Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente -
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1691/2021 RG riservata in decisione all'udienza del
11.09.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, e vertente
TRA
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Napoli, in Vico Acitillo n. 160, presso lo studio dell'avv.
Francesco Lotti (c.f. , dal quale sono rappresentati e difesi, giusta C.F._4
procura allegata alla citazione di primo grado
APPELLANTI
CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli al Vico S. Guido a
Chiaia, n. 10, presso lo studio dell'avv. Marco Fortino (c.f. ), dal C.F._5
quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della costituzione di primo grado
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.04.2021 , Parte_1
e hanno interposto appello avverso la Parte_2 Parte_3
sentenza n. 1978/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 02.03.2021, notificata il
19.03.2021, con cui è stata rigettata la domanda avanzata dagli odierni esponenti per
RG n° 1691/2021 - sentenza -
[...]
di cui i deducenti fanno parte. Controparte_1
1.2 Con un unico articolato motivo gli appellanti lamentano che il giudice a quo ha erroneamente disatteso tutte le loro doglianze in forza dell'assorbente considerazione dell'insussistenza di un pregiudizio derivato agli istanti dall'approvazione della delibera assembleare de qua; a confutazione di siffatta conclusione rimarcano che, a fronte di una deliberazione illegittima, perché affetta dai vizi denunciati, l'interesse ad agire per l'annullamento è in re ipsa e non postula la verifica di un concreto danno risentito dai singoli condomini;
adducono, quindi, che l'indicazione del luogo di seconda adunanza non può essere ragionevolmente ricavata da quella della prima convocazione andata deserta, sicché la delibera contrasta con l'art. 66 comma 3 disp. att. c.c.; inoltre, proprio dal controllo dei quorum, che il primo giudice ha affermato poter essere esercitato attraverso il richiamo per relationem al numero totale dei condomini estrapolabile dai rendiconti allegati alla delibera assembleare impugnata, si evince la mancanza delle maggioranze richieste dalle legge in relazione alle varie questioni poste all'ordine del giorno;
insistono nell'illegittimità della delibera di approvazione in blocco dei rendiconti di due annualità, posto che la mancata convocazione dell'assemblea ordinaria per tre anni consecutivi, in violazione del termine di centottanta giorni dalla conclusione del precedente esercizio imposto all'amministratore dall'art. 1130 n. 10 c.c. per la sottoposizione all'assemblea del bilancio, ha impedito il controllo analitico delle poste attive e passive accorpate in un unico documento contabile;
inoltre, i rendiconti predisposti violano il dettato dell'art. 1130 bis c.c., non essendo articolati in distinte sezioni, contenenti il “registro di contabilità”, il
“riepilogo finanziario” e la “nota sintetica esplicativa della gestione” di cui essi devono necessariamente comporsi;
in ogni caso, essi sono inintelligibili per la genericità delle voci sulle “entrate” e sulle “uscite”, come ad esempio quelle riportate nella situazione patrimoniale con la dicitura “debiti verso terzi”, prive di ogni specificazione sulle causali giustificative e sui soggetti creditori della compagine condominiale;
insistono, ancora, sull'erroneo riparto degli incassi derivanti dall'occupazione dell'alloggio del portiere, che sono stati distribuiti tra tutti i condomini sul presupposto della proprietà condominiale del cespite, laddove esso è in proprietà solitaria dell'appellante (in Parte_2
comune con estranea al giudizio), come comprovato dalla visura Controparte_2
catastale prodotta e, comunque, mai contestato da controparte;
in subordine, chiedono
RG n° 1691/2021 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda ammettersi giuramento decisorio dell'amministratore del odierno appellato CP_1
sulla circostanza in oggetto;
reiterano la doglianza sulla mancata allegazione del piano di riparto al preventivo di spesa approvato con il capo 3 della deliberazione impugnata;
denunziano la nullità del capo 4 della medesima delibera, con cui è stata confermata la nomina dell'amministratore dimissionario senza l'indicazione specifica del compenso, in violazione della previsione dell'art. 1129 comma 14 c.c. che impone siffatta specificazione a pena di nullità.
1.3 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1
[...
in Napoli, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e, in subordine,
l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
1.4 All'udienza dell'11.09.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. L'appello è preliminarmente ammissibile.
