tale immediatamente percepibile secondo l'ordinaria diligenza) ma costituisce conseguenza dell'azzeramento del valore delle azioni in seguito al CP_5 commissariamento della banca circostanza dagli stessi non percepibile. CP_5
8. Ciò posto, l'art. 23 co. 6 TUF prevede – in punto di riparto dell'onere della prova - che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, «spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta». In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza:
- l'investitore deve allegare l'inadempimento delle obbligazioni disciplinate dal TUF e dalla normativa regolamentare e deve fornire la prova sia del danno – dove il danno consiste nella perdita pagina 12 di 18 del valore del titolo investito, dovendosi presumere “fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 28 luglio 2020, n. 16127; Cass. civ., sez. 1, 20 settembre 2021, n. 25343; el 2021 e Cass. civ., sez. 1, 20 marzo 2023, ordinanza n. 7932) - che del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno, con la precisazione che, venendo in rilievo un'ipotesi di causalità omissiva, occorre effettuare un giudizio controfattuale in modo da “accertare, anche in via presuntiva ed alla luce dell'entità dell'omissione, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 12 maggio 2023, n. 12990);
- l'intermediario deve provare l'adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico e allegate come inadempiute e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 1, 17 febbraio 2009, n. 3773), con la precisazione che, all'infuori dell'ipotesi di cliente che sia effettivamente operatore qualificato ex art. 31 del regolamento predetto, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario devono essere tali CP_4 da consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto sia delle caratteristiche dell'investitore, che di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, di talché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie (cfr. Cass. civ., sez. 1, 3 aprile 2017, n. 8619 del 2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circular e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (cfr. Cass. civ., n. 8619/2017 cit.), di eventuali situazioni di grey market (cfr. Cass. civ., sez. 3, 31 marzo 2017, n. 8314) e, se del caso, finanche del rischio di default dell'emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario (cfr. Cass. civ., sez. 1, 26 gennaio 2016, n. 1376). Sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che “i menzionati obblighi informativi non sono soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato (…) ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula "operazione non adeguata per tipologia" o dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità"” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 maggio 2023, n. 12990). In altri termini, “l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono, dal canto loro, fornire ai clienti” “in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati ed i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole” (cfr. Cass. civ., n. 12990/2023 cit.). pagina 13 di 18 Al cliente deve – quindi – “essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari ex art. 28 co. 1 lett. b) Reg. Consob n. 11522/1998 né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato”, occorrendo – invece – “la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5354). Con specifico riguardo alla segnalazione di inadeguatezza di cui all'art. 29 del regolamento n. 11522 del 1998 – la quale rientra nell'alveo degli obblighi informativi gravanti in capo CP_4 all'intermediario finanziario – detta segnalazione “deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente; 6) il contenuto della segnalazione di inadeguatezza” (cfr. Cass. civ. n. 12990/2023 cit.). Ai sensi del citato art. 29, quindi, “ciascuna operazione di negoziazione” “può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione e ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere - con diverso approfondimento in dipendenza dell'attività prestata dall'intermediario, secondo si tratti di attività di gestione, ovvero di mera negoziazione o ricezione/trasmissione di ordini - indicato e spiegato all'investitore al menzionato fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole” (cfr. Cass. civ. n. 12990/2023 cit).