L'impugnazione in esame è regolata dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
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In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che gli appellanti hanno, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali confutano la motivazione del primo giudice.
2.1 L'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, in parte accolto.
Va disattesa la censura sulla violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., per omessa indicazione del luogo della adunanza assembleare di seconda convocazione.
In particolare, l'avviso di convocazione così recita: “Si invita la S.V. all'assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà presso lo studio del dott. sito in Parte_4
Napoli alla via Del Rione Sirignano n° 7 il giorno 30 luglio 2018 alle ore 20:00 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale, il giorno 31 luglio 2018 alle ore 20.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno..”
Il tenore letterale della proposizione consente, allora, di ricavare con certezza che lo studio del dott. , amministratore dello stabile, era individuato quale luogo in cui si Parte_4 sarebbe tenuta l'assemblea, sia nell'ipotesi, nella prassi rara, di prima convocazione sia in quella, generalmente praticata, di seconda convocazione, In particolare, è significativo che la locuzione “(al)l'assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà presso lo studio del dott. ”, nella formulazione della frase precede l'indicazione delle due Parte_4
date fissate per la prima e seconda convocazione, sicché da una interpretazione condotta secondo le regole della sintassi periodale non residua alcun dubbio che essa fosse destinata a
RG n° 1691/2021 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda reggere entrambe le evenienze e che, perciò, l'indicazione del luogo summenzionato si riferisse ad ambedue le convocazioni.
Oltremodo generica è, poi, la doglianza sul mancato rispetto dei quorum imposti dalla legge in relazione agli argomenti fissati all'ordine del giorno, quand'anche ricavabili per relationem dall'elenco del totale dei condomini riportato nei rendiconti consuntivi allegati, come affermato dal primo giudice.
La critica difetta di specificazione sul se il quorum asseritamente violato sia quello costitutivo ovvero deliberativo né indica i singoli argomenti trattati nei vari capi della deliberazione rispetto ai quali la maggioranza richiesta dalla legge non sarebbe stata raggiunta, anche ove si consideri che la verifica del rispetto delle maggioranze stabilite dall'art. 1136 c.c. deve essere distintamente condotta in relazione a ciascun oggetto di discussione e deliberazione.
Quanto alla censura sulla mancata convocazione annuale dell'assemblea da parte dell'amministratore per l'approvazione del rendiconto consuntivo, la doglianza è inconferente ove tesa a stigmatizzare la condotta dell'amministratore, posto che tale profilo può costituire al più una grave irregolarità valutabile ai fini della revoca dall'incarico gestionale e non già motivo di annullabilità della delibera assembleare (vedi, in conformità,
Cass. 24761/2020).
Il gravame coglie, invece, nel segno nella parte in cui gli appellanti insistono nella illegittimità dei capo 1 e 2 della delibera, con cui sono stati approvati i rendiconti consuntivi, rispettivamente, degli esercizi 2015 e 2016 nonché dell'esercizio del 2017, per difetto di trasparenza nell'esposizione dei dati contabili.
Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, la validità dell'approvazione da parte dell'assemblea dei condomini del rendiconto di esercizio non postula che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per il bilancio delle società, rimanendo, tuttavia, necessario che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione, nonché la situazione patrimoniale dell'ente di gestione.
Tale principio è stato ribadito anche nel quadro normativo modificato dalla legge di riforma n. 220/2012 con l'inserimento dell'art. 1130 bis c.c.,
Si è, in particolare, ribadito che i criteri di redazione della contabilità condominiale sono funzionali alle esigenze di intelligibilità, chiarezza e trasparenza del documento consuntivo
RG n° 1691/2021 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda della gestione, rimarcandosi che, affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell'art. 1137, comma 2, c.c., occorre accertare che dalla violazione dei criteri dettati dall'art. 1130 bis c.c. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione della situazione patrimoniale del
, e quelli di cui il bilancio, invece, dà conto, ovvero che, comunque, non sia CP_1
possibile realizzare l'interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili (Cass. 28257/2023; in motivazione, Cass. 37820/2022).
Ebbene, nella specie, i requisiti postulati difettano, atteso che, al di là della mancata suddivisione del documento contabile nelle varie sezioni indicate dall'art. 1130 bis c.c., che, come chiarito, non è di per sé rilevante, l'esposizione di alcune voci è eccessivamente generica, mancando di assolvere alla funzione informativa cui è preposto il rendiconto ed impedendo, nel contempo, ai singoli condomini di esercitare il controllo sulla situazione economica dell'ente. Si ha riguardo, in particolare, alla voce “debiti verso terzi”, riportata in tutti i rendiconti con la denominazione “debiti diversi”, senza l'analitica specificazione delle relative causali giustificative e dei soggetti nei cui confronti tali debiti sarebbero maturati,
Inoltre per i rendiconti degli anni 2015 e 2016 le voci non figurano nemmeno separate per singola gestione annuale, essendo accorpate in un unico appostamento contabile nella sezione “Situazione patrimoniale dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016”.
A fronte del vizio addotto dagli appellanti il si è limitato ad eccepire CP_1
l'inammissibilità della deduzione difensiva, siccome formulata per la prima volta in appello.
L'eccezione in rito va, tuttavia, disattesa, ove si consideri che il motivo di annullabilità del capo della delibera assembleare di approvazione dei rendiconti consuntivi per scarsa intelligibilità, che costituisce la causa petendi della domanda di impugnativa, è stato ritualmente articolato sin dalla citazione introduttiva di primo grado e che l'allegazione della singola posta di bilancio, sintomatica del vizio denunciato, si risolve in una mera allegazione difensiva, che ben può essere articolata per la prima volta in appello, ove sia comprovata, come nella specie, dalle risultanze processuali già acquisite (Cass. 350/2013, secondo cui la parte è facultata alla formulazione di nuove argomentazioni difensive che non integrino eccezioni in senso stretto, sottratte al regime preclusivo di cui all'art. 167
c.p.c, purché esse possano essere delibate sulla scorta degli elementi già acquisiti agli atti, non potendo veicolare nuovi temi di indagine, il cui accertamento imporrebbe la regressione del giudizio alla fase istruttoria ormai superata).
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L'annullamento dei capi 1) e 2) della delibera assembleare, determinando l'integrale caducazione dei rendiconti di gestione approvati dall'assemblea, assorbe la disamina dell'ulteriore profilo di illegittimità prospettato in relazione alla distribuzione, tra tutti i condomini, degli incassi provenienti dall'occupazione dell'appartamento adibito ad alloggio del portiere, che secondo gli appellanti sarebbe, invece, di proprietà individuale di
(in comune con estranea al giudizio). Parte_2 Controparte_2
Il gravame va, poi, respinto nella parte in cui gli appellanti insistono nella declaratoria di illegittimità del capo 3) della delibera assembleare, per omessa allegazione al preventivo di spesa dell'anno 2018, ivi approvato, dello stato di riparto
E' noto che il riparto della spesa preventivata dall'assemblea non costituisce elemento indefettibile a pena di invalidità della delibera di approvazione della stessa, posto che gli oneri economici sono destinati ad essere suddivisi tra i singoli condomini in proporzione alle quote millesimali secondo il criterio predeterminato per legge, di cui le tabelle, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 18477/2010), hanno valore meramente ricognitivo. L'assenza dello stato di riparto non incide, pertanto, sulla determinabilità della quota gravante su ciascun condomino, ricavabile mediante il frazionamento dell'importo della spesa per i millesimi assegnati a ciascuna unità immobiliare insistente nell'edificio.
Venendo infine alla doglianza sulla invalidità del capo 4 della delibera con cui l'assemblea confermava la nomina dell'amministratore dimissionario, a dire degli appellanti viziata dalla mancata specifica indicazione del compenso, va premesso che, sebbene tale profilo di illegittimità sia stato fatto valere per la prima volta con l'atto di appello, esso non è inammissibile in quanto integra un vizio di nullità della delibera rilevabile d'ufficio.