9. Così ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, prima di esaminare nel dettaglio la questione controversa, occorre precisare che in relazione a fattispecie identiche a quella oggetto di causa sono state emesse diverse pronunce da parte del Tribunale di Teramo e della Corte di Appello di L'UI, di segno opposto. In particolare, in alcune pronunce emesse dal Tribunale (r.g. 898/2015; r.g. 1374/2015) e dalla Corte di Appello di L'UI (r.g. 818/2019 che ha confermato la pronuncia resa nel procedimento r.g. 898/2015) la domanda degli attori è stata rigettata, ritenendo provato da parte della banca il corretto assolvimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti. In altre pronunce emesse dal Tribunale (r.g. 2966/2016; r.g. 4760/2015) e dalla Corte di Appello di L'UI (r.g. 768/2019; r.g. 1093/2021; r.g. 491/2021; r.g. 863/2022; r.g. 876/2022; r.g. 486/2022; r.g. 964/2022), al contrario, la domanda degli attori è stata accolta, ritenendo non provato da parte della banca il corretto assolvimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti. pagina 14 di 18 Anche lo scrivente Magistrato si è già pronunciato in fattispecie identiche alla presente controversia ritenendo provato il corretto assolvimento degli obblighi informativi da parte della banca (r.g. 2965/2016; r.g. 4738/2015; r.g. 4757/2015) allorquando dagli atti risulta che i risparmiatori hanno ricevuto il prospetto informativo, il documento sui rischi generali degli investimenti, il modulo di adesione all'offerta pubblica di acquisto nonché la loro specifica profilatura.
9.1. Ritiene – tuttavia – il Tribunale di dover rivedere il proprio precedente orientamento ritenendo, conformemente a quanto stabilito nelle più recenti pronunce della Corte d'Appello di L'UI e conformemente alle ultime sentenze pronunciate (r.g. 860/2016; r.g. 421/2020; r.g. 2181/2016; r.g. 336/2020; r.g. 435/2020; r.g. 436/2020), che a fronte della specifica allegazione da parte attrice dell'inadempimento della banca (avendo questa sin dall'atto introduttivo lamentato l'inadeguatezza delle informazioni ricevute in ordine alle caratteristiche dei titoli acquistati e alla rischiosità degli stessi) – la banca non ha fornito la prova in ordine al corretto assolvimento dei propri obblighi informativi, essendo tale esito interpretativo maggiormente in linea anche con i più recenti indirizzi della Suprema Corte di Cassazione sopracitati (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. 1, 2 maggio 2023, n. 12990; Cass. civ., sez. 1, ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5354) Invero, la documentazione depositata dalla banca (il prospetto informativo, il documento sui rischi generali degli investimenti nonché il modulo di adesione all'offerta pubblica di acquisto) pur contenendo informazioni generali sulla tipologia di strumento finanziario illiquido offerto, non è idonea in presenza delle specifiche contestazioni effettuate da parte attrice a ritenere provato il corretto assolvimento degli obblighi informativi gravanti in capo agli intermediari finanziari, trattandosi di informazioni standardizzate e non relative al profilo del singolo investitore, difettando una spiegazione specifica del singolo strumento oggetto di acquisto e della specifica situazione del singolo risparmiatore nel 2006. Anche la clausola di inadeguatezza contenuta nell'ordine di acquisto non appare rispettosa della normativa in esame, limitandosi a segnalare l'inadeguatezza per tipologia ed oggetto senza – tuttavia – che sia stata fornita la prova di aver spiegato alla cliente le ragioni per le quali non era opportuno procedere alla sua esecuzione (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 maggio 2023, n. 12990 secondo cui “proprio in ragione dell'insussistenza di una previsione che imponga all'intermediario, per così dire, di verbalizzare il contenuto delle informazioni somministrate al cliente in ordine requisito formale della segnalazione di inadeguatezza si giustifica l'affermazione secondo cui siffatta segnalazione è inidonea, in sé stessa, ad assolvere agli obblighi informativi prescritti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, integrando la stessa un'affermazione del tutto riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente”).
9.2. Né l'onere probatorio gravante sulla banca sarebbe stato assolto qualora fosse stata ammessa la prova testimoniale dalla stessa articolata nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. (richiesta reiterata in sede di precisazione delle conclusioni) in quanto, al di là del rilievo per cui avrebbe pagina 15 di 18 dovuto formulare tale istanza istruttoria nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. non trattandosi di prova contraria, i capitoli istruttori dalla stessa articolati non dimostrerebbero comunque che l'intermediario ha fornito al cliente le specifiche informazioni sopraesposte, calibrate sulla natura dell'investimento e sulle caratteristiche proprie del cliente. 10. In ragione dell'accertato inadempimento agli obblighi informativi, deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, potendo – in applicazione dei sopraesposti principi - la prova del danno e del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno ricavarsi presuntivamente dalla perdita delle somme investite, in tutto o in parte, tenuto conto degli eventuali utili (dividendi o vendita) nel frattempo prodotti dall'investimento in applicazione del principio della cd. compensatio lucri cum damno (€ 4.252,50 per € 236,25 per Parte_1 [...]
€ 945,00 per € 472,50 per vd. doc. 27-30 allegati alla Pt_2 Parte_3 Parte_4 citazione e doc. 35,36,39,40 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, importi comunque incontestati). Ne deriva che la banca convenuta deve essere condannata al pagamento:
- € 36.247,50 in favore di;
Parte_1
- € 2.013,75 in favore di Parte_2
- € 8.055,00 in favore di Parte_3
- € 4.027,50 in favore di Parte_4
Su tale importo, oggetto di risarcimento del danno (e, quindi, debito di valore), occorre conteggiare la rivalutazione monetaria, oltre interessi in misura legale dalla data dell'acquisto al saldo (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 6 settembre 2022, n. 26202 secondo cui “in tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario finanziario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito del danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni – giorno di verificazione dell'evento dannoso – poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”). 10.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, non può trovare applicazione l'art. 1227 c.c. non risultando provato alcun concorso di colpa da parte dell'investitore, non assumendo alcuna rilevanza la sottoscrizione del prospetto informativo o degli ordini di investimento nella parte in cui ha dichiarato di voler dare corso all'operazione nonostante l'inadeguatezza della stessa e la sua rischiosità (cfr. Cass. civ., sez. 1, 27 aprile 2016, n. 8394 secondo cui “nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno non essersi informato aliunde della pagina 16 di 18 rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte”).
11. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547) Le spese di lite
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte convenuta. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022 avuto riguardo alla natura ed al valore della causa alla alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, sono liquidate in € 6.713,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 2.905,00 per la fase decisionale). Tale compenso deve essere aumentato del 20% ex art. 4 co. 1bis DM 55/2014 e succ. mod. avendo redatto alcuni atti (in particolare le comparse conclusionali e di replica) con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, per un totale di € 8.055,60 Non può, invece, procedersi alla richiesta di maggiorazione del compenso ex art. 4 co. 2 dm. 55/2014 per il caso di difesa di una parte contro più parti in quanto tale disposizione attribuisce un potere discrezionale al magistrato, il quale può non riconoscere detto aumento se non riconosce come sussistenti le ragioni a suo sostegno addotte dal richiedente, ragioni che “non possono consistere nel solo fatto della pluralità di assistiti” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 8 luglio 2010, n. 16153) e che nel caso di specie non sussistono.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
, e contro
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
(già
[...] Controparte_2 incorporante la ) Controparte_3 ogni altra domanda e eccezione respinta e/o assorbita così dispone: 1) condanna, per le causali di cui in parte motiva, parte convenuta al pagamento: pagina 17 di 18 - di € 36.247,50 in favore di oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla Parte_1 data dei pagamenti eseguiti per l'acquisto dei titoli al saldo;
; CP_5
- di € 2.013,75 in favore di oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data Parte_2 dei pagamenti eseguiti per l'acquisto dei titoli al saldo;
; CP_5
- di € 8.055,00 in favore di oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data Parte_3 dei pagamenti eseguiti per l'acquisto dei titoli al saldo;
; CP_5
- di € 4.027,50 in favore di oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla Parte_4 data dei pagamenti eseguiti per l'acquisto dei titoli al saldo;
CP_5
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni ed € 8.055,60 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge Teramo, 10.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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