Sulla qualificazione del vizio dedotto si è osservato che la nomina dell'amministratore di condominio rientra fra le attribuzioni deliberative dell'assemblea (art. 1129 c.c., comma 1, e art. 1136 c.c., comma 4), che, a seguito della riforma introdotta con la L. n. 220 del 2012, si struttura come scambio di proposta ed accettazione, secondo quanto si desume testualmente dal medesimo art. 1129
c.c., commi 2 e 14, nonché dall'art. 1130, n. 7, c.c., il quale dispone che la nomina dell'amministratore deve essere annotata in apposito registro. Più in generale, dall'art. 1130 c.c., n. 7, e dall'art. 1136 c.c., u.c. si evince che la delibera di nomina dell'amministratore ed il correlato contratto
RG n° 1691/2021 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda di amministrazione debbano avere forma scritta (arg. da Cass. Sez. Unite, 30/12/1999, n.
943).
L'art. 1129 c.c., comma 14, prescrive, in particolare, che "l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta". La
"nullità della nomina", ove non sia specificato l'importo del compenso, che è alla base del generale principio di predeterminazione onnicomprensiva dello stesso, è, dunque, una nullità "testuale", in quanto è stabilita dalla legge (Cass. 12927/2022).
Ricondotto il motivo di invalidità prospettato ad una fattispecie di nullità negoziale, va fatta allora applicazione del principio secondo cui, allorquando venga in discorso una nullità rilevabile d'ufficio, non operano i termini che regolano l'attività assertiva e che, in conseguenza, il giudice può occuparsi della questione anche se la stessa risulti veicolata da un'eccezione svolta per la prima volta in appello (cfr. Cass. 9 gennaio 2013, n. 350; Cass.
30505/2023). Unico limite al potere di rilevazione della nullità negoziale è che la stessa emerga ex actis, non potendo il giudice procedere di sua iniziativa ad accertamenti di fatto al fine di stabilire se essa sussiste o meno (cfr. Cass. 13 giugno 2007, n. 13846).
Tanto premesso sulla ammissibilità del motivo di nullità in questione, la doglianza va tuttavia respinta perché destituita di fondamento.
Si è accennato che la predeterminazione del compenso all'atto della nomina e/o del rinnovo dell'incarico all'amministratore, funzionale al principio di omnicomprensività dello stesso, deve risultare in modo sufficientemente analitico, sia pure attraverso un richiamo per relationem. Ebbene, nella specie, tale condizione risulta soddisfatta, poiché l'assemblea, all'esito della discussione sul quarto punto all'ordine del giorno così descritto: “Dimissioni dell'amministratore, nomina del nuovo amministratore e attribuzione compenso”, deliberava quanto segue: “..respinge le dimissioni e invita il dott. a Parte_4
proseguire il proprio mandato di amministratore fino all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno 2018 proponendogli di confermare l'attuale compenso.
L'amministratore ringrazia ed accetta il nuovo incarico”.
Contrariamente, dunque, all'assunto degli appellanti, la proposta di conferma dell'amministratore nell'incarico conteneva l'analitica indicazione di un compenso, univocamente determinabile per relationem mediante il richiamo a quello pattuito con la delibera di prima nomina.
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Del resto, il motivo di appello, limitandosi a propugnare l'invalidità della delibera per mancata specifica indicazione del compenso, non si confronta adeguatamente con il contenuto della determinazione assembleare, che, come evidenziato, reca l'approvazione anche dello specifico elemento in contestazione, nella misura determinabile con riferimento al compenso già in essere, tenuto conto che si trattava di rinnovo di un precedente mandato.
In conclusione, in parziale riforma della statuizione di primo grado, la delibera assembleare impugnata deve essere annullata limitatamente ai capi 1) e 2).
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
In particolare, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, le spese del doppio grado sono compensate per la metà, residuando a carico del odierno appellato per il CP_1
restante mezzo.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
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Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 5.200,00, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1978/2021 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 02.03.2021, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 1) della statuizione impugnata, annulla la delibera assembleare approvata in data 31.07.2018 dal in Napoli limitatamente ai capi 1) e 2); Controparte_1
b) compensa nella misura di 1/2 le spese del doppio grado e condanna il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., alla refusione, in Controparte_1
favore di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, del restante 1/2, che in tale ridotta misura liquida, per il primo grado, in € 49,00 per spese ed € 1.200,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in € 73,50 per spese ed € 900,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Lotti dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Rosaria Papa
RG n° 1691/2021 - sentenza - RG n° 1691/2021 - sentenza -
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